Ordinanza collegiale 18 maggio 2021
Sentenza 13 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 13/06/2022, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2022
N. 00977/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01040/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1040 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Baldassarre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Duca D'Aosta, n. 19;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise Sezione Operativa Territoriale di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento dell'Agenza delle Dogane e dei Monopoli adottato dal Direttore dell’Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione Operativa Territoriale di Lecce, prot. -OMISSIS-del 19 giugno 2018, di rigetto dell'istanza del 19 febbraio 2018, acquisita al prot. -OMISSIS-, avanzata dalla Società ricorrente e volta ad ottenere la concessione di Rivendita Speciale di Tabacchi in -OMISSIS- all'interno del Bar presso la Stazione di Servizio ubicata sulla -OMISSIS- s.n.c. e gestita dalla medesima Società;
- della proposta di non accoglimento dell'istanza di Rivendita Speciale di Tabacchi del Responsabile del procedimento acquisita al prot. -OMISSIS-, basata sulla mendacità dell’autodichiarazione presentata dal legale rappresentante pro tempore della Società ricorrente il 10 maggio 2018 con cui è stato dichiarato “di non avere morosità verso l’Erario o verso il Concessionario della Riscossione definitivamente accertate”;
- della nota prot. -OMISSIS-, con cui il Responsabile del procedimento, a fronte del riscontro (pervenuto con nota prot. -OMISSIS-, notificata a mezzo posta elettronica certificata) da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione con cui si comunicava l'esistenza di una cartella di pagamento a carico della società -OMISSIS- notificata in data 14 febbraio 2018 per una contravvenzione stradale (dell’importo di € 642,09) elevata dalla Polizia Urbana del Comune di Gallipoli Ufficio (Photored), ha invitato a presentare eventuali osservazioni o documentazioni al riguardo entro 10 giorni;
- della suesposta nota prot. -OMISSIS-, con la quale l'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha fatto presente che “alla data del 10/05/2018 sulla P.IVA -OMISSIS- risulta presente la seguente cartella di pagamento -OMISSIS-, regolarmente notificata in data 14/02/2018 tramite posta certificata”;
- nonché di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane - Direzione Interregionale Puglia Molise - Sezione Operativa Territoriale di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2022 il dott. Giovanni Gallone e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to F. Baldassarre;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 4 settembre 2018 e depositato il 13 settembre 2018 la Società ricorrente, operante nel settore della vendita e distribuzione di carburanti e titolare della licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione carburanti ubicato nel Comune di -OMISSIS- sulla -OMISSIS-, rilasciata dall’Ufficio Tecnico di Finanza in data 16/10/2017, ha impugnato, domandandone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento del Direttore dell’Agenza delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione Operativa Territoriale di Lecce - prot. n. -OMISSIS- del 19 giugno 2018 che ha rigettato l’istanza del 19 febbraio 2018, acquisita al prot. -OMISSIS-, avanzata dalla Società ricorrente e volta ad ottenere la concessione ex novo di Rivendita Speciale di Tabacchi in -OMISSIS- all’interno del Bar della suddetta Stazione di servizio. Ha, altresì, domandato l’annullamento della proposta di non accoglimento dell’istanza di Rivendita Speciale di tabacchi del Responsabile del procedimento acquisita al prot. -OMISSIS-, della nota prot. -OMISSIS-, con cui il Responsabile del procedimento - a fronte del riscontro (pervenuto con nota prot. -OMISSIS-, notificata a mezzo posta elettronica certificata) da parte dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione con cui si comunicava l’esistenza di una cartella di pagamento a carico della società -OMISSIS-, notificata in data 14 febbraio 2018, per una contravvenzione stradale elevata dalla Polizia Urbana del Comune di Gallipoli, Ufficio Photored - ha invitato a presentare eventuali osservazioni o documentazioni al riguardo entro 10 