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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 22/12/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 784/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 784/2024 promossa da:
(C.F. , in proprio e quale Parte_1 C.F._1 legale rappresentante pro tempore della società Parte_2
(C.F. ), con l'Avv. PETRONE RAFFAELE (C.F.
[...] P.IVA_1
, giusta procura in atti;
C.F._2
- opponente -
Contro
(C.F. Controparte_1
), con la Dott.ssa (C.F. P.IVA_2 Controparte_2
), responsabile del Processo Legale, e con il Dott. C.F._3 ed il Dott. , giusta delega in atti;
Controparte_3 Controparte_4
- opposto –
pagina 1 di 6 Oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione n. 156 prot. n. 13871;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009, n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
2. Con ricorso al Tribunale Ordinario di Lagonegro, depositato in data
23.07.2024, , in proprio e quale rappresentante legale Parte_1 pro tempore della società ha proposto Parte_2 opposizione avverso l'ordinanza n. 156/A e l'ordinanza n. 156/B prot. 13871 del 28.05.2024, notificata il 13-14.06.2024, con cui l' Controparte_1
di aveva ingiunto al nonché
[...] CP_1 Parte_1 alla società predetta, quale obbligata in solido, il pagamento della somma di
Euro 8.708,55, in riferimento al verbale unico di accertamento e notificazione n. PZ0000001/2021-183-01 del 19.07.2021 con cui veniva contestata la violazione per l'impiego di n. 4 lavoratori “in nero” ex art. 3, co. 3, D.L.
12/2002, nonché l'omessa consegna del tesserino identificativo dei dipendenti presenti ex art.36-bis, co. 3, D.L. 223/2006.
3. Hanno dedotto l'invalidità dell'ordinanza ingiunzione, in primo luogo, evidenziando che in data 17.11.2021, provvedevano al puntuale versamento di tutte le somme dovute ai fini della definizione agevolata, per l'importo pagina 2 di 6 complessivo di € 7.987,86, dando altresì comunicazione dell'avvenuto pagamento a mezzo pec del 23.11.2021 e, pertanto, esponevano l'avvenuta estinzione del procedimento per integrale adempimento e pagamento;
eccepivano la nullità dell'atto opposto per assoluta carenza di motivazione sulla radicale contestazione della pretesa sanzionatoria, già definita appunto mediante procedura agevolata.
4. Per le premesse svolte, , in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante pro tempore della società Parte_2 così concludevano: ''disposta la immediata sospensione della sua efficacia esecutiva e della conseguente attività di riscossione coattiva relativamente a tutti gli importi addebitati e le sanzioni comminate, voglia, per tutte le causali innanzi esposte, accogliere il presente ricorso e conseguentemente, accertare la nullità, l'illegittimità, l'inefficacia e, comunque, annullare
l'ordinanza ingiunzione opposta, dichiarandone l'infondatezza e che nulla è dovuto dagli opponenti, con ogni conseguenza di legge. Con condanna alla refusione delle spese del presente giudizio e per il disposto dell'art. 96 c.p.c.''
5. Instauratosi regolarmente il contradditorio, si è costituito ritualmente in giudizio L'ispettorato ed ha chiesto Controparte_1 il rigetto dell'opposizione e l'integrale conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta, osservando che a seguito della PEC del 03.07.2024, inoltrata dal
, con la quale veniva chiesto l'annullamento in autotutela Pt_1 dell'ordinanza impugnata, aveva riesaminato la pratica, chiedendo alla società opponente un'integrazione documentale al fine di verificare, oltre il pagamento effettuato, anche il mantenimento in servizio per 90 giorni dei lavoratori irregolari (LUL, contributi, retribuzioni) tale da giustificare l'importo pagato, previsto solo in caso di regolarizzazione e appunto, mantenimento in servizio degli stessi e che la richiesta, sebbene poi reiterata con successiva pec del 25.07.2024, senza ricevere alcuna risposta. Pertanto, l'opposta, in pagina 3 di 6 assenza di verifiche, il ricorrente non poteva pagare autonomamente gli importi senza prima aver fornito prova delle regolarizzazioni.
6. Per le premesse svolte, l' così concludeva: ''si insiste per il CP_1 rigetto del ricorso perché infondato, in fatto e in diritto, con la convalida dell'ordinanza opposta e la condanna della controparte alle spese del presente giudizio, secondo quanto previsto dall' art. 9 del D.lgs.149/2015”.
7. L'opposizione non può trovare accoglimento, per le motivazioni di cui infra.
8. Giova premettere, in punto di diritto, che il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza - ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità dell'irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (cfr. Cass., S.U., n. 1786/2010).
