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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 5351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5351 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 17508/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 17508/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione,
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Pozzuoli (NA), Parte_1 C.F._1 alla Via Montenuovo Licola patria n. 90, presso lo studio dell'Avv. Emilio Ursomanno, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione,
Opponente
E
, c.f.: , elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Napoli al Viale Farnese n. 61, presso lo studio dell'Avv. Olimpia De Lucia, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di costituzione, rilasciata dal Dott. , nella Sua qualità di Controparte_2
Procuratore in virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile, repertorio nr 180134 raccolta nr 12348, del
22.06.2023,
Appellata
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., il sig. ha citato in giudizio Parte_1
l' , per impugnare l'intimazione di pagamento n. 07120239017698221000, Controparte_3 notificata il 20.07.2023, relativa a contravvenzioni del codice della strada, onde sentirne dichiarare la nullità
e l'inefficacia, nonché la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, stante l'omessa notifica delle cartelle di pagamento n. 07120140072097227001 e n. 07120140107661538001 ad essa presupposte;
la causa è stata regolarmente iscritta a ruolo con n. RG 17508/2023; si è costituito il concessionario della riscossione eccependo la regolare notifica delle cartelle di pagamento e di ulteriori atti interruttivi che avrebbero interrotto il decorso del termine di prescrizione, nonché la sospensione della prescrizione ai sensi del D.L. 18/2020 cd. “decreto cura Italia”.
L'opposizione è fondata per le motivazioni che seguono.
L'opponente eccepisce la prescrizione della creditoria per decorso del termine quinquennale, contestando l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto di intimazione.
Ebbene, dalla lettura dei documenti prodotti dall si evince la regolare Controparte_3 notifica della cartella di pagamento n. 07120140072097227001, eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c. nelle mani della moglie dell'opponente, perfezionatasi con l'invio della raccomandata informativa n.
689098558576 il 13.11.2014, la regolare notifica della cartella di pagamento n. 07120140107661538001, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e perfezionatasi in data 18.10.2014 per compiuta giacenza della raccomandata informativa n. 689132097661, nonché la regolare notifica di ulteriori atti utili ad interrompere il decorso del termine di prescrizione e nello specifico: i preavvisi di fermo n.
07180201400097124000 e n. 07180201600039495000, nonché l'atto di intimazione di pagamento n.
07120179001549483000, notificati tutti per irreperibilità assoluta del destinatario, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., rispettivamente il 13.02.2015, il 28.04.2017 ed il 06.10.2017.
Tuttavia, nonostante la regolare notifica dei predetti atti, ritualmente provata in giudizio dall'agente della riscossione, alla data di notifica dell'atto di intimazione oggetto di opposizione, n. 07120239017698221000, eseguita il 20.07.2023, risulta irrimediabilmente decorso il termine di prescrizione quinquennale dei crediti vantati dal concessionario.
In particolare, con riferimento al credito di cui alla cartella di pagamento n. 07120140072097227001, notificata il 13.11.2014, benché nelle more sia intervenuta la notifica di ulteriori atti che ne abbiano interrotto la prescrizione (preavviso di fermo n. 07180201400097124000, notificato il 13.02.2015 – atto di intimazione n. 07120179001549483000, notificato il 06.10.2017), alla data di notifica dell'intimazione opposta (20.07.2023) il termine di prescrizione quinquennale è in ogni caso irrimediabilmente decorso.
