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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10494 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in VIA SCIPIONE BOBBIO 13 80126 C.F._1
NAPOLI presso lo studio dell'avv.to PARIOTA FABIO dal quale è rappresentata e difesa;
ATTORE
CONTRO
in persona del liquidatore e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore Sig.ra c.f./p.iva , Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA LANZA 14 71121 FOGGIA presso lo studio dell'avv.to
MONTEMITRO LUCIANO dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
nato a [...] il [...], c.f. CP
, C.F._2
CONVENUTO – CONTUMACE
n persona del l.r.p.t. (P.IVA , Controparte_4 P.IVA_2
, rappresentata e difesa, dall'Avv. MAURIZIO HAZAN, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano al Largo Augusto n. 3.
TERZA CHIAMATA avente per OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Con ricorso ai sensi dell'art 281 undecies c.p.c. depositato il 19/09/2023 Parte_1
onveniva in giudizio e
[...] Controparte_1 CP
al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al trattamento sanitario cui
[...]
si sottoponeva in data 11/11/2017.
Più in particolare, l'odierna ricorrente sosteneva di essersi rivolta alla Controparte_1
per effettuare un intervento chirurgico consistente in riposizionamento protesi
[...]
mammaria bilaterale, minilifting auricole, decompressione dei turbinati e lifting collo. Al termine dello stesso non otteneva tuttavia i risultati sperati e riscontrava altresì esiti sgraditi, dalla stessa imputati a negligenza ed imperizia del Dott. , quali: ampia area CP
di retrazione cutanea ad entrambi i seni (maggiormente a destra), dislivello mammario con seno di destra più alto rispetto al controlaterale e asimmetria evidente delle auricole
Il presente giudizio è stato preceduto dallo svolgimento di un accertamento tecnico preventivo originato da un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. conclusosi con il deposito della perizia predisposta dai CCTTUU. A mezzo di quest'ultima veniva, da un lato, confermato il corretto posizionamento delle protesi mammarie e il rinvenimento, nelle cicatrici chirurgiche, di caratteristiche assimilabili a quelle che ci si aspetterebbe in conseguenza di interventi consimili (Cfr. Relazione peritale, pag. 38), mentre dall'altro veniva ascritto l'esito disestetico ravvisabile nella regione auricolare, a difetto tecnico dell'operatore alla luce della cattiva tenuta della documentazione sanitaria (Cfr. Relazione peritale pag. 40).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12/01/2024 si costituiva in giudizio la che eccepiva la tardività del ricorso ex art. 281 Controparte_1 decies c.p.c. e, conseguentemente, l'inutilizzabilità, nel presente giudizio, delle risultanze peritali acquisite in sede di A.T.P. e, nel merito, contestava la domanda respingendo tutte le censure in essa contenute ritenendo corretto l'operato della clinica e del sanitario che ha avuto in cura la paziente.
La parte resistente formulava altresì richiesta di chiamata in causa della
[...]
Controparte_5
al fine di essere tenuta indenne e manlevata dalle conseguenze pregiudizievoli in
[...]
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ordine dell'accertamento di un'eventuale responsabilità e richiesta di ammissione di interrogatorio formale.
In seguito all'autorizzazione della chiamata in causa, in data 18/04/2024 si costituiva in giudizio la eccependo l'inoperatività della polizza Controparte_6
assicurativa invocata e, nel merito, contestando le avverse allegazioni.
Sulla scorta delle determinazioni del CTU, l'intestato Tribunale ha avanzato proposta conciliativa cui non seguiva formale accettazione delle parti costituite.
Nelle more del procedimento la raggiungeva un accordo Controparte_1
transattivo sul rapporto con la e formulava richiesta per la Controparte_6
cessazione della materia del contendere con riferimento alla posizione della Compagnia di
Assicurazioni e per la compensazione delle spese.
Il Giudice, preso atto del rifiuto espresso da parte convenuta delle proposte transattive formulate, all'udienza del 18/03/2025 riservava il deposito della sentenza ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione relativa la tardività del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. sollevata dalla Controparte_1
La convenuta forniva infatti un'interpretazione dell'art. 8, co. 3 L. n. 24/2017 tale che questo prevedesse due distinti termini perentori: il primo, della durata di sei mesi, entro cui deve concludersi la fase conciliativa;
il secondo, della durata di 90 giorni (decorrenti dal deposito della relazione peritale o dallo scadere dei sei mesi dal deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c.), entro cui deve essere proposta la domanda giudiziale nelle forme del rito sommario di cognizione. Orbene, per risolvere l'eccezione prospettata occorre riferirsi alla norma in oggetto.
A tal proposito l'art. 8, co. 3 L. n. 24/2017 statuisce che “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di
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cui all'articolo 281-undecies del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa
l'udienza di comparizione delle parti e procede con le forme del rito semplificato di cognizione a norma degli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile”. La perentorietà del termine di 90 giorni deve, però, essere intesa nel senso che il suo rispetto sia funzionale esclusivamente a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso per A.T.P.. Non è dunque impedita la trasmigrazione dell'accertamento tecnico già eseguito in sede di A.T.P., risultando dunque quest'ultimo perfettamente utilizzabile all'interno del presente giudizio di merito.
L'eccezione preliminare non merita pertanto accoglimento.
Ciò posto è possibile passare ad esaminare il merito della controversia avente ad oggetto la verifica della correttezza del trattamento sanitario ricevuto presso la Controparte_1
dalla che – secondo la ricostruzione della ricorrente –
[...] Parte_1 sarebbe stato caratterizzato da un'erronea esecuzione dell'intervento di riposizionamento delle protesi mammarie e dell'intervento di minilifting auricole e lifting al collo a seguito dei quali i danni riportati dalla ricorrente avevano ripercussioni anche dal punto di vista psicologico comportando un notevole turbamento dello stato d'animo della stessa.
