TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/04/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
4419/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'udienza del
10 aprile 2025, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
N.R.G. 4419/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA definita ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n.r.g. 4419/2020 tra
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Emilio Iovino, ed elett.te domiciliato in Ottaviano, alla Piazza San Gennarello, n. 1;
-opponente
e pagina 1 di 6 (già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura allegata agli atti, dall'Avv. Vittorio Camilleri, ed elett.te domiciliato in Catania, alla Via Giacomo Leopardi n. 63;
-opposto
Conclusioni: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, co. 2, c.p.c., nel quale è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, come sostituito dall'art. 45, co. 17 della l. n. 69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 573/2020 del Tribunale di Nola con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di euro 14.530,16, oltre interessi e spese Controparte_1
del monitorio, a titolo di corrispettivo per fornitura di energia elettrica, come risultante dalla fattura n.
063745306103914A del 19 novembre 2018, emessa in relazione a prelievo irregolare di energia.
L'opponente ha eccepito il mancato esperimento della negoziazione assistita, ed ha contestato di aver mai sottoscritto alcun contratto con la società opposta, disconoscendo la firma apposta al contratto ai sensi dell'art. 214 c.p.c.; ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la ed ha contestato in toto le avverse Controparte_1
eccezioni, evidenziando che la propria pretesa creditoria trae origine dal sopralluogo eseguito dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A., in data 18.09.2018, presso il punto di prelievo ubicato in San Giuseppe
Vesuviano (NA), alla Via San Leonardo, contraddistinto dal POD n. IT001E80886981 non associato ad alcun utente, a seguito del quale veniva riscontrato un prelievo irregolare di energia da parte dell' odierno opponente;
insisteva per il rigetto dell' opposizione e la conferma del decreto, con vittoria di spese.
La causa veniva rinviata all'udienza odierna per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
In via preliminare va disattesa l'eccezione relativa al mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.
Invero, l'art. 3, co. 1 del d.l. n. 132/2014, prevede per le parti l'obbligo dell'esperimento della procedura di negoziazione assistita in tutti i procedimenti il cui valore non eccede i 50.000,00 euro, fatti salvi, per espressa previsione del comma 3, i “procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”.
pagina 2 di 6 Pertanto, nei procedimenti per ingiunzione, ivi compresa l'opposizione, l'esperimento della negoziazione assistita costituisce non tanto un obbligo, quanto una facoltà per le parti, le quali potranno proporre in giudizio la loro domanda, anche in difetto del suddetto adempimento.
Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va, pertanto, rigettata.
Ai fini dell'esame del merito giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale:
l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa,
l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore.
Tale ricostruzione assume notevole rilevanza in punto di riparto dell'onere della prova.
Secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. (così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza a SS.UU. n. 13533/2001), infatti, al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto: ex multis, Corte di Cass., sent. n. 21101 del 2015 e Tribunale di
Palermo, sent. n. 85 del 2018).
Facendo applicazione di tali principi alla fattispecie, è da rilevare che parte opposta ha fornito adeguata prova della propria pretesa creditoria, mentre l' opponente non ha fornito la prova della ricorrenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi della avversa pretesa.
Quanto al primo aspetto, l' opposta ha depositato verbale di accertamento dei propri tecnici del
18.09.2018 (all. 4), la fattura relativa al credito ingiunto, la copia della comunicazione relativa alla ricostruzione dei consumi e al periodo di riferimento (cfr. allegato n. 5 alla comparsa di costituzione e risposta), la nota di E-Distribuzione prot. ED-21-09-2018–F0001226 del 21.09.2018, recante “Denuncia di notizia di reato ai sensi dell'art 331 c.p.p. – Prelievi irregolari di energia elettrica (art. 624, 625 c.p.)”. pagina 3 di 6 Nel verbale del 18.9.2018, alla presenza dell' opponente (che ha sottoscritto il verbale, con Parte_1
sottoscrizione non disconosciuta nel presente giudizio), si legge: “Si è riscontrato e fatto riscontrare al presente , in qualità di utilizzatario della fornitura, che il misuratore con cod. Parte_1
03165251 e matr. 00018051 risultava manomesso. Nello specifico, una volta aperto il misuratore che presentava il sigillo IMQ, posto sulla calotta anteriore, rotto e i tenoni termo saldati, posti sulla calotta posteriore, rotti, si sono riscontrati all'interno la spina del circuito antitamper asportata e le saldature del circuito amperometrico rifatte non originali. Tale stato dei luoghi permetteva di prelevare energia e potenza in maniera non fatturata, né autorizzata. L'energia elettrica veniva utilizzata per alimentare un cancello elettrico, varie paline di illuminazione del piazzale e l' intero appartamento”.
