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Sentenza 18 aprile 2024
Sentenza 18 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 18/04/2024, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2024 |
Testo completo
N. 322 / 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
- Sezione Civile -
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.01.2024 da:
1) nata il [...] in [...], c.f. , residente in [...]C.F._1
Comune di San Quirino (PN) fraz. S. Quirino Capoluogo, via San Quirino n. 24 con l'Avv. Elena Muz presso la quale ha eletto domicilio telematico
2) nato il [...] in [...], c.f. , residente Parte_2 C.F._2 in Comune di San Quirino (PN) fraz. S. Quirino Capoluogo, via San Quirino n. 24 con l'Avv. Romeo Bianchin, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Mereto di Tomba (UD) in data
05.06.1999 (registri atto di matrimonio anno 1999, parte II, Serie A, N.6) in comunione legale dei beni.
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.01.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Il SI. rimarrà ad abitare presso la casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, Parte_2 essendosi la SI.ra già allontanata dalla stessa;
Parte_1
3. Le parti consensualmente dichiarano sciolta la comunione legale e ordinaria in essere e
1 prevedono alle reciproche attribuzioni come segue:
A. La SI.ra ha provveduto in data 1.2.2024 a trasferire la propria quota di Parte_1 partecipazione nell'impresa agricola a favore del SI. del valore nominale di euro Parte_2
10.329,14;
B. I SI.ri e trasferiranno a mezzo donazione ai propri figli, Parte_1 Parte_2
e , la piena proprietà dei terreni descritti al punto VI. delle premesse del Parte_3 CP_1 ricorso congiunto entro la data del 10 maggio 2024 con atto notarile da stipularsi presso il notaio di Pordenone;
Per_1
C. Il SI. si accolla integralmente i ratei dei finanziamenti n. 04 02023 Parte_2
0212497000000 e n. 05 02023 0228497400000 (all.ti 7 e 8) contratti con Organizzazione_1 filiale San Quirino ed ogni onere avente causa dalla società semplice e dalla comunione
[...] legale dei coniugi. Egli si accolla integralmente i ratei dei finanziamenti personali n. 25015402 e n.
28015212 (all.ti 11 e 12). Il SI. si assume, altresì, l'obbligo di sostenere ogni Parte_2 onere e spesa inerente la cessione di cui al punto 3.B a favore dei figli;
D. Il SI. corrisponderà alla SI.ra la somma di euro Parte_2 Parte_1
200.000,00 di cui euro 10.329,14 a titolo di valore nominale di quota societaria ed euro 189.670,86
a titolo di assegno di mantenimento una tantum. L'importo di euro 200.000,00 verrà versato in due tranches: la prima, di euro 150.000,00, è stata corrisposta in data 1.2.24 mediante: vaglio postale n. 0373371362-00 di euro 100.000 emesso in data 29.1.24 da di San Organizzazione_2
Quirino e assegno circolare n. 3300547647-07 di euro 50.000 emesso in data 29.1.24 da
[...]
; il saldo di euro 50.000,00 verrà corrisposto entro il 31.7.2024 a mezzo assegno circolare Org_1 intestato alla SI.ra ; Parte_1
4. Le parti dichiarano che la cessione della quota societaria di cui si tratta, la donazione dei terreni ai figli così come ogni attribuzione economica o patrimoniale statuita con il presente accordo, in relazione alle quali chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19, L. n.
74/1987, giusta circolare 29/05/2013 n. 18 e Risoluzione n. 65/E Agenzia delle Entrate sono condizioni funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
5. La SI.ra si impegna a prelevare entro il 31.7.24 i beni personali custoditi Parte_1 presso la casa coniugale descritti nella lista scambiata tra i rispettivi difensori;
6. La SI.ra si impegna a collaborare con il SInor sottoscrivendo quanto Parte_1 Pt_2 eventualmente necessario al fine di richiedere agli istituti bancari interessati l'eliminazione della cointestazione nonché la revoca di firma dai conti correnti relativi all'attività aziendale nonché da quello privato;
7. I SI.ri e dichiarano che non sussistono debiti della Parte_1 Parte_2 comunione o debiti personali che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione con la sola eccezione dei contratti di finanziamento di cui al punto IV. e di cui al punto VII. del ricorso congiunto (punto C delle note di trattazione scritta) in relazione ai quali il SI. si assume ogni onere;
Parte_2
8. I SI.ri e dichiarano di non avere nulla reciprocamente a Parte_1 Parte_2
2 pretendere in relazione alla proprietà esclusiva dei saldi dei conti correnti personali ed ai beni mobili registrati in capo al coniuge attualmente intestatario senza rivendicazioni o pretese di sorta in relazione agli stessi;
9. Le parti dichiarano di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver regolato ogni altro aspetto patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro fermi restando gli accordi di cui sopra;
10. Spese compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 comma 3 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno definitivamente precisato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, non prevedendo alcun contributo di mantenimento per i coniugi economicamente autosufficienti, regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni relative ai rapporti patrimoniali, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Mereto di Tomba (UD) in data 05.06.1999.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mereto di Tomba (UD) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registri atto di matrimonio anno 1999, parte II, Serie A, N.6) anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
3 Così deciso in Pordenone, il 16 aprile 2024
Il Giudice relatore dott. Giorgio Cozzarini
Il Presidente
dr.ssa Maria Paola Costa
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
- Sezione Civile -
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26.01.2024 da:
1) nata il [...] in [...], c.f. , residente in [...]C.F._1
Comune di San Quirino (PN) fraz. S. Quirino Capoluogo, via San Quirino n. 24 con l'Avv. Elena Muz presso la quale ha eletto domicilio telematico
2) nato il [...] in [...], c.f. , residente Parte_2 C.F._2 in Comune di San Quirino (PN) fraz. S. Quirino Capoluogo, via San Quirino n. 24 con l'Avv. Romeo Bianchin, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Mereto di Tomba (UD) in data
05.06.1999 (registri atto di matrimonio anno 1999, parte II, Serie A, N.6) in comunione legale dei beni.
