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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/07/2025, n. 554 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 554 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Brindisi n. 323 del 23.02.2024 Oggetto: licenziamento disciplinare
N. R.G. 177/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott. Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
SENTENZA
nella controversia civile in materia di lavoro, in grado di appello,
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Appellante
e in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Garofalo
Appellata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 25.09.2018 premesso di essere Parte_1 stato dipendente di dal 24.07.2008 con mansioni di operaio OUA Controparte_1
(operatore unico aeroportuale) e di aver impugnato in via stragiudiziale in data 23.4.2018 il licenziamento per giusta causa intimatogli con comunicazione dell'8.03.2018, aveva eccepito l'intempestività del procedimento disciplinare, la violazione del diritto di difesa, l'infondatezza 1 della contestazione disciplinare per insussistenza del fatto addebitatogli. Aveva chiesto la declaratoria di nullità del procedimento disciplinare per violazione del principio di tempestività e dell'art.7 L.300/70, la declaratoria di illegittimità e inefficacia del provvedimento espulsivo, e la condanna della società a reintegrarlo nel posto di lavoro e a pagare Controparte_1 un'indennità risarcitoria nella misura massima prevista dalla legge ai sensi dell'art.18 commi 1 e 2 l.n.300/1970; in via subordinata la condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura ritenuta equa commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione. In punto di fatto il ricorrente aveva dedotto che: -il 5.02.2018 gli Controparte_1 aveva comunicato una contestazione disciplinare e la sospensione cautelativa dal servizio sulla base di una informativa della Polizia di Stato con cui era stato riferito che nella mattinata del 2.02.2018 egli era stato colto in flagranza di furto e denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi perché all'esterno dell'”area sterile -interno pista-“ si era più volte soffermato su alcuni bagagli e, ritenendo di non essere visto, ne aveva aperti alcuni frugandovi all'interno e sottraendo ad uno di essi 5 pacchetti di sigarette;
-che il 10.02.2018 egli aveva chiesto di essere ascoltato e aveva censurato la generica contestazione;
-che il 20.2.2018, in sede di audizione disciplinare, egli aveva chiarito la dinamica dei fatti;
-che la Società datrice di lavoro aveva quindi ritenuto necessario verificare quanto da lui riferito;
-che in data 8.03.2018 la stessa Società gli aveva comunicato il licenziamento per giusta causa, non sulla base delle ulteriori verifiche annunciate, ma solo sulla scorta delle valutazioni effettuate in sede di Consiglio di Amministrazione e della comunicazione della Polizia di Stato;
-che quindi la durata del procedimento disciplinare era stata inutilmente prolungata oltre il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della contestazione avvenuta il 5.2.2018. Quanto alla dinamica dei fatti il ricorrente aveva dedotto che il 2.2.2018 egli aveva tolto i 5 pacchetti da uno zaino e li aveva immediatamente consegnati al poliziotto intervenuto, al quale aveva spiegato che i pacchetti erano precedentemente fuoriusciti dai bagagli nell'area esterna, dove li aveva trovati sparsi nel “vagone merci” dopo il trasbordo, che egli dapprima li aveva inseriti in uno degli zainetti nelle vicinanze, ritenendo che fossero caduti da tale bagaglio, ma poi, preso dal dubbio sulla effettiva proprietà, aveva ritenuto di doverli riprelevare dallo zaino in cui li aveva messi per segnalare la vicenda ai propri superiori e che, tuttavia, non aveva avuto neppure il tempo materiale di provvedere in tal senso.
Costituitasi in giudizio, eccepita preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per violazione della norma contenuta nell'art.1, comma 47 L.92/2012, aveva contestato le avverse pretese, chiedendone il rigetto. Aveva precisato che non vi era stata alcuna violazione del procedimento previsto dall'art.7 l.n.300/1970 e che nella legge e nel contratto collettivo non era rinvenibile il termine di trenta giorni per l'adozione della sanzione disciplinare invocato dal ricorrente;
nel merito aveva evidenziato la fondatezza e la gravità dell'addebito, ritenuti tali da giustificare la massima sanzione anche in considerazione delle mansioni svolte dal ricorrente e del luogo in cui egli operava. In via subordinata, aveva chiesto che l'eventuale tutela fosse limitata a quella indennitaria, con vittoria di spese e condanna per lite temeraria.
2 Nel corso del procedimento il ricorrente aveva depositato la sentenza del Tribunale penale di Brindisi del 26.06.2019 con la quale veniva assolto in ordine al reato a lui ascritto nel capo b) dell'imputazione per insussistenza del fatto e veniva disposto di non doversi procedere in ordine al reato a lui ascritto al capo a), riqualificato il fatto come delitto tentato ex art.56 c.p. e ritenuto non punibile per tenuità del fatto.
Disposto il mutamento del rito con applicazione dell'art.1 comma 47, L.n.92/2012, al termine della fase sommaria, con ordinanza del 17.05.2022 il Tribunale di Brindisi aveva rigettato il ricorso, ritenendo tempestiva l'azione disciplinare, sussistenti i fatti contestati e proporzionata la sanzione in ragione della gravità della condotta del lavoratore e della conseguente lesione del rapporto fiduciario, anche alla luce delle lettere i) e j) dell'art. G40, comma 7.2. del CCNL che prevede il licenziamento senza preavviso nel caso di dipendente che commette gravi infrazioni quali rispettivamente “furto all'interno dell'Azienda o nel luogo di lavoro” e “sottrazione/manomissione di bagagli e merci trattati”. Con ricorso in opposizione ex art.1 l.n.92/2012 del 16.6.2022 Parte_1 richiamato a proprio favore l'esito del giudizio penale svoltosi in Tribunale, aveva sostenuto che la tenuità del fatto era tale da evidenziare la sproporzione della sanzione disciplinare. Aveva reiterato le eccezioni e argomentazioni poste a base del ricorso introduttivo della precedente fase processuale e le relative domande.
aveva chiesto il rigetto dell'avversa opposizione, di cui Controparte_1 aveva eccepito l'infondatezza. Aveva sottolineato che tra gli addebiti mossi al vi era, Pt_1 oltre al furto, anche la manomissione dei bagagli, e che il procedimento disciplinare aveva una propria autonomia rispetto all'esito del procedimento penale.
Con la sentenza del 23.02.2024 il Tribunale di Lecce ha rigettato l'opposizione. Nel merito ha ritenuto che la condotta contestata in sede disciplinare fosse provata sia dall'informativa della Polizia di Stato del 2.2.2018, sia dalla sentenza penale del 26.09.2019. Ha rammentato che il giudicato penale di assoluzione ha effetto vincolante nel giudizio civile, incluso quello disciplinare, solo quando contiene l'accertamento dell'insussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato. Ha rilevato che la condotta tenuta dal ricorrente, costituendo grave inadempimento contrattuale, era idonea a ledere il vincolo fiduciario e che la sanzione del licenziamento, tenuto conto delle specifiche mansioni e del grado di fiducia occorrente, della volontarietà e modalità della condotta, era proporzionata alla violazione. Ha aggiunto altresì che condotta contestata non era riconducibile ad alcuna delle ipotesi per cui il CCNL prevede una sanzione conservativa. Ha infine respinto la doglianza relativa all'asserita violazione dell'art.7 l.n.300/1970 ritenendo tempestiva la sanzione, alla luce della cronologia degli eventi e in assenza di un preciso termine legale o contrattuale per il completamento del procedimento disciplinare.
