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Sentenza 1 agosto 2024
Sentenza 1 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 01/08/2024, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2024 |
Testo completo
Proc. n. 61/2022 R.G.
C O R T E D' A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sig.ri magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente
2) dr. Natalino SAPONE Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 61/2022 R.G., vertente tra
, (C.F.: ) elettivamente domiciliato in Reggio Calabria (RC) Parte_1 C.F._1 alla via Nino Bixio n. 14, presso e nello studio legale dell'avv. Cananzi Pasquale, da cui è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
APPELLANTE
e
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla CP_1 C.F._2
Via Argine dx Annunziata, n. 13, presso e nello studio degli avv.ti Elisa Alecci e Stefania Cogliandro da cui è rappresenta e difesa giusta procura in atti
APPELLATA
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
*** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30.09.2015 proponeva domanda al fine di sentir pronunziare i provvedimenti CP_1 temporanei ed urgenti inerenti la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , deducendo tra le altre cose: di aver contratto matrimonio con il Parte_1 predetto in data 6.10.2002; che dall'unione sono nati tre figli, (n. 11.8.2005), (n. R_ PE Pers 8.5.2007) ed (n. 18.2.2009); che con decreto n. 58/2013 del 29.01.2013 il Tribunale di Reggio
Calabria ha omologato la separazione consensuale fra i coniugi.
Precisava che, nonostante la forma consensuale della separazione, il rapporto padre-figli fosse poi risultato estremamente difficile -e ciò, segnatamente, a causa dei comportamenti violenti e maltrattanti del resistente-, onde chiedeva una rimodulazione dell'esercizio del diritto di visita con il coinvolgimento dei Servizi Sociali, nonché l'affidamento esclusivo dei minorenni, oltre all'assegnazione della casa coniugale ed un assegno di mantenimento, in capo al ricorrente, in favore dei figli nella misura di € 750,00 ciascuno, oltre al 75% delle spese straordinarie, ed oltre il rimborso di alcune spese anticipate nell'interesse dei figli.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale contestava quanto ex adverso dedotto, Parte_1 attribuendo alla madre la colpa del rapporto complicato con i propri figli, chiedendone l'affido in via condivisa (con collocazione comunque presso la madre), e rendendosi disponibile a versare un assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di € 400,00, tenuto anche conto della capacità lavorativa della controparte.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza del 10.06.2016, recepiva le statuizioni del d.o. così come già modificate con decreto emesso ex art. 710 c.p.c. dal medesimo Tribunale, dunque confermava l'affidamento esclusivo dei minori alla con diritto di visita del da esercitarsi due CP_1 Pt_1 volte alla settimana in spazio neutro per il tramite dei Servizi Sociali, revocava l'assegno di mantenimento posto a carico del resistente in favore della ricorrente (la quale comunque non aveva formulato domanda in tal senso) e rideterminava l'assegno di mantenimento a carico del per Pt_1
i figli nella misura di € 600,00 mensili.
In data 30.03.2017 interveniva sentenza in punto status n. 488/2017, e successivamente con ordinanza del 13.07.2021 il G.I. prendeva atto dell'intervenuto provvedimento di limitazione della responsabilità genitoriale del padre emesso il 03.05.2017 dal TM di Reggio Calabria;
rigettava la domanda ex art. 330 c.c. formulata dal nei confronti della ella memoria di nuovo Pt_1 CP_1 difensore e contestuale memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2, in quanto già esaminata da parte del TM;
disponeva ctu psico-diagnostica sui genitori, i minori ed i rispettivi rapporti, nominando all'uopo la dott.ssa . Persona_4
In seguito, parte ricorrente eccepiva la nullità della CTU per violazione del principio del contraddittorio e travalicamento dei quesiti posti, istanza che veniva rigettata dal G.I. con ordinanza del 12.4.2017.
Con ordinanza del 17.6.2019, poi, sulla scorta delle risultanze dell'elaborato peritale, il G.I. affidava i minori ed ai Servizi Sociali territorialmente competenti;
condannava R_ PE Persona_5 al risarcimento dei danni nei confronti di ciascuno dei predetti figli per un importo CP_1 pari a 3.000,00 euro (complessivamente 9.000,00 euro) da versare su libretti di risparmio/conti correnti intestati a ciascuno dei minori con vincolo pupillare;
nominava in favore dei minori quale curatore speciale l'avv. Mariateresa Montesano Pelle del Foro di Reggio Calabria, sollecitava entrambe le parti a sottoporsi, presso strutture pubbliche o private, a percorsi di sostegno psicologico individuale e di sostegno alla genitorialità. Con provvedimento del 15.07.2019 il G.I. subentrato al precedente, sentite le parti ed il curatore speciale, disponeva rinnovazione delle indagini peritali;
il nuovo ctu, dott.ssa Persona_6
, depositava la consulenza in data 25.01.2021.
[...]
In data 05.02.2020 interveniva, inoltre, provvedimento ex art. 156 c.c. in favore dei minori con cui si stabiliva il versamento diretto da parte del datore di lavoro del alla della somma Pt_1 CP_1 mensile di € 600,00 a titolo di mantenimento dei predetti.
Con sentenza n. 1123/2021 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, all'esito della camera di consiglio del 26.07.2021, pubblicata in data 29.07.2021, non notificata, nella causa civile iscritta al n. 3186/2015 R.G il Tribunale di Reggio Calabria così decideva:
“1) Conferma l'assegnazione della casa coniugale alla madre, con collocazione dei minori R_ Pers ed presso di sé; PE
2) Conferma l'affidamento esclusivo dei predetti minori alla madre;
3) Revoca l'ordinanza emessa dal G.I. in data 17.6.2019;
4) Invita le parti a sottoporre i minori ad un percorso di sostegno psicologico, nei tempi e nei modi più convenienti ed adeguati e rispettando i tempi degli stessi, iter che dovrà essere finalizzato al recupero del loro equilibrio emotivo e, dunque, gradualmente, alla ripresa dei loro rapporti con il padre;
5) Conferma l'obbligo a carico di a carico di di corrispondere a Parte_1 CP_1 un assegno di mantenimento per i tre figli minori nella misura di € 600,00 mensili (€ 200
[...] ciascuno), annualmente rivalutabili secondo gli Indici Istat, mediante versamento diretto da parte del datore di lavoro, secondo quanto già disposto con ordinanza emessa dal G.I. il 5.2.2020;
6) Pone, altresì, a carico di parte resistente il pagamento del 70% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli minori, per come regolamentate dal Protocollo in uso presso
l'intestato Tribunale;
7) Compensa integralmente tra le parti le spese dell'odierno giudizio;
8) Pone le spese di entrambe le ctu a carico delle parti, in solido tra loro.”
Con atto di citazione in appello del 19.01.2022, depositato in data 27.01.2022, il sig. Pt_1
proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 1123/2021 de qua e lamentava:
[...]
A- L'errata ricostruzione dei fatti;
B- L'erronea indicazione delle posizioni processuali e domande delle parti oltre che dell'iter processuale:
B.1) il travisamento dei fatti in ordine alla privazione del rapporto con il padre subita dai figli poiché il giudice di prime cure aveva risolto l'intera questione processuale dedotta dalle parti con il completo revirement di ogni attività processuale compiuta sino al 2019 a seguito di una nuova consulenza tecnica (a forma dott.ssa ) che aveva smentito i precedenti dati Per_6 processuali a tal punto da revocare ogni possibile diversa decisone dello stesso tribunale e giungere alle determinazioni adottate;
B.2) travisamento dei fatti e difetto di motivazione in ordine alle cd. “questioni economiche” poiché la sentenza si limita a confermare i provvedimenti preesistenti - incluso l'obbligo di corresponsione diretta da parte del datore di lavoro – senza alcuna motivazione nemmeno ipotizzata per la quantificazione degli oneri che impone alle parti e della sperequazione in ordine alle spese straordinarie. B.3) mancato sanzionamento delle condotte materne pure domandato ex art 709 ter cpc oltre che mancata adozione a carico della ei provvedimenti di cui agli artt. 330 e seguenti CP_1
c.c.
C. richiesta di sospensione di efficacia esecutiva – urgenza ed insostenibilità del regime economico disposto dal Giudicante a quo.
Pertanto, precisava le conclusioni e chiedeva di:
- “nel merito ed in riforma della sentenza impugnata, accogliere le richieste originariamente formulate dal , adottando a carico della sig.ra ogni opportuno Pt_1 CP_1 provvedimento anche ex art. 330 e segg. cc per quanto di competenza del Tribunale adito per effetto della vigente formulazione dell'art. 38 disp. att. cc, condannando altresì
[...]
(anche ex art. 709 ter cpc) al risarcimento dei danni nei confronti di ciascuno dei CP_1 predetti figli per l'importo ritenuto di giustizia da versare su libretti di risparmio/conti correnti intestati a ciascuno dei minori con vincolo pupillare.
- in ogni caso diverso da quanto sub b), disporre applicazione comunque di modello di affido quantomeno condiviso dei minori con indicazione di modalità di incontro padre/figli che siano da realizzarsi, pure prescrivendo gli opportuni percorsi di supporto per i minori che saranno ritenuti necessari.”
Parte appellata, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_1 depositata in data 04.11.2022, ed eccepiva:
1- preliminarmente, la tardività della notifica dell'atto di impugnazione effettuata in data
13.05.2022, considerato che il decreto di fissazione di udienza, del 01.02.2022, fissava quale termine ultimo per la notifica dell'appello il 30.03.22; 2- la nullità della prima CTU per violazione del principio del contraddittorio, in virtù del fatto che, in dette operazioni peritali vi è stata un'assoluta mancanza di contradditorio nei confronti della favorendo l'intervento, nonché la produzione documentale da parte del CP_1
di atti, scritti o audio non facenti parte del materiale presente nel fascicolo del presente Pt_1 giudizio, ma di provenienza dubbia, unilaterale, non probante e comunque senza alcuna comunicazione a controparte.
