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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2979 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
, nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1 dall'avv. SPARANO GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Chiatamone, n. 6,
E
nata a [...] il [...], CF. Parte_2
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._2 dall'avv. LIBRERA MARIAROSARIA presso la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via Biagio Miraglia, n. 67,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 14/02/2025, ed Parte_1 Pt_2
esponevano di aver contratto matrimonio in Napoli il
[...]
18/09/2014; che la SI.ra , in precedenza sposata, aveva Parte_2
1 ottenuto sentenza di divorzio dal SI. , depositata Controparte_1 in data 16/10/2012 n. 11066/12; che dal matrimonio era nata la figlia (nata a [...] il [...]), maggiorenne Persona_1 ed economicamente non autosufficiente, la quale conviveva con la madre e percepiva un assegno di mantenimento di € 300,00; che dal rapporto more uxorio dei ricorrenti era nato il figlio Persona_2
(nato a [...] il [...]); che la dimora coniugale veniva fissata in Napoli alla Via Giuseppe Cotronei n.
9 - Int. 5, nell'appartamento che la SI.ra aveva comprato poco prima del secondo Parte_2 matrimonio e, precisamente, il 12/05/2014 per atto pubblico Notar
Rep.29339, Racc. 13027; che l'acquisto si era Persona_3 realizzato anche a mezzo di coevo mutuo bancario ottenuto da entrambi i ricorrenti;
che nella primavera del 2023 i ricorrenti iniziavano a comprendere che l'unione si era sempre più indebolita;
pertanto, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM, formulate in data
13/03/2025, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come precisate con note di trattazione scritta del 13/03/2025:
“- assegnazione della casa coniugale alla predetta SI.ra Parte_2
(di proprietà della stessa, ma acquistata con mutuo sottoscritto e a carico di entrambi i coniugi), con gli arredi in essa contenuti, sita in
Napoli alla Via Giuseppe Cotronei n.
9 - Int.5, cap 80129 (dati catastali
- sez. AVV, fol.16, p.lla 412, sub.5, p.2 int. 5, sc.U, z.c. 6, cat. A/2, cl.5, vani 8, r. cat. € 1.094,89) quale domicilio privilegiato e luogo dove continuerà ad abitare con i due figli e . Il SI. Per_1 Per_2 Pt_1 ha già ritirato i propri beni personali da tale abitazione e ha già
[...]
2 trasferito il proprio domicilio in Napoli alla Salita Petraio n. 34, dove risiede e si impegna a comunicare eventuali cambi di residenza;
- affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore,
, con residenza abituale preso la madre, SI.ra ; Per_2 Parte_2
- calendario di visite padre-figlio che di seguito si riporta:
-un pomeriggio a settimana, nella giornata del mercoledì dalle ore
16.00 alle ore 20.00, prelevandolo da scuola, ovvero dalla casa materna e riaccompagnandolo presso l'abitazione materna;
-a week end alternati, il venerdì a partire dall'orario dell'uscita da scuola, con prelievo presso l'Istituto scolastico (o dalle ore 13 con prelievo presso l'abitazione materna) sino alla domenica alle ore
20,00, con pernottamento presso detta abitazione materna. Nei periodi estivi, il padre potrà riaccompagnare il figlio anche il lunedì mattina;
-durante le festività natalizie il minore trascorrerà il 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro ad anni alterni;
starà dal 26 al
31 dicembre e dal 1 al 6 gennaio con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni.
- durante le festività pasquali il minore sarà alternativamente con un genitore o con l'altro, dal venerdì che precede la domenica di Pasqua sino al martedì successivo al lunedì in Albis;
- il figlio minore trascorrerà le vacanze estive con il padre per 15 giorni consecutivi nel mese di agosto da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- ciascun genitore provvederà ai costi e alle spese di vacanza dei figli, nel rispettivo periodo di frequentazione;
- per tutte le altre festività e precisamente 8 dicembre, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, il figlio ad anni alterni sarà con l'uno o con l'altro genitore;
- ogni anno, i genitori trascorreranno insieme al figlio il giorno Per_2 del suo compleanno, ricadente in data 22 luglio;
- il minore, altresì trascorrerà con il padre il giorno del compleanno dello stesso, l'onomastico e il giorno della festa del papà e parimenti
3 con la madre il giorno del compleanno della stessa, l'onomastico ed il giorno della festa della mamma;
- il SI. continuerà a corrispondere nelle misure del 100% Parte_1 le spese di iscrizione, rette, libri e quanto altro concernente il Liceo frequentato dal minore;
- corsi extra e viaggi studi e scolastici saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, sempre da concordare preventivamente;
- i costi di istruzione successiva al Liceo saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, sempre da concordare preventivamente;
- i costi per le attività sportive (comprendendo anche attrezzature ed eventuali costi di trasferte e soggiorni in strutture espressamente indicate dall'organizzazione sportiva) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, sempre da concordare preventivamente;
- le spese mediche saranno ripartite al 50% tra i coniugi, previa ogni opportuna consultazione medica;
i genitori eventualmente potranno individuare una Polizza Sanitaria e sottoscriverla, ove congiuntamente ritenuta favorevole per il minore, prevedendone il riparto dei costi al 50% tra di loro;
