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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 22/03/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 704/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 704 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. ), titolare dell'omonima impresa individuale, con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. Carmine Petrucci, elettivamente domiciliato in San Salvo, alla via Fedro n. 16, presso lo studio del difensore,
- Attore
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio degli avv.ti Alfonso Frattura e Sara Frattura, elettivamente domiciliata in Lanciano, alla via
Polidoro di Mastro Renzo n. 5, presso lo studio dei difensori,
- Convenuta
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona dei legali rappresentanti p.t., con il patrocinio dell'avv. Michele Poppa, elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC del difensore,
- Terza chiamata
Oggetto: azione risarcitoria pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale, ha convenuto in giudizio la deducendo che, in data 22 marzo Controparte_1
2021, aveva acquistato dalla predetta società il veicolo usato Autocarro Renault, tg. EZ907PD, con immatricolazione risalente al 21 dicembre 2015 al prezzo di 71.980,00 euro, per destinarlo alla propria attività di trasporto di merce alimentare deperibile, tra cui quella surgelata, essendo provvisto di un furgone-frigo (per vero, l'odierno attore ha conseguito la disponibilità del veicolo in discorso a mezzo della sottoscrizione di un contratto di leasing). Detto veicolo era quindi dotato del certificato “FRC” (ad indicare che trattasi di furgone-frigo di classe “C”), adibito al trasporto di merce a temperatura compresa tra i 12 ed i 20 gradi centigradi, e dunque di certificazione finalizzata al trasporto di merce alimentare deperibile, inclusa la merce surgelata, valida per sei anni, quindi fino al novembre 2021, suscettibile di due ulteriori rinnovi della durata di tre anni ciascuno, dunque sino al novembre 2027.
Sicché, a novembre 2021, l'odierno ricorrente, al fine di poter proseguire il proprio servizio di trasporto, si era rivolto ad un apposito centro di collaudo deputato al rinnovo della suddetta certificazione. Tuttavia, durante le previste operazioni tecniche, i tecnici avevano sollevato dubbi circa la “possibile presenza di vizi occulti”, ovvero relativi alla effettiva “datazione del furgone-frigo”, tanto da ricondurre la relativa immatricolazione non già all'anno 2015 ma ad una data “antecedente all'anno
1996”, così da ritenere “antieconomico il lavoro occorrente per il superamento di tale vizio occulto mediante appositi interventi riparatori, essendo il loro costo superiore al costo di acquisto di un furgone-frigo nuovo”.
Al fine di suffragare le rappresentate circostanze, parte attrice ha prodotto, tra gli altri documenti, una consulenza di parte (all. 9) - nella quale venivano riscontrate talune criticità nel sistema di coibentazione del cassone frigo, qualificati alla stregua di “vizi occulti” - ed un'ulteriore consulenza
(all. 12) recante la “stima” dei danni asseritamente patiti, nonché le comunicazioni intercorse con la convenuta società al fine di notiziarla della scoperta di anomalie relative al Controparte_1
furgone-frigo acquistato. L'odierno attore ha altresì rappresentato di aver previamente esperito ricorso per accertamento tecnico preventivo, tuttavia ritenuto inammissibile come da provvedimento in atti (all.
22 all'atto di citazione), oggetto pure di reclamo, parimenti dichiarato inammissibile (all. 24 all'atto di citazione).
Parte attrice ha quindi introdotto il presente giudizio al fine di accertare che la “datazione della fabbricazione e/o immatricolazione del furgone – frigo componente il veicolo tg. EZ907PD è diversa da quella dell'anno 2015”, nonché la sussistenza di “altri suoi vizi occulti” e che ciò impedisce l'ottenimento del rilascio della prevista certificazione per lo svolgimento dell'attività di trasporto di pagina 2 di 6 merce surgelata, stante in ogni caso l'inidoneità del detto furgone-frigo al relativo espletamento per responsabilità della convenuta. Parte attrice ha dunque richiesto di accertare il pregiudizio economico patito in ragione della sussistenza di detti “vizi”, quantificabili “in euro 39.794,55 annui, con decorrenza da luglio 2021 a novembre 2027, od altra data di giustizia”, con conseguente condanna della “al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore dell'attore, dei danni Controparte_1
suddetti, quantificabili in euro 47.892,62 annui, con decorrenza da luglio 2021 a novembre 2027, od altra somma di giustizia”, oltre interessi e rivalutazione.
