Articolo 1 della Legge 24 ottobre 1955, n. 990
Articolo 2
Versione
8 gennaio 1956
Art. 1.
E' istituita la "Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri" allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza ed assistenza.
La Cassa, con sede in Roma, ha personalita' giuridica di diritto pubblico.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1956
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