Parimenti dicasi per il credito di cui alla cartella di pagamento n. 07120140107661538001, irrimediabilmente prescritto alla data di notifica dell'intimazione opposta, come sopra specificata, nonostante la regolare notifica dei precedenti atti di preavviso di fermo n. 07180201600039495000
(28.04.2017) e di intimazione di pagamento n. 07120179001549483000 (06.10.2017). Al riguardo, non si ritiene applicabile al caso di specie la disciplina relativa alla proroga dei termini di decadenza e prescrizione per la sospensione straordinaria, che va dall' 8.3.2020 al 31.8.2021, poi prorogata al 31.12.2021, disposta dal decreto legge 18/2020, e successivi decreti di proroga, da ultimo con l'art. 9 del
DL 73/2021, emessi per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, eccepita con la costituzione dall'opposta . Controparte_3
Invero, al fine di vagliare l'applicabilità della relativa disciplina, è necessario avere riguardo al momento in cui i ruoli n. 2014/5642 e n. 2014/6553, oggetto del presente giudizio, sono stati affidati all'Agente della
Riscossione.
L'art. 68 del D.L. n. 18/2020, rubricato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”, al comma 4 dispone “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Il predetto articolo ha stabilito dunque che per i carichi tributari e non tributari (compresi quindi i carichi per sanzioni amministrative da violazioni del Codice della Strada) affidati all'Agente della riscossione tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 i termini di prescrizione sono prorogati di 24 mesi.
Sul punto si richiama la recentissima sentenza della Corte di Cassazione che ha precisato: “…Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212...” (Cass. ord.
n. 960 del 15 gennaio 2025).
Tale disciplina, pertanto, non risulta applicabile al caso di specie, in cui la pretesa creditoria è stata iscritta al ruolo esattoriale nell'anno 2014. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, l'annullamento dell'atto di intimazione n.
07120239017698221000, illegittimamente notificato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento per tutte le fasi, in ragione della non particolare complessità della controversia e della limitata attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'atto di intimazione n. 07120239017698221000, illegittimamente notificato il 20.07.2023 al sig. , stante l'intervenuta prescrizione del Parte_1 credito;
- b) condanna l' al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite Controparte_3 del presente giudizio, che liquida in € 2.540,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli il 23 maggio 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale
Firma digitale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 17508/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione,
TRA
, C.F. , elettivamente domiciliato in Pozzuoli (NA), Parte_1 C.F._1 alla Via Montenuovo Licola patria n. 90, presso lo studio dell'Avv. Emilio Ursomanno, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione,
Opponente
E
, c.f.: , elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Napoli al Viale Farnese n. 61, presso lo studio dell'Avv. Olimpia De Lucia, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di costituzione, rilasciata dal Dott. , nella Sua qualità di Controparte_2
Procuratore in virtù dei poteri conferiti giusto atto notarile, repertorio nr 180134 raccolta nr 12348, del
22.06.2023,
Appellata
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., il sig. ha citato in giudizio Parte_1
l' , per impugnare l'intimazione di pagamento n. 07120239017698221000, Controparte_3 notificata il 20.07.2023, relativa a contravvenzioni del codice della strada, onde sentirne dichiarare la nullità
e l'inefficacia, nonché la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, stante l'omessa notifica delle cartelle di pagamento n. 07120140072097227001 e n. 07120140107661538001 ad essa presupposte;
la causa è stata regolarmente iscritta a ruolo con n. RG 17508/2023; si è costituito il concessionario della riscossione eccependo la regolare notifica delle cartelle di pagamento e di ulteriori atti interruttivi che avrebbero interrotto il decorso del termine di prescrizione, nonché la sospensione della prescrizione ai sensi del D.L. 18/2020 cd. “decreto cura Italia”.
L'opposizione è fondata per le motivazioni che seguono.
L'opponente eccepisce la prescrizione della creditoria per decorso del termine quinquennale, contestando l'omessa notifica delle cartelle di pagamento sottese all'atto di intimazione.
Ebbene, dalla lettura dei documenti prodotti dall si evince la regolare Controparte_3 notifica della cartella di pagamento n. 07120140072097227001, eseguita ai sensi dell'art. 139 c.p.c. nelle mani della moglie dell'opponente, perfezionatasi con l'invio della raccomandata informativa n.