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.01.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Il SI. rimarrà ad abitare presso la casa coniugale, di sua esclusiva proprietà, Parte_2 essendosi la SI.ra già allontanata dalla stessa;
Parte_1
3. Le parti consensualmente dichiarano sciolta la comunione legale e ordinaria in essere e
1 prevedono alle reciproche attribuzioni come segue:
A. La SI.ra ha provveduto in data 1.2.2024 a trasferire la propria quota di Parte_1 partecipazione nell'impresa agricola a favore del SI. del valore nominale di euro Parte_2
10.329,14;
B. I SI.ri e trasferiranno a mezzo donazione ai propri figli, Parte_1 Parte_2
e , la piena proprietà dei terreni descritti al punto VI. delle premesse del Parte_3 CP_1 ricorso congiunto entro la data del 10 maggio 2024 con atto notarile da stipularsi presso il notaio di Pordenone;
Per_1
C. Il SI. si accolla integralmente i ratei dei finanziamenti n. 04 02023 Parte_2
0212497000000 e n. 05 02023 0228497400000 (all.ti 7 e 8) contratti con Organizzazione_1 filiale San Quirino ed ogni onere avente causa dalla società semplice e dalla comunione
[...] legale dei coniugi. Egli si accolla integralmente i ratei dei finanziamenti personali n. 25015402 e n.
28015212 (all.ti 11 e 12). Il SI. si assume, altresì, l'obbligo di sostenere ogni Parte_2 onere e spesa inerente la cessione di cui al punto 3.B a favore dei figli;
D. Il SI. corrisponderà alla SI.ra la somma di euro Parte_2 Parte_1
200.000,00 di cui euro 10.329,14 a titolo di valore nominale di quota societaria ed euro 189.670,86
a titolo di assegno di mantenimento una tantum. L'importo di euro 200.000,00 verrà versato in due tranches: la prima, di euro 150.000,00, è stata corrisposta in data 1.2.24 mediante: vaglio postale n. 0373371362-00 di euro 100.000 emesso in data 29.1.24 da di San Organizzazione_2
Quirino e assegno circolare n. 3300547647-07 di euro 50.000 emesso in data 29.1.24 da
[...]
; il saldo di euro 50.000,00 verrà corrisposto entro il 31.7.2024 a mezzo assegno circolare Org_1 intestato alla SI.ra ; Parte_1
4. Le parti dichiarano che la cessione della quota societaria di cui si tratta, la donazione dei terreni ai figli così come ogni attribuzione economica o patrimoniale statuita con il presente accordo, in relazione alle quali chiedono l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19, L. n.
74/1987, giusta circolare 29/05/2013 n. 18 e Risoluzione n. 65/E Agenzia delle Entrate sono condizioni funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
5. La SI.ra si impegna a prelevare entro il 31.7.24 i beni personali custoditi Parte_1 presso la casa coniugale descritti nella lista scambiata tra i rispettivi difensori;
6. La SI.ra si impegna a collaborare con il SInor sottoscrivendo quanto Parte_1 Pt_2 eventualmente necessario al fine di richiedere agli istituti bancari interessati l'eliminazione della cointestazione nonché la revoca di firma dai conti correnti relativi all'attività aziendale nonché da quello privato;
7. I SI.ri e dichiarano che non sussistono debiti della Parte_1 Parte_2 comunione o debiti personali che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione con la sola eccezione dei contratti di finanziamento di cui al punto IV. e di cui al punto VII. del ricorso congiunto (punto C delle note di trattazione scritta) in relazione ai quali il SI. si assume ogni onere;
Parte_2
8. I SI.ri e dichiarano di non avere nulla reciprocamente a Parte_1 Parte_2
2 pretendere in relazione alla proprietà esclusiva dei saldi dei conti correnti personali ed ai beni mobili registrati in capo al coniuge attualmente intestatario senza rivendicazioni o pretese di sorta in relazione agli stessi;
9. Le parti dichiarano di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di aver regolato ogni altro aspetto patrimoniale e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro fermi restando gli accordi di cui sopra;
10. Spese compensate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 comma 3 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno definitivamente precisato le condizioni concordate.
È stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. al pubblico ministero, che ha espresso parere favorevole.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto, non prevedendo alcun contributo di mantenimento per i coniugi economicamente autosufficienti, regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni relative ai rapporti patrimoniali, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Mereto di Tomba (UD) in data 05.06.1999.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mereto di Tomba (UD) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge (registri atto di matrimonio anno 1999, parte II, Serie A, N.6) anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
3 Così deciso in Pordenone, il 16 aprile 2024
Il Giudice relatore dott. Giorgio Cozzarini
Il Presidente
dr.ssa Maria Paola Costa
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