Con reclamo ex art.1 comma 58 L.n. 92/2012 ha lamentato: 1) il Parte_1 vizio di ultra petizione o di extra petizione, per aver il Giudice ravvisato un inadempimento contrattuale, come tale neppure contestato dalla Società datrice di lavoro;
2) l'erroneità della valutazione degli elementi istruttori, per aver assegnato valore probatorio ad un atto di indagine, come l'informativa della Polizia di Stato del 2.2.2018, che tuttavia, essendo priva di efficacia fidefacente ed essendo stata formata al di fuori del contraddittorio tra le parti, aveva solo
3 efficacia di atto di impulso del procedimento penale, senza assumere valore probatorio in sede civile nel quale erano mancanti la prova testimoniale e le videoregistrazioni, e nel quale non era stata attribuita la giusta rilevanza al regolamento dell'aeroporto; 3) la violazione del principio di immediatezza della sanzione di cui all'art.7 dello Statuto dei Lavoratori, per il mancato rilievo dell'inefficacia del licenziamento in assenza di verificazione della condizione (gli ulteriori accertamenti che, dopo l'ascolto del lavoratore, la Società aveva prospettato di voler esperire) a cui era stata subordinata l'emissione del provvedimento;
4) la violazione dell'art.115 c.p.c. in ordine alla valutazione della prova e il travisamento dei fatti, per aver il Tribunale attribuito fede privilegiata all'informativa di Polizia del 2.02.2018 e fondato su essa la dimostrazione del fatto, senza disporre l'esibizione degli atti del procedimento disciplinare. Il reclamante, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, ha reiterando le domande già formulate in primo grado. Costituitasi in giudizio ha eccepito l'infondatezza delle avverse Controparte_1 doglianze e ne ha chiesto il rigetto. La Corte di Appello, rigettata l'istanza di sospensione, all'udienza di discussione del 02.07.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, ha riservato la decisione. La riserva viene sciolta con la presente sentenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il reclamo risulta infondato.
0. Preliminarmente, in punto di fatto, si rammenta che nella lettera di “contestazione disciplinare ai sensi degli articoli 7 l.300/70, G39 e G40 commi 1,2,7.2 lett.i), parte specifica sez. Gestori – CCNL per il personale di terra del trasporto aereo ed attività aeroportuali” del 2.2.2018 la Società ha addebitato al che “…nella mattinata del 2 febbraio scorso, adibito Pt_1 all'attività di movimentazione dei bagagli della stiva degli aeromobili fino ai nastri trasportatori ubicati all'esterno dell'area sterile –interno pista- si è più volte soffermato su alcuni di essi e, ritenendo di non essere visto, ne ha aperti alcuni frugandovi all'interno e sottraendo da uno di essi cinque pacchetti di sigarette”.
In sede di audizione disciplinare il 20.2.2018 il lavoratore ha reso e sottoscritto le seguenti dichiarazioni: “la mattina del 02/02/2018 durante lo scarico dei bagagli dall'aereo proveniente da Charleroy, nel passaggio dal carrello al nastro notavo un bagaglio aperto, da cui sporgevano dei pacchetti di sigarette (di cui uno era caduto sul carrello) prendevo gli stessi e li mettevo nella mia tasca. Contemporaneamente si avvicinava un poliziotto che mi chiedeva cosa avessi preso. Ammettevo di aver preso le sigarette e le consegnavo. Non è vero che ho aperto altri bagagli e che quello che ho preso era merce fuoriuscita dal bagaglio aperto” (allegato 4 fasc. primo grado Società).
Si passa quindi all'esame dei motivi di impugnazione.
1. Con il primo motivo il reclamante ha censurato la sentenza per ultrapetizione o extrapetizione per l'asserito ampliamento del thema decidendum, individuato nel fatto che il Tribunale avesse autonomamente posto in dubbio la possibilità della futura correttezza del suo 4 adempimento e avesse espresso un giudizio sfavorevole sul rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. Ha altresì lamentato la violazione dell'art.2697 c.c. sulla ripartizione dell'onere della prova.
Tali doglianze sono infondate, poiché nel processo civile avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento per giusta causa rientra negli specifici compiti del giudice non solo la verifica in concreto dei fatti contestati in sede disciplinare, ma anche la verifica della loro idoneità a ledere il vincolo fiduciario sui cui necessariamente si fonda il rapporto di lavoro, costituendo la sanzione espulsiva l'extrema ratio, che trova legittima applicazione solo nei casi in cui il comportamento inadempiente del lavoratore, per fatti lavorativi o anche extralavorativi, risulti di gravità tale da non consentire un ragionevole affidamento prognostico sulla correttezza del comportamento futuro del dipendente. Nel contempo tale doverosa valutazione è intrinsecamente correlata anche al fondamentale criterio di proporzionalità tra inadempimento e sanzione disciplinare.
Trattandosi di una valutazione giudiziale inscindibilmente connessa con il controllo della giusta causa, esercitata sulla base dei fatti allegati e provati dalle parti in giudizio, essa non determina alcun ampliamento della pronunzia oltre i limiti posti dall'art.112 c.p.c.
Sotto l'altro censurato profilo si rileva l'insussistenza, nella sentenza impugnata, della lamentata violazione della regola processuale di distribuzione del carico probatorio, avendo il Tribunale ritenuto (v. pag.6 della sentenza) che le prove addotte dalla fossero idonee a CP_2 dimostrare la condotta contestata in sede disciplinare e che sul ricorrente gravasse invece solo l'onere di provare le circostanze eccettuative, ovvero le circostanze particolari a cui egli stesso attribuiva un valore giustificativo o di scriminante.
2. Devono essere disattesi anche il secondo e il quarto dei motivi di appello, che qui vengono trattati congiuntamente, stante la stretta connessione dei relativi argomenti.
ha lamentato l'erroneità della valutazione del materiale probatorio e Parte_1 della motivazione sul punto, nonché la violazione degli artt.115-116 c.p.c.. In particolare, ha sostenuto che, in difetto di concorde richiesta delle parti, il giudice civile non può “avvalersi del materiale probatorio acquisito senza contraddittorio in sede penale”, materiale che, a suo dire, non avrebbe neppure una effettiva portata probatoria.
La tesi del reclamante, peraltro infondata per le ragioni più innanzi evidenziate, resta superata dall'attività istruttoria disposta in secondo grado da questa Corte, che, tenuto conto dell'art.2697 c.c. e delle richieste istruttorie reiterate dalla Società, ha ritenuto indispensabile ai sensi dell'art.437 c.p.c. acquisire l'ulteriore documentazione che faceva parte del fascicolo del processo penale svoltosi per i fatti contestati in sede disciplinare.
Giova premettere che il procedimento penale svoltosi nei confronti di Parte_1 per i fatti in questione risulta essere stato definito, in ordine al primo capo di imputazione (lett.a: reato di furto aggravato del 2.2.2018), con la sentenza n.1573 del 27.9.2023 con cui la Corte di Appello di Lecce ha dichiarato non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità ex d.lgs. n.150/2022. Per il reato di cui al secondo capo di imputazione (lett.b: tentativo di furto per i giorni dal 27.1.2018 al 2.2.2018) è divenuta definitiva la sentenza del 5 Tribunale di Lecce del 26.6.2019 con cui l'imputato è stato assolto perché il fatto non costituisce reato.
Il fatto che l'assoluzione dal reato di furto tentato di cui al capo b) sia avvenuta con la formula “il fatto non costituisce reato” e quindi per mancanza dell'elemento psicologico del dolo non esclude la verificazione del fatto materiale contestato e non preclude l'accertamento di esso nel presente giudizio civile (v. artt.652-653 c.p.p.).
