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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/05/2025, n. 1221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1221 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Claudio Casarano ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7393 r.g. anno 2021 Affari Civili Contenziosi promossa da:
- rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Lillo;
Parte_1
contro
- rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo De Valerio e Patrizio Gaetano CP_1
Giangrande;
Oggetto: altri contratti atipici.
LA CAUSA
LA DOMANDA MONITORIA
Il signor , con ricorso monitorio del 10-09-2021, affermava che quale dottore CP_1
commercialista in data 15 aprile 2021 riceveva dalla signora a sua volta Persona_1
quale socia accomandataria e legale rappresentante della Agricola Olivo della Fortuna di Giacovelli
Maria Concetta & C. S.A.S., mandato di consulenza professionale al fine di ottenere dalla Banca
Popolare Pugliese una delibera con il quale si concedeva un finanziamento dell'importo di €
1.300.000,00, necessario per il perfezionamento di una pratica inoltrata alla Regione Puglia all'interno del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
pagina 1 di 7 Il contratto all'art. 1 prevedeva che il ricorrente avrebbe percepito il 3% dell'importo finanziato a delibera approvata dalla banca.
In data 17/06/2021, aggiungeva il ricorrente, la suddetta banca con regolare delibera approvava il finanziamento così come richiesto per l'importo di € 1.300,000,00.
Senonchè, lamentava l'istante, invano veniva richiesto il pagamento del compenso pattuito, da ultimo con raccomandata del 14/08/2021.
Di qui la richiesta di ingiunzione del pagamento di euro € 40.560,00.
Seguiva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1801/2021, notificato il 23/10/2021, provvisoriamente esecutivo, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 43.150,32, oltre interessi fino al soddisfo.
I MOTIVI DI OPPOSIZIONE
La società ingiunta proponeva opposizione al predetto decreto ingiuntivo sostenendo che il compenso pattuito per il ricorrente fosse ancorato all'effettivo ottenimento del finanziamento;
infatti non solo doveva intervenire entro il 28/04/2021, salvo proroghe concesse dalla Regione Puglia, ma era propedeutico al perfezionamento di un iter amministrativo nell'ambito del PSR Puglia
2014/2020 Misure 4.1.A, con posizione in graduatoria n. 161.
Senonchè, contrariamente a quanto fatto intendere nel ricorso monitorio, non era stato affatto deliberato dalla banca indicata la concessione del finanziamento. posto che la decisione adottata si traduceva in una mera “Lettera di comunicazione fidi” con cui l'Istituto di credito informava la società opponente della propria disponibilità alla concessione di un mutuo chirografario di € 1.3000.000,00, subordinandola “ alla prestazione delle seguenti garazie: Fidejussione specifica limitata di terzi –
Fidejussione specifica limitata di terzi – Cosimo Varvaglione;
Fidejussione specifica Persona_2 limitata di terzi – ”; garanzie queste che, come ben noto al mandatario, la Persona_1
mandante non era disposta a concedere ab origine.
Che poi non si potesse trattare di delibera di concessione del finanziamento si poteva arguire dal rilievo che nella predetta comunicazione la banca fa un elenco di circostanze cui veniva ulteriormente subordinata la sua concessione, tra le quali l'ammissione dell'operazione alla garanzia del Fondo di
Garanzia per le PMI e la sottoscrizione di apposita manleva da parte della società in ordine all'eventuale superamento dell'intensità massima d'aiuto prevista dalla normativa PSR;
viene poi aggiunto che “ resta inteso che la presente comunicazione manifesta esclusivamente la disponibilità
pagina 2 di 7 della banca a concedere le sopraindicate facilitazioni creditizie e non costituisce adesione alla proposta da Lei/Voi formulata ”.
Proposta cui la società opponente non prestava adesione.
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
LA DIFESA OPPOSTA
L'opposto costituendosi sosteneva che alla materiale corresponsione del finanziamento, invero, non si giungeva poiché i soci della società opponente non hanno ritenuto di aderire alla richiesta di adesione alla fideiussione personale, che per un finanziamento senza garanzie reali doveva essere noto che per prassi bancaria fosse imprescindibile.
