Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 16/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2032/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Adriana Forastiere, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2032/2021 pendente tra:
( ), compiutamente generalizzato Parte_1 CodiceFiscale_1 nell'atto di citazione, con il patrocinio degli Avv.ti Massimiliano Sitta e Cristiana Sitta ed elezione di domicilio presso lo studio dei difensori come da procura in atti;
ATTORE e
(P.IVA , con il Controparte_1 PartitaIVA_1 P.IVA_2 patrocinio dell'Avv. Giordano Balossi ed elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Erica Costa come da procura in atti;
CONVENUTA con l'intervento volontario di (C.F. – P. IVA di Gruppo e per essa CP_2 P.IVA_3 P.IVA_4
(C.F. – P. IVA di Gruppo ), Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_5 con il patrocinio dell'Avv. Giordano Balossi ed elezione di domicilio presso lo studio dell'Avv. Erica Costa come da procura in atti;
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo;
cessione di crediti in blocco;
CONCLUSIONI: come da udienza di precisazione delle conclusioni e che di seguito si trascrivono;
pagina 1 di 8
“ACCERTATA la carenza di legittimazione attiva della società opposta e della società intervenuta ACCERTATA altresì la prescrizione del credito azionato REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto RIGETTARE le domande tutte svolte nei confronti dell'odierno opponente dalla società opposta e dalla società intervenuta in quanto del tutto infondate. Con vittoria di compensi e spese, anche generali, del presente procedimento, da liquidarsi in favore dei sottoscritti difensori antistatari”;
per la convenuta e la intervenuta ex art. 111 c.p.c.:
“in via preliminare e/o pregiudiziale: - stante lo spiegato intervento ex art. 111 c.p.c., disporre
l'estromissione dal presente procedimento di essendo – allo stato – Controparte_1
l'unica titolare del credito per cui è causa;
- rigettare la doglianza avversaria CP_2 circa la ritenuta carenza di legittimazione attiva di in merito alla Controparte_1 prova della titolarità del credito in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in atti, oltre che già smentita per tabulas, con tutte le conseguenze di legge, ivi compresa la piena conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 475/2021; - rigettare l'eccezione di prescrizione del credito di cui al decreto ingiuntivo de quo così come avanzata genericamente da parte opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio argomentati in atti e documentati per tabulas e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
nel merito: - rigettare tutte le domande ex adverso proposte in quanto infondate, in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 475/2021, n. 1308/2021 R.G. emesso dall'intestato Tribunale in data
06 maggio 2021, depositato in cancelleria in data 10 maggio 2021 intimante di corrispondere al Sig. la somma di Euro 7.784,64 oltre agli interessi come da domanda Parte_1 oltre le spese legali liquidate in Euro 540,00 per compenso di avvocato ed Euro 145,50 per esborsi oltre oneri, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- in subordine, condannare il Sig.
, per la causali di cui in atti, a corrispondere la somma di Euro 7.784,64 Parte_1 oltre agli interessi come da domanda oltre le spese legali liquidate in Euro 540,00 per compenso di avvocato ed Euro 145,50 per esborsi oltre oneri, ovvero quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
in ogni caso: - rigettare integralmente le generiche eccezioni e domande svolte da parte opponente, sia in via
pagina 2 di 8 preliminare che nel merito, nei confronti di parte convenuta opposta e di CP_2 ognuna per quanto di rispettiva titolarità, o comunque spieganti effetti nei confronti delle stesse, in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in atti”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Oggetto del giudizio è l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 475/2021, emesso il 10.05.2021 in favore della
[...] per l'importo di €. 7.784,64 (oltre interessi e spese di procedura), Controparte_1 quale credito derivante dal finanziamento concesso da del Parte_2
e ceduto, dapprima, alla Banca FI Spa e, Parte_3 successivamente, alla Controparte_1
L'opponente ha eccepito: a) la carenza di legittimazione attiva della
[...]
; b) la prescrizione del credito azionato. Controparte_1
Tanto premesso, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
costituitasi in giudizio, ha contestato le suddette Controparte_1 doglianze affermando l'esistenza del proprio diritto di credito e chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'opposizione.