E' consolidato in giurisprudenza il principio per cui il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti (Cass. n.4652/2011). Il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche le prove raccolte in un giudizio penale, raggiungendo le proprie conclusioni sulla base degli elementi di fatto acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, sottoposti al proprio vaglio critico mediante il confronto con gli elementi eventualmente emersi nel giudizio civile (cfr.Cass. 22200/2010, n.14570/2017; n.18923/2021).
Nel caso di specie assumono rilevanza i seguenti documenti, facenti parte del processo penale, e acquisiti nel presente giudizio civile: il verbale di denuncia di furto su bagaglio sporta il 2.2.2018 da (proprietario dei pacchetti di sigarette) dinanzi alla Polizia di Persona_1
Frontiera presso lo scalo marittimo e aereo di Brindisi;
il verbale di rinvenimento e consegna dei Per_ 5 pacchetti di sigarette in favore di , redatto nello stesso giorno 2.2.2018 dalla Polizia di frontiera;
il verbale della prova testimoniale di , assunta dal Tribunale penale Testimone_1 all'udienza del 10.04.2019; i files delle videoregistrazioni relative al luogo in cui Pt_1 ha provveduto allo scarico dei bagagli dal carrello meccanico al nastro trasportatore nei
[...] giorni 2.2.2018, 1.2.2018 e 27.1.2018.
Quanto al valore probatorio dei verbali di denuncia, di rinvenimento e consegna, si rammenta che essi sono atti redatti da pubblici ufficiali e che quindi fanno fede fino a querela di falso, sia pur limitatamente alle attività che i verbalizzanti hanno direttamente visto, ascoltato o fatto, e ivi descritto. Resta quindi ininfluente la circostanza che tali atti siano stati formati “senza contraddittorio” con il ricorrente.
Riguardo alla prova del testimone va invece evidenziato che essa è stata Testimone_1 raccolta dinanzi al Tribunale in contraddittorio con le parti del processo penale e quindi anche con la presenza e la partecipazione della difesa dell'imputato Pt_1
Non vi sono pertanto ragioni giuridiche idonee ad escludere l'utilizzabilità di tale deposizione nel giudizio civile nei confronti del ricorrente/reclamante, fermo restando che la valutazione circa l'attendibilità e affidabilità del testimone è comunque rimessa alla valutazione del giudicante, che a tal fine tiene conto di ogni altro elemento emergente in giudizio. Sotto tale profilo assumono infatti rilevanza il verbale di consegna sopra menzionato e le videoregistrazioni relative a quella zona dell'area aeroportuale in cui Parte_1 svolgeva le sue mansioni provvedendo alle operazioni di scarico e carico dei bagagli provenienti dalla stiva degli aerei in arrivo.
Dalla deposizione del teste appartenente alla Polizia di frontiera, Testimone_1 emerge : -che per contrastare il fenomeno dei furti che si stava verificando in quel periodo
6 all'interno della zona “Air Side” dell'aeroporto di Brindisi, più volte denunciato dagli utenti, la Polizia di frontiera aveva iniziato a visionare le registrazioni delle telecamere;
-che da tale attività era emerso che si tratteneva un po' di più su alcuni bagagli;
-che era stato Pt_1 quindi organizzato un periodo di osservazione;
-che il 2.2.2018, durante l'osservazione diretta del luogo in cui avveniva il caricamento dei bagagli sul nastro trasportatore, effettuata dalla Polizia da una postazione collocata in una stanza, il testimone aveva personalmente notato che dopo aver parcheggiato il carrello con i bagagli destinati ad essere poi trasferiti sul Pt_1 nastro trasportatore, si era soffermato su un bagaglio, lo aveva aperto, e aveva estratto qualche cosa che poi aveva messo in tasca;
-che subito dopo era intervenuto un collega del teste e quest'ultimo direttamente, che aveva bloccato il ancora in possesso della refurtiva, Pt_1 ossia di 5 pacchetti di sigarette marca , nella tasca del pantalone;
-che il bagaglio su cui Pt_3 aveva operato il era un trolley blu, che era stato poi individuato dalla Polizia;
-che il Pt_1 relativo proprietario, tale , invitato a controllare il bagaglio, aveva rilevato la Persona_1 mancanza dei pacchetti di sigarette;
-che inoltre dalle videoregistrazioni delle telecamere a circuito chiuso effettuate nei giorni precedenti era emerso che il quando doveva Pt_1 scaricare le valigie dal carrello, creata una barriera per proteggersi dagli sguardi dei passeggeri o dei lavoratori, tastava i bagagli e, se trovava qualcosa di interessante, li apriva;
-che in particolare ciò era avvenuto anche il 27.1.2018, dai filmati si era visto che “effettuava le tipiche manovre di quando si aprono le cerniere della valigia” e che vi frugava all'interno; -che condotte simili erano accadute più volte (sei volte il 27.1.2018; due volte l'1.2.2018), rilevate dalle videoregistrazioni.
Le dichiarazioni del teste sono corroborate dalle videoregistrazioni acquisite nel Tes_1 presente giudizio. Riguardo al 2.2.2018 si evidenziano le videoregistrazioni dei files MP4 rispettivamente di 38543 Kb, di 31199 Kb, e di 34790 Kb, contenute nel DVD in atti, da cui emergono le descritte modalità operative del ovvero i movimenti di apertura delle Pt_1 cerniere di alcuni bagagli e di manomissione, il fatto che nel maneggiare alcuni bagagli egli si attardasse ben più del tempo necessario, rilevabile comparativamente dal ritmo sostenuto che invece veniva osservato per il prelievo di tutti gli altri bagagli dal carrello e per il loro posizionamento sul nastro trasportatore in moto.
Dalle risultanze documentali si rileva che la condotta di apertura e manomissione dei bagagli del 2.2.2018 non era dovuta al reperimento di un bagaglio che di per sé non era chiuso bene e non era finalizzata ad evitare che ne venisse disperso il contenuto durante le operazioni di trasferimento dal carrello al nastro trasportatore.
La deposizione testimoniale acquisita dal giudice penale e i files video costituiscono idoneo supporto probatorio in ordine ai fatti contestati in sede disciplinare, non solo nella parte riguardante l'asportazione di oggetti dal bagaglio di un passeggero, ma anche nella parte relativa all'apertura di altri bagagli e alla ricerca al loro interno (“frugare”), attività, queste ultime, ingiustificate e aventi autonoma rilevanza e disvalore. Le manovre tipiche dell'apertura di alcuni bagagli chiusi con sola cerniera e l'indugiare nel maneggiamento di essi costituiscono fatti non suscettibili di essere qualificati come atti di mero controllo dell'integrità dei colli.
Le norme sui controlli dei bagagli contenute nel Regolamento di Aeroporti di , CP_1 invocato dal reclamante e prodotto in giudizio per estratto (versione del 7.6.2012), prevedono
7 che, nel caso in cui siano rinvenuti o movimentati bagagli che si presentino danneggiati o manomessi, sia effettuata una pronta segnalazione alla Polizia e/o all'ufficio Lost and Found, ma non autorizzano gli operatori portuali ad aprire e/o manomettere i bagagli.
La doglianza del reclamante, secondo cui l'intervento della Polizia di frontiera nei suoi confronti sarebbe stata viziata da eccesso di zelo e di tempestività, in quanto non gli avrebbe lasciato il tempo necessario per assolvere l'obbligo di consegna del bagaglio ai predetti uffici, è infondata perché l'asserita intenzione di portare il bagaglio o i pacchetti di sigarette agli appositi uffici non è compatibile con l'apertura del bagaglio medesimo, nè con l'estrazione del suo contenuto.
