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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1756 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11435/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AN TI Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. RE CH Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 11435/2025 R.G. promosso da
) (avv. FRANCHI AGNESE) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. FRANCHI AGNESE) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive modifiche effettuate con note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 8/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “I. Cessazione della convivenza e assegnazione della casa familiare. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
nello specifico, la casa familiare sita in Roccafranca (BS), Via Folonari n. 12, resterà assegnata alla signora che ne Parte_1 sosterrà il relativo mutuo fino all'estinzione. Gli arredi e i mobili ivi esistenti resteranno alla moglie, ad eccezione dei beni ed effetti personali del signor che lo stesso asporterà non appena avrà reperito Pt_2
un alloggio adeguato alle proprie esigenze, ove provvederà a trasferirsi ed a trasferire la propria residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2025. RS II. Affidamento delle figlie. Affidamento condiviso delle figlie minori e con residenza presso la Per_2
madre; i genitori eserciteranno in modo congiunto la responsabilità genitoriale per ciò che attiene alla straordinaria amministrazione e in modo disgiunto per ciò che attiene a quella ordinaria. I ricorrenti si
1 impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse delle figlie, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con ciascuno di essi e conservando rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le figlie saranno collocate presso i genitori in uguale misura con la seguente modalità, salvo diverso accordo delle parti anche sulla base degli impegni scolastici e sportivi delle bambine, nonché degli impegni lavorativi dei genitori, che vedono impegnata la madre soprattutto la sera e il padre la mattina presto fino al primo pomeriggio: - durante la settimana, dal martedì al sabato mattina, la signora i occuperà delle figlie la mattina e la sera, Pt_1 mentre il padre il pomeriggio dall'uscita della scuola fino alle ore 20.30, trattenendosi eventualmente a dormire presso l'abitazione materna in occasione delle sere in cui la signora sarà impegnata Pt_1
con gli spettacoli;
- il fine settimana verrà alternato tra i genitori, dal sabato alle ore 16.00 fino al lunedì sera alle ore 20.30. I genitori concordano che tale modalità potrà essere rivista in ragione di specifiche e
RS motivate ragioni. Tale modalità di frequentazione già avviene senza alcun disagio per e , atteso Per_2 che i genitori svolgono entrambi attività lavorativa che li vede spesso alternarsi nell'accudimento delle RS figlie. Nel corso delle festività natalizie e trascorreranno con uno dei genitori metà delle vacanze, Per_2 comprensive del giorno di Natale, e l'altra metà, comprensiva del giorno di Capodanno, con l'altro genitore, e così ad anni alterni;
analogamente le figlie staranno per metà delle vacanze pasquali con ciascun genitore sempre ad anni alterni;
i genitori trascorreranno ciascuno con le figlie 15 giorni anche non consecutivi a rotazione (ossia 15 giorni il padre e 15 la madre) durante il periodo estivo. I genitori concorderanno il periodo di vacanza che ciascuno di essi trascorrerà in via esclusiva con le minori entro il 31 maggio di ogni anno. Durante il restante periodo di vacanze estive, le figlie staranno con il padre o con la madre secondo le modalità di frequentazione sopra indicate per il restante periodo dell'anno.
III. Mantenimento delle figlie. I signori provvederanno in via diretta al mantenimento Pt_1 Pt_2
delle figlie in ragione del fatto che le stesse saranno collocate per uguale tempo presso ciascuno, delle loro attuali esigenze, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza e delle risorse economiche di entrambi i genitori. Le spese straordinarie per le figlie minori verranno assunte dalle parti nella misura del 50% ciascuno, come previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, ovvero: - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte richieste da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e
2 lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; - spese per la custodia di prole minorenne – spese che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia dei figli minorenni
(babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario, in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento – spese che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze. Tali spese saranno in ogni caso da documentare, da suddividere tra i genitori in ragione del 50% ognuno, da corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta;
il tutto con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. Le parti concordano che l'Assegno Unico INPS per le figlie minorenni sarà richiesto e percepito integralmente dalla signora osì come le detrazioni fiscali. Pt_1
IV. Mantenimento in favore della moglie o del marito. I coniugi dichiarano entrambi di svolgere un'attività lavorativa che permette loro di provvedere in modo autonomo al proprio mantenimento;
pertanto, nulla sarà dovuto da un coniuge all'altro a titolo di mantenimento.
