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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/02/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2810/2021, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Angelo Guerriero e Lucia Bonavita, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ) e (c.f.: Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in proprio e quale amministratore unico e legale C.F._2 rappresentante p. t. della società, rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, presso cui è elettivamente domiciliato.
RESISTENTI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento della responsabilità dei resistenti per l'infortunio lavorativo subìto addì 3.4.2006, condannarli in solido al risarcimento del danno biologico pari al 43%, in via differenziale rispetto a quanto erogato da CP_3
(38%, da scomputare del gradiente derivato da altro evento non indennizzato, e quindi
32%), ed in specie al pagamento della somma di € 130.871,00 ovvero della diversa somma di giustizia, oltre rivalutazione e interessi;
spese vinte, con attribuzione;
PER I RESISTENTI: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3.11.2021, il sig. , lavoratore dipendente di Parte_1
oggi denominata Parte_2 Controparte_1
1 esponeva che, in data 3.4.2006, aveva subìto un infortunio sul lavoro mentre era intento alla conduzione di un trattore cingolato di proprietà del datore di lavoro, allorquando, giunto in prossimità di una scarpata, il terreno era ceduto, sicché il mezzo era precipitato ed egli era stato sbalzato all'esterno, riportando lesioni personali
(politrauma con fracasso femore sinistro, diastasi della sinfisi pubblica, frattura alla sacrale sinistra, disgiunzione sacro iliaca sinistra, frattura dello sterno, contusione polmonare, frattura pluriframmentaria base F2 anulare destro, orchite).
Deduceva la sussistenza della responsabilità datoriale in ragione dell'inosservanza delle cautele infortunistiche di legge, in assenza di rischio elettivo.
Riferiva che, per tali fatti, il datore era stato sottoposto a giudizio penale, definito, a seguito di rimessione da parte della Corte di CaSAzione, con sentenza della Corte di
Appello di Napoli n. 4669/2014, la quale aveva dichiarato la responsabilità del legale rappresentante del datore di lavoro in ordine all'infortunio e la prescrizione del reato, nel contempo condannandolo al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede.
Invocava l'autorità del giudicato penale ex art. 651 c.p.p.
Trascriveva quanto dedotto dal proprio c.t.p. nella consulenza allegata e, in specie, richiamata la documentazione medica formatasi a seguito dell'occorso, rappresentava che l' gli aveva riconosciuto un danno biologico permanente in misura del CP_3
38%, tuttavia determinato considerando altresì un precedente infortunio extralavorativo (pregreSA frattura scomposta del piatto tibiale sinistro), isolatamente valutato in misura del 12% e qualificabile in termini di menomazione concorrente.
Sosteneva l'erroneità di tale determinazione, non ossequiosa della “ , Parte_3 ed affermava che l'infortunio del 3.4.2006 aveva comunque inciso sulla steSA parte anatomica intereSAta dal pregresso evento lesivo, aggravandone le conseguenze.
Affermava, pertanto, che, epurando il danno biologico del 38% dalla precedente menomazione, la lesione indennizzata dall' per l'evento del 3.4.2006 doveva CP_3 ritenersi corrispondente ad un danno biologico del 32%.
Quantificava il danno biologico esponibile a risarcimento secondo i criteri civilistici in misura pari al 43%, oltre 90 giorni per I.T.T. e 90 giorni per I.T.P.
Rivendicava il diritto al risarcimento del danno differenziale in misura dell'11%.
Tanto premesso, conveniva in giudizio i suindicati resistenti innanzi al Tribunale di
Avellino formulando le esposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, i resistenti si costituivano tempestivamente in giudizio, contestando l'avversa pretesa.
2 Eccepivano il concorso di colpa del lavoratore ex art. 1227 c.c. giacché, come emerso nel giudizio penale, egli era aveva eseguito una manovra di retromarcia in prossimità di una scarpata, per di più mettendo in folle il trattore e liberando i cingoli, con ciò incorrendo in una condotta negligente ed imprudente tale da porsi almeno quale concausa del sinistro.
Contestavano la quantificazione del danno biologico operata dal ricorrente, anzitutto in quanto egli non aveva impugnato giudizialmente la valutazione dell' sicché CP_3 il danno differenziale non poteva apprezzarsi in misura dell'11%, ma, a tutto voler concedere, in misura del 5% (43% meno 38%).
Aggiungevano che, a monte, la valutazione del 43% era sproporzionata per eccesso, in quanto, come da propria c.t.p. allegata, il danno biologico complessivo, epurato dalla pregreSA lesione, doveva apprezzarsi in misura tra il 19% ed il 21%.
Sostenevano che nulla spettasse al lavoratore giacché l'indennizzo esuberava CP_3 del tutto quanto riconoscibile per il risarcimento civilistico. Concludevano ut supra.
Nel corso del giudizio, rilevato che la predetta sentenza della Corte d'Appello era stata impugnata in caSAzione dalla parte civile, il giudice invitava le parti a rappresentare gli esiti, sicché parte ricorrente depositava copia della sentenza della Corte di
CaSAzione del 22.6.2016 (R. G. n. 7389/2016), con cui il ricorso veniva dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la disposta C.T.U. medica, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Innanzitutto, occorre chiarire che il thema decidendum del presente giudizio verte sulla sola quantificazione del danno subìto dal lavoratore.
Infatti, la costituzione di parte civile di nel processo penale impone di Parte_1 ritenere, ai sensi dell'art. 75 c.p.p., che la domanda di risarcimento del danno sia stata da lui già proposta e delibata nel giudizio penale stesso in punto di an debeatur, sicché, nella presente sede giudiziale, occorre solo procedere all'accertamento del danno conseguenza ed alla relativa liquidazione, come indicato in ricorso.
Non vengono, perciò, in rilievo le norme inerenti all'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile di danno (artt. 651 e ss. c.p.p.), anche perché la declaratoria di prescrizione del reato, vieppiù se accompagnata da accertamento dei fatti, non corrisponde alla sentenza di proscioglimento con le formule indicate dall'art. 652 c.p.p.
Ebbene, la Corte d'Appello di Napoli, II sez. pen., nella sentenza n. 4669/2014 (in atti),
3 depositata il 12.9.2014 e paSAta in giudicato a seguito della succitata sentenza della
Corte di CaSAzione del 22.6.2016, ha così stabilito:
(… omissis …)
Dunque, le statuizioni civili della pronuncia penale in questione sono assurte a res iudicata tra le parti, ai sensi degli art. 2909 c.c. e 324 c.p.c., rendendo l'an debeatur dell'azione di risarcimento non più esaminabile.
Difatti, allorquando il giudice penale abbia accolto la domanda risarcitoria contenuta nella costituzione di parte civile, anche con condanna generica al risarcimento, ed il relativo capo di sentenza sia paSAto in giudicato, il giudice civile viene chiamato ad un'opera di mero accertamento della sussistenza dell'an del danno conseguenza e della relativa quantificazione, essendo preclusa qualsivoglia indagine inerente alla responsabilità, poiché, altrimenti opinando, sarebbe violato il criterio del ne bis in
4 idem, che impedisce un nuovo esame di questioni che siano oggetto di una pronuncia giudiziale, la quale, come nel caso di specie, è paSAta in giudicato e, perciò, esplica pienamente i propri effetti vincolanti dei confronti delle parti e dei loro eredi e aventi causa (CaSAzione civile, sez. III, 14/02/2019, n. 4318: “La condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'an - in concreto - ed al quantum del danno da risarcire. Entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espreSAmente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio dictum”).
Di conseguenza, non avendo gli odierni resistenti impugnato la predetta sentenza n.
4669/2014 agli effetti civili, deve concludersi per il rilievo di sussistenza di res iudicata attributiva ad essi della piena responsabilità civile ai fini del risarcimento del danno.
Invero, come emerge dalla sentenza in questione, tale statuizione delinea unicamente la decurtazione dell'indennizzo senza operare alcuna indicazione in ordine CP_3 all'eventuale sussistenza di un concorso colposo del lavoratore nella produzione del sinistro o delle conseguenze lesive.
La portata dell'accertamento demandato a questo giudice include, quindi, unicamente la selezione dei danni risarcibili e del nesso di causalità rispetto all'evento.
A ciò si aggiunga che non rileva, ai fini dell'operatività del giudicato nei confronti di entrambi i resistenti, che l'odierna resistente già Controparte_1 Parte_2
non sia stata citata quale responsabile civile nel processo penale, poiché il sig.
[...]
era stato tratto a giudizio appunto in qualità di socio Controparte_2 accomandatario dell'allora s.a.s., nonché quale datore di lavoro di , come Parte_1 da capo di imputazione.
Deve, perciò, ritenersi che la domanda di risarcimento del danno da questi azionata in sede penale a mezzo di costituzione di parte civile fosse diretta nei confronti del socio accomandatario, in veste di rappresentante della società.
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità ammette la c.d. efficacia rifleSA del giudicato, a condizione che sussista tra le parti intereSAte un unico ed unitario rapporto giuridico, ossia a condizione che la posizione giuridica del terzo che non ha partecipato al processo non venga ad innestarsi in un rapporto autonomo rispetto a
5 quello definito con il giudicato (CaSAzione civile, sez. lav., 16/07/2021, n. 20395:
“L'efficacia rifleSA del giudicato nei confronti di terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell'ispettorato del lavoro e diritti ed obblighi anche contributivi inerenti un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come res inter alios acta, rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto”).
Ebbene, nel caso di specie, il giudicato civile in sede penale si è formato in riferimento all'inadempimento di obblighi nascenti da un unico rapporto giuridico, ossia il rapporto di lavoro tra l'odierno ricorrente e la società resistente, sicché l'autorità di tale giudicato è certamente operante anche nei confronti della società steSA, appunto in termini di efficacia rifleSA, restando irrilevante che eSA non sia stata citata quale responsabile civile nel giudizio penale.
2. Ciò chiarito, e posto che il titolo di responsabilità dedotto in ricorso è esclusivamente quello contrattuale, occorre rammentare, in ordine al nesso causale tra evento e lesioni, che in subiecta materia trova applicazione, quale meccanismo logico- giuridico di selezione dei fattori causali determinanti, non già il criterio del “più probabile che non”, come avviene nell'ambito responsabilistico ordinario, bensì il principio di equivalenza causale ex art. 41 c.p., che impone di riconoscere l'eziologia professionale anche in caso di presenza di elementi concausali, e ciò non solo nei giudizi contro l' ma anche in quei giudizi che, come il presente, hanno ad CP_3 oggetto il danno differenziale a carico del datore di lavoro per violazione degli obblighi ex art. 2087 c.c. e D. Lgs. 81/2008 (CaSAzione civile, sez. VI, 13/12/2021, n. 39751; sez. lav., 24/01/2018, n. 1770; sez. lav., 05/07/2013, n. 16832).