In sede di audizione disciplinare il 20.2.2018 il ha dichiarato che da un bagaglio Pt_1 sporgevano dei pacchetti di sigarette, che uno era caduto sul carrello, e che egli aveva preso i pacchetti e li aveva messi nella sua tasca.
Anche solo da tale affermazione emerge che vi è stata una asportazione di oggetti dal bagaglio di un passeggero.
A ciò si aggiunga che frugare nei bagagli, pur senza la asportazione di oggetti, costituisce una grave violazione del principio di affidamento che deve regolare il rapporto di lavoro dell'operatore con le mansioni del essendo evidente che la società datrice di lavoro Pt_1 deve, a sua volta, assicurare assoluta correttezza e affidabilità agli utenti dei servizi aeroportuali.
Alla base del rapporto di lavoro sussistono, a carico di entrambe le parti, non solo le obbligazioni fondamentali tipiche previste per legge (attività di lavoro per il dipendente;
retribuzione per il datore), ma anche una serie di obbligazioni accessorie, strumentali o integrative, tra cui quelle sull'osservanza delle procedure di esecuzione della prestazione, nonché quelle di correttezza e buona fede.
L'affidabilità del dipendente costituisce un fattore condizionante della permanenza del rapporto di lavoro, perché la parte datoriale deve poter contare sulla leale collaborazione del prestatore e sull'adeguatezza del suo comportamento nell'adempimento delle obbligazioni che scaturiscono dal rapporto. La fiducia può essere compromessa da condotte (inadempimenti o anche fatti extralavorativi) tali da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia qualora abbiano un riflesso sulla funzionalità del rapporto, compromettendo le aspettative di un futuro puntuale adempimento dell'obbligazione lavorativa, in relazione alle specifiche mansioni o alla particolare attività.
E' “demandato al giudice il concreto apprezzamento della gravità dell'addebito che deve comunque integrare una grave negazione dell'elemento essenziale della fiducia. La condotta del dipendente deve essere ritenuta idonea a porre in dubbio la futura correttezza del suo adempimento, perchè sintomatica di un certo atteggiarsi del prestatore rispetto all'adempimento dei futuri obblighi lavorativi (cfr. in termini Cass. 17/07/2015 n. 15058 ed ivi le richiamate 13/02/2012 n. 2013, 14/02/2005 n. 2906, 19/08/2004 16260 e 17/04/2001 n. 5633)” (Cass. n.20660/2018).
8 La valutazione in ordine alla ricorrenza della giusta causa e al giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, alla portata soggettiva dei fatti (v. Cass 24014/ 2017).
In tema di licenziamento per giusta causa, “la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro" (v. Cass. n. 5542 /2020; n.8816/2017; n.13168/2015; n.19684/2014).
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte fin qui richiamato, la tenuità del danno sotto il profilo economico e la mancanza di precedenti disciplinari non sono circostanze in sé decisive, dovendo piuttosto verificarsi se l'inadempimento, complessivamente valutato, sia idoneo ad incidere sulla prognosi di futura correttezza dell'adempimento dell'obbligazione lavorativa (v. anche Cass. n.18184/2017).
Nella fattispecie in esame occorre osservare che le mansioni del lavoratore (addetto alle operazioni di movimentazione dei bagagli) erano tali da comportare una sua frequente prossimità ad oggetti appartenenti ai passeggeri e fuori dal controllo dei proprietari, e quindi tali da richiedere piena e completa fiducia, da parte datoriale, nella correttezza del comportamento del dipendente in relazione alla gestione delle cose altrui.
Sotto il profilo soggettivo la circostanza che in data 2.2.2018 il frugare nei bagagli non sia avvenuto una sola volta pone in evidenza un elemento psicologico che non appare compatibile con la tesi attorea del controllo “istituzionale” dei bagagli o del rinvenimento di merce già dispersa dai bagagli.
Pur non risultando precedenti disciplinari a carico del reclamante, una simile situazione è sufficiente ad assumere una connotazione prognostica negativa con riferimento ai futuri comportamenti del lavoratore e alla fiducia che l'azienda può riporre sullo stesso, perché è idonea a radicare e legittimare il dubbio sulla correttezza dell'adempimento in caso di prosecuzione del rapporto.
Del resto, come affermato e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la modesta entità del fatto va considerata non tanto con riferimento alla tenuità del danno patrimoniale, quanto in relazione all'eventuale carattere lieve del fatto oggettivo, sotto il profilo del valore sintomatico che lo stesso può assumere rispetto ai futuri comportamenti del lavoratore e, quindi, alla fiducia che nello stesso può nutrire l'azienda (v. le citate sentenze Cass.nn. 8816/2017; 240 /2017; 1105/2020; 13168/2015).
In altri termini nella fattispecie concreta la tipologia dell'illecito disciplinare, valutata anche in rapporto al contenuto delle mansioni, risulta tale da inficiare in maniera irreparabile il rapporto fiduciario con la società datrice di lavoro, con la conseguenza che la sanzione disciplinare massima, prevista dal CCNL pro tempore vigente richiamato nella lettera di contestazione disciplinare, deve reputarsi proporzionata al fatto contestato.
9 3. Infondato, infine, è anche il terzo motivo di censura, attinente all' eccepita inefficacia del licenziamento per mancato avveramento della condizione sospensiva a cui, secondo sarebbe stata subordinata l'irrogazione della sanzione disciplinare. Parte_1
Il reclamante sostiene che, successivamente alla sua audizione in sede disciplinare avvenuta il 20.2.2018, la Società datrice di lavoro, nel ritenere opportuni ulteriori accertamenti, avrebbe attribuito a questi ultimi il ruolo di condizione per l'adozione dell'eventuale sanzione e che quindi, non essendo stata in concreto eseguita dalla Società alcuna attività aggiuntiva di verifica, non si sarebbe avverato l'evento asseritamente condizionante l'esercizio del potere disciplinare.
Tuttavia tale interpretazione della vicenda non è conforme né alle previsioni contrattuali del CCNL sul procedimento disciplinare, secondo cui (v. art.G40) il procedimento disciplinare non produce alcuna conseguenza solo nel caso in cui vengano accettate le giustificazioni del lavoratore, né alle risultanze in atti, ovvero alla comunicazione di di CP_1 CP_1
del 22.2.2018, diretta al in cui espressamente si esclude che il lasso temporale
[...] Pt_1 intercorrente tra le giustificazioni e l'adozione dell'eventuale sanzione possa essere inteso come accettazione implicita delle giustificazioni medesime o come rinuncia al procedimento disciplinare.
La precisazione contenuta nella lettera del 22.2.2018 è tale da non poter generare equivoci, né labili affidamenti nel lavoratore circa gli effetti della possibile mancanza degli accertamenti ulteriori che la Società si era riservata di fare, essendo stata agli stessi essi affidata una funzione meramente aggiuntiva e un carattere eventuale, senza alcuna efficacia condizionante rispetto al potere disciplinare.
In conclusione non sussistono le condizioni per una declaratoria di illegittimità del licenziamento e per la riforma dell'impugnata sentenza, che quindi va confermata.
