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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/11/2024, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2024 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, OGGETTO nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha Ricostruzione carriera e pronunciato la seguente temporizzazione
SENTENZA
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 7503/2022 R.G. Registro Generale
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex N. 7503/22 art. 127 ter cpc nel termine del giorno 08.11.2024, avente ad oggetto: “Ricostruzione carriera e temporizzazione”; CRONOLOGICO
e vertente N. _______________ tra
REPERTORIO
rappresentato e difeso dagli avv.ti W. Miceli, Parte_1
N. _______________ F. Ganci, E. Izzo e A. Caliendo in virtù di mandato in calce al n. 262/2024 R.B
ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Salerno, Piazza G. Mazzini, n. 4;
Discusso nel termine
Ricorrente del 08.11.2024 con scambio di note scritte
e ex art. 127 ter cpc in persona del
Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex art. 417 bis cpc dal dirigente dott.
[...] Controparte_3
[...]
[...] _________________
l'Ufficio X-Ambito Territoriale di Salerno, Località Fuorni, Via
Monticelli;
Pubblicazione in data
Resistente
__________________
Giudizio n. 7503/22 R.G. c/o pag. 1 Parte_1 Controparte_1
§§§
All'udienza di discussione del giorno 08.11.2024 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 19.11.2022 Parte_1
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva quanto segue: 1) che esso ricorrente, collaboratore scolastico attualmente in servizio come assistente tecnico presso IPSARS PROFAGRI di Salerno, assunto dal con contratto a tempo Controparte_1
indeterminato in data 01.09.2007, aveva ottenuto in data 01.09.2017 il passaggio di ruolo da collaboratore scolastico ad assistente tecnico e aveva stipulato con il un contratto a tempo Controparte_1
indeterminato;
2) che prima del passaggio di ruolo aveva prestato servizio alle dipendenze del come collaboratore scolastico;
Controparte_1
3) che alla data del 01.09.2017, momento del passaggio di ruolo da collaboratore scolastico ad assistente tecnico, aveva maturato un'anzianità effettiva di servizio, calcolata con il calcolo della
“ricostruzione della carriera”, pari a giorni effettivi 6739 corrispondenti,
a 18 anni e 4 mesi che, sommati al servizio militare, ammontavano a 19 anni e 5 mesi, nonché il diritto alla collocazione nello scaglione stipendiale 15-20;
4) che, tuttavia, con decreto n. 153 in data 13 marzo 2018 del Dirigente
Scolastico “IPSARS PROFAGRI” di Salerno, gli veniva riconosciuta, al momento del passaggio di ruolo da collaboratore scolastico ad assistente tecnico, un'anzianità di servizio come collaboratore scolastico, calcolata con il meccanismo della c.d. temporizzazione, pari ad anni 15, con anni
Giudizio n. 7503/22 R.G. c/o pag. 2 Parte_1 Controparte_1 2 mesi 8 e giorni 9, con temporizzazione dell'assegno annuale c.d. riassorbibile di euro 579,93 sino alla data del passaggio nello scaglione stipendiale successiva;
5) che, pertanto, gli veniva attribuita alla data del 01.09.2017 un'anzianità complessiva di anni 17, mesi 8, giorni 9, piuttosto che di anni 19 e mesi 5, risultanti dal calcolo effettivo della ricostruzione di carriera;
6) che nel Comparto Scuola la retribuzione del personale ATA è direttamente connessa all'anzianità di servizio, in quanto il C.C.N.L. del medesimo comparto del 4 agosto 1995 (confermato sul punto dal successivo C.C.N.L. del 26.5.99, dal C.C.N.L 2006/2009 dal CCNL del
4 agosto 2011 e dal CCNL del 19.04.2018) ha inserito la c.d.
“retribuzione individuale di anzianità” nella struttura della retribuzione del personale docente come stipendio tabellare, differenziato in 7 posizioni progressive (cd. “scaglioni” o classi stipendiali), a seconda dell'anzianità professionale maturata espressa in anni di servizio per fasce (da 0 a 2 anni di servizio;
da 3 a 8; da 9 a 14; da 15 a 20; da 21 a
27; da 28 a 34; da 35 anni di servizio in poi).
