TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3314 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 36129/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 17/10/2024 promossa da:
1) Parte_1
Nata il 27/02/1986 a CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Perfetto presso il cui studio sito in LO (MI), via Bolivia
n.2 ha eletto domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nato il 10/06/1981 a CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
Parte convenuta contumace
con il seguente figlio: , nato a [...] S/N (MI), il 06/06/2011, C.F. CP_2
, residente in [...] C.F._3
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 26/11/2024
OGGETTO: RICORSO PER LA MODIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE
DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL
MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 2 aprile 2025
1. Disporre, l'affidamento esclusivo / super esclusivo del minore alla madre;
2. Disporre che il minore nato a [...] il [...], sia Persona_1 affidato esclusivamente alla madre, ricorrendone i presupposti per tutti i motivi esposti, e rimanga collocato presso l'abitazione della madre 7;
3. Pronunciarsi secondo quanto ritenuto opportuno per quanto concerne i contatti e le frequentazioni tra il figlio minore e il padre, ovvero assumere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno;
4. Dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio minore con la corresponsione di una somma mensile nella misura ritenuta di giustizia, pari almeno ad euro 180,00= (importo corrispondente alla somma di € 150,00= concordata nel 2016 aggiornata e rivalutata sulla base dell'indice ISTAT), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nonché a concorrere alle spese straordinarie in ragione del
50% secondo le linee guida del Tribunale di Milano.
5. Adottare ogni ulteriore opportuno provvedimento a tutela del figlio minore;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio e dalla loro unione il 06.06.2011é nato , CP_2 riconosciuto da entrambi i genitori.
attualmente vive con la mamma, insieme al suo compagno e alla sorella (nata CP_2 Persona_2 il 18.06.2019) a LO, nell'abitazione sita in via Panama n°7.
Le parti hanno ottenuto una prima pronuncia in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento del figlio con decreto del Tribunale di Milano n.
583/2016 del 14/03/2016 RG. N. 38630/16 ha provveduto in conformità agli accordi raggiunti dai genitori prevedendo: affidamento condivido di ad entrambi i genitori, regolamentazione delle CP_2 modalità di frequentazione (“un giorno alla settimana da indicarsi nel mercoledì” Parte_2 dall'uscita di scuola sino alle 20:30, dopo la cena”, e “a week-end alternati dal venerdì con ritiro del bambino presso la scuola all'uscita con successivo accompagnamento dello stesso direttamente a scuola il lunedì mattina entro l'orario di ingresso”) e l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento di mediante corresponsione alla madre dell'importo di euro € 150,00 mensili, CP_2 oltre al 50% delle spese extra assegno.
Con ricorso depositato in data 16 ottobre 2024 presso questo Tribunale, , a parziale Parte_1 modifica del decreto sopra indicato, ha chiesto che il Tribunale di Milano provvedesse come da conclusioni sopra trascritte In data 13 febbraio 2025 parte attrice è comparsa avanti il GOT delegato dal Tribunale e ha integrato quanto allegato in ricorso riferendo e documentando le seguenti circostanze di fatto:
- il convenuto, successivamente alla pronuncia del decreto, ha assunto atteggiamenti scostanti verso , che ha iniziato a vedere solo saltuariamente, preferendo aspettare che sia il minore a CP_2 cercarlo. Il padre, inoltre, non hai mai prestato alcuna collaborazione alla ex compagna per quanto concerne l'espletamento delle incombenze necessarie alla gestione del minore, non interessandosi del percorso scolastico di e di fatto non fornendo né alla madre né al figlio alcun supporto morale CP_2
o materiale, ma, al contrario, serbando condotte ostruzionistiche (rifiutando, nello specifico, il consenso per gli interventi necessari di supporto per presso l' suggeriti dalla scuola CP_2 CP_3 per problemi di apprendimento e anche di comportamento, oppure non rispondendo alle mail e o telefonate e o messaggi della ex compagna e/o rispondendo alle mail e o messaggi con tanto che la ricorrente è stata costretta a sporgere Email_1 querela nel gennaio 2019 e dicembre 2020 per atti persecutori ed è pendente un procedimento penale).
