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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 23/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 563/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Canullo Presidente (rel.) dott.ssa Anna Wegher Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 563/23 R.G. promossa con ricorso depositato il 23.2.2023
e vertente
TRA
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Francesco Copponi, Parte_1 C.F._1 giusta delega allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio del difensore, in
Castelraimondo (MC);
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Lorella Controparte_1 C.F._2 Appignanesi e dall'avv. Paolo Marchionni, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Paolo Marchionni, in San Severino Marche;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PM IN SEDE;
avente ad oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI rassegnate congiuntamente dalle parti all'udienza cartolare del 21.1.2025: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione respinta, disporre:
- l'affido condiviso della minore a carico di entrambi i genitori;
Persona_1
- il collocamento della minore presso entrambi i genitori, prevalentemente presso il padre dove manterrà la residenza, sostanzialmente come nell'attualità e quindi con le seguenti modalità, salvo diverse esigenze della minore o impegni lavorativi dei genitori:
- il lunedì, uscita da scuola, rimarrà nella ex abitazione coniugale con il padre, Per_1 che la porterà a scuola la mattina successiva. pagina 1 di 6 - il martedì starà con la madre, che la prenderà all'uscita da scuola, la farà Per_1 pranzare e studiare e la porterà a scuola il mercoledì mattina;
- il mercoledì e il giovedì la minore rimarrà con il padre che avrà cura di accompagnare/far accompagnare a scuola giovedì e venerdì mattina;
Per_1
- il venerdì la mamma prende la figlia all'uscita da scuola e dopo aver pranzato e studiato la porterà a danza ritmica e la porterà a scuola il sabato mattina;
- il sabato la mamma prenderà la figlia da scuola, la farà pranzare, la porterà a Catechismo alle 15.00. All'uscita da Catechismo, alle 16.30, la minore verrà presa dal padre, fatti salvi ovviamente i sabati nel cui fine settimana, la figlia rimarrà con la mamma;
- La starà alternativamente con il padre o, con la madre;
Il tutto Parte_2 salvo diverse esigenze di tutti gli interessati, da concordare previamente.
- Durante le vacanze estive potrà trascorrere un periodo di quindici giorni Per_1 continuativo o anche frazionato, con ciascuno dei genitori.
Nessun problema a che la minore trascorra la usuale vacanza in Sicilia durante il mese di agosto così come la settimana bianca con il padre e la famiglia paterna.
Durante le festività Natalizie, la minore trascorrerà alternativamente un periodo di giorni sette con l'uno e con l'altro genitore, alternando tendenzialmente la vigilia di Natale ed il giorno di Natale, l'ultimo dell'anno ed il primo dell'anno, ed il giorno dell'Epifania, così come la notte del cinque gennaio, ad anni alterni.
Durante le vacanze Pasquali, trascorrerà tendenzialmente stesso numero di Per_1 giorni con entrambi i genitori, alternando il giorno di Pasqua con quello del lunedì dell'Angelo.
Usuali regole di alternanza per tutte le Festività, i compleanni, le ricorrenze etc.; sempre salva diversa previa intesa fra le parti.
- Qualora uno dei genitori dovesse trasferirsi lontano da Camerino e/o Pieve Torina, potrà avere la figlia con sé solo nei fine settimana e nei periodi di vacanze e/ festivi;
- L'insegnante privata di , attualmente la maestra Silvia, la seguirà nei compiti a Per_1 casa dell'uno o dell'altro genitore, a seconda di dove si trova la minore.
- Il IG. provvederà a versare alla IG.ra , anche Parte_1 Controparte_1 per il mantenimento della figlia nei giorni in cui la minore starà con la mamma Per_1 il seguente assegno mensile:
- per i primi trenta mesi successivi al deposito della sentenza di separazione, la somma di €.2.000,00 (duemila/00) mensili, entro il giorno cinque di ogni mese;
- successivamente, detto assegno verrà ridotto all'importo di €.1.500,00
(millecinquecento/00) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge.
Detto assegno, nelle misure indicate, permarrà anche dopo l'indipendenza economica di
ed anche ove la IG.ra maturi redditi da lavoro dipendente e/o Per_1 CP_1 occasionale e/o da P.IVA.;
- spese straordinarie per la figlia a carico solo del padre;
pagina 2 di 6 - spese mediche della IG.ra per le patologie gravi e relativa diagnostica a CP_1 carico del sig. Pt_1
- spese mediche di (anche quelle ordinarie) a carico del IG. Persona_1
Pt_1
- Le parti hanno raggiunto un separato accordo su tutti gli ulteriori aspetti economici scaturenti dall'intercorso rapporto di coniugio, come da scrittura privata allegata.