Tanto premesso, la parte ricorrente, ritenendo illegittimo il provvedimento adottato dall'Amministrazione, chiedeva all'adito
Tribunale di voler accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento, nel passaggio di ruolo da collaboratore scolastico ad assistente tecnico, ai fini della corretta collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali e del pagamento delle relative differenze retributive, dell'integrale anzianità di servizio maturata da collaboratore scolastico con il calcolo della “ricostruzione della carriera”, per un totale di anni 19 anni e 5 mesi;
2) Accertare e dichiarare il diritto all'attribuzione, a partire dal giorno 01.09.2017, della posizione stipendiale “15-20” nell'inquadramento di assistente tecnico;
3) Accertare e dichiarare il diritto all'attribuzione, a partire dal giorno
01.09.2018, della posizione stipendiale “21-27” nell'inquadramento di assistente tecnico;
4) Condannare, per l'effetto, l'Amministrazione
Giudizio n. 7503/22 R.G. c/o pag. 3 Parte_1 Controparte_1 resistente a collocare il ricorrente, a partire dal giorno 01.09.2017, nella posizione stipendiale “15-20” nell'inquadramento di assistente tecnico;
a partire dal giorno 01.09.2018, nella posizione stipendiale “21-27” nell'inquadramento di assistente tecnico;
5) Condannare
l'Amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive dovute in virtù del riconoscimento, nel passaggio di ruolo da collaboratore scolastico ad assistente tecnico, dell'integrale anzianità di servizio maturata da collaboratore scolastico con il calcolo della
“ricostruzione della carriera”, per un totale di anni 19 e 5 mesi;
6)
Condannare il resistente al rimborso delle spese di lite. CP_1
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica agli atti), si costituiva in giudizio il resistente in data 06.06.2023, il quale impugnava l'avversa CP_1
domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto;
in particolare, eccepiva l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto azionato.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 08.11.2024 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da è fondata e, Parte_1
pertanto, va accolta.
Invero, innanzitutto va evidenziato che l'art. 83 del Dpr. n. 417/1974, sotto la rubrica “Passaggio ad altro ruolo”, stabilisce che “in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria e artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per
Giudizio n. 7503/22 R.G. Di Filippo c/o pag. 4 Controparte_1 intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera”.
La mobilità è stata, poi, ampliata dall'art. 57 della legge n. 312/1980
“Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato”, il quale dispone che “i passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del Dpr. n. 417/1974 possono essere disposti, oltre cha da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad un altro inferiore nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnate delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dall'art. 77”.
Dunque, in tema di personale scolastico, se in passato gli artt. 1 e 2 del
D.L. n. 370/1970 non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo inferiore a quello superiore, attualmente gli art. 57 della legge 312/1980 e 83 del Dpr. n. 417/1974 generalizzano la mobilità verticale verso l'alto, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa.
In sostanza, alla luce del quadro normativo sopra delineato, appare sussistente il diritto dell'odierno ricorrente ad ottenere il riconoscimento integrale anche degli anni di servizio di ruolo prestato come collaboratore scolastico, al fine della ricostruzione della carriera. Sulla questione oggetto della presente controversia (peraltro, ampiamente dibattuta nella giurisprudenza di merito e nelle sedi amministrative competenti) è intervenuta la Suprema Corte, con sentenza n. 9397/2017 e n. 29791/2018, la quale, ribadendo e confermando i principi espressi dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 9144/16, ha sancito, rigettando il ricorso del , che “Tanto premesso, il CP_1
ricorso è infondato, alla luce della recente sentenza n. 9144 del 2016 delle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno affermato che, in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto degli artt. 77, 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 e art. 57
Giudizio n. 7503/22 R.G. c/o pag. 5 Parte_1 Controparte_1 della L. n. 312 del 1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della c.d. temporizzazione. 4. È stato così confermato l'orientamento già espresso da Cass. n. 2037 del 2013, secondo cui, in tema di personale docente, se in passato gli artt. 1 e 2, d.l. n. 370 del 1970, non consentivano il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente l'art. 57, legge n. 312 del 1980 e l'art. 83, d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero
l'anzianità pregressa, realizzano un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola avente specifici requisiti, sicché può oggi essere riconosciuta al docente di scuola superiore, in sede di ricostruzione di carriera, l'anzianità nella scuola materna” (per la giurisprudenza amministrativa: Cons. di Stato n. 6587/2008; Cons. di
Stato n. 5693/2003; Cons. di Stato n. 4512/2001; per la giurisprudenza di merito, cfr. Corte di Appello di Palermo, sentenza n. 723/20; Corte di
Appello de L'Aquila, sentenza n. 198/2011; Tribunale di Perugia, sentenza n. 260/20; Tribunale di Milano, sentenza n. 1921/18; Tribunale di Lucca, sentenza n. 475/18; Tribunale di Nocera Inferiore, sentenza n.