giorni, nonché, ove occorra, della suesposta nota prot. -OMISSIS-, con la quale l’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha fatto presente che “alla data del 10/05/2018 sulla P.IVA -OMISSIS- risulta presente la seguente cartella di pagamento -OMISSIS-, regolarmente notificata in data 14/02/2018 tramite posta certificata” e di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) violazione e falsa applicazione Legge: articoli 20, comma 1 bis, e 71 del D.Lgs. n. 82 del 2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale”, eccesso di potere;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 6, commi 6, lett. b) e comma 10 del D.M. n. 38 del 2013, violazione di Legge: art. 76 D.P.R. n. 445 del 2000, eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, carenza di istruttoria;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 10 – bis della Legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, illogicità e contraddittorietà manifeste dell’azione amministrativa, violazione del giusto procedimento, violazione dei principi generali di buona amministrazione, correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa, violazione del principio del legittimo affidamento;
4) violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della Legge n. 241/1990, violazione del principio del soccorso istruttorio, illogicità ed irragionevolezza manifeste, eccesso di potere per difetto di motivazione, violazione dei principi dell’azione amministrativa ex art. 1 della Legge n. 241/1990, violazione del principio del buon andamento, imparzialità, efficienza ed efficacia;
5) violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 Legge n. 241/1990, violazione art. 3 e 97 Costituzione, violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, eccesso di potere.
2. In data 14 settembre 2018 si è costituita in giudizio, a mezzo dell’Avvocatura erariale, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli - Agenzia delle dogane - Direzione interregionale Puglia e Molise.
3. All’udienza in Camera di Consiglio del 17 ottobre 2018, su richiesta della difesa della Società ricorrente, è stata disposta la cancellazione dal ruolo dei giudizi cautelari.
4. In data 25 marzo 2021 la Società ricorrente ha depositato memorie difensive ex art. 73 c.p.a. insistendo “per l’accoglimento del ricorso n. 1040/2018” e, solo in via meramente gradata, per “la sospensione del presente giudizio sino alla pronuncia del Giudice delle Leggi”.
5. Ad esito dell’udienza pubblica del 27 aprile 2021 questa Sezione, con ordinanza collegiale n. 740 del 18 maggio 2021, rilevato che “con ordinanza n. 92 del 2020, pubblicata il 30 gennaio 2020 e resa nel giudizio n.r.g. 174/2019, questa Sezione ha sollevato innanzi alla Corte Costituzionale, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 75 (“Decadenza da benefici”) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) per ravvisata violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza ed uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione” e considerato che “la questione di legittimità costituzionale appena indicata (ritenuta non manifestamente infondata da questa Sezione) assume rilevanza dirimente anche ai fini della decisione del giudizio de quo, avendo peraltro la stessa Società ricorrente espressamente dedotto, in seno al terzo e quarto motivo di gravame, da un lato, l’innocuità del falso e, dall’altro, la violazione da parte della P.A. dei principi di proporzionalità e ragionevolezza nell’applicazione degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in ragione della valenza puramente formale dell’omissione riscontrata”, ha sospeso il presente giudizio sino alla pronunzia della Corte Costituzionale sulla prefata questione di legittimità costituzionale.
6. In data 25 marzo 2022 la Società ricorrente ha depositato memorie ex art. 73 c.p.a. insistendo per l’accoglimento del ricorso.
7. All’udienza pubblica del 25 maggio 2022, fissata d’ufficio ai sensi dell’art. 80 comma 3 bis c.p.a. a seguito della pronuncia da parte della Corte Costituzionale della sentenza n. 190 del 7 ottobre 2021 che ha dichiarato (nuovamente) inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata da questa Sezione con ordinanza collegiale n. 92 del 30 gennaio 2020, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nel merito e va accolto nei sensi di seguito precisati.