3- La nullità della CTU anche per violazione del principio di imparzialità e travalicamento dei quesiti posti. Assumeva parte appellata che, nel caso di specie, la non terzietà del tecnico incaricato, era evidente sin dal primo incontro peritale, fissato per il giorno 23.10.2017, nel corso del quale erano presenti la C.T.U., Dr.ssa , le ctp Dr.ssa e Dr.ssa Per_4 Per_7
, il Dott. (ausiliario C.T.U.) ed il periziando , pur Per_8 Persona_9 Parte_1 non essendo prevista l'audizione dello stesso. Rilevava che di tale incontro non vi è video audio registrazione. La CTU, inoltre, si è di fatto sostituita al Giudice, non solo nell'ambito civile, ma anche con riferimento esplicito a questioni inerenti alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, disquisendo con le parti convocate sulla congruità dello stesso e sulla proporzione con le capacità economiche dell'obbligato. La consulente nominata, pertanto, ha portato avanti delle indagini esorbitanti o non pertinenti con i quesiti posti dal Giudice, esercitando poteri che non le erano stati attribuiti dalla legge.
Ancora rilevava la nullità della consulenza per violazione dei poteri conferiti in relazione all'approccio adottato con i minori.
La consulente, in taluni casi, interveniva addirittura prepotentemente nel racconto dei minori, momento di per sé preziosissimo, rappresentandogli una versione dei fatti che era quella raccontata dal padre, ingenerando in tal modo una alterazione alla genuinità dei ricordi dei bambini.
4- Ancora rilevava la nullità della CTU per evidente contrasto fra ciò che era emerso dallo sviluppo test - indagini eseguite e le conclusioni suggerite dalla consulente, nonché per la mancanza della motivazione alle conclusioni indicate e per la gravità per la salute dei minori delle soluzioni suggerite;
5- Il mancato sanzionamento delle condotte della Sig.ra la mancata adozione a carico CP_1 della stessa dei provvedimenti di cui all'art. 330 è la diretta conseguenza dell'acclarata sana, amorevole e coerente condotta della stessa con i propri figli.
Infine, concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 07.06.2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Sulla tardività della notifica dell'atto di citazione
Parte appellate, preliminarmente eccepisce la tardività della notifica dell'atto di CP_1 impugnazione, ricevuto in data 13.05.2022, sul presupposto che il decreto di fissazione dell'udienza del 01.02.2022, oltre a disporre l'udienza per il 23.05.2022, stabiliva quale termine ultimo per la notifica dell'atto di impugnazione il 30.03.2022. Sul punto si evidenzia che “La mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza non rende improcedibile l'appello ma la Corte dovrà assegnare un nuovo termine per la notifica, che, se non rispetto, comporterà l'estinzione del giudizio.” - Cass. sez. I, 29 marzo 2007, n. 7790
In tema di appello avverso la sentenza di separazione personale tra i coniugi (o di divorzio ), ove il ricorso, tempestivamente depositato presso la cancelleria del giudice d'appello, non sia stato notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, l'appello non deve, per ciò solo, essere dichiarato inammissibile o improcedibile, considerato che la proposizione del gravame si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria nel termine perentorio di cui agli articoli 325 e 327 del Cpc, mentre la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza costituisce momento esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione diretta a instaurare il contraddittorio. Nel caso, il giudice, in mancanza di costituzione dell'appellato, deve fissare, ex articolo 291 del Cpc, un nuovo termine per la notifica, che assume, per espressa previsione legislativa, carattere perentorio, sicché dal mancato adempimento, da parte dell'appellante, dell'ordine di rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non può discendere altro effetto che quello dell'inammissibilità della concessione di un nuovo termine e il giudice è tenuto, a norme dell'articolo 307 del Cpc, a dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Nel caso di specie, parte appellata si è costituita con comparsa di costituzione e CP_1 risposta depositato in data 04.11.2022, e “posto che lo scopo della notificazione degli atti di vocatio in ius è attuare il principio del contraddittorio, tale finalità può dirsi raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, comportamento che sana con effetto ex tunc qualsiasi eventuale vizio della notificazione stessa.” (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n.
3240/18; depositata il 9 febbraio)
Pertanto, l'eccezione sul punto deve essere rigettata.
2- Richiesta di affido dei tre figli minori
Con un motivo di appello, parte appellante lamenta che la sentenza concede l'affidamento esclusivo alla madre a seguito di fraintendimento di fatti processuali.
Per responsabilizzare i genitori e fare in modo che i figli possano mantenere solidi legami con entrambi, la legge prevede che, di solito, l'affidamento sia condiviso, vale a dire, che spetti spettante in pari misura al padre e alla madre. L'affidamento è quindi un potere decisionale che, di norma, compete tanto al padre quanto alla madre. Nessuno dei due potrebbe stabilire cosa è meglio per il figlio senza trovare prima l'intesa con l'altro genitore. Il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice per l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, indipendentemente dalla richiesta o dall'eventuale accordo tra i genitori.
Ciò richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti ed attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità del genitore, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alle sue consuetudini di vita ed all'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
L'affidamento della prole ad uno dei due genitori non deve inoltre mai essere concepito come un diritto dell'uno o dell'altro, né come premio consolatorio, o punizione, in relazione alla responsabilità per il fallimento del loro rapporto affettivo.
L'affidamento esclusivo costituisce soluzione eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all'interesse esclusivo del minore.
L'affidamento esclusivo deve essere inoltre particolarmente motivato, in ordine non soltanto al pregiudizio potenzialmente arrecato ai bambini da un affidamento condiviso, ma anche all'idoneità del genitore affidatario ed all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
L'affidamento esclusivo non è in linea di massima ritenuto giustificato dall'esistenza di una conflittualità tra i genitori, che peraltro spesso connota i procedimenti di separazione: ciò in primo luogo perché, altrimenti, le parti potrebbero essere stimolate al conflitto, ed anche perché
l'affidamento condiviso costituisce la modalità privilegiata di affidamento che può essere derogata solo in presenza dell'inadeguatezza di uno dei coniugi a svolgere la funzione genitoriale, salvo quando tale regime ponga in serio pericolo l'equilibrio dei figli, la loro educazione e lo sviluppo psico-fisico, a causa all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore.
La giurisprudenza ha dovuto affrontare e decidere numerosi casi affidamento di minori, differenti l'uno dall'altro, che consentono di creare una sorta di casistica circa le situazioni che legittimano la scelta dell'affidamento esclusivo o ne escludono l'utilità.
È stato stabilito che l'affidamento esclusivo può essere disposto:
- allorquando il minore manifesti difficoltà di relazione con uno dei due genitori, o a fronte della sua radicata e persistente avversione, al punto di rifiutare anche solo di incontrarlo;
- nel caso in cui uno dei genitori manifesti una incapacità di controllo dell'impulsività dell'agire, anche se tale impulsività non sia riferibile direttamente ad una psicopatologia;
- dinanzi alla costante violazione, da parte di uno dei genitori, delle modalità relative all'esercizio del diritto di visita, violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori, in modo tale da elidere la figura del genitore non collocatario e determinare un grave pregiudizio nello sviluppo psicofisico del figlio;
- in ragione del comportamento del padre, totalmente inadempiente per anni all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore del figlio, e che aveva esercitato in modo discontinuo il diritto di visita;
- se uno dei genitori versa in stato di dipendenza da alcool, afferma convinzioni discriminatorie e offensive ed abbia subito condanne penali per reati gravi;
- se uno dei genitori ha usato violenza nei confronti dell'altro alla presenza dei figli;
- qualora un genitore risulti di assai cattiva condotta morale e civile, sia stato condannato per omicidio e per altri non lievi reati, presentì un carattere collerico e violento, sia affetto da etilismo cronico, e manifesti un notevole disprezzo per omosessuali e “diversi”;
- in caso di perduranti problematiche di aggressività di uno dei genitori;
- se sia necessario evitare che un genitore possa privare l'altro dei contatti con il figlio, quando sia dimostrato che il primo non è persona in grado di tutelare il rapporto con l'altro genitore;
Qualora sussistano reali motivi per la scelta dell'affidamento esclusivo, deve rammentarsi che la concentrazione di genitorialità in capo ad uno solo dei genitori non rappresenta un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore affidatario deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice, mentre l'altro ha sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Anche nel caso di affidamento esclusivo, infatti, va rispettato il più possibile il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.
Il giudice di prime cure si è affidato alle risultanze della seconda consulenza tecnica redatta, quella a firma della dott.ssa , dalla quale è emerso che “considerato il reiterato rifiuto dei minori Per_6 Pers
ed e lo stato emotivo negativo che caratterizza ciascuno di loro, nel Persona_10 PE dover incontrare il padre, al momento attuale appare inopportuno ripristinare gli incontri con la figura genitoriale paterna che, ad avviso della scrivente, risulterebbero nuovamente fallimentari. Si ritiene, inoltre, tenuto conto del forte legame tra i fratelli, del coinvolgimento affettivo con la figura materna e del buon adattamento scolastico e sociale dei minori, inappropriato e non idoneo nell'interesse degli stessi minori l'allontanamento dalla madre. Ritiene tuttavia possa essere utile, l'avvio di un percorso di sostegno psicologico, per i ragazzi nei tempi e nei modi più convenienti e adeguati e rispettando i tempi degli stessi. Tale percorso, utile a garantire loro una maggiore comprensione e rielaborazione dei vissuti emotivi legati alle vicende familiari, potrebbe rappresentare la preparazione psicologica degli stessi al ripristino dei futuri rapporti con il padre e potrebbe essere effettuato attraverso un progetto educativo di assistenza domiciliare minori che preveda il monitoraggio delle dinamiche familiari, l'affiancamento alla madre, lo sviluppo nei minori di competenze nuove utili ad un più funzionale adattamento nel contesto familiare e sociale.”