Con provvedimento del 3.11.2021, il precedente Istruttore accoglieva l'istanza ex art. 648 c.p.c. e assegnava termine per il deposito della domanda di mediazione ex art. 5
d.lgs. 29/2010, procedura che veniva esperita con esito negativo stante la mancata partecipazione della parte opponente (cfr. verbale negativo, depositato telematicamente dalla convenuta-opposta il 24.2.2022).
Dopo una serie di rinvii d'ufficio, nelle more dei quali interveniva ex art. 111 c.p.c.
tramite la procuratrice e con il patrocinio CP_2 Controparte_1 del medesimo difensore nominato da quest'ultima, affermandosi titolare del credito a seguito di scissione della e facendo proprie tutte le Controparte_1
pagina 3 di 8 domande ed eccezioni formulate da quest'ultima (cfr. comparsa di intervento del
24.4.2023), il procedimento è stato assegnato alla scrivente in data 11.9.2023.
Formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. (verbale di udienza del
14.9.2023), la stessa veniva accettata solo dalla parte convenuta e dalla parte intervenuta.
Scambiate le memorie istruttorie, la causa veniva spedita per la precisazione delle conclusioni su concorde richiesta delle parti e giunge oggi in decisione all'esito del deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c..
***
Va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire nel processo. La ratio della suddetta disposizione di legge in punto di intervento si ravvisa nell'esigenza di salvaguardare il diritto di difesa dell'avente causa, quale reale titolare della res litigiosa. Tale intervento, peraltro, non determina automaticamente l'estromissione dell'alienante, effetto che si produce solo a seguito del relativo provvedimento del giudice, adottato previo consenso delle altre parti.
Con la prima memoria istruttoria, parte opponente si è opposta alla estromissione, ribadendo sia nei confronti della che nei confronti della Controparte_1 le eccezioni già svolte con l'atto di citazione. CP_2
Come già osservato con la ordinanza 8.11.2023, quindi, in assenza del consenso dell'opponente non può essere disposta la estromissione della
[...]
Controparte_1
Venendo al merito, con il primo motivo di opposizione è stata contestata la legittimazione attiva di quale titolare del credito Controparte_1 ceduto da Banca FI S.p.A.
pagina 4 di 8 L'opponente, in particolare, ha lamentato la insufficienza della documentazione attestante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione a dimostrare il negozio di cessione, essendo “obbligatoria la produzione del contratto di acquisto dei crediti deteriorati”.
Ha aggiunto che solo il contratto di cessione costituisce idonea prova della cessione
(pag. 2 citazione).
Va osservato in proposito che, secondo la giurisprudenza di legittimità, in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del
1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze
(così, Cass. Sentenza n. 4277 del 10/02/2023; Ordinanza n. 31188 del
29/12/2017).
Inoltre, con la recente Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023, la Corte di Cassazione ha chiarito che:
- la prova della titolarità dal latto attivo del rapporto non è soggetta a particolari vincoli di forma, potendo essa essere fornita anche mediante elementi indiziari, liberamente valutabili dal giudice;
- ove la contestazione riguardi non la esistenza del contratto di cessione ma la prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e pagina 5 di 8 consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
Ciò premesso, nel caso in esame la titolarità del credito in capo alla convenuta opposta è dimostrata:
- dal contratto di cessione da FI a (doc. 10 Controparte_1 allegato alla comparsa di risposta della convenuta);
- dall'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, nel quale sono contenute puntuali indicazioni ai fini della individuazione dei crediti oggetto di cessione (ossia, “crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati da […] ; acquistati Parte_3 da Banca Ifis S.p.A. mediante i seguenti contratti di cessione: […]
[...] del 05/03/2013; che derivano da contratti di credito che sono Parte_3 denominati in Lire o Euro […] regolati dalla legge italiana;