2. Con il primo motivo di gravame si eccepisce la nullità della notifica della cartella di pagamento n. -OMISSIS--OMISSIS- emessa dalla Agenzia delle Entrate - Riscossione in data 14/02/2018, per conto del Comando della Polizia Urbana Ufficio Photored del Comune di Gallipoli, a carico della società -OMISSIS- e relativa ad una sanzione amministrativa pecuniaria di € 642,09 per una contravvenzione al Codice della Strada. In particolare, la nota di trasmissione della suddetta cartella di pagamento sarebbe stata inviata all’indirizzo di posta elettronica certificata della Società ricorrente (-OMISSIS-) ma il file allegato non sarebbe stato firmato digitalmente (avendo formato file “.pdf” privo dell’estensione “.p7m”). Ciò integrerebbe, secondo parte ricorrente, la violazione dell’art. 20, comma 1 bis, del D. Lgs. n. 82 del 2005, a norma del quale “il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’art. 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca la sua riconducibilità al suo autore”. Dalla nullità della notificazione e della stessa cartella di pagamento discenderebbe, quindi, in via derivata, l’illegittimità degli atti qui impugnati.
2.1 Con il secondo motivo di gravame si deduce la violazione dell’art. 6 comma 6 del D.M. n. 38/2013 in materia di “Impianti di distribuzione di carburanti” secondo cui la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a corredo della domanda volta all’ottenimento della concessione di Rivendita Speciale di tabacchi deve indicare “la sussistenza di eventuali pendenze fiscali e/o morosità verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili”. In particolare, secondo parte ricorrente, verrebbe, nel caso de quo, in rilievo una pendenza fiscale non definitivamente accertata, in quanto il file allegato alla nota di trasmissione della medesima cartella non è stato firmato digitalmente. Osserva, poi, parte ricorrente che il comma 10 della medesima norma stabilisce che le domande sono respinte se risultano carenti dei documenti prescritti ovvero se i documenti (ivi compresa la dichiarazione sostitutiva) risultano non rispondenti al vero. Dal combinato disposto delle suddette disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 10 dell’art. 6 del D.M. n. 38/2013 sarebbe, pertanto, possibile inferire che il rigetto dell’istanza non scaturisce di per sé dalla sussistenza di un debito verso l’Erario, ma dall’avere dichiarato una circostanza non veritiera (ossia di non avere pendenze fiscali che, invece, sussistono). Sicché, anche alla luce dell’importo estremamente modesto (€ 620,90) della sanzione, l’Amministrazione resistente avrebbe dovuto attendere ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000 escludendone, nell’esercizio della discrezionalità che le è riservata dalla legge, la rilevanza.
2.2 Con il terzo motivo di gravame si lamenta la violazione dell’art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990. L’Amministrazione resistente avrebbe mancato di analizzare la nuova documentazione prodotta dalla legale rappresentante della Società ricorrente attestante l’estinzione dell’unica pendenza fiscale esistente e, sulla scorta della ricorrenza di tutti i requisiti previsti dalla legge (D.M. n. 38/2013, art. 6), accogliere l’istanza. In ogni caso avrebbe dovuto confutare tali deduzioni difensive, indicando analiticamente le ragioni a base del provvedimento finale di rigetto.
2.3 Con il quarto motivo di gravame si lamenta la mancata doverosa attivazione da parte dell’Amministrazione resistente dell’istituto del soccorso istruttorio, disciplinato dall’art. 6 della Legge n. 241/1990 la cui lettera b) prevede espressamente che il responsabile del procedimento “accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”. Secondo parte ricorrente, l’Amministrazione resistente, preso atto dell’erroneità della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, avrebbe dovuto, anche alla luce della circostanza che si trattava di una mera svista legata alla presenza di una pendenza fiscale esigua, ritenere sanata detta mera irregolarità. Ricorrerebbe, infatti, un’ipotesi di cd. falso innocuo/inutile, in quanto la falsità posta in essere dalla Società ricorrente sarebbe giuridicamente irrilevante e del tutto ininfluente dal punto di vista probatorio.