Reputa il giudicante che, com'è ovvio, il criterio causalistico di equivalenza debba applicarsi non solo nell'accertamento del nesso eziologico rispetto all'evento, ma anche rispetto ai danni conseguenza lamentati, poiché disconoscerne la valenza si tradurrebbe in un aggiramento della regola interpretativa.
Ciò impone di disattendere le difese sollevate sul punto dalle parti resistenti, non solo perché la res iudicata formatasi sulla domanda risarcitoria contiene già il definitivo accertamento della loro responsabilità, ma, a ben vedere, anche nel merito.
Ritiene questo giudice che è del tutto irrilevante la circostanza, dedotta dai resistenti, secondo cui non aveva osservato la diligenza da lui esigibile nella Parte_1 conduzione del trattore: ciò non è sufficiente ad escludere l'esistenza del nesso eziologico, né rispetto all'evento né rispetto alle lesioni, e ciò in quanto, come noto, permane in ogni caso il dovere del datore di lavoro di vigilare sulla costante
6 applicazione delle cautele antifortunistiche da parte dei lavoratori.
In sostanza, il datore è tenuto a prevedere ed impedire che il lavoratore, nell'eseguire la prestazione, tenga condotte negligenti o imprudenti, in presenza delle quali, perciò, non può essere tout court escluso l'apporto concausale della condotta datoriale.
Invero, le parti resistenti, al fine di validamente invocare il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c., avrebbero dovuto dimostrare l'intervento di un fattore abnorme, imprevedibile e straordinario, tale da integrare un c.d. rischio elettivo, idoneo a spezzare in radice qualunque legame causale tra i doveri ad esse facenti capo ex art. 2087 c.c. e l'evento sinistroso, essendo a tal fine inidonea l'eventuale negligenza del lavoratore (Consiglio di Stato, sez. II, 07/02/2023, n. 1276: “In caso di infortunio sul lavoro, il datore di lavoro deve essere ritenuto responsabile anche in ipotesi di imprudenza del lavoratore: tra le misure protettive a carico del datore rientrano pure quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente, purché non ricorra ipotesi di condotta abnorme, atipica ed eccezionale del prestatore, del tutto slegata dai compiti di servizio e quindi imprevedibile”; CaSAzione civile, sez. lav., 28/12/2022, n. 37883: “In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le norme dirette ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono finalizzate alla tutela del lavoratore, sia per gli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, sia per quelli imputabili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso. Conseguentemente il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio subito dal lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non costituendo condizione esimente per l'imprenditore, l'eventuale concorso di colpa del lavoratore. Infatti, la condotta del lavoratore può comportare esonero totale da ogni responsabilità del datore di lavoro solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, neceSAriamente riferiti al procedimento lavorativo tipico ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento”; CaSAzione civile, sez. lav., 16/12/2022, n.
37019: “Ai sensi dell'art. 2087 c.c. il datore di lavoro deve prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dando la prova di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo, con l'unico limite del c.d.. rischio elettivo, quale condotta personalissima del dipendente, avviata volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata. Al di fuori dei casi di rischio elettivo, eventuali comportamenti colposi del lavoratore possono solo rilevare ai fini dell'art. 1227, comma 1, c.c., ma comunque l'azione incauta del lavoratore può non comportare un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento quando, ad esempio,
l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio. e che l'art. 2087 c.c. sanziona l'omeSA predisposizione, da parte del datore di lavoro, delle misure e cautele idonee a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore in relazione alla specifica situazione di pericolosità, inclusa la mancata adozione di direttive inibitorie nei confronti del lavoratore medesimo”).
In concreto, l'esecuzione della manovra di retromarcia su un terreno fangoso ed in
7 prossimità di un dirupo, seguita dal disinnesto delle marce, a tutto voler concedere costituirebbe una negligenza del lavoratore, che però il datore di lavoro avrebbe dovuto prevedere, essendo esso tenuto a conoscere le caratteristiche dei fondi da attraversare con il mezzo di lavoro, le caratteristiche di sicurezza passiva del trattore, da adeguare al prevedibile evento del ribaltamento con sbalzo del conducente all'esterno, nonché il grado di esperienza e di formazione del lavoratore, con riferimento all'attività di conduzione di quello specifico modello di trattore agricolo.
Dunque, dalle stesse difese proposte dai resistenti, emerge che non vi è allegazione né di un rischio elettivo né del rispetto dell'obbligo di prevenzione della condotta negligente ed imprudente del lavoratore.
Pertanto, non v'è dubbio che, nella fattispecie, il datore sia incorso in condotte omissive tali da costituire almeno una concausa del lamentato danno conseguenza, idonea a determinarne la responsabilità contrattuale a titolo di violazione dei doveri ex art. 2087
c.c., senza alcuna riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c.
Ferma restando l'efficacia preclusiva del giudicato, vi è perciò piena efficienza eziologica dell'inadempimento datoriale anche rispetto ai danni conseguenza.
3. A questo punto, vanno quantificati i danni lamentati nell'atto introduttivo.
Allo scopo di accertare il danno biologico, trattandosi di accertamento specialistico richiedente competenze scientifiche non possedute dal giudicante, è stata disposta
C.T.U. ex art. 61 c.p.c., con affidamento dell'incarico al dott. il quale, Persona_1 nella relazione definitiva versata in atti, frutto del regolare contradditorio tra le parti ed il consulente e, perciò, pienamente utilizzabile a fini decisori, ha osservato quanto segue: “ , nato il [...] a [...] e residente in [...], è un soggetto di sesso Parte_1 maschile, all'epoca dei fatti di aa. 49, operaio alle dipendenze della convenuta , attualmente pensionato. Parte_2 Nel 2004 il periziato riportò una frattura post-traumatica dell'emipiatto tibiale esterno del ginocchio sinistro ridotta chirurgicamente mediante osteosintesi con due viti ancora in situ. L'infortunio sul lavoro del 03/04/2006 procurò al periziato una frattura scomposta al III medio diafisaria del femore sinistro, una frattura dell'ala sacrale sinistra associata a distasi della sincondrosi sacro – iliaca e della sinfisi pubica, una frattura della parete postero – laterale del seno mascellare destro, una frattura composta del manubrio sternale, una contusione del parenchima polmonare in campo medio – superiore ed alla base a destra, una frattura pluriframmentaria della base della falange intermedia del IV dito della mano destra, una ferita lacero-contusa al cuoio capelluto, un idrocele a destra. In rapporto alla dinamica dei fatti emersa durante la raccolta anamnestica, i criteri materiali della metodologia medico-legale (criterio cronologico, topografico, efficienza qualitativa e quantitativa, continuazione nella seriazione dei fenomeni ed esclusione) risultano soddisfatti nel caso in esame. Dal punto di vista patogenetico il politrauma è compatibile col racconto della parte ricorrente, ossia ribaltamento di macchina agricola in movimento. … L'inabilità temporanea assoluta (100%), derivata all'esaminato subito dopo il trauma, va determinata in complessivi giorni 37, corrispondenti alle giornate di completa inibizione delle consuete attività del periziato, anche soltanto potenziali, a causa dei ricoveri ospedalieri nonché del periodo di inibizione della deambulatoria autonoma per il divieto di carico imposto dai sanitari, così come si evince dalla storia clinica documentata. È seguito un periodo di inabilità temporanea relativa scalare mediamente valutabile al 75% per ulteriori giorni 40, corrispondente alla fase del progressivo carico con doppio appoggio a bastoni canadesi, nonché un periodo di inabilità temporanea relativa scalare mediamente valutabile al 50% per ulteriori giorni 17, coincidente con la rimozione parziale del fiSAtore esterno e la concessione del carico. È seguito infine un periodo di inabilità temporanea relativa scalare mediamente valutabile al 25% per ulteriori giorni 55, corrispondente alla fase della rimozione totale del fiSAtore esterno e della graduale rieducazione al passo senza necessità di appoggio ad ausili ortopedici. Non si concorda con la valutazione del consulente tecnico di parte ricorrente dott. nella sua relazione in atti, in quanto la sua stima del danno biologico temporaneo appare apodittica e non suffragata Persona_2 da idonei elementi documentali. Per rispondere ai quesiti peritali relativi al danno biologico permanente, mi avvarrò delle “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” emanate dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni1,
8 al fine di pervenire ad una stima ragionata del danno biologico permanente patito dal periziato, inteso quale menomata efficienza psico-fisica comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti. In merito agli esiti relativi alla frattura femorale di sinistra, occorre precisare che il periziato, prima dell'infortunio per cui è causa (2004), aveva riportato una frattura post-traumatica dell'emipiatto tibiale esterno del ginocchio sinistro, ridotta chirurgicamente mediante osteosintesi con due viti che a tutt'oggi sono ancora in situ. Trattasi di stato anteriore che svolge un indubbio ruolo di concausa di menomazione, in quanto intereSAnte lo stesso arto leso in conseguenza dell'infortunio sul lavoro per cui è causa. Parte_ Sul punto il consulente tecnico del ricorrente nella sua relazione in atti ha invocato l'applicazione della cosiddetta “formula del trattandosi di una menomazione preesistente ma concorrente provocata da evento extra – lavorativo. Viceversa, il consulente tecnico della parte convenuta Dr.SA nella sua relazione in atti ritiene irrilevante lo stato anteriore dell'infortunato ai fini della valutazione medico- Persona_3 legale, sostenendo che il danno funzionale del ginocchio è esclusivamente adducibile alla frattura del piatto tibiale e che gli esiti della frattura di femore localizzata in sede extra-articolare non poSAno essere aggravati dalla lesione preesistente, ancorché intereSAnte lo stesso arto inferiore.