Il Tribunale, con il provvedimento impugnato, ha ritenuto condivisibili le conclusioni alle quali è pervenuta la seconda consulente nominata: “Ebbene, simili conclusioni risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione, ed appaiono ispirate
a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma altresì conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame;
pertanto, il Tribunale ritiene di farle proprie. Ne discende che
l'ordinanza adottata dal G.I. in data 17.6.2019 deve in questa sede intendersi revocata in toto, avendo per l'appunto il Collegio aderito alle conclusioni del predetto consulente in luogo di quelle espresse nell'elaborato peritale redatto dalla dott.ssa che, in ogni caso, non deve Per_4 considerarsi nullo ma semplicemente soggetto a rinnovazione, invero non ravvisandosi alcuno dei motivi di nullità eccepiti da parte resistente.”
Alla luce di ciò, il giudice di prime cure ha disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, ritenendo che, in quel momento, non vi fossero le condizioni per procedere all'affidamento condiviso dei figli. Altresì, con il provvedimento impugnato aveva invitato le parti a sottoporre i minori ad un percorso di sostegno psicologico, nei tempi e nei modi più convenienti ed adeguati e rispettando i tempi degli stessi, al fine di recuperare il loro equilibrio emotivo e, gradualmente, la ripresa dei loro rapporti con il padre.
Le conclusioni formulate dalla seconda consulente e condivise con il provvedimento impugnato, del resto, sono perfettamente coerenti con l'intero compendio in atti. Nella relazione dei servizi sociali redatta in data 24.01.2019, si legge: “Oggi il padre dei minori non vede i suoi figli da circa quattro anni e la cosa più deleteria è che i ragazzi sono fermi sulle loro posizioni e non vogliono incontrare il loro papà che, da sempre, ha cercato di avere un rapporto con loro”.
E, del resto, lo stesso ricorrente, durante l'incontro avvenuto in data 04-09/01/2021 con la consulente, concordava con la necessità di attendere del tempo prima di riprovare ad incontrare i minori e riteneva essere pregiudizievole ogni allontanamento dei ragazzi dalla madre, come suggerito dalla prima consulente e come previsto con l'ordinanza del 17 giugno 2019: “Il GN , come già Pt_1 sostenuto dal suo legale di fiducia, ritiene che al momento attuale, nonostante egli nutra il forte desiderio di poterli riabbracciare e di esercitare il ruolo di padre, possa essere nocivo e svantaggioso per i figli ogni ulteriore provvedimento finalizzato al ripristino degli incontri padre-figli, considerato il rifiuto categorico di questi ultimi di volerlo incontrare, Ritiene, inoltre, che ogni allontanamento dei ragazzi dalla propria madre, sia ulteriormente pregiudizievole per la sana crescita e sviluppo psicofisico dei minori ma che gli stessi necessitano di un supporto finalizzato al riadattamento della figura genitoriale paterna e al superamento dei traumi subiti. Ha affermato inoltre che, affinché i figli possano, probabilmente, in futuro, recuperare ogni qualsivoglia rapporto con il padre è indispensabile la collaborazione della madre.”
In termini analoghi si era espresso il curatore speciale dei minori, che aveva avuto modo di incontrarli e conoscerli dichiarava che: “Appare poi necessario un percorso di sostegno per i minori che vivono con grande ansia tutta la situazione e devono essere aiutati a risolvere i nodi che senza dubbio si portano dietro, vista l'alta conflittualità che ha caratterizzato le vicende di questa coppia genitoriale. Tale percorso sarà innanzitutto finalizzato al recupero della tranquillità e poi potrà essere valutata
l'opportunità di far nuovamente incontrare padre e figli. Senza dubbio l'azione del padre di non forzare i contatti con i minori è lodevole, ma il filtro di un professionista qualora si dovesse pensare di riprovarci è indispensabile.”
La dott.ssa , nelle conclusioni depositate in data 16.12.2019, sosteneva che: “Ritengo, tuttavia, Per_6 possa essere utile, come suggerito dalla d.ssa , l'avvio di un percorso di sostegno Per_4 psicologico, per i ragazzi ( e nei tempi e nei modi più convenienti e adeguati e R_ PE rispettando i tempi degli stessi. Tale percorso potrebbe essere utile a garantire loro una maggiore comprensione e rielaborazione dei vissuti emotivi legati alle vicende familiari e potrebbe rappresentare, inoltre, la preparazione psicologica degli stessi al ripristino dei futuri rapporti con il padre. Allo scopo di proteggere la funzione genitoriale, lo stesso percorso psicoterapico potrebbe essere suggerito al GN , percorso finalizzato a contenere il dolore da lui espresso per la Pt_1 rottura del legame con i figli e per “imparare” condotte alternative adattive alla ripresa dei rapporti con i minori.”
Concludeva affermando: “Si ritiene, inoltre, tenuto conto del forte legame tra i fratelli, del coinvolgimento affettivo con la figura materna e del buon adattamento scolastico e sociale dei minori, inappropriato e non idoneo nell'interesse degli stessi minori l'allontanamento dalla madre.” Sulla scorta di tale compendio, dunque, non può ritenersi condivisibile l'assunto reso nelle conclusioni dalla prima consulente tecnica dott.ssa la quale evidenziava che, “In questo Per_4 caso si rendono necessarie tre condizioni per una prognosi positiva: allontanamento di R_ Pers e dalla figura materna e affidamento super esclusivo al padre, psicoterapia sui minori, PE ripristino immediato dei contatti padre-figlio.”
Ulteriore elemento che depone per la conferma dell'affidamento esclusivo alla madre, è l'intervenuta sentenza di condanna del emessa dal Tribunale di Reggio Calabria n. 3821/2023 in Parte_1 data 21.12.2023 a 8 mesi di reclusione per due diversi episodi di lesioni in danno della madre,
l'odierna resistente Con tale sentenza egli è stato invece assolto dai reati di cui CP_1 agli artt. 612 bis e 572 cod. pen.
E' da rilevare che gli episodi per cui il è stato condannato, almeno con sentenza di primo Pt_1 grado, avevano determinato l'adozione di una misura cautelare nei suoi confronti, nonché l'adozione del provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale adottato dal Tribunale dei Minori con provvedimento del 14 ottobre 2015.
Sul punto, è sufficiente richiamare quanto osservato dal Tribunale ordinario che, con provvedimento numero 72612/16 del 27/10/2016, aveva disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre: “Dagli atti e dalle circostanze menzionati emergono elementi univoci che inducono alla modifica delle condizioni di separazione in punto di affidamento dei minori e di regolamentazione del diritto di visita del padre. In particolare, la relazione dei Servizi Sociali descrive la personalità del come Pt_1 tendenzialmente aggressiva, con tratti psicotici: “nei rapporti con gli altri il soggetto potrebbe manifestare aggressività, con scarso controllo degli impulsi, eccessiva attività e il tono dell'umore potrebbe presentarsi con brusche variazioni in senso disforico. Considerando infine l'indice di
Goldber> 45 discrimina profili psicotici da quei nevrotici (il soggetto ha un indice di 73) che depone per un probabile versante psicotico” (pagg. 1 e 2). Tale tendenza all'aggressività trova conferma negli altri atti di causa, da cui emerge che il si è reso reiteratamente colpevole di condotte Pt_1 aggressive ai danni della moglie, spesso compiute alla presenza dei figli e che talvolta hanno persino arrecato lesioni fisiche alla ricorrente (come risulta dal referto ospedaliero del 19.01.2015- all.23 incarto del Tribunale per i Minorenni). In particolare, tutti e tre i minori hanno riferito di un episodio che li ha notevolmente spaventati, ossia il tamponamento tra la macchina della madre e quella del padre avvenuto in data 19.01.2015 davanti la scuola elementare da loro frequentata, su cui il piccolo ha dichiarato agli assistenti Sociali del Consultorio Familiare di Pellaro: “durante il R_ tragitto per arrivare a scuola mio padre ha tamponato la macchina di mamma. È sceso dall'auto, colpendo la macchina e urlando contro mamma”. Tale racconto è stato confermato dai fratelli ed inoltre il piccolo ha raccontato che a volte il papà dava colpi alla macchina della mamma e PE lasciava il segno. Tutti i figli, infine, hanno dichiarato di non avere mai subito percosse dal padre.
Le insegnanti dei minori, sentite dalla dott.ssa Maurini (all. 3 del fascicolo Tribunale Minorenni), hanno riferito che la mattina del tamponamento i bambini sono apparsi spaventati e ha R_ avuto una crisi di pianto quel giorno stesso.
Dagli atti di causa, inoltre, emerge che il abbia compiuto diversi altri atti intimidatori e Pt_1 comportamenti violenti ai danni della trasmodati spesso anche in minacce di morte (quali CP_1 ad esempio ,”se mi levi i bambini moriamo tutti” e “tanto ormai è questione di tempo che lei muore ed io mi prendo i bambini”, frase quest'ultima che le maestre dei bambini, sentite a sommarie informazioni dai Carabinieri, hanno confermato sia stata riferita loro dalla , condotte tutte CP_1 che lo rendono senz'altro inadeguato al mantenimento dell'affido condiviso, anche sulla scorta delle argomentazioni svolte dal Tribunale per i Minorenni, che lo ha dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, predisponendo un percorso di recupero delle competenze genitoriali. Il predetto Tribunale ha particolarmente evidenziato il disagio che stanno vivendo i minori a causa dei comportamenti del padre.”