4. Le spese di lite sono regolate secondo il principio di soccombenza.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce- Sezione Lavoro, visto l'art.1, comma 60, della legge n. 92/2012, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto con ricorso 20.03.2024 da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n.323 del 23.02.2024 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
- rigetta il reclamo;
-condanna al pagamento, in favore della controparte, delle spese Parte_1 processuali di questo grado, liquidate in € 1.984,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del DPR n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
10 Così deciso in Lecce il 02.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.Gennaro Lombardi
11
N. R.G. 177/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore Dott. Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
SENTENZA
nella controversia civile in materia di lavoro, in grado di appello,
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 Parte_2
Appellante
e in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Garofalo
Appellata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 25.09.2018 premesso di essere Parte_1 stato dipendente di dal 24.07.2008 con mansioni di operaio OUA Controparte_1
(operatore unico aeroportuale) e di aver impugnato in via stragiudiziale in data 23.4.2018 il licenziamento per giusta causa intimatogli con comunicazione dell'8.03.2018, aveva eccepito l'intempestività del procedimento disciplinare, la violazione del diritto di difesa, l'infondatezza 1 della contestazione disciplinare per insussistenza del fatto addebitatogli. Aveva chiesto la declaratoria di nullità del procedimento disciplinare per violazione del principio di tempestività e dell'art.7 L.300/70, la declaratoria di illegittimità e inefficacia del provvedimento espulsivo, e la condanna della società a reintegrarlo nel posto di lavoro e a pagare Controparte_1 un'indennità risarcitoria nella misura massima prevista dalla legge ai sensi dell'art.18 commi 1 e 2 l.n.300/1970; in via subordinata la condanna al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura ritenuta equa commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione. In punto di fatto il ricorrente aveva dedotto che: -il 5.02.2018 gli Controparte_1 aveva comunicato una contestazione disciplinare e la sospensione cautelativa dal servizio sulla base di una informativa della Polizia di Stato con cui era stato riferito che nella mattinata del 2.02.2018 egli era stato colto in flagranza di furto e denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi perché all'esterno dell'”area sterile -interno pista-“ si era più volte soffermato su alcuni bagagli e, ritenendo di non essere visto, ne aveva aperti alcuni frugandovi all'interno e sottraendo ad uno di essi 5 pacchetti di sigarette;
-che il 10.02.2018 egli aveva chiesto di essere ascoltato e aveva censurato la generica contestazione;
-che il 20.2.2018, in sede di audizione disciplinare, egli aveva chiarito la dinamica dei fatti;
-che la Società datrice di lavoro aveva quindi ritenuto necessario verificare quanto da lui riferito;
-che in data 8.03.2018 la stessa Società gli aveva comunicato il licenziamento per giusta causa, non sulla base delle ulteriori verifiche annunciate, ma solo sulla scorta delle valutazioni effettuate in sede di Consiglio di Amministrazione e della comunicazione della Polizia di Stato;
-che quindi la durata del procedimento disciplinare era stata inutilmente prolungata oltre il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della contestazione avvenuta il 5.2.2018. Quanto alla dinamica dei fatti il ricorrente aveva dedotto che il 2.2.2018 egli aveva tolto i 5 pacchetti da uno zaino e li aveva immediatamente consegnati al poliziotto intervenuto, al quale aveva spiegato che i pacchetti erano precedentemente fuoriusciti dai bagagli nell'area esterna, dove li aveva trovati sparsi nel “vagone merci” dopo il trasbordo, che egli dapprima li aveva inseriti in uno degli zainetti nelle vicinanze, ritenendo che fossero caduti da tale bagaglio, ma poi, preso dal dubbio sulla effettiva proprietà, aveva ritenuto di doverli riprelevare dallo zaino in cui li aveva messi per segnalare la vicenda ai propri superiori e che, tuttavia, non aveva avuto neppure il tempo materiale di provvedere in tal senso.
Costituitasi in giudizio, eccepita preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per violazione della norma contenuta nell'art.1, comma 47 L.92/2012, aveva contestato le avverse pretese, chiedendone il rigetto. Aveva precisato che non vi era stata alcuna violazione del procedimento previsto dall'art.7 l.n.300/1970 e che nella legge e nel contratto collettivo non era rinvenibile il termine di trenta giorni per l'adozione della sanzione disciplinare invocato dal ricorrente;
nel merito aveva evidenziato la fondatezza e la gravità dell'addebito, ritenuti tali da giustificare la massima sanzione anche in considerazione delle mansioni svolte dal ricorrente e del luogo in cui egli operava. In via subordinata, aveva chiesto che l'eventuale tutela fosse limitata a quella indennitaria, con vittoria di spese e condanna per lite temeraria.
2 Nel corso del procedimento il ricorrente aveva depositato la sentenza del Tribunale penale di Brindisi del 26.06.2019 con la quale veniva assolto in ordine al reato a lui ascritto nel capo b) dell'imputazione per insussistenza del fatto e veniva disposto di non doversi procedere in ordine al reato a lui ascritto al capo a), riqualificato il fatto come delitto tentato ex art.56 c.p. e ritenuto non punibile per tenuità del fatto.
Disposto il mutamento del rito con applicazione dell'art.1 comma 47, L.n.92/2012, al termine della fase sommaria, con ordinanza del 17.05.2022 il Tribunale di Brindisi aveva rigettato il ricorso, ritenendo tempestiva l'azione disciplinare, sussistenti i fatti contestati e proporzionata la sanzione in ragione della gravità della condotta del lavoratore e della conseguente lesione del rapporto fiduciario, anche alla luce delle lettere i) e j) dell'art. G40, comma 7.2. del CCNL che prevede il licenziamento senza preavviso nel caso di dipendente che commette gravi infrazioni quali rispettivamente “furto all'interno dell'Azienda o nel luogo di lavoro” e “sottrazione/manomissione di bagagli e merci trattati”. Con ricorso in opposizione ex art.1 l.n.92/2012 del 16.6.2022 Parte_1 richiamato a proprio favore l'esito del giudizio penale svoltosi in Tribunale, aveva sostenuto che la tenuità del fatto era tale da evidenziare la sproporzione della sanzione disciplinare. Aveva reiterato le eccezioni e argomentazioni poste a base del ricorso introduttivo della precedente fase processuale e le relative domande.
aveva chiesto il rigetto dell'avversa opposizione, di cui Controparte_1 aveva eccepito l'infondatezza. Aveva sottolineato che tra gli addebiti mossi al vi era, Pt_1 oltre al furto, anche la manomissione dei bagagli, e che il procedimento disciplinare aveva una propria autonomia rispetto all'esito del procedimento penale.
Con la sentenza del 23.02.2024 il Tribunale di Lecce ha rigettato l'opposizione. Nel merito ha ritenuto che la condotta contestata in sede disciplinare fosse provata sia dall'informativa della Polizia di Stato del 2.2.2018, sia dalla sentenza penale del 26.09.2019. Ha rammentato che il giudicato penale di assoluzione ha effetto vincolante nel giudizio civile, incluso quello disciplinare, solo quando contiene l'accertamento dell'insussistenza del fatto o della partecipazione dell'imputato. Ha rilevato che la condotta tenuta dal ricorrente, costituendo grave inadempimento contrattuale, era idonea a ledere il vincolo fiduciario e che la sanzione del licenziamento, tenuto conto delle specifiche mansioni e del grado di fiducia occorrente, della volontarietà e modalità della condotta, era proporzionata alla violazione. Ha aggiunto altresì che condotta contestata non era riconducibile ad alcuna delle ipotesi per cui il CCNL prevede una sanzione conservativa. Ha infine respinto la doglianza relativa all'asserita violazione dell'art.7 l.n.300/1970 ritenendo tempestiva la sanzione, alla luce della cronologia degli eventi e in assenza di un preciso termine legale o contrattuale per il completamento del procedimento disciplinare.