689098558576 il 13.11.2014, la regolare notifica della cartella di pagamento n. 07120140107661538001, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e perfezionatasi in data 18.10.2014 per compiuta giacenza della raccomandata informativa n. 689132097661, nonché la regolare notifica di ulteriori atti utili ad interrompere il decorso del termine di prescrizione e nello specifico: i preavvisi di fermo n.
07180201400097124000 e n. 07180201600039495000, nonché l'atto di intimazione di pagamento n.
07120179001549483000, notificati tutti per irreperibilità assoluta del destinatario, ai sensi dell'art. 143 c.p.c., rispettivamente il 13.02.2015, il 28.04.2017 ed il 06.10.2017.
Tuttavia, nonostante la regolare notifica dei predetti atti, ritualmente provata in giudizio dall'agente della riscossione, alla data di notifica dell'atto di intimazione oggetto di opposizione, n. 07120239017698221000, eseguita il 20.07.2023, risulta irrimediabilmente decorso il termine di prescrizione quinquennale dei crediti vantati dal concessionario.
In particolare, con riferimento al credito di cui alla cartella di pagamento n. 07120140072097227001, notificata il 13.11.2014, benché nelle more sia intervenuta la notifica di ulteriori atti che ne abbiano interrotto la prescrizione (preavviso di fermo n. 07180201400097124000, notificato il 13.02.2015 – atto di intimazione n. 07120179001549483000, notificato il 06.10.2017), alla data di notifica dell'intimazione opposta (20.07.2023) il termine di prescrizione quinquennale è in ogni caso irrimediabilmente decorso.
Parimenti dicasi per il credito di cui alla cartella di pagamento n. 07120140107661538001, irrimediabilmente prescritto alla data di notifica dell'intimazione opposta, come sopra specificata, nonostante la regolare notifica dei precedenti atti di preavviso di fermo n. 07180201600039495000
(28.04.2017) e di intimazione di pagamento n. 07120179001549483000 (06.10.2017). Al riguardo, non si ritiene applicabile al caso di specie la disciplina relativa alla proroga dei termini di decadenza e prescrizione per la sospensione straordinaria, che va dall' 8.3.2020 al 31.8.2021, poi prorogata al 31.12.2021, disposta dal decreto legge 18/2020, e successivi decreti di proroga, da ultimo con l'art. 9 del
DL 73/2021, emessi per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, eccepita con la costituzione dall'opposta . Controparte_3
Invero, al fine di vagliare l'applicabilità della relativa disciplina, è necessario avere riguardo al momento in cui i ruoli n. 2014/5642 e n. 2014/6553, oggetto del presente giudizio, sono stati affidati all'Agente della
Riscossione.
L'art. 68 del D.L. n. 18/2020, rubricato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”, al comma 4 dispone “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
Il predetto articolo ha stabilito dunque che per i carichi tributari e non tributari (compresi quindi i carichi per sanzioni amministrative da violazioni del Codice della Strada) affidati all'Agente della riscossione tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 i termini di prescrizione sono prorogati di 24 mesi.
Sul punto si richiama la recentissima sentenza della Corte di Cassazione che ha precisato: “…Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212...” (Cass. ord.
n. 960 del 15 gennaio 2025).
Tale disciplina, pertanto, non risulta applicabile al caso di specie, in cui la pretesa creditoria è stata iscritta al ruolo esattoriale nell'anno 2014. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e, per l'effetto, l'annullamento dell'atto di intimazione n.
07120239017698221000, illegittimamente notificato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147 del 2022, nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento per tutte le fasi, in ragione della non particolare complessità della controversia e della limitata attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- a) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'atto di intimazione n. 07120239017698221000, illegittimamente notificato il 20.07.2023 al sig. , stante l'intervenuta prescrizione del Parte_1 credito;
- b) condanna l' al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese di lite Controparte_3 del presente giudizio, che liquida in € 2.540,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli il 23 maggio 2025
Il Giudice
Stefania Cannavale
Firma digitale