Sebbene gli accertamenti effettuati con le due consulenze tecniche d'ufficio non abbiano rilevato i tratti problematici nella personalità del evidenziati inizialmente, in ogni caso emerge un Pt_1 rapporto assai difficile tra padre e figli.
La difficoltà di relazione con il padre manifestata dai minori, nonché i reiterati episodi di violenza ai danni della madre, posti in essere anche in presenza dei figli, sono elementi che depongono nel senso di un affido esclusivo alla CP_1
Ancora, poiché il aveva omesso di versare il contributo posto a suo carico per il Pt_1 mantenimento dei figli, la a chiesto ed ottenuto il versamento diretto di somme dovute CP_1 dal coniuge obbligato ex art. 156 c.c.
Anche tale elemento, come evidenziato in precedenza, depone nella direzione di un affido esclusivo. Sulla scorta di tali risultanze, deve dunque affermarsi che non ricorrono le condizioni per modificare l'affidamento esclusivo dei figli minori, deve invece dichiararsi cessata la materia del contendere per , nel frattempo divenuto maggiorenne. Persona_10
Appare certamente auspicabile, nell'interesse dei figli, che sia intrapreso un percorso psicologico di sostegno alla genitorialità atto a consentire altresì il superamento dei traumi a loro inflitti dall'intera vicenda descritta.
3- La mancata adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti della CP_1
Con ulteriore motivo di censura, parte appellante lamenta il mancato sanzionamento delle condotte materne pure domandato ex art 709 ter cpc oltre che mancata adozione a carico della dei CP_1 provvedimenti di cui agli artt. 330 e seguenti c.c.
Sulla scorta di tutte le risultanze processuali, non sono emersi comportamenti ostativi posti in essere dalla l fine di ostacolare i rapporti tra il ed i figli. CP_1 Pt_1
E' emerso piuttosto dalle relazione degli assistenti sociali e dalla seconda consulenza tecnica, che la madre ha collaborato ed ha più volte sollecitato i figli ad incontrare il padre, (accompagnandoli agli incontri fissati, seguendo e indicazioni fornite dagli assistenti sociali, ecc.) al fine di far riprendere con quest'ultimo un rapporto.
Come documenta la “relazione psicologica verbale udienza dell'11/12/2018” depositata in data 01.03.2019 dall'Asp di Reggio Calabria C.F. Gebbione, “Tutto ciò è stato affidato alla sig.ra ffinché aiutasse i figli a superare “l'impasse” che per proteggersi si sono ancorati dietro CP_1
“un rifiuto netto” verso il loro padre. Si sono scritte delle lettere e regali da far recapitare attraverso la madre ai minori e addirittura si è pensato di fare incontrare il padre durante il loro tragitto in macchina con la madre prima della scuola. Nonostante ciò, non si è raggiunto nessun risultato valido. I minori continuano a nascondersi e a non guardare il loro padre, anche se la madre si ferma con la macchina e i due ex coniugi si salutano.” Ancora, nella relazione stilata dalla ctu in data 16.12.2019 si legge che: “È stato più volte chiesto ai minori durante il colloquio la loro disponibilità ad incontrare il genitore anche alla luce della scelta di quest'ultimo di interrompere i tentativi di riattivazione del rapporto a livello giuridico ma con molta fermezza e dolore ha risposto dicendo “ci fanno sempre tutti la stessa R_ domanda…noi diciamo sempre la stessa cosa…non so neanche se ci ascoltano”. Ed ancora nell'integrazione alla consulenza fatta nel dicembre 2020 si legge che: “Durante l'incontro hanno confermato, alternandosi liberamente nell'eloquio, il rifiuto ad incontrare il padre, raccontando, ancora una volta, gli episodi già narrati sia con la scrivente sia con la precedente CTU, episodi che sembrano aver “segnato” e “pregiudicato” la relazione con il genitore. È evidente la sofferenza e la pena che li affligge e li cruccia, nonostante i tentativi di rassicurazione da parte del consulente di far comprendere loro che il motivo di tali incontri nasca dalla volontà e dall'impegno da parte delle istituzioni giudiziarie di tutelarli e di garantirgli una crescita sana.”
Sulla scorta delle risultanze processuali, pertanto, non emergono i presupposti per procedere all'applicazione delle sanzioni e i provvedimenti di cui all'art. 330 c.c. Tale motivo d'appello deve dunque essere rigettato.
4. I provvedimenti di natura economica
Il lamenta altresì l'entità del contributo economico posto a suo carico e l'elevata Pt_1 percentuale di contribuzione alle spese straordinarie.
In sede di omologa della separazione, i coniugi avevano determinato in 800 euro il contributo per il mantenimento dei figli e della la quale, nel corso del procedimento, ha rinunciato alla CP_1 parte di sua spettanza. Ne consegue, dunque, che il contributo di € 600, cioè quello su di lui attualmente gravante, è corrispondente a quanto inizialmente pattuito tra loro.
E' da considerare, peraltro, che le esigenze dei figli, ormai cresciuti, sono aumentate. Al riguardo, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “la misura dell'assegno di mantenimento per i figli non è fissa ed immutabile, per cui esso deve essere adattato alle esigenze della prole, che possono variare nel tempo. D'altra parte l'aumento delle esigenze del figlio è notoriamente legato alla sua crescita ed allo sviluppo della sua personalità e non necessita di specifica dimostrazione, legittimando di per sé la revisione dell'assegno di mantenimento anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge tenuto alla contribuzione, a condizione che l'incremento del contributo di mantenimento trovi capienza nelle disponibilità patrimoniali dell'onerato.” (Tribunale, Bari, sez. I, 21/07/2023, n. 3114).
In ordine alla quantificazione dell'assegno dovuto per il mantenimento, ai sensi dell'art. 337 ter comma 4 c.c., “Salvo accordi diversi, liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1. le attuali esigenze del figlio, 2. il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, 3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore, 4. le risorse economiche di entrambi i genitori, 5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.”
Tali criteri “devono essere presi tutti in considerazione, operando un bilanciato degli stessi, fornendo una motivazione in grado di consentire un controllo adeguato sulla loro corretta applicazione e senza poter stabilire in modo del tutto arbitrario che uno debba prevalere in qualche modo sugli altri”.
(Cass. ord.. 7134/2020),
Secondo il costante - e ribadito di recente- orientamento di legittimità al riguardo (per cui si v. Cass.
Sez. 1a, ordinanza n. 16739 del 6/8/2020, e Sez. 6–1, ordinanza n. 19299 del 16/9/2020): a) “… l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza …”; b) “… nel giudizio di divorzio, al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
…”
Sul punto, in assenza di ulteriori elementi, non possono che richiamarsi le considerazioni già fatte dal
Tribunale ordinario che, con provvedimento numero 72612/16 del 27/10/2016, ha compiuto un'attenta disamina volta a ricostruire la capacità economica di entrambi i genitori.
In ogni caso, la misura del contributo di mantenimento non può essere ridotta al di sotto di una soglia che garantisca di far fronte alle loro esigenze minime di vita, destinate ad incrementarsi con la crescita, pena lo svilimento del significato stesso di contribuzione. Il contributo di € 200 per ciascuno dei figli appare, in effetti, di assai modesta portata in relazione alle loro esigenze di vita.
Né l'entità di tale contribuzione può essere decurtata per effetto del raggiungimento della maggiore età di atteso che non è dimostrato, né allegato, il raggiungimento di un'indipendenza R_ economica da parte sua.
Nel caso di specie, dalle dichiarazioni dei redditi del 2015 depositata in atti dal , emerge Pt_1 che questi abbia dichiarato di avere percepito € 18.470,00. Egli non ha provveduto a produrre ulteriore documentazione al riguardo dalla quale possa desumersi la sua impossibilità a fare fronte al contributo posto a suo carico.
Non emerge, pertanto, alcun elemento sulla scorta del quale modificare il provvedimento adottato, o ritenere che il ricorrente non possa fare fronte ad un così modesto contributo per la crescita di ciascuno dei suoi figli.
Quanto alle spese straordinarie, la disparità economica tra i genitori giustifica un differente riparto, nella misura del 70% al e del restante 30% alla Pt_1 CP_1
Anche tale motivo d'appello, dunque, deve essere rigettato.
5. Spese di giudizio
Non ricorrono motivi per derogare al principio della soccombenza, per cui , parte Parte_1 soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese a favore di che si CP_1 liquidano, per il presente grado di giudizio, applicando le Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022
e considerando il valore della causa indeterminabile ed a complessità bassa), in complessivi € 4.996,00, così determinati: fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00, fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:
€ 1.523,00, Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Doppio del contributo unificato Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 1123/2021 Parte_1 CP_1
pubblicata il 29.07.2021, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta integralmente l'appello e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato in punto di affido esclusivo alla madre dei minori ed , nonchè in ordine all'obbligo PE Persona_5
a carico di di corrispondere a un assegno di Parte_1 CP_1
mantenimento per i tre figli nella misura di € 600,00 mensili (€ 200 ciascuno), annualmente rivalutabili secondo gli Indici Istat, mediante versamento diretto da parte del datore di lavoro ed il 70% delle spese straordinarie.
2. Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'affidamento di R_0
, in ragione della raggiunta maggiore età dello stesso;
[...]
3. Condanna parte appellante, soccombente, alla rifusione delle spese sostenute dall'appellata nel presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 4.996,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
4. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso a Reggio Calabria il 30.07.2024
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott.ssa Federica RENDE Dott.ssa Patrizia MORABITO
C O R T E D' A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sig.ri magistrati:
1) dr.ssa Patrizia MORABITO Presidente
2) dr. Natalino SAPONE Consigliere
3) dr.ssa Federica RENDE Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 61/2022 R.G., vertente tra
, (C.F.: ) elettivamente domiciliato in Reggio Calabria (RC) Parte_1 C.F._1 alla via Nino Bixio n. 14, presso e nello studio legale dell'avv. Cananzi Pasquale, da cui è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
APPELLANTE
e
(C.F.: ) elettivamente domiciliata in Reggio Calabria alla CP_1 C.F._2
Via Argine dx Annunziata, n. 13, presso e nello studio degli avv.ti Elisa Alecci e Stefania Cogliandro da cui è rappresenta e difesa giusta procura in atti
APPELLATA
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto.
*** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30.09.2015 proponeva domanda al fine di sentir pronunziare i provvedimenti CP_1 temporanei ed urgenti inerenti la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con , deducendo tra le altre cose: di aver contratto matrimonio con il Parte_1 predetto in data 6.10.2002; che dall'unione sono nati tre figli, (n. 11.8.2005), (n. R_ PE Pers 8.5.2007) ed (n. 18.2.2009); che con decreto n. 58/2013 del 29.01.2013 il Tribunale di Reggio
Calabria ha omologato la separazione consensuale fra i coniugi.
Precisava che, nonostante la forma consensuale della separazione, il rapporto padre-figli fosse poi risultato estremamente difficile -e ciò, segnatamente, a causa dei comportamenti violenti e maltrattanti del resistente-, onde chiedeva una rimodulazione dell'esercizio del diritto di visita con il coinvolgimento dei Servizi Sociali, nonché l'affidamento esclusivo dei minorenni, oltre all'assegnazione della casa coniugale ed un assegno di mantenimento, in capo al ricorrente, in favore dei figli nella misura di € 750,00 ciascuno, oltre al 75% delle spese straordinarie, ed oltre il rimborso di alcune spese anticipate nell'interesse dei figli.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale contestava quanto ex adverso dedotto, Parte_1 attribuendo alla madre la colpa del rapporto complicato con i propri figli, chiedendone l'affido in via condivisa (con collocazione comunque presso la madre), e rendendosi disponibile a versare un assegno di mantenimento in favore dei figli nella misura di € 400,00, tenuto anche conto della capacità lavorativa della controparte.
Il Presidente del Tribunale, con ordinanza del 10.06.2016, recepiva le statuizioni del d.o. così come già modificate con decreto emesso ex art. 710 c.p.c. dal medesimo Tribunale, dunque confermava l'affidamento esclusivo dei minori alla con diritto di visita del da esercitarsi due CP_1 Pt_1 volte alla settimana in spazio neutro per il tramite dei Servizi Sociali, revocava l'assegno di mantenimento posto a carico del resistente in favore della ricorrente (la quale comunque non aveva formulato domanda in tal senso) e rideterminava l'assegno di mantenimento a carico del per Pt_1
i figli nella misura di € 600,00 mensili.
In data 30.03.2017 interveniva sentenza in punto status n. 488/2017, e successivamente con ordinanza del 13.07.2021 il G.I. prendeva atto dell'intervenuto provvedimento di limitazione della responsabilità genitoriale del padre emesso il 03.05.2017 dal TM di Reggio Calabria;
rigettava la domanda ex art. 330 c.c. formulata dal nei confronti della ella memoria di nuovo Pt_1 CP_1 difensore e contestuale memoria ex art. 183 c.p.c. n. 2, in quanto già esaminata da parte del TM;
disponeva ctu psico-diagnostica sui genitori, i minori ed i rispettivi rapporti, nominando all'uopo la dott.ssa . Persona_4
In seguito, parte ricorrente eccepiva la nullità della CTU per violazione del principio del contraddittorio e travalicamento dei quesiti posti, istanza che veniva rigettata dal G.I. con ordinanza del 12.4.2017.
Con ordinanza del 17.6.2019, poi, sulla scorta delle risultanze dell'elaborato peritale, il G.I. affidava i minori ed ai Servizi Sociali territorialmente competenti;
condannava R_ PE Persona_5 al risarcimento dei danni nei confronti di ciascuno dei predetti figli per un importo CP_1 pari a 3.000,00 euro (complessivamente 9.000,00 euro) da versare su libretti di risparmio/conti correnti intestati a ciascuno dei minori con vincolo pupillare;
nominava in favore dei minori quale curatore speciale l'avv. Mariateresa Montesano Pelle del Foro di Reggio Calabria, sollecitava entrambe le parti a sottoporsi, presso strutture pubbliche o private, a percorsi di sostegno psicologico individuale e di sostegno alla genitorialità. Con provvedimento del 15.07.2019 il G.I. subentrato al precedente, sentite le parti ed il curatore speciale, disponeva rinnovazione delle indagini peritali;
il nuovo ctu, dott.ssa Persona_6
, depositava la consulenza in data 25.01.2021.
[...]
In data 05.02.2020 interveniva, inoltre, provvedimento ex art. 156 c.c. in favore dei minori con cui si stabiliva il versamento diretto da parte del datore di lavoro del alla della somma Pt_1 CP_1 mensile di € 600,00 a titolo di mantenimento dei predetti.
Con sentenza n. 1123/2021 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, all'esito della camera di consiglio del 26.07.2021, pubblicata in data 29.07.2021, non notificata, nella causa civile iscritta al n. 3186/2015 R.G il Tribunale di Reggio Calabria così decideva:
“1) Conferma l'assegnazione della casa coniugale alla madre, con collocazione dei minori R_ Pers ed presso di sé; PE
2) Conferma l'affidamento esclusivo dei predetti minori alla madre;
3) Revoca l'ordinanza emessa dal G.I. in data 17.6.2019;
4) Invita le parti a sottoporre i minori ad un percorso di sostegno psicologico, nei tempi e nei modi più convenienti ed adeguati e rispettando i tempi degli stessi, iter che dovrà essere finalizzato al recupero del loro equilibrio emotivo e, dunque, gradualmente, alla ripresa dei loro rapporti con il padre;
5) Conferma l'obbligo a carico di a carico di di corrispondere a Parte_1 CP_1 un assegno di mantenimento per i tre figli minori nella misura di € 600,00 mensili (€ 200
[...] ciascuno), annualmente rivalutabili secondo gli Indici Istat, mediante versamento diretto da parte del datore di lavoro, secondo quanto già disposto con ordinanza emessa dal G.I. il 5.2.2020;
6) Pone, altresì, a carico di parte resistente il pagamento del 70% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per i figli minori, per come regolamentate dal Protocollo in uso presso
l'intestato Tribunale;
7) Compensa integralmente tra le parti le spese dell'odierno giudizio;
8) Pone le spese di entrambe le ctu a carico delle parti, in solido tra loro.”
Con atto di citazione in appello del 19.01.2022, depositato in data 27.01.2022, il sig. Pt_1
proponeva impugnazione avverso la sentenza n. 1123/2021 de qua e lamentava:
[...]
A- L'errata ricostruzione dei fatti;
B- L'erronea indicazione delle posizioni processuali e domande delle parti oltre che dell'iter processuale:
B.1) il travisamento dei fatti in ordine alla privazione del rapporto con il padre subita dai figli poiché il giudice di prime cure aveva risolto l'intera questione processuale dedotta dalle parti con il completo revirement di ogni attività processuale compiuta sino al 2019 a seguito di una nuova consulenza tecnica (a forma dott.ssa ) che aveva smentito i precedenti dati Per_6 processuali a tal punto da revocare ogni possibile diversa decisone dello stesso tribunale e giungere alle determinazioni adottate;
B.2) travisamento dei fatti e difetto di motivazione in ordine alle cd. “questioni economiche” poiché la sentenza si limita a confermare i provvedimenti preesistenti - incluso l'obbligo di corresponsione diretta da parte del datore di lavoro – senza alcuna motivazione nemmeno ipotizzata per la quantificazione degli oneri che impone alle parti e della sperequazione in ordine alle spese straordinarie. B.3) mancato sanzionamento delle condotte materne pure domandato ex art 709 ter cpc oltre che mancata adozione a carico della ei provvedimenti di cui agli artt. 330 e seguenti CP_1
c.c.
C. richiesta di sospensione di efficacia esecutiva – urgenza ed insostenibilità del regime economico disposto dal Giudicante a quo.
Pertanto, precisava le conclusioni e chiedeva di:
- “nel merito ed in riforma della sentenza impugnata, accogliere le richieste originariamente formulate dal , adottando a carico della sig.ra ogni opportuno Pt_1 CP_1 provvedimento anche ex art. 330 e segg. cc per quanto di competenza del Tribunale adito per effetto della vigente formulazione dell'art. 38 disp. att. cc, condannando altresì
[...]
(anche ex art. 709 ter cpc) al risarcimento dei danni nei confronti di ciascuno dei CP_1 predetti figli per l'importo ritenuto di giustizia da versare su libretti di risparmio/conti correnti intestati a ciascuno dei minori con vincolo pupillare.
- in ogni caso diverso da quanto sub b), disporre applicazione comunque di modello di affido quantomeno condiviso dei minori con indicazione di modalità di incontro padre/figli che siano da realizzarsi, pure prescrivendo gli opportuni percorsi di supporto per i minori che saranno ritenuti necessari.”
Parte appellata, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP_1 depositata in data 04.11.2022, ed eccepiva:
1- preliminarmente, la tardività della notifica dell'atto di impugnazione effettuata in data
13.05.2022, considerato che il decreto di fissazione di udienza, del 01.02.2022, fissava quale termine ultimo per la notifica dell'appello il 30.03.22; 2- la nullità della prima CTU per violazione del principio del contraddittorio, in virtù del fatto che, in dette operazioni peritali vi è stata un'assoluta mancanza di contradditorio nei confronti della favorendo l'intervento, nonché la produzione documentale da parte del CP_1
di atti, scritti o audio non facenti parte del materiale presente nel fascicolo del presente Pt_1 giudizio, ma di provenienza dubbia, unilaterale, non probante e comunque senza alcuna comunicazione a controparte.