- Detto accordo costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
con riferimento ad esso, pertanto, i IGnori e Pt_1 CP_1 dichiarano di volersi avvalere delle esenzioni fiscali previste dalla legge ed in particolare da ogni imposta e tassa ex art. 19 Legge n. 74/1987, così come integrato, tra le altre, dalle sentenze della Corte Costituzionale nn. 176/1992 e 154/1999.
- Il sig. rinuncia espressamente alla percezione dell'Assegno Unico per Parte_1 la figlia , che verrà pertanto percepito dalla sola IG.ra . Per_1 Controparte_1
- Le spese del presente procedimento rimangano interamente compensate fra le parti”.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale deve dare preliminarmente atto che sul ricorso proposto da al Parte_1 fine di ottenere la separazione personale da , sposata con rito Controparte_1 concordatario a Roma il 7.9.1994, è intervenuta sentenza parziale dell'intestato Tribunale n. 863/23 del 25.10.2023, con cui è stata pronunciata la separazione dei coniugi.
Rimesse le parti dinanzi al G.I. con separata ordinanza, la causa è proseguita secondo il rito ed all'udienza cartolare del 21.1.2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate, rinunciando altresì ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ritiene il Tribunale che le condizioni della separazione pattuite tra le parti, con implicita rinuncia alle domande in precedenza svolte aventi contenuto contrastante con quanto concordato, non siano contrarie a norme imperative di legge e possano quindi essere interamente recepite dal collegio.
In particolare, per quanto concerne quelle riguardanti la figlia minore deve Per_1 rilevarsi che, a seguito degli incresciosi fatti del febbraio del 2022, che hanno condotto al collocamento della bambina presso il padre ed all'apertura di un procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni (chiuso il 7.3.2024 con declaratoria di incompetenza, stante la pendenza della presente causa), nel cui ambito non sono stati assunti provvedimenti (ad eccezione della nomina del curatore speciale della minore, confermata anche nel presente procedimento), le parti hanno avviato un proficuo percorso di collaborazione e rielaborazione dell'accaduto con l'ausilio dei Servizi Sociali del Comune di Pieve Torina, attraverso il quale la minore ha potuto recuperare il rapporto con la madre, essendosi da ultimo giunti ad un assetto stabile ed equilibrato che vede la partecipazione pressoché paritaria di entrambi i genitori alla vita quotidiana della figlia minore.
Ritiene quindi il Tribunale che l'affido condiviso della minore ad entrambi i Per_1 genitori sia conforme all'interesse morale e materiale della stessa, non sussistendo ragioni per derogare a tale ordinario regime di affidamento della prole minorenne.
pagina 3 di 6 La minore resterà collocata in via prevalente presso il padre, con cui vive dal 2022, benché i temi di frequentazione dei genitori, come dagli stessi concordati, risultino quasi paritari, dunque rispondenti all'interesse della minore a coltivare rapporti significativi e continuativi con il padre e con la madre.
Il concordato assetto dei rapporti economici tra le parti appare inoltre congruo, tenuto conto dell'ingente squilibrio sussistente tra la condizione economico-patrimoniale del e quella della , nonché dei tempi pressoché equivalenti di Pt_1 CP_1 trattenimento della minore presso ciascun genitore, che consentono di configurare prevalente la modalità diretta di mantenimento della figlia da parte della madre.
Le ulteriori condizioni attengono ai rapporti patrimoniali tra le parti e possono parimenti essere recepite dal Tribunale, non apparendo contrarie a norme imperative di legge.
Stante l'esito concordato del giudizio, le spese del giudizio vanno dichiarate interamente compensate, come del resto richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio avente n. 563/2023 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Disciplina le condizioni della separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Paternò (CT) il 30.9.1970, e nata a [...] il [...], alle Controparte_1 seguenti condizioni:
1) la minore è affidata con modalità condivisa ad entrambi i genitori;
Persona_1
2) la minore è collocata presso entrambi i genitori, prevalentemente presso il padre dove manterrà la residenza, e quindi con le seguenti modalità, salvo diverse esigenze della minore o impegni lavorativi dei genitori:
- il lunedì, uscita da scuola, rimarrà nella ex abitazione coniugale con il padre, Per_1 che la porterà a scuola la mattina successiva.