Com'è noto, gli addetti delle società di distribuzione, nel corso delle verifiche sui misuratori di energia, assumono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, indipendentemente dalla natura dell'ente che ha predisposto il controllo o dalla loro qualifica formale, in quanto ciò che caratterizza l'attività è la funzione pubblica che essi esercitano.
Infatti, “va riconosciuta la natura di incaricato di pubblico servizio al dipendente di addetto al controllo
e all'eventuale distacco del contatore poiché tali operazioni non si esauriscono in un'attività meramente materiale ma richiedono attività intellettive di valutazione e scelta, strumentali all'esercizio del pubblico servizio, fermo restando la natura di pubblico servizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica svolta dalla sopra citata società atteso che si tratta di un mercato regolamentato nell'interesse pubblico”
(Cass. penale n.7566/2020; Cass. civ. Sez. V Sent., 12/03/2020, n. 7075).
Ne consegue, pertanto, che il verbale di accertamento redatto fa prova fino a querela di falso in applicazione del principio di cui all'art. 2700 c.c., in forza del quale: “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza
o da lui compiuti”.
I fatti accertati e verificati nel predetto verbale devono, pertanto, ritenersi provati, tenuto conto che lo stesso opponente ha sottoscritto il verbale, ammettendo di aver manomesso il contatore perché suggeritogli “da un dipendente dell' . CP_2
Del resto, lo stesso opponente non ha sollevato alcuna contestazione in merito, limitandosi a contestare l' esistenza di un contratto ed a disconoscere ex art. 214 c.p.c. la eventuale sottoscrizione apposta a proprio nome al contratto.
pagina 4 di 6 Tali difese, però, appaiono del tutto inconferenti, tenuto conto che nella fattispecie non è azionato un credito di natura contrattuale: il credito azionato dalla società, infatti, non ha fonte in un contratto (alcun contratto di fornitura energetica è mai venuto ad esistenza) ma in un fatto illecito, ossia nell'utilizzo abusivo dell'energia elettrica da parte dell'opponente , da inquadrare nell'ambito Parte_1 dell'art. 2043 c.c..
In ordine al quantum, l' opponente non ha svolto alcuna contestazione specifica;
del resto, la ricostruzione dei consumi è stata effettuata dalla società di distribuzione ricorrendo ad un criterio di tipo oggettivo, indicato nel verbale di accertamento (sulla base dell'errore di misurazione imputabile all'apparecchio alterato, pari allo 0,34% ).
Dalle motivazioni esposte discende il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto che acquista, per l'effetto, definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processale espletata, in applicazione dei parametri minimi per la bassa complessità di cui al D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 573/2020 che acquista, per l'effetto, definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite del Parte_1
presente giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55 del 2014 in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge nelle vigenti aliquote.
Nola, 16 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
Il Giudice preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'udienza del
10 aprile 2025, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.; letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
N.R.G. 4419/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA definita ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n.r.g. 4419/2020 tra
(c.f.: ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Emilio Iovino, ed elett.te domiciliato in Ottaviano, alla Piazza San Gennarello, n. 1;
-opponente
e pagina 1 di 6 (già , in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura allegata agli atti, dall'Avv. Vittorio Camilleri, ed elett.te domiciliato in Catania, alla Via Giacomo Leopardi n. 63;
-opposto
Conclusioni: come da presente verbale nella parte che precede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta tenendo conto del disposto di cui al n. 4) dell'art. 132, co. 2, c.p.c., nel quale è stato soppresso il riferimento allo “svolgimento del processo” stabilendosi che la sentenza deve contenere solo “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, come sostituito dall'art. 45, co. 17 della l. n. 69/2009, in vigore dal 4 luglio 2009.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 573/2020 del Tribunale di Nola con il quale gli è stato ingiunto il pagamento, in favore della della somma di euro 14.530,16, oltre interessi e spese Controparte_1
del monitorio, a titolo di corrispettivo per fornitura di energia elettrica, come risultante dalla fattura n.
