Art. 2. Norme transitorie 1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all' articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 , entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge diffida i candidati non eletti alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica del 27 e 28 marzo 1994 e del 21 aprile 1996 e alle elezioni regionali del 23 aprile 1995, che non abbiano presentato la dichiarazione di cui all' articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 , a depositare la dichiarazione stessa entro quarantacinque giorni dalla diffida. Ove la dichiarazione sia depositata nel predetto termine di quarantacinque giorni, sono revocate le sanzioni amministrative pecuniarie gia' irrogate, delle quali e' comunque sospesa l'esecuzione durante il decorso dei termini previsti dal presente comma.
2. Ove la dichiarazione di cui al comma 1 non sia depositata nel termine di quarantacinque giorni ivi previsto, si applicano le sanzioni di cui all' articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 . Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 13 della citata legge n. 515/1993 , e' il seguente:
"Art. 13 (Collegio regionale di garanzia elettorale). - 1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione e' istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la meta', tra i magistrati ordinari e per la restante meta' tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.
2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonche' i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonche' coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il Collegio puo' chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il Collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.
4. I componenti del Collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennita' di presenza il cui ammontare e' definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge".
- Il testo dell' art. 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 , (Disposizioni per la pubblicita' della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), e' il seguente:
Art. 2. - Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:
1)-2) (Omissis);
3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 , relative agli eventuali contributi ricevuti".
- Il testo dell'art. 15 della citata legge n. 515/1993 , cosi' come modificato dall'art. 1 della presente legge, e' il seguente:
"Art. 15 (Sanzioni). - 1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonche' delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'art. 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art. 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l'undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni e' irrogata dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la corresponsabilita'. Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1 a ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre tre giorni, le condizioni al cui ripetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le modalita'. In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi piu gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. La stessa sanzione e' applicata nei casi di recidiva.
2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'art. 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.
3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.
4. In caso di violazione delle norme di cui all'art. 6, comma 1, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo. In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso art. 6, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cento milioni.
5. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'art. 13 della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 6, il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.
6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'art. 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.
7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilita' del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.
8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 6, da parte di un candidato, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica.
9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'art. 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.
10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale da' comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento.
11. In caso di irregolarita' nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'art. 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'art. 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 7 per i contributi erogabili ai candidati.
12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 8 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'art. 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo.
14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, il collegio della Corte dei conti di cui all'art. 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo.
15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'art. 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'art. 10, il collegio della Corte dei conti di cui all'art. 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla meta' e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto. Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all'art. 9, il collegio della Corte dei conti ne da' comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entita'.
17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6 , 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 , si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.
18. Il comma 5 dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81 , e' sostituito dal seguente:
" 5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorita' di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.
Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo e' punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni".
19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 , salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'art. 16 della medesima legge n. 689 del 1981 ".
2. Ove la dichiarazione di cui al comma 1 non sia depositata nel termine di quarantacinque giorni ivi previsto, si applicano le sanzioni di cui all' articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 . Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 13 della citata legge n. 515/1993 , e' il seguente:
"Art. 13 (Collegio regionale di garanzia elettorale). - 1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione e' istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la meta', tra i magistrati ordinari e per la restante meta' tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.
2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del Collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonche' i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonche' coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni il Collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il Collegio puo' chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, tutte le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il Collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.
4. I componenti del Collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennita' di presenza il cui ammontare e' definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge".
- Il testo dell' art. 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441 , (Disposizioni per la pubblicita' della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti), e' il seguente:
Art. 2. - Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:
1)-2) (Omissis);
3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 , relative agli eventuali contributi ricevuti".
- Il testo dell'art. 15 della citata legge n. 515/1993 , cosi' come modificato dall'art. 1 della presente legge, e' il seguente:
"Art. 15 (Sanzioni). - 1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonche' delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'art. 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo art. 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l'undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria e' aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni e' irrogata dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la corresponsabilita'. Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 1 a ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre tre giorni, le condizioni al cui ripetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le modalita'. In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi piu gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. La stessa sanzione e' applicata nei casi di recidiva.
2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'art. 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.
3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.
4. In caso di violazione delle norme di cui all'art. 6, comma 1, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo. In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso art. 6, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cento milioni.
5. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'art. 13 della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 6, il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.
6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'art. 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.
7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilita' del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.
8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 6, da parte di un candidato, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica.
9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'art. 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.
10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale da' comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento.
11. In caso di irregolarita' nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'art. 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'art. 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 7 per i contributi erogabili ai candidati.
12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 8 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'art. 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo.
14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, il collegio della Corte dei conti di cui all'art. 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo.
15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'art. 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'art. 10, il collegio della Corte dei conti di cui all'art. 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla meta' e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto. Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all'art. 9, il collegio della Corte dei conti ne da' comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entita'.
17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6 , 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 , si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.
18. Il comma 5 dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81 , e' sostituito dal seguente:
" 5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorita' di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.
Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo e' punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni".
19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 , salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'art. 16 della medesima legge n. 689 del 1981 ".