- Il padre non versa da anni il mantenimento e, in relazione a tale aspetto, la signora Pt_1 si è vista costretta a procedere con il recupero forzoso, rimasto peraltro, infruttuoso. Solo occasionalmente ha contribuito in qualche misura ad alcune spese, quali acquisto libri o iscrizione ad un corso sportivo, direttamente ovvero tramite i propri genitori.
All'esito il GOT ha rinviato la causa all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc già calendarizzata avanti il
Giudice Delegato.
All'udienza del 2 aprile 2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e Controparte_1 del decreto di fissazione dell'udienza (notifica effettuata ex art. 139 cpc a mani del padre del resistente), non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice dopo aver confermato quanto riferito al Got ha aggiunto quanto segue:
IL mio ex non ha fatto il padre: io facevo la madre che vigilava su di lui.
Quando io ho smesso. All'inizio c'è stato il nonno. Poi mio marito e adesso non lo vede da quattro mesi da quando ha smesso di vederlo.
da quando ha fatto casino a calcio non lo vede: però ha 14 anni, cambia idea. CP_2
Io vorrei che lui non lo vedesse proprio. Lui con me non si accorderà mai. Non è fatto così: non gliene frega nulla. Vuole fare quello che decide.
Mi va bene che se si farà vivo senta con la possibilità di poter decidere su eventuali viaggi CP_2 con il figlio.
Sono cose che non sono mai accadute: non succederà mai , non lo ha mai portato in vacanza.
Figuratevi. Non va nemmeno a dormire da lui.
Prendo l'AUU pari a 430,00 euro per due figli.
Lui non ha mai versato nulla per nostro figlio
Ho bisogno per la salute e per mio figlio di lui non me ne può fregare nulla
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e ritenuto non necessaria l'attivazione d'ufficio a tutela della prole ex art 473 bis. 2
c.p.c., ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei nell'interesse della prole minorenne tenuto conto dell'assenza di urgenza valutata alla luce della situazione del nucleo nell'attualità così come descritta da e considerate le tempistiche di pronta Parte_1 definizione del giudizio.
Il Giudice delegato ha, quindi, invitato il procuratore di parte attrice alla discussione all'esito della quale ha riservato di riferire al Collegio per la decisione
*******
Ritenuto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
che le circostanze fattuali sopra indicate impongono di modificare le statuizioni attualmente vigenti tra le parti avendo il resistente dimostrato con le proprie condotte omissive una manifesta carenza o inidoneità educativa, oltre ad un sostanziale disinteresse per ogni aspetto rilevante della vita del figlio minore e financo per il suo sostentamento e per il suo benessere psico fisico;
che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, o negando il consenso per interventi di supporto in favore del minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;);
che può pertanto essere accolta la domanda di affidamento esclusivo, nella forma dell'affidamento c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato di alla madre, potendo formulare nei suoi riguardi, CP_2 in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole alla luce del contegno serbato nel processo nonché per il fatto di essersi occupata di con continuità e responsabilità, adoperandosi CP_2 fattivamente per supportare il minore in ogni ambito della sua vita. , pertanto, Parte_1 eserciterà la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle CP_2 pratiche amministrative relative a tutte le questioni (ivi compreso il rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minore, residuando in capo al padre il diritto/dovere di vigilanza;
che, quanto alla frequentazione tra il figlio e il padre tenuto conto dell'età del minore (14 anni), del fatto che i loro rapporti sono sempre stati scanditi da irregolarità e da accordi di volta in volta raggiunti dai genitori, occorre rimettere alla madre affidataria esclusiva la scansione delle modalità di frequentazione padre-figlio, nel rispetto della volontà di e solo ove il padre si mostrasse CP_2 seriamente intenzionato alla ripresa dei rapporti con il figlio. che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione del minore deve ritenersi superflua;
Con riferimento al mantenimento del minore
che la sopravvenuta modifica fattuale dei tempi di permanenza del minore con il padre come sopra evidenziata e i conseguenti maggiori oneri di cura e di mantenimento diretto in capo alla madre legittimano la richiesta formulata da parte ricorrente di rideterminazione del contributo paterno al mantenimento del figlio minore;
che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013);
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico del padre occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la signora lavora tutt'oggi nell'attività di bar Pt_1 della propria famiglia, guadagna circa 1000 euro al mese, non è assunta, non ha uno stipendio fisso, ma divide con i familiari gli utili dell'attività. Ha una casa di proprietà che mette a reddito dalla quale riceve 600 euro al mese di affitto. Si è sposata nell'anno 2018 ed il marito lavora come magazziniere.
