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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/05/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2652/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: , CP_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Elisa TONELLI ed elettivamente domiciliati presso il loro studio a Bologna, via Andrea Costa, n. 121/6, con l'intervento del P.M.
* * *
Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 6 maggio 2025. Il PM ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 24 febbraio 2025. Su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 6 maggio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 25 marzo 2007. Dall'unione sono nati , l'8 gennaio 2008, e il 1° aprile 2013. Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese legali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Controparte_1
Bologna il 3 luglio 1974 e , nato a [...] il [...], unitisi in CP_2 matrimonio a Bologna il 25 marzo 2007, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 14, P.2, S. C/03, anno 2007; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, dando atto che la signora esterà a vivere nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà, mentre CP_1 il signor si è già trasferito in un altro appartamento nello stesso Comune;
CP_2
2) affida e a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune Per_1 Per_2 accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
3) colloca i minori presso la madre, dove manterranno la residenza;
4) prende atto che il signor si trasferirà in altra abitazione posta nel medesimo CP_2 comune, già concessagli in locazione, e provvederà ad asportare i suoi effetti personali dalla casa coniugale;
5) dispone che il padre potrà tenere presso di sé i figli minori ogni qual volta lo vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di questa e dei minori e, in ogni caso, potrà tenerli presso di sé:
- a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina;
- un giorno infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì, dall'uscita da scuola fino all'indomani mattina;
- durante le settimane in cui i minori trascorreranno il week end con la madre un ulteriore giorno infrasettimanale, da concordarsi con la signora CP_1 dall'uscita di scuola fino all'indomani mattina;
- nelle festività natalizie sette giorni alternando di anno in anno il 25 dicembre e il giorno di Capodanno;
pagina 2 di 4 - nelle vacanze pasquali ad anni alterni dal giovedì alle 10.00 alla domenica alle 18.00 oppure dalla domenica alle 18.00 al mercoledì, alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua e quello di Lunedì dell'Angelo;
- in estate tre settimane anche non consecutive da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
6) a far data dal mese di gennaio 2025 pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli, sino all'autosufficienza economica degli stessi, versando mediante bonifico bancario alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di 800,00 euro (400,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei ragazzi (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
7) a decorrere dalla data del deposito della domanda e fino all'autosufficienza economica di e dispone che il padre e la madre si facciano carico, Per_1 Per_2 nella misura rispettivamente del 60% e del 40% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata,
pagina 3 di 4 fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
8) prende atto che le parti hanno concordato di includere nelle spese straordinarie anche la mensa scolastica di Per_2
9) prende atto che le parti hanno dichiarato che il signor acquisterà entro il 31 CP_2 dicembre 2025 un immobile nello stesso Comune di residenza dei figli e che, in ragione di ciò, i ricorrenti si impegnano fin d'ora a revisionare, successivamente a detto acquisto, gli accordi presi in sede di separazione per quanto concerne i tempi di permanenza dei minori presso il padre e, conseguentemente, il contributo al mantenimento in favore degli stessi;
10) prende atto che i genitori hanno concordato che le detrazioni/deduzioni per i figli a carico spetteranno a ciascun genitore, per le quote di spettanza, e, a tal fine, le ricevute fiscali dovranno essere intestate al figlio in favore del quale sarà effettuata la prestazione;
11) prende atto che le parti hanno concordato che la quota (paria al 50%) dell'assegno unico universale spettante alla madre verrà erogata dall'Inps al signor il quale la CP_2 riverserà mensilmente alla signora CP_1
12) prende atto che la signora si dichiara economicamente CP_1 autosufficiente e, pertanto, nulla è dovuto dal marito in favore della stessa;
13) prende atto che le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei loro passaporti;
14) prende atto che i ricorrenti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro; D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 7 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: , CP_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' avv. Elisa TONELLI ed elettivamente domiciliati presso il loro studio a Bologna, via Andrea Costa, n. 121/6, con l'intervento del P.M.