Simile fattispecie si pone all'interno dell'alveo della responsabilità contrattuale per inadempimento, disciplinata dall'art. 1218 c.c. Sul punto le Sezioni Unite della Cassazione affermano che: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cfr. Cass. civ., SSUU, sent. n. 13533/2001).
Nello specifico caso relativo poi l'inadempimento all'interno del rapporto medico – paziente, Cassazione ha evidenziato la presenza di un duplice ciclo causale: il primo relativo l'evento danno e il secondo relativo l'impossibilità di adempiere. A tal proposito è affermato
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che: “Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o d'insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile e inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, primo comma, cod. civ., e impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218)” (Cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 5632/23; Cass. civ., sez.
III, sent. n. 28991/2019). Da ciò consegue che, ove rimanga ignota la causa del danno subito dal paziente, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadranno sullo stesso, mentre nel caso in cui rimanga ignota la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, le conseguenze sfavorevoli ricadranno sul debitore della prestazione professionale.
Nel caso di specie, per quanto riguarda l'intervento di riposizionamento delle protesi mammarie, il collegio peritale nel procedimento di A.T.P. svoltosi innanzi all'intestato
Tribunale (n. R.G. 4481/2021) ha osservato: “si ritiene che le protesi mammarie siano state adeguatamente posizionate in sede retromuscolare, giusta la conformazione toracica della donna. Alla palpazione, le mammelle sono risultate di consistenza e volume conformi alla età, in assenza di nodularità. Ai movimenti degli arti superiori ed alla contrazione del muscolo pettorale non si è apprezzata, inoltre, retrazione dei tessuti ovvero tensione muscolare. Le cicatrici chirurgiche, periareolari, presentano caratteristiche assimilabili a quelle che ci si aspetterebbero in conseguenza di interventi consimili a quello di specie, tenendo in considerazione che la guarigione delle ferite (cicatrizzazione) è un complesso processo biologico influenzato da numerosi fattori, anche legati alla reattività cutanea di ciascun individuo. Merita poi il conto ricordare che la sig.ra già in passato, si Pt_1
sottopose ad altri interventi chirurgici a carico del seno, con impianto delle protesi effettuato proprio attraverso l'areola. La cute areolare, quindi, su cui ha praticato - correttamente – incisione il Dott. era già tessuto mortificato dalla cruentazione chirurgica CP
connessa ai suddetti interventi.” (Cfr. Relazione peritale, pagg. 38-39).
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Si evince dunque che, per quanto riguarda l'intervento chirurgico consistente nel riposizionamento protesi mammaria bilaterale, gli esiti sgraditi imputati dalla stessa ricorrente all'operato del Dott. non sono derivanti da condotta colposa del sanitario. CP
Difatti gli asseriti esiti cicatriziali disestetici appaiono del tutto fisiologici se rapportati al tipo di operazione cui si è sottoposta la Sig.ra e allo stato del tessuto epiteliale, già Pt_1
alterato dai precedenti interventi chirurgici cui la stessa si è sottoposta in passato.
In relazione invece all'intervento di lifting cervico facciale si osserva che l'elaborato peritale depositato nel procedimento di A.T.P. svoltosi innanzi all'intestato Tribunale (n. R.G.
4481/2021) in relazione ai presunti danni subiti dalla ha evidenziato che: “allo stato Pt_1
attuale è apprezzabile una ampia diastasi del muscolo platisma, a corroborare verosimilmente una non adeguata sutura dei margini dello stesso lungo la linea mediana della superficie anteriore del collo. […] In ultimo, l'esame obiettivo della regione auricolare bilaterale, sede di incisione chirurgica prevista nella esecuzione del lifting, ha permesso di apprezzare il malposizionamento – o, più propriamente, un allungamento - del lobo auricolare bilateralmente, nonché esiti cicatriziali normocromici, lievemente distrofici in sede mastoidea con presenza, a tale livello, di una prominenza del sottocutaneo di natura non accertata” (Cfr. Relazione peritale, pag. 39). E ancora: “In definitiva, si ritiene che i postumi attualmente presentati dalla sig.ra siano rappresentati da esito chirurgico Parte_1
disestetico sia in termini di allungamento dei lobi auricolari che in termini cicatriziali nonché una ampia diastasi del muscolo platisma, a corroborare verosimilmente una non adeguata sutura dei margini dello stesso lungo la linea mediana della superficie anteriore del collo”
(Cfr. Relazione peritale, pag. 40).
In merito all'imputabilità o meno, a responsabilità del degli esiti sgraditi CP
dell'intervento cui la si è sottoposta, il Collegio peritale afferma che: “Tali esiti – Pt_1
pur annoverandosi tra le possibili complicanze di interventi di lifting cervicofacciale quale quello di specie e, come tali, eventi prevedibili ma non sempre validamente prevenibili – nel caso de quo devono tuttavia essere ascritti a difetto tecnico da parte dell'operatore.” (Cfr.
Relazione peritale, pag. 40).
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Il collegio peritale imputa la responsabilità degli esiti disestetici riscontrati dalla ra ad un difetto di tenuta della documentazione sanitaria da parte del (”Ciò Pt_1 CP
alla luce della sopra riportata criticità legata al difetto di tenuta della documentazione sanitaria non potendo il Sanitario dimostrare l'effettiva messa in atto di tutte quelle misure finalizzate a prevenire l'insorgenza delle complicanze stesse” – Cfr. Relazione peritale, pag.