In ogni caso, aggiungeva la difesa opposta, ai sensi dell'art. 5 del contratto professionale posto a fondamento della domanda monitoria è espressamente previsto che: “Qualora per qualsiasi motivo il
Mandante decida unilateralmente di non avvalersi più della consulenza del mandatario, resterà comunque obbligato al versamento di tutte le somme di cui ai precedenti artt. 1 e 2, e di ogni ulteriore prestazione effettuata fino a quel momento”.
Spiegava comunque domanda riconvenzionale tesa ad ottenere il compenso pattuito ovvero quella somma minore che sarà ritenuta di giustizia, ove occorra con valutazione equitativa o determinata con l'ausilio di C.T.U.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 648 c.p.c. veniva così giustificata la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto:
“In effetti il compenso del 3% dell'importo del finanziamento era ancorato alla delibera di approvazione della banca, che è pacificamente mancata. La circostanza che il finanziamento non sia stato concesso per fatto colpevole dell'opponente – quasi a voler evocare il disposto ex art. 1359 c.c.o una forma di grave inadempimento - occorre poi che sia dimostrata dall'opposto.
P.T.M.
Sospende la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ( 1801-2021)…”.
Depositate le memorie ex art. 183 VI comma, svolta la prova orale, all'udienza del 22-01-2025, trattata in forma scritta, le parti precisavano le conclusioni ed il giudice si riservava la causa per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 per lo scambio di comparse e repliche.
MOTIVAZIONE
pagina 3 di 7 LA ESCLUSIONE DELLA RICORRENZA DEL PRESUPPOSTO AL QUALE ERA
CONDIZIONATO IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Come emerge evidente sol che si legga il contenuto della delibera bancaria del 17-06-2021, la stessa non può assurgere a delibera di concessione del mutuo;
del resto, in sede di comparsa di costituzione e risposta l'opposto prendeva atto di tanto e la sua difesa ripiegava sul rilievo che ingiustificatamente venivano rifiutate le necessarie garanzie personali: eppure la domanda monitoria risultava fondata sull'avvenuta concessione del mutuo.
Come dire che il compenso veniva per volontà delle parti sottoposto alla condizione sospensiva della concessione del mutuo, propedeutica, peraltro, per la ricordata pratica della Regione Puglia.
Di qui poi l'ordinanza ex art. 649 c.p.c. sulla necessità che fosse al più provato la ricorrenza del presupposto ex art. 1359 c.c., come mostrava di voler fare l'opposto quando costituendosi ammetteva che non fosse stato deliberato dalla banca il mutuo per il quale svolgeva l'attività indicata. Per non aver prestato la controparte le necessarie garanzie personali.
LA ESCLUSIONE DELLA RICORRENZA DI UNA FINZIONE DI AVVERAMENTO DELLA
CONDIZIONE EX ART. 1359 C.C. – CHE è COSA DIVERSA DALLA RISOLUZIONE EX
ART. 1358 C.C. -L'ESCLUSIONE DI UN RECESSO EX ART. 5 DEL CONTRATTO
DEDOTTO IN GIUDIZIO
L'opposto comunque proponeva una domanda nuova proprio facendo leva sul rifiuto di adempiere della controparte, domanda ritenere ammissibile in quanto trovava comunque la sua giustificazione nelle difese svolte dalla opponente.
Sul punto, ad esempio, Cassazione civile sez. III - 27/11/2023, n. 32933: “In tema di opposizione
a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.
(In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato
pagina 4 di 7 inammissibile la domanda di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni proposta dal creditore opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo)”.
E prima ancora le Cassazione civile sez. un. - 13/09/2018, n. 22404: Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.
Senonchè non è stato affatto stato dimostrato che la società opponente fosse incorsa in una forma di inadempimento colpevole tale da precludere il conseguimento del mutuo;
infatti, è emerso che solo una garanzia personale, quella del socio di minoranza, non voleva darsi, in quanto estraneo all'attività sociale, e non una qualunque garanzia personale: quelle degli altri soci invece erano tenute ferme.
Eloquente, in tempi non sospetti, la condivisione da parte dello stesso opposto della mail del
22/07/2021, nella parte in cui, si pensava di inviare alla banca la seguente controproposta in ordine alle garanzie personali da prestare in luogo di quelle pretese anche per il socio di minoranza dott.
Varvaglione: “al fine di un'ultima nostra proposta sostitutiva delle garanzie richieste al Dott.
