Articolo 21 della Legge 10 febbraio 1953, n. 136
Articolo 20Articolo 22
Versione
11 aprile 1953
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Versione
28 dicembre 1967
Art. 21. ((Il bilancio annuale dell'ente deve comprendere la situazione patrimoniale e il conto profitti e perdite.
Il bilancio e' chiuso al 31 dicembre.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il bilancio deve essere trasmesso per l'approvazione al Ministro per le partecipazioni statali, insieme con le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale))
Entrata in vigore il 28 dicembre 1967
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