Ha avuto una figlia di 6 anni a giugno p.v. Rispetto alla situazione sussistente al momento dell'emissione del decreto si rileva, pertanto, una sostanziale stabilità della propria situazione lavorativa-reddituale.
2. il padre risulta disoccupato, non ha spese abitative documentate, in quanto convivente con i genitori. Rispetto alla situazione sussistente al momento dell'emissione del decreto risulta sostanzialmente immutata.
3. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore (ad oggi, nel caso di specie, è la madre a farsi carico in via esclusiva delle necessità, anche economiche, del figlio);
4. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un bambino di 14 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
che effettuata la valutazione di tutti i criteri sopra esposti e, in particolare, tenuto conto delle condizioni economico/reddituali delle parti, dell'età di e del fisiologico aumento, connesso alla CP_2 crescita, delle di lui esigenze, nonché dell'assenza di tempi di permanenza del minore presso il papà, con conseguente aggravio di spese per la madre che ad oggi appare l'unico soggetto a farsi carico delle necessità del figlio tenuto conto del procedimento penale a carico del padre per atti persecutori in danno della madre e del fatto che ogni comunicazione tra le parti non pare percorribile appare equo rideterminare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in 220,00 euro al mese, importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT, somma da intendersi comprensiva delle spese straordinarie ad eccezione delle spese extra assegno obbligatorie mediche e di istruzione scolastica che saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50%; che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di ottobre 2024- il ricorso è stato depositato il 16 ottobre 2024 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno dell'attore e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che in assenza di costituzione del convenuto -che non ha svolto difese- le spese di liti devono essere dichiarate irripetibili;
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa pendente fra le parti di cui in epigrafe, nella contumacia di parte convenuta ogni altra domanda disattesa o respinta, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Milano n. 583/2016 del
14/03/2016 RG. N. 38630/16, così decide:
1) Dispone l'affido esclusivo del figlio minore , alla madre, anche ai fini della CP_2 residenza anagrafica, con collocamento presso e con la stessa;
la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per CP_2 relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (ivi compreso il rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni, residuando in capo al padre il diritto/dovere di vigilanza.
2) Rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre/ figlio ferma la tutela dell'interesse del minore e nel rispetto dei suoi tempi e della sua volontà, anche tenuto conto dell'età dello stesso (14 anni)
3) Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla Controparte_1 mensilità di Ottobre 2024, nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 220 mensili oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT (prima rivalutazione ottobre 2025);
4) Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla
Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli
Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre
2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
6) Conferma, nel resto per quanto di ragione;
7) Dichiara irripetibili le spese di lite
SENTENZA immediatamente efficace ex lege.