2. Si è costituita in giudizio la in persona del legale rappresentante p.t., la Controparte_1
quale ha preliminarmente avanzato richiesta, di seguito accolta, di chiamata in manleva della
[...]
quale titolare del marchio Renault Truck s.r.l. La convenuta ha quindi invocato Controparte_2
l'autorità del giudicato formatosi all'esito delle determinazioni che hanno segnato il procedimento di
ATP. Nel merito, la società convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree, anche sulla scorta della prodotta documentazione relativa a certificazioni rilasciate dalla Motorizzazione di Pavia, nonché la condanna dell'attore ex art. 96, comma 3, c.p.c.
3. Si è costituita in giudizio anche la terza chiamata in persona dei legali Controparte_2
rappresentanti p.t., la quale ha aderito alla posizione della convenuta circa l'invocazione dell'autorità di giudicato nei termini anzidetti. La terza chiamata ha inoltre richiesto la propria estromissione dal giudizio, non essendo parte nel contratto stipulato tra e , ed Controparte_1 Parte_1
osservando, in ogni caso, che le doglianze attoree riguardavano unicamente l'allestimento del mezzo, predisposto da altro soggetto. Nel merito, la terza chiamata ha chiesto il rigetto delle domande attoree, data anche la documentazione prodotta, nonché della richiesta di manleva operata dalla
[...]
CP_1
4. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, questo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per la rimessione della causa in decisione, svoltasi ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., all'esito della quale la causa è stata presa in decisione, con riserva per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
5. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione con la quale la società convenuta e la terza chiamata hanno invocato l'autorità del giudicato asseritamente formatosi all'esito del procedimento di
ATP incardinato dall'odierno attore. Tanto in ragione della peculiare natura di quel giudizio, afferente alla specie dei procedimenti di istruzione preventiva, dunque del tutto diverso rispetto al presente procedimento di cognizione.
Nel merito, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
pagina 3 di 6 Invero, quanto all'asserita natura datata del furgone-frigo acquistato dal a fronte della Pt_1
documentazione versata in atti sia dalla parte convenuta sia dalla terza chiamata, relativamente all'avvenuta immatricolazione del veicolo nel 2015 – tra cui un attestato ed un certificato di collaudo emessi dalla Motorizzazione di Pavia – parte attrice si è limitata a produrre una perizia di parte nella quale è riportata la considerazione secondo cui “dall'etichetta esterna risulta che il cassone è stato costruito nel 2015 ma le sue condizioni indicano chiaramente un cassone di almeno 25 anni di utilizzo”, senza tuttavia precisare sulla scorta di quali valutazioni sia pervenuto a siffatta conclusione, vieppiù a fronte dell'attestazione di cui alla documentazione sopracitata.
Peraltro, nell'atto di citazione si rappresenta che “durante il collaudo indispensabile al rinnovo della certificazione ATP per FRC, i tecnici sollevavano all'attore il dubbio della possibile presenza di vizi occulti, ovvero sia il vizio che la datazione del furgone-frigo risalisse ad una epoca diversa ed antecedente rispetto a quella da contratto, prevedente l'anno 2015, e cioè ad una epoca non inferiore a
25 anni precedenti all'anno 2021, e quindi il furgone – frigo era da ricondursi ad una immatricolazione non dell'anno 2015, ma antecedente all'anno 1996”; inoltre, in quella stessa sede, secondo quanto rappresentato dall'odierno attore, veniva rilasciata “relazione” con la quale si definiva
“antieconomico il lavoro occorrente per il superamento di tale vizio occulto mediante appositi interventi riparatori, essendo il loro costo superiore al costo di acquisto di un furgone-frigo nuovo”.
Tuttavia, occorre rilevare che è agli atti del presente procedimento unicamente il preventivo dei lavori da eseguire sul furgone-frigo in discorso (all. 8 all'atto di citazione), non anche documentazione relativa alle operazioni di collaudo e la predetta relazione.