- il martedì starà con la madre, che la prenderà all'uscita da scuola, la farà Per_1 pranzare e studiare e la porterà a scuola il mercoledì mattina;
- il mercoledì e il giovedì la minore rimarrà con il padre che avrà cura di accompagnare/far accompagnare a scuola giovedì e venerdì mattina;
Per_1
- il venerdì la mamma prende la figlia all'uscita da scuola e dopo aver pranzato e studiato la porterà a danza ritmica e la porterà a scuola il sabato mattina;
- il sabato la mamma prenderà la figlia da scuola, la farà pranzare, la porterà a Catechismo alle 15.00. All'uscita da Catechismo, alle 16.30, la minore verrà presa dal padre, fatti salvi ovviamente i sabati nel cui fine settimana, la figlia rimarrà con la mamma;
- La domenica starà alternativamente con il padre o, con la madre;
Il tutto salvo Per_1 diverse esigenze di tutti gli interessati, da concordare previamente.
- Durante le vacanze estive potrà trascorrere un periodo di quindici giorni Per_1 continuativo o anche frazionato, con ciascuno dei genitori.
Nessun problema a che la minore trascorra la usuale vacanza in Sicilia durante il mese di agosto così come la settimana bianca con il padre e la famiglia paterna.
pagina 4 di 6 Durante le festività Natalizie, la minore trascorrerà alternativamente un periodo di giorni sette con l'uno e con l'altro genitore, alternando tendenzialmente la vigilia di Natale ed il giorno di Natale, l'ultimo dell'anno ed il primo dell'anno, ed il giorno dell'Epifania, così come la notte del cinque gennaio, ad anni alterni.
Durante le vacanze Pasquali, trascorrerà tendenzialmente stesso numero di Per_1 giorni con entrambi i genitori, alternando il giorno di Pasqua con quello del lunedì dell'Angelo.
Usuali regole di alternanza per tutte le Festività, i compleanni, le ricorrenze etc.; sempre salva diversa previa intesa fra le parti.
- Qualora uno dei genitori dovesse trasferirsi lontano da Camerino e/o Pieve Torina, potrà avere la figlia con sé solo nei fine settimana e nei periodi di vacanze e/ festivi;
- L'insegnante privata di attualmente la maestra Silvia, la seguirà nei compiti a Per_1 casa dell'uno o dell'altro genitore, a seconda di dove si trova la minore.
3) Il IG. provvederà a versare alla IG.ra anche Parte_1 Controparte_1 per il mantenimento della figlia nei giorni in cui la minore starà con la mamma il Per_1 seguente assegno mensile:
- per i primi trenta mesi successivi al deposito della sentenza di separazione, la somma di
€.2.000,00 mensili, entro il giorno cinque di ogni mese;
- successivamente, detto assegno verrà ridotto all'importo di €.1.500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge.
Detto assegno, nelle misure indicate, permarrà anche dopo l'indipendenza economica di ed anche ove la IG.ra maturi redditi da lavoro dipendente e/o Per_1 CP_1 occasionale e/o da P.IVA;
- spese straordinarie per la figlia a carico solo del padre;
- spese mediche della IG.ra per le patologie gravi e relativa diagnostica a CP_1 carico del sig. Pt_1
- spese mediche di (anche quelle ordinarie) a carico del IG. Persona_1 Pt_1
- Dà atto che:
1) le parti hanno raggiunto un separato accordo su tutti gli ulteriori aspetti economici scaturenti dall'intercorso rapporto di coniugio, come da scrittura privata allegata.
Detto accordo costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
con riferimento ad esso, pertanto, i IGnori e Pt_1 CP_1 dichiarano di volersi avvalere delle esenzioni fiscali previste dalla legge ed in particolare da ogni imposta e tassa ex art. 19 Legge n. 74/1987, così come integrato, tra le altre, dalle sentenze della Corte Costituzionale nn. 176/1992 e 154/1999.
2) Il sig. rinuncia espressamente alla percezione dell'Assegno Unico per Parte_1 la figlia che verrà pertanto percepito dalla sola IG.ra . Per_1 Controparte_1
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento;
pagina 5 di 6 Così deciso in Macerata, il 23.1.2025.
Il Presidente rel. ed est.
