Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 26/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2690/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2690 V.G. dell'anno 2024 tra
(CF: ) nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._1
Roma, 10;
e
(CF: nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...];
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Maria Cristina Fornaroli presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Domodossola, via Guglielmo Marconi, 50, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: scioglimento di matrimonio
Conclusioni congiunte
“1) la casa coniugale in comproprietà fra le parti sita in Domodossola Via Ravenna n. 4 con i relativi arredi rimane assegnata alla moglie, il marito rinnova l'impegno a cedere alla signora CP_1 la quota pari al 50% dell'immobile a lui intestato con i relativi arredi;
il trasferimento
[...] pagina 1 di 5
2) i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con loro Per_1 Per_2
collocazione prevalente presso la madre e con facoltà per il padre di poterli vedere e tenere con sé: a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
due pomeriggi la settimana, generalmente il giovedì e venerdì, con pernotto;
dal 24.12 al 25.12 sino alle ore 10:00 con la madre, e dalle ore 10:00 del 25.12 sino al 26.12 con il padre;
alternativamente nei giorni di Pasqua e del lunedì dell'Angelo; un periodo di due settimane anche non consecutive nel periodo estivo (periodo da scegliersi entro il 31 maggio di ogni anno);
Miglior determinazione verrà assunta dai genitori nell'interesse dei loro figli, nel rispetto delle esigenze scolastiche e sportive oltre che ricreative dei minori, e nel rispetto delle rispettive attività lavorative prestate dai genitori;
3) il padre verserà, entro il giorno venti di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, la somma di €. 200,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Il padre concorrerà, altresì, nella misura pari al 50% alle spese della mensa scolastica ed a quelle straordinarie, mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, sportive/ricreative, così come definite e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Verbania;
4) il padre, rientrerà del debito verso la madre di €. 4.454,00 per insoluti di mantenimento, spese straordinarie relative ai figli minori e metà della bolletta dei consumi dell'acqua relativamente al periodo antecedente alla separazione, con un piano rateizzato di €. 50,00 mensili, che verserà unitamente all'assegno di mantenimento mensile per i minori;
5) la madre quale genitore collocatario dei minori, per accordo tra i genitori, percepirà per intero
l'assegno unico ed anche, integralmente, gli assegni famigliari che le venissero riconosciuti in territorio elvetico;
6) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, non pretendono reciprocamente alcun mantenimento;
Pertanto, i sottoscritti, ut supra rappresentati ed assistiti CHIEDONO che S.V. voglia sostituire l'udienza per la comparizione personale dei coniugi con il deposito di note scritte,
pagina 2 di 5 avvalendosi della facoltà di cui all'art. 473 bis. 51, comma II c.p.c., e, conseguentemente, voglia pronunciare lo scioglimento dell'atto di matrimonio richiesto, alle condizioni di cui in premessa.
Le parti, avvalendosi della facoltà di depositare note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione delle parti, dichiarano di non volersi riconciliare e, di comune accordo fra loro, si esonerano, reciprocamente, dal deposito della documentazione economico - patrimoniale, bancaria e finanziaria, di cui all'art. 473 bis, 51 III cpc.
Motivi in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto, depositato il 28/11/2024, e chiedevano, ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di scioglimento di matrimonio tra loro contratto in Domodossola il 29.08.2009.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il giudice delegato spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche.
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio civile in data 29.08.2009 nel comune di Domodossola
(VB) e si sono separati con sentenza del tribunale di Verbania del 09.11.2023, passata in giudicato il
21.11.2023, e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti economici e la prole, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate alle norme di legge e al superiore interesse dei figli stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Si dà atto che il marito rinnova l'impegno a cedere alla signora la quota pari al 50% Controparte_1 dell'immobile a lui intestato con i relativi arredi;
il trasferimento immobiliare verrà effettuato senza corresponsione di denaro o corrispettivo alcuno tra le parti medesime, per accordo patrimoniale in sede di separazione, funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, salvo l'accollo per intero del residuo del mutuo ipotecario da parte della moglie che conferma l'obbligo a tenere indenne l'altra parte sia dagli effetti utili che di quelli onerosi, provvedendovi personalmente, così come, anche, con riguardo alle spese di ristrutturazione dell'immobile nonché le eventuali spese per tutti i lavori ancora da completarsi e relativi all'immobile stesso;
l'atto notatile verrà stipulato presso Notaio scelto dalla moglie con spese notarili e di trasferimento a carico metà ciascuno.
pagina 3 di 5 Si dà, inoltre, atto che il padre, rientrerà del debito verso la madre di €. 4.454,00 per insoluti di mantenimento, spese straordinarie relative ai figli minori e metà della bolletta dei consumi dell'acqua relativamente al periodo antecedente alla separazione, con un piano rateizzato di €. 50,00 mensili, che verserà unitamente all'assegno di mantenimento mensile per i minori;
Si dà atto, infine, che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e, pertanto, non pretendono reciprocamente alcun mantenimento;
Nulla per spese, trattandosi di ricorso congiunto.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Domodossola Parte_1 Controparte_1
(VB) in data 29.08.2009, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 15 parte I, anno 2009;
affida i figli minori e congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2
prevalente presso la madre;
dà facoltà al padre di poter vedere e tenere con sé i figli nel seguente modo:
a fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
due pomeriggi la settimana, generalmente il giovedì e venerdì, con pernotto;
dal 24.12 al 25.12 sino alle ore 10:00 con la madre, e dalle ore 10:00 del 25.12 sino al 26.12 con il padre;
alternativamente nei giorni di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo; un periodo di due settimane anche non consecutive nel periodo estivo (periodo da scegliersi entro il 31 maggio di ogni anno); assegna alla moglie la casa coniugale in comproprietà fra le parti sita in Domodossola Via Ravenna n.
4 con i relativi arredi;
pone a carico del padre di versare, entro il giorno venti di ogni mese, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori, la somma di € 200,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
il padre concorrerà, altresì, nella misura pari al 50% alle spese della mensa scolastica ed a quelle straordinarie, mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, sportive/ricreative, così come definite e regolamentate dal Protocollo del Tribunale di Verbania;
dispone che la madre, quale genitore collocatario dei minori, percepirà per intero l'assegno unico ed anche, integralmente, gli assegni famigliari che le venissero riconosciuti in territorio elvetico.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
pagina 4 di 5 Così deciso in Verbania il 19.3.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente
dott.ssa Monica BARCO
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