Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00093/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01010/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1010 del 2024, proposto da
ET VI, rappresentata e difesa dall’avvocato Daria Basso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Parco Nazionale delle Cinque Terre, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
Comune di Monterosso al Mare, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento prot. n. 9845 del 13.8.2025, recante la reiezione della richiesta di nulla osta per sistemazione e consolidamento di scarpata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Parco Nazionale delle Cinque Terre;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026, la dott.ssa LI TI e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Rilevato che, con atto depositato il 13 gennaio 2026, la parte ricorrente ha dichiarato di non nutrire più interesse a coltivare la presente impugnativa, avendo modificato il progetto originario per adeguarlo alle prescrizioni poste nell’autorizzazione paesaggistica medio tempore ottenuta;
Considerato che l’Avvocatura dello Stato ha prestato adesione alla richiesta della deducente di compensare le spese processuali;
Ritenuto, pertanto, che il gravame debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., con compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
UC EL, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
LI TI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LI TI | UC EL |
IL SEGRETARIO