Inoltre, posto quanto appena rappresentato, in ordine ai ritenuti “vizi occulti”, riscontrati dall'attore, si osserva, altresì, che, dalle deduzioni attoree e dalla prodotta perizia di parte, non si desume alcun elemento relativo all'effettiva incidenza delle ravvisate criticità (muffe e spaccature della coibentazione) sulla capacità refrigerante del furgone-frigo in discorso, la cui allegazione sarebbe stata vieppiù necessaria tenuto conto dell'incontestato utilizzo del veicolo, da parte del Pt_1
successivamente al conseguimento della disponibilità del veicolo nel marzo 2021. Peraltro, relativamente all'asserito malfunzionamento del sistema refrigerante del veicolo, risalente, secondo la prospettazione attorea, al luglio 2021, è stata unicamente formulata richiesta di ammissione di prove testimoniali tuttavia inammissibile, essendo stati formulati capitoli di prova inerenti a circostanze valutative e pure genericamente formulati (cfr. punti 17bis e 18 dell'atto di citazione). Si rileva, comunque, che l'odierno attore riteneva di non provvedere nemmeno nel novembre 2021 a comunicare l'avvenuta scoperta della sussistenza di anomalie del veicolo all'odierna società convenuta – ovvero in pagina 4 di 6 concomitanza con il rinnovo della certificazione ATP – la quale veniva contattata a mezzo mail soltanto in data 24 febbraio 2022.
In ogni caso, si osserva come sia rimasto del tutto sfornito di allegazione e prova il profilo del danno asseritamente patito dall'odierno attore, essendo stato genericamente prospettato “un minore corrispettivo e di conseguenza un minore guadagno per l'attore rispetto al trasporto di merce surgelata”, diversamente quantificato nell'importo di 39.794,55 euro, con riferimento ad un periodo di dieci mesi (da luglio 2021 ad aprile 2022) – sulla base di una perizia di parte in atti (all. 12 all'atto di citazione) - ovvero nell'importo annuo di 47.892,62 euro. Tuttavia, parte attrice ha rappresentato di svolgere “attività d'impresa tra l'altro dedita al trasporto di merce alimentare deperibile, tra cui quella surgelata” senza, tuttavia, fornire alcuna puntuale allegazione al riguardo, evidentemente di natura documentale, circa l'effettiva attività di trasporto svolta ed i guadagni percepiti, mancando quindi di apportare elementi rispetto ai quali parametrare e dunque apprezzare il lamentato “minore corrispettivo ... minore guadagno”. Né elementi utili si reputa possano essere tratti dalla prodotta perizia di parte, in cui il consulente dell'attore è pervenuto ad una stima che risulta tuttavia effettuata sulla base di criteri dei quali non risulta l'inerenza al caso di specie ovvero l'attinenza all'attività effettivamente svolta dal (osservandosi, peraltro, che nella perizia di parte si fa menzione di Pt_1
allegati che non risultano essere stati prodotti).
Sicché, la domanda attorea deve essere conclusivamente rigettata, le considerazioni che precedono implicando anche il mancato accoglimento delle richieste istruttorie attoree, aventi ad oggetto prove testimoniali per le quali sono stati formulati capitoli di prova inerenti, essenzialmente, a circostanze valutative e segnati da generica formulazione. Inoltre, le valutazioni sopra formulate giustificano altresì il mancato espletamento della richiesta CTU, stante la natura esplorativa della stessa per quanto sopra osservato in punto di allegazioni e prova circa l'an ed il danno dedotti. Invero, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere
l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle a carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n.
31886) (così Cass., sez. III, 18 settembre 2020, n. 19631).
5. In considerazione dell'esito del giudizio, segnato anche dal rigetto della preliminare eccezione formulata dalla società convenuta e dalla terza chiamata nei termini sopra riportati, le spese di lite pagina 5 di 6 seguono la soccombenza e sono compensate tra le parti in misura di un terzo, dunque poste a carico della parte attrice per i residui due terzi. Esse sono quindi liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni – da ultimo con il D.M.
n. 147 del 2022 - tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta. Inoltre, è opportuno rammentare che, in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se
l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. n. 2492/2016; cfr. Cass. 23552/2011, Cass. n. 7674/2008 e Cass. n. 6514/2004) (così Cass., sez. III, 11 febbraio 2021,
n. 3566), fatta eccezione per l'ipotesi in cui il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa
(Cass., sez. III, ord., 6 dicembre 2019, n. 31889), circostanze che non si ritengono integrate nel caso di specie rispetto alla chiamata effettuata dalla società convenuta nei confronti della Controparte_2
[...]