Con reclamo ex art.1 comma 58 L.n. 92/2012 ha lamentato: 1) il Parte_1 vizio di ultra petizione o di extra petizione, per aver il Giudice ravvisato un inadempimento contrattuale, come tale neppure contestato dalla Società datrice di lavoro;
2) l'erroneità della valutazione degli elementi istruttori, per aver assegnato valore probatorio ad un atto di indagine, come l'informativa della Polizia di Stato del 2.2.2018, che tuttavia, essendo priva di efficacia fidefacente ed essendo stata formata al di fuori del contraddittorio tra le parti, aveva solo
3 efficacia di atto di impulso del procedimento penale, senza assumere valore probatorio in sede civile nel quale erano mancanti la prova testimoniale e le videoregistrazioni, e nel quale non era stata attribuita la giusta rilevanza al regolamento dell'aeroporto; 3) la violazione del principio di immediatezza della sanzione di cui all'art.7 dello Statuto dei Lavoratori, per il mancato rilievo dell'inefficacia del licenziamento in assenza di verificazione della condizione (gli ulteriori accertamenti che, dopo l'ascolto del lavoratore, la Società aveva prospettato di voler esperire) a cui era stata subordinata l'emissione del provvedimento;
4) la violazione dell'art.115 c.p.c. in ordine alla valutazione della prova e il travisamento dei fatti, per aver il Tribunale attribuito fede privilegiata all'informativa di Polizia del 2.02.2018 e fondato su essa la dimostrazione del fatto, senza disporre l'esibizione degli atti del procedimento disciplinare. Il reclamante, previa richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata, ha reiterando le domande già formulate in primo grado. Costituitasi in giudizio ha eccepito l'infondatezza delle avverse Controparte_1 doglianze e ne ha chiesto il rigetto. La Corte di Appello, rigettata l'istanza di sospensione, all'udienza di discussione del 02.07.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, ha riservato la decisione. La riserva viene sciolta con la presente sentenza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il reclamo risulta infondato.
0. Preliminarmente, in punto di fatto, si rammenta che nella lettera di “contestazione disciplinare ai sensi degli articoli 7 l.300/70, G39 e G40 commi 1,2,7.2 lett.i), parte specifica sez. Gestori – CCNL per il personale di terra del trasporto aereo ed attività aeroportuali” del 2.2.2018 la Società ha addebitato al che “…nella mattinata del 2 febbraio scorso, adibito Pt_1 all'attività di movimentazione dei bagagli della stiva degli aeromobili fino ai nastri trasportatori ubicati all'esterno dell'area sterile –interno pista- si è più volte soffermato su alcuni di essi e, ritenendo di non essere visto, ne ha aperti alcuni frugandovi all'interno e sottraendo da uno di essi cinque pacchetti di sigarette”.
In sede di audizione disciplinare il 20.2.2018 il lavoratore ha reso e sottoscritto le seguenti dichiarazioni: “la mattina del 02/02/2018 durante lo scarico dei bagagli dall'aereo proveniente da Charleroy, nel passaggio dal carrello al nastro notavo un bagaglio aperto, da cui sporgevano dei pacchetti di sigarette (di cui uno era caduto sul carrello) prendevo gli stessi e li mettevo nella mia tasca. Contemporaneamente si avvicinava un poliziotto che mi chiedeva cosa avessi preso. Ammettevo di aver preso le sigarette e le consegnavo. Non è vero che ho aperto altri bagagli e che quello che ho preso era merce fuoriuscita dal bagaglio aperto” (allegato 4 fasc. primo grado Società).
Si passa quindi all'esame dei motivi di impugnazione.
1. Con il primo motivo il reclamante ha censurato la sentenza per ultrapetizione o extrapetizione per l'asserito ampliamento del thema decidendum, individuato nel fatto che il Tribunale avesse autonomamente posto in dubbio la possibilità della futura correttezza del suo 4 adempimento e avesse espresso un giudizio sfavorevole sul rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. Ha altresì lamentato la violazione dell'art.2697 c.c. sulla ripartizione dell'onere della prova.
Tali doglianze sono infondate, poiché nel processo civile avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento per giusta causa rientra negli specifici compiti del giudice non solo la verifica in concreto dei fatti contestati in sede disciplinare, ma anche la verifica della loro idoneità a ledere il vincolo fiduciario sui cui necessariamente si fonda il rapporto di lavoro, costituendo la sanzione espulsiva l'extrema ratio, che trova legittima applicazione solo nei casi in cui il comportamento inadempiente del lavoratore, per fatti lavorativi o anche extralavorativi, risulti di gravità tale da non consentire un ragionevole affidamento prognostico sulla correttezza del comportamento futuro del dipendente. Nel contempo tale doverosa valutazione è intrinsecamente correlata anche al fondamentale criterio di proporzionalità tra inadempimento e sanzione disciplinare.
Trattandosi di una valutazione giudiziale inscindibilmente connessa con il controllo della giusta causa, esercitata sulla base dei fatti allegati e provati dalle parti in giudizio, essa non determina alcun ampliamento della pronunzia oltre i limiti posti dall'art.112 c.p.c.
Sotto l'altro censurato profilo si rileva l'insussistenza, nella sentenza impugnata, della lamentata violazione della regola processuale di distribuzione del carico probatorio, avendo il Tribunale ritenuto (v. pag.6 della sentenza) che le prove addotte dalla fossero idonee a CP_2 dimostrare la condotta contestata in sede disciplinare e che sul ricorrente gravasse invece solo l'onere di provare le circostanze eccettuative, ovvero le circostanze particolari a cui egli stesso attribuiva un valore giustificativo o di scriminante.
2. Devono essere disattesi anche il secondo e il quarto dei motivi di appello, che qui vengono trattati congiuntamente, stante la stretta connessione dei relativi argomenti.
ha lamentato l'erroneità della valutazione del materiale probatorio e Parte_1 della motivazione sul punto, nonché la violazione degli artt.115-116 c.p.c.. In particolare, ha sostenuto che, in difetto di concorde richiesta delle parti, il giudice civile non può “avvalersi del materiale probatorio acquisito senza contraddittorio in sede penale”, materiale che, a suo dire, non avrebbe neppure una effettiva portata probatoria.
La tesi del reclamante, peraltro infondata per le ragioni più innanzi evidenziate, resta superata dall'attività istruttoria disposta in secondo grado da questa Corte, che, tenuto conto dell'art.2697 c.c. e delle richieste istruttorie reiterate dalla Società, ha ritenuto indispensabile ai sensi dell'art.437 c.p.c. acquisire l'ulteriore documentazione che faceva parte del fascicolo del processo penale svoltosi per i fatti contestati in sede disciplinare.
Giova premettere che il procedimento penale svoltosi nei confronti di Parte_1 per i fatti in questione risulta essere stato definito, in ordine al primo capo di imputazione (lett.a: reato di furto aggravato del 2.2.2018), con la sentenza n.1573 del 27.9.2023 con cui la Corte di Appello di Lecce ha dichiarato non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità ex d.lgs. n.150/2022. Per il reato di cui al secondo capo di imputazione (lett.b: tentativo di furto per i giorni dal 27.1.2018 al 2.2.2018) è divenuta definitiva la sentenza del 5 Tribunale di Lecce del 26.6.2019 con cui l'imputato è stato assolto perché il fatto non costituisce reato.
Il fatto che l'assoluzione dal reato di furto tentato di cui al capo b) sia avvenuta con la formula “il fatto non costituisce reato” e quindi per mancanza dell'elemento psicologico del dolo non esclude la verificazione del fatto materiale contestato e non preclude l'accertamento di esso nel presente giudizio civile (v. artt.652-653 c.p.p.).
E' consolidato in giurisprudenza il principio per cui il giudice di merito può utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse parti o tra altre parti (Cass. n.4652/2011). Il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento anche le prove raccolte in un giudizio penale, raggiungendo le proprie conclusioni sulla base degli elementi di fatto acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, sottoposti al proprio vaglio critico mediante il confronto con gli elementi eventualmente emersi nel giudizio civile (cfr.Cass. 22200/2010, n.14570/2017; n.18923/2021).