Varvaglione, malgrado non siano mai state indicate e addirittura escluse dalla Società, si dichiara la disponibilità ad aggiungere alle garanzie richieste alla sottoscritta e a quelle del Persona_2
socio , anche proprietario del terreno di 2 Ha su cui insiste la cantina in Persona_3
costruzione e che ad oggi vede investimenti e valore dello stesso per un controvalore pari a circa
800.000 euro”.
Senza contare che, a ben vedere, l'istituto previsto dall'art. 1359 non può trovare applicazione posto che la parte opponente non poteva avere interesse contrario all'avveramento della condizione ex art. 1359 c.c.; infatti era anche suo interesse ottenere il finanziamento, ed è proprio per questo motivo che conferiva l'incarico al professionista opposto;
ottenuto il quale sarebbe poi stata obbligata al pagamento del compenso.
Né va poi confuso il caso in cui si chiede la risoluzione del contratto ex art. 1358 c.c. da quello in cui trova applicazione l'art. 1359 c.c.; infatti il non aver rilasciato le garanzie personali richieste dalla banca avrebbe potuto fondare una domanda di risoluzione del mandato, giammai una domanda di adempimento come invece finiva con il fare l'opposto, sia in sede monitoria dando per presupposto ciò
pagina 5 di 7 che poi veniva in modo conclamato smentito dalla difesa opponente, sia in sede di comparsa di costituzione e risposta quando chiedeva il compenso per una condotta colpevole della controparte, che però, a tutto voler concedere avrebbe potuto fondare appunto la diversa domanda di risoluzione del contratto sin dall'inizio.
In materia di proponibilità della domanda di risoluzione in caso di previsione contrattuale di una condizione sospensiva o risolutiva, ad esempio rileva la seguente massima della S.C. ( Cassazione civile sez. II - 19/06/2014, n. 14006): Il contratto, pur inefficace per il mancato avvera mento della condizione, può essere risolto in danno della parte colpevole di avere violato il dovere di comportarsi in buona fede. È ammissibile, di conseguenza, la risoluzione - di un contratto divenuto inefficace per il mancato avveramento della condizione - per inadempimento dell'obbligo di comportarsi, in pendenza della condizione, secondo buona fede, nonché di astenersi da quanto possa pregiudicare gli interessi dell'altro contraente e di compiere quanto sia del caso necessario affinché
l'evento condizionante si verifichi. Il contratto sottoposto a condizione sospensiva - quindi - può ritenersi perfettamente concluso e, anche se non ancora efficace, già produce obbligazioni preliminari
o prodromi - da osservarsi dai contraenti durante la pendenza della condizione - il cui inadempimento può dare luogo a una responsabilità contrattuale e a una pronuncia di risoluzione per mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 1358 c.c.
Né infine può seguire la condanna al pagamento di somme ai sensi dell'art. 5 del contratto professionale laddove è previsto che: “Qualora per qualsiasi motivo il Mandante decida unilateralmente di non avvalersi più della consulenza del mandatario, resterà comunque obbligato al versamento di tutte le somme di cui ai precedenti artt. 1 e 2, e di ogni ulteriore prestazione effettuata fino a quel momento”. Infatti, questa norma presuppone un recesso dal contratto da parte del committente, nel mentre l'attività del professionista è ancora in corso;
senonché, nel caso in esame per stessa affermazione del professionista non solo il contratto era stato adempiuto ma pure raggiunto lo scopo, sia pure in sede monitoria.
L'opposizione va dunque accolta e revocato il decreto ingiuntivo.
Le spese seguono giocoforza la soccombenza dell'opposto e si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta;
non ricorrono però i presupposti della lite temeraria, posto che una significativa attività veniva svolta dal professionista al punto che solo per delle garanzie pagina 6 di 7 personali insufficienti probabilmente non si riusciva ad ottenere il mutuo da entrambe le parti auspicato.
P.T.M.
Decidendo sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 1801/2021, proposta con citazione regolarmente notificata, dalla nei confronti del signor , Parte_1 CP_1
rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna il signor al pagamento delle spese processuali sopportate dalla società CP_1
opponente, che si liquidano, in suo favore, in euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, ed oltre contributo unificato e marca, se pagati.
