Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/06/2025, n. 2073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2073 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Firenze
Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio nella seguente composizione: dott.ssa Silvia Governatori Presidente
dott.ssa Linda Pattonelli Giudice dott.ssa Laura Maione Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 3968/2023 tra le parti:
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
LORENZO VITO DE SANTIS ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Pisa in Lungarno Buozzi 13, come da procura allegata telematicamente.
ATTORE
e rappresentato e difeso dall'avv. STEFANO PARDINI ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Lucca in Via di Poggio 34, come da procura allegata telematicamente.
CONVENUTO
OGGETTO: cause di responsabilità verso gli organi amministrativi e di controllo.
1
Attore:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, accogliere la domanda e, per l'effetto:
a) in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la responsabilità gestoria dell'organo amministrativo della società fallita e, pertanto, del convenuto quale socio e già Presidente del Consiglio di Amministrazione, amministratore delegato e legale rappresentante della società fallita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 l. fall. (e così degli artt. 2476, 2392, 2393, 2394,
2485 e 2486 c.c. o come ritenuto), per i fatti e le ragioni di cui in narrativa;
b) conseguentemente, condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società fallita e dai creditori sociali, come indicati in narrativa e da quantificarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2486, comma 3, c.c., stante la carenza scritture contabili idonee per le ragioni viste, nella somma pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura fallimentare, pari a euro 1.027.308,50, ovvero nella diversa, minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa, occorrendo, anche in via equitativa ex art. 1226
c.c., oltre rivalutazione monetaria dalla data del fallimento e oltre interessi, come per legge e anche ai sensi dell'art. 1284, comma 4 c.c., fino ad effettivo soddisfo.
In via meramente subordinata, condannare il convenuto al risarcimento delle seguenti somme:
- euro 117.000,00 (non contestati) dovuti per sanzioni, interessi e spese derivanti a carico della Società fallita per l'omesso pagamento, in sintesi, dei debiti tributari e fiscali (cfr. citazione, lett. B);
- euro 679.000,00 per la diminuzione patrimoniale derivante e comunque dipendente dall'operazione, in sintesi, di “cessione di ramo azienda” con collegata, coeva “cessione di beni” in favore di altra società (40 South GY
Italia s.r.l.), partecipata nonché co-amministrata all'epoca dagli stessi soci/amministratori della fallita (cfr. citazione, lett. C, F, L);
2 - euro 496.560,68 per la indebita concessione, in palese conflitto d'interessi, di finanziamenti privi di ogni garanzia e poi non recuperati, a vantaggio della società controllante “40 South GY TD” (cfr. citazione, lett. D ed F);
- euro 5.838.919,00 per la mancata, effettiva attivazione e/o comunque negligente cura, in palese conflitto d'interessi, della riscossione dei crediti vantati dalla Società fallita soltanto nei confronti della predetta controllante
(crediti poi ceduti con l'azienda della fallita (cfr. citazione, lett. E ed F);
- euro 590.324,00, pari alla differenza di valore di attrezzature e rimanenze
(c.d. “magazzino) come indicate nella situazione patrimoniale al 31.12.2020, e il valore di quanto effettivamente rinvenuto e realizzato dalla procedura fallimentare (cfr. citazione, lett. G e L).
- euro 213.484,05 di cui alla sentenza definitiva del Tribunale di Pisa n.
157/2020 e stato passivo esecutivo, per la mancata, tempestiva attivazione della copertura assicurativa della società fallita in relazione all'infortunio sul lavoro mortale e la perdita di tutti i premi versati (cfr. citazione, lett. I), ovvero tutte le diverse, maggiori o minori, somme che risulteranno in corso di causa, occorrendo, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., sempre oltre rivalutazione monetaria e interessi, anche ai sensi dell'art. 1284, comma 4 c.c., dal giorno delle singole condotte e operazioni pregiudizievoli, ovvero, dalla data del fallimento, fino ad effettivo soddisfo;
c) il tutto, con vittoria di spese e compenso di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge”.
Convenuto:
“- nel merito, Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, rigettare le domante tutte spiegate dalla proceduta NT
Società 40South GY s.r.l. nei confronti di in quanto CP_1 infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di competenze, professionali, spese di causa, oltre accessori come per legge.
- in via istruttoria, opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate nella II° memoria integrativa del 4 ottobre 2023 per i motivi
3 e le eccezioni dedotte nella nostra II° memoria integrativa del 12 ottobre 2023
a cui si rinvia, si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori così come formalizzati e capitolati con memoria del 3 ottobre 2023, e precisamente si chiede che venga ammessa la prova 25 per testi sulle seguenti circostanze:
1) D.C.V. che nel mese di aprile 2015 avete assunto la qualifica di responsabile finanziario della società 40South GY s.r.l.;
2) D.C.V. che al momento dell'assunzione dell'incarico avete riscontrato la regolate tenute, nel senso dell'esistenza e aggiornamento, delle scritture contabili della predetta società e precisamente del libro giornale, del libro degli inventari, del libro delle scritture ausiliarie (c.d. “mastro”) dei registri IVA e del registro dei beni ammortizzabili;
3) D.C.V. che dal 2015 fino al momento delle vs. dimissioni avvenute nel giugno 2017 avete voi provveduto a tenere regolarmente, aggiornandole, le sopra indicate scritture contabili;
indicando a teste il Dott. ; Testimone_1
4) D.C.V. che dall'anno 2007 all'anno 2018 il Vs studio di commercialisti per la società 40South GY s.r.l. ha provveduto agli adempimenti contabili e fiscali periodici della stessa, tra cui la predisposizione e trasmissione dichiarazioni
IVA, predisposizione del bilancio, nonché a predisporre ed aggiornare le scritture contabili della predetta società e precisamente del libro giornale, del libro degli inventari, del libro delle scritture ausiliarie (c.d. “mastro”) dei registri
IVA e del registro dei beni ammortizzabili;
5) D.C.V. che dal mese di aprile 2015 al giugno 2017 le scritture contabili sopra indicate le avete aggiornate registrandovi - nel rispetto della normativa tributaria e fiscale - le operazioni economiche, finanziarie e amministrative congiuntamente con il Dott. . indicando a teste il Dott. Testimone_1 [...]
