Decreto cautelare 3 giugno 2021
Ordinanza cautelare 2 luglio 2021
Ordinanza cautelare 4 febbraio 2022
Sentenza 4 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 04/11/2022, n. 1752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1752 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/11/2022
N. 01752/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00853/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 853 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Abate, Anna Milli, Antonio Micolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, Comando Regionale della G. di F. della Puglia, Comando Prov.le G. di F. di -OMISSIS-, Gruppo G. di F. di Gallipoli, Tenenza G. di F. di Leuca, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di -OMISSIS-, domiciliataria ope legis ;
per l'annullamento
dell'atto prot. -OMISSIS- del 20/05/2021, notificato in data 24/05/2021, con il quale il Comandante Regionale della Guardia di Finanza Puglia, preso atto dell'ordinanza n. 2476/2021 del Consiglio di Stato e pertanto, in esecuzione della stessa, ha trasferito, con riserva, in attesa della decisione nel merito del gravame tuttora pendente, il Vice Brigadiere -OMISSIS- “-OMISSIS-” dalla Tenenza di Leuca al Comando Provinciale di -OMISSIS-;
di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti ed in particolare, del foglio n. 138100 del 18/05/2021 del Comando Generale – I Reparto – Ufficio Contenzioso del Personale richiamato nell'atto prot. -OMISSIS-;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4/1/2022, per l'annullamento
della Determinazione prot. -OMISSIS- del 26/11/2021 del Comandante Regionale della Guardia di Finanza Puglia, notificata al ricorrente in data 29/11/2021;
di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti, ed in particolare dell'Allegato 2 alla Determinazione prot. -OMISSIS- del 26/11/2021, conosciuto in quanto depositato in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di -OMISSIS-, e del foglio -OMISSIS- del 19/11/2021 del Comando Generale, richiamato nell'allegato 2, di contenuto ignoto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Guardia di Finanza - Comando Generale, Comando Regionale della G. di F. della Puglia, Comando Prov.le G. di F. di -OMISSIS-, Gruppo G. di F. di Gallipoli, Tenenza G. di F. di Leuca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv.to S. Abate, avv.to A. Micolani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente – Vice Brigadiere della Guardia di Finanza – ha impugnato in altro giudizio il provvedimento prot. -OMISSIS- datato 10.12.2020, con il quale il Comando Regionale della Puglia della Guardia di Finanza lo ha trasferito d’autorità dalla Tenenza di Leuca alla Compagnia di -OMISSIS-.
Con sentenza n. 138/21 questo TAR ha accolto il ricorso, annullando il suddetto trasferimento d’autorità.
L’Amministrazione resistente ha impugnato tale sentenza innanzi al Consiglio di Stato, chiedendone altresì la sospensione.
Con ordinanza n. 2476/21, il Consiglio di Stato ha sospeso l’esecutività della sentenza appellata, condizionatamente alla preventiva individuazione di altra sede di interinale destinazione dell’appellato, ubicata nel territorio della provincia di -OMISSIS-.
Con atto prot. -OMISSIS- del 20/05/2021, il Comandante Regionale della Guardia di Finanza Puglia, preso atto dell’ordinanza n. 2476/2021 del Consiglio di Stato e, pertanto, in esecuzione della stessa, ha trasferito il ricorrente, in via interinale – in attesa, cioè, della decisione nel merito del gravame allora pendente – dalla Tenenza di Leuca al Comando Provinciale di -OMISSIS-.
Tale ultimo atto è stato impugnato dal ricorrente nel presente giudizio, sulla base dei seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 7 ss. l. n. 241/90; 2) eccesso di potere sotto vari profili; 3) violazione dell’art. 33 co. 5 l. n. 104/92, nonché della Circ. n. 379389/13 s s.m.i; eccesso di potere; 4) eccesso di potere sotto vari profili.
Sulla base di tali motivi di censura, il ricorrente ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Nelle more dell’odierno giudizio, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7238/21, ha rigettato l’appello proposto dal MEF avverso la sentenza di questo TAR n. 138/21, confermando dunque in via definitiva l’annullamento del provvedimento di trasferimento del ricorrente dalla Tenenza di Leuca alla Compagnia di -OMISSIS-, disposto da questo TAR con sentenza n. 138/21.