TARANTO, 26-05-2025
Il giudice – dott. Claudio Casarano
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Claudio Casarano ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 7393 r.g. anno 2021 Affari Civili Contenziosi promossa da:
- rappresentata e difesa dall'avv. Gabriella Lillo;
Parte_1
contro
- rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo De Valerio e Patrizio Gaetano CP_1
Giangrande;
Oggetto: altri contratti atipici.
LA CAUSA
LA DOMANDA MONITORIA
Il signor , con ricorso monitorio del 10-09-2021, affermava che quale dottore CP_1
commercialista in data 15 aprile 2021 riceveva dalla signora a sua volta Persona_1
quale socia accomandataria e legale rappresentante della Agricola Olivo della Fortuna di Giacovelli
Maria Concetta & C. S.A.S., mandato di consulenza professionale al fine di ottenere dalla Banca
Popolare Pugliese una delibera con il quale si concedeva un finanziamento dell'importo di €
1.300.000,00, necessario per il perfezionamento di una pratica inoltrata alla Regione Puglia all'interno del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
pagina 1 di 7 Il contratto all'art. 1 prevedeva che il ricorrente avrebbe percepito il 3% dell'importo finanziato a delibera approvata dalla banca.
In data 17/06/2021, aggiungeva il ricorrente, la suddetta banca con regolare delibera approvava il finanziamento così come richiesto per l'importo di € 1.300,000,00.
Senonchè, lamentava l'istante, invano veniva richiesto il pagamento del compenso pattuito, da ultimo con raccomandata del 14/08/2021.
Di qui la richiesta di ingiunzione del pagamento di euro € 40.560,00.
Seguiva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 1801/2021, notificato il 23/10/2021, provvisoriamente esecutivo, con il quale veniva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 43.150,32, oltre interessi fino al soddisfo.
I MOTIVI DI OPPOSIZIONE
La società ingiunta proponeva opposizione al predetto decreto ingiuntivo sostenendo che il compenso pattuito per il ricorrente fosse ancorato all'effettivo ottenimento del finanziamento;
infatti non solo doveva intervenire entro il 28/04/2021, salvo proroghe concesse dalla Regione Puglia, ma era propedeutico al perfezionamento di un iter amministrativo nell'ambito del PSR Puglia
2014/2020 Misure 4.1.A, con posizione in graduatoria n. 161.
Senonchè, contrariamente a quanto fatto intendere nel ricorso monitorio, non era stato affatto deliberato dalla banca indicata la concessione del finanziamento. posto che la decisione adottata si traduceva in una mera “Lettera di comunicazione fidi” con cui l'Istituto di credito informava la società opponente della propria disponibilità alla concessione di un mutuo chirografario di € 1.3000.000,00, subordinandola “ alla prestazione delle seguenti garazie: Fidejussione specifica limitata di terzi –
Fidejussione specifica limitata di terzi – Cosimo Varvaglione;
Fidejussione specifica Persona_2 limitata di terzi – ”; garanzie queste che, come ben noto al mandatario, la Persona_1
mandante non era disposta a concedere ab origine.
Che poi non si potesse trattare di delibera di concessione del finanziamento si poteva arguire dal rilievo che nella predetta comunicazione la banca fa un elenco di circostanze cui veniva ulteriormente subordinata la sua concessione, tra le quali l'ammissione dell'operazione alla garanzia del Fondo di
Garanzia per le PMI e la sottoscrizione di apposita manleva da parte della società in ordine all'eventuale superamento dell'intensità massima d'aiuto prevista dalla normativa PSR;
viene poi aggiunto che “ resta inteso che la presente comunicazione manifesta esclusivamente la disponibilità
pagina 2 di 7 della banca a concedere le sopraindicate facilitazioni creditizie e non costituisce adesione alla proposta da Lei/Voi formulata ”.
Proposta cui la società opponente non prestava adesione.
Concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
LA DIFESA OPPOSTA
L'opposto costituendosi sosteneva che alla materiale corresponsione del finanziamento, invero, non si giungeva poiché i soci della società opponente non hanno ritenuto di aderire alla richiesta di adesione alla fideiussione personale, che per un finanziamento senza garanzie reali doveva essere noto che per prassi bancaria fosse imprescindibile.
In ogni caso, aggiungeva la difesa opposta, ai sensi dell'art. 5 del contratto professionale posto a fondamento della domanda monitoria è espressamente previsto che: “Qualora per qualsiasi motivo il
Mandante decida unilateralmente di non avvalersi più della consulenza del mandatario, resterà comunque obbligato al versamento di tutte le somme di cui ai precedenti artt. 1 e 2, e di ogni ulteriore prestazione effettuata fino a quel momento”.