Nel caso di specie assumono rilevanza i seguenti documenti, facenti parte del processo penale, e acquisiti nel presente giudizio civile: il verbale di denuncia di furto su bagaglio sporta il 2.2.2018 da (proprietario dei pacchetti di sigarette) dinanzi alla Polizia di Persona_1
Frontiera presso lo scalo marittimo e aereo di Brindisi;
il verbale di rinvenimento e consegna dei Per_ 5 pacchetti di sigarette in favore di , redatto nello stesso giorno 2.2.2018 dalla Polizia di frontiera;
il verbale della prova testimoniale di , assunta dal Tribunale penale Testimone_1 all'udienza del 10.04.2019; i files delle videoregistrazioni relative al luogo in cui Pt_1 ha provveduto allo scarico dei bagagli dal carrello meccanico al nastro trasportatore nei
[...] giorni 2.2.2018, 1.2.2018 e 27.1.2018.
Quanto al valore probatorio dei verbali di denuncia, di rinvenimento e consegna, si rammenta che essi sono atti redatti da pubblici ufficiali e che quindi fanno fede fino a querela di falso, sia pur limitatamente alle attività che i verbalizzanti hanno direttamente visto, ascoltato o fatto, e ivi descritto. Resta quindi ininfluente la circostanza che tali atti siano stati formati “senza contraddittorio” con il ricorrente.
Riguardo alla prova del testimone va invece evidenziato che essa è stata Testimone_1 raccolta dinanzi al Tribunale in contraddittorio con le parti del processo penale e quindi anche con la presenza e la partecipazione della difesa dell'imputato Pt_1
Non vi sono pertanto ragioni giuridiche idonee ad escludere l'utilizzabilità di tale deposizione nel giudizio civile nei confronti del ricorrente/reclamante, fermo restando che la valutazione circa l'attendibilità e affidabilità del testimone è comunque rimessa alla valutazione del giudicante, che a tal fine tiene conto di ogni altro elemento emergente in giudizio. Sotto tale profilo assumono infatti rilevanza il verbale di consegna sopra menzionato e le videoregistrazioni relative a quella zona dell'area aeroportuale in cui Parte_1 svolgeva le sue mansioni provvedendo alle operazioni di scarico e carico dei bagagli provenienti dalla stiva degli aerei in arrivo.
Dalla deposizione del teste appartenente alla Polizia di frontiera, Testimone_1 emerge : -che per contrastare il fenomeno dei furti che si stava verificando in quel periodo
6 all'interno della zona “Air Side” dell'aeroporto di Brindisi, più volte denunciato dagli utenti, la Polizia di frontiera aveva iniziato a visionare le registrazioni delle telecamere;
-che da tale attività era emerso che si tratteneva un po' di più su alcuni bagagli;
-che era stato Pt_1 quindi organizzato un periodo di osservazione;
-che il 2.2.2018, durante l'osservazione diretta del luogo in cui avveniva il caricamento dei bagagli sul nastro trasportatore, effettuata dalla Polizia da una postazione collocata in una stanza, il testimone aveva personalmente notato che dopo aver parcheggiato il carrello con i bagagli destinati ad essere poi trasferiti sul Pt_1 nastro trasportatore, si era soffermato su un bagaglio, lo aveva aperto, e aveva estratto qualche cosa che poi aveva messo in tasca;
-che subito dopo era intervenuto un collega del teste e quest'ultimo direttamente, che aveva bloccato il ancora in possesso della refurtiva, Pt_1 ossia di 5 pacchetti di sigarette marca , nella tasca del pantalone;
-che il bagaglio su cui Pt_3 aveva operato il era un trolley blu, che era stato poi individuato dalla Polizia;
-che il Pt_1 relativo proprietario, tale , invitato a controllare il bagaglio, aveva rilevato la Persona_1 mancanza dei pacchetti di sigarette;
-che inoltre dalle videoregistrazioni delle telecamere a circuito chiuso effettuate nei giorni precedenti era emerso che il quando doveva Pt_1 scaricare le valigie dal carrello, creata una barriera per proteggersi dagli sguardi dei passeggeri o dei lavoratori, tastava i bagagli e, se trovava qualcosa di interessante, li apriva;
-che in particolare ciò era avvenuto anche il 27.1.2018, dai filmati si era visto che “effettuava le tipiche manovre di quando si aprono le cerniere della valigia” e che vi frugava all'interno; -che condotte simili erano accadute più volte (sei volte il 27.1.2018; due volte l'1.2.2018), rilevate dalle videoregistrazioni.
Le dichiarazioni del teste sono corroborate dalle videoregistrazioni acquisite nel Tes_1 presente giudizio. Riguardo al 2.2.2018 si evidenziano le videoregistrazioni dei files MP4 rispettivamente di 38543 Kb, di 31199 Kb, e di 34790 Kb, contenute nel DVD in atti, da cui emergono le descritte modalità operative del ovvero i movimenti di apertura delle Pt_1 cerniere di alcuni bagagli e di manomissione, il fatto che nel maneggiare alcuni bagagli egli si attardasse ben più del tempo necessario, rilevabile comparativamente dal ritmo sostenuto che invece veniva osservato per il prelievo di tutti gli altri bagagli dal carrello e per il loro posizionamento sul nastro trasportatore in moto.
Dalle risultanze documentali si rileva che la condotta di apertura e manomissione dei bagagli del 2.2.2018 non era dovuta al reperimento di un bagaglio che di per sé non era chiuso bene e non era finalizzata ad evitare che ne venisse disperso il contenuto durante le operazioni di trasferimento dal carrello al nastro trasportatore.
La deposizione testimoniale acquisita dal giudice penale e i files video costituiscono idoneo supporto probatorio in ordine ai fatti contestati in sede disciplinare, non solo nella parte riguardante l'asportazione di oggetti dal bagaglio di un passeggero, ma anche nella parte relativa all'apertura di altri bagagli e alla ricerca al loro interno (“frugare”), attività, queste ultime, ingiustificate e aventi autonoma rilevanza e disvalore. Le manovre tipiche dell'apertura di alcuni bagagli chiusi con sola cerniera e l'indugiare nel maneggiamento di essi costituiscono fatti non suscettibili di essere qualificati come atti di mero controllo dell'integrità dei colli.
Le norme sui controlli dei bagagli contenute nel Regolamento di Aeroporti di , CP_1 invocato dal reclamante e prodotto in giudizio per estratto (versione del 7.6.2012), prevedono
7 che, nel caso in cui siano rinvenuti o movimentati bagagli che si presentino danneggiati o manomessi, sia effettuata una pronta segnalazione alla Polizia e/o all'ufficio Lost and Found, ma non autorizzano gli operatori portuali ad aprire e/o manomettere i bagagli.
La doglianza del reclamante, secondo cui l'intervento della Polizia di frontiera nei suoi confronti sarebbe stata viziata da eccesso di zelo e di tempestività, in quanto non gli avrebbe lasciato il tempo necessario per assolvere l'obbligo di consegna del bagaglio ai predetti uffici, è infondata perché l'asserita intenzione di portare il bagaglio o i pacchetti di sigarette agli appositi uffici non è compatibile con l'apertura del bagaglio medesimo, nè con l'estrazione del suo contenuto.
In sede di audizione disciplinare il 20.2.2018 il ha dichiarato che da un bagaglio Pt_1 sporgevano dei pacchetti di sigarette, che uno era caduto sul carrello, e che egli aveva preso i pacchetti e li aveva messi nella sua tasca.