3- La nullità della CTU anche per violazione del principio di imparzialità e travalicamento dei quesiti posti. Assumeva parte appellata che, nel caso di specie, la non terzietà del tecnico incaricato, era evidente sin dal primo incontro peritale, fissato per il giorno 23.10.2017, nel corso del quale erano presenti la C.T.U., Dr.ssa , le ctp Dr.ssa e Dr.ssa Per_4 Per_7
, il Dott. (ausiliario C.T.U.) ed il periziando , pur Per_8 Persona_9 Parte_1 non essendo prevista l'audizione dello stesso. Rilevava che di tale incontro non vi è video audio registrazione. La CTU, inoltre, si è di fatto sostituita al Giudice, non solo nell'ambito civile, ma anche con riferimento esplicito a questioni inerenti alla corresponsione dell'assegno di mantenimento, disquisendo con le parti convocate sulla congruità dello stesso e sulla proporzione con le capacità economiche dell'obbligato. La consulente nominata, pertanto, ha portato avanti delle indagini esorbitanti o non pertinenti con i quesiti posti dal Giudice, esercitando poteri che non le erano stati attribuiti dalla legge.
Ancora rilevava la nullità della consulenza per violazione dei poteri conferiti in relazione all'approccio adottato con i minori.
La consulente, in taluni casi, interveniva addirittura prepotentemente nel racconto dei minori, momento di per sé preziosissimo, rappresentandogli una versione dei fatti che era quella raccontata dal padre, ingenerando in tal modo una alterazione alla genuinità dei ricordi dei bambini.
4- Ancora rilevava la nullità della CTU per evidente contrasto fra ciò che era emerso dallo sviluppo test - indagini eseguite e le conclusioni suggerite dalla consulente, nonché per la mancanza della motivazione alle conclusioni indicate e per la gravità per la salute dei minori delle soluzioni suggerite;
5- Il mancato sanzionamento delle condotte della Sig.ra la mancata adozione a carico CP_1 della stessa dei provvedimenti di cui all'art. 330 è la diretta conseguenza dell'acclarata sana, amorevole e coerente condotta della stessa con i propri figli.
Infine, concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Con ordinanza del 07.06.2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Sulla tardività della notifica dell'atto di citazione
Parte appellate, preliminarmente eccepisce la tardività della notifica dell'atto di CP_1 impugnazione, ricevuto in data 13.05.2022, sul presupposto che il decreto di fissazione dell'udienza del 01.02.2022, oltre a disporre l'udienza per il 23.05.2022, stabiliva quale termine ultimo per la notifica dell'atto di impugnazione il 30.03.2022. Sul punto si evidenzia che “La mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza non rende improcedibile l'appello ma la Corte dovrà assegnare un nuovo termine per la notifica, che, se non rispetto, comporterà l'estinzione del giudizio.” - Cass. sez. I, 29 marzo 2007, n. 7790
In tema di appello avverso la sentenza di separazione personale tra i coniugi (o di divorzio ), ove il ricorso, tempestivamente depositato presso la cancelleria del giudice d'appello, non sia stato notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, l'appello non deve, per ciò solo, essere dichiarato inammissibile o improcedibile, considerato che la proposizione del gravame si perfeziona con il deposito del ricorso in cancelleria nel termine perentorio di cui agli articoli 325 e 327 del Cpc, mentre la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza costituisce momento esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio di impugnazione diretta a instaurare il contraddittorio. Nel caso, il giudice, in mancanza di costituzione dell'appellato, deve fissare, ex articolo 291 del Cpc, un nuovo termine per la notifica, che assume, per espressa previsione legislativa, carattere perentorio, sicché dal mancato adempimento, da parte dell'appellante, dell'ordine di rinnovazione della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non può discendere altro effetto che quello dell'inammissibilità della concessione di un nuovo termine e il giudice è tenuto, a norme dell'articolo 307 del Cpc, a dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Nel caso di specie, parte appellata si è costituita con comparsa di costituzione e CP_1 risposta depositato in data 04.11.2022, e “posto che lo scopo della notificazione degli atti di vocatio in ius è attuare il principio del contraddittorio, tale finalità può dirsi raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, comportamento che sana con effetto ex tunc qualsiasi eventuale vizio della notificazione stessa.” (Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n.
3240/18; depositata il 9 febbraio)
Pertanto, l'eccezione sul punto deve essere rigettata.
2- Richiesta di affido dei tre figli minori
Con un motivo di appello, parte appellante lamenta che la sentenza concede l'affidamento esclusivo alla madre a seguito di fraintendimento di fatti processuali.
Per responsabilizzare i genitori e fare in modo che i figli possano mantenere solidi legami con entrambi, la legge prevede che, di solito, l'affidamento sia condiviso, vale a dire, che spetti spettante in pari misura al padre e alla madre. L'affidamento è quindi un potere decisionale che, di norma, compete tanto al padre quanto alla madre. Nessuno dei due potrebbe stabilire cosa è meglio per il figlio senza trovare prima l'intesa con l'altro genitore. Il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice per l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale a materiale della prole, che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, indipendentemente dalla richiesta o dall'eventuale accordo tra i genitori.
Ciò richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti ed attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità del genitore, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alle sue consuetudini di vita ed all'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
L'affidamento della prole ad uno dei due genitori non deve inoltre mai essere concepito come un diritto dell'uno o dell'altro, né come premio consolatorio, o punizione, in relazione alla responsabilità per il fallimento del loro rapporto affettivo.
L'affidamento esclusivo costituisce soluzione eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all'interesse esclusivo del minore.
L'affidamento esclusivo deve essere inoltre particolarmente motivato, in ordine non soltanto al pregiudizio potenzialmente arrecato ai bambini da un affidamento condiviso, ma anche all'idoneità del genitore affidatario ed all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
L'affidamento esclusivo non è in linea di massima ritenuto giustificato dall'esistenza di una conflittualità tra i genitori, che peraltro spesso connota i procedimenti di separazione: ciò in primo luogo perché, altrimenti, le parti potrebbero essere stimolate al conflitto, ed anche perché
l'affidamento condiviso costituisce la modalità privilegiata di affidamento che può essere derogata solo in presenza dell'inadeguatezza di uno dei coniugi a svolgere la funzione genitoriale, salvo quando tale regime ponga in serio pericolo l'equilibrio dei figli, la loro educazione e lo sviluppo psico-fisico, a causa all'inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro genitore.
La giurisprudenza ha dovuto affrontare e decidere numerosi casi affidamento di minori, differenti l'uno dall'altro, che consentono di creare una sorta di casistica circa le situazioni che legittimano la scelta dell'affidamento esclusivo o ne escludono l'utilità.
È stato stabilito che l'affidamento esclusivo può essere disposto:
- allorquando il minore manifesti difficoltà di relazione con uno dei due genitori, o a fronte della sua radicata e persistente avversione, al punto di rifiutare anche solo di incontrarlo;
- nel caso in cui uno dei genitori manifesti una incapacità di controllo dell'impulsività dell'agire, anche se tale impulsività non sia riferibile direttamente ad una psicopatologia;
- dinanzi alla costante violazione, da parte di uno dei genitori, delle modalità relative all'esercizio del diritto di visita, violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori, in modo tale da elidere la figura del genitore non collocatario e determinare un grave pregiudizio nello sviluppo psicofisico del figlio;
- in ragione del comportamento del padre, totalmente inadempiente per anni all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore del figlio, e che aveva esercitato in modo discontinuo il diritto di visita;
- se uno dei genitori versa in stato di dipendenza da alcool, afferma convinzioni discriminatorie e offensive ed abbia subito condanne penali per reati gravi;
- se uno dei genitori ha usato violenza nei confronti dell'altro alla presenza dei figli;
- qualora un genitore risulti di assai cattiva condotta morale e civile, sia stato condannato per omicidio e per altri non lievi reati, presentì un carattere collerico e violento, sia affetto da etilismo cronico, e manifesti un notevole disprezzo per omosessuali e “diversi”;
- in caso di perduranti problematiche di aggressività di uno dei genitori;
- se sia necessario evitare che un genitore possa privare l'altro dei contatti con il figlio, quando sia dimostrato che il primo non è persona in grado di tutelare il rapporto con l'altro genitore;
Qualora sussistano reali motivi per la scelta dell'affidamento esclusivo, deve rammentarsi che la concentrazione di genitorialità in capo ad uno solo dei genitori non rappresenta un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore affidatario deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice, mentre l'altro ha sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Anche nel caso di affidamento esclusivo, infatti, va rispettato il più possibile il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.
Il giudice di prime cure si è affidato alle risultanze della seconda consulenza tecnica redatta, quella a firma della dott.ssa , dalla quale è emerso che “considerato il reiterato rifiuto dei minori Per_6 Pers
ed e lo stato emotivo negativo che caratterizza ciascuno di loro, nel Persona_10 PE dover incontrare il padre, al momento attuale appare inopportuno ripristinare gli incontri con la figura genitoriale paterna che, ad avviso della scrivente, risulterebbero nuovamente fallimentari. Si ritiene, inoltre, tenuto conto del forte legame tra i fratelli, del coinvolgimento affettivo con la figura materna e del buon adattamento scolastico e sociale dei minori, inappropriato e non idoneo nell'interesse degli stessi minori l'allontanamento dalla madre. Ritiene tuttavia possa essere utile, l'avvio di un percorso di sostegno psicologico, per i ragazzi nei tempi e nei modi più convenienti e adeguati e rispettando i tempi degli stessi. Tale percorso, utile a garantire loro una maggiore comprensione e rielaborazione dei vissuti emotivi legati alle vicende familiari, potrebbe rappresentare la preparazione psicologica degli stessi al ripristino dei futuri rapporti con il padre e potrebbe essere effettuato attraverso un progetto educativo di assistenza domiciliare minori che preveda il monitoraggio delle dinamiche familiari, l'affiancamento alla madre, lo sviluppo nei minori di competenze nuove utili ad un più funzionale adattamento nel contesto familiare e sociale.”