Spiegava comunque domanda riconvenzionale tesa ad ottenere il compenso pattuito ovvero quella somma minore che sarà ritenuta di giustizia, ove occorra con valutazione equitativa o determinata con l'ausilio di C.T.U.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 648 c.p.c. veniva così giustificata la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto:
“In effetti il compenso del 3% dell'importo del finanziamento era ancorato alla delibera di approvazione della banca, che è pacificamente mancata. La circostanza che il finanziamento non sia stato concesso per fatto colpevole dell'opponente – quasi a voler evocare il disposto ex art. 1359 c.c.o una forma di grave inadempimento - occorre poi che sia dimostrata dall'opposto.
P.T.M.
Sospende la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ( 1801-2021)…”.
Depositate le memorie ex art. 183 VI comma, svolta la prova orale, all'udienza del 22-01-2025, trattata in forma scritta, le parti precisavano le conclusioni ed il giudice si riservava la causa per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 per lo scambio di comparse e repliche.
MOTIVAZIONE
pagina 3 di 7 LA ESCLUSIONE DELLA RICORRENZA DEL PRESUPPOSTO AL QUALE ERA
CONDIZIONATO IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Come emerge evidente sol che si legga il contenuto della delibera bancaria del 17-06-2021, la stessa non può assurgere a delibera di concessione del mutuo;
del resto, in sede di comparsa di costituzione e risposta l'opposto prendeva atto di tanto e la sua difesa ripiegava sul rilievo che ingiustificatamente venivano rifiutate le necessarie garanzie personali: eppure la domanda monitoria risultava fondata sull'avvenuta concessione del mutuo.
Come dire che il compenso veniva per volontà delle parti sottoposto alla condizione sospensiva della concessione del mutuo, propedeutica, peraltro, per la ricordata pratica della Regione Puglia.
Di qui poi l'ordinanza ex art. 649 c.p.c. sulla necessità che fosse al più provato la ricorrenza del presupposto ex art. 1359 c.c., come mostrava di voler fare l'opposto quando costituendosi ammetteva che non fosse stato deliberato dalla banca il mutuo per il quale svolgeva l'attività indicata. Per non aver prestato la controparte le necessarie garanzie personali.
LA ESCLUSIONE DELLA RICORRENZA DI UNA FINZIONE DI AVVERAMENTO DELLA
CONDIZIONE EX ART. 1359 C.C. – CHE è COSA DIVERSA DALLA RISOLUZIONE EX
ART. 1358 C.C. -L'ESCLUSIONE DI UN RECESSO EX ART. 5 DEL CONTRATTO
DEDOTTO IN GIUDIZIO
L'opposto comunque proponeva una domanda nuova proprio facendo leva sul rifiuto di adempiere della controparte, domanda ritenere ammissibile in quanto trovava comunque la sua giustificazione nelle difese svolte dalla opponente.
Sul punto, ad esempio, Cassazione civile sez. III - 27/11/2023, n. 32933: “In tema di opposizione
a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.
(In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato
pagina 4 di 7 inammissibile la domanda di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni proposta dal creditore opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo)”.
E prima ancora le Cassazione civile sez. un. - 13/09/2018, n. 22404: Nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta.
Senonchè non è stato affatto stato dimostrato che la società opponente fosse incorsa in una forma di inadempimento colpevole tale da precludere il conseguimento del mutuo;
infatti, è emerso che solo una garanzia personale, quella del socio di minoranza, non voleva darsi, in quanto estraneo all'attività sociale, e non una qualunque garanzia personale: quelle degli altri soci invece erano tenute ferme.
Eloquente, in tempi non sospetti, la condivisione da parte dello stesso opposto della mail del
22/07/2021, nella parte in cui, si pensava di inviare alla banca la seguente controproposta in ordine alle garanzie personali da prestare in luogo di quelle pretese anche per il socio di minoranza dott.
Varvaglione: “al fine di un'ultima nostra proposta sostitutiva delle garanzie richieste al Dott.