40). La lacunosità della suddetta documentazione ha difatti impedito ai CCTTUU di ricostruire il quadro clinico della paziente e di poter fare piena luce tanto sull'attività clinica svolta dal sanitario quanto sul rapporto tra gli eventi e l'esito lamentato da parte attrice.
La tenuta della cartella clinica presentava infatti delle criticità tanto nella sezione dedicata all'anamnesi quanto in quella relativa l'obiettività locale. Mentre nozioni riguardanti elementi anamnestici risultano infatti desumibili solo in parte, e in maniera non dettagliata, dal questionario di autovalutazione compilato e sottoscritto dalla paziente, non risulta in alcun modo documentabile l'effettuazione, nel periodo preoperatorio, dell'esame obiettivo locale, necessario ai fini della programmazione dell'intervento e della scelta della tecnica chirurgica più idonea da eseguirsi nel caso di specie. Allo stesso modo non risulta presente un fascicolo fotografico attestante la situazione della paziente in fase pre e post-operatoria.
Ad ulteriore sostegno di quanto sopra il Collegio peritale segnalava altresì che nella sezione diagnostica del verbale operatorio fosse annotato unicamente “lassità collo, ipertrofia turbinati, dislocazione protesi”, il che impediva loro di esprimersi compiutamente circa la reale indicazione ai suddetti interventi e che la descrizione degli atti operatori riportata nel verbale non appare sufficientemente dettagliata e puntuale (Cfr. Relazione peritale, pagg. 37-
38).
Dal momento che le notizie normalmente desumibili dalla documentazione sanitaria sono fondamentali per la formulazione del giudizio sulla sussistenza del nesso causale tra il danno subito dal paziente e l'asserita negligenza o imperizia dei sanitari, le carenze e le lacunosità riscontrate nel caso di specie rendono impossibile accertare le cause delle lesioni riscontrate – non essendo possibile formulare alcuna considerazione in merito – e sono altresì causa dell'incertezza sulla ricostruzione del nesso eziologico. Si aggiunga a ciò che: “la
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valutazione del danno richiesta al Collegio appare notevolmente inficiata dal fatto che la
Signora si sia sottoposta ad altro intervento di lifting cervico-facciale in epoca successiva a quello dell'11.11.2017 effettuato dal Dott. ed evocato da Parte Ricorrente quale CP
cagionativo del danno biologico permanente attualmente presentato dalla sig.ra Pt_1
L'effettuazione a scopo emendante del secondo intervento di lifting collo, così come riferito dalla stessa in sede di operazioni di CTU - di cui tuttavia non si è fatta mai menzione Pt_1
nel ricorso e nella relazione medico-legale di Parte - rende impossibile, a Nostro modo di vedere, accertare e suddividere, all'interno di tale componente di danno, la quota casualmente riconducibile all'operato del Dott. e le sue conseguenze rispetto a CP
quella riferibile alla condotta di altri Professionisti intervenuti successivamente” (Cfr.
Relazione peritale, pag. 39).
A tal proposito in più occasioni è stato affermato che, in tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica non può pregiudicare il paziente sul piano probatorio tanto ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, quanto in relazione alla stessa individuazione del nesso fra la condotta del sanitario e le conseguenze dannose subite dal paziente (Cfr. ex multis Cass. civ., sez. III, sent. n. 27561/2017; Cass. civ., sez. III, ord. n.
16737/2024) e che “la valenza dell'incompletezza della cartella, attraverso il mezzo presuntivo che integra il riflesso del principio della vicinanza probatoria, si risolve coerentemente a favore di chi deduce di essere stato danneggiato” (Cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 16737/2024).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto si ritiene dunque che la prova in merito al nesso causale tra l'operato del sanitario e il danno subito a seguito dell'intervento chirurgico sia stata prontamente fornita da parte attrice, mentre altrettanto non può dirsi per quanto riguarda parte convenuta che non risulta aver fornito prova del proprio adempimento.
Venendo all'individuazione e quantificazione dei danni subiti dalla ricorrente, quest'ultima ha domandato il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza dell'intervento chirurgico cui si è sottoposta.
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In particolare, quanto al danno non patrimoniale, la ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni biologici così come accertati da CTU, consistenti in un'invalidità permanente nella misura dell'8 – 9 %.
Nel caso di specie, per quanto concerne la liquidazione del danno biologico, trattandosi di lesioni di lieve entità (c.d. micropermanenti), occorre applicare i criteri risarcitori previsti dall'art. 139 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), come aggiornato, da ultimo, con il D.M. 16 luglio 2024. L'applicazione di tali parametri tabellari è conforme ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione, secondo i quali “in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno” (Cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 28990/2019).
Ciò posto, in base alle risultanze della consulenza tecnica esperita nel corso del giudizio di A.T.P., prendendo in considerazione come data dell'evento lesivo il primo intervento effettuato ai danni della ricorrente (11/11/2017), si ritiene equo liquidare, quale ristoro del pregiudizio non patrimoniale subito dalla ricorrente, una somma complessiva di €
15.687,29 per il danno biologico permanente oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT in base al periodo di riferimento. Si escludono dal computo di cui sopra le spese mediche ammontanti
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a € 500,00 ritenute dagli stessi CCTTUU non valutabili dal punto di vista della pertinenza
(Cfr. Relazione peritale, pag. 41).
In punto di danno non patrimoniale la eccepiva l'affermazione dei CCTTUU Pt_1 secondo cui l'esecuzione di un intervento correttivo avrebbe emendato in toto gli attuali postumi in tema di pregiudizio estetico, facendo così decadere il diritto alla corresponsione di un risarcimento per questi ultimi (Cfr. Relazione peritale, pag. 54). La ricorrente sosteneva infatti che i costi da affrontare per un nuovo intervento nulla avrebbero avuto a che vedere con quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno subito.
