Articolo 22 della Legge 18 marzo 1958, n. 311
Articolo 21Articolo 23
Versione
16 aprile 1958
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Versione
1 novembre 1962
Art. 22.
Al Ministro per la pubblica istruzione e' data facolta' di disporre comandi di presidi o professori di istituti di istruzione media, sempreche' il preside o il professore sia in possesso di abilitazione alla libera docenza e sia proposto per il conferimento dell'incarico universitario d'insegnamento di disciplina fondamentale.
La relativa spesa fa carico al capitolo di bilancio in cui sono stanziati i fondi per gli incarichi di insegnamento universitario.
Le disposizioni dei precedenti comuni si applicano, altresi', nei confronti dei professori appartenenti ai ruoli degli Istituiti di istruzione media comandati per l'insegnamento di lingua straniera nelle Facolta' di economia e commercio, anche se non abilitati alla libera docenza.
((I comandi di cui al presente articolo non possono superare in alcun caso, in ciascun anno accademico, il numero complessivo di settanta, da attribuire secondo criteri che saranno fissati mediante regolamento ministeriale)) ((1)) ------------ AGGIORNAMENTO (1) La L. 26 gennaio 1962, n. 16 ha disposto (con l'art. 24) che la Presente modifica ha effetto dal 1° novembre 1961.
Entrata in vigore il 1 novembre 1962
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