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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 16/12/2024, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 3900/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice Rel. dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3900/2024, promossa con ricorso depositato il 19/09/2024 da:
1) Parte_1 nata a [...] (va) il 03/05/1965
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]1 a Bregano (21009) (Va), con l'Avv. Sonia Minorini
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] XXV Aprile n 79 con l'Avv. Sonia Minorini
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Stelvio (Bz) in data 20 aprile 2001
( anno 2001 atto n. 2 parte II serie C) separati consensualmente con verbale in data 12.11.2014 omologato con decreto del 15.12.2014 depositato il 15.12.2014
con i seguenti figli maggiorenni: nata a [...] il [...] e nata ad [...] Persona_1 CP_1 Persona_2
il 30/04/2004, entrambe maggiorenni ma studenti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 19/09/2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) Nell'abitazione coniugale continuerà a vivere la signora con le figlie come da Parte_1
separazione;
2) mantenimento: il padre contribuirà al mantenimento delle figlie continuando a versare a ciascuna euro 250,00 (tot 500,00), in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, per dodici mensilità all'anno
. L'importo verrà prelevato dalla Sig dal conto comune dei signori Parte_1 Parte_3
tramite pagamenti, prelievi e bonifici fino ad un importo massimo di euro 500,00.
Resta inteso che detto assegno sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT – costo della vita.
3)Assegni famigliari(assegno unico).Gli assegni famigliari saranno percepiti dalla madre. Il padre si impegna fin da ora a rinunciare a percepirli.
4) Spese straordinarie: entrambi i genitori contribuiranno, ciascuno per il 50%, alle spese mediche, farmaceutiche fuori dal servizio sanitario, scolastiche e parascolastiche, nonché sportive e ricreative che si renderà necessario sostenere, precisandosi tuttavia sin d'ora che l'obbligo di contribuire alle spese sportive e ricreative nei modi sopra indicati sarà comunque subordinato all'esistenza di un accordo con cui i coniugi abbiano preventivamente determinato l'entità e l'oggetto delle stesse, come da protocollo del Tribunale di Varese che si allega;
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver già provveduto alla regolazione di ogni rapporto economico-patrimoniale tra loro intercorso e, con l'esatto adempimento delle condizioni di cui al presente ricorso, dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione.
6) I coniugi sin d'ora dichiarano di rinunciare alla impugnazione di pronuncia conforme alle presenti condizioni, riconoscendo di non avervi interesse. 7) I coniugi dichiarano concordemente e si danno atto che le condizioni indicate nel presente atto avranno per loro efficacia vincolante sin dalla data di sottoscrizione del presente ricorso avanti i difensori.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 20/04/2001, nel Comune di Stelvio, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Stelvio (anno
2001 atto n. 2 parte II Serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 5.12.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice Rel. dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3900/2024, promossa con ricorso depositato il 19/09/2024 da:
1) Parte_1 nata a [...] (va) il 03/05/1965
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]1 a Bregano (21009) (Va), con l'Avv. Sonia Minorini
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] XXV Aprile n 79 con l'Avv. Sonia Minorini
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di Stelvio (Bz) in data 20 aprile 2001
( anno 2001 atto n. 2 parte II serie C) separati consensualmente con verbale in data 12.11.2014 omologato con decreto del 15.12.2014 depositato il 15.12.2014
con i seguenti figli maggiorenni: nata a [...] il [...] e nata ad [...] Persona_1 CP_1 Persona_2
il 30/04/2004, entrambe maggiorenni ma studenti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 19/09/2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1) Nell'abitazione coniugale continuerà a vivere la signora con le figlie come da Parte_1
separazione;
2) mantenimento: il padre contribuirà al mantenimento delle figlie continuando a versare a ciascuna euro 250,00 (tot 500,00), in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, per dodici mensilità all'anno
. L'importo verrà prelevato dalla Sig dal conto comune dei signori Parte_1 Parte_3
tramite pagamenti, prelievi e bonifici fino ad un importo massimo di euro 500,00.
Resta inteso che detto assegno sarà rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT – costo della vita.
3)Assegni famigliari(assegno unico).Gli assegni famigliari saranno percepiti dalla madre. Il padre si impegna fin da ora a rinunciare a percepirli.
4) Spese straordinarie: entrambi i genitori contribuiranno, ciascuno per il 50%, alle spese mediche, farmaceutiche fuori dal servizio sanitario, scolastiche e parascolastiche, nonché sportive e ricreative che si renderà necessario sostenere, precisandosi tuttavia sin d'ora che l'obbligo di contribuire alle spese sportive e ricreative nei modi sopra indicati sarà comunque subordinato all'esistenza di un accordo con cui i coniugi abbiano preventivamente determinato l'entità e l'oggetto delle stesse, come da protocollo del Tribunale di Varese che si allega;
5) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di aver già provveduto alla regolazione di ogni rapporto economico-patrimoniale tra loro intercorso e, con l'esatto adempimento delle condizioni di cui al presente ricorso, dichiarano di non aver più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione.
6) I coniugi sin d'ora dichiarano di rinunciare alla impugnazione di pronuncia conforme alle presenti condizioni, riconoscendo di non avervi interesse. 7) I coniugi dichiarano concordemente e si danno atto che le condizioni indicate nel presente atto avranno per loro efficacia vincolante sin dalla data di sottoscrizione del presente ricorso avanti i difensori.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 20/04/2001, nel Comune di Stelvio, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Stelvio (anno
2001 atto n. 2 parte II Serie C) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 5.12.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.