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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 482 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello , all'esito della riserva di cui all'udienza del 6.2.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 386/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
con sede legale in Roma, Piazza della Croce Parte_1
Rossa, 1 (P.IVA ), società con socio unico soggetta all'attività di P.IVA_1 direzione e coordinamento di in persona Controparte_1 dell'institore Avv. Nicola Nero munito dei necessari poteri giusta procura per atto del Notaio Dott. di Roma del 9 marzo 2023, rep. n. 87281, Persona_1 rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avvocato Giovanni Ronconi (C.F.
e PEC del C.F._1 Email_1 Controparte_2
e con lo stesso elettivamente domiciliata
[...] Controparte_1 presso il suo studio sito in Napoli, Corso Arnaldo Lucci n. 156 – Varco F.S., come da procura in calce al all'atto di appello rilasciata su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto, il quale chiede che le comunicazioni e notificazioni di cui al presente giudizio siano inviate alla PEC Email_1
- appellante –
contro
Controparte_3
appellata -non costituita
OGGETTO : Appello per la parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro n. 7533/2023 pubbl. il 12/12/2023, resa inter partes (notificata via PEC in data 02.02.2024)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 21.2.2024 , la ha proposto appello parziale avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in epigrafe indicata che aveva:
a) dichiarato parzialmente la cessata la materia del contendere;
b) accolto la restante parte della domanda e condannato al pagamento di CP_4
€ 2.180,24 a titolo di adeguamento degli aumenti periodici di anzianità APA oltre accessori di legge, e spese di lite. L'appellante, con unico motivo di gravame, ha lamentato l'erronea valutazione, da parte del primo giudice, dell'eccezione di prescrizione sollevata da essa società ex art.2948 c.c., che l'aveva condotto ad emettere la pronuncia di condanna nei suoi confronti per l'importo sopra indicato , oltre accessori di legge. Ha sostenuto, sulla base di varie argomentazioni, di non condividere la pronuncia della Suprema Corte n. 26246 del 6 settembre 2022 secondo cui , a seguito delle riforme attuate con la Legge Fornero e con il c.d. Jobs Act, la prescrizione quinquennale dei diritti di credito del lavoratore decorreva non in costanza di rapporto, ma solo dalla sua cessazione, rimanendo pertanto sospesa durante l'intera vigenza del rapporto di lavoro. Invero il presupposto di tale ragionamento, e cioè che la reintegrazione avesse natura “recessiva” nell'attuale ordinamento, e che perciò il lavoratore avesse timore nell'esercitare i propri diritti, appariva del tutto incongruente anche rispetto alle modifiche della disciplina operate dagli interventi della Corte Costituzionale.
Concludeva , pertanto ,per la riforma della sentenza e per la declaratoria della prescrizione dei crediti maturati dal lavoratore in epoca antecedente al 14.1 2017 o, in subordine (nel caso in cui si ritenesse valida la diffida del 28 febbraio 2018), al 2 marzo 2013, con conseguente restituzione di tutta o parte della somma cui era stata condannata in primo grado. Parte_1
Parte appellata non si costituiva in giudizio. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Considerato che
la parte appellante non ha depositato le note di trattazione scritta né per la prima udienza di discussione che veniva , quindi , rinviata ex art 348 cpc né per quella successiva, all'odierna udienza di discussione , la causa è stata riservata in decisione .
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio" perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente anche a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di una rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del 1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo. Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro " l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU 5839/93 in motivazione). Nella specie poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile. Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Nulla per le spese del grado stante la mancata costituzione di parte appellata.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla per le spese del grado.