Con Determinazione prot. -OMISSIS- del 26/11/2021, il Comandante Regionale della Guardia di Finanza Puglia, preso atto della sentenza n. 7238/2021 del Consiglio di Stato, ha trasferito d’autorità il ricorrente – questa volta in via definitiva – dalla Tenenza di Leuca al Comando Provinciale di -OMISSIS-.
Tale atto è stato impugnato dal ricorrente con motivi aggiunti depositati in data 4.1.2022, sulla base dei seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) difetto di motivazione, violazione del principio di proporzionalità, eccesso di potere; 2) violazione degli artt. 7 ss. l. n. 241/90, nonché dell’All. 2 della Determinazione -OMISSIS-/21; eccesso di potere; 3) difetto di motivazione sotto il profilo delle esigenze familiari di cui il ricorrente è portatore; eccesso di potere; 4) violazione dell’art. 33 co. 5 l. n. 104/92, nonché della Circ. n. 379389/13 e s.m.i; eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato con i motivi aggiunti, con vittoria delle spese di lite.
Costituitesi in giudizio, le Amministrazioni resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso originario e dei motivi aggiunti, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 25.10.2022 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a, del rilevato profilo di improcedibiità del ricorso originario.
2. Il ricorso originario va dichiarato improcedibile, avendo l’impugnato provvedimento (con il quale è stato disposto il trasferimento d’autorità del ricorrente dalla Tenenza di Leuca al Comando Provinciale di -OMISSIS-) portata interinale, ed essendo pertanto venuto meno a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 7238/21, che ha confermato la sentenza di questo TAR n. 138/21, di annullamento del provvedimento di trasferimento di autorità dalla Tenenza di Leuca alla Compagnia di -OMISSIS-.
3. Vanno ora scrutinati i motivi aggiunti, con i quali il ricorrente si duole della sua assegnazione dalla Tenenza di Leuca al Comando Provinciale di -OMISSIS-; assegnazione disposta dall’Amministrazione in via non più interinale (in attesa, cioè, del sopra detto giudizio di appello), ma definitiva.
Sul punto, con i vari motivi di gravame, il ricorrente lamenta la pretermissione degli istituti di partecipazione procedimentale, nonché la violazione del principio di proporzionalità, e comunque l’eccesso di potere dell’Amministrazione, la quale non avrebbe tenuto conto delle sue peculiari esigenze personali, e in particolare dell’essere egli titolare dei benefici previsti ex art. 33 co. 5 l. n. 104/92, dovendo assistere la suocera affetta da infermità.
Le censure non sono fondate.
3.1. Con la citata sentenza n. 7238/21 il Consiglio di Stato ha riconosciuto la sussistenza di profili di incompatibilità ambientale, che rendevano opportuno il trasferimento del ricorrente a sede diversa dalla Tenenza di Leuca. In tal senso, si è affermato che: “ i presupposti fattuali del provvedimento sono chiaramente individuabili, mediante il richiamo nel medesimo alla nota del Comando Gruppo di -OMISSIS-, nelle condotte e nei comportamenti che hanno determinato il coinvolgimento del militare nelle vicende al vaglio dell’autorità giudiziaria e disciplinare - dovendosi, perciò, escludere la motivazione postuma del provvedimento in appello lamentata, invece, dall’appellato -, né è dato riscontrare alcun travisamento dei medesimi. E neppure è ravvisabile alcuna grave e manifesta illogicità nella valutazione della ricorrenza di una situazione d’incompatibilità rispetto alla sede di servizio per le ragionevoli implicazioni negative di quei fatti, per numero e consistenza, per la credibilità del Corpo e la fiducia dei cittadini, la quale valutazione può formare oggetto di uno scrutinio di ragionevolezza, ma non di merito, come invece accadrebbe ove si desse rilievo all’asserita mancanza di clamore mediatico della vicenda ” (C.d.S, sent. n. 7238/21 cit.).