Il Tribunale, con il provvedimento impugnato, ha ritenuto condivisibili le conclusioni alle quali è pervenuta la seconda consulente nominata: “Ebbene, simili conclusioni risultano dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione, ed appaiono ispirate
a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma altresì conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame;
pertanto, il Tribunale ritiene di farle proprie. Ne discende che
l'ordinanza adottata dal G.I. in data 17.6.2019 deve in questa sede intendersi revocata in toto, avendo per l'appunto il Collegio aderito alle conclusioni del predetto consulente in luogo di quelle espresse nell'elaborato peritale redatto dalla dott.ssa che, in ogni caso, non deve Per_4 considerarsi nullo ma semplicemente soggetto a rinnovazione, invero non ravvisandosi alcuno dei motivi di nullità eccepiti da parte resistente.”
Alla luce di ciò, il giudice di prime cure ha disposto l'affidamento esclusivo dei minori alla madre, ritenendo che, in quel momento, non vi fossero le condizioni per procedere all'affidamento condiviso dei figli. Altresì, con il provvedimento impugnato aveva invitato le parti a sottoporre i minori ad un percorso di sostegno psicologico, nei tempi e nei modi più convenienti ed adeguati e rispettando i tempi degli stessi, al fine di recuperare il loro equilibrio emotivo e, gradualmente, la ripresa dei loro rapporti con il padre.
Le conclusioni formulate dalla seconda consulente e condivise con il provvedimento impugnato, del resto, sono perfettamente coerenti con l'intero compendio in atti. Nella relazione dei servizi sociali redatta in data 24.01.2019, si legge: “Oggi il padre dei minori non vede i suoi figli da circa quattro anni e la cosa più deleteria è che i ragazzi sono fermi sulle loro posizioni e non vogliono incontrare il loro papà che, da sempre, ha cercato di avere un rapporto con loro”.
E, del resto, lo stesso ricorrente, durante l'incontro avvenuto in data 04-09/01/2021 con la consulente, concordava con la necessità di attendere del tempo prima di riprovare ad incontrare i minori e riteneva essere pregiudizievole ogni allontanamento dei ragazzi dalla madre, come suggerito dalla prima consulente e come previsto con l'ordinanza del 17 giugno 2019: “Il GN , come già Pt_1 sostenuto dal suo legale di fiducia, ritiene che al momento attuale, nonostante egli nutra il forte desiderio di poterli riabbracciare e di esercitare il ruolo di padre, possa essere nocivo e svantaggioso per i figli ogni ulteriore provvedimento finalizzato al ripristino degli incontri padre-figli, considerato il rifiuto categorico di questi ultimi di volerlo incontrare, Ritiene, inoltre, che ogni allontanamento dei ragazzi dalla propria madre, sia ulteriormente pregiudizievole per la sana crescita e sviluppo psicofisico dei minori ma che gli stessi necessitano di un supporto finalizzato al riadattamento della figura genitoriale paterna e al superamento dei traumi subiti. Ha affermato inoltre che, affinché i figli possano, probabilmente, in futuro, recuperare ogni qualsivoglia rapporto con il padre è indispensabile la collaborazione della madre.”
In termini analoghi si era espresso il curatore speciale dei minori, che aveva avuto modo di incontrarli e conoscerli dichiarava che: “Appare poi necessario un percorso di sostegno per i minori che vivono con grande ansia tutta la situazione e devono essere aiutati a risolvere i nodi che senza dubbio si portano dietro, vista l'alta conflittualità che ha caratterizzato le vicende di questa coppia genitoriale. Tale percorso sarà innanzitutto finalizzato al recupero della tranquillità e poi potrà essere valutata
l'opportunità di far nuovamente incontrare padre e figli. Senza dubbio l'azione del padre di non forzare i contatti con i minori è lodevole, ma il filtro di un professionista qualora si dovesse pensare di riprovarci è indispensabile.”
La dott.ssa , nelle conclusioni depositate in data 16.12.2019, sosteneva che: “Ritengo, tuttavia, Per_6 possa essere utile, come suggerito dalla d.ssa , l'avvio di un percorso di sostegno Per_4 psicologico, per i ragazzi ( e nei tempi e nei modi più convenienti e adeguati e R_ PE rispettando i tempi degli stessi. Tale percorso potrebbe essere utile a garantire loro una maggiore comprensione e rielaborazione dei vissuti emotivi legati alle vicende familiari e potrebbe rappresentare, inoltre, la preparazione psicologica degli stessi al ripristino dei futuri rapporti con il padre. Allo scopo di proteggere la funzione genitoriale, lo stesso percorso psicoterapico potrebbe essere suggerito al GN , percorso finalizzato a contenere il dolore da lui espresso per la Pt_1 rottura del legame con i figli e per “imparare” condotte alternative adattive alla ripresa dei rapporti con i minori.”
Concludeva affermando: “Si ritiene, inoltre, tenuto conto del forte legame tra i fratelli, del coinvolgimento affettivo con la figura materna e del buon adattamento scolastico e sociale dei minori, inappropriato e non idoneo nell'interesse degli stessi minori l'allontanamento dalla madre.” Sulla scorta di tale compendio, dunque, non può ritenersi condivisibile l'assunto reso nelle conclusioni dalla prima consulente tecnica dott.ssa la quale evidenziava che, “In questo Per_4 caso si rendono necessarie tre condizioni per una prognosi positiva: allontanamento di R_ Pers e dalla figura materna e affidamento super esclusivo al padre, psicoterapia sui minori, PE ripristino immediato dei contatti padre-figlio.”
Ulteriore elemento che depone per la conferma dell'affidamento esclusivo alla madre, è l'intervenuta sentenza di condanna del emessa dal Tribunale di Reggio Calabria n. 3821/2023 in Parte_1 data 21.12.2023 a 8 mesi di reclusione per due diversi episodi di lesioni in danno della madre,
l'odierna resistente Con tale sentenza egli è stato invece assolto dai reati di cui CP_1 agli artt. 612 bis e 572 cod. pen.
E' da rilevare che gli episodi per cui il è stato condannato, almeno con sentenza di primo Pt_1 grado, avevano determinato l'adozione di una misura cautelare nei suoi confronti, nonché l'adozione del provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale adottato dal Tribunale dei Minori con provvedimento del 14 ottobre 2015.
Sul punto, è sufficiente richiamare quanto osservato dal Tribunale ordinario che, con provvedimento numero 72612/16 del 27/10/2016, aveva disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre: “Dagli atti e dalle circostanze menzionati emergono elementi univoci che inducono alla modifica delle condizioni di separazione in punto di affidamento dei minori e di regolamentazione del diritto di visita del padre. In particolare, la relazione dei Servizi Sociali descrive la personalità del come Pt_1 tendenzialmente aggressiva, con tratti psicotici: “nei rapporti con gli altri il soggetto potrebbe manifestare aggressività, con scarso controllo degli impulsi, eccessiva attività e il tono dell'umore potrebbe presentarsi con brusche variazioni in senso disforico. Considerando infine l'indice di
Goldber> 45 discrimina profili psicotici da quei nevrotici (il soggetto ha un indice di 73) che depone per un probabile versante psicotico” (pagg. 1 e 2). Tale tendenza all'aggressività trova conferma negli altri atti di causa, da cui emerge che il si è reso reiteratamente colpevole di condotte Pt_1 aggressive ai danni della moglie, spesso compiute alla presenza dei figli e che talvolta hanno persino arrecato lesioni fisiche alla ricorrente (come risulta dal referto ospedaliero del 19.01.2015- all.23 incarto del Tribunale per i Minorenni). In particolare, tutti e tre i minori hanno riferito di un episodio che li ha notevolmente spaventati, ossia il tamponamento tra la macchina della madre e quella del padre avvenuto in data 19.01.2015 davanti la scuola elementare da loro frequentata, su cui il piccolo ha dichiarato agli assistenti Sociali del Consultorio Familiare di Pellaro: “durante il R_ tragitto per arrivare a scuola mio padre ha tamponato la macchina di mamma. È sceso dall'auto, colpendo la macchina e urlando contro mamma”. Tale racconto è stato confermato dai fratelli ed inoltre il piccolo ha raccontato che a volte il papà dava colpi alla macchina della mamma e PE lasciava il segno. Tutti i figli, infine, hanno dichiarato di non avere mai subito percosse dal padre.
Le insegnanti dei minori, sentite dalla dott.ssa Maurini (all. 3 del fascicolo Tribunale Minorenni), hanno riferito che la mattina del tamponamento i bambini sono apparsi spaventati e ha R_ avuto una crisi di pianto quel giorno stesso.
Dagli atti di causa, inoltre, emerge che il abbia compiuto diversi altri atti intimidatori e Pt_1 comportamenti violenti ai danni della trasmodati spesso anche in minacce di morte (quali CP_1 ad esempio ,”se mi levi i bambini moriamo tutti” e “tanto ormai è questione di tempo che lei muore ed io mi prendo i bambini”, frase quest'ultima che le maestre dei bambini, sentite a sommarie informazioni dai Carabinieri, hanno confermato sia stata riferita loro dalla , condotte tutte CP_1 che lo rendono senz'altro inadeguato al mantenimento dell'affido condiviso, anche sulla scorta delle argomentazioni svolte dal Tribunale per i Minorenni, che lo ha dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, predisponendo un percorso di recupero delle competenze genitoriali. Il predetto Tribunale ha particolarmente evidenziato il disagio che stanno vivendo i minori a causa dei comportamenti del padre.”