. Tes_2
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_2 ha convenuto in giudizio quale socio, presidente
[...] CP_1 del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante, nonché unico
4 Co consigliere delegato della società in bonis (di seguito “ ”), per chiedere l'accertamento della responsabilità ex art. 146, LF e, conseguentemente, ottenerne la condanna al risarcimento di tutti i danni subìti a causa della mala gestio dell'organo amministrativo, stanti i numerosi inadempimenti riscontrati, fonte di danno e depauperamento del patrimonio sociale.
Gli addebiti mossi nei confronti del convenuto sono i seguenti:
a) mancata e/o irregolare tenuta delle scritture contabili e della documentazione sociale: l'attrice ha affermato di non aver rinvenuto le scritture contabili della società, se non in minima parte, peraltro incomplete e inattendibili, con ciò precludendo la possibilità di ricostruire compiutamente la vita aziendale della società;
b) mancato pagamento dei debiti tributari e previdenziali: quantomeno dal 2014/2015 l'organo amministrativo non ha provveduto regolarmente all'adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva gravanti sulla società, con ciò comportando l'addebito alla società, solo per sanzioni, interessi e aggi di riscossione, di almeno €
117.000; l'attrice ha aggiunto che anche la mancata predisposizione di un adeguato assetto organizzativo in grado di consentire alla società di programmare e rispettare le scadenze fiscali e previdenziali costituisce specifico dovere dell'amministratore che in questo caso è stato disatteso;
c) cessione di ramo d'azienda e di beni: con scrittura privata autenticata registrata e iscritta al RI il 4.11.2016 SE, previa autorizzazione all'unanimità da parte dell'assemblea dei soci del 24.10.2016, ha ceduto un asserito ramo d'azienda avente a oggetto la progettazione e costruzione di macchine per la conversione di energia dalle onde, ma composto principalmente all'attivo dai crediti nei confronti della società controllante 40 South GY TD (di seguito “SE TD”), in favore di una nuova società, la (di seguito Controparte_3
“ ”) costituita solo pochi giorni prima, il 24.10.2016, con CP_4 capitale versato solo in parte per € 10.000. L'attrice ha affermato che ha molteplici ed evidenti elementi di continuità con la fallita: CP_4
5 la denominazione sociale, l'oggetto sociale, la sede legale, il sito internet, i soci e amministratori sostanzialmente coincidenti, compreso l'odierno convenuto. Il contratto di cessione ha previsto un corrispettivo indicato nella sola differenza tra attivo e passivo relativa a quel ramo aziendale pari soltanto a euro 9.000, senza considerare alcun avviamento, da pagarsi peraltro in due rate, senza la previsione di garanzie o di interessi in favore della cedente. Oltre al profilo del conflitto di interessi, la AT ha contestato al convenuto di non aver predisposto una adeguata stima dell'azienda in vista della sua cessione e ha rilevato che non vi è prova della congruità del prezzo concordato;
ha evidenziato che dall'atto di cessione non risultano garanzie, né assunzione di obblighi tali da assicurare effettivamente da parte della cessionaria il contestuale o comunque l'effettivo pagamento dei debiti della cedente, non risultando neanche l'espressa liberazione Co della cedente da parte dei suoi creditori, tanto che è rimasta gravata dei debiti, in primis quelli tributari e previdenziali. Ancora, il
NT ha rilevato che il contratto in esame contiene la deroga al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2557 c.c. e l'espresso impegno, in sé del tutto generico, della stessa cedente a tenere indenne la cessionaria da “tutte le eventuali pendenze tributarie presenti e future
…” e “ad effettuare tutti gli esborsi necessari per evitare azioni esecutive sul patrimonio dell'acquirente”. Oltre a ciò l'attrice ha riferito che con altra scrittura privata semplice priva di data certa (indicata nel
23.12.2016 e quindi a poco più di un mese dalla precedente scrittura) non iscritta nel RI ma testualmente “collegata” per volontà delle parti alla prima cessione, la fallita ha ceduto alla medesima cessionaria
[...]
