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Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/02/2023, n. 3447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3447 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12845/2021 R.G. proposto da: FIUME MARIO, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. LE AS dalla quale è rappresentato e difeso unitamente all’avv. Federica Caroprese in virtù di procura speciale in calce al ricorso, – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro-tempore, - intimata - avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 3450/2021, depositata l’11 febbraio 2021; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 ottobre 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere Valentino Lenoci;
dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Locatelli, ha chiesto il rigetto del ricorso;
REVOCAZIONE Civile Sent. Sez. 5 Num. 3447 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: LENOCI VALENTINO Data pubblicazione: 03/02/2023 R.G. N. 12845/2021 Cons. est. Valentino Lenoci 2 FATTI DI CAUSA Con avviso di accertamento n. TVK010104732/2013, notificato il 17 dicembre 2013, l’Agenzia delle entrate accertava nei confronti di UM RI, ai sensi dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, maggiori redditi IRPEF, IRAP ed IVA, e relative addizionali, oltre interessi e sanzioni, relativamente all’anno d’imposta 2008, ritenendo che il contribuente fosse l’effettivo possessore dei redditi accertati nei confronti di cinque società a responsabilità limitata a lui, comunque, direttamente riferibili. Proposto dal contribuente ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Foggia questa, con sentenza n. 2794/05/2014, lo accoglieva parzialmente, rideterminando il maggior reddito accertato nei confronti del UM in € 675.200,00 e dichiarando non dovute le sanzioni. Interposto gravame dal sig. UM, ed appello incidentale dall’Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Foggia, con sentenza n. 3181/27/2016, depositata il 19 dicembre 2016, accoglieva l’appello principale del contribuente e rigettava l’appello incidentale dell’Agenzia, compensando le spese. Proposto ricorso per cassazione dall’Agenzia delle entrate questa Corte, con ordinanza n. 3450 dell’11 febbraio 2021, accoglieva il ricorso, rinviando per nuovo giudizio alla C.T.R. della Puglia – sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Con ricorso ex artt. 391-bis e 395, n. 4), cod. proc. civ. UM RI ha quindi proposto istanza di revocazione di quest’ultima ordinanza. Non si è costituita in giudizio l’Agenzia delle entrate. All’udienza pubblica del 13 ottobre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno R.G. N. 12845/2021 Cons. est. Valentino Lenoci 3 rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso UM RI chiede la revoca della precedente ordinanza di questa Corte n. 3450 dell’11 febbraio 2021, deducendo errore di fatto riguardante la data di deposito dell’istanza di trattazione del ricorso precedentemente proposto avverso la sentenza della C.T.R. della Puglia – sezione staccata di Foggia n. 3181/27/2016, depositata il 19 dicembre 2016, istanza presentata in data 12 febbraio 2020, nel mentre tale istanza avrebbe dovuto essere presentata entro il 31 dicembre 2018, avendo il contribuente proposto istanza di definizione della lite pendente ex art. 11 d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Sostiene, pertanto, il ricorrente che la Corte avrebbe errato nella percezione della data di deposito dell’istanza di trattazione e, non essendo stata questa presentata entro la suddetta data del 31 dicembre 2018, il processo avrebbe dovuto essere dichiarato estinto, secondo quanto previsto dal comma 10 del citato art. 11 d.l. n. 50/2017, conv. dalla legge n. 96/2017. Il motivo è infondato. Ed invero, in forza dell’art. 11, comma 8, del d.l. n. 50/2017, la sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2018 opera purché, entro la data del 10 ottobre 2017, il contribuente abbia depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti ovvero della prima rata di tali versamenti. Nel caso di specie, il contribuente non ha provveduto al pagamento degli importi dovuti o della prima rata, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, in cui si dà atto dell’avvenuto diniego della definizione agevolata, proprio perché il contribuente non aveva eseguito alcun versamento. R.G. N. 12845/2021 Cons. est. Valentino Lenoci 4 Orbene, l’ipotesi di estinzione automatica del processo, disposta dall’art. 11, comma 10, del d.l. n. 50/2017, conv. dalla legge n. 96/2017, in caso di mancata presentazione dell’istanza di trattazione entro il termine del 31 dicembre 2018, si verifica allorché il contribuente abbia fornito prova della avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata unitamente agli avvenuti versamenti degli importi dovuti e, nello stesso termine, l’Agenzia delle entrate nulla abbia eccepito in ordine alla regolarità della domanda. Nel caso di diniego della definizione agevolata, invece, la sospensione viene meno immediatamente, e quindi viene meno anche l’effetto dell’estinzione automatica, in caso di mancata presentazione dell’istanza di fissazione di udienza entro il 31 dicembre 2018. Ne consegue che, nella fattispecie in esame, l’estinzione non si è verificata, vuoi perché il contribuente ha depositato la sola domanda di definizione agevolata, non accompagnata dalla prova dell’avvenuto versamento degli importi dovuti (o della prima rata), vuoi perché l’Agenzia delle entrate ha emesso diniego espresso della definizione agevolata, non impugnato dal contribuente, motivato proprio con l’omesso versamento degli importi dovuti, il che esclude che possa operare la presunzione di regolarità della domanda di condono alla quale consegue l’estinzione automatica della controversia. Consegue l’insussistenza dell’errore di fatto denunciato, e quindi l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate. Ricorrono i presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
R.G. N. 12845/2021 Cons. est. Valentino Lenoci 5 La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022.
dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppe Locatelli, ha chiesto il rigetto del ricorso;
REVOCAZIONE Civile Sent. Sez. 5 Num. 3447 Anno 2023 Presidente: SORRENTINO FEDERICO Relatore: LENOCI VALENTINO Data pubblicazione: 03/02/2023 R.G. N. 12845/2021 Cons. est. Valentino Lenoci 2 FATTI DI CAUSA Con avviso di accertamento n. TVK010104732/2013, notificato il 17 dicembre 2013, l’Agenzia delle entrate accertava nei confronti di UM RI, ai sensi dell’art. 37, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, maggiori redditi IRPEF, IRAP ed IVA, e relative addizionali, oltre interessi e sanzioni, relativamente all’anno d’imposta 2008, ritenendo che il contribuente fosse l’effettivo possessore dei redditi accertati nei confronti di cinque società a responsabilità limitata a lui, comunque, direttamente riferibili. Proposto dal contribuente ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Foggia questa, con sentenza n. 2794/05/2014, lo accoglieva parzialmente, rideterminando il maggior reddito accertato nei confronti del UM in € 675.200,00 e dichiarando non dovute le sanzioni. Interposto gravame dal sig. UM, ed appello incidentale dall’Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Foggia, con sentenza n. 3181/27/2016, depositata il 19 dicembre 2016, accoglieva l’appello principale del contribuente e rigettava l’appello incidentale dell’Agenzia, compensando le spese. Proposto ricorso per cassazione dall’Agenzia delle entrate questa Corte, con ordinanza n. 3450 dell’11 febbraio 2021, accoglieva il ricorso, rinviando per nuovo giudizio alla C.T.R. della Puglia – sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Con ricorso ex artt. 391-bis e 395, n. 4), cod. proc. civ. UM RI ha quindi proposto istanza di revocazione di quest’ultima ordinanza. Non si è costituita in giudizio l’Agenzia delle entrate. All’udienza pubblica del 13 ottobre 2022 il consigliere relatore ha svolto la relazione ed il P.M. ed i procuratori delle parti hanno R.G. N. 12845/2021 Cons. est. Valentino Lenoci 3 rassegnato le proprie conclusioni ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. in l. 18 dicembre 2020, n. 176. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso UM RI chiede la revoca della precedente ordinanza di questa Corte n. 3450 dell’11 febbraio 2021, deducendo errore di fatto riguardante la data di deposito dell’istanza di trattazione del ricorso precedentemente proposto avverso la sentenza della C.T.R. della Puglia – sezione staccata di Foggia n. 3181/27/2016, depositata il 19 dicembre 2016, istanza presentata in data 12 febbraio 2020, nel mentre tale istanza avrebbe dovuto essere presentata entro il 31 dicembre 2018, avendo il contribuente proposto istanza di definizione della lite pendente ex art. 11 d.l. 24 aprile 2017, n. 50, conv. dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Sostiene, pertanto, il ricorrente che la Corte avrebbe errato nella percezione della data di deposito dell’istanza di trattazione e, non essendo stata questa presentata entro la suddetta data del 31 dicembre 2018, il processo avrebbe dovuto essere dichiarato estinto, secondo quanto previsto dal comma 10 del citato art. 11 d.l. n. 50/2017, conv. dalla legge n. 96/2017. Il motivo è infondato. Ed invero, in forza dell’art. 11, comma 8, del d.l. n. 50/2017, la sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2018 opera purché, entro la data del 10 ottobre 2017, il contribuente abbia depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti ovvero della prima rata di tali versamenti. Nel caso di specie, il contribuente non ha provveduto al pagamento degli importi dovuti o della prima rata, come si evince dalla stessa sentenza impugnata, in cui si dà atto dell’avvenuto diniego della definizione agevolata, proprio perché il contribuente non aveva eseguito alcun versamento. R.G. N. 12845/2021 Cons. est. Valentino Lenoci 4 Orbene, l’ipotesi di estinzione automatica del processo, disposta dall’art. 11, comma 10, del d.l. n. 50/2017, conv. dalla legge n. 96/2017, in caso di mancata presentazione dell’istanza di trattazione entro il termine del 31 dicembre 2018, si verifica allorché il contribuente abbia fornito prova della avvenuta presentazione della domanda di definizione agevolata unitamente agli avvenuti versamenti degli importi dovuti e, nello stesso termine, l’Agenzia delle entrate nulla abbia eccepito in ordine alla regolarità della domanda. Nel caso di diniego della definizione agevolata, invece, la sospensione viene meno immediatamente, e quindi viene meno anche l’effetto dell’estinzione automatica, in caso di mancata presentazione dell’istanza di fissazione di udienza entro il 31 dicembre 2018. Ne consegue che, nella fattispecie in esame, l’estinzione non si è verificata, vuoi perché il contribuente ha depositato la sola domanda di definizione agevolata, non accompagnata dalla prova dell’avvenuto versamento degli importi dovuti (o della prima rata), vuoi perché l’Agenzia delle entrate ha emesso diniego espresso della definizione agevolata, non impugnato dal contribuente, motivato proprio con l’omesso versamento degli importi dovuti, il che esclude che possa operare la presunzione di regolarità della domanda di condono alla quale consegue l’estinzione automatica della controversia. Consegue l’insussistenza dell’errore di fatto denunciato, e quindi l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Agenzia delle entrate. Ricorrono i presupposti per il pagamento, da parte della ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P. Q. M.
R.G. N. 12845/2021 Cons. est. Valentino Lenoci 5 La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2022.