Sebbene gli accertamenti effettuati con le due consulenze tecniche d'ufficio non abbiano rilevato i tratti problematici nella personalità del evidenziati inizialmente, in ogni caso emerge un Pt_1 rapporto assai difficile tra padre e figli.
La difficoltà di relazione con il padre manifestata dai minori, nonché i reiterati episodi di violenza ai danni della madre, posti in essere anche in presenza dei figli, sono elementi che depongono nel senso di un affido esclusivo alla CP_1
Ancora, poiché il aveva omesso di versare il contributo posto a suo carico per il Pt_1 mantenimento dei figli, la a chiesto ed ottenuto il versamento diretto di somme dovute CP_1 dal coniuge obbligato ex art. 156 c.c.
Anche tale elemento, come evidenziato in precedenza, depone nella direzione di un affido esclusivo. Sulla scorta di tali risultanze, deve dunque affermarsi che non ricorrono le condizioni per modificare l'affidamento esclusivo dei figli minori, deve invece dichiararsi cessata la materia del contendere per , nel frattempo divenuto maggiorenne. Persona_10
Appare certamente auspicabile, nell'interesse dei figli, che sia intrapreso un percorso psicologico di sostegno alla genitorialità atto a consentire altresì il superamento dei traumi a loro inflitti dall'intera vicenda descritta.
3- La mancata adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti della CP_1
Con ulteriore motivo di censura, parte appellante lamenta il mancato sanzionamento delle condotte materne pure domandato ex art 709 ter cpc oltre che mancata adozione a carico della dei CP_1 provvedimenti di cui agli artt. 330 e seguenti c.c.
Sulla scorta di tutte le risultanze processuali, non sono emersi comportamenti ostativi posti in essere dalla l fine di ostacolare i rapporti tra il ed i figli. CP_1 Pt_1
E' emerso piuttosto dalle relazione degli assistenti sociali e dalla seconda consulenza tecnica, che la madre ha collaborato ed ha più volte sollecitato i figli ad incontrare il padre, (accompagnandoli agli incontri fissati, seguendo e indicazioni fornite dagli assistenti sociali, ecc.) al fine di far riprendere con quest'ultimo un rapporto.
Come documenta la “relazione psicologica verbale udienza dell'11/12/2018” depositata in data 01.03.2019 dall'Asp di Reggio Calabria C.F. Gebbione, “Tutto ciò è stato affidato alla sig.ra ffinché aiutasse i figli a superare “l'impasse” che per proteggersi si sono ancorati dietro CP_1
“un rifiuto netto” verso il loro padre. Si sono scritte delle lettere e regali da far recapitare attraverso la madre ai minori e addirittura si è pensato di fare incontrare il padre durante il loro tragitto in macchina con la madre prima della scuola. Nonostante ciò, non si è raggiunto nessun risultato valido. I minori continuano a nascondersi e a non guardare il loro padre, anche se la madre si ferma con la macchina e i due ex coniugi si salutano.” Ancora, nella relazione stilata dalla ctu in data 16.12.2019 si legge che: “È stato più volte chiesto ai minori durante il colloquio la loro disponibilità ad incontrare il genitore anche alla luce della scelta di quest'ultimo di interrompere i tentativi di riattivazione del rapporto a livello giuridico ma con molta fermezza e dolore ha risposto dicendo “ci fanno sempre tutti la stessa R_ domanda…noi diciamo sempre la stessa cosa…non so neanche se ci ascoltano”. Ed ancora nell'integrazione alla consulenza fatta nel dicembre 2020 si legge che: “Durante l'incontro hanno confermato, alternandosi liberamente nell'eloquio, il rifiuto ad incontrare il padre, raccontando, ancora una volta, gli episodi già narrati sia con la scrivente sia con la precedente CTU, episodi che sembrano aver “segnato” e “pregiudicato” la relazione con il genitore. È evidente la sofferenza e la pena che li affligge e li cruccia, nonostante i tentativi di rassicurazione da parte del consulente di far comprendere loro che il motivo di tali incontri nasca dalla volontà e dall'impegno da parte delle istituzioni giudiziarie di tutelarli e di garantirgli una crescita sana.”
Sulla scorta delle risultanze processuali, pertanto, non emergono i presupposti per procedere all'applicazione delle sanzioni e i provvedimenti di cui all'art. 330 c.c. Tale motivo d'appello deve dunque essere rigettato.
4. I provvedimenti di natura economica
Il lamenta altresì l'entità del contributo economico posto a suo carico e l'elevata Pt_1 percentuale di contribuzione alle spese straordinarie.
In sede di omologa della separazione, i coniugi avevano determinato in 800 euro il contributo per il mantenimento dei figli e della la quale, nel corso del procedimento, ha rinunciato alla CP_1 parte di sua spettanza. Ne consegue, dunque, che il contributo di € 600, cioè quello su di lui attualmente gravante, è corrispondente a quanto inizialmente pattuito tra loro.
E' da considerare, peraltro, che le esigenze dei figli, ormai cresciuti, sono aumentate. Al riguardo, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “la misura dell'assegno di mantenimento per i figli non è fissa ed immutabile, per cui esso deve essere adattato alle esigenze della prole, che possono variare nel tempo. D'altra parte l'aumento delle esigenze del figlio è notoriamente legato alla sua crescita ed allo sviluppo della sua personalità e non necessita di specifica dimostrazione, legittimando di per sé la revisione dell'assegno di mantenimento anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge tenuto alla contribuzione, a condizione che l'incremento del contributo di mantenimento trovi capienza nelle disponibilità patrimoniali dell'onerato.” (Tribunale, Bari, sez. I, 21/07/2023, n. 3114).
In ordine alla quantificazione dell'assegno dovuto per il mantenimento, ai sensi dell'art. 337 ter comma 4 c.c., “Salvo accordi diversi, liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:
1. le attuali esigenze del figlio, 2. il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, 3. i tempi di permanenza presso ciascun genitore, 4. le risorse economiche di entrambi i genitori, 5. la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.”
Tali criteri “devono essere presi tutti in considerazione, operando un bilanciato degli stessi, fornendo una motivazione in grado di consentire un controllo adeguato sulla loro corretta applicazione e senza poter stabilire in modo del tutto arbitrario che uno debba prevalere in qualche modo sugli altri”.
(Cass. ord.. 7134/2020),
Secondo il costante - e ribadito di recente- orientamento di legittimità al riguardo (per cui si v. Cass.
Sez. 1a, ordinanza n. 16739 del 6/8/2020, e Sez. 6–1, ordinanza n. 19299 del 16/9/2020): a) “… l'obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza …”; b) “… nel giudizio di divorzio, al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore per il mantenimento dei figli economicamente non autosufficienti, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto
…”
Sul punto, in assenza di ulteriori elementi, non possono che richiamarsi le considerazioni già fatte dal
Tribunale ordinario che, con provvedimento numero 72612/16 del 27/10/2016, ha compiuto un'attenta disamina volta a ricostruire la capacità economica di entrambi i genitori.
In ogni caso, la misura del contributo di mantenimento non può essere ridotta al di sotto di una soglia che garantisca di far fronte alle loro esigenze minime di vita, destinate ad incrementarsi con la crescita, pena lo svilimento del significato stesso di contribuzione. Il contributo di € 200 per ciascuno dei figli appare, in effetti, di assai modesta portata in relazione alle loro esigenze di vita.
Né l'entità di tale contribuzione può essere decurtata per effetto del raggiungimento della maggiore età di atteso che non è dimostrato, né allegato, il raggiungimento di un'indipendenza R_ economica da parte sua.
Nel caso di specie, dalle dichiarazioni dei redditi del 2015 depositata in atti dal , emerge Pt_1 che questi abbia dichiarato di avere percepito € 18.470,00. Egli non ha provveduto a produrre ulteriore documentazione al riguardo dalla quale possa desumersi la sua impossibilità a fare fronte al contributo posto a suo carico.
Non emerge, pertanto, alcun elemento sulla scorta del quale modificare il provvedimento adottato, o ritenere che il ricorrente non possa fare fronte ad un così modesto contributo per la crescita di ciascuno dei suoi figli.
Quanto alle spese straordinarie, la disparità economica tra i genitori giustifica un differente riparto, nella misura del 70% al e del restante 30% alla Pt_1 CP_1
Anche tale motivo d'appello, dunque, deve essere rigettato.
5. Spese di giudizio
Non ricorrono motivi per derogare al principio della soccombenza, per cui , parte Parte_1 soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese a favore di che si CP_1 liquidano, per il presente grado di giudizio, applicando le Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022
e considerando il valore della causa indeterminabile ed a complessità bassa), in complessivi € 4.996,00, così determinati: fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.029,00, fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 709,00, fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:
€ 1.523,00, Fase decisionale, valore minimo: € 1.735,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
Doppio del contributo unificato Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. 1123/2021 Parte_1 CP_1
pubblicata il 29.07.2021, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Rigetta integralmente l'appello e per l'effetto conferma il provvedimento impugnato in punto di affido esclusivo alla madre dei minori ed , nonchè in ordine all'obbligo PE Persona_5
a carico di di corrispondere a un assegno di Parte_1 CP_1
mantenimento per i tre figli nella misura di € 600,00 mensili (€ 200 ciascuno), annualmente rivalutabili secondo gli Indici Istat, mediante versamento diretto da parte del datore di lavoro ed il 70% delle spese straordinarie.
2. Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'affidamento di R_0
, in ragione della raggiunta maggiore età dello stesso;
[...]
3. Condanna parte appellante, soccombente, alla rifusione delle spese sostenute dall'appellata nel presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 4.996,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.
4. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Così deciso a Reggio Calabria il 30.07.2024
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Dott.ssa Federica RENDE Dott.ssa Patrizia MORABITO