molti altri beni, del valore complessivo indicato in € 670.000 (di CP_4 cui € 589.921 per immobilizzazioni materiali ed € 51.769 di merci in magazzino), con termine di pagamento addirittura a due anni, in unica soluzione, ancora una volta senza interessi, né alcuna garanzia Co dell'adempimento. Le due operazioni sono avvenute quando era già in una situazione di grave crisi finanziaria e secondo la prospettazione dell'attrice si tratta di due atti tra loro funzionalmente collegati, facenti
6 parte di un preciso disegno unitario, volti nel loro insieme al trasferimento dell'intera azienda della fallita e non solo di un suo ramo, così congegnati in modo da ottenere probabilmente un risparmio fiscale ma anche e soprattutto per celare all'esterno il trasferimento della totalità o quasi dei beni della fallita, che all'esito è risultata infatti svuotata, come poi emerso soltanto con il fallimento;
d) finanziamenti concessi senza idonee garanzie alla società controllante e in conflitto di interessi, nonché mancata attivazione per la riscossione dei crediti nei confronti della controllante: la fallita, nonostante la consapevolezza della crisi finanziaria in essere, nel settembre 2015 ha concesso almeno un finanziamento di € 85.760,82 alla controllante inglese SE TD e in assenza della relativa documentazione non è possibile conoscere le condizioni contrattuali;
oltre a ciò vi erano crediti commerciali insoluti al settembre 2015 nei confronti della controllante per € 2.445.479,09; nel 2015 è stata fatturata la prestazione generica di “ricerca e sviluppo anno 2014” per
€ 1.806.958 e nel 2016 sono stati fatturati ulteriori € 3.655.461 sempre per “ricerca e sviluppo anni 2015 e 2016”; in definitiva il credito Co ceduto alla EW co , insieme al resto dell'azienda, nell'atto del CP_4 novembre 2016 era di oltre 5.800.000; tutti i crediti non sono mai stati sufficientemente garantiti e sono state versate risorse in favore della società controllante, amministrata e partecipata dagli stessi soggetti poiché il convenuto era socio e amministratore anche di quella, senza Co alcun apparente vantaggio e anzi con danno per dal momento che conosceva le reali condizioni in cui versava la società CP_1 debitrice;
il danno sarebbe ancor più evidente tenuto conto del fatto che la stessa controllante inglese, sempre nel 2016, avrebbe ceduto assets per € 8.000.000 alla con ciò CP_5 Parte_3 palesando che SE TD avrebbe potuto verosimilmente onorare i propri debiti verso la controllata e che, tuttavia, ciò non è mai avvenuto;
l'amministratore, in conflitto di interessi, non si è mai attivato per il recupero dei crediti verso la controllante che nell'arco di meno di un anno sono passati da € 2.445.479,03 a complessivi € 5.838.919, senza
7 che sia stata esatta alcuna garanzia e con la loro successiva cessione Co alla EW co senza alcun concreto beneficio per;
e) conflitto di interessi: il convenuto ha costantemente operato in palese conflitto d'interesse per conto proprio e/o delle altre società da lui amministrate e delle quali comunque era socio;
l'attività della fallita, con la sua intera azienda, è stata deliberatamente fatta passare ad altra società formalmente diversa, senza con ciò provvedere, neanche successivamente, all'integrale ripianamento della situazione debitoria, tanto che la società fallita è rimasta spogliata dei suoi beni e non in grado di proseguire normalmente la sua attività, senza neanche mai procedere alla sua formale messa in liquidazione, come avrebbe invece dovuto essere;
f) errata o infedele iscrizione in bilancio delle attrezzature e rimanenze di magazzino, non rinvenute in sede fallimentare: l'appostazione del valore di attrezzature e magazzino appare spropositata e ciò ha contribuito a nascondere nel tempo la reale situazione di incapienza della società; nell'ultima situazione patrimoniale al 2020 sono indicate attrezzature per € 197.813 e rimanenze per € 407.331 ma in sede fallimentare sono state rinvenute e stimate attrezzature e merci per €
12.620, vendute per € 14.820;
g) mancata iscrizione di un fondo rischi e oneri in bilancio: nonostante il processo penale prima e civile poi, instaurato a seguito di un infortunio mortale sul lavoro di un dipendente della società, avvenuto il 23.2.2012, di cui alla sentenza del Tribunale di Pisa n. 175/2020,
l'organo amministrativo non ha predisposto, almeno per gli esercizi successi a quello chiuso il 31.12.2015, un adeguato fondo rischi per il caso (poi effettivamente verificatosi) di soccombenza della società in giudizio prima del fallimento tenuto conto dell'entità della richiesta di risarcimento e della condanna poi seguita pari a € 200.000 oltre agli interessi e alla spese;
h) mancata tempestiva attivazione della copertura assicurativa della società in relazione a un infortunio mortale sul lavoro e conseguente
8 perdita del diritto all'indennità assicurativa: nonostante la gravità dell'accaduto e la previa pendenza di un procedimento penale tra il
2012 e il 2014, all'esito del quale è stato assolto, ma in CP_1 cui la società è stata tempestivamente citata quale responsabile civile,
l'organo amministrativo non si è preoccupato di informare tempestivamente la PA CH Insurance plc, facendo ciò solo a molti anni di distanza dall'accaduto, in violazione delle norme di legge e di contratto applicabili, facendo così perdere alla società (e ora al NT ex art. 2767 c.c.), il diritto all'indennità assicurativa;
CH non è stata chiamata nemmeno nel giudizio civile nel rispetto dei termini e il convenuto ha informato del sinistro la compagnia affinché la società venisse manlevata soltanto il 4.7.2016, limitandosi successivamente a comunicare la sentenza di condanna il 5.3.2020 e a ribadire la richiesta nel marzo 2021; CH, inoltre, non avrebbe mai ricevuto tutta la documentazione necessaria all'istruttoria del sinistro;
in definitiva l'organo amministrativo non ha posto in essere atti interruttivi della prescrizione, attivandosi tardi quando erano trascorsi oltre quattro anni dal sinistro e oltre due dalla notifica della citazione della società quale responsabile civile nel procedimento penale, facendo perdere alla società l'indennità assicurativa;
i) mancata verifica della continuità aziendale e conseguente mancata rilevazione di una causa di scioglimento della società ex art. 2484 n. 2
o 4 c.c.: l'organo amministrativo ha di fatto nascosto nel tempo la reale situazione in cui versava la società, che non era più operativa dopo la cessione d'azienda del novembre 2016, senza però procedere alla formale messa in liquidazione e comunque senza contestuale ripianamento della situazione debitoria pregressa, ma anzi aggravandone l'esposizione, come verificatosi con la condanna al pagamento di oltre € 200.000.