Così deciso in Milano, il 9 aprile 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2009 al giugno 2011 e dalla loro unione é nato nato il [...] riconosciuto da entrambi. CP_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 17/10/2024 promossa da:
1) Parte_1
Nata il 27/02/1986 a CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Valeria Perfetto presso il cui studio sito in LO (MI), via Bolivia
n.2 ha eletto domicilio telematico
Parte attrice nei confronti di
2) Controparte_1
Nato il 10/06/1981 a CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
Parte convenuta contumace
con il seguente figlio: , nato a [...] S/N (MI), il 06/06/2011, C.F. CP_2
, residente in [...] C.F._3
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 26/11/2024
OGGETTO: RICORSO PER LA MODIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE
DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL
MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI rassegnate all'udienza ex art 473 bis. 22 c.p.c. del 2 aprile 2025
1. Disporre, l'affidamento esclusivo / super esclusivo del minore alla madre;
2. Disporre che il minore nato a [...] il [...], sia Persona_1 affidato esclusivamente alla madre, ricorrendone i presupposti per tutti i motivi esposti, e rimanga collocato presso l'abitazione della madre 7;
3. Pronunciarsi secondo quanto ritenuto opportuno per quanto concerne i contatti e le frequentazioni tra il figlio minore e il padre, ovvero assumere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno;
4. Dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il sig. a contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio minore con la corresponsione di una somma mensile nella misura ritenuta di giustizia, pari almeno ad euro 180,00= (importo corrispondente alla somma di € 150,00= concordata nel 2016 aggiornata e rivalutata sulla base dell'indice ISTAT), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, ovvero la diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nonché a concorrere alle spese straordinarie in ragione del
50% secondo le linee guida del Tribunale di Milano.
5. Adottare ogni ulteriore opportuno provvedimento a tutela del figlio minore;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio e dalla loro unione il 06.06.2011é nato , CP_2 riconosciuto da entrambi i genitori.
attualmente vive con la mamma, insieme al suo compagno e alla sorella (nata CP_2 Persona_2 il 18.06.2019) a LO, nell'abitazione sita in via Panama n°7.
Le parti hanno ottenuto una prima pronuncia in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento del figlio con decreto del Tribunale di Milano n.
583/2016 del 14/03/2016 RG. N. 38630/16 ha provveduto in conformità agli accordi raggiunti dai genitori prevedendo: affidamento condivido di ad entrambi i genitori, regolamentazione delle CP_2 modalità di frequentazione (“un giorno alla settimana da indicarsi nel mercoledì” Parte_2 dall'uscita di scuola sino alle 20:30, dopo la cena”, e “a week-end alternati dal venerdì con ritiro del bambino presso la scuola all'uscita con successivo accompagnamento dello stesso direttamente a scuola il lunedì mattina entro l'orario di ingresso”) e l'obbligo a carico del padre di contribuire al mantenimento di mediante corresponsione alla madre dell'importo di euro € 150,00 mensili, CP_2 oltre al 50% delle spese extra assegno.
Con ricorso depositato in data 16 ottobre 2024 presso questo Tribunale, , a parziale Parte_1 modifica del decreto sopra indicato, ha chiesto che il Tribunale di Milano provvedesse come da conclusioni sopra trascritte In data 13 febbraio 2025 parte attrice è comparsa avanti il GOT delegato dal Tribunale e ha integrato quanto allegato in ricorso riferendo e documentando le seguenti circostanze di fatto:
- il convenuto, successivamente alla pronuncia del decreto, ha assunto atteggiamenti scostanti verso , che ha iniziato a vedere solo saltuariamente, preferendo aspettare che sia il minore a CP_2 cercarlo. Il padre, inoltre, non hai mai prestato alcuna collaborazione alla ex compagna per quanto concerne l'espletamento delle incombenze necessarie alla gestione del minore, non interessandosi del percorso scolastico di e di fatto non fornendo né alla madre né al figlio alcun supporto morale CP_2
o materiale, ma, al contrario, serbando condotte ostruzionistiche (rifiutando, nello specifico, il consenso per gli interventi necessari di supporto per presso l' suggeriti dalla scuola CP_2 CP_3 per problemi di apprendimento e anche di comportamento, oppure non rispondendo alle mail e o telefonate e o messaggi della ex compagna e/o rispondendo alle mail e o messaggi con tanto che la ricorrente è stata costretta a sporgere Email_1 querela nel gennaio 2019 e dicembre 2020 per atti persecutori ed è pendente un procedimento penale).