Varvaglione, malgrado non siano mai state indicate e addirittura escluse dalla Società, si dichiara la disponibilità ad aggiungere alle garanzie richieste alla sottoscritta e a quelle del Persona_2
socio , anche proprietario del terreno di 2 Ha su cui insiste la cantina in Persona_3
costruzione e che ad oggi vede investimenti e valore dello stesso per un controvalore pari a circa
800.000 euro”.
Senza contare che, a ben vedere, l'istituto previsto dall'art. 1359 non può trovare applicazione posto che la parte opponente non poteva avere interesse contrario all'avveramento della condizione ex art. 1359 c.c.; infatti era anche suo interesse ottenere il finanziamento, ed è proprio per questo motivo che conferiva l'incarico al professionista opposto;
ottenuto il quale sarebbe poi stata obbligata al pagamento del compenso.
Né va poi confuso il caso in cui si chiede la risoluzione del contratto ex art. 1358 c.c. da quello in cui trova applicazione l'art. 1359 c.c.; infatti il non aver rilasciato le garanzie personali richieste dalla banca avrebbe potuto fondare una domanda di risoluzione del mandato, giammai una domanda di adempimento come invece finiva con il fare l'opposto, sia in sede monitoria dando per presupposto ciò
pagina 5 di 7 che poi veniva in modo conclamato smentito dalla difesa opponente, sia in sede di comparsa di costituzione e risposta quando chiedeva il compenso per una condotta colpevole della controparte, che però, a tutto voler concedere avrebbe potuto fondare appunto la diversa domanda di risoluzione del contratto sin dall'inizio.
In materia di proponibilità della domanda di risoluzione in caso di previsione contrattuale di una condizione sospensiva o risolutiva, ad esempio rileva la seguente massima della S.C. ( Cassazione civile sez. II - 19/06/2014, n. 14006): Il contratto, pur inefficace per il mancato avvera mento della condizione, può essere risolto in danno della parte colpevole di avere violato il dovere di comportarsi in buona fede. È ammissibile, di conseguenza, la risoluzione - di un contratto divenuto inefficace per il mancato avveramento della condizione - per inadempimento dell'obbligo di comportarsi, in pendenza della condizione, secondo buona fede, nonché di astenersi da quanto possa pregiudicare gli interessi dell'altro contraente e di compiere quanto sia del caso necessario affinché
l'evento condizionante si verifichi. Il contratto sottoposto a condizione sospensiva - quindi - può ritenersi perfettamente concluso e, anche se non ancora efficace, già produce obbligazioni preliminari
o prodromi - da osservarsi dai contraenti durante la pendenza della condizione - il cui inadempimento può dare luogo a una responsabilità contrattuale e a una pronuncia di risoluzione per mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 1358 c.c.
Né infine può seguire la condanna al pagamento di somme ai sensi dell'art. 5 del contratto professionale laddove è previsto che: “Qualora per qualsiasi motivo il Mandante decida unilateralmente di non avvalersi più della consulenza del mandatario, resterà comunque obbligato al versamento di tutte le somme di cui ai precedenti artt. 1 e 2, e di ogni ulteriore prestazione effettuata fino a quel momento”. Infatti, questa norma presuppone un recesso dal contratto da parte del committente, nel mentre l'attività del professionista è ancora in corso;
senonché, nel caso in esame per stessa affermazione del professionista non solo il contratto era stato adempiuto ma pure raggiunto lo scopo, sia pure in sede monitoria.
L'opposizione va dunque accolta e revocato il decreto ingiuntivo.
Le spese seguono giocoforza la soccombenza dell'opposto e si liquidano come da dispositivo, anche tenuto conto della effettiva attività svolta;
non ricorrono però i presupposti della lite temeraria, posto che una significativa attività veniva svolta dal professionista al punto che solo per delle garanzie pagina 6 di 7 personali insufficienti probabilmente non si riusciva ad ottenere il mutuo da entrambe le parti auspicato.
P.T.M.
Decidendo sulla opposizione al decreto ingiuntivo n. 1801/2021, proposta con citazione regolarmente notificata, dalla nei confronti del signor , Parte_1 CP_1
rigettata ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna il signor al pagamento delle spese processuali sopportate dalla società CP_1
opponente, che si liquidano, in suo favore, in euro 4.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, ed oltre contributo unificato e marca, se pagati.
TARANTO, 26-05-2025
Il giudice – dott. Claudio Casarano
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