A tal proposito è opportuno ricordare che quello di “danno non patrimoniale” è un concetto unitario e, di conseguenza, la considerazione separata delle sue componenti è ammessa in quanto sia evidente la diversità del bene o interesse oggetto della lesione. A ciò si aggiunga che la Suprema Corte, in ordine al c.d. danno estetico afferma che: “i postumi di carattere estetico possono ricevere un eventuale trattamento risarcitorio autonomo sotto
l'aspetto strettamente patrimoniale a favore di chi a causa della lesione estetica abbia subito una ripercussione negativa su un'attività lavorativa già svolta o su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare;
in ogni altro caso, il danno estetico non può mai essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico” (Cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 14246/2020).
Orbene, si ritiene che debba escludersi, nel caso di specie, la risarcibilità del danno estetico in quanto quest'ultimo è già ricompreso nel quantum liquidato a titolo di danno biologico.
Allo stesso modo si ritiene doversi escludere la risarcibilità del danno morale in quanto lo stesso non risulta adeguatamente provato, né è stato riscontrato secondo criteri oggettivi dalla CTU svolta (“Per quanto attiene, infine, alle ripercussioni negative sul piano psicologico responsabili di un turbamento dello stato d'animo della donna, così come lamentato da Parte Ricorrente, questo Collegio ritiene, per quanto di specifica competenza,
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che dal punto di vista medicolegale non sembra assolto in modo pertinente l'onere probatorio di fornire una dimostrazione del danno” – Cfr. Relazione peritale, pag. 39).
Tale interpretazione è in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità che, con riguardo alla liquidazione del danno biologico da lesioni micropermanenti, pur non escludendo in astratto la possibilità di risarcire il danno morale in maniera autonoma rispetto al danno biologico, ha sostenuto che con riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, il Giudice, per evitare duplicazioni risarcitorie, deve sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico.
Più nello specifico, secondo la Suprema Corte “la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale. Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (Cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 5547/2024).
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Per ciò che concerne invece il danno patrimoniale è possibile riconoscere la risarcibilità di un danno emergente per intervento chirurgico di revisione di lifting del viso e del collo, quantificabile in € 8000 come quantificato dagli stessi CCTTUU (Cfr. Relazione peritale, pag. 40-41).
Invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, sono risarcibili i danni futuri consistenti nelle spese che il paziente dovrà sostenere per cure mediche qualora il Giudice accerti che tali spese saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità (Cfr.
Cass. civ., sez. III, sent. n. 12690/2011). Tale circostanza si reputa sussistente nel caso di specie prevedendosi la volontà della Sig.ra di sottoporsi ad intervento emendante Pt_1
che garantirebbe l'ottenimento di una completa restitutio ad integrum.
In conseguenza di quanto appena illustrato, dovrà essere corrisposto alla Sig.ra come risarcimento del danno patrimoniale, l'importo complessivo di € 8.000,00. Pt_1
Deve infine dichiararsi la cessazione della materia del contendere nel rapporto tra convenuta e terza chiamata
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico dei convenuti e del terzo chiamato , in solido, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore dell'attrice in complessivi € 3.809,00 per onorari di avvocato, di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisoria, oltre spese vive se documentate, spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Suddivide in misura del 50% su parte attrice e 50% in solido tra i convenuti e la terza chiamata le spese di ctu in atp data l'assenza di errori nell'intervento di protesi mammaria.
Dichiara irripetibili per lo stesso motivo le spese di ctp sostenute dall'attrice in sede di atp.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa
12 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
promossa da contro e Parte_1 Controparte_1
e nei confronti di : CP Controparte_4
1. Accoglie le domande risarcitorie proposte da Parte_1
contro e per le Controparte_1 CP
motivazioni esposte in parte narrativa;
2. E per l'effetto condanna e Controparte_1
, in solido, a pagare a titolo di danno non patrimoniale in favore CP di la complessiva somma di € 15.687,29, oltre interessi sulla Parte_1 sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento;
3. Condanna e Controparte_1 CP
, in solido, a pagare a titolo di danno patrimoniale in favore di
[...] Parte_1
la complessiva somma di € 8.000,00 oltre interessi in misura pari al tasso
[...]
legale dalla domanda fino a soddisfo;
4. Condanna e Controparte_1 CP
e , in solido, a pagare le spese di lite in favore
[...] Controparte_4
di che quantifica in complessivi € 3.809,00 per onorari di Parte_1 avvocato, di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, €
903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisoria, oltre spese vive se documentate, spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarre in favore del procuratore antistatario.
5. Suddivide le spese di ctu disposta in sede di atp nella misura del 50% su a dell'ulteriore 50% su parti convenute e terza chiamata, in Parte_1
solido, dichiara irripetibili le spese sostenute dall'attrice per il proprio CTP in sede di
A.T.P.,
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 16.04.2025
Il Giudice
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(dott. Massimiliano Sturiale)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile Il giudice del Tribunale di Firenze, Quarta Sezione Civile, dott. Massimiliano Sturiale, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10494 del Registro Generale Contenzioso 2023
TRA nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in VIA SCIPIONE BOBBIO 13 80126 C.F._1
NAPOLI presso lo studio dell'avv.to PARIOTA FABIO dal quale è rappresentata e difesa;
ATTORE
CONTRO
in persona del liquidatore e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore Sig.ra c.f./p.iva , Controparte_2 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in VIA LANZA 14 71121 FOGGIA presso lo studio dell'avv.to
MONTEMITRO LUCIANO dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTO
nato a [...] il [...], c.f. CP
, C.F._2
CONVENUTO – CONTUMACE
n persona del l.r.p.t. (P.IVA , Controparte_4 P.IVA_2
, rappresentata e difesa, dall'Avv. MAURIZIO HAZAN, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano al Largo Augusto n. 3.