In materia di risarcimento del danno in ambito civile, la valutazione dello stato anteriore ha sovente risentito dell'influenza delle regole vigenti in infortunistica del lavoro, attraverso la prassi consolidata dell'applicazione delle formule infortunistiche quali la “formula di Gabrielli” e la formula
“a scalare”. La dottrina medico-legale è concorde, nel caso di menomazioni concorrenti (lesioni a carico di una steSA struttura corporea), Parte_ nell'applicazione del criterio della valorizzazione del maggior danno derivante al soggetto. La formula del derivata dalla legge infortunistica previdenziale, rappresenta un appropriato coefficiente di maggiorazione e comporta la detrazione dal danno globale d'una quota, non risarcibile, corrispondente al grado di concorso anteriore. Nella fattispecie in esame lo stato anteriore del soggetto esaminato, ossia gli esiti della frattura del piatto tibiale a sinistra, è determinato da una patologia preesistente extra-lavorativa e concorrente con gli esiti della frattura femorale a sinistra, in quanto incidente sulla funzionalità complessiva degli arti inferiori. E' ragionevolmente ipotizzabile che, prima dell'infortunio sul lavoro in argomento, gli esiti fratturativi a carico dell'articolazione del ginocchio sinistro determinassero una menomazione dell'integrità psico-fisica della parte attrice, incidendo sul modo di essere della steSA e sul suo benessere nella misura del 10% di danno biologico, tenuto conto che i movimenti attivi e passivi di flessione del ginocchio sinistro sono possibili fino a 90° e che la corrispondente voce tabellare dei baremes valutativi dianzi citati (limitazione del movimento di flessione con arresto tra 135° e 90° ed estensione completa) prevede un range valutativo compreso tra il 10 ed il 20% di danno biologico. Sulla valutazione medico-legale della lesione preesistente nessuno dei consulenti tecnici di parte ha inteso esprimersi in termini percentualistici sulla base delle linee guida SIMLA. Riguardo gli esiti fratturativi a carico del femore sinistro, in diretta connessione causale con l'infortunio de quo, le risultanze dell'esame clinico peritale e dell'indagine radiografica in atti effettuata in data 31/05/2021 depongono per un quadro anatomo-funzionale assimilabile alla voce tabellare “esiti di frattura diafisaria del femore, con dolore e limitazione funzionale di grado lieve” a cui le citate linee guida hanno attribuito una percentuale di danno biologico pari al 4%. Nel caso specifico, tuttavia, trattandosi di piccoli valori percentualistici di danno biologico, l'applicazione di tale formula è ininfluente ai suddetti fini, addivenendo ad una conferma del 4% di incidenza della lesione post-traumatica a genesi lavorativa sulla integrità psico-fisica del soggetto esaminato. Difatti, gli esiti derivati dall'infortunio sul lavoro per cui è causa, rapportati alla preesistente attitudine al lavoro applicando la citata Parte_ formula di danno il seguente risultato: [(100-10) - (100-10-4)] : (100-10) = [90 - 86] : 90 = 0,044 -> 4,4% … In merito agli esiti della frattura dell'ala sacrale sinistra associata alla distasi della sincondrosi sacro – iliaca e della sinfisi pubica, l'indagine radiografica in atti effettuata in data 31/05/2021 ha documentato il successo terapeutico ottenuto attraverso l'intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti della sinfisi pubica (a tutt'oggi in situ), il cui quadro anatomo-funzionale è assimilabile al valore massimo (8%) della voce tabellare … Relativamente agli esiti derivati dalla frattura della parete postero – laterale del seno mascellare destro, essi sono valutabili ricorrendo alla voce tabellare “esiti di fratture mandibolari extra-articolari e mascellari in presenza di turbe disfunzionali di grado lieve” (2-5%), attribuendo il 3% di percentuale di danno biologico … La frattura composta del manubrio sternale è guarita senza evidenze clinico-strumentali di dismorfismi ossei mentre le contusioni polmonari sono guarite senza esiti e/o complicanze, stante anche l'assenza di documentazione in atti di segno contrario. In accordo alla valutazione proposta dalla Dr.SA , il danno biologico derivato è pari al 2% sulla scorta della voce tabellare … La menomazione Persona_3 permanente dell'integrità psico-fisica della parte attrice derivante dagli esiti fratturativi della base della falange intermedia del IV dito della mano destra (dominante) è foriera di un danno biologico pari al 2% … Le predette caratteristiche arrecano un lieve pregiudizio estetico complessivo, incidente nella misura del 5% di danno biologico … Complessivamente, le sequele derivanti dall'evento traumatico per cui è causa apportano una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica del soggetto esaminato, incidendo sul suo modo di essere e sul suo stato di benessere, nella misura del 23% di danno biologico”.
Ciò rilevato, nel rispondere ai quesiti assegnati, il consulente ha formulato le seguenti conclusioni: “ , nato il [...] a [...] e residente in [...]alla Parte_1
Via Pescatori n.51, è un soggetto di sesso maschile, all'epoca dei fatti di aa. 49, operaio alle dipendenze della convenuta , attualmente pensionato. Nel 2004 il periziato Parte_2 riportò una frattura post-traumatica dell'emipiatto tibiale esterno del ginocchio sinistro ridotta chirurgicamente mediante osteosintesi con due viti ancora in situ. L'infortunio sul lavoro del
03/04/2006 procurò al periziato una frattura scomposta al III medio diafisaria del femore sinistro, una frattura dell'ala sacrale sinistra associata a distasi della sincondrosi sacro – iliaca e della sinfisi pubica, una frattura della parete postero – laterale del seno mascellare destro, una frattura composta del manubrio sternale, una contusione del parenchima polmonare in campo medio – superiore ed alla base a destra, una frattura pluriframmentaria della base della falange intermedia del IV dito della
9 mano destra, una ferita lacero-contusa al cuoio capelluto, un idrocele a destra. Tali lesioni sono compatibili con la dinamica dell'infortunio riferita dal periziato, ossia ribaltamento di macchina agricola in movimento. Le suddette lesioni hanno determinato una menomazione all'integrità psico-fisica dell'infortunato così distinta: • inabilità temporanea assoluta (100%): 37 giorni;
• inabilità temporanea relativa (scalare mediamente valutabile al 75%): 40 giorni;
• inabilità temporanea relativa (scalare mediamente valutabile al 50%): 17 giorni;
• inabilità temporanea relativa (scalare mediamente valutabile al 25%): 55 giorni;
• permanente menomazione dell'integrità psico-fisica
(danno biologico): 23 %”.
Infine, nel replicare alle controdeduzioni delle parti, il consulente ha confermato la stima, in particolare rilevando quanto segue: “L'ultimo “punto di discordanza” avanzato dal
CTP del ricorrente si basa sull'errato neologismo valutativo che il Dr. accampa Persona_2 inopinatamente tra la percentuale di danno biologico riconosciuta dall' in sede di valutazione CP_3 dell'infortunio sul lavoro (38%) e quella qui valutabile nel diverso ambito della responsabilità civile.
Nel primo caso, si applica il D.Lgs. 23/02/2000 n°38 il cui art. 13 ha sancito il diritto dell'assicurato vittima di un incidente sul lavoro a vedersi indennizzare il danno biologico patito, inteso come la lesione dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di valutazione medico-legale. Dal suddetto dettato legislativo è stata emanata la specifica tabella delle menomazioni, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali (D.M. 12/07/2000), non applicabile alla fattispecie in esame. Pertanto, le percentuali di danno biologico espresse in sede non possono essere in alcun modo oggetto di CP_3 parallelismi valutativi con la fattispecie di danno biologico qui valutato”.
Sul punto, si rivelano infondate le deduzioni di parte resistente, nella parte in cui eSA ha sostenuto che fosse inverosimile che l' avesse riconosciuto un danno CP_3 biologico più elevato di quello attribuito dal C.T.U., circostanza che corrisponde ad una ordinaria evenienza solo considerando la diversità delle tabelle valutative rispettivamente utilizzate dal sistema previdenziale e dal sistema civilistico.
Dunque, il C.T.U. ha ritenuto sussistente il nesso eziologico tra la vicenda lavorativa per cui è causa e le lesioni lamentate dal ricorrente, confermandone la compatibilità estrinseca ed intrinseca.
Siffatte conclusioni hanno fatto seguito ad un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dal ricorrente, il che le rende pienamente convincenti, a fondamento della decisione.
Pertanto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
In altri termini, il C.T.U. ha correttamente valutato lo stato psicofisico del ricorrente,
10 sia in base all'esame obiettivo, sia in base alla certificazione medica.
4. Di conseguenza, sussistono i presupposti per il riconoscimento del danno biologico, essendo stata accertata l'esistenza della lesione e l'eziologia lavorativa.
La liquidazione deve avvenire con applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica, in uso al
Tribunale di Milano e correntemente adottate da questo giudice, come aggiornate nell'anno 2024 (e segnatamente pubblicate dall'Osservatorio sulla giustizia civile addì
5.6.2024), in forza del criterio di attualità della liquidazione (CaSAzione civile, sez. lav., 07/07/2015, n. 13982: “In tema di danno biologico è precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovvero mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal Ministro delle attività produttive, mentre è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore equo, in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità”).
Il valore medio del risarcimento previsto da dette tabelle per danno biologico e per danno dinamico-relazionale deve essere maggiorato del 39%, come previsto dalle tabelle stesse, a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore, secondo l'id quod plerumque accidit ex art. 115 co. 2 c.p.c., in quanto è circostanza di comune esperienza che una pluralità di fratture ossee ed il tortuoso iter terapeutico e riabilitativo che ad esse consegue compromettono non solo la funzionalità fisiologica dell'organismo umano, ma determinano altresì uno stato di prostrazione psichica a carico del danneggiato, come senz'altro verificatosi nel caso di specie.
Trattandosi di sofferenza “menomazione-correlata”, eSA è direttamente conseguente al danno biologico temporaneo e permanente, e corrisponde alla tradizionale voce descrittiva nota come pretium doloris, ossia una lesione immanente ed insita all'interno del danno biologico stesso, altresì legata all'andamento terapeutico o alle compromissioni fisiologiche (si pensi all'intervento chirurgico subìto oppure alla difficoltà o impossibilità di espletamento delle normali attività quotidiane, come vestirsi, mangiare, camminare, ecc.).
Il valore del punto, così stabilito in € 5.794,45, in corrispondenza ad una I.P. pari al
23% e considerata l'età del ricorrente al momento dei fatti, ossia 49 anni, conduce a quantificare il risarcimento del danno biologico da invalidità permanente, applicando il coefficiente tabellare di riduzione (0,760), nell'importo di € 101.305,00, di cui €
72.881,00 a titolo di danno biologico “puro”, cioè menomazione dell'integrità psicofisica, ed € 28.424,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva.
11 Anche la liquidazione del danno da invalidità temporanea va operata sulla scorta dei criteri monetari fiSAti nelle succitate tabelle (quale danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea del bene salute - € 115,00 die), criteri in forza dei quali si determinano i seguenti importi: per 37 giorni di I.T.T., € 4.255,00; per 40 giorni di
I.T.P. al 75%, € 3.450,00; per 17 giorni di I.T.P. al 50%, € 977,50; per 55 giorni di I.T.P. al 25%, € 1.581,25; il tutto per complessivi € 10.263,75.
Reputa il giudicante che il danno biologico permanente e temporaneo, nei valori medi sopra esposti, non meriti alcuna ulteriore personalizzazione in aumento (a fronte della personalizzazione consentita dalle tabelle del Tribunale meneghino rispettivamente in misura massima del 36% e del 50%).
Le concrete contingenze del caso di specie, infatti, impongono di confermare il valore monetario medio indicato nelle tabelle, in assenza di specifiche allegazioni circa le effettive conseguenze della lesione, considerato che, nell'atto introduttivo, non si rinvengono deduzioni inerenti a mutamenti dello stile e delle abitudini di vita.