063745306103914A del 19 novembre 2018, emessa in relazione a prelievo irregolare di energia.
L'opponente ha eccepito il mancato esperimento della negoziazione assistita, ed ha contestato di aver mai sottoscritto alcun contratto con la società opposta, disconoscendo la firma apposta al contratto ai sensi dell'art. 214 c.p.c.; ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la ed ha contestato in toto le avverse Controparte_1
eccezioni, evidenziando che la propria pretesa creditoria trae origine dal sopralluogo eseguito dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A., in data 18.09.2018, presso il punto di prelievo ubicato in San Giuseppe
Vesuviano (NA), alla Via San Leonardo, contraddistinto dal POD n. IT001E80886981 non associato ad alcun utente, a seguito del quale veniva riscontrato un prelievo irregolare di energia da parte dell' odierno opponente;
insisteva per il rigetto dell' opposizione e la conferma del decreto, con vittoria di spese.
La causa veniva rinviata all'udienza odierna per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
In via preliminare va disattesa l'eccezione relativa al mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.
Invero, l'art. 3, co. 1 del d.l. n. 132/2014, prevede per le parti l'obbligo dell'esperimento della procedura di negoziazione assistita in tutti i procedimenti il cui valore non eccede i 50.000,00 euro, fatti salvi, per espressa previsione del comma 3, i “procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”.
pagina 2 di 6 Pertanto, nei procedimenti per ingiunzione, ivi compresa l'opposizione, l'esperimento della negoziazione assistita costituisce non tanto un obbligo, quanto una facoltà per le parti, le quali potranno proporre in giudizio la loro domanda, anche in difetto del suddetto adempimento.
Nel merito, l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va, pertanto, rigettata.
Ai fini dell'esame del merito giova premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introduce una fase di cognizione piena successiva alla fase sommaria monitoria, per effetto della quale la posizione formale delle parti risulta invertita rispetto a quella assunta sul piano sostanziale:
l'opponente, sebbene ricopra la posizione formale di attore in quanto introduce con la propria opposizione il giudizio a cognizione piena, assume nella sostanza la veste di convenuto;
viceversa,
l'opposto, seppur resistendo nella posizione formale di convenuto, assume dal punto di vista sostanziale la veste di attore.
Tale ricostruzione assume notevole rilevanza in punto di riparto dell'onere della prova.
Secondo i principi generali in tema di riparto degli oneri probatori espressi dall'art. 2697 c.c. (così come puntualizzati dal diritto vivente nella sentenza a SS.UU. n. 13533/2001), infatti, al creditore che deduce l'inadempimento da parte del debitore spetta dimostrare il fatto costitutivo del credito, laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte;
sicché il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, mentre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Pertanto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto: ex multis, Corte di Cass., sent. n. 21101 del 2015 e Tribunale di
Palermo, sent. n. 85 del 2018).
Facendo applicazione di tali principi alla fattispecie, è da rilevare che parte opposta ha fornito adeguata prova della propria pretesa creditoria, mentre l' opponente non ha fornito la prova della ricorrenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi della avversa pretesa.