L'attrice ha quantificato i danni in parte secondo il metodo analitico così individuandoli:
9 - per la mancata regolare tenuta delle scritture contabili e per il mancato rinvenimento di attrezzature e magazzino € 590.324, già al netto del ricavato derivato dalla vendita dei beni rinvenuti;
- per il mancato pagamento di tributi e oneri previdenziali € 117.000 pari a sanzioni e interessi;
- per la perdita della copertura assicurativa € 213.484 oltre ai premi assicurativi inutilmente pagati dalla società;
- per l'operazione di cessione d'azienda -del ramo e dei beni- con conseguente dispersione della garanzia del credito € 679.000 pari al prezzo complessivamente pattuito per le cessioni (€ 9.000+670.000), salvo il danno consistente di per sé nel mancato ripianamento da parte della cessionaria del debito da finanziamento nei confronti di Cassa Depositi e Prestiti e per essa, della mandataria Banca MPS e di per sé quantificabile in complessivi €
344.637,61, ovvero nella minor somma di € 119.853,19, pari ai soli interessi maturati;
- per l'aver agito in conflitto di interessi e per aver omesso il recupero dei crediti il danno è pari all'ammontare di questi.
Si evidenzia come comunque la parte abbia domandato in via principale la liquidazione del danno con applicazione del cosiddetto criterio del deficit fallimentare tenuto conto dell'assenza di documentazione sociale e dell'impossibilità di riclassificare i bilanci, determinando così il danno in €
1.027.308,50.
Si è costituito in giudizio il quale ha preliminarmente CP_1
Co giustificato l'assenza di documentazione sociale col fatto che i locali ove aveva sede sono stati locati a dal 1°.1.2018, la quale è stata CP_4 successivamente sfrattata per morosità, tanto che non ha più avuto accesso ai medesimi;
questi sono stati oggetto di allagamento nei mesi invernali del
2020 e 2021 e di un episodio di presunto furto nell'ottobre novembre 2020; ciò posto il convenuto ha affermato di aver sempre tenuto regolarmente le scritture contabili e i documenti societari e ha escluso la propria responsabilità invocando l'esimente della perdita incolpevole della
10 documentazione rilevante ai sensi dell'art. 1218 c.c., affermando anzi la sussistenza di una presunzione di corretta tenuta delle scritture in considerazione del deposito dei bilanci dal 2015 al 2019.
Con riferimento all'addebito relativo alle sanzioni e interessi per l'omesso pagamento di tributi il convenuto ha evidenziato che questi riguardano sostanzialmente gli anni 2014/2016 ovvero un periodo in cui la società non aveva capacità finanziaria e non era patrimonialmente capiente, sicché non vi sarebbe nessuna responsabilità per l'omesso pagamento;
in ogni caso ha eccepito la prescrizione dell'azione relativa alle sanzioni, interessi e aggi relativi agli anni 2014/2017 e il mancato espletamento dell'onere probatorio da parte dell'attrice.
Quanto all'operazione di cessione a , il convenuto ha riferito CP_4 che la stessa è stata da lui posta in essere in ottemperanza alla volontà dei soci della fallita maturata in sede di assemblea del 24.10.2016; in particolare, la cessione del ramo d'azienda costituiva un punto cardine del Co piano di ristrutturazione di al fine di porre rimedio alla sua crisi finanziaria e nasceva dal complesso di trattative, conosciute dai soci, intercorse con NE RE PO e che erano interessate a Controparte_6 finanziare lo sviluppo di un progetto imprenditoriale nel contesto di una EW co che si sarebbe resa cessionaria del ramo di azienda;
in sede di assemblea veniva dato atto che le attività ammontavano a € 6.408.000 mentre le passività a € 6.399.000, talché il corrispettivo della cessione era determinato in € 9.000 pari al netto patrimoniale. Sicché l'organo amministrativo si è limitato a dare esecuzione alla volontà dei soci e non vi è alcuna responsabilità neppure per non aver previsto garanzie per il pagamento del prezzo per il quale era stata pattuita la dazione in due tranches e che in effetti è stato puntualmente pagato. In detta operazione non sarebbe ravvisabile neppure un conflitto di interessi poiché i soci della fallita erano a conoscenza della compagine sociale di e del suo amministratore CP_4 delegato. Infine ha eccepito la prescrizione dal momento che l'operazione è stata tempestivamente conosciuta dai creditori sociali che si sono insinuati al passivo. Le stesse considerazioni sono svolte con riferimento all'addebito
11 relativo alla cessione dei beni di cui alla scrittura del 23.12.2016: anche questa sarebbe mera esecuzione della volontà dei soci e in ogni caso
[...]
ha versato il prezzo dovuto e alla data del 31.12.2020 risultava a suo CP_4 debito solo un minor importo pari ad € 80.289; ha eccepito la prescrizione.
Sui finanziamenti ascendenti infragruppo il convenuto ha affermato che si tratta di un fenomeno lecito, peraltro previsto nell'oggetto sociale di Co ; ha evidenziato, in particolare, che la controllata aveva in licenza dalla controllante la possibilità di commercializzare e vendere direttamente le macchine per le onde, di cui la controllante deteneva e coltivava la proprietà intellettuale, e che pertanto i finanziamenti erano legittimi in quanto Co finalizzati a perseguire l'oggetto sociale di grazie all'attività svolta dalla controllante in favore della controllata. In ogni caso ha negato la sussistenza di un danno.