Pertanto, si ritiene che i valori medi indicati nelle tabelle, modulati secondo l'età anagrafica, siano sufficienti a ristorare il danno non patrimoniale.
Null'altro può essere riconosciuto, neppure per perdita della capacità lavorativa o spese mediche o chances professionali, non essendovi domanda.
5. Le somme spettanti e sopra indicate sono soggette a scomputo degli importi già corrisposti dall' CP_3
Difatti, non può esigersi che il datore di lavoro corrisponda anche gli importi dovuti in applicazione dell'assicurazione obbligatoria fornita dall' somme che, CP_3 pertanto, vanno detratte dall'importo complessivo del risarcimento.
D'altra parte, consolidata giurisprudenza riconosce la natura non satisfattiva dell'indennizzo che non è idoneo a risarcire integralmente il danno secondo CP_3
i criteri civilistici, sicché deve escludersi che le somme, eventualmente versate dall'Istituto assicuratore, poSAno considerarsi interamente satisfattive del diritto del soggetto infortunato od ammalato, nel senso che esse devono semplicemente detrarsi dall'importo totale del risarcimento spettante al lavoratore ed apprezzabile secondo i comuni criteri liquidatori (Cass. n. 777/2015; Cass. n. 13689/2015; Cass. n. 3074/2016;
Cass. n. 18469/2012; Cass. n. 5437/2011).
Nel dettaglio, deve osservarsi che il danno differenziale si identifica con il danno risarcibile in favore del lavoratore, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, quale differenza tra quanto ottenuto dall' a titolo di CP_3 indennizzo o rendita, e quanto gli spetterebbe a titolo di maggior danno da liquidare in
12 sede civilistica, in ragione di un illecito commesso dal datore.
Più precisamente, viene definita come danno complementare (o differenziale qualitativo) la lesione che è del tutto esclusa dalla copertura mentre è CP_3 definita danno differenziale (o differenziale quantitativo) la lesione oggetto di copertura assicurativa sociale, laddove quest'ultima non si presti a realizzare un integrale risarcimento del pregiudizio patito.
Peraltro, la differenziazione ha conservato significato anche a seguito della novella di cui all'art. 13 D. Lgs. 38/2000, che ha sostituito l'oggetto delle prestazioni CP_3 non più dirette a ristorare la perdita della capacità lavorativa, bensì il danno biologico, quale menomazione dell'integrità psicofisica, oltre al danno patrimoniale.
Tuttavia, la tracciata distinzione perde concretezza considerando che il giudice del lavoro deve comunque procedere allo scomputo delle somme già corrisposte dall' CP_3
I due modelli risarcitori, ossia quello pubblicistico e quello privatistico, poggiano su presupposti differenti e sono diretti a ristorare lesioni che solo parzialmente si sovrappongono (e solo per tale parte vanno evitate duplicazioni).
Difatti, mentre le prestazioni erogate dall'Istituto assicurativo, dovute in ragione del solo verificarsi dell'infortunio o della malattia ed a prescindere dal profilo responsabilistico, mirano a ristorare il lavoratore per il danno biologico conseguente a menomazione permanente dell'integrità psicofisica, il risarcimento del danno differenziale e complementare è, invece, diretto a rimediare alla complessiva lesione del patrimonio giuridico del lavoratore, ricomprendendo non solo il danno biologico, ma anche altre voci descrittive del danno non patrimoniale, tra cui il danno morale ed esistenziale, nonché ogni lesione di natura patrimoniale, incluso il danno alla capacità lavorativa generica e specifica, a condizione che sia riscontrata la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. (Cass. civ., sez. lav., n. 22021/2022: “Dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale si presenta un primo e più immediato ambito di tutela da far valere nei confronti dell' , caratterizzato dall'irrilevanza CP_3 della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di responsabilità, e dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi;
inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Con tale tutela può concorrere, pur restando autonoma, quella azionabile nei confronti del datore di lavoro che resta civilmente responsabile per i danni che abbiamo definito complementari e differenziali, basati su diversi presupposti e condizioni, ma che hanno la caratteristica di non essere quantitativamente determinabili a priori;
essi prefigurano un ammontare composito potenzialmente più esteso rispetto a quello conseguibile con la mera garanzia assicurativa,
13 sicché quest'ultima non neceSAriamente lo contiene”).
Quanto ai criteri di scomputo, deve poi segnalarsi che la norma di cui all'art. 1 co. 1126
L. 145/2018, che disponeva la decurtazione integrale, è stata abrogata ex D.L. 34/2019, conv. con mod. da L. 58/2019.
Allo stato dell'arte, pertanto, occorre procedere allo scomputo per poste di danno omogenee, secondo i condivisibili criteri affermati dalla giurisprudenza di legittimità
(CaSAzione civile, sez. lav., 07/02/2023, n. 3694: “In tema di danno differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 d.lg. n. 38 del 2000 ed il
CP_3 risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore poSAno considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il
danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'
CP_3 secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il
danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di
danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal
danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla
CP_3 capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno
CP_3 biologico permanente”).
Infine, è infondata la tesi secondo cui la decurtazione deve operarsi sui gradienti d'invalidità, dovendo piuttosto essere eseguita sui valori monetari.
6. Ebbene, dal prospetto di capitalizzazione della rendita erogata al ricorrente dall'Istituto ex art. 13 D. Lgs. 38/2000, allegato in atti, emerge che l' ha CP_3 riconosciuto una quota di rendita per danno biologico (38%), espreSA nel valore capitale di € 80.044,27, ed una quota per danno patrimoniale espreSA nel valore capitale di € 124.809,97.
Non può essere operata alcuna diminuzione in ragione del precedente trauma lesivo riportato nello stesso distretto anatomico, come rilevato dal C.T.U.
Tale preesistente lesione, secondo la condivisibile stima espreSA dal consulente d'ufficio, ha aggravato le conseguenze dell'infortunio del 3.4.2006, assurgendo a concausa della menomazione complessiva, tanto che il C.T.U. ha quantificato il corrispondente gradiente invalidante (10%), tenendone conto nell'elaborazione a scalare del grado di danno biologico complessivo.
In sostanza, dunque, sia l' sia il C.T.U. hanno stimato il danno biologico CP_3 considerando la preesistente lesione quale fattore aggravante delle lesioni successive.
14 A fronte di siffatta parità dei presupposti della stima medico-legale, non v'è ragione, perciò, di ridurre l'entità del valore capitale della rendita in proporzione rispetto alla riduzione del grado di danno biologico che si produrrebbe escludendo i postumi invalidanti della preesistente lesione.
Sul punto, la tesi di parte ricorrente va disattesa.
Ciò chiarito, facendo applicazione dei suesposti criteri, spetta al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno biologico differenziale, l'importo di € 21.260,73 (€ 101.305,00 meno € 80.044,27).
Inoltre, spetta al lavoratore, il risarcimento del danno da sofferenza soggettiva, sopra liquidato in € 28.424,00, e del danno da inabilità temporanea, per € 10.263,75, poste risarcitorie che vanno riconosciute per intero, trattandosi di lesioni non assistite dalla copertura assicurativa dell' e quindi, richiamando la definizione sopra CP_3 espreSA, costituenti voci di danno complementare, interamente a carico del datore.
Il complessivo importo del risarcimento da attribuire al sig. ammonta, quindi, Pt_1 ad € 59.948,48, somma che i resistenti devono essere condannati a pagare in solido tra loro, non essendo stata contestata la natura solidale dell'obbligazione risarcitoria dedotta in ricorso.
Detto importo andrà maggiorato degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate ex art. 429 co. 3 c.p.c., con decorrenza dalla data dell'infortunio e sino al saldo, non rileva, ai fini degli accessori, la natura risarcitoria e non retributiva del credito (CaSAzione civile, sez. lav., 14/04/2010, n. 8893: “Costituisce credito di lavoro, nella sua ampia accezione, con conseguente applicabilità dell'art. 429 c.p.c. in tema di rivalutazione monetaria e interessi, non solo quello retributivo, ma ogni credito che sia in diretta relazione causale con il rapporto di lavoro e, quindi, anche il risarcimento dei danni cagionati al lavoratore dall'inadempimento della società datrice di lavoro”).
Assorbito ogni altro profilo.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale della domanda, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (CaSAzione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; sez. II,
08/10/2021, n. 27364; conforme: sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020,
n. 12632; sez. III, 20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; conforme: sez. II,
24724/2019), nonché l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina della fattispecie, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza
C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura di un terzo.
15 La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con individuazione dello scaglione di valore secondo il criterio del decisum e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. ai procuratori di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
Le spese di C.T.U., liquidate separatamente, vanno poste definitivamente a carico dei resistenti soccombenti.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: Con 1) condanna e in persona del l. r. p. t., al Controparte_2 Controparte_1 pagamento, in solido tra loro ed in favore di , della complessiva somma Parte_1 di € 59.948,48 a titolo di risarcimento del danno per l'infortunio sul lavoro del
3.4.2006, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate con decorrenza dalla data dell'infortunio e sino al saldo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa le spese di lite in misura di un terzo e condanna e Controparte_2
in persona del l. r. p. t., in solido tra loro, al pagamento della Controparte_1 residua parte, che liquida in € 4.470,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge, ed oltre € 253,00 per esborsi, con attribuzione ai procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
4) pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di e in persona del l. r. p. t., in solido tra loro. Controparte_2 Controparte_1
Così deciso in Avellino, 21.2.2025
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 2810/2021, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Angelo Guerriero e Lucia Bonavita, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: ) e (c.f.: Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), in proprio e quale amministratore unico e legale C.F._2 rappresentante p. t. della società, rappresentati e difesi, in virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, presso cui è elettivamente domiciliato.
RESISTENTI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: previo accertamento della responsabilità dei resistenti per l'infortunio lavorativo subìto addì 3.4.2006, condannarli in solido al risarcimento del danno biologico pari al 43%, in via differenziale rispetto a quanto erogato da CP_3
(38%, da scomputare del gradiente derivato da altro evento non indennizzato, e quindi
32%), ed in specie al pagamento della somma di € 130.871,00 ovvero della diversa somma di giustizia, oltre rivalutazione e interessi;
spese vinte, con attribuzione;
PER I RESISTENTI: rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3.11.2021, il sig. , lavoratore dipendente di Parte_1
oggi denominata Parte_2 Controparte_1
1 esponeva che, in data 3.4.2006, aveva subìto un infortunio sul lavoro mentre era intento alla conduzione di un trattore cingolato di proprietà del datore di lavoro, allorquando, giunto in prossimità di una scarpata, il terreno era ceduto, sicché il mezzo era precipitato ed egli era stato sbalzato all'esterno, riportando lesioni personali
(politrauma con fracasso femore sinistro, diastasi della sinfisi pubblica, frattura alla sacrale sinistra, disgiunzione sacro iliaca sinistra, frattura dello sterno, contusione polmonare, frattura pluriframmentaria base F2 anulare destro, orchite).