3.2. Ciò nondimeno, il trasferimento d’autorità alla Compagnia di -OMISSIS- è stato censurato in ragione della violazione del principio di proporzionalità. Si è infatti affermato che: “ l’individuazione della sede di destinazione nella Compagnia di -OMISSIS-, ubicata a quasi 300 km di distanza, non risulta motivata da specifiche esigenze correlate alla situazione d’incompatibilità ambientale, bensì dalla necessità di incrementare la forza effettiva di quest’ultima, carente di risorse nel ruolo dei sovrintendenti e caratterizzata da una crescente mole di impegni di servizio, con conseguente sproporzione del provvedimento rispetto alle sue finalità tipiche.
Ciò detto per il caso concreto, può aggiungersi, su un piano generale, che se è vero che le esigenze personali e familiari dell’interessato, di regola, non possono essere oggetto di specifica comparazione (ex ceteris, C.d.S., sez. IV, 28 luglio 2017, n. 3771), tuttavia il trasferimento per incompatibilità ambientale non può assumere connotazioni sanzionatorie per il destinatario, di tal ché le ragioni personali e familiari di costui possono acquisire indirettamente rilievo quando la sede di destinazione è così lontana dal suo luogo di residenza da non trovare alcun collegamento con l’oggettiva incompatibilità ambientale ” (C.d.S, sent. n. 7238/21 cit.).
4. Tanto premesso, in questa sede occorre accertare se, al fine di rimuovere la riconosciuta situazione di incompatibilità ambientale (la cui esistenza è un fatto non più oggetto di discussione, tenuto conto della suddetta pronuncia del Consiglio di Stato n. 7238/21), l’Amministrazione abbia osservato il canone di proporzionalità, contemperando le sue esigenze organizzative – e in particolare, quella di preservare il prestigio e l’autorità di quest’ultima da condizionamenti esterni, a garanzia del buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.) – con quelle personali del ricorrente.
5. E sul punto, reputa il Collegio che – nel disporre il trasferimento del ricorrente dalla Tenenza di Leuca al Comando Provinciale di -OMISSIS- – un ragionevole contemperamento vi è stato, sia pure non nel senso auspicato dal ricorrente. Ciò in quanto non deve tenersi conto unicamente dell’elemento della distanza, ma anche di altri fattori.
In particolare, è ragionevole ritenere che, nel disporre il trasferimento del ricorrente al Comando Provinciale di -OMISSIS-, l’Amministrazione abbia voluto valorizzare le esperienze e capacità professionali maturate dal ricorrente nel lungo arco della propria carriera lavorativa. Invero, il Comando Provinciale di -OMISSIS- svolge ruoli di indirizzo e coordinamento di tutti i reparti dislocati nella provincia salentina, ed è dunque posto in una posizione di vertice rispetto a questi ultimi.
6. Ne consegue che l’assegnazione al Comando Provinciale di -OMISSIS- è motivo di prestigio per ogni militare che ivi svolga la propria attività lavorativa, e dovrebbe dunque costituire per il ricorrente ragione di personale orgoglio e gratificazione professionale; un sugello, in altri termini, della valutazione eccellente che egli ha costantemente conseguito nei lunghi anni di sua attività lavorativa (cfr. la scheda valutativa del periodo 17.9.2019/16.9.2020, da cui emerge un senso di disciplina del ricorrente “ superiore alla norma ”, oltre che un militare “ impeccabile ”, “ generoso ”, “ sollecito ”, con rendimento di servizio “ elevato ”).
7. Sotto questo profilo, pertanto, reputa il Collegio senz’altro rispettato il canone di proporzionalità. La qual cosa non vien meno in ragione dell’accertata presenza di altre sedi astrattamente disponibili nell’ambito del territorio della provincia salentina: invero, andavano senz’altro escluse le Tenenze più prossime a quella di Leuca (es. Tricase o Casarano), in quanto situate in aree limitrofe a quest’ultima, e dunque non idonee a rimuovere l’accertata situazione di incompatibilità ambientale.