1643/17; Tribunale di Lagonegro, sentenza n. 126/17; Trib. Potenza, sentenza n. 425/2016; Trib. Torre Annunziata, sentenza n. 704/2015;
Trib. Benevento, sentenza n. 1161/2016).
In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che: “Dapprima il
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, ha consentito a determinate condizioni la mobilità orizzontale da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore
(art. 77) e ha, altresì, disposto in termini generali che "in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera" (art. 83).
Giudizio n. 7503/22 R.G. c/o pag. 6 Parte_1 Controparte_1 Successivamente, la L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 57, ha generalizzato per il personale della scuola la possibilità di passaggio da uno ad altro ruolo, consentendo, nel rispetto delle condizioni del D.P.R. n. 417 del
1974, art. 77, sia la mobilità orizzontale (passaggio da un ruolo ad un altro della scuola superiore), sia la mobilità verticale verso l'alto
(passaggio da un ruolo inferiore ad un ruolo superiore), sia la mobilità verso il basso (passaggio da un ruolo superiore ad un ruolo inferiore).
Sebbene il dato testuale della L. n. 312 del 1980, art. 57, non sia chiarissimo, la esegesi delle norme in esso contenute induce a ritenere che vi siano contemplati tutti e tre i casi di mobilità sopra indicati;
in particolare: 1) la mobilità orizzontale tra ruoli superiori è prevista dall'inciso secondo cui "I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio
1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore (...)" (art. 57, comma 1); 2) la mobilità verticale verso il basso da ruolo superiore a ruolo inferiore è prevista dall'inciso: "I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti (...) da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi" (art. 57, comma
1); 3) la mobilità verticale verso l'alto da ruolo inferiore a ruolo superiore è prevista dall'inciso secondo cui: "Detti passaggi sono consentiti altresì (...) al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, citato art. 77" (art. 57, comma 2). Quanto, in particolare, alla L. n. 312 del
1980, art. 57, comma 2, è chiaro che nella parte in cui consente il passaggio di ruolo dei docenti delle scuole materne, non può che riferirsi alla mobilità verticale verso l'alto, non esistendo ruoli di docenti inferiori a quello della scuola materna”.
Quindi, mutato il quadro normativo, in virtù del sopravvenire della legge n. 312/1980 (art. 57), l'art. 83 previgente va letto, pena la incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento, alla luce del nuovo quadro normativo e, dunque, interpretato nel senso che in ogni
Giudizio n. 7503/22 R.G. Di Filippo c/o pag. 7 Controparte_1 caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici. Se in passato il D.L. n. 370/1970, artt. 1 e 2, non consentiva il riconoscimento della pregressa anzianità nel passaggio dal ruolo della scuola materna a quello della scuola superiore, attualmente la legge n. 312/1980, art. 57, e il D.P.R. n. 417/1974, art. 83, generalizzano la mobilità verticale verso l'alto, consentendo la conservazione dell'anzianità maturata nel pregresso ruolo. Il supremo organo di giustizia amministrativa ha, comunque, spiegato che il pregresso servizio che può essere riconosciuto in sede di ricostruzione della carriera è solo quello maturato “nel ruolo” inferiore, ai sensi del D.P.R. n. 417/1974, art. 83, e non anche quello prestato quale docente “non di ruolo”, servizio, quest'ultimo, non previsto dal citato art. 83. Infatti, quest'ultima norma, nel generalizzare la conservazione della pregressa anzianità nel passaggio dei docenti da un ruolo ad altro, si riferisce solo alla pregressa anzianità “di ruolo” e non anche a quella “non di ruolo” (Cons. Stato,
Sez. VI, 27 agosto 2001, n. 4512; Cons. Stato, Sez. VI, 8 luglio 1992, n.