9. Dovendosi, dunque, accertare non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì l'effettiva sussistenza dell'illecito, va altresì rammentato che è consolidato il principio secondo il quale, con l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente.
10. Ne deriva che ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito l'opposizione deve essere accolta (cfr. Cass., n. 5095/1999; Cass., n.
3741/1999; Cass., n. 5277/2007).
11. Del resto, l'art. 7, comma 10, del d.lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della pagina 4 di 6 responsabilità dell'opponente.
12. Venendo al caso di specie, l'ordinanza ingiunzione è stata legittimamente emessa, atteso che l'opponente non aveva provveduto a comunicare all' la documentazione richiesta dall'art. 22 Controparte_1 comma 3 ter del D. Lgs. 151/2015, ossia ''la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario
a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi'', come si può agevolmente osservare dalla pec del
25.07.2024, allegata dall'ente opposto e non contestata.
13. Infatti, come correttamente richiesto nella predetta pec, al fine di poter accedere completamente alla riduzione agevolata della sanzione comminata, la società avrebbero dovuto inoltrare, nei termini fissati dall'ente, Pt_1 la documentazione attestante la regolarizzazione ed il mantenimento in servizio lavoratori , , e Persona_1 Persona_2 Persona_3
, circostanza questa non verificatasi stante la mancata Persona_4 ulteriore risposta da parte dell'opponente, oltre che non contestata.
14. Per quanto osservato, si deve ritenere corretto l'operato sanzionatorio dell' , stante la violazione dell'art. 22 comma 3 ter del Controparte_1
D. Lgs. 151/2004.
15. Tuttavia, non può non evidenziarsi il comportamento in buona fede dell'opponente che, sebbene solo in sede processuale, ovvero in data
07.04.2025, ha depositato la documentazione richiesta e non inviata, unitamente al pagamento della somma ridotta. Tale comportamento, come quello dell' , eminentemente improntato a buona fede soggettiva e CP_1 oggettiva ed a lealtà processuale, unitamente alla semplicità delle questioni, integrano gravi ed eccezionali ragioni idonee a dichiarare la compensazione pagina 5 di 6 per intero delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese;
Lagonegro, data
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 784/2024 promossa da:
(C.F. , in proprio e quale Parte_1 C.F._1 legale rappresentante pro tempore della società Parte_2
(C.F. ), con l'Avv. PETRONE RAFFAELE (C.F.
[...] P.IVA_1
, giusta procura in atti;
C.F._2
- opponente -
Contro
(C.F. Controparte_1
), con la Dott.ssa (C.F. P.IVA_2 Controparte_2
), responsabile del Processo Legale, e con il Dott. C.F._3 ed il Dott. , giusta delega in atti;
Controparte_3 Controparte_4
- opposto –
pagina 1 di 6 Oggetto: opposizione ad ordinanza-ingiunzione n. 156 prot. n. 13871;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 58 comma 2 della l. 18 giugno 2009, n. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
2. Con ricorso al Tribunale Ordinario di Lagonegro, depositato in data
23.07.2024, , in proprio e quale rappresentante legale Parte_1 pro tempore della società ha proposto Parte_2 opposizione avverso l'ordinanza n. 156/A e l'ordinanza n. 156/B prot. 13871 del 28.05.2024, notificata il 13-14.06.2024, con cui l' Controparte_1
di aveva ingiunto al nonché
[...] CP_1 Parte_1 alla società predetta, quale obbligata in solido, il pagamento della somma di
Euro 8.708,55, in riferimento al verbale unico di accertamento e notificazione n. PZ0000001/2021-183-01 del 19.07.2021 con cui veniva contestata la violazione per l'impiego di n. 4 lavoratori “in nero” ex art. 3, co. 3, D.L.
12/2002, nonché l'omessa consegna del tesserino identificativo dei dipendenti presenti ex art.36-bis, co. 3, D.L. 223/2006.
3. Hanno dedotto l'invalidità dell'ordinanza ingiunzione, in primo luogo, evidenziando che in data 17.11.2021, provvedevano al puntuale versamento di tutte le somme dovute ai fini della definizione agevolata, per l'importo pagina 2 di 6 complessivo di € 7.987,86, dando altresì comunicazione dell'avvenuto pagamento a mezzo pec del 23.11.2021 e, pertanto, esponevano l'avvenuta estinzione del procedimento per integrale adempimento e pagamento;
eccepivano la nullità dell'atto opposto per assoluta carenza di motivazione sulla radicale contestazione della pretesa sanzionatoria, già definita appunto mediante procedura agevolata.