Altre tenenze pur astrattamente disponibili, poi, sono collocate in posizione mediana tra quella di Leuca e il Comando Provinciale di -OMISSIS- (es. Tenenze di Gallipoli, Maglie, Otranto, poste a circa 35/40 km dalla sede di Leuca), sicché non sembra che 35/40 km in più (la distanza tra Leuca e -OMISSIS- è di circa 70 km, e dunque maggiore di circa 35/40 km della distanza tra Leuca e Gallipoli/Maglie/Otranto) possano costituire una patente violazione del canone di proporzionalità, tenuto conto altresì del luogo di residenza del ricorrente (agro di Alessano), più a nord rispetto a Leuca, e dunque, con una minore distanza da coprire rispetto a -OMISSIS- (la distanza tra Alessano e -OMISSIS- è di circa 58 km via auto), la qual cosa determina una ulteriore riduzione della “forbice” esistente tra la sede oggetto di assegnazione (-OMISSIS-) e le altre sedi astrattamente disponibili (Gallipoli/Maglie/Otranto), e dunque, ulteriore perdita di consistenza della censura di violazione del principio di proporzionalità.
8. In definitiva, la sede di -OMISSIS- non è in alcun modo comparabile a quella di -OMISSIS-; questa sì disposta in accertata violazione del principio di proporzionalità (sentenza di questo TAR n. 138/21, confermata dal Consiglio di Stato con pronuncia n. 7238/21), stante la notevole distanza (circa 300 km) esistente tra la sede originaria e quella di assegnazione.
Nulla di tutto ciò può invece ragionevolmente affermarsi in relazione alla sede di -OMISSIS-, per le ragioni sinora illustrate (indiscutibile prestigio del luogo sede del Comando Provinciale della G.d.F; non eccessiva distanza – circa 58 km – tra il luogo di residenza e la sede di servizio; esigua differenza – circa 35 km – rispetto ad altre sedi astrattamente disponibili).
9. Per tali ragioni, la censura di difetto di proporzionalità deve ritenersi infondata, e va dunque disattesa.
10. Alla stessa stregua, non è decisiva l’ulteriore censura di difetto di motivazione articolata dal ricorrente, avuto riguardo alla natura del provvedimento in esame, il quale si inquadra nell’ambito degli ordini, che in quanto tali non richiedono un particolare apporto motivazionale, diverso da quello rappresentato dall’enunciazione della sua funzione tipica: id est , nel caso di specie, la necessità di rimuovere l’accertata situazione di incompatibilità ambientale.
11. Per le medesime ragioni, non presenta natura invalidante la pretermissione degli istituti di partecipazione procedimentale: invero, la natura di ordine dell’impugnato provvedimento, in uno alle valutazioni sopra dette in relazione alle distanze tra il luogo di residenza del ricorrente e le varie sedi disponibili, rende il dedotto vizio di carattere non invalidante, ai sensi dell’art. 21- octies 2° comma l. n. 241/90, posto che, quand’anche il ricorrente fosse stato compulsato nel procedimento (il che, si ribadisce, non costituiva obbligo per l’Amministrazione, avuto riguardo alla peculiare natura dell’impugnato provvedimento, ascrivibile alla categoria degli ordini), il relativo provvedimento finale avrebbe verosimilmente assunto identico tenore contenutistico.
12. Infine, la non eccessiva distanza (circa 58 km) esistente tra il luogo di residenza del ricorrente e l’attuale sede di servizio (-OMISSIS-), comparata con l’esigua differenza chilometrica (circa 35 km) esistente rispetto alle altre sedi astrattamente disponibili (Gallipoli/Maglie/Otranto), non consente di ritenere fondata l’ulteriore censura di parte ricorrente, secondo cui non si sarebbe adeguatamente tenuto conto della sua situazione di soggetto titolare dei benefici di cui all’art. 33 co. 5 l. n. 104/92, per assistenza alla suocera inferma. Al contrario, avuto riguardo a quanto testé esposto, la sede di -OMISSIS- appare ragionevolmente in grado di contemperare le esigenze organizzative dell’Amministrazione (i.e: la rimozione dell’accertata situazione di incompatibilità ambientale), con quelle personali del ricorrente, e non può dunque ritenersi illogica, irrazionale, e/o lesiva del principio di proporzionalità.
13. Per tali ragioni, il trasferimento del ricorrente alla sede di -OMISSIS- disvela un esercizio non irragionevole della discrezionalità amministrativa, e deve pertanto ritenersi immune dalle lamentate censure.
14. Ne consegue il rigetto dei motivi aggiunti.
15. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -OMISSIS- - Sezione Seconda - definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara l’improcedibilità del ricorso originario;
- rigetta il ricorso per motivi aggiunti.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in -OMISSIS-, nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.