V. Rapporti economici tra i coniugi. La signora continuerà a sostenere le rate del mutuo Pt_1
fondiario n. 1663 rep. e n. 1034 racc. Notaio Avv. Giuseppe Gorlani relativo alla casa familiare, nonché le residue rate relative al finanziamento Compass riguardante l'autovettura di sua esclusiva proprietà (con scadenza giugno 2026) e al finanziamento CreditExpress Dynamic relativo alla sistemazione del tetto della casa coniugale (con scadenza febbraio 2026). In considerazione delle somme impiegate dal signor Pt_2
nella casa familiare di proprietà esclusiva della signora anche quale contributo concernente il Pt_1
mutuo relativo alla suddetta abitazione, le parti hanno concordato che la signora riconosca al Pt_1
marito la somma di euro 50.000,00 (Cinquantamilaeuro/00) che dovrà essere versata allo stesso entro e non oltre la data del 1.09.2026. Nel caso in cui prima di questa scadenza la signora dovesse Pt_1
corrispondere degli acconti, gli stessi verranno decurtati dalla somma totale sopra indicata. Con
l'adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di avere già risolto ogni diversa e ulteriore pendenza di carattere economico/patrimoniale a qualsiasi titolo occasionata dall'intercorso rapporto di coniugio e di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente per alcun titolo o ragione.
VI. Accettazione delle condizioni. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano. Le parti consentono reciprocamente il rilascio e il rinnovo dei passaporti e/o di documenti validi per l'espatrio relativi alle figlie minori, impegnandosi al rinnovo del consenso nelle competenti sedi e ove necessario”.
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 27/8/2010, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Roccafranca (BS) (atto n. 7, parte II, serie A, anno 2010), con il regime patrimoniale della separazione dei beni. RS Dalla loro unione sono nate le figlie (n. 14/10/2013) e (n. 12/6/2019). Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse delle figlie minori. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
AN TI RE CH
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AN TI Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. RE CH Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 11435/2025 R.G. promosso da
) (avv. FRANCHI AGNESE) Parte_1 C.F._1
e
) (avv. FRANCHI AGNESE) Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e da successive modifiche effettuate con note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 8/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “I. Cessazione della convivenza e assegnazione della casa familiare. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
nello specifico, la casa familiare sita in Roccafranca (BS), Via Folonari n. 12, resterà assegnata alla signora che ne Parte_1 sosterrà il relativo mutuo fino all'estinzione. Gli arredi e i mobili ivi esistenti resteranno alla moglie, ad eccezione dei beni ed effetti personali del signor che lo stesso asporterà non appena avrà reperito Pt_2
un alloggio adeguato alle proprie esigenze, ove provvederà a trasferirsi ed a trasferire la propria residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2025. RS II. Affidamento delle figlie. Affidamento condiviso delle figlie minori e con residenza presso la Per_2
madre; i genitori eserciteranno in modo congiunto la responsabilità genitoriale per ciò che attiene alla straordinaria amministrazione e in modo disgiunto per ciò che attiene a quella ordinaria. I ricorrenti si
1 impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse delle figlie, garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con ciascuno di essi e conservando rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Le figlie saranno collocate presso i genitori in uguale misura con la seguente modalità, salvo diverso accordo delle parti anche sulla base degli impegni scolastici e sportivi delle bambine, nonché degli impegni lavorativi dei genitori, che vedono impegnata la madre soprattutto la sera e il padre la mattina presto fino al primo pomeriggio: - durante la settimana, dal martedì al sabato mattina, la signora i occuperà delle figlie la mattina e la sera, Pt_1 mentre il padre il pomeriggio dall'uscita della scuola fino alle ore 20.30, trattenendosi eventualmente a dormire presso l'abitazione materna in occasione delle sere in cui la signora sarà impegnata Pt_1
con gli spettacoli;
- il fine settimana verrà alternato tra i genitori, dal sabato alle ore 16.00 fino al lunedì sera alle ore 20.30. I genitori concordano che tale modalità potrà essere rivista in ragione di specifiche e
RS motivate ragioni. Tale modalità di frequentazione già avviene senza alcun disagio per e , atteso Per_2 che i genitori svolgono entrambi attività lavorativa che li vede spesso alternarsi nell'accudimento delle RS figlie. Nel corso delle festività natalizie e trascorreranno con uno dei genitori metà delle vacanze, Per_2 comprensive del giorno di Natale, e l'altra metà, comprensiva del giorno di Capodanno, con l'altro genitore, e così ad anni alterni;
analogamente le figlie staranno per metà delle vacanze pasquali con ciascun genitore sempre ad anni alterni;
i genitori trascorreranno ciascuno con le figlie 15 giorni anche non consecutivi a rotazione (ossia 15 giorni il padre e 15 la madre) durante il periodo estivo. I genitori concorderanno il periodo di vacanza che ciascuno di essi trascorrerà in via esclusiva con le minori entro il 31 maggio di ogni anno. Durante il restante periodo di vacanze estive, le figlie staranno con il padre o con la madre secondo le modalità di frequentazione sopra indicate per il restante periodo dell'anno.