Alessandra Canullo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Canullo Presidente (rel.) dott.ssa Anna Wegher Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 563/23 R.G. promossa con ricorso depositato il 23.2.2023
e vertente
TRA
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Francesco Copponi, Parte_1 C.F._1 giusta delega allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio del difensore, in
Castelraimondo (MC);
RICORRENTE
E
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Lorella Controparte_1 C.F._2 Appignanesi e dall'avv. Paolo Marchionni, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione, elett. dom. presso lo studio dell'avv. Paolo Marchionni, in San Severino Marche;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PM IN SEDE;
avente ad oggetto: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI rassegnate congiuntamente dalle parti all'udienza cartolare del 21.1.2025: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione respinta, disporre:
- l'affido condiviso della minore a carico di entrambi i genitori;
Persona_1
- il collocamento della minore presso entrambi i genitori, prevalentemente presso il padre dove manterrà la residenza, sostanzialmente come nell'attualità e quindi con le seguenti modalità, salvo diverse esigenze della minore o impegni lavorativi dei genitori:
- il lunedì, uscita da scuola, rimarrà nella ex abitazione coniugale con il padre, Per_1 che la porterà a scuola la mattina successiva. pagina 1 di 6 - il martedì starà con la madre, che la prenderà all'uscita da scuola, la farà Per_1 pranzare e studiare e la porterà a scuola il mercoledì mattina;
- il mercoledì e il giovedì la minore rimarrà con il padre che avrà cura di accompagnare/far accompagnare a scuola giovedì e venerdì mattina;
Per_1
- il venerdì la mamma prende la figlia all'uscita da scuola e dopo aver pranzato e studiato la porterà a danza ritmica e la porterà a scuola il sabato mattina;
- il sabato la mamma prenderà la figlia da scuola, la farà pranzare, la porterà a Catechismo alle 15.00. All'uscita da Catechismo, alle 16.30, la minore verrà presa dal padre, fatti salvi ovviamente i sabati nel cui fine settimana, la figlia rimarrà con la mamma;
- La starà alternativamente con il padre o, con la madre;
Il tutto Parte_2 salvo diverse esigenze di tutti gli interessati, da concordare previamente.
- Durante le vacanze estive potrà trascorrere un periodo di quindici giorni Per_1 continuativo o anche frazionato, con ciascuno dei genitori.
Nessun problema a che la minore trascorra la usuale vacanza in Sicilia durante il mese di agosto così come la settimana bianca con il padre e la famiglia paterna.
Durante le festività Natalizie, la minore trascorrerà alternativamente un periodo di giorni sette con l'uno e con l'altro genitore, alternando tendenzialmente la vigilia di Natale ed il giorno di Natale, l'ultimo dell'anno ed il primo dell'anno, ed il giorno dell'Epifania, così come la notte del cinque gennaio, ad anni alterni.
Durante le vacanze Pasquali, trascorrerà tendenzialmente stesso numero di Per_1 giorni con entrambi i genitori, alternando il giorno di Pasqua con quello del lunedì dell'Angelo.
Usuali regole di alternanza per tutte le Festività, i compleanni, le ricorrenze etc.; sempre salva diversa previa intesa fra le parti.
- Qualora uno dei genitori dovesse trasferirsi lontano da Camerino e/o Pieve Torina, potrà avere la figlia con sé solo nei fine settimana e nei periodi di vacanze e/ festivi;
- L'insegnante privata di , attualmente la maestra Silvia, la seguirà nei compiti a Per_1 casa dell'uno o dell'altro genitore, a seconda di dove si trova la minore.
- Il IG. provvederà a versare alla IG.ra , anche Parte_1 Controparte_1 per il mantenimento della figlia nei giorni in cui la minore starà con la mamma Per_1 il seguente assegno mensile:
- per i primi trenta mesi successivi al deposito della sentenza di separazione, la somma di €.2.000,00 (duemila/00) mensili, entro il giorno cinque di ogni mese;
- successivamente, detto assegno verrà ridotto all'importo di €.1.500,00
(millecinquecento/00) mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge.
Detto assegno, nelle misure indicate, permarrà anche dopo l'indipendenza economica di
ed anche ove la IG.ra maturi redditi da lavoro dipendente e/o Per_1 CP_1 occasionale e/o da P.IVA.;
- spese straordinarie per la figlia a carico solo del padre;
pagina 2 di 6 - spese mediche della IG.ra per le patologie gravi e relativa diagnostica a CP_1 carico del sig. Pt_1
- spese mediche di (anche quelle ordinarie) a carico del IG. Persona_1
Pt_1
- Le parti hanno raggiunto un separato accordo su tutti gli ulteriori aspetti economici scaturenti dall'intercorso rapporto di coniugio, come da scrittura privata allegata.