TERZA CHIAMATA avente per OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
Con ricorso ai sensi dell'art 281 undecies c.p.c. depositato il 19/09/2023 Parte_1
onveniva in giudizio e
[...] Controparte_1 CP
al fine di ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al trattamento sanitario cui
[...]
si sottoponeva in data 11/11/2017.
Più in particolare, l'odierna ricorrente sosteneva di essersi rivolta alla Controparte_1
per effettuare un intervento chirurgico consistente in riposizionamento protesi
[...]
mammaria bilaterale, minilifting auricole, decompressione dei turbinati e lifting collo. Al termine dello stesso non otteneva tuttavia i risultati sperati e riscontrava altresì esiti sgraditi, dalla stessa imputati a negligenza ed imperizia del Dott. , quali: ampia area CP
di retrazione cutanea ad entrambi i seni (maggiormente a destra), dislivello mammario con seno di destra più alto rispetto al controlaterale e asimmetria evidente delle auricole
Il presente giudizio è stato preceduto dallo svolgimento di un accertamento tecnico preventivo originato da un ricorso ex art. 696 bis c.p.c. conclusosi con il deposito della perizia predisposta dai CCTTUU. A mezzo di quest'ultima veniva, da un lato, confermato il corretto posizionamento delle protesi mammarie e il rinvenimento, nelle cicatrici chirurgiche, di caratteristiche assimilabili a quelle che ci si aspetterebbe in conseguenza di interventi consimili (Cfr. Relazione peritale, pag. 38), mentre dall'altro veniva ascritto l'esito disestetico ravvisabile nella regione auricolare, a difetto tecnico dell'operatore alla luce della cattiva tenuta della documentazione sanitaria (Cfr. Relazione peritale pag. 40).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 12/01/2024 si costituiva in giudizio la che eccepiva la tardività del ricorso ex art. 281 Controparte_1 decies c.p.c. e, conseguentemente, l'inutilizzabilità, nel presente giudizio, delle risultanze peritali acquisite in sede di A.T.P. e, nel merito, contestava la domanda respingendo tutte le censure in essa contenute ritenendo corretto l'operato della clinica e del sanitario che ha avuto in cura la paziente.
La parte resistente formulava altresì richiesta di chiamata in causa della
[...]
Controparte_5
al fine di essere tenuta indenne e manlevata dalle conseguenze pregiudizievoli in
[...]
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ordine dell'accertamento di un'eventuale responsabilità e richiesta di ammissione di interrogatorio formale.
In seguito all'autorizzazione della chiamata in causa, in data 18/04/2024 si costituiva in giudizio la eccependo l'inoperatività della polizza Controparte_6
assicurativa invocata e, nel merito, contestando le avverse allegazioni.
Sulla scorta delle determinazioni del CTU, l'intestato Tribunale ha avanzato proposta conciliativa cui non seguiva formale accettazione delle parti costituite.
Nelle more del procedimento la raggiungeva un accordo Controparte_1
transattivo sul rapporto con la e formulava richiesta per la Controparte_6
cessazione della materia del contendere con riferimento alla posizione della Compagnia di
Assicurazioni e per la compensazione delle spese.
Il Giudice, preso atto del rifiuto espresso da parte convenuta delle proposte transattive formulate, all'udienza del 18/03/2025 riservava il deposito della sentenza ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c.
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione relativa la tardività del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. sollevata dalla Controparte_1
La convenuta forniva infatti un'interpretazione dell'art. 8, co. 3 L. n. 24/2017 tale che questo prevedesse due distinti termini perentori: il primo, della durata di sei mesi, entro cui deve concludersi la fase conciliativa;
il secondo, della durata di 90 giorni (decorrenti dal deposito della relazione peritale o dallo scadere dei sei mesi dal deposito del ricorso ex art. 696 bis c.p.c.), entro cui deve essere proposta la domanda giudiziale nelle forme del rito sommario di cognizione. Orbene, per risolvere l'eccezione prospettata occorre riferirsi alla norma in oggetto.
A tal proposito l'art. 8, co. 3 L. n. 24/2017 statuisce che “Ove la conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato, presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di
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cui all'articolo 281-undecies del codice di procedura civile. In tal caso il giudice fissa
l'udienza di comparizione delle parti e procede con le forme del rito semplificato di cognizione a norma degli articoli 281-decies e seguenti del codice di procedura civile”. La perentorietà del termine di 90 giorni deve, però, essere intesa nel senso che il suo rispetto sia funzionale esclusivamente a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introdotta con il ricorso per A.T.P.. Non è dunque impedita la trasmigrazione dell'accertamento tecnico già eseguito in sede di A.T.P., risultando dunque quest'ultimo perfettamente utilizzabile all'interno del presente giudizio di merito.
L'eccezione preliminare non merita pertanto accoglimento.
Ciò posto è possibile passare ad esaminare il merito della controversia avente ad oggetto la verifica della correttezza del trattamento sanitario ricevuto presso la Controparte_1
dalla che – secondo la ricostruzione della ricorrente –
[...] Parte_1 sarebbe stato caratterizzato da un'erronea esecuzione dell'intervento di riposizionamento delle protesi mammarie e dell'intervento di minilifting auricole e lifting al collo a seguito dei quali i danni riportati dalla ricorrente avevano ripercussioni anche dal punto di vista psicologico comportando un notevole turbamento dello stato d'animo della stessa.