Quanto alla mancata riscossione dei crediti, il convenuto ha contestato la configurabilità di un danno, evidenziando che la cessione del ramo di azienda è stata possibile proprio grazie alla presenza del credito che ha determinato la cessionaria ad acquistare il ramo e ad accollarsi CP_4 anche le passività della cedente;
in definitiva grazie alla cessione del ramo di azienda, stante la contestuale cessione dei crediti (€ 6.408.000) e l'accollo dei debiti (6.399.000), di fatto per la cedente si è verificata una sorta di compensazione e la mancata escussione del credito ha consentito il ripianamento delle passività.
Il convenuto ha poi contestato l'addebito relativo alla sussistenza di un conflitto di interessi evidenziando i rapporti all'interno del gruppo societario in cui la controllante SE TD (basata a Londra) aveva il compito di Co raccogliere i capitali e di valorizzare la proprietà intellettuale, mentre era il “braccio operativo”, che progettava, costruiva e testava prototipi inventati da CP_1
Quest'ultimo ha contestato, altresì, l'addebito relativo all'erronea contabilizzazione di attrezzature e magazzino, affermando di aver sempre correttamente appostato tali voci in bilancio;
ha poi aggiunto che nel periodo ottobre-novembre 2020 vi è stata un'effrazione del portone di accesso ai
12 locali della sede sociale ove erano depositati i beni oggetto di magazzino con conseguente furto di parte di essi.
Quanto alla doglianza relativa alle conseguenze derivanti dall'infortunio sul lavoro, il convenuto ha rilevato che la propria assoluzione in sede penale non faceva sorgere l'obbligo per l'amministratore di SE di iscrivere a bilancio un fondo rischi relativo al sinistro del 23.2.2012; ha affermato che detto obbligo non poteva sorgere neppure dopo la notifica del ricorso coltivato nel 2017 davanti al Tribunale di Pisa da parte degli eredi del lavoratore deceduto ove venne richiesto il risarcimento pari a € 700.000; non sussisteva quindi la “esistenza probabile” della passività valutata alla luce della sua concreta possibilità di tramutarsi in un'eventuale perdita per la realtà aziendale così come richiesto dai principi OIC.
Il convenuto ha contestato, altresì, l'addebito relativo alla mancata attivazione della copertura assicurativa rilevando di aver comunicato il sinistro alla compagnia anche prima del 2016 ma di non essere in possesso della relativa documentazione attesa l'indisponibilità della documentazione Co di . Ha aggiunto che il procedimento civile si è concluso in primo grado Co con la condanna riferita dalla controparte e che ha interposto appello avviando un giudizio che è stato interrotto per l'intervenuta dichiarazione di Co fallimento di;
la AT non ha coltivato la riassunzione facendo passare in giudicato la sentenza del Tribunale di Pisa e la condanna al pagamento di € 200.000. Infine ha affermato che non è stata spiegata la prova di resistenza che a fronte di una tempestiva denuncia vi sarebbe stata la copertura assicurativa, dato che nel caso di specie tra le ipotesi del sinistro vi era anche quella suicidaria del prestatore di lavoro.
Ancora, per quanto attiene all'addebito relativo all'omesso tempestivo scioglimento e all'aggravio dell'esposizione debitoria della società, il convenuto ha affermato di non aver compiuto dopo il novembre 2016 nessuna attività gestoria in violazione dell'art. 2486 c.c..
Con riferimento alla quantificazione del danno il convenuto ha contestato l'applicazione del criterio del deficit fallimentare poiché l'assenza
13 di documentazione sarebbe stata determinata da un fatto non imputabile all'ex amministratore.
Ha, infine, chiesto che, per il caso in cui non fosse ritenuta detta interpretazione adeguatrice dell'art. 2486 c.c. con applicazione dell'ultimo inciso dell'art. 2385 c.c. solo per l'ipotesi di assenza delle scritture contabili imputabile all'amministratore, il Tribunale si faccia carico di sollevare eccezione di illegittimità costituzionale della norma alla luce degli artt. 3 e 24
Cost. o per altra norma assunta come rilevante nel caso di specie.
Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. il GI ha tentato la conciliazione delle parti formulando una proposta sulla base delle seguenti considerazioni:
“la regolare tenuta delle scritture contabili è un obbligo per gli amministratori;
l'omesso pagamento di debiti tributari e previdenziali determina una responsabilità per sanzioni, interessi ed aggi (non è contestata la somma di €
117.000,00); per quanto attiene alla cessione di ramo di azienda non vi sono elementi certi per poter quantificare il reale valore dell'azienda e del suo avviamento proprio in ragione della mancanza della documentazione contabile;
vi è poi la questione della cessione di beni al prezzo di € 670.000,00 che la AT afferma di non sapere se è congruo e se è stato incassato ed in effetti il convenuto nulla replica in ordine ad un eventuale incasso;
vi è la questione del finanziamento alla controllante aumentato ad € 496.560,68, dei crediti non riscossi per quasi 2,5 milioni di euro e di crediti non riscossi verso la controllante di quasi 6 milioni di euro;
infine è addebitata al convenuto la mancata iscrizione di un fondo rischi e la mancanza di copertura assicurativa per un incidente mortale per il quale la società è stata condannata a pagare €
200.000,00 di risarcimento (vi è la questione della mancanza di appello da parte della AT); infine, l'attrice ha contestato la mancata tempestiva messa in liquidazione della società, ragione per la quale ricorre al criterio residuale del deficit fallimentare pari ad oggi ad € 1.027.308,50. Alla luce di tali considerazioni il giudice propone al solo fine di consentire una definizione celere della lite, con un evidente risparmio di tempi e costi, il pagamento da parte del convenuto di € 600.000,00 oltre ad € 15.000,00 come partecipazione
14 alle spese di lite, facendo comunque presente alle parti che le stesse potranno anche addivenire ad un accordo su importi diversi”.