- Il padre non versa da anni il mantenimento e, in relazione a tale aspetto, la signora Pt_1 si è vista costretta a procedere con il recupero forzoso, rimasto peraltro, infruttuoso. Solo occasionalmente ha contribuito in qualche misura ad alcune spese, quali acquisto libri o iscrizione ad un corso sportivo, direttamente ovvero tramite i propri genitori.
All'esito il GOT ha rinviato la causa all'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc già calendarizzata avanti il
Giudice Delegato.
All'udienza del 2 aprile 2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e Controparte_1 del decreto di fissazione dell'udienza (notifica effettuata ex art. 139 cpc a mani del padre del resistente), non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia.
Parte attrice dopo aver confermato quanto riferito al Got ha aggiunto quanto segue:
IL mio ex non ha fatto il padre: io facevo la madre che vigilava su di lui.
Quando io ho smesso. All'inizio c'è stato il nonno. Poi mio marito e adesso non lo vede da quattro mesi da quando ha smesso di vederlo.
da quando ha fatto casino a calcio non lo vede: però ha 14 anni, cambia idea. CP_2
Io vorrei che lui non lo vedesse proprio. Lui con me non si accorderà mai. Non è fatto così: non gliene frega nulla. Vuole fare quello che decide.
Mi va bene che se si farà vivo senta con la possibilità di poter decidere su eventuali viaggi CP_2 con il figlio.
Sono cose che non sono mai accadute: non succederà mai , non lo ha mai portato in vacanza.
Figuratevi. Non va nemmeno a dormire da lui.
Prendo l'AUU pari a 430,00 euro per due figli.
Lui non ha mai versato nulla per nostro figlio
Ho bisogno per la salute e per mio figlio di lui non me ne può fregare nulla
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e ritenuto non necessaria l'attivazione d'ufficio a tutela della prole ex art 473 bis. 2
c.p.c., ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Previa interlocuzione con parte attrice e con il suo difensore, che si sono dichiarati d'accordo, il Giudice delegato non ha ritenuto necessario adottare provvedimenti temporanei nell'interesse della prole minorenne tenuto conto dell'assenza di urgenza valutata alla luce della situazione del nucleo nell'attualità così come descritta da e considerate le tempistiche di pronta Parte_1 definizione del giudizio.
Il Giudice delegato ha, quindi, invitato il procuratore di parte attrice alla discussione all'esito della quale ha riservato di riferire al Collegio per la decisione
*******
Ritenuto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale
che le circostanze fattuali sopra indicate impongono di modificare le statuizioni attualmente vigenti tra le parti avendo il resistente dimostrato con le proprie condotte omissive una manifesta carenza o inidoneità educativa, oltre ad un sostanziale disinteresse per ogni aspetto rilevante della vita del figlio minore e financo per il suo sostentamento e per il suo benessere psico fisico;
che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, o negando il consenso per interventi di supporto in favore del minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08;);
che può pertanto essere accolta la domanda di affidamento esclusivo, nella forma dell'affidamento c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato di alla madre, potendo formulare nei suoi riguardi, CP_2 in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole alla luce del contegno serbato nel processo nonché per il fatto di essersi occupata di con continuità e responsabilità, adoperandosi CP_2 fattivamente per supportare il minore in ogni ambito della sua vita. , pertanto, Parte_1 eserciterà la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle CP_2 pratiche amministrative relative a tutte le questioni (ivi compreso il rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio minore, residuando in capo al padre il diritto/dovere di vigilanza;
che, quanto alla frequentazione tra il figlio e il padre tenuto conto dell'età del minore (14 anni), del fatto che i loro rapporti sono sempre stati scanditi da irregolarità e da accordi di volta in volta raggiunti dai genitori, occorre rimettere alla madre affidataria esclusiva la scansione delle modalità di frequentazione padre-figlio, nel rispetto della volontà di e solo ove il padre si mostrasse CP_2 seriamente intenzionato alla ripresa dei rapporti con il figlio. che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione del minore deve ritenersi superflua;
Con riferimento al mantenimento del minore
che la sopravvenuta modifica fattuale dei tempi di permanenza del minore con il padre come sopra evidenziata e i conseguenti maggiori oneri di cura e di mantenimento diretto in capo alla madre legittimano la richiesta formulata da parte ricorrente di rideterminazione del contributo paterno al mantenimento del figlio minore;
che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013);
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico del padre occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la signora lavora tutt'oggi nell'attività di bar Pt_1 della propria famiglia, guadagna circa 1000 euro al mese, non è assunta, non ha uno stipendio fisso, ma divide con i familiari gli utili dell'attività. Ha una casa di proprietà che mette a reddito dalla quale riceve 600 euro al mese di affitto. Si è sposata nell'anno 2018 ed il marito lavora come magazziniere.
