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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 116/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
RI ES, Relatore
CASAGRANDA ES, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1001/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 113/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 3
e pubblicata il 12/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 007895X120220004275 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 007895X120220004275 TEFA 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: conferma quanto indicato in atti e si riporta alle conclusioni depositate.
Resistente/Appellato: il rappresentate di IT insiste per la conferma della sentenza di 1° grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), difeso in proprio, ha impugnato la sentenza n. 113/2024, pronunciata il 22.11.2023 dalla sezione 3 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Venezia e depositata il 12/02/2024, che ha rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. 007895X120220004275 per TARI anno 2016 con cui VERITAS PA ha intimato il pagamento dell'importo di euro 1.156,02 per l'unità immobiliare ad uso ufficio detenuta in Luogo_1, Indirizzo_1.
Con l'atto di appello il contribuente eccepisce la violazione del diritto di difesa per difetto di motivazione dell'avviso di accertamento e mancata allegazione degli avvisi bonari, solleciti e fatture nell'atto richiamati, precludendo al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa tributaria e di difendersi adeguatamente.
A sostegno richiama giurisprudenza di legittimità, conclude per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annullare l'avviso di accertamento, con vittoria di spese.
La società appellata IT PA si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni eccependo che l'unico motivo di gravame è manifestamente infondato posto che l'avviso di accertamento della TARI del 2016 è stato emesso nel pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari. Che gli avvisi richiamati nell'atto impugnato sono stati regolarmente inviati e consegnati all'Avv. Ricorrente_1 nell'ufficio in Indirizzo_1 in Luogo_1, dallo stesso indicato nella dichiarazione del 23.6.2015, quale luogo di comunicazione degli atti e rimasto tale fino al 31/12/2016, dimostrando che il contribuente avesse piena e legale conoscenza degli avvisi di pagamento TARI del 2016 richiamati nell'atto di accertamento. Conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
All'odierna trattazione in pubblica udienza il Relatore espone i fatti e le questioni della controversia, come in atti, e successivamente la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preliminarmente, osserva che l'appellante ha svolto un unico motivo di gravame avverso la sentenza di primo grado deducendo che l'accertamento sarebbe viziato dalla violazione del diritto di difesa derivante dal difetto di motivazione per carenza di allegazione degli atti richiamati nell'atto impositivo, precludendo al ricorrente di difendersi in modo adeguato. Sul punto la Corte di Cassazione, sezione tributaria, già con l'ordinanza n. 27795/2020, in riferimento ad una controversia in materia ICI, ha chiarito che negli atti amministrativi a contenuto generale, non sono soggette all'obbligo di allegazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 212/2000, al fine di assicurare il soddisfacimento del requisito motivazionale dell'atto i documenti richiamati conoscibili dal destinatario contribuente e che, in ordine alla mancata allegazione la
Corte ha affermato che risultavano irrilevanti, ai fini della tutela del contribuente. Recentemente la Suprema
Corte, con l'ordinanza n. 5112 del 27 febbraio 2025, ha ribadito che la norma contenuta nell'articolo 7, comma
1 dello Statuto del contribuente, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente avesse già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione, giungendo ad affermare che una “interpretazione puramente formalistica, nel senso della necessità di allegare qualunque atto menzionato nella motivazione, anche se già notificato separatamente al destinatario, si porrebbe infatti in contrasto col criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando però al massimo le cause d'invalidità o d'inammissibilità chiaramente irragionevoli” (criterio richiamato anche dalla Sentenza n. 189/2000 della Corte costituzionale, con specifico riferimento al processo tributario). Da ultimo si segnala che, di recente, il legislatore è intervenuto a risolvere ogni dubbio interpretativo (si veda articolo 1 del Dlgs n. 219/2023) modificando direttamente l'articolo 7, comma 1, dello Statuto del contribuente prevedendo che solo se nella motivazione si faccia riferimento ad un altro atto sconosciuto all'interessato, lo stesso dovrà essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