che derivano da contratti di credito che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contribuzioni a carico dello Stato o di pubbliche amministrazioni che comportino un diritto di seguito, di proprietà o altro privilegio a favore di tali pubbliche amministrazioni;
con espressa esclusione di (i)crediti in relazione ai quali siano in corso per il recupero procedure esecutive o comunque oggetto di un contenzioso giudiziale civile o penale;
(ii)crediti per i quali siano pendenti procedure concorsuali, fallimentari o revocatorie;
cfr. doc 5 allegato al ricorso monitorio) e, in particolare, viene precisato che tra i crediti ceduti rientrano anche i crediti che derivano da contratti di credito stipulati ed erogati da ed i crediti acquistati da Banca FI spa mediante, tra gli Parte_3 altri, il contratto di cessione da del 5.03.13 (contratto Parte_3 allegato al ricorso monitorio sub doc. 3 e non oggetto di contestazione nel presente giudizio);
pagina 6 di 8 - dal predetto contratto di cessione del 5.3.2013 da a FI Parte_3
s.p.a., contratto espressamente richiamato nell'avviso di cessione e non oggetto di contestazione nel presente giudizio (doc.3 già citato);
- dalla disponibilità da parte della cessionaria di copia del contratto di finanziamento e dell'elenco delle movimentazioni contrattuali recante la indicazione dell'insoluto proveniente da FI (e, quindi, dei documenti probatori del credito che ai sensi dell'art. 1262 c.c. il cedente deve consegnare al cessionario); cfr. docc. 2 e 7 del fascicolo monitorio.
Deve ritenersi, in definitiva: i) dimostrato il contestato negozio di cessione tra FI e
; ii) che vi siano sufficienti elementi indiziari a Controparte_1 sostegno dell'avvenuto trasferimento anche del credito vantato nei confronti dell'odierno opponente (aspetto su cui, peraltro, non sono state svolte specifiche e tempestive contestazioni).
Con riferimento alla eccezione di prescrizione, va ricordato che l'atto interruttivo della prescrizione, quale mero atto unilaterale recettizio, produce effetti ove pervenga nella sfera di conoscibilità del destinatario ex artt. 1334 e 1335 c.c.
Orbene, l'odierna opposta ha documentato l'invio di diverse raccomandate di diffida
(tra cui la raccomandata , spedita il 15.11.2016 all'indirizzo di residenza dell'opponente e da questi ricevuta il 17.11.2016; cfr. doc. 4 ricorso monitorio).
Precedente atto interruttivo della prescrizione del 21.7.2015 risulta spedito sempre all'indirizzo di residenza dell'opponente (corrispondente a quello indicato nell'atto di citazione, ossia Ravenna, via del Mangano 18/A) e peraltro, nella ricevuta di recapito del 30.7.2015 risulta barrata la casella “sconosciuto” (vd. sempre doc. 4 ricorso monitorio).
Ciò induce a ritenere che la prescrizione sia stata validamente interrotta, avendo gli atti interruttivi raggiunto la sfera di conoscibilità del destinatario, il quale si è
pagina 7 di 8 limitato ad eccepire genericamente il decorso del termine di prescrizione senza nulla tempestivamente dedurre in merito ai suddetti documenti, dai quali risulta che egli abbia ricevuto - ovvero deve presumersi si sia volontariamente sottratto - alla ricezione dei medesimi atti interruttivi.
Per tutto quanto esposto, l'opposizione deve essere rigettata con conferma del decreto ingiuntivo n. 475/2021.
Le spese seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa (prossimo al minimo dello scaglione compreso tra €. 5.201,00 e €. 26.000,00), dell'assenza di attività istruttoria costituenda, della fase di trattazione caratterizzata dal deposito di talune delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. (i cui termini sono stati chiesti dalla convenuta) sostanzialmente riproduttive degli argomenti precedentemente svolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe, definitivamente pronunziando tra le parti di causa, disattesa ogni altra domanda o eccezione, per le ragioni in motivazione, così provvede:
- rigetta l'opposizione, dichiarando il decreto ingiuntivo n. 475/2021 definitivamente esecutivo;
- condanna a corrispondere alla convenuta le spese di Parte_1 lite, liquidate in €. 2.500,00 per compensi di Avvocato, oltre 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Ravenna, il 14.01.2025.
Il Giudice
dott.ssa Adriana Forastiere
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