536).
Per quanto riguarda, poi, la collocazione della parte ricorrente nella fascia stipendiale inferiore, va evidenziato che l'art. 485 del D.Lgs. n.
297/1994 stabilisce che “
1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.
2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le
Giudizio n. 7503/22 R.G. Di Filippo c/o pag. 8 Controparte_1 scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie”.
Ebbene, nonostante il suddetto dato normativo, col decreto di ricostruzione di carriera, all'odierna parte ricorrente è stato garantito solo il livello economico maturato prima del passaggio nei ruoli di assistente tecnico, ma non l'integrale anzianità maturata, mediante il meccanismo della cd. “temporizzazione”, come si evince dalla tabella inserita nel ricorso, pag. 10, e dai ricalcoli effettuati nel medesimo atto introduttivo del giudizio, pagg. 10-12, che vengono qui richiamati e integralmente trascritti per maggiore chiarezza delle valutazioni effettuate:
“Il ricorrente, quindi, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata da collaboratore scolastico con il calcolo della “ricostruzione della carriera” (anni 19 e 5 mesi)
▪ in data 01.09.2017 (passaggio di ruolo) doveva essere collocato nello scaglione stipendiale “15-20” nel profilo di assistente tecnico;
▪ Nell'a.s. 2018/19 doveva essere collocato nello scaglione stipendiale
“21-27” nel profilo di assistente tecnico. Il ricorrente, invece, con il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata con il calcolo della c.d. “temporizzazione” (anni 14, mesi 2 e giorni 19)
▪ in data 01.09.2017 (passaggio di ruolo) è stato collocato nello scaglione stipendiale
“15-20” (cfr. allegato doc. n. 8);
▪ Dal 01.09.2018 è stato collocato nello scaglione stipendiale “15-20” piuttosto che nello scaglione stipendiale “21-27”;
▪ Dal mese di dicembre 2020 ha ottenuto il passaggio alla fascia stipendiale successiva “21-27” (cfr. allegato doc. n. 9).
Difatti, come si evince dai cedolini allegati, il ricorrente nel 2017/18 è stato collocato nella fascia 15-20.
Inoltre, la scadenza della fascia 15-20 è prevista per il 31 maggio 2020 mentre il ricorrente già nell'anno 2018/19 avrebbe maturato il diritto alla fascia 21-27 con il raggiungimento di 20 anni e 5 mesi al 1 settembre 2018.
Giudizio n. 7503/22 R.G. Di Filippo c/o pag. 9 Controparte_1 Risulta, infatti, dai cedolini del ricorrente che nel gennaio 2019 lo stesso si trovava ancora in fascia stipendiale 15-20 come anche nel mese di luglio 2019, allorquando veniva inquadrato come assistente amministrativo, la fascia stipendiale corrispondeva a quello 15-20. La fascia stipendiale 15-20 permaneva fino al mese di novembre 2020 e solo dal mese di dicembre 2020 avveniva il passaggio alla successiva fascia stipendiale 21-27.
Il ricorrente, quindi, con il meccanismo della temporizzazione, otteneva il passaggio allo scaglione stipendiale 21-27 circa 2 anni dopo la conferma in ruolo, nell'a.s. 2020/21 mentre avrebbe dovuto ottenerla, con il calcolo della ricostruzione di carriera già a partire dall'a.s. 2018/19. Lo stipendio iniziale lordo del Personale ATA varia in base al profilo di appartenenza e agli anni di servizio ed è definito dal Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) Istruzione e Ricerca, approvato il 19 aprile 2018. Nel documento sono riportate le tabelle che indicano in dettaglio gli stipendi annui lordi di riferimento che, divisi per 12 mesi, permettono di individuare lo stipendio mensile lordo.