Deduceva la sussistenza della responsabilità datoriale in ragione dell'inosservanza delle cautele infortunistiche di legge, in assenza di rischio elettivo.
Riferiva che, per tali fatti, il datore era stato sottoposto a giudizio penale, definito, a seguito di rimessione da parte della Corte di CaSAzione, con sentenza della Corte di
Appello di Napoli n. 4669/2014, la quale aveva dichiarato la responsabilità del legale rappresentante del datore di lavoro in ordine all'infortunio e la prescrizione del reato, nel contempo condannandolo al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede.
Invocava l'autorità del giudicato penale ex art. 651 c.p.p.
Trascriveva quanto dedotto dal proprio c.t.p. nella consulenza allegata e, in specie, richiamata la documentazione medica formatasi a seguito dell'occorso, rappresentava che l' gli aveva riconosciuto un danno biologico permanente in misura del CP_3
38%, tuttavia determinato considerando altresì un precedente infortunio extralavorativo (pregreSA frattura scomposta del piatto tibiale sinistro), isolatamente valutato in misura del 12% e qualificabile in termini di menomazione concorrente.
Sosteneva l'erroneità di tale determinazione, non ossequiosa della “ , Parte_3 ed affermava che l'infortunio del 3.4.2006 aveva comunque inciso sulla steSA parte anatomica intereSAta dal pregresso evento lesivo, aggravandone le conseguenze.
Affermava, pertanto, che, epurando il danno biologico del 38% dalla precedente menomazione, la lesione indennizzata dall' per l'evento del 3.4.2006 doveva CP_3 ritenersi corrispondente ad un danno biologico del 32%.
Quantificava il danno biologico esponibile a risarcimento secondo i criteri civilistici in misura pari al 43%, oltre 90 giorni per I.T.T. e 90 giorni per I.T.P.
Rivendicava il diritto al risarcimento del danno differenziale in misura dell'11%.
Tanto premesso, conveniva in giudizio i suindicati resistenti innanzi al Tribunale di
Avellino formulando le esposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, i resistenti si costituivano tempestivamente in giudizio, contestando l'avversa pretesa.
2 Eccepivano il concorso di colpa del lavoratore ex art. 1227 c.c. giacché, come emerso nel giudizio penale, egli era aveva eseguito una manovra di retromarcia in prossimità di una scarpata, per di più mettendo in folle il trattore e liberando i cingoli, con ciò incorrendo in una condotta negligente ed imprudente tale da porsi almeno quale concausa del sinistro.
Contestavano la quantificazione del danno biologico operata dal ricorrente, anzitutto in quanto egli non aveva impugnato giudizialmente la valutazione dell' sicché CP_3 il danno differenziale non poteva apprezzarsi in misura dell'11%, ma, a tutto voler concedere, in misura del 5% (43% meno 38%).
Aggiungevano che, a monte, la valutazione del 43% era sproporzionata per eccesso, in quanto, come da propria c.t.p. allegata, il danno biologico complessivo, epurato dalla pregreSA lesione, doveva apprezzarsi in misura tra il 19% ed il 21%.
Sostenevano che nulla spettasse al lavoratore giacché l'indennizzo esuberava CP_3 del tutto quanto riconoscibile per il risarcimento civilistico. Concludevano ut supra.
Nel corso del giudizio, rilevato che la predetta sentenza della Corte d'Appello era stata impugnata in caSAzione dalla parte civile, il giudice invitava le parti a rappresentare gli esiti, sicché parte ricorrente depositava copia della sentenza della Corte di
CaSAzione del 22.6.2016 (R. G. n. 7389/2016), con cui il ricorso veniva dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia.
Acquisita la documentazione prodotta ed espletata la disposta C.T.U. medica, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei limiti appresso segnati.
Innanzitutto, occorre chiarire che il thema decidendum del presente giudizio verte sulla sola quantificazione del danno subìto dal lavoratore.
Infatti, la costituzione di parte civile di nel processo penale impone di Parte_1 ritenere, ai sensi dell'art. 75 c.p.p., che la domanda di risarcimento del danno sia stata da lui già proposta e delibata nel giudizio penale stesso in punto di an debeatur, sicché, nella presente sede giudiziale, occorre solo procedere all'accertamento del danno conseguenza ed alla relativa liquidazione, come indicato in ricorso.
Non vengono, perciò, in rilievo le norme inerenti all'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile di danno (artt. 651 e ss. c.p.p.), anche perché la declaratoria di prescrizione del reato, vieppiù se accompagnata da accertamento dei fatti, non corrisponde alla sentenza di proscioglimento con le formule indicate dall'art. 652 c.p.p.
Ebbene, la Corte d'Appello di Napoli, II sez. pen., nella sentenza n. 4669/2014 (in atti),
3 depositata il 12.9.2014 e paSAta in giudicato a seguito della succitata sentenza della
Corte di CaSAzione del 22.6.2016, ha così stabilito:
(… omissis …)
Dunque, le statuizioni civili della pronuncia penale in questione sono assurte a res iudicata tra le parti, ai sensi degli art. 2909 c.c. e 324 c.p.c., rendendo l'an debeatur dell'azione di risarcimento non più esaminabile.
Difatti, allorquando il giudice penale abbia accolto la domanda risarcitoria contenuta nella costituzione di parte civile, anche con condanna generica al risarcimento, ed il relativo capo di sentenza sia paSAto in giudicato, il giudice civile viene chiamato ad un'opera di mero accertamento della sussistenza dell'an del danno conseguenza e della relativa quantificazione, essendo preclusa qualsivoglia indagine inerente alla responsabilità, poiché, altrimenti opinando, sarebbe violato il criterio del ne bis in
4 idem, che impedisce un nuovo esame di questioni che siano oggetto di una pronuncia giudiziale, la quale, come nel caso di specie, è paSAta in giudicato e, perciò, esplica pienamente i propri effetti vincolanti dei confronti delle parti e dei loro eredi e aventi causa (CaSAzione civile, sez. III, 14/02/2019, n. 4318: “La condanna generica al risarcimento dei danni contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice abbia riconosciuto il relativo diritto alla costituita parte civile, non esige e non comporta alcuna indagine in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, postulando soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e dell'esistenza - desumibile anche presuntivamente, con criterio di semplice probabilità - di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, mentre resta impregiudicato l'accertamento, riservato al giudice civile, in ordine all'an - in concreto - ed al quantum del danno da risarcire. Entro tali limiti, detta condanna, una volta divenuta definitiva, ha effetti di giudicato sulla azione civile e portata onnicomprensiva, riferendosi ad ogni profilo di pregiudizio scaturito dal reato, ancorché non espreSAmente individuato nell'atto di costituzione di parte civile o non fatto oggetto di pronunce provvisionali, che il giudice non abbia formalmente dichiarato di escludere nel proprio dictum”).
Di conseguenza, non avendo gli odierni resistenti impugnato la predetta sentenza n.
4669/2014 agli effetti civili, deve concludersi per il rilievo di sussistenza di res iudicata attributiva ad essi della piena responsabilità civile ai fini del risarcimento del danno.
Invero, come emerge dalla sentenza in questione, tale statuizione delinea unicamente la decurtazione dell'indennizzo senza operare alcuna indicazione in ordine CP_3 all'eventuale sussistenza di un concorso colposo del lavoratore nella produzione del sinistro o delle conseguenze lesive.
La portata dell'accertamento demandato a questo giudice include, quindi, unicamente la selezione dei danni risarcibili e del nesso di causalità rispetto all'evento.
A ciò si aggiunga che non rileva, ai fini dell'operatività del giudicato nei confronti di entrambi i resistenti, che l'odierna resistente già Controparte_1 Parte_2
non sia stata citata quale responsabile civile nel processo penale, poiché il sig.
[...]
era stato tratto a giudizio appunto in qualità di socio Controparte_2 accomandatario dell'allora s.a.s., nonché quale datore di lavoro di , come Parte_1 da capo di imputazione.
Deve, perciò, ritenersi che la domanda di risarcimento del danno da questi azionata in sede penale a mezzo di costituzione di parte civile fosse diretta nei confronti del socio accomandatario, in veste di rappresentante della società.
A ciò si aggiunga che la giurisprudenza di legittimità ammette la c.d. efficacia rifleSA del giudicato, a condizione che sussista tra le parti intereSAte un unico ed unitario rapporto giuridico, ossia a condizione che la posizione giuridica del terzo che non ha partecipato al processo non venga ad innestarsi in un rapporto autonomo rispetto a
5 quello definito con il giudicato (CaSAzione civile, sez. lav., 16/07/2021, n. 20395:
“L'efficacia rifleSA del giudicato nei confronti di terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell'ispettorato del lavoro e diritti ed obblighi anche contributivi inerenti un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come res inter alios acta, rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all'altro rapporto”).
Ebbene, nel caso di specie, il giudicato civile in sede penale si è formato in riferimento all'inadempimento di obblighi nascenti da un unico rapporto giuridico, ossia il rapporto di lavoro tra l'odierno ricorrente e la società resistente, sicché l'autorità di tale giudicato è certamente operante anche nei confronti della società steSA, appunto in termini di efficacia rifleSA, restando irrilevante che eSA non sia stata citata quale responsabile civile nel giudizio penale.
2. Ciò chiarito, e posto che il titolo di responsabilità dedotto in ricorso è esclusivamente quello contrattuale, occorre rammentare, in ordine al nesso causale tra evento e lesioni, che in subiecta materia trova applicazione, quale meccanismo logico- giuridico di selezione dei fattori causali determinanti, non già il criterio del “più probabile che non”, come avviene nell'ambito responsabilistico ordinario, bensì il principio di equivalenza causale ex art. 41 c.p., che impone di riconoscere l'eziologia professionale anche in caso di presenza di elementi concausali, e ciò non solo nei giudizi contro l' ma anche in quei giudizi che, come il presente, hanno ad CP_3 oggetto il danno differenziale a carico del datore di lavoro per violazione degli obblighi ex art. 2087 c.c. e D. Lgs. 81/2008 (CaSAzione civile, sez. VI, 13/12/2021, n. 39751; sez. lav., 24/01/2018, n. 1770; sez. lav., 05/07/2013, n. 16832).
Reputa il giudicante che, com'è ovvio, il criterio causalistico di equivalenza debba applicarsi non solo nell'accertamento del nesso eziologico rispetto all'evento, ma anche rispetto ai danni conseguenza lamentati, poiché disconoscerne la valenza si tradurrebbe in un aggiramento della regola interpretativa.
Ciò impone di disattendere le difese sollevate sul punto dalle parti resistenti, non solo perché la res iudicata formatasi sulla domanda risarcitoria contiene già il definitivo accertamento della loro responsabilità, ma, a ben vedere, anche nel merito.