Simile fattispecie si pone all'interno dell'alveo della responsabilità contrattuale per inadempimento, disciplinata dall'art. 1218 c.c. Sul punto le Sezioni Unite della Cassazione affermano che: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cfr. Cass. civ., SSUU, sent. n. 13533/2001).
Nello specifico caso relativo poi l'inadempimento all'interno del rapporto medico – paziente, Cassazione ha evidenziato la presenza di un duplice ciclo causale: il primo relativo l'evento danno e il secondo relativo l'impossibilità di adempiere. A tal proposito è affermato
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che: “Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o d'insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile e inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, primo comma, cod. civ., e impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218)” (Cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 5632/23; Cass. civ., sez.
III, sent. n. 28991/2019). Da ciò consegue che, ove rimanga ignota la causa del danno subito dal paziente, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadranno sullo stesso, mentre nel caso in cui rimanga ignota la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione, le conseguenze sfavorevoli ricadranno sul debitore della prestazione professionale.
Nel caso di specie, per quanto riguarda l'intervento di riposizionamento delle protesi mammarie, il collegio peritale nel procedimento di A.T.P. svoltosi innanzi all'intestato
Tribunale (n. R.G. 4481/2021) ha osservato: “si ritiene che le protesi mammarie siano state adeguatamente posizionate in sede retromuscolare, giusta la conformazione toracica della donna. Alla palpazione, le mammelle sono risultate di consistenza e volume conformi alla età, in assenza di nodularità. Ai movimenti degli arti superiori ed alla contrazione del muscolo pettorale non si è apprezzata, inoltre, retrazione dei tessuti ovvero tensione muscolare. Le cicatrici chirurgiche, periareolari, presentano caratteristiche assimilabili a quelle che ci si aspetterebbero in conseguenza di interventi consimili a quello di specie, tenendo in considerazione che la guarigione delle ferite (cicatrizzazione) è un complesso processo biologico influenzato da numerosi fattori, anche legati alla reattività cutanea di ciascun individuo. Merita poi il conto ricordare che la sig.ra già in passato, si Pt_1
sottopose ad altri interventi chirurgici a carico del seno, con impianto delle protesi effettuato proprio attraverso l'areola. La cute areolare, quindi, su cui ha praticato - correttamente – incisione il Dott. era già tessuto mortificato dalla cruentazione chirurgica CP
connessa ai suddetti interventi.” (Cfr. Relazione peritale, pagg. 38-39).
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Si evince dunque che, per quanto riguarda l'intervento chirurgico consistente nel riposizionamento protesi mammaria bilaterale, gli esiti sgraditi imputati dalla stessa ricorrente all'operato del Dott. non sono derivanti da condotta colposa del sanitario. CP
Difatti gli asseriti esiti cicatriziali disestetici appaiono del tutto fisiologici se rapportati al tipo di operazione cui si è sottoposta la Sig.ra e allo stato del tessuto epiteliale, già Pt_1
alterato dai precedenti interventi chirurgici cui la stessa si è sottoposta in passato.
In relazione invece all'intervento di lifting cervico facciale si osserva che l'elaborato peritale depositato nel procedimento di A.T.P. svoltosi innanzi all'intestato Tribunale (n. R.G.
4481/2021) in relazione ai presunti danni subiti dalla ha evidenziato che: “allo stato Pt_1
attuale è apprezzabile una ampia diastasi del muscolo platisma, a corroborare verosimilmente una non adeguata sutura dei margini dello stesso lungo la linea mediana della superficie anteriore del collo. […] In ultimo, l'esame obiettivo della regione auricolare bilaterale, sede di incisione chirurgica prevista nella esecuzione del lifting, ha permesso di apprezzare il malposizionamento – o, più propriamente, un allungamento - del lobo auricolare bilateralmente, nonché esiti cicatriziali normocromici, lievemente distrofici in sede mastoidea con presenza, a tale livello, di una prominenza del sottocutaneo di natura non accertata” (Cfr. Relazione peritale, pag. 39). E ancora: “In definitiva, si ritiene che i postumi attualmente presentati dalla sig.ra siano rappresentati da esito chirurgico Parte_1
disestetico sia in termini di allungamento dei lobi auricolari che in termini cicatriziali nonché una ampia diastasi del muscolo platisma, a corroborare verosimilmente una non adeguata sutura dei margini dello stesso lungo la linea mediana della superficie anteriore del collo”
(Cfr. Relazione peritale, pag. 40).
In merito all'imputabilità o meno, a responsabilità del degli esiti sgraditi CP
dell'intervento cui la si è sottoposta, il Collegio peritale afferma che: “Tali esiti – Pt_1
pur annoverandosi tra le possibili complicanze di interventi di lifting cervicofacciale quale quello di specie e, come tali, eventi prevedibili ma non sempre validamente prevenibili – nel caso de quo devono tuttavia essere ascritti a difetto tecnico da parte dell'operatore.” (Cfr.
Relazione peritale, pag. 40).
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Il collegio peritale imputa la responsabilità degli esiti disestetici riscontrati dalla ra ad un difetto di tenuta della documentazione sanitaria da parte del (”Ciò Pt_1 CP
alla luce della sopra riportata criticità legata al difetto di tenuta della documentazione sanitaria non potendo il Sanitario dimostrare l'effettiva messa in atto di tutte quelle misure finalizzate a prevenire l'insorgenza delle complicanze stesse” – Cfr. Relazione peritale, pag.
