Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/02/2023, n. 3447
CASS
Sentenza 3 febbraio 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Consigliere Valentino Lenoci, relativa al ricorso iscritto al n. 12845/2021. Il ricorrente ha chiesto la revocazione di un'ordinanza della Corte di Cassazione, sostenendo un errore di fatto riguardante la data di deposito di un'istanza di trattazione, che avrebbe dovuto essere presentata entro il 31 dicembre 2018. Il contribuente sosteneva che, non essendo stata presentata l'istanza entro tale termine, il processo dovesse considerarsi estinto.

Il giudice ha rigettato la richiesta di revocazione, argomentando che la sospensione del giudizio prevista dall'art. 11 del d.l. n. 50/2017 non si applicava, poiché il contribuente non aveva dimostrato di aver effettuato i versamenti richiesti per la definizione agevolata della lite. Inoltre, la Corte ha evidenziato che il diniego della definizione agevolata da parte dell'Agenzia delle Entrate, non impugnato dal contribuente, escludeva la possibilità di considerare regolare la domanda di condono. Pertanto, l'errore di fatto denunciato non sussisteva, rendendo inammissibile il ricorso. La sentenza si conclude con l'assenza di spese, data la mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/02/2023, n. 3447
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3447
    Data del deposito : 3 febbraio 2023
    Fonte ufficiale :

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