Articolo 7 della Legge 18 maggio 1967, n. 318
Articolo 6Articolo 8
Versione
30 maggio 1967
Art. 7.
L'ammontare dell'assegno di previdenza, previsto dall' articolo 2 della legge 25 novembre 1964, n. 1266 , a favore dei mutilati e degli invalidi titolari di pensione o di assegno rinnovabile dalla 2ª all'8ª categoria, e' elevato da lire 174.000 a lire 186.000 annue.
Entrata in vigore il 30 maggio 1967