Anche solo da tale affermazione emerge che vi è stata una asportazione di oggetti dal bagaglio di un passeggero.
A ciò si aggiunga che frugare nei bagagli, pur senza la asportazione di oggetti, costituisce una grave violazione del principio di affidamento che deve regolare il rapporto di lavoro dell'operatore con le mansioni del essendo evidente che la società datrice di lavoro Pt_1 deve, a sua volta, assicurare assoluta correttezza e affidabilità agli utenti dei servizi aeroportuali.
Alla base del rapporto di lavoro sussistono, a carico di entrambe le parti, non solo le obbligazioni fondamentali tipiche previste per legge (attività di lavoro per il dipendente;
retribuzione per il datore), ma anche una serie di obbligazioni accessorie, strumentali o integrative, tra cui quelle sull'osservanza delle procedure di esecuzione della prestazione, nonché quelle di correttezza e buona fede.
L'affidabilità del dipendente costituisce un fattore condizionante della permanenza del rapporto di lavoro, perché la parte datoriale deve poter contare sulla leale collaborazione del prestatore e sull'adeguatezza del suo comportamento nell'adempimento delle obbligazioni che scaturiscono dal rapporto. La fiducia può essere compromessa da condotte (inadempimenti o anche fatti extralavorativi) tali da ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia qualora abbiano un riflesso sulla funzionalità del rapporto, compromettendo le aspettative di un futuro puntuale adempimento dell'obbligazione lavorativa, in relazione alle specifiche mansioni o alla particolare attività.
E' “demandato al giudice il concreto apprezzamento della gravità dell'addebito che deve comunque integrare una grave negazione dell'elemento essenziale della fiducia. La condotta del dipendente deve essere ritenuta idonea a porre in dubbio la futura correttezza del suo adempimento, perchè sintomatica di un certo atteggiarsi del prestatore rispetto all'adempimento dei futuri obblighi lavorativi (cfr. in termini Cass. 17/07/2015 n. 15058 ed ivi le richiamate 13/02/2012 n. 2013, 14/02/2005 n. 2906, 19/08/2004 16260 e 17/04/2001 n. 5633)” (Cass. n.20660/2018).
8 La valutazione in ordine alla ricorrenza della giusta causa e al giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva deve essere operata con riferimento agli aspetti concreti afferenti alla natura del singolo rapporto, alla posizione delle parti, al grado di affidamento richiesto dalle specifiche mansioni del dipendente, alla portata soggettiva dei fatti (v. Cass 24014/ 2017).
In tema di licenziamento per giusta causa, “la modesta entità del fatto addebitato non va riferita alla tenuità del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e ad incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro" (v. Cass. n. 5542 /2020; n.8816/2017; n.13168/2015; n.19684/2014).
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte fin qui richiamato, la tenuità del danno sotto il profilo economico e la mancanza di precedenti disciplinari non sono circostanze in sé decisive, dovendo piuttosto verificarsi se l'inadempimento, complessivamente valutato, sia idoneo ad incidere sulla prognosi di futura correttezza dell'adempimento dell'obbligazione lavorativa (v. anche Cass. n.18184/2017).
Nella fattispecie in esame occorre osservare che le mansioni del lavoratore (addetto alle operazioni di movimentazione dei bagagli) erano tali da comportare una sua frequente prossimità ad oggetti appartenenti ai passeggeri e fuori dal controllo dei proprietari, e quindi tali da richiedere piena e completa fiducia, da parte datoriale, nella correttezza del comportamento del dipendente in relazione alla gestione delle cose altrui.
Sotto il profilo soggettivo la circostanza che in data 2.2.2018 il frugare nei bagagli non sia avvenuto una sola volta pone in evidenza un elemento psicologico che non appare compatibile con la tesi attorea del controllo “istituzionale” dei bagagli o del rinvenimento di merce già dispersa dai bagagli.
Pur non risultando precedenti disciplinari a carico del reclamante, una simile situazione è sufficiente ad assumere una connotazione prognostica negativa con riferimento ai futuri comportamenti del lavoratore e alla fiducia che l'azienda può riporre sullo stesso, perché è idonea a radicare e legittimare il dubbio sulla correttezza dell'adempimento in caso di prosecuzione del rapporto.
Del resto, come affermato e ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la modesta entità del fatto va considerata non tanto con riferimento alla tenuità del danno patrimoniale, quanto in relazione all'eventuale carattere lieve del fatto oggettivo, sotto il profilo del valore sintomatico che lo stesso può assumere rispetto ai futuri comportamenti del lavoratore e, quindi, alla fiducia che nello stesso può nutrire l'azienda (v. le citate sentenze Cass.nn. 8816/2017; 240 /2017; 1105/2020; 13168/2015).
In altri termini nella fattispecie concreta la tipologia dell'illecito disciplinare, valutata anche in rapporto al contenuto delle mansioni, risulta tale da inficiare in maniera irreparabile il rapporto fiduciario con la società datrice di lavoro, con la conseguenza che la sanzione disciplinare massima, prevista dal CCNL pro tempore vigente richiamato nella lettera di contestazione disciplinare, deve reputarsi proporzionata al fatto contestato.
9 3. Infondato, infine, è anche il terzo motivo di censura, attinente all' eccepita inefficacia del licenziamento per mancato avveramento della condizione sospensiva a cui, secondo sarebbe stata subordinata l'irrogazione della sanzione disciplinare. Parte_1
Il reclamante sostiene che, successivamente alla sua audizione in sede disciplinare avvenuta il 20.2.2018, la Società datrice di lavoro, nel ritenere opportuni ulteriori accertamenti, avrebbe attribuito a questi ultimi il ruolo di condizione per l'adozione dell'eventuale sanzione e che quindi, non essendo stata in concreto eseguita dalla Società alcuna attività aggiuntiva di verifica, non si sarebbe avverato l'evento asseritamente condizionante l'esercizio del potere disciplinare.
Tuttavia tale interpretazione della vicenda non è conforme né alle previsioni contrattuali del CCNL sul procedimento disciplinare, secondo cui (v. art.G40) il procedimento disciplinare non produce alcuna conseguenza solo nel caso in cui vengano accettate le giustificazioni del lavoratore, né alle risultanze in atti, ovvero alla comunicazione di di CP_1 CP_1
del 22.2.2018, diretta al in cui espressamente si esclude che il lasso temporale
[...] Pt_1 intercorrente tra le giustificazioni e l'adozione dell'eventuale sanzione possa essere inteso come accettazione implicita delle giustificazioni medesime o come rinuncia al procedimento disciplinare.
La precisazione contenuta nella lettera del 22.2.2018 è tale da non poter generare equivoci, né labili affidamenti nel lavoratore circa gli effetti della possibile mancanza degli accertamenti ulteriori che la Società si era riservata di fare, essendo stata agli stessi essi affidata una funzione meramente aggiuntiva e un carattere eventuale, senza alcuna efficacia condizionante rispetto al potere disciplinare.
In conclusione non sussistono le condizioni per una declaratoria di illegittimità del licenziamento e per la riforma dell'impugnata sentenza, che quindi va confermata.
4. Le spese di lite sono regolate secondo il principio di soccombenza.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce- Sezione Lavoro, visto l'art.1, comma 60, della legge n. 92/2012, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto con ricorso 20.03.2024 da nei confronti di avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
n.323 del 23.02.2024 del Tribunale di Brindisi, così provvede:
- rigetta il reclamo;
-condanna al pagamento, in favore della controparte, delle spese Parte_1 processuali di questo grado, liquidate in € 1.984,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del DPR n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art. 13, se dovuto.
10 Così deciso in Lecce il 02.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott.Gennaro Lombardi
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