2.4 Con il quinto motivo di gravame si deduce la violazione del principio di proporzionalità in quanto l’Agenzia delle Dogane - Sezione Operativa Territoriale di Lecce, dinanzi ad un’omissione meramente formale - un’autocertificazione incompleta per la sussistenza di una modesta sanzione amministrativa la cui cartella di pagamento è priva dei requisiti essenziali - avrebbe irragionevolmente disposto il rigetto tout court dell’istanza tesa ad ottenere la concessione di Rivendita Speciale di tabacchi.
2.3 In disparte da ogni considerazione in ordine alla fondatezza delle altre censure, meritano positivo apprezzamento, nei sensi appresso precisati, il secondo ed il quinto motivo di gravame.
Il Collegio rileva che - all’esito degli incidenti di costituzionalità reiteratamente sollevati da questa Sezione in relazione all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 - la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 190 del 2021, ha chiarito - da un lato - che (a ben vedere) il diniego impugnato è derivato dall’assenza in capo all’istante del requisito sostanziale previsto dall’art. 7 del D.M. n. 38/2013 dell’insussistenza di pendenze fiscali, anziché dal profilo formale della falsità dell’autodichiarazione ex art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, e - dall’altro - (punto 2.4 della pronuncia della Consulta) che, ai sensi dell’art. 7 comma 3 del D.M. n. 38/2013, “lo spazio per l’apprezzamento discrezionale da parte dell’Amministrazione in ordine allo specifico rilievo delle pendenze o morosità definitivamente accertate si colloca, quindi nella precedente fase di verifica dei requisiti, anziché in quella delle conseguenze delle false dichiarazioni […] e la natura discrezionale dell’apprezzamento compiuto dall’amministrazione in ordine a tali condizioni è avvalorata anche dal raffronto con il tenore del successivo comma 4 dello stesso art. 7 che stabilisce le condizioni assolutamente (in ogni caso) ostative al rilascio dei patentini (prossimità ad una rivendita in cui risulti installato un distributore automatico di tabacchi lavorati)”, ritenendo in conclusione che, indipendentemente dal rilievo (formale) della falsità, l’applicazione (corretta) della predetta disciplina (sostanziale) di rango regolamentare sia suscettibile di definire il contenzioso in questione.
2.4 Pertanto, nonostante nel particolare caso di specie (in forza del principio “tempus regit actum”) non si possa applicare la nuova disciplina introdotta dal D.M. 12/2/2021 n. 51 che esclude il rilievo ostativo ai fini del rilascio/rinnovo del patentino di obbligazioni tributarie definitivamente accertate di importo inferiore alla soglia minima di rilevanza di € 5.000,00 (ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973), tuttavia, gli Uffici competenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avrebbero dovuto esprimere una valutazione discrezionale in ordine alla (eventuale) specifica rilevanza, ai fini in questione, delle pendenze o morosità tributarie definitivamente accertate a carico della Società odierna ricorrente (una cartella di pagamento per debiti non regolarizzati verso l’Erario dell’importo complessivo di € 642,09 per una contravvenzione stradale elevata dalla Polizia Urbana del Comune di Gallipoli - Ufficio Photored), anziché ritenersi - illegittimamente - vincolati a rigettare l’istanza presentata dalla stessa il 19 febbraio 2018 per il rilascio e x novo del patentino per la vendita dei generi di monopolio presso il Bar della Stazione di servizio ubicata in -OMISSIS- in via -OMISSIS- gestita dalla predetta Società ricorrente.
3. Per le ragioni appena esposte il ricorso deve essere accolto. Per l’effetto va disposto l’annullamento degli atti impugnati.
4. 4. Sussistono nondimeno, anche in ragione del comportamento processuale delle parti e della circostanza che la fondatezza del primo motivo di gravame è emersa solo a seguito della pronuncia della sentenza n. 190 del 7 ottobre 2021 della Corte Costituzionale, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche e della denominazione sociale delle persone giuridiche menzionate nella presente sentenza.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 25 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.