Da ultimo, si reputa non sussistano i presupposti soggettivi per la condanna dell'attore ex art. 96
c.p.c. come richiesta da controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 704 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna l'attore a rifondere alla convenuta in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., le spese di giudizio che si liquidano in 1.937,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna l'attore a rifondere alla in persona dei legali rappresentanti p.t., le Controparte_2
spese di giudizio che si liquidano in 1.937,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali del
15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Lanciano, 21 marzo 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 704 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. ), titolare dell'omonima impresa individuale, con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. Carmine Petrucci, elettivamente domiciliato in San Salvo, alla via Fedro n. 16, presso lo studio del difensore,
- Attore
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1
patrocinio degli avv.ti Alfonso Frattura e Sara Frattura, elettivamente domiciliata in Lanciano, alla via
Polidoro di Mastro Renzo n. 5, presso lo studio dei difensori,
- Convenuta
(C.F. ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona dei legali rappresentanti p.t., con il patrocinio dell'avv. Michele Poppa, elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC del difensore,
- Terza chiamata
Oggetto: azione risarcitoria pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale, ha convenuto in giudizio la deducendo che, in data 22 marzo Controparte_1
2021, aveva acquistato dalla predetta società il veicolo usato Autocarro Renault, tg. EZ907PD, con immatricolazione risalente al 21 dicembre 2015 al prezzo di 71.980,00 euro, per destinarlo alla propria attività di trasporto di merce alimentare deperibile, tra cui quella surgelata, essendo provvisto di un furgone-frigo (per vero, l'odierno attore ha conseguito la disponibilità del veicolo in discorso a mezzo della sottoscrizione di un contratto di leasing). Detto veicolo era quindi dotato del certificato “FRC” (ad indicare che trattasi di furgone-frigo di classe “C”), adibito al trasporto di merce a temperatura compresa tra i 12 ed i 20 gradi centigradi, e dunque di certificazione finalizzata al trasporto di merce alimentare deperibile, inclusa la merce surgelata, valida per sei anni, quindi fino al novembre 2021, suscettibile di due ulteriori rinnovi della durata di tre anni ciascuno, dunque sino al novembre 2027.
Sicché, a novembre 2021, l'odierno ricorrente, al fine di poter proseguire il proprio servizio di trasporto, si era rivolto ad un apposito centro di collaudo deputato al rinnovo della suddetta certificazione. Tuttavia, durante le previste operazioni tecniche, i tecnici avevano sollevato dubbi circa la “possibile presenza di vizi occulti”, ovvero relativi alla effettiva “datazione del furgone-frigo”, tanto da ricondurre la relativa immatricolazione non già all'anno 2015 ma ad una data “antecedente all'anno
1996”, così da ritenere “antieconomico il lavoro occorrente per il superamento di tale vizio occulto mediante appositi interventi riparatori, essendo il loro costo superiore al costo di acquisto di un furgone-frigo nuovo”.
Al fine di suffragare le rappresentate circostanze, parte attrice ha prodotto, tra gli altri documenti, una consulenza di parte (all. 9) - nella quale venivano riscontrate talune criticità nel sistema di coibentazione del cassone frigo, qualificati alla stregua di “vizi occulti” - ed un'ulteriore consulenza
(all. 12) recante la “stima” dei danni asseritamente patiti, nonché le comunicazioni intercorse con la convenuta società al fine di notiziarla della scoperta di anomalie relative al Controparte_1
furgone-frigo acquistato. L'odierno attore ha altresì rappresentato di aver previamente esperito ricorso per accertamento tecnico preventivo, tuttavia ritenuto inammissibile come da provvedimento in atti (all.
22 all'atto di citazione), oggetto pure di reclamo, parimenti dichiarato inammissibile (all. 24 all'atto di citazione).
Parte attrice ha quindi introdotto il presente giudizio al fine di accertare che la “datazione della fabbricazione e/o immatricolazione del furgone – frigo componente il veicolo tg. EZ907PD è diversa da quella dell'anno 2015”, nonché la sussistenza di “altri suoi vizi occulti” e che ciò impedisce l'ottenimento del rilascio della prevista certificazione per lo svolgimento dell'attività di trasporto di pagina 2 di 6 merce surgelata, stante in ogni caso l'inidoneità del detto furgone-frigo al relativo espletamento per responsabilità della convenuta. Parte attrice ha dunque richiesto di accertare il pregiudizio economico patito in ragione della sussistenza di detti “vizi”, quantificabili “in euro 39.794,55 annui, con decorrenza da luglio 2021 a novembre 2027, od altra data di giustizia”, con conseguente condanna della “al pagamento, a titolo risarcitorio, in favore dell'attore, dei danni Controparte_1
suddetti, quantificabili in euro 47.892,62 annui, con decorrenza da luglio 2021 a novembre 2027, od altra somma di giustizia”, oltre interessi e rivalutazione.