Ritiene questo giudice che è del tutto irrilevante la circostanza, dedotta dai resistenti, secondo cui non aveva osservato la diligenza da lui esigibile nella Parte_1 conduzione del trattore: ciò non è sufficiente ad escludere l'esistenza del nesso eziologico, né rispetto all'evento né rispetto alle lesioni, e ciò in quanto, come noto, permane in ogni caso il dovere del datore di lavoro di vigilare sulla costante
6 applicazione delle cautele antifortunistiche da parte dei lavoratori.
In sostanza, il datore è tenuto a prevedere ed impedire che il lavoratore, nell'eseguire la prestazione, tenga condotte negligenti o imprudenti, in presenza delle quali, perciò, non può essere tout court escluso l'apporto concausale della condotta datoriale.
Invero, le parti resistenti, al fine di validamente invocare il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c., avrebbero dovuto dimostrare l'intervento di un fattore abnorme, imprevedibile e straordinario, tale da integrare un c.d. rischio elettivo, idoneo a spezzare in radice qualunque legame causale tra i doveri ad esse facenti capo ex art. 2087 c.c. e l'evento sinistroso, essendo a tal fine inidonea l'eventuale negligenza del lavoratore (Consiglio di Stato, sez. II, 07/02/2023, n. 1276: “In caso di infortunio sul lavoro, il datore di lavoro deve essere ritenuto responsabile anche in ipotesi di imprudenza del lavoratore: tra le misure protettive a carico del datore rientrano pure quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente, purché non ricorra ipotesi di condotta abnorme, atipica ed eccezionale del prestatore, del tutto slegata dai compiti di servizio e quindi imprevedibile”; CaSAzione civile, sez. lav., 28/12/2022, n. 37883: “In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le norme dirette ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono finalizzate alla tutela del lavoratore, sia per gli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, sia per quelli imputabili ad imperizia, negligenza ed imprudenza dello stesso. Conseguentemente il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio subito dal lavoratore, sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non costituendo condizione esimente per l'imprenditore, l'eventuale concorso di colpa del lavoratore. Infatti, la condotta del lavoratore può comportare esonero totale da ogni responsabilità del datore di lavoro solo quando presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, neceSAriamente riferiti al procedimento lavorativo tipico ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento”; CaSAzione civile, sez. lav., 16/12/2022, n.
37019: “Ai sensi dell'art. 2087 c.c. il datore di lavoro deve prevenire anche le condizioni di rischio insite nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia del lavoratore, dando la prova di aver messo in atto a tal fine ogni mezzo preventivo idoneo, con l'unico limite del c.d.. rischio elettivo, quale condotta personalissima del dipendente, avviata volontariamente e per motivazioni personali, al di fuori delle attività lavorative ed in modo da interrompere il nesso eziologico tra prestazione e attività assicurata. Al di fuori dei casi di rischio elettivo, eventuali comportamenti colposi del lavoratore possono solo rilevare ai fini dell'art. 1227, comma 1, c.c., ma comunque l'azione incauta del lavoratore può non comportare un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento quando, ad esempio,
l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio. e che l'art. 2087 c.c. sanziona l'omeSA predisposizione, da parte del datore di lavoro, delle misure e cautele idonee a preservare l'integrità psicofisica del lavoratore in relazione alla specifica situazione di pericolosità, inclusa la mancata adozione di direttive inibitorie nei confronti del lavoratore medesimo”).
In concreto, l'esecuzione della manovra di retromarcia su un terreno fangoso ed in
7 prossimità di un dirupo, seguita dal disinnesto delle marce, a tutto voler concedere costituirebbe una negligenza del lavoratore, che però il datore di lavoro avrebbe dovuto prevedere, essendo esso tenuto a conoscere le caratteristiche dei fondi da attraversare con il mezzo di lavoro, le caratteristiche di sicurezza passiva del trattore, da adeguare al prevedibile evento del ribaltamento con sbalzo del conducente all'esterno, nonché il grado di esperienza e di formazione del lavoratore, con riferimento all'attività di conduzione di quello specifico modello di trattore agricolo.
Dunque, dalle stesse difese proposte dai resistenti, emerge che non vi è allegazione né di un rischio elettivo né del rispetto dell'obbligo di prevenzione della condotta negligente ed imprudente del lavoratore.
Pertanto, non v'è dubbio che, nella fattispecie, il datore sia incorso in condotte omissive tali da costituire almeno una concausa del lamentato danno conseguenza, idonea a determinarne la responsabilità contrattuale a titolo di violazione dei doveri ex art. 2087
c.c., senza alcuna riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c.
Ferma restando l'efficacia preclusiva del giudicato, vi è perciò piena efficienza eziologica dell'inadempimento datoriale anche rispetto ai danni conseguenza.
3. A questo punto, vanno quantificati i danni lamentati nell'atto introduttivo.
Allo scopo di accertare il danno biologico, trattandosi di accertamento specialistico richiedente competenze scientifiche non possedute dal giudicante, è stata disposta
C.T.U. ex art. 61 c.p.c., con affidamento dell'incarico al dott. il quale, Persona_1 nella relazione definitiva versata in atti, frutto del regolare contradditorio tra le parti ed il consulente e, perciò, pienamente utilizzabile a fini decisori, ha osservato quanto segue: “ , nato il [...] a [...] e residente in [...], è un soggetto di sesso Parte_1 maschile, all'epoca dei fatti di aa. 49, operaio alle dipendenze della convenuta , attualmente pensionato. Parte_2 Nel 2004 il periziato riportò una frattura post-traumatica dell'emipiatto tibiale esterno del ginocchio sinistro ridotta chirurgicamente mediante osteosintesi con due viti ancora in situ. L'infortunio sul lavoro del 03/04/2006 procurò al periziato una frattura scomposta al III medio diafisaria del femore sinistro, una frattura dell'ala sacrale sinistra associata a distasi della sincondrosi sacro – iliaca e della sinfisi pubica, una frattura della parete postero – laterale del seno mascellare destro, una frattura composta del manubrio sternale, una contusione del parenchima polmonare in campo medio – superiore ed alla base a destra, una frattura pluriframmentaria della base della falange intermedia del IV dito della mano destra, una ferita lacero-contusa al cuoio capelluto, un idrocele a destra. In rapporto alla dinamica dei fatti emersa durante la raccolta anamnestica, i criteri materiali della metodologia medico-legale (criterio cronologico, topografico, efficienza qualitativa e quantitativa, continuazione nella seriazione dei fenomeni ed esclusione) risultano soddisfatti nel caso in esame. Dal punto di vista patogenetico il politrauma è compatibile col racconto della parte ricorrente, ossia ribaltamento di macchina agricola in movimento. … L'inabilità temporanea assoluta (100%), derivata all'esaminato subito dopo il trauma, va determinata in complessivi giorni 37, corrispondenti alle giornate di completa inibizione delle consuete attività del periziato, anche soltanto potenziali, a causa dei ricoveri ospedalieri nonché del periodo di inibizione della deambulatoria autonoma per il divieto di carico imposto dai sanitari, così come si evince dalla storia clinica documentata. È seguito un periodo di inabilità temporanea relativa scalare mediamente valutabile al 75% per ulteriori giorni 40, corrispondente alla fase del progressivo carico con doppio appoggio a bastoni canadesi, nonché un periodo di inabilità temporanea relativa scalare mediamente valutabile al 50% per ulteriori giorni 17, coincidente con la rimozione parziale del fiSAtore esterno e la concessione del carico. È seguito infine un periodo di inabilità temporanea relativa scalare mediamente valutabile al 25% per ulteriori giorni 55, corrispondente alla fase della rimozione totale del fiSAtore esterno e della graduale rieducazione al passo senza necessità di appoggio ad ausili ortopedici. Non si concorda con la valutazione del consulente tecnico di parte ricorrente dott. nella sua relazione in atti, in quanto la sua stima del danno biologico temporaneo appare apodittica e non suffragata Persona_2 da idonei elementi documentali. Per rispondere ai quesiti peritali relativi al danno biologico permanente, mi avvarrò delle “Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico” emanate dalla Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni1,
8 al fine di pervenire ad una stima ragionata del danno biologico permanente patito dal periziato, inteso quale menomata efficienza psico-fisica comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali comuni a tutti. In merito agli esiti relativi alla frattura femorale di sinistra, occorre precisare che il periziato, prima dell'infortunio per cui è causa (2004), aveva riportato una frattura post-traumatica dell'emipiatto tibiale esterno del ginocchio sinistro, ridotta chirurgicamente mediante osteosintesi con due viti che a tutt'oggi sono ancora in situ. Trattasi di stato anteriore che svolge un indubbio ruolo di concausa di menomazione, in quanto intereSAnte lo stesso arto leso in conseguenza dell'infortunio sul lavoro per cui è causa. Parte_ Sul punto il consulente tecnico del ricorrente nella sua relazione in atti ha invocato l'applicazione della cosiddetta “formula del trattandosi di una menomazione preesistente ma concorrente provocata da evento extra – lavorativo. Viceversa, il consulente tecnico della parte convenuta Dr.SA nella sua relazione in atti ritiene irrilevante lo stato anteriore dell'infortunato ai fini della valutazione medico- Persona_3 legale, sostenendo che il danno funzionale del ginocchio è esclusivamente adducibile alla frattura del piatto tibiale e che gli esiti della frattura di femore localizzata in sede extra-articolare non poSAno essere aggravati dalla lesione preesistente, ancorché intereSAnte lo stesso arto inferiore.