Nel caso di specie l'appellante non contesta le affermazioni di parte appellata, dimostrate attraverso la produzione documentale versata in atti che, nella “dichiarazione di attivazione TARI” del giugno 2015, l'avv. Ricorrente_1 ha specificato le superfici e destinazioni d'uso dei locali detenuti in Indirizzo_1 a Luogo_1 al fine dell'imposizione del tributo sui rifiuti e tali dati sono stati fatti propri da VERITAS S.p.A., quando ha determinato la TARI dovuta negli avvisi di pagamento relativi all'anno 2015 e pagati, mentre quelli per l'anno 2016 sono rimasti insoluti. Inoltre, i richiamati avvisi sono, poi, stati regolarmente inviati e consegnati all'Avv. Ricorrente_1 nell'ufficio in Indirizzo_1 in Mestre, dallo stesso indicati nella dichiarazione del 23.6.2015, quale luogo di comunicazione degli atti e rimasto tale fino al 31/12/2016. Ed, ancora, con riferimento a detti avvisi di pagamento della TARI del 2016, oggetto di controversia, è stato prodotto in atti l'avviso n. 700003327356 del 29.1.2016 consegnato allo Studio Legale Avv. Ricorrente_1 in Indirizzo_1 Luogo_1 alle ore 08:55:37 del giorno 16/02/2016 dall'operatore: Nominativo_1 e che, successivamente, gli operatori ivi indicati hanno consegnato al medesimo recapito l'avviso n. 700003578074 del 22.4.2016 alle ore 10:25:48 del 10/05/2016, l'avviso n. 700003889145 del 22.7.2016 alle ore 07:44:41 del 02/08/2016 e, infine, l'avviso n. 700004236405 del 7.11.2016 alle ore 08:47:22 del 22/11/2016.
In conclusione, l'appellante ha avuto piena e legale conoscenza degli avvisi di pagamento TARI del 2016 richiamati nell'atto di accertamento impugnato e nessun diritto di difesa è stato violato, rendendo manifesta l'infondatezza del motivo di appello.
Dunque, l'appello deve essere rigettato e confermata l'impugnata sentenza poiché priva di censure.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, Sezione 1, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Condanna l'appellante alle spese di giudizio che liquida in
1.000,00 oltre accessori come per legge, se dovuti. Così deciso in Venezia-Mestre, lì 27 gennaio 2026 Il
Presidente Dott. Carlo Maria Zampi
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
RI ES, Relatore
CASAGRANDA ES, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1001/2024 depositato il 10/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Veneziana Energia Risorse Idriche Territorio Ambiente Servizi Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 113/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 3
e pubblicata il 12/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 007895X120220004275 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 007895X120220004275 TEFA 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 66/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: conferma quanto indicato in atti e si riporta alle conclusioni depositate.
Resistente/Appellato: il rappresentate di IT insiste per la conferma della sentenza di 1° grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1), difeso in proprio, ha impugnato la sentenza n. 113/2024, pronunciata il 22.11.2023 dalla sezione 3 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Venezia e depositata il 12/02/2024, che ha rigettato il ricorso proposto avverso l'avviso di accertamento n. 007895X120220004275 per TARI anno 2016 con cui VERITAS PA ha intimato il pagamento dell'importo di euro 1.156,02 per l'unità immobiliare ad uso ufficio detenuta in Luogo_1, Indirizzo_1.
Con l'atto di appello il contribuente eccepisce la violazione del diritto di difesa per difetto di motivazione dell'avviso di accertamento e mancata allegazione degli avvisi bonari, solleciti e fatture nell'atto richiamati, precludendo al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa tributaria e di difendersi adeguatamente.
A sostegno richiama giurisprudenza di legittimità, conclude per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annullare l'avviso di accertamento, con vittoria di spese.