3) -Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli lì 6.2.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa B. Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta , riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello , all'esito della riserva di cui all'udienza del 6.2.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 386/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
con sede legale in Roma, Piazza della Croce Parte_1
Rossa, 1 (P.IVA ), società con socio unico soggetta all'attività di P.IVA_1 direzione e coordinamento di in persona Controparte_1 dell'institore Avv. Nicola Nero munito dei necessari poteri giusta procura per atto del Notaio Dott. di Roma del 9 marzo 2023, rep. n. 87281, Persona_1 rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avvocato Giovanni Ronconi (C.F.
e PEC del C.F._1 Email_1 Controparte_2
e con lo stesso elettivamente domiciliata
[...] Controparte_1 presso il suo studio sito in Napoli, Corso Arnaldo Lucci n. 156 – Varco F.S., come da procura in calce al all'atto di appello rilasciata su foglio separato, dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente atto, il quale chiede che le comunicazioni e notificazioni di cui al presente giudizio siano inviate alla PEC Email_1
- appellante –
contro
Controparte_3
appellata -non costituita
OGGETTO : Appello per la parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro n. 7533/2023 pubbl. il 12/12/2023, resa inter partes (notificata via PEC in data 02.02.2024)
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 21.2.2024 , la ha proposto appello parziale avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in epigrafe indicata che aveva:
a) dichiarato parzialmente la cessata la materia del contendere;
b) accolto la restante parte della domanda e condannato al pagamento di CP_4
€ 2.180,24 a titolo di adeguamento degli aumenti periodici di anzianità APA oltre accessori di legge, e spese di lite. L'appellante, con unico motivo di gravame, ha lamentato l'erronea valutazione, da parte del primo giudice, dell'eccezione di prescrizione sollevata da essa società ex art.2948 c.c., che l'aveva condotto ad emettere la pronuncia di condanna nei suoi confronti per l'importo sopra indicato , oltre accessori di legge. Ha sostenuto, sulla base di varie argomentazioni, di non condividere la pronuncia della Suprema Corte n. 26246 del 6 settembre 2022 secondo cui , a seguito delle riforme attuate con la Legge Fornero e con il c.d. Jobs Act, la prescrizione quinquennale dei diritti di credito del lavoratore decorreva non in costanza di rapporto, ma solo dalla sua cessazione, rimanendo pertanto sospesa durante l'intera vigenza del rapporto di lavoro. Invero il presupposto di tale ragionamento, e cioè che la reintegrazione avesse natura “recessiva” nell'attuale ordinamento, e che perciò il lavoratore avesse timore nell'esercitare i propri diritti, appariva del tutto incongruente anche rispetto alle modifiche della disciplina operate dagli interventi della Corte Costituzionale.
Concludeva , pertanto ,per la riforma della sentenza e per la declaratoria della prescrizione dei crediti maturati dal lavoratore in epoca antecedente al 14.1 2017 o, in subordine (nel caso in cui si ritenesse valida la diffida del 28 febbraio 2018), al 2 marzo 2013, con conseguente restituzione di tutta o parte della somma cui era stata condannata in primo grado. Parte_1
Parte appellata non si costituiva in giudizio. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Considerato che
la parte appellante non ha depositato le note di trattazione scritta né per la prima udienza di discussione che veniva , quindi , rinviata ex art 348 cpc né per quella successiva, all'odierna udienza di discussione , la causa è stata riservata in decisione .
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348, 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale. La declaratoria di improcedibilità è possibile anche d'ufficio" perché il potere di sanzionare l'inerzia dell'appellante deve ritenersi sussistente anche a prescindere da eventuali richieste o eccezioni in tal senso dell'appellato: ciò in considerazione del quadro di una rigorosa accelerazione dell'attività processuale impressa dalla novella processuale del 1990 e dalla recente formulazione dell'art. 111 Cost. in tema di ragionevole durata del processo. Quanto alla forma del provvedimento da adottare si rileva che, poichè nel rito del lavoro " l'intera attività processuale si svolge in secondo grado davanti al Collegio, tutto questo procedimento viene unificato e l'improcedibilità accertata dal Giudice viene dichiarata con sentenza " (cfr. Cass. SU 5839/93 in motivazione). Nella specie poiché l'appellante non è comparso all'udienza fissata per la discussione, né a quella successiva cui la trattazione della causa è stata rinviata per la sua assenza, pur avendo avuto rituale comunicazione del rinvio, l'impugnazione dev'essere dichiarata improcedibile. Tale pronuncia precede ed assorbe ogni ulteriore valutazione.
Nulla per le spese del grado stante la mancata costituzione di parte appellata.
Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla per le spese del grado.
3) -Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli lì 6.2.2025
Il cons. est. rel. Il Presidente
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.