- Detto accordo costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
con riferimento ad esso, pertanto, i IGnori e Pt_1 CP_1 dichiarano di volersi avvalere delle esenzioni fiscali previste dalla legge ed in particolare da ogni imposta e tassa ex art. 19 Legge n. 74/1987, così come integrato, tra le altre, dalle sentenze della Corte Costituzionale nn. 176/1992 e 154/1999.
- Il sig. rinuncia espressamente alla percezione dell'Assegno Unico per Parte_1 la figlia , che verrà pertanto percepito dalla sola IG.ra . Per_1 Controparte_1
- Le spese del presente procedimento rimangano interamente compensate fra le parti”.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale deve dare preliminarmente atto che sul ricorso proposto da al Parte_1 fine di ottenere la separazione personale da , sposata con rito Controparte_1 concordatario a Roma il 7.9.1994, è intervenuta sentenza parziale dell'intestato Tribunale n. 863/23 del 25.10.2023, con cui è stata pronunciata la separazione dei coniugi.
Rimesse le parti dinanzi al G.I. con separata ordinanza, la causa è proseguita secondo il rito ed all'udienza cartolare del 21.1.2025 le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come in epigrafe riportate, rinunciando altresì ai termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Ritiene il Tribunale che le condizioni della separazione pattuite tra le parti, con implicita rinuncia alle domande in precedenza svolte aventi contenuto contrastante con quanto concordato, non siano contrarie a norme imperative di legge e possano quindi essere interamente recepite dal collegio.
In particolare, per quanto concerne quelle riguardanti la figlia minore deve Per_1 rilevarsi che, a seguito degli incresciosi fatti del febbraio del 2022, che hanno condotto al collocamento della bambina presso il padre ed all'apertura di un procedimento dinanzi al Tribunale per i minorenni (chiuso il 7.3.2024 con declaratoria di incompetenza, stante la pendenza della presente causa), nel cui ambito non sono stati assunti provvedimenti (ad eccezione della nomina del curatore speciale della minore, confermata anche nel presente procedimento), le parti hanno avviato un proficuo percorso di collaborazione e rielaborazione dell'accaduto con l'ausilio dei Servizi Sociali del Comune di Pieve Torina, attraverso il quale la minore ha potuto recuperare il rapporto con la madre, essendosi da ultimo giunti ad un assetto stabile ed equilibrato che vede la partecipazione pressoché paritaria di entrambi i genitori alla vita quotidiana della figlia minore.
Ritiene quindi il Tribunale che l'affido condiviso della minore ad entrambi i Per_1 genitori sia conforme all'interesse morale e materiale della stessa, non sussistendo ragioni per derogare a tale ordinario regime di affidamento della prole minorenne.
pagina 3 di 6 La minore resterà collocata in via prevalente presso il padre, con cui vive dal 2022, benché i temi di frequentazione dei genitori, come dagli stessi concordati, risultino quasi paritari, dunque rispondenti all'interesse della minore a coltivare rapporti significativi e continuativi con il padre e con la madre.
Il concordato assetto dei rapporti economici tra le parti appare inoltre congruo, tenuto conto dell'ingente squilibrio sussistente tra la condizione economico-patrimoniale del e quella della , nonché dei tempi pressoché equivalenti di Pt_1 CP_1 trattenimento della minore presso ciascun genitore, che consentono di configurare prevalente la modalità diretta di mantenimento della figlia da parte della madre.
Le ulteriori condizioni attengono ai rapporti patrimoniali tra le parti e possono parimenti essere recepite dal Tribunale, non apparendo contrarie a norme imperative di legge.
Stante l'esito concordato del giudizio, le spese del giudizio vanno dichiarate interamente compensate, come del resto richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio avente n. 563/2023 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Disciplina le condizioni della separazione personale dei coniugi , nato a Parte_1
Paternò (CT) il 30.9.1970, e nata a [...] il [...], alle Controparte_1 seguenti condizioni:
1) la minore è affidata con modalità condivisa ad entrambi i genitori;
Persona_1
2) la minore è collocata presso entrambi i genitori, prevalentemente presso il padre dove manterrà la residenza, e quindi con le seguenti modalità, salvo diverse esigenze della minore o impegni lavorativi dei genitori:
- il lunedì, uscita da scuola, rimarrà nella ex abitazione coniugale con il padre, Per_1 che la porterà a scuola la mattina successiva.