COLLABORATORE SCOLASTICO
Anzianità di servizio (anni):
0-8 Stipendio Annuo Lordo: 15.531,72 euro
Stipendio Mensile Lordo: 1.294,31 euro;
Anzianità di servizio (anni):
9-14 Stipendio Annuo Lordo: 16.918,57 euro Stipendio Mensile Lordo: 1.409,88 euro;
Anzianità di servizio (anni): 15-20 Stipendio Annuo Lordo: 17.933,70 euro Stipendio Mensile Lordo: 1.494,48 euro;
Anzianità di servizio (anni): 21-27 Stipendio Annuo Lordo: 18.921,87 euro Stipendio Mensile Lordo: 1.576,82 euro;
Anzianità di servizio (anni): 28-34 Stipendio Annuo Lordo: 19.673,09 euro Stipendio Mensile Lordo: 1.639,42 euro;
Anzianità di servizio (anni): 35 e oltre Stipendio Annuo Lordo:
20.206,87 euro Stipendio Mensile Lordo: 1.638,91 euro;
ASSISTENTE TECNICO
Anzianità di servizio (anni):
0-8 Stipendio Annuo Lordo: 17.397,28 euro
Stipendio Mensile Lordo: 1.449,77 euro;
Anzianità di servizio (anni):
9-14 Stipendio Annuo Lordo: 19.172,32 euro Stipendio Mensile Lordo: 1.597,69 euro;
Anzianità di servizio (anni): 15-20 Stipendio Annuo Lordo: 20.489,37 euro Stipendio Mensile Lordo: 1.707,45 euro;
Anzianità di servizio (anni): 21-27 Stipendio Annuo Lordo: 21.802,02 euro Stipendio Mensile Lordo: 1.816,84 euro;
Giudizio n. 7503/22 R.G. Di Filippo c/o pag. 10 Controparte_1 Anzianità di servizio (anni): 28-34 Stipendio Annuo Lordo: 22.747,18 euro Stipendio Mensile Lordo: 1.895,60 euro;
Anzianità di servizio (anni): 35 e oltre Stipendio Annuo Lordo:
23.467,85 euro Stipendio Mensile Lordo: 1.955,65 euro”.
In conclusione, quindi, per tutti i suesposti motivi, la domanda proposta dalla parte ricorrente risulta fondata e, pertanto, va accolta, con le conseguenti statuizioni di legge.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, a norma dell'art. 92, comma II, cod. proc. civ., per procedere all'integrale compensazione delle stesse fra le parti, tenuto conto della complessità della normativa in questione e del contrasto giurisprudenziale esistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti del , con ricorso
[...] Controparte_1
depositato in data 19.11.2022 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Accoglie il ricorso;
e, per l'effetto:
2) Dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento, nel passaggio di ruolo da collaboratore scolastico ad assistente tecnico, ai fini della corretta collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali e del pagamento delle relative differenze retributive, dell'integrale anzianità di servizio maturata da collaboratore scolastico con il calcolo della
“ricostruzione della carriera”, per un totale di anni 19 anni e 5 mesi;
3) Dichiara il diritto del ricorrente all'attribuzione, a partire dal giorno
01.09.2017, della posizione stipendiale “15-20” nell'inquadramento di assistente tecnico;
4) Dichiara il diritto del ricorrente all'attribuzione, a partire dal giorno
01.09.2018, della posizione stipendiale “21-27” nell'inquadramento di
Giudizio n. 7503/22 R.G. c/o pag. 11 Parte_1 Controparte_1 assistente tecnico;
5) Condanna il resistente a collocare il ricorrente, a partire dal CP_1
giorno 01.09.2017, nella posizione stipendiale “15-20” nell'inquadramento di assistente tecnico;
a partire dal giorno 01.09.2018, nella posizione stipendiale “21-27” nell'inquadramento di assistente tecnico;
6) Condanna il resistente al pagamento in favore del ricorrente CP_1
delle differenze retributive dovute in virtù del riconoscimento, nel passaggio di ruolo da collaboratore scolastico ad assistente tecnico, dell'integrale anzianità di servizio maturata da collaboratore scolastico con il calcolo della “ricostruzione della carriera”, per un totale di anni 19
e 5 mesi;
7) Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Salerno in data 08.11.2024.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 7503/22 R.G. c/o pag. 12 Parte_1 Controparte_1