Ordinanza collegiale 23 giugno 2016
Ordinanza collegiale 12 aprile 2017
Ordinanza presidenziale 18 febbraio 2022
Sentenza 20 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 20/06/2022, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2022
N. 00510/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00585/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 585 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Tradewall s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Belvedere, Matteo Peverati e Jacopo Brambilla Sica, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Irene Ghirardini in Genova, via I. Frugoni, 1/1a;
contro
il Comune di Santa Margherita Ligure, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Mauceri, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Palestro 2/3;
la Regione Liguria, rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Castagnoli e Marina Crovetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Città Metropolitana di Genova, rappresentata e difesa dagli avvocati Valentina Manzone, Carlo Scaglia e Lorenza Olmi, con domicilio eletto presso l’ufficio legale dell’ente in Genova, P. le Mazzini 2;
il Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane 2;
il Ministero per i beni e le attività culturali e la A.S.L. n. 4 - Chiavarese, non costituiti in giudizio;
nei confronti
della società Montanino s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Bongiorno Gallegra e Daniele Rovelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Genova, via XX Settembre, 37/7a;
l’Ente Parco di Portofino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
degli atti relativi all’approvazione dello S.U.A. di iniziativa privata concernente la riqualificazione complessiva dell’ex convento di San Girolamo della Cervara, presentato dalla società Montanino s.r.l..
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santa Margherita Ligure, della Città Metropolitana di Genova, della Regione Liguria, del Ministero dell'Interno e della società Montanino s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 10 giugno 2022 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe e con due successivi atti di motivi aggiunti la società Tradewall s.r.l., proprietaria di un compendio immobiliare nel comune di Santa Margherita Ligure, parte del complesso immobiliare dell’ex Convento della Cervara, urbanisticamente classificato come zona D2 soggetta a pianificazione attuativa unitaria, ha impugnato tutti gli atti relativi all’approvazione dello S.U.A. di iniziativa privata concernente la riqualificazione complessiva dell’ex convento, presentato dalla società controinteressata Montanino s.r.l., e, segnatamente, le deliberazioni C.C. nn. 6 e 7 del 4.3.2014 (rispettivamente, di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla società Tradewall durante la fase di pubblicazione dello S.U.A., e di avvio della conferenza di servizi per l’approvazione dello S.U.A. e per il rilascio del permesso di costruire), la determinazione dirigenziale n. 333/2014 di approvazione dello SUA e la determinazione n. 341/2014 di rilascio del permesso di costruire.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Santa Margherita Ligure, la Città Metropolitana di Genova (già Provincia di Genova), la Regione Liguria, il Ministero dell’Interno e la società controinteressata Montanino s.r.l..
Con ordinanza n. 328/2017 la sezione, in relazione alla pendenza dinanzi alla Suprema Corte di un ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio di Stato, IV, 8 gennaio 2016, n. 35, che aveva annullato i medesimi atti impugnati nella presente sede, ha disposto la sospensione del processo.
Venuta meno la causa di sospensione (avendo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione dichiarato inammissibile il ricorso della società Montanino avverso la sentenza del Consiglio di Stato), all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 10 giugno 2022 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in relazione al passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato IV, 8 gennaio 2016, n. 35, che, annullando – seppure su ricorso di terzi - gli atti di approvazione dello S.U.A. ed il titolo edilizio, li ha definitivamente eliminati dal mondo giuridico, con la completa soddisfazione dell’interesse che ha spinto la società ad agire nel presente giudizio.
Né rileva che la sentenza del Consiglio di Stato non abbia annullato (anche) la deliberazione del consiglio comunale di Santa Margherita Ligure n. 6 del 4 marzo 2014, gravata nel presente giudizio: si tratta infatti di un atto endoprocedimentale non immediatamente lesivo (cfr. T.A.R. Veneto, I, 8.7.2019, n. 821; T.A.R. Lazio Roma, II-quater, 28.9.2018, n. 9643), sicché, a seguito dell’annullamento del provvedimento finale (l’approvazione dello S.U.A. e del titolo edilizio) anch’esso non è più idoneo a spiegare alcun effetto per la società ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza virtuale nei confronti del Comune di Santa Margherita Ligure e della società controinteressata Montanino s.r.l., mentre sussistono i presupposti di legge per compensarle integralmente tra tutte le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna il Comune di Santa Margherita Ligure e la società Montanino s.r.l., in solido, al pagamento in favore della società ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre spese generali, IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova, mediante collegamento da remoto ex art. 17 comma 6 del D.L. 9.6.2021, n. 80, convertito in legge 6.8.2021, n.113, nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2022, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Caruso, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere, Estensore
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Vitali | Giuseppe Caruso |
IL SEGRETARIO