Quanto al primo aspetto, l' opposta ha depositato verbale di accertamento dei propri tecnici del
18.09.2018 (all. 4), la fattura relativa al credito ingiunto, la copia della comunicazione relativa alla ricostruzione dei consumi e al periodo di riferimento (cfr. allegato n. 5 alla comparsa di costituzione e risposta), la nota di E-Distribuzione prot. ED-21-09-2018–F0001226 del 21.09.2018, recante “Denuncia di notizia di reato ai sensi dell'art 331 c.p.p. – Prelievi irregolari di energia elettrica (art. 624, 625 c.p.)”. pagina 3 di 6 Nel verbale del 18.9.2018, alla presenza dell' opponente (che ha sottoscritto il verbale, con Parte_1
sottoscrizione non disconosciuta nel presente giudizio), si legge: “Si è riscontrato e fatto riscontrare al presente , in qualità di utilizzatario della fornitura, che il misuratore con cod. Parte_1
03165251 e matr. 00018051 risultava manomesso. Nello specifico, una volta aperto il misuratore che presentava il sigillo IMQ, posto sulla calotta anteriore, rotto e i tenoni termo saldati, posti sulla calotta posteriore, rotti, si sono riscontrati all'interno la spina del circuito antitamper asportata e le saldature del circuito amperometrico rifatte non originali. Tale stato dei luoghi permetteva di prelevare energia e potenza in maniera non fatturata, né autorizzata. L'energia elettrica veniva utilizzata per alimentare un cancello elettrico, varie paline di illuminazione del piazzale e l' intero appartamento”.
Com'è noto, gli addetti delle società di distribuzione, nel corso delle verifiche sui misuratori di energia, assumono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, indipendentemente dalla natura dell'ente che ha predisposto il controllo o dalla loro qualifica formale, in quanto ciò che caratterizza l'attività è la funzione pubblica che essi esercitano.
Infatti, “va riconosciuta la natura di incaricato di pubblico servizio al dipendente di addetto al controllo
e all'eventuale distacco del contatore poiché tali operazioni non si esauriscono in un'attività meramente materiale ma richiedono attività intellettive di valutazione e scelta, strumentali all'esercizio del pubblico servizio, fermo restando la natura di pubblico servizio dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica svolta dalla sopra citata società atteso che si tratta di un mercato regolamentato nell'interesse pubblico”
(Cass. penale n.7566/2020; Cass. civ. Sez. V Sent., 12/03/2020, n. 7075).
Ne consegue, pertanto, che il verbale di accertamento redatto fa prova fino a querela di falso in applicazione del principio di cui all'art. 2700 c.c., in forza del quale: “L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza
o da lui compiuti”.
I fatti accertati e verificati nel predetto verbale devono, pertanto, ritenersi provati, tenuto conto che lo stesso opponente ha sottoscritto il verbale, ammettendo di aver manomesso il contatore perché suggeritogli “da un dipendente dell' . CP_2
Del resto, lo stesso opponente non ha sollevato alcuna contestazione in merito, limitandosi a contestare l' esistenza di un contratto ed a disconoscere ex art. 214 c.p.c. la eventuale sottoscrizione apposta a proprio nome al contratto.
pagina 4 di 6 Tali difese, però, appaiono del tutto inconferenti, tenuto conto che nella fattispecie non è azionato un credito di natura contrattuale: il credito azionato dalla società, infatti, non ha fonte in un contratto (alcun contratto di fornitura energetica è mai venuto ad esistenza) ma in un fatto illecito, ossia nell'utilizzo abusivo dell'energia elettrica da parte dell'opponente , da inquadrare nell'ambito Parte_1 dell'art. 2043 c.c..
In ordine al quantum, l' opponente non ha svolto alcuna contestazione specifica;
del resto, la ricostruzione dei consumi è stata effettuata dalla società di distribuzione ricorrendo ad un criterio di tipo oggettivo, indicato nel verbale di accertamento (sulla base dell'errore di misurazione imputabile all'apparecchio alterato, pari allo 0,34% ).
Dalle motivazioni esposte discende il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto che acquista, per l'effetto, definitiva efficacia esecutiva.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processale espletata, in applicazione dei parametri minimi per la bassa complessità di cui al D.M. n. 55 del 2014, aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 573/2020 che acquista, per l'effetto, definitiva efficacia esecutiva;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite del Parte_1
presente giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 55 del 2014 in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (nella misura del 15% sui compensi), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge nelle vigenti aliquote.
Nola, 16 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6