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Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 6 maggio 2025. Il PM ha concluso “Visto, nulla si oppone”.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 24 febbraio 2025. Su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione del 6 maggio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna il 25 marzo 2007. Dall'unione sono nati , l'8 gennaio 2008, e il 1° aprile 2013. Per_1 Per_2
pagina 1 di 4 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese legali devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Controparte_1
Bologna il 3 luglio 1974 e , nato a [...] il [...], unitisi in CP_2 matrimonio a Bologna il 25 marzo 2007, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al N. 14, P.2, S. C/03, anno 2007; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) autorizza i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto, dando atto che la signora esterà a vivere nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà, mentre CP_1 il signor si è già trasferito in un altro appartamento nello stesso Comune;
CP_2
2) affida e a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune Per_1 Per_2 accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
3) colloca i minori presso la madre, dove manterranno la residenza;
4) prende atto che il signor si trasferirà in altra abitazione posta nel medesimo CP_2 comune, già concessagli in locazione, e provvederà ad asportare i suoi effetti personali dalla casa coniugale;
5) dispone che il padre potrà tenere presso di sé i figli minori ogni qual volta lo vorrà, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di questa e dei minori e, in ogni caso, potrà tenerli presso di sé:
- a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina;
- un giorno infrasettimanale, preferibilmente il mercoledì, dall'uscita da scuola fino all'indomani mattina;
- durante le settimane in cui i minori trascorreranno il week end con la madre un ulteriore giorno infrasettimanale, da concordarsi con la signora CP_1 dall'uscita di scuola fino all'indomani mattina;
- nelle festività natalizie sette giorni alternando di anno in anno il 25 dicembre e il giorno di Capodanno;
pagina 2 di 4 - nelle vacanze pasquali ad anni alterni dal giovedì alle 10.00 alla domenica alle 18.00 oppure dalla domenica alle 18.00 al mercoledì, alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua e quello di Lunedì dell'Angelo;
- in estate tre settimane anche non consecutive da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
6) a far data dal mese di gennaio 2025 pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei figli, sino all'autosufficienza economica degli stessi, versando mediante bonifico bancario alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, la somma di 800,00 euro (400,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei ragazzi (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
7) a decorrere dalla data del deposito della domanda e fino all'autosufficienza economica di e dispone che il padre e la madre si facciano carico, Per_1 Per_2 nella misura rispettivamente del 60% e del 40% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata,
pagina 3 di 4 fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
8) prende atto che le parti hanno concordato di includere nelle spese straordinarie anche la mensa scolastica di Per_2
9) prende atto che le parti hanno dichiarato che il signor acquisterà entro il 31 CP_2 dicembre 2025 un immobile nello stesso Comune di residenza dei figli e che, in ragione di ciò, i ricorrenti si impegnano fin d'ora a revisionare, successivamente a detto acquisto, gli accordi presi in sede di separazione per quanto concerne i tempi di permanenza dei minori presso il padre e, conseguentemente, il contributo al mantenimento in favore degli stessi;
10) prende atto che i genitori hanno concordato che le detrazioni/deduzioni per i figli a carico spetteranno a ciascun genitore, per le quote di spettanza, e, a tal fine, le ricevute fiscali dovranno essere intestate al figlio in favore del quale sarà effettuata la prestazione;
11) prende atto che le parti hanno concordato che la quota (paria al 50%) dell'assegno unico universale spettante alla madre verrà erogata dall'Inps al signor il quale la CP_2 riverserà mensilmente alla signora CP_1
12) prende atto che la signora si dichiara economicamente CP_1 autosufficiente e, pertanto, nulla è dovuto dal marito in favore della stessa;
13) prende atto che le parti si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei loro passaporti;
14) prende atto che i ricorrenti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altro; D) come da concorde richiesta delle parti, compensa le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 7 maggio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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