2. Si è costituita in giudizio la in persona del legale rappresentante p.t., la Controparte_1
quale ha preliminarmente avanzato richiesta, di seguito accolta, di chiamata in manleva della
[...]
quale titolare del marchio Renault Truck s.r.l. La convenuta ha quindi invocato Controparte_2
l'autorità del giudicato formatosi all'esito delle determinazioni che hanno segnato il procedimento di
ATP. Nel merito, la società convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree, anche sulla scorta della prodotta documentazione relativa a certificazioni rilasciate dalla Motorizzazione di Pavia, nonché la condanna dell'attore ex art. 96, comma 3, c.p.c.
3. Si è costituita in giudizio anche la terza chiamata in persona dei legali Controparte_2
rappresentanti p.t., la quale ha aderito alla posizione della convenuta circa l'invocazione dell'autorità di giudicato nei termini anzidetti. La terza chiamata ha inoltre richiesto la propria estromissione dal giudizio, non essendo parte nel contratto stipulato tra e , ed Controparte_1 Parte_1
osservando, in ogni caso, che le doglianze attoree riguardavano unicamente l'allestimento del mezzo, predisposto da altro soggetto. Nel merito, la terza chiamata ha chiesto il rigetto delle domande attoree, data anche la documentazione prodotta, nonché della richiesta di manleva operata dalla
[...]
CP_1
4. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, questo giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza per la rimessione della causa in decisione, svoltasi ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., all'esito della quale la causa è stata presa in decisione, con riserva per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
5. Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione con la quale la società convenuta e la terza chiamata hanno invocato l'autorità del giudicato asseritamente formatosi all'esito del procedimento di
ATP incardinato dall'odierno attore. Tanto in ragione della peculiare natura di quel giudizio, afferente alla specie dei procedimenti di istruzione preventiva, dunque del tutto diverso rispetto al presente procedimento di cognizione.
Nel merito, la domanda di parte attrice deve essere rigettata.
pagina 3 di 6 Invero, quanto all'asserita natura datata del furgone-frigo acquistato dal a fronte della Pt_1
documentazione versata in atti sia dalla parte convenuta sia dalla terza chiamata, relativamente all'avvenuta immatricolazione del veicolo nel 2015 – tra cui un attestato ed un certificato di collaudo emessi dalla Motorizzazione di Pavia – parte attrice si è limitata a produrre una perizia di parte nella quale è riportata la considerazione secondo cui “dall'etichetta esterna risulta che il cassone è stato costruito nel 2015 ma le sue condizioni indicano chiaramente un cassone di almeno 25 anni di utilizzo”, senza tuttavia precisare sulla scorta di quali valutazioni sia pervenuto a siffatta conclusione, vieppiù a fronte dell'attestazione di cui alla documentazione sopracitata.
Peraltro, nell'atto di citazione si rappresenta che “durante il collaudo indispensabile al rinnovo della certificazione ATP per FRC, i tecnici sollevavano all'attore il dubbio della possibile presenza di vizi occulti, ovvero sia il vizio che la datazione del furgone-frigo risalisse ad una epoca diversa ed antecedente rispetto a quella da contratto, prevedente l'anno 2015, e cioè ad una epoca non inferiore a
25 anni precedenti all'anno 2021, e quindi il furgone – frigo era da ricondursi ad una immatricolazione non dell'anno 2015, ma antecedente all'anno 1996”; inoltre, in quella stessa sede, secondo quanto rappresentato dall'odierno attore, veniva rilasciata “relazione” con la quale si definiva
“antieconomico il lavoro occorrente per il superamento di tale vizio occulto mediante appositi interventi riparatori, essendo il loro costo superiore al costo di acquisto di un furgone-frigo nuovo”.
Tuttavia, occorre rilevare che è agli atti del presente procedimento unicamente il preventivo dei lavori da eseguire sul furgone-frigo in discorso (all. 8 all'atto di citazione), non anche documentazione relativa alle operazioni di collaudo e la predetta relazione.