La AT ha manifestato la disponibilità a transigere la causa alle condizioni indicate dal GI, mentre il convenuto ha evidenziato di non avere sufficienti disponibilità economiche e di aver presentato una controproposta di importo nettamente inferiore;
sicché, fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita sulle produzioni documentali delle parti ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.5.2025 all'esito del deposito delle memorie conclusionali e di replica.
*** *** ***
1. L'eccezione di prescrizione.
L'attrice ha proposto un'azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore della società fallita, la quale ha natura unitaria e inscindibile quando esercitata dal curatore del fallimento, poiché coniuga in sé le diverse azioni, sociale e dei creditori sociali;
è noto, però, che le due azioni hanno natura diversa in quanto quella sociale è di tipo contrattuale mentre quella dei creditori ha natura extracontrattuale, con le conseguenze che ne derivano in punto di presupposti di fatto e disciplina applicabile, essendo differenti la distribuzione dell'onere della prova, i criteri di determinazione dei danni risarcibili e il regime di decorrenza del termine di prescrizione.
Ciò posto occorre rilevare, in primo luogo, che l'eccezione è stata formulata dal convenuto (con riferimento solo ad alcuni degli addebiti) in modo assolutamente generico senza che sia stato neppure individuato il dies
a quo della decorrenza della prescrizione. In ogni caso la stessa si profila infondata dal momento che, quanto all'azione sociale, il termine rimane sospeso ai sensi dell'art. 2941 n. 7 c.c. finché l'amministratore è rimasto in carica per cui, poiché nel caso di specie ciò è avvenuto fino alla data del fallimento dichiarato il 25.2.2021, si deve concludere che il termine quinquennale non era ancora decorso al momento del primo atto interruttivo del 3.3.2022 (cfr. doc. 8 fasc. att.), seguito da una seconda richiesta risarcitoria stragiudiziale del 6.6.2022 (cfr. doc. 9 fasc. att.), e a quello dell'introduzione del presente giudizio avvenuta il 29.3.2023; quanto 15 all'azione dei creditori, costituisce principio condiviso quello per cui l'azione, pur quando promossa dal curatore fallimentare a norma dell'art. 146 LF, è soggetta a prescrizione quinquennale che decorre dal momento dell'oggettiva percepibilità da parte dei creditori dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti e che sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sull'amministratore la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza del medesimo, elementi che nel caso di specie il convenuto non solo non ha provato, ma prima ancora non ha neppure allegato.
L'eccezione deve, pertanto, essere disattesa.
2. Gli addebiti di mala gestio nei confronti dell'ex amministratore.
E' necessario a questo punto, ribadita la superfluità ai fini del decidere dei mezzi istruttori richiesti dalle parti, esaminare i singoli addebiti formulati dalla AT nei confronti del convenuto, esponendo prima due considerazioni preliminari.
2.1 Le carenze documentali lamentate sin dall'atto introduttivo sono certamente imputabili all'organo amministrativo, in quanto costituisce specifico onere di questo la corretta conservazione di tutte le scritture sociali e di tutti i documenti riferiti alla società.
La difesa del convenuto fondata sull'allagamento dei locali ove era tenuta la documentazione e sul presunto furto della stessa è stata puntualmente contestata dall'attrice ed è rimasta assolutamente indimostrata all'esito del giudizio;
né poi può essere condivisa la tesi del convenuto relativa a una presunzione di corretta tenuta delle scritture in forza del deposito annuale dei bilanci della società dal momento che le formalità compiute presso il Registro delle Imprese non comportano un automatismo in ordine alla effettiva esistenza e correttezza della documentazione sociale sulla cui base sono state effettuate le iscrizioni contabili;
in ogni caso, poi, l'organo amministrativo, oltre a essere onerato 16 dell'obbligo di redigere e depositare i bilanci sociali, è tenuto altresì a conservare tutta la documentazione della società anche al fine di poter ricostruire le vicende che l'hanno interessata.
Va, infine, rigettata la difesa di relativa a una presunta CP_1 corretta conservazione della documentazione fino allo sfratto avvenuto presso la sede della società: infatti, appare dirimente la circostanza che lo sfratto sia stato subìto da altra società, , ragione per la quale CP_4
Co l'organo amministrativo di avrebbe dovuto portare altrove detti documenti e non conservarli presso la sede legale di un altro soggetto giuridico;
l'aver lasciato la documentazione sociale presso luoghi in riferimento ai quali lo stesso convenuto afferma di non aver conosciuto determinati accadimenti - come l'allagamento e il furto appresi aliunde- evidenzia l'assunzione di un rischio e la negligenza del comportamento dell'organo sociale, che certamente esclude l'applicabilità di una esimente fondata sulla perdita incolpevole della documentazione così come invocata dalla parte. Per questa ragione non sono stati ammessi i mezzi istruttori richiesti dal convenuto volti a provare per testi la regolare tenuta dei documenti, con decisione che il
Collegio condivide e fa propria: questi, infatti, non devono solo essere redatti secondo la normativa di riferimento, ma devono anche essere correttamente custoditi e conservati e nel caso di specie, come si è detto, nessuna efficacia esimente possono avere fatti come un presunto furto e un allagamento Co riferito a luoghi ove i documenti di non avrebbero dovuto trovarsi, tenuto conto che lo stesso convenuto riferisce che dal 30.11.2016 era risolto il Co contratto di locazione dei locali di Via Meucci che vedeva conduttrice e che successivamente quei locali venivano concessi in locazione a . CP_4
Le considerazioni svolte escludono la necessità di esaminare la questione di legittimità costituzionale e in particolare di interpretazione dell'art. 2486 c.c. come richiesto dal convenuto, non ravvisandosi nel caso di specie nessuna assenza di documentazione non imputabile alla parte.
