Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 116
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Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione del diritto di difesa per difetto di motivazione e mancata allegazione atti

    La Corte ha ritenuto che gli atti richiamati nell'avviso di accertamento fossero già noti al contribuente, in quanto precedentemente notificati o comunque conoscibili, e che non sussistesse l'obbligo di allegazione ai sensi dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, come interpretato dalla giurisprudenza della Cassazione e modificato dal D.Lgs. 219/2023. È stata accertata la piena e legale conoscenza degli avvisi di pagamento da parte del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 116
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 116
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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