In materia di risarcimento del danno in ambito civile, la valutazione dello stato anteriore ha sovente risentito dell'influenza delle regole vigenti in infortunistica del lavoro, attraverso la prassi consolidata dell'applicazione delle formule infortunistiche quali la “formula di Gabrielli” e la formula
“a scalare”. La dottrina medico-legale è concorde, nel caso di menomazioni concorrenti (lesioni a carico di una steSA struttura corporea), Parte_ nell'applicazione del criterio della valorizzazione del maggior danno derivante al soggetto. La formula del derivata dalla legge infortunistica previdenziale, rappresenta un appropriato coefficiente di maggiorazione e comporta la detrazione dal danno globale d'una quota, non risarcibile, corrispondente al grado di concorso anteriore. Nella fattispecie in esame lo stato anteriore del soggetto esaminato, ossia gli esiti della frattura del piatto tibiale a sinistra, è determinato da una patologia preesistente extra-lavorativa e concorrente con gli esiti della frattura femorale a sinistra, in quanto incidente sulla funzionalità complessiva degli arti inferiori. E' ragionevolmente ipotizzabile che, prima dell'infortunio sul lavoro in argomento, gli esiti fratturativi a carico dell'articolazione del ginocchio sinistro determinassero una menomazione dell'integrità psico-fisica della parte attrice, incidendo sul modo di essere della steSA e sul suo benessere nella misura del 10% di danno biologico, tenuto conto che i movimenti attivi e passivi di flessione del ginocchio sinistro sono possibili fino a 90° e che la corrispondente voce tabellare dei baremes valutativi dianzi citati (limitazione del movimento di flessione con arresto tra 135° e 90° ed estensione completa) prevede un range valutativo compreso tra il 10 ed il 20% di danno biologico. Sulla valutazione medico-legale della lesione preesistente nessuno dei consulenti tecnici di parte ha inteso esprimersi in termini percentualistici sulla base delle linee guida SIMLA. Riguardo gli esiti fratturativi a carico del femore sinistro, in diretta connessione causale con l'infortunio de quo, le risultanze dell'esame clinico peritale e dell'indagine radiografica in atti effettuata in data 31/05/2021 depongono per un quadro anatomo-funzionale assimilabile alla voce tabellare “esiti di frattura diafisaria del femore, con dolore e limitazione funzionale di grado lieve” a cui le citate linee guida hanno attribuito una percentuale di danno biologico pari al 4%. Nel caso specifico, tuttavia, trattandosi di piccoli valori percentualistici di danno biologico, l'applicazione di tale formula è ininfluente ai suddetti fini, addivenendo ad una conferma del 4% di incidenza della lesione post-traumatica a genesi lavorativa sulla integrità psico-fisica del soggetto esaminato. Difatti, gli esiti derivati dall'infortunio sul lavoro per cui è causa, rapportati alla preesistente attitudine al lavoro applicando la citata Parte_ formula di danno il seguente risultato: [(100-10) - (100-10-4)] : (100-10) = [90 - 86] : 90 = 0,044 -> 4,4% … In merito agli esiti della frattura dell'ala sacrale sinistra associata alla distasi della sincondrosi sacro – iliaca e della sinfisi pubica, l'indagine radiografica in atti effettuata in data 31/05/2021 ha documentato il successo terapeutico ottenuto attraverso l'intervento chirurgico di osteosintesi con placca e viti della sinfisi pubica (a tutt'oggi in situ), il cui quadro anatomo-funzionale è assimilabile al valore massimo (8%) della voce tabellare … Relativamente agli esiti derivati dalla frattura della parete postero – laterale del seno mascellare destro, essi sono valutabili ricorrendo alla voce tabellare “esiti di fratture mandibolari extra-articolari e mascellari in presenza di turbe disfunzionali di grado lieve” (2-5%), attribuendo il 3% di percentuale di danno biologico … La frattura composta del manubrio sternale è guarita senza evidenze clinico-strumentali di dismorfismi ossei mentre le contusioni polmonari sono guarite senza esiti e/o complicanze, stante anche l'assenza di documentazione in atti di segno contrario. In accordo alla valutazione proposta dalla Dr.SA , il danno biologico derivato è pari al 2% sulla scorta della voce tabellare … La menomazione Persona_3 permanente dell'integrità psico-fisica della parte attrice derivante dagli esiti fratturativi della base della falange intermedia del IV dito della mano destra (dominante) è foriera di un danno biologico pari al 2% … Le predette caratteristiche arrecano un lieve pregiudizio estetico complessivo, incidente nella misura del 5% di danno biologico … Complessivamente, le sequele derivanti dall'evento traumatico per cui è causa apportano una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica del soggetto esaminato, incidendo sul suo modo di essere e sul suo stato di benessere, nella misura del 23% di danno biologico”.
Ciò rilevato, nel rispondere ai quesiti assegnati, il consulente ha formulato le seguenti conclusioni: “ , nato il [...] a [...] e residente in [...]alla Parte_1
Via Pescatori n.51, è un soggetto di sesso maschile, all'epoca dei fatti di aa. 49, operaio alle dipendenze della convenuta , attualmente pensionato. Nel 2004 il periziato Parte_2 riportò una frattura post-traumatica dell'emipiatto tibiale esterno del ginocchio sinistro ridotta chirurgicamente mediante osteosintesi con due viti ancora in situ. L'infortunio sul lavoro del
03/04/2006 procurò al periziato una frattura scomposta al III medio diafisaria del femore sinistro, una frattura dell'ala sacrale sinistra associata a distasi della sincondrosi sacro – iliaca e della sinfisi pubica, una frattura della parete postero – laterale del seno mascellare destro, una frattura composta del manubrio sternale, una contusione del parenchima polmonare in campo medio – superiore ed alla base a destra, una frattura pluriframmentaria della base della falange intermedia del IV dito della
9 mano destra, una ferita lacero-contusa al cuoio capelluto, un idrocele a destra. Tali lesioni sono compatibili con la dinamica dell'infortunio riferita dal periziato, ossia ribaltamento di macchina agricola in movimento. Le suddette lesioni hanno determinato una menomazione all'integrità psico-fisica dell'infortunato così distinta: • inabilità temporanea assoluta (100%): 37 giorni;
• inabilità temporanea relativa (scalare mediamente valutabile al 75%): 40 giorni;
• inabilità temporanea relativa (scalare mediamente valutabile al 50%): 17 giorni;
• inabilità temporanea relativa (scalare mediamente valutabile al 25%): 55 giorni;
• permanente menomazione dell'integrità psico-fisica
(danno biologico): 23 %”.
Infine, nel replicare alle controdeduzioni delle parti, il consulente ha confermato la stima, in particolare rilevando quanto segue: “L'ultimo “punto di discordanza” avanzato dal
CTP del ricorrente si basa sull'errato neologismo valutativo che il Dr. accampa Persona_2 inopinatamente tra la percentuale di danno biologico riconosciuta dall' in sede di valutazione CP_3 dell'infortunio sul lavoro (38%) e quella qui valutabile nel diverso ambito della responsabilità civile.
Nel primo caso, si applica il D.Lgs. 23/02/2000 n°38 il cui art. 13 ha sancito il diritto dell'assicurato vittima di un incidente sul lavoro a vedersi indennizzare il danno biologico patito, inteso come la lesione dell'integrità psico-fisica della persona suscettibile di valutazione medico-legale. Dal suddetto dettato legislativo è stata emanata la specifica tabella delle menomazioni, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali (D.M. 12/07/2000), non applicabile alla fattispecie in esame. Pertanto, le percentuali di danno biologico espresse in sede non possono essere in alcun modo oggetto di CP_3 parallelismi valutativi con la fattispecie di danno biologico qui valutato”.
Sul punto, si rivelano infondate le deduzioni di parte resistente, nella parte in cui eSA ha sostenuto che fosse inverosimile che l' avesse riconosciuto un danno CP_3 biologico più elevato di quello attribuito dal C.T.U., circostanza che corrisponde ad una ordinaria evenienza solo considerando la diversità delle tabelle valutative rispettivamente utilizzate dal sistema previdenziale e dal sistema civilistico.
Dunque, il C.T.U. ha ritenuto sussistente il nesso eziologico tra la vicenda lavorativa per cui è causa e le lesioni lamentate dal ricorrente, confermandone la compatibilità estrinseca ed intrinseca.
Siffatte conclusioni hanno fatto seguito ad un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dal ricorrente, il che le rende pienamente convincenti, a fondamento della decisione.
Pertanto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
In altri termini, il C.T.U. ha correttamente valutato lo stato psicofisico del ricorrente,
10 sia in base all'esame obiettivo, sia in base alla certificazione medica.
4. Di conseguenza, sussistono i presupposti per il riconoscimento del danno biologico, essendo stata accertata l'esistenza della lesione e l'eziologia lavorativa.
La liquidazione deve avvenire con applicazione delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica, in uso al
Tribunale di Milano e correntemente adottate da questo giudice, come aggiornate nell'anno 2024 (e segnatamente pubblicate dall'Osservatorio sulla giustizia civile addì
5.6.2024), in forza del criterio di attualità della liquidazione (CaSAzione civile, sez. lav., 07/07/2015, n. 13982: “In tema di danno biologico è precluso il ricorso in via analogica al criterio di liquidazione del danno non patrimoniale da micropermanente derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti ovvero mediante il rinvio al decreto emanato annualmente dal Ministro delle attività produttive, mentre è congruo il riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore equo, in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità”).
Il valore medio del risarcimento previsto da dette tabelle per danno biologico e per danno dinamico-relazionale deve essere maggiorato del 39%, come previsto dalle tabelle stesse, a titolo di danno da sofferenza soggettiva interiore, secondo l'id quod plerumque accidit ex art. 115 co. 2 c.p.c., in quanto è circostanza di comune esperienza che una pluralità di fratture ossee ed il tortuoso iter terapeutico e riabilitativo che ad esse consegue compromettono non solo la funzionalità fisiologica dell'organismo umano, ma determinano altresì uno stato di prostrazione psichica a carico del danneggiato, come senz'altro verificatosi nel caso di specie.
Trattandosi di sofferenza “menomazione-correlata”, eSA è direttamente conseguente al danno biologico temporaneo e permanente, e corrisponde alla tradizionale voce descrittiva nota come pretium doloris, ossia una lesione immanente ed insita all'interno del danno biologico stesso, altresì legata all'andamento terapeutico o alle compromissioni fisiologiche (si pensi all'intervento chirurgico subìto oppure alla difficoltà o impossibilità di espletamento delle normali attività quotidiane, come vestirsi, mangiare, camminare, ecc.).
Il valore del punto, così stabilito in € 5.794,45, in corrispondenza ad una I.P. pari al
23% e considerata l'età del ricorrente al momento dei fatti, ossia 49 anni, conduce a quantificare il risarcimento del danno biologico da invalidità permanente, applicando il coefficiente tabellare di riduzione (0,760), nell'importo di € 101.305,00, di cui €
72.881,00 a titolo di danno biologico “puro”, cioè menomazione dell'integrità psicofisica, ed € 28.424,00 a titolo di danno da sofferenza soggettiva.
11 Anche la liquidazione del danno da invalidità temporanea va operata sulla scorta dei criteri monetari fiSAti nelle succitate tabelle (quale danno non patrimoniale derivante da lesione temporanea del bene salute - € 115,00 die), criteri in forza dei quali si determinano i seguenti importi: per 37 giorni di I.T.T., € 4.255,00; per 40 giorni di
I.T.P. al 75%, € 3.450,00; per 17 giorni di I.T.P. al 50%, € 977,50; per 55 giorni di I.T.P. al 25%, € 1.581,25; il tutto per complessivi € 10.263,75.
Reputa il giudicante che il danno biologico permanente e temporaneo, nei valori medi sopra esposti, non meriti alcuna ulteriore personalizzazione in aumento (a fronte della personalizzazione consentita dalle tabelle del Tribunale meneghino rispettivamente in misura massima del 36% e del 50%).
Le concrete contingenze del caso di specie, infatti, impongono di confermare il valore monetario medio indicato nelle tabelle, in assenza di specifiche allegazioni circa le effettive conseguenze della lesione, considerato che, nell'atto introduttivo, non si rinvengono deduzioni inerenti a mutamenti dello stile e delle abitudini di vita.