2.2 L'attrice ha formulato una pluralità di addebiti rappresentati da illeciti distinti cui sono collegate specifiche voci di danno;
ha poi chiesto la condanna del convenuto al risarcimento del danno quantificato ai sensi
17 dell'art. 2486 c.c. nella somma pari alla differenza tra attivo e passivo accertati in sede fallimentare sull'assunto delle carenze documentali imputabili alla parte.
Ciò posto, il Collegio rileva innanzitutto che il criterio di quantificazione del danno pari al cosiddetto deficit fallimentare invocato dalla parte attiene alla sola fattispecie illecita configurata dall'art. 2486 c.c. e quindi all'omesso tempestivo scioglimento della società e alla prosecuzione dell'attività sociale in violazione dell'obbligo di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio dell'ente.
Tuttavia nella struttura degli addebiti la parte ha individuato una serie specifica di illeciti distinti da quello relativo alla violazione dell'art. 2485 c.c., delineando poi un ulteriore illecito costituito appunto dalla mancata rilevazione di una causa di scioglimento della società, proprio a seguito dell'operata cessione d'azienda, in violazione degli artt. 2485 e 2486 c.c. . Si evidenzia che, mentre in prima memoria la parte afferma in modo assolutamente generico che la società avrebbe dovuto essere messa in liquidazione fin dal 2014, a ben vedere il puntuale addebito formulato in citazione si fonda sulla impossibilità di perseguire l'oggetto sociale, evento che si determina con la cessione del 2016: è questo l'addebito che sarà esaminato. E' evidente, allora, che tenuto conto che la cessione del ramo di azienda è avvenuta il 4.11.2016, si deve ritenere che l'addebito della
AT riferito all'omesso scioglimento e la correlata richiesta risarcitoria siano da collegare agli accadimenti successivi a tale data e non a quelli antecedenti che costituiscono, semmai, autonome voci di danno. Queste considerazioni inducono, pertanto, il Collegio a esaminare i singoli illeciti imputati al convenuto verificando, in caso di loro sussistenza, lo specifico danno causalmente riferibile alla fattispecie e delibando all'esito l'esatta portata degli eventuali pregiudizi attribuibili alle condotte del convenuto in rapporto con il contenuto della domanda giudiziale formulata dalla AT.
2.3 Occorre ora esaminare i singoli addebiti.
a) Mancata e/o irregolare tenuta delle scritture contabili e della documentazione sociale: l'addebito, come evidenziato al punto 2.1, è fondato
18 ma l'illecito non produce un danno ex se, essendo piuttosto necessario che si alleghi e provi uno specifico pregiudizio causalmente collegato alla condotta imputata;
in ogni caso le eventuali conseguenze saranno oggetto di opportuno esame nel prosieguo.
b) Mancato pagamento dei debiti tributari e previdenziali: non è contestato l'omesso adempimento da parte della società degli obblighi tributari e previdenziali e i principi di corretta amministrazione impongono certamente il loro tempestivo pagamento;
tuttavia costituisce principio condiviso quello secondo cui l'omissione rappresenta un illecito laddove la società abbia le risorse necessarie e sufficienti a provvedere al pagamento e ciononostante le stesse siano dirottate verso altri fini lasciando insoluti i debiti per imposte e tasse;
mentre perde il carattere illecito ogniqualvolta l'inadempimento sia dipeso dall'insufficienza di risorse sociali utili.
Ciò posto, nel caso di specie il convenuto eccepisce proprio la sussistenza di questa seconda condizione evidenziando che le sanzioni, interessi e aggi addebitati dall'erario alla società si riferiscono sostanzialmente agli anni 2014-2016 in cui la società fallita era in una situazione di incapacità finanziaria/incapienza patrimoniale così come risulta dal bilancio 2015 (perdita di esercizio € 620.206,00) e dal bilancio 2016
(perdita di esercizio € 164.554,00).
Il Collegio non condivide l'assunto della parte evidenziando che: dagli estratti di ruolo allegati alle insinuazioni al passivo della CP_7
(doc. 14 fasc. att.) si evince che le omissioni hanno riguardato in
[...] piccolissima parte il 2012 e poi si sono concentrate negli anni dal 2014 al
2019; il convenuto non ha prodotto il bilancio riferito al 2014 avendo fatto esclusivo riferimento ai dati di bilancio al 31.12.2015 e al 31.12.2016, pur potendosi ricavare dal primo i dati riferiti all'anno 2014 (doc. 21 fasc. att.); in ogni caso non pare corretto, al fine di ravvisare una causa di esclusione della propria responsabilità, estrapolare il dato riferito alla perdita di esercizio, dal momento che si tratta di un valore sintetico di rappresentazione dell'andamento societario che però non evidenzia in modo unitario le disponibilità effettive che la società aveva a disposizione;
dalla lettura dei
19 bilanci emerge che nel 2014 vi era attivo circolante per più di 3.5 milioni di euro, nel 2015 per quasi 8 milioni di euro, nel 2016 per circa 900 mila euro, nel 2017/2018/2019 per circa 500 mila euro;
vi erano, dunque, soprattutto rimanenze e crediti sufficienti al pagamento dei debiti tributari, le quali invece sono state dirottate altrove;
il convenuto non ha allegato e conseguentemente neppure provato di aver tentato la liquidazione delle rimanenze e l'incasso dei crediti;
anzi ha affermato di aver cercato di sopperire all'incapienza patrimoniale ricorrendo a contratti di finanziamento
-quello da 100 mila euro del 25.11.2015 e quello da 1 milione di euro del
31.12.2015- i cui retratti però non risultano essere stati destinati al pagamento delle imposte;
occorre infine aggiungere che proprio allorquando i debiti tributari restavano insoddisfatti e la società -secondo la prospettazione del convenuto- si trovava in una situazione di incapienza patrimoniale sono stati fatti finanziamenti alla controllante SE TD (sui quali si veda infra).