40). La lacunosità della suddetta documentazione ha difatti impedito ai CCTTUU di ricostruire il quadro clinico della paziente e di poter fare piena luce tanto sull'attività clinica svolta dal sanitario quanto sul rapporto tra gli eventi e l'esito lamentato da parte attrice.
La tenuta della cartella clinica presentava infatti delle criticità tanto nella sezione dedicata all'anamnesi quanto in quella relativa l'obiettività locale. Mentre nozioni riguardanti elementi anamnestici risultano infatti desumibili solo in parte, e in maniera non dettagliata, dal questionario di autovalutazione compilato e sottoscritto dalla paziente, non risulta in alcun modo documentabile l'effettuazione, nel periodo preoperatorio, dell'esame obiettivo locale, necessario ai fini della programmazione dell'intervento e della scelta della tecnica chirurgica più idonea da eseguirsi nel caso di specie. Allo stesso modo non risulta presente un fascicolo fotografico attestante la situazione della paziente in fase pre e post-operatoria.
Ad ulteriore sostegno di quanto sopra il Collegio peritale segnalava altresì che nella sezione diagnostica del verbale operatorio fosse annotato unicamente “lassità collo, ipertrofia turbinati, dislocazione protesi”, il che impediva loro di esprimersi compiutamente circa la reale indicazione ai suddetti interventi e che la descrizione degli atti operatori riportata nel verbale non appare sufficientemente dettagliata e puntuale (Cfr. Relazione peritale, pagg. 37-
38).
Dal momento che le notizie normalmente desumibili dalla documentazione sanitaria sono fondamentali per la formulazione del giudizio sulla sussistenza del nesso causale tra il danno subito dal paziente e l'asserita negligenza o imperizia dei sanitari, le carenze e le lacunosità riscontrate nel caso di specie rendono impossibile accertare le cause delle lesioni riscontrate – non essendo possibile formulare alcuna considerazione in merito – e sono altresì causa dell'incertezza sulla ricostruzione del nesso eziologico. Si aggiunga a ciò che: “la
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valutazione del danno richiesta al Collegio appare notevolmente inficiata dal fatto che la
Signora si sia sottoposta ad altro intervento di lifting cervico-facciale in epoca successiva a quello dell'11.11.2017 effettuato dal Dott. ed evocato da Parte Ricorrente quale CP
cagionativo del danno biologico permanente attualmente presentato dalla sig.ra Pt_1
L'effettuazione a scopo emendante del secondo intervento di lifting collo, così come riferito dalla stessa in sede di operazioni di CTU - di cui tuttavia non si è fatta mai menzione Pt_1
nel ricorso e nella relazione medico-legale di Parte - rende impossibile, a Nostro modo di vedere, accertare e suddividere, all'interno di tale componente di danno, la quota casualmente riconducibile all'operato del Dott. e le sue conseguenze rispetto a CP
quella riferibile alla condotta di altri Professionisti intervenuti successivamente” (Cfr.
Relazione peritale, pag. 39).
A tal proposito in più occasioni è stato affermato che, in tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica non può pregiudicare il paziente sul piano probatorio tanto ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, quanto in relazione alla stessa individuazione del nesso fra la condotta del sanitario e le conseguenze dannose subite dal paziente (Cfr. ex multis Cass. civ., sez. III, sent. n. 27561/2017; Cass. civ., sez. III, ord. n.
16737/2024) e che “la valenza dell'incompletezza della cartella, attraverso il mezzo presuntivo che integra il riflesso del principio della vicinanza probatoria, si risolve coerentemente a favore di chi deduce di essere stato danneggiato” (Cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 16737/2024).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto si ritiene dunque che la prova in merito al nesso causale tra l'operato del sanitario e il danno subito a seguito dell'intervento chirurgico sia stata prontamente fornita da parte attrice, mentre altrettanto non può dirsi per quanto riguarda parte convenuta che non risulta aver fornito prova del proprio adempimento.
Venendo all'individuazione e quantificazione dei danni subiti dalla ricorrente, quest'ultima ha domandato il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza dell'intervento chirurgico cui si è sottoposta.
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In particolare, quanto al danno non patrimoniale, la ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni biologici così come accertati da CTU, consistenti in un'invalidità permanente nella misura dell'8 – 9 %.
Nel caso di specie, per quanto concerne la liquidazione del danno biologico, trattandosi di lesioni di lieve entità (c.d. micropermanenti), occorre applicare i criteri risarcitori previsti dall'art. 139 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), come aggiornato, da ultimo, con il D.M. 16 luglio 2024. L'applicazione di tali parametri tabellari è conforme ai principi enunciati dalla Corte di Cassazione, secondo i quali “in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno” (Cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 28990/2019).
Ciò posto, in base alle risultanze della consulenza tecnica esperita nel corso del giudizio di A.T.P., prendendo in considerazione come data dell'evento lesivo il primo intervento effettuato ai danni della ricorrente (11/11/2017), si ritiene equo liquidare, quale ristoro del pregiudizio non patrimoniale subito dalla ricorrente, una somma complessiva di €
15.687,29 per il danno biologico permanente oltre interessi sulla sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT in base al periodo di riferimento. Si escludono dal computo di cui sopra le spese mediche ammontanti
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a € 500,00 ritenute dagli stessi CCTTUU non valutabili dal punto di vista della pertinenza
(Cfr. Relazione peritale, pag. 41).
In punto di danno non patrimoniale la eccepiva l'affermazione dei CCTTUU Pt_1 secondo cui l'esecuzione di un intervento correttivo avrebbe emendato in toto gli attuali postumi in tema di pregiudizio estetico, facendo così decadere il diritto alla corresponsione di un risarcimento per questi ultimi (Cfr. Relazione peritale, pag. 54). La ricorrente sosteneva infatti che i costi da affrontare per un nuovo intervento nulla avrebbero avuto a che vedere con quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno subito.