Inoltre, posto quanto appena rappresentato, in ordine ai ritenuti “vizi occulti”, riscontrati dall'attore, si osserva, altresì, che, dalle deduzioni attoree e dalla prodotta perizia di parte, non si desume alcun elemento relativo all'effettiva incidenza delle ravvisate criticità (muffe e spaccature della coibentazione) sulla capacità refrigerante del furgone-frigo in discorso, la cui allegazione sarebbe stata vieppiù necessaria tenuto conto dell'incontestato utilizzo del veicolo, da parte del Pt_1
successivamente al conseguimento della disponibilità del veicolo nel marzo 2021. Peraltro, relativamente all'asserito malfunzionamento del sistema refrigerante del veicolo, risalente, secondo la prospettazione attorea, al luglio 2021, è stata unicamente formulata richiesta di ammissione di prove testimoniali tuttavia inammissibile, essendo stati formulati capitoli di prova inerenti a circostanze valutative e pure genericamente formulati (cfr. punti 17bis e 18 dell'atto di citazione). Si rileva, comunque, che l'odierno attore riteneva di non provvedere nemmeno nel novembre 2021 a comunicare l'avvenuta scoperta della sussistenza di anomalie del veicolo all'odierna società convenuta – ovvero in pagina 4 di 6 concomitanza con il rinnovo della certificazione ATP – la quale veniva contattata a mezzo mail soltanto in data 24 febbraio 2022.
In ogni caso, si osserva come sia rimasto del tutto sfornito di allegazione e prova il profilo del danno asseritamente patito dall'odierno attore, essendo stato genericamente prospettato “un minore corrispettivo e di conseguenza un minore guadagno per l'attore rispetto al trasporto di merce surgelata”, diversamente quantificato nell'importo di 39.794,55 euro, con riferimento ad un periodo di dieci mesi (da luglio 2021 ad aprile 2022) – sulla base di una perizia di parte in atti (all. 12 all'atto di citazione) - ovvero nell'importo annuo di 47.892,62 euro. Tuttavia, parte attrice ha rappresentato di svolgere “attività d'impresa tra l'altro dedita al trasporto di merce alimentare deperibile, tra cui quella surgelata” senza, tuttavia, fornire alcuna puntuale allegazione al riguardo, evidentemente di natura documentale, circa l'effettiva attività di trasporto svolta ed i guadagni percepiti, mancando quindi di apportare elementi rispetto ai quali parametrare e dunque apprezzare il lamentato “minore corrispettivo ... minore guadagno”. Né elementi utili si reputa possano essere tratti dalla prodotta perizia di parte, in cui il consulente dell'attore è pervenuto ad una stima che risulta tuttavia effettuata sulla base di criteri dei quali non risulta l'inerenza al caso di specie ovvero l'attinenza all'attività effettivamente svolta dal (osservandosi, peraltro, che nella perizia di parte si fa menzione di Pt_1
allegati che non risultano essere stati prodotti).
Sicché, la domanda attorea deve essere conclusivamente rigettata, le considerazioni che precedono implicando anche il mancato accoglimento delle richieste istruttorie attoree, aventi ad oggetto prove testimoniali per le quali sono stati formulati capitoli di prova inerenti, essenzialmente, a circostanze valutative e segnati da generica formulazione. Inoltre, le valutazioni sopra formulate giustificano altresì il mancato espletamento della richiesta CTU, stante la natura esplorativa della stessa per quanto sopra osservato in punto di allegazioni e prova circa l'an ed il danno dedotti. Invero, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 c.c., e pensare di poter rimettere
l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle a carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n.
31886) (così Cass., sez. III, 18 settembre 2020, n. 19631).
5. In considerazione dell'esito del giudizio, segnato anche dal rigetto della preliminare eccezione formulata dalla società convenuta e dalla terza chiamata nei termini sopra riportati, le spese di lite pagina 5 di 6 seguono la soccombenza e sono compensate tra le parti in misura di un terzo, dunque poste a carico della parte attrice per i residui due terzi. Esse sono quindi liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni – da ultimo con il D.M.
n. 147 del 2022 - tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta. Inoltre, è opportuno rammentare che, in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se
l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo (Cass. n. 2492/2016; cfr. Cass. 23552/2011, Cass. n. 7674/2008 e Cass. n. 6514/2004) (così Cass., sez. III, 11 febbraio 2021,
n. 3566), fatta eccezione per l'ipotesi in cui il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa
(Cass., sez. III, ord., 6 dicembre 2019, n. 31889), circostanze che non si ritengono integrate nel caso di specie rispetto alla chiamata effettuata dalla società convenuta nei confronti della Controparte_2
[...]
Da ultimo, si reputa non sussistano i presupposti soggettivi per la condanna dell'attore ex art. 96
c.p.c. come richiesta da controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 704 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna l'attore a rifondere alla convenuta in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., le spese di giudizio che si liquidano in 1.937,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna l'attore a rifondere alla in persona dei legali rappresentanti p.t., le Controparte_2
spese di giudizio che si liquidano in 1.937,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali del
15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Lanciano, 21 marzo 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
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