- il martedì starà con la madre, che la prenderà all'uscita da scuola, la farà Per_1 pranzare e studiare e la porterà a scuola il mercoledì mattina;
- il mercoledì e il giovedì la minore rimarrà con il padre che avrà cura di accompagnare/far accompagnare a scuola giovedì e venerdì mattina;
Per_1
- il venerdì la mamma prende la figlia all'uscita da scuola e dopo aver pranzato e studiato la porterà a danza ritmica e la porterà a scuola il sabato mattina;
- il sabato la mamma prenderà la figlia da scuola, la farà pranzare, la porterà a Catechismo alle 15.00. All'uscita da Catechismo, alle 16.30, la minore verrà presa dal padre, fatti salvi ovviamente i sabati nel cui fine settimana, la figlia rimarrà con la mamma;
- La domenica starà alternativamente con il padre o, con la madre;
Il tutto salvo Per_1 diverse esigenze di tutti gli interessati, da concordare previamente.
- Durante le vacanze estive potrà trascorrere un periodo di quindici giorni Per_1 continuativo o anche frazionato, con ciascuno dei genitori.
Nessun problema a che la minore trascorra la usuale vacanza in Sicilia durante il mese di agosto così come la settimana bianca con il padre e la famiglia paterna.
pagina 4 di 6 Durante le festività Natalizie, la minore trascorrerà alternativamente un periodo di giorni sette con l'uno e con l'altro genitore, alternando tendenzialmente la vigilia di Natale ed il giorno di Natale, l'ultimo dell'anno ed il primo dell'anno, ed il giorno dell'Epifania, così come la notte del cinque gennaio, ad anni alterni.
Durante le vacanze Pasquali, trascorrerà tendenzialmente stesso numero di Per_1 giorni con entrambi i genitori, alternando il giorno di Pasqua con quello del lunedì dell'Angelo.
Usuali regole di alternanza per tutte le Festività, i compleanni, le ricorrenze etc.; sempre salva diversa previa intesa fra le parti.
- Qualora uno dei genitori dovesse trasferirsi lontano da Camerino e/o Pieve Torina, potrà avere la figlia con sé solo nei fine settimana e nei periodi di vacanze e/ festivi;
- L'insegnante privata di attualmente la maestra Silvia, la seguirà nei compiti a Per_1 casa dell'uno o dell'altro genitore, a seconda di dove si trova la minore.
3) Il IG. provvederà a versare alla IG.ra anche Parte_1 Controparte_1 per il mantenimento della figlia nei giorni in cui la minore starà con la mamma il Per_1 seguente assegno mensile:
- per i primi trenta mesi successivi al deposito della sentenza di separazione, la somma di
€.2.000,00 mensili, entro il giorno cinque di ogni mese;
- successivamente, detto assegno verrà ridotto all'importo di €.1.500,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge.
Detto assegno, nelle misure indicate, permarrà anche dopo l'indipendenza economica di ed anche ove la IG.ra maturi redditi da lavoro dipendente e/o Per_1 CP_1 occasionale e/o da P.IVA;
- spese straordinarie per la figlia a carico solo del padre;
- spese mediche della IG.ra per le patologie gravi e relativa diagnostica a CP_1 carico del sig. Pt_1
- spese mediche di (anche quelle ordinarie) a carico del IG. Persona_1 Pt_1
- Dà atto che:
1) le parti hanno raggiunto un separato accordo su tutti gli ulteriori aspetti economici scaturenti dall'intercorso rapporto di coniugio, come da scrittura privata allegata.
Detto accordo costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
con riferimento ad esso, pertanto, i IGnori e Pt_1 CP_1 dichiarano di volersi avvalere delle esenzioni fiscali previste dalla legge ed in particolare da ogni imposta e tassa ex art. 19 Legge n. 74/1987, così come integrato, tra le altre, dalle sentenze della Corte Costituzionale nn. 176/1992 e 154/1999.
2) Il sig. rinuncia espressamente alla percezione dell'Assegno Unico per Parte_1 la figlia che verrà pertanto percepito dalla sola IG.ra . Per_1 Controparte_1
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento;
pagina 5 di 6 Così deciso in Macerata, il 23.1.2025.
Il Presidente rel. ed est.
Alessandra Canullo
pagina 6 di 6