4. Per le premesse svolte, , in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante pro tempore della società Parte_2 così concludevano: ''disposta la immediata sospensione della sua efficacia esecutiva e della conseguente attività di riscossione coattiva relativamente a tutti gli importi addebitati e le sanzioni comminate, voglia, per tutte le causali innanzi esposte, accogliere il presente ricorso e conseguentemente, accertare la nullità, l'illegittimità, l'inefficacia e, comunque, annullare
l'ordinanza ingiunzione opposta, dichiarandone l'infondatezza e che nulla è dovuto dagli opponenti, con ogni conseguenza di legge. Con condanna alla refusione delle spese del presente giudizio e per il disposto dell'art. 96 c.p.c.''
5. Instauratosi regolarmente il contradditorio, si è costituito ritualmente in giudizio L'ispettorato ed ha chiesto Controparte_1 il rigetto dell'opposizione e l'integrale conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta, osservando che a seguito della PEC del 03.07.2024, inoltrata dal
, con la quale veniva chiesto l'annullamento in autotutela Pt_1 dell'ordinanza impugnata, aveva riesaminato la pratica, chiedendo alla società opponente un'integrazione documentale al fine di verificare, oltre il pagamento effettuato, anche il mantenimento in servizio per 90 giorni dei lavoratori irregolari (LUL, contributi, retribuzioni) tale da giustificare l'importo pagato, previsto solo in caso di regolarizzazione e appunto, mantenimento in servizio degli stessi e che la richiesta, sebbene poi reiterata con successiva pec del 25.07.2024, senza ricevere alcuna risposta. Pertanto, l'opposta, in pagina 3 di 6 assenza di verifiche, il ricorrente non poteva pagare autonomamente gli importi senza prima aver fornito prova delle regolarizzazioni.
6. Per le premesse svolte, l' così concludeva: ''si insiste per il CP_1 rigetto del ricorso perché infondato, in fatto e in diritto, con la convalida dell'ordinanza opposta e la condanna della controparte alle spese del presente giudizio, secondo quanto previsto dall' art. 9 del D.lgs.149/2015”.
7. L'opposizione non può trovare accoglimento, per le motivazioni di cui infra.
8. Giova premettere, in punto di diritto, che il sindacato del giudice dell'opposizione sull'ordinanza - ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità dell'irrogata sanzione ai casi, alle forme e all'entità previsti dalla legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (cfr. Cass., S.U., n. 1786/2010).
9. Dovendosi, dunque, accertare non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì l'effettiva sussistenza dell'illecito, va altresì rammentato che è consolidato il principio secondo il quale, con l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente.
10. Ne deriva che ove l'amministrazione non adempia all'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito l'opposizione deve essere accolta (cfr. Cass., n. 5095/1999; Cass., n.
3741/1999; Cass., n. 5277/2007).
11. Del resto, l'art. 7, comma 10, del d.lgs. n. 150 del 2011 prevede che il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della pagina 4 di 6 responsabilità dell'opponente.
12. Venendo al caso di specie, l'ordinanza ingiunzione è stata legittimamente emessa, atteso che l'opponente non aveva provveduto a comunicare all' la documentazione richiesta dall'art. 22 Controparte_1 comma 3 ter del D. Lgs. 151/2015, ossia ''la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario
a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi'', come si può agevolmente osservare dalla pec del
25.07.2024, allegata dall'ente opposto e non contestata.
13. Infatti, come correttamente richiesto nella predetta pec, al fine di poter accedere completamente alla riduzione agevolata della sanzione comminata, la società avrebbero dovuto inoltrare, nei termini fissati dall'ente, Pt_1 la documentazione attestante la regolarizzazione ed il mantenimento in servizio lavoratori , , e Persona_1 Persona_2 Persona_3
, circostanza questa non verificatasi stante la mancata Persona_4 ulteriore risposta da parte dell'opponente, oltre che non contestata.
14. Per quanto osservato, si deve ritenere corretto l'operato sanzionatorio dell' , stante la violazione dell'art. 22 comma 3 ter del Controparte_1
D. Lgs. 151/2004.
15. Tuttavia, non può non evidenziarsi il comportamento in buona fede dell'opponente che, sebbene solo in sede processuale, ovvero in data
07.04.2025, ha depositato la documentazione richiesta e non inviata, unitamente al pagamento della somma ridotta. Tale comportamento, come quello dell' , eminentemente improntato a buona fede soggettiva e CP_1 oggettiva ed a lealtà processuale, unitamente alla semplicità delle questioni, integrano gravi ed eccezionali ragioni idonee a dichiarare la compensazione pagina 5 di 6 per intero delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e istanza disattesa od assorbita, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese;
Lagonegro, data
Il Giudice
dott. Riccardo Sabato
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