III. Mantenimento delle figlie. I signori provvederanno in via diretta al mantenimento Pt_1 Pt_2
delle figlie in ragione del fatto che le stesse saranno collocate per uguale tempo presso ciascuno, delle loro attuali esigenze, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza e delle risorse economiche di entrambi i genitori. Le spese straordinarie per le figlie minori verranno assunte dalle parti nella misura del 50% ciascuno, come previsto dal protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia, ovvero: - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte richieste da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e
2 lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; - spese per la custodia di prole minorenne – spese che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di custodia dei figli minorenni
(babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario, in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento – spese che richiedono il preventivo accordo: a) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) corsi di lingua straniera;
c) viaggi e vacanze. Tali spese saranno in ogni caso da documentare, da suddividere tra i genitori in ragione del 50% ognuno, da corrispondere al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta;
il tutto con la precisazione che nei soli casi di spese che richiedono il consenso da entrambi i genitori, il genitore più diligente, laddove l'importo della spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento, in via anticipata, del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. Le parti concordano che l'Assegno Unico INPS per le figlie minorenni sarà richiesto e percepito integralmente dalla signora osì come le detrazioni fiscali. Pt_1
IV. Mantenimento in favore della moglie o del marito. I coniugi dichiarano entrambi di svolgere un'attività lavorativa che permette loro di provvedere in modo autonomo al proprio mantenimento;
pertanto, nulla sarà dovuto da un coniuge all'altro a titolo di mantenimento.
V. Rapporti economici tra i coniugi. La signora continuerà a sostenere le rate del mutuo Pt_1
fondiario n. 1663 rep. e n. 1034 racc. Notaio Avv. Giuseppe Gorlani relativo alla casa familiare, nonché le residue rate relative al finanziamento Compass riguardante l'autovettura di sua esclusiva proprietà (con scadenza giugno 2026) e al finanziamento CreditExpress Dynamic relativo alla sistemazione del tetto della casa coniugale (con scadenza febbraio 2026). In considerazione delle somme impiegate dal signor Pt_2
nella casa familiare di proprietà esclusiva della signora anche quale contributo concernente il Pt_1
mutuo relativo alla suddetta abitazione, le parti hanno concordato che la signora riconosca al Pt_1
marito la somma di euro 50.000,00 (Cinquantamilaeuro/00) che dovrà essere versata allo stesso entro e non oltre la data del 1.09.2026. Nel caso in cui prima di questa scadenza la signora dovesse Pt_1
corrispondere degli acconti, gli stessi verranno decurtati dalla somma totale sopra indicata. Con
l'adempimento di quanto sopra, le parti dichiarano di avere già risolto ogni diversa e ulteriore pendenza di carattere economico/patrimoniale a qualsiasi titolo occasionata dall'intercorso rapporto di coniugio e di non avere più nulla a che pretendere reciprocamente per alcun titolo o ragione.
VI. Accettazione delle condizioni. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano. Le parti consentono reciprocamente il rilascio e il rinnovo dei passaporti e/o di documenti validi per l'espatrio relativi alle figlie minori, impegnandosi al rinnovo del consenso nelle competenti sedi e ove necessario”.
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 27/8/2010, trascritto presso il registro dello Stato Civile del Comune di Roccafranca (BS) (atto n. 7, parte II, serie A, anno 2010), con il regime patrimoniale della separazione dei beni. RS Dalla loro unione sono nate le figlie (n. 14/10/2013) e (n. 12/6/2019). Per_2
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse delle figlie minori. Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
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