A tal proposito è opportuno ricordare che quello di “danno non patrimoniale” è un concetto unitario e, di conseguenza, la considerazione separata delle sue componenti è ammessa in quanto sia evidente la diversità del bene o interesse oggetto della lesione. A ciò si aggiunga che la Suprema Corte, in ordine al c.d. danno estetico afferma che: “i postumi di carattere estetico possono ricevere un eventuale trattamento risarcitorio autonomo sotto
l'aspetto strettamente patrimoniale a favore di chi a causa della lesione estetica abbia subito una ripercussione negativa su un'attività lavorativa già svolta o su un'attività futura, precludendola o rendendola di più difficile conseguimento, in relazione all'età, al sesso del danneggiato ed ad ogni altra utile circostanza particolare;
in ogni altro caso, il danno estetico non può mai essere considerato una voce di danno a sé, aggiuntiva ed ulteriore rispetto al danno biologico” (Cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 14246/2020).
Orbene, si ritiene che debba escludersi, nel caso di specie, la risarcibilità del danno estetico in quanto quest'ultimo è già ricompreso nel quantum liquidato a titolo di danno biologico.
Allo stesso modo si ritiene doversi escludere la risarcibilità del danno morale in quanto lo stesso non risulta adeguatamente provato, né è stato riscontrato secondo criteri oggettivi dalla CTU svolta (“Per quanto attiene, infine, alle ripercussioni negative sul piano psicologico responsabili di un turbamento dello stato d'animo della donna, così come lamentato da Parte Ricorrente, questo Collegio ritiene, per quanto di specifica competenza,
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che dal punto di vista medicolegale non sembra assolto in modo pertinente l'onere probatorio di fornire una dimostrazione del danno” – Cfr. Relazione peritale, pag. 39).
Tale interpretazione è in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità che, con riguardo alla liquidazione del danno biologico da lesioni micropermanenti, pur non escludendo in astratto la possibilità di risarcire il danno morale in maniera autonoma rispetto al danno biologico, ha sostenuto che con riferimento all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, il Giudice, per evitare duplicazioni risarcitorie, deve sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico.
Più nello specifico, secondo la Suprema Corte “la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale. Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (Cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 5547/2024).
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Per ciò che concerne invece il danno patrimoniale è possibile riconoscere la risarcibilità di un danno emergente per intervento chirurgico di revisione di lifting del viso e del collo, quantificabile in € 8000 come quantificato dagli stessi CCTTUU (Cfr. Relazione peritale, pag. 40-41).
Invero, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, sono risarcibili i danni futuri consistenti nelle spese che il paziente dovrà sostenere per cure mediche qualora il Giudice accerti che tali spese saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità (Cfr.
Cass. civ., sez. III, sent. n. 12690/2011). Tale circostanza si reputa sussistente nel caso di specie prevedendosi la volontà della Sig.ra di sottoporsi ad intervento emendante Pt_1
che garantirebbe l'ottenimento di una completa restitutio ad integrum.
In conseguenza di quanto appena illustrato, dovrà essere corrisposto alla Sig.ra come risarcimento del danno patrimoniale, l'importo complessivo di € 8.000,00. Pt_1
Deve infine dichiararsi la cessazione della materia del contendere nel rapporto tra convenuta e terza chiamata
CONDANNA ALLE SPESE.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico dei convenuti e del terzo chiamato , in solido, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate, liquidate in favore dell'attrice in complessivi € 3.809,00 per onorari di avvocato, di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisoria, oltre spese vive se documentate, spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Suddivide in misura del 50% su parte attrice e 50% in solido tra i convenuti e la terza chiamata le spese di ctu in atp data l'assenza di errori nell'intervento di protesi mammaria.
Dichiara irripetibili per lo stesso motivo le spese di ctp sostenute dall'attrice in sede di atp.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa
12 TRIBUNALE DI FIRENZE Quarta sezione civile
promossa da contro e Parte_1 Controparte_1
e nei confronti di : CP Controparte_4
1. Accoglie le domande risarcitorie proposte da Parte_1
contro e per le Controparte_1 CP
motivazioni esposte in parte narrativa;
2. E per l'effetto condanna e Controparte_1
, in solido, a pagare a titolo di danno non patrimoniale in favore CP di la complessiva somma di € 15.687,29, oltre interessi sulla Parte_1 sorte capitale, devalutata alla data dell'evento, e poi via via annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT in base al periodo di riferimento;
3. Condanna e Controparte_1 CP
, in solido, a pagare a titolo di danno patrimoniale in favore di
[...] Parte_1
la complessiva somma di € 8.000,00 oltre interessi in misura pari al tasso
[...]
legale dalla domanda fino a soddisfo;
4. Condanna e Controparte_1 CP
e , in solido, a pagare le spese di lite in favore
[...] Controparte_4
di che quantifica in complessivi € 3.809,00 per onorari di Parte_1 avvocato, di cui € 851,00 per la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva, €
903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisoria, oltre spese vive se documentate, spese generali nella misura prevista dalla legge, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarre in favore del procuratore antistatario.
5. Suddivide le spese di ctu disposta in sede di atp nella misura del 50% su a dell'ulteriore 50% su parti convenute e terza chiamata, in Parte_1
solido, dichiara irripetibili le spese sostenute dall'attrice per il proprio CTP in sede di
A.T.P.,
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Firenze, lì 16.04.2025
Il Giudice
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(dott. Massimiliano Sturiale)
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