La società appellata IT PA si è costituita in giudizio con proprie controdeduzioni eccependo che l'unico motivo di gravame è manifestamente infondato posto che l'avviso di accertamento della TARI del 2016 è stato emesso nel pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari. Che gli avvisi richiamati nell'atto impugnato sono stati regolarmente inviati e consegnati all'Avv. Ricorrente_1 nell'ufficio in Indirizzo_1 in Luogo_1, dallo stesso indicato nella dichiarazione del 23.6.2015, quale luogo di comunicazione degli atti e rimasto tale fino al 31/12/2016, dimostrando che il contribuente avesse piena e legale conoscenza degli avvisi di pagamento TARI del 2016 richiamati nell'atto di accertamento. Conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
All'odierna trattazione in pubblica udienza il Relatore espone i fatti e le questioni della controversia, come in atti, e successivamente la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, preliminarmente, osserva che l'appellante ha svolto un unico motivo di gravame avverso la sentenza di primo grado deducendo che l'accertamento sarebbe viziato dalla violazione del diritto di difesa derivante dal difetto di motivazione per carenza di allegazione degli atti richiamati nell'atto impositivo, precludendo al ricorrente di difendersi in modo adeguato. Sul punto la Corte di Cassazione, sezione tributaria, già con l'ordinanza n. 27795/2020, in riferimento ad una controversia in materia ICI, ha chiarito che negli atti amministrativi a contenuto generale, non sono soggette all'obbligo di allegazione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 212/2000, al fine di assicurare il soddisfacimento del requisito motivazionale dell'atto i documenti richiamati conoscibili dal destinatario contribuente e che, in ordine alla mancata allegazione la
Corte ha affermato che risultavano irrilevanti, ai fini della tutela del contribuente. Recentemente la Suprema
Corte, con l'ordinanza n. 5112 del 27 febbraio 2025, ha ribadito che la norma contenuta nell'articolo 7, comma
1 dello Statuto del contribuente, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente avesse già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione, giungendo ad affermare che una “interpretazione puramente formalistica, nel senso della necessità di allegare qualunque atto menzionato nella motivazione, anche se già notificato separatamente al destinatario, si porrebbe infatti in contrasto col criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell'interesse generale, faccia bensì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando però al massimo le cause d'invalidità o d'inammissibilità chiaramente irragionevoli” (criterio richiamato anche dalla Sentenza n. 189/2000 della Corte costituzionale, con specifico riferimento al processo tributario). Da ultimo si segnala che, di recente, il legislatore è intervenuto a risolvere ogni dubbio interpretativo (si veda articolo 1 del Dlgs n. 219/2023) modificando direttamente l'articolo 7, comma 1, dello Statuto del contribuente prevedendo che solo se nella motivazione si faccia riferimento ad un altro atto sconosciuto all'interessato, lo stesso dovrà essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
Nel caso di specie l'appellante non contesta le affermazioni di parte appellata, dimostrate attraverso la produzione documentale versata in atti che, nella “dichiarazione di attivazione TARI” del giugno 2015, l'avv. Ricorrente_1 ha specificato le superfici e destinazioni d'uso dei locali detenuti in Indirizzo_1 a Luogo_1 al fine dell'imposizione del tributo sui rifiuti e tali dati sono stati fatti propri da VERITAS S.p.A., quando ha determinato la TARI dovuta negli avvisi di pagamento relativi all'anno 2015 e pagati, mentre quelli per l'anno 2016 sono rimasti insoluti. Inoltre, i richiamati avvisi sono, poi, stati regolarmente inviati e consegnati all'Avv. Ricorrente_1 nell'ufficio in Indirizzo_1 in Mestre, dallo stesso indicati nella dichiarazione del 23.6.2015, quale luogo di comunicazione degli atti e rimasto tale fino al 31/12/2016. Ed, ancora, con riferimento a detti avvisi di pagamento della TARI del 2016, oggetto di controversia, è stato prodotto in atti l'avviso n. 700003327356 del 29.1.2016 consegnato allo Studio Legale Avv. Ricorrente_1 in Indirizzo_1 Luogo_1 alle ore 08:55:37 del giorno 16/02/2016 dall'operatore: Nominativo_1 e che, successivamente, gli operatori ivi indicati hanno consegnato al medesimo recapito l'avviso n. 700003578074 del 22.4.2016 alle ore 10:25:48 del 10/05/2016, l'avviso n. 700003889145 del 22.7.2016 alle ore 07:44:41 del 02/08/2016 e, infine, l'avviso n. 700004236405 del 7.11.2016 alle ore 08:47:22 del 22/11/2016.
In conclusione, l'appellante ha avuto piena e legale conoscenza degli avvisi di pagamento TARI del 2016 richiamati nell'atto di accertamento impugnato e nessun diritto di difesa è stato violato, rendendo manifesta l'infondatezza del motivo di appello.
Dunque, l'appello deve essere rigettato e confermata l'impugnata sentenza poiché priva di censure.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Veneto, Sezione 1, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Condanna l'appellante alle spese di giudizio che liquida in
1.000,00 oltre accessori come per legge, se dovuti. Così deciso in Venezia-Mestre, lì 27 gennaio 2026 Il
Presidente Dott. Carlo Maria Zampi