Pertanto, si ritiene che i valori medi indicati nelle tabelle, modulati secondo l'età anagrafica, siano sufficienti a ristorare il danno non patrimoniale.
Null'altro può essere riconosciuto, neppure per perdita della capacità lavorativa o spese mediche o chances professionali, non essendovi domanda.
5. Le somme spettanti e sopra indicate sono soggette a scomputo degli importi già corrisposti dall' CP_3
Difatti, non può esigersi che il datore di lavoro corrisponda anche gli importi dovuti in applicazione dell'assicurazione obbligatoria fornita dall' somme che, CP_3 pertanto, vanno detratte dall'importo complessivo del risarcimento.
D'altra parte, consolidata giurisprudenza riconosce la natura non satisfattiva dell'indennizzo che non è idoneo a risarcire integralmente il danno secondo CP_3
i criteri civilistici, sicché deve escludersi che le somme, eventualmente versate dall'Istituto assicuratore, poSAno considerarsi interamente satisfattive del diritto del soggetto infortunato od ammalato, nel senso che esse devono semplicemente detrarsi dall'importo totale del risarcimento spettante al lavoratore ed apprezzabile secondo i comuni criteri liquidatori (Cass. n. 777/2015; Cass. n. 13689/2015; Cass. n. 3074/2016;
Cass. n. 18469/2012; Cass. n. 5437/2011).
Nel dettaglio, deve osservarsi che il danno differenziale si identifica con il danno risarcibile in favore del lavoratore, a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, quale differenza tra quanto ottenuto dall' a titolo di CP_3 indennizzo o rendita, e quanto gli spetterebbe a titolo di maggior danno da liquidare in
12 sede civilistica, in ragione di un illecito commesso dal datore.
Più precisamente, viene definita come danno complementare (o differenziale qualitativo) la lesione che è del tutto esclusa dalla copertura mentre è CP_3 definita danno differenziale (o differenziale quantitativo) la lesione oggetto di copertura assicurativa sociale, laddove quest'ultima non si presti a realizzare un integrale risarcimento del pregiudizio patito.
Peraltro, la differenziazione ha conservato significato anche a seguito della novella di cui all'art. 13 D. Lgs. 38/2000, che ha sostituito l'oggetto delle prestazioni CP_3 non più dirette a ristorare la perdita della capacità lavorativa, bensì il danno biologico, quale menomazione dell'integrità psicofisica, oltre al danno patrimoniale.
Tuttavia, la tracciata distinzione perde concretezza considerando che il giudice del lavoro deve comunque procedere allo scomputo delle somme già corrisposte dall' CP_3
I due modelli risarcitori, ossia quello pubblicistico e quello privatistico, poggiano su presupposti differenti e sono diretti a ristorare lesioni che solo parzialmente si sovrappongono (e solo per tale parte vanno evitate duplicazioni).
Difatti, mentre le prestazioni erogate dall'Istituto assicurativo, dovute in ragione del solo verificarsi dell'infortunio o della malattia ed a prescindere dal profilo responsabilistico, mirano a ristorare il lavoratore per il danno biologico conseguente a menomazione permanente dell'integrità psicofisica, il risarcimento del danno differenziale e complementare è, invece, diretto a rimediare alla complessiva lesione del patrimonio giuridico del lavoratore, ricomprendendo non solo il danno biologico, ma anche altre voci descrittive del danno non patrimoniale, tra cui il danno morale ed esistenziale, nonché ogni lesione di natura patrimoniale, incluso il danno alla capacità lavorativa generica e specifica, a condizione che sia riscontrata la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. (Cass. civ., sez. lav., n. 22021/2022: “Dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale si presenta un primo e più immediato ambito di tutela da far valere nei confronti dell' , caratterizzato dall'irrilevanza CP_3 della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di responsabilità, e dall'automaticità delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi;
inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Con tale tutela può concorrere, pur restando autonoma, quella azionabile nei confronti del datore di lavoro che resta civilmente responsabile per i danni che abbiamo definito complementari e differenziali, basati su diversi presupposti e condizioni, ma che hanno la caratteristica di non essere quantitativamente determinabili a priori;
essi prefigurano un ammontare composito potenzialmente più esteso rispetto a quello conseguibile con la mera garanzia assicurativa,
13 sicché quest'ultima non neceSAriamente lo contiene”).
Quanto ai criteri di scomputo, deve poi segnalarsi che la norma di cui all'art. 1 co. 1126
L. 145/2018, che disponeva la decurtazione integrale, è stata abrogata ex D.L. 34/2019, conv. con mod. da L. 58/2019.
Allo stato dell'arte, pertanto, occorre procedere allo scomputo per poste di danno omogenee, secondo i condivisibili criteri affermati dalla giurisprudenza di legittimità
(CaSAzione civile, sez. lav., 07/02/2023, n. 3694: “In tema di danno differenziale, la diversità strutturale e funzionale tra l'erogazione ex art. 13 d.lg. n. 38 del 2000 ed il
CP_3 risarcimento del danno secondo i criteri civilistici non consente di ritenere che le somme versate dall'istituto assicuratore poSAno considerarsi integralmente satisfattive del pregiudizio subito dal soggetto infortunato o ammalato, con la conseguenza che il giudice di merito, dopo aver liquidato il
danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'
CP_3 secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo ristora unicamente il
danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di
danno non patrimoniale;
pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal
danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota rapportata alla retribuzione e alla
CP_3 capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita destinata a ristorare il danno
CP_3 biologico permanente”).
Infine, è infondata la tesi secondo cui la decurtazione deve operarsi sui gradienti d'invalidità, dovendo piuttosto essere eseguita sui valori monetari.
6. Ebbene, dal prospetto di capitalizzazione della rendita erogata al ricorrente dall'Istituto ex art. 13 D. Lgs. 38/2000, allegato in atti, emerge che l' ha CP_3 riconosciuto una quota di rendita per danno biologico (38%), espreSA nel valore capitale di € 80.044,27, ed una quota per danno patrimoniale espreSA nel valore capitale di € 124.809,97.
Non può essere operata alcuna diminuzione in ragione del precedente trauma lesivo riportato nello stesso distretto anatomico, come rilevato dal C.T.U.
Tale preesistente lesione, secondo la condivisibile stima espreSA dal consulente d'ufficio, ha aggravato le conseguenze dell'infortunio del 3.4.2006, assurgendo a concausa della menomazione complessiva, tanto che il C.T.U. ha quantificato il corrispondente gradiente invalidante (10%), tenendone conto nell'elaborazione a scalare del grado di danno biologico complessivo.
In sostanza, dunque, sia l' sia il C.T.U. hanno stimato il danno biologico CP_3 considerando la preesistente lesione quale fattore aggravante delle lesioni successive.
14 A fronte di siffatta parità dei presupposti della stima medico-legale, non v'è ragione, perciò, di ridurre l'entità del valore capitale della rendita in proporzione rispetto alla riduzione del grado di danno biologico che si produrrebbe escludendo i postumi invalidanti della preesistente lesione.
Sul punto, la tesi di parte ricorrente va disattesa.
Ciò chiarito, facendo applicazione dei suesposti criteri, spetta al ricorrente, a titolo di risarcimento del danno biologico differenziale, l'importo di € 21.260,73 (€ 101.305,00 meno € 80.044,27).
Inoltre, spetta al lavoratore, il risarcimento del danno da sofferenza soggettiva, sopra liquidato in € 28.424,00, e del danno da inabilità temporanea, per € 10.263,75, poste risarcitorie che vanno riconosciute per intero, trattandosi di lesioni non assistite dalla copertura assicurativa dell' e quindi, richiamando la definizione sopra CP_3 espreSA, costituenti voci di danno complementare, interamente a carico del datore.
Il complessivo importo del risarcimento da attribuire al sig. ammonta, quindi, Pt_1 ad € 59.948,48, somma che i resistenti devono essere condannati a pagare in solido tra loro, non essendo stata contestata la natura solidale dell'obbligazione risarcitoria dedotta in ricorso.
Detto importo andrà maggiorato degli interessi legali sulle somme annualmente rivalutate ex art. 429 co. 3 c.p.c., con decorrenza dalla data dell'infortunio e sino al saldo, non rileva, ai fini degli accessori, la natura risarcitoria e non retributiva del credito (CaSAzione civile, sez. lav., 14/04/2010, n. 8893: “Costituisce credito di lavoro, nella sua ampia accezione, con conseguente applicabilità dell'art. 429 c.p.c. in tema di rivalutazione monetaria e interessi, non solo quello retributivo, ma ogni credito che sia in diretta relazione causale con il rapporto di lavoro e, quindi, anche il risarcimento dei danni cagionati al lavoratore dall'inadempimento della società datrice di lavoro”).
Assorbito ogni altro profilo.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento parziale della domanda, che determina una situazione di soccombenza parziale assimilabile alla soccombenza reciproca (CaSAzione civile, sez. lav., 16/01/2020, n. 812; sez. II,
08/10/2021, n. 27364; conforme: sez. I, 11/06/2021, n. 16563; sez. lav., 25/06/2020,
n. 12632; sez. III, 20/04/2020, n. 7961; sez. III, 15/01/2020, n. 516; conforme: sez. II,
24724/2019), nonché l'oggetto della controversia, la natura e la qualità delle parti, le rispettive condotte processuali e preprocessuali e l'oggettiva incertezza interpretativa in ordine alla disciplina della fattispecie, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle di cui all'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza
C. Cost. 77/2018, che ne impongono la compensazione nella misura di un terzo.
15 La residua parte segue la soccombenza e viene liquidata come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come modificato dal D. M. 147/2022, con individuazione dello scaglione di valore secondo il criterio del decisum e con attribuzione ex art. 93 c.p.c. ai procuratori di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane.
Le spese di C.T.U., liquidate separatamente, vanno poste definitivamente a carico dei resistenti soccombenti.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede: Con 1) condanna e in persona del l. r. p. t., al Controparte_2 Controparte_1 pagamento, in solido tra loro ed in favore di , della complessiva somma Parte_1 di € 59.948,48 a titolo di risarcimento del danno per l'infortunio sul lavoro del
3.4.2006, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate con decorrenza dalla data dell'infortunio e sino al saldo;
2) rigetta per il resto il ricorso;
3) compensa le spese di lite in misura di un terzo e condanna e Controparte_2
in persona del l. r. p. t., in solido tra loro, al pagamento della Controparte_1 residua parte, che liquida in € 4.470,00, oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e
C.P.A. come per legge, ed oltre € 253,00 per esborsi, con attribuzione ai procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
4) pone le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di e in persona del l. r. p. t., in solido tra loro. Controparte_2 Controparte_1
Così deciso in Avellino, 21.2.2025
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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