Ha avuto una figlia di 6 anni a giugno p.v. Rispetto alla situazione sussistente al momento dell'emissione del decreto si rileva, pertanto, una sostanziale stabilità della propria situazione lavorativa-reddituale.
2. il padre risulta disoccupato, non ha spese abitative documentate, in quanto convivente con i genitori. Rispetto alla situazione sussistente al momento dell'emissione del decreto risulta sostanzialmente immutata.
3. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore (ad oggi, nel caso di specie, è la madre a farsi carico in via esclusiva delle necessità, anche economiche, del figlio);
4. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di un bambino di 14 anni da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
che effettuata la valutazione di tutti i criteri sopra esposti e, in particolare, tenuto conto delle condizioni economico/reddituali delle parti, dell'età di e del fisiologico aumento, connesso alla CP_2 crescita, delle di lui esigenze, nonché dell'assenza di tempi di permanenza del minore presso il papà, con conseguente aggravio di spese per la madre che ad oggi appare l'unico soggetto a farsi carico delle necessità del figlio tenuto conto del procedimento penale a carico del padre per atti persecutori in danno della madre e del fatto che ogni comunicazione tra le parti non pare percorribile appare equo rideterminare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in 220,00 euro al mese, importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT, somma da intendersi comprensiva delle spese straordinarie ad eccezione delle spese extra assegno obbligatorie mediche e di istruzione scolastica che saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50%; che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di ottobre 2024- il ricorso è stato depositato il 16 ottobre 2024 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno dell'attore e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che in assenza di costituzione del convenuto -che non ha svolto difese- le spese di liti devono essere dichiarate irripetibili;
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa pendente fra le parti di cui in epigrafe, nella contumacia di parte convenuta ogni altra domanda disattesa o respinta, a parziale modifica del decreto del Tribunale di Milano n. 583/2016 del
14/03/2016 RG. N. 38630/16, così decide:
1) Dispone l'affido esclusivo del figlio minore , alla madre, anche ai fini della CP_2 residenza anagrafica, con collocamento presso e con la stessa;
la madre eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per CP_2 relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni (ivi compreso il rilascio/rinnovo dei documenti anche validi per l'espatrio), tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni, residuando in capo al padre il diritto/dovere di vigilanza.
2) Rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre/ figlio ferma la tutela dell'interesse del minore e nel rispetto dei suoi tempi e della sua volontà, anche tenuto conto dell'età dello stesso (14 anni)
3) Pone a carico di , l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla Controparte_1 mensilità di Ottobre 2024, nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 220 mensili oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT (prima rivalutazione ottobre 2025);
4) Pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla
Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli
Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre
2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
5) Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
6) Conferma, nel resto per quanto di ragione;
7) Dichiara irripetibili le spese di lite
SENTENZA immediatamente efficace ex lege.
Così deciso in Milano, il 9 aprile 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2009 al giugno 2011 e dalla loro unione é nato nato il [...] riconosciuto da entrambi. CP_2