- fermo quanto espressamente previsto nel presente accordo circa le spese straordinarie per il figlio, troveranno applicazione le disposizioni di cui al Protocollo del Tribunale di Napoli del 7.3.2018;
- il SI. presterà il consenso affinchè l'Assegno Unico per Parte_1 il figlio venga erogato, nella misura del 100% alla SI.ra , Parte_2 con rinuncia espressa al proprio 50%, impegnandosi ad autorizzare l'Ente competente all'erogazione totale del predetto assegno unico alla SI.ra , impegnandosi, inoltre, a svolgere quanto altro Parte_2 dovesse essere richiesto;
- entrambi i coniugi si renderanno disponibili ad autorizzare il rilascio del passaporto o di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio per il figlio minore;
4 - il SI. CH di voler versare mensilmente a titolo di assegno Pt_1 di mantenimento l'importo di € 350,00 per il figlio minore, entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese della sentenza di omologazione della separazione. Importo che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Detto importo è stato concordato tenuto conto della complessiva situazione patrimoniale dei rispettivi coniugi e in termini di proporzionalità per l'apporto degli stessi sia reddituale e sia patrimoniale e tenuto conto dell'assegno di € 300,00 che la SI.ra percepisce dal padre;
Per_1
- la SI.ra si impegna al trasferimento del proprio unico Parte_2 bene immobile e cioè l'abitazione in Via Cotronei, in quota indivisa, nella pari misura della quota di 500/1000 a favore del figlio minore
(previa autorizzato del Giudice tutelare) e di 500/1000 Persona_2 della maggiorenne . Si riserverà il diritto di abitazione Persona_1
e si impegna a formalizzare l'atto pubblico nel termine di 30 giorni dall'autorizzazione del Giudice tutelare (a mezzo del Notaio Per_3 di Napoli, con accollo dei relativi costi) e ciò in accordo col
[...] marito e in termini solutori e compensativi tenuto conto del non previsto assegno di mantenimento e dell'adesione al trasferimento da parte del SI. dell'immobile, mantenendone l'accollo del Parte_1 mutuo residuo;
- entrambi i SInori e si impegnano al versamento delle Pt_2 Pt_1 rate residue di mutuo, sino alla scadenza dello stesso del 2037, in conferma di quanto già attualmente avviene, rinunziando a richiederne la restituzione (a mezzo di ogni opportuna formalizzazione notarile di cui si accolleranno i costi);
- entrambi i coniugi dCHno di essere a conoscenza che il ricorso e le richieste al tribunale non sono sostitutive dell'atto notarile e si impegnano, pertanto, a chiedere al Notaio da loro Persona_3 scelto per l'atto pubblico di trasferimento, di curare anche ogni prescritto adempimento, esonerando quindi la cancelleria da ogni adempimento e responsabilità connesse, con la conseguenza che il
Giudice e il Cancelliere non assumono alcun tipo di responsabilità
5 circa la correttezza dell'identificazione del bene, la sua titolarità, la sua provenienza, l'esistenza di pesi, oneri o vincoli, la regolarità urbanistica e conformità catastale e che ogni responsabilità connessa alle predette dCHzioni grava in via esclusiva su loro stessi:
- la SI.ra si impegnerà a dCHre, ai fini del D.P.R. n. Parte_2
380/2001 e della L. n. 47/1985 e s.m.i., in qualità di proprietaria, ai sensi degli artt. 38, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, che la costruzione del predetto immobile risulta iniziata in data anteriore al 1° settembre
1967 e che successive variazioni catastali sono intervenute per adeguare la situazione catastale a quella di fatto, comunque preesistente alla suddetta data e che successivamente non vi sono stati interventi che escludano la commerciabilità del predetto immobile. Così come si impegna a dCHre, ai sensi dell'art. 29, comma 1 bis, L. n. 52/1985 (introdotto con l'art. 19, comma 14, D.L.
n. 78/2010, conv. in L. 122/2010) la conformità soggettiva degli intestatari catastali alle risultanze dei registri immobiliari, nonché la conformità oggettiva dei dati catastali e della citata planimetria, nonché l'impegno a dCHre di garantire la conformità degli impianti alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca della loro realizzazione e a consegnare ai cessionari regolare attestato di prestazione energetica. A dCHre, inoltre, che non sono stati eseguiti interventi di ristrutturazione o riqualificazione che abbiano modificato la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare e di non essersi avvalsa di incentivi fiscali per la riqualificazione energetica e/o per la ristrutturazione degli edifici (detrazione IRPEF):
- La SI.ra si impegna a dCHre di volersi avvalere Parte_2 insieme con i figli dell'esenzione dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra imposta e tassa eventualmente dovuta ai sensi dell'art. 19,
Legge n. 74/1987 per il trasferimento dell'immobile e con la specifica dCHzione dei SInori e di mantenere Parte_2 Parte_1 invariato l'accollo del citato mutuo in essere”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le
6 materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1 ed (atto n. 27, parte I, s. sez. O, reg. Atti Parte_2
Matrimonio anno 2014);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso, come specificate con note di trattazione scritta del 12/03/2025;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 9/5/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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