In definitiva ritiene il Collegio che non possa essere ravvisata una valida ragione giustificativa del mancato pagamento delle imposte (voce che, tra l'altro, è risultata essere l'unica a rimanere a carico della cedente all'esito della complessa operazione di cessione di cui infra), sicché l'addebito mosso dalla AT deve essere accolto nella misura richiesta dal momento che, da un lato, l'importo indicato dall'attrice non è stato contestato dal convenuto (se non tardivamente con la comparsa conclusionale di replica) e che, dall'altro lato, correttamente -salvo ciò che si dirà per gli interessi- la parte ha domandato il ristoro dei danni parametrati alle sole sanzioni, aggi e interessi per complessivi € 117.000, giacché è evidente che il tributo in sé, costituendo un debito che la società avrebbe comunque dovuto pagare, non integra un pregiudizio risarcibile;
quanto agli interessi, è da dire che questi rappresentano il corrispettivo di cui la società ha goduto per la disponibilità delle somme derivante proprio dall'omesso pagamento dei tributi, sicchè si reputa che il relativo importo non sia da inserire all'interno della quantificazione del danno risarcibile (€ 16.575,27 come emerge dal doc. 14.1 fasc. att.).
20 c) Cessione di ramo d'azienda e di beni: è prodotta in giudizio -e non risulta comunque contestata- la scrittura privata autenticata iscritta al RI il
4.11.2016 (doc. 15 fasc. att.) denominata cessione di ramo di azienda con cui Co
, previa autorizzazione all'unanimità da parte dell'assemblea dei soci del Co 24.10.2016, ha appunto ceduto un ramo d'azienda alla EW co Italia avente a oggetto la progettazione e la costruzione di macchine per la conversione di energia dalle onde.
Co Con detta scrittura ha ceduto a l'attività riferita al suo CP_4 core -come dimostrato dal fatto che in seguito a tale atto e alla successiva cessione di beni la società è rimasta sostanzialmente inattiva- al corrispettivo di € 9.000 pari alla secca differenza tra attivo e passivo relativa a quel ramo aziendale.
L'attrice imputa al convenuto di non aver preceduto la cessione da una stima dell'azienda, di non aver considerato l'avviamento, di non aver imposto garanzie, di aver agito in conflitto di interessi, di non aver assicurato la liberazione della cedente dalle obbligazioni tributarie, infatti rimaste a carico della fallita. Il convenuto replica che l'operazione sarebbe stata voluta e decisa dai soci, sicché nessuna responsabilità sarebbe predicabile in capo all'ex amministratore. Quest'ultimo assunto non è condiviso dal Collegio:
l'eventuale autorizzazione dei soci al compimento di un atto gestorio da parte degli amministratori lascia ferma e impregiudicata la loro responsabilità per i danni conseguenti all'atto in quanto la condotta illecita, anche se imposta dai soci, non deve essere eseguita dall'organo gestorio diligente.
Ciò posto, considerato che la difesa del convenuto poggia esclusivamente sulla autorizzazione dei soci e sulla asserita finalità dell'operazione volta alla ristrutturazione aziendale per porre rimedio alla crisi finanziaria della fallita, il Tribunale osserva che: in primo luogo, le carenze documentali già evidenziate non consentono di quantificare e verificare il reale valore del suddetto ramo di azienda e del suo avviamento al momento della cessione (carenza neppure colmabile con un accertamento tecnico in giudizio attesa l'assenza di documentazione contabile della società); in secondo luogo, il convenuto non ha provato, e a ben vedere non
21 ha neppure allegato, di aver fatto precedere la cessione da una stima dell'azienda, essendosi limitato a produrre in giudizio una serie di documenti
(4/7 fasc. conv.) riferiti alle trattative con NE RE PO e CP_6
senza tuttavia specificare in cosa dette produzioni rileverebbero ai
[...]
Co fini della valorizzazione dell'azienda originariamente in capo a;
in terzo luogo, l'espressa previsione contrattuale per cui i debiti tributari sono rimasti a carico della cedente appare in effetti un ulteriore elemento distonico dal momento che dette passività erano ricollegate all'attività oggetto della cessione e, anzi, la ragione per la quale era stata ideata l'operazione era proprio quella di risolvere la crisi di liquidità della fallita e non di lasciarla esposta nei confronti dei debitori come invece è accaduto;
infine, la cessione non ha determinato l'effetto liberatorio della cedente per le passività ricomprese nella cessione, tanto che l'inadempimento di CP_4
Co ha determinato l'insinuazione dell' al passivo di;
Controparte_7 ragione quest'ultima che fa ritenere che l'operazione in parola, seguita a stretto giro dalla cessione dei beni (su cui infra), sia stata motivata dallo Co scopo di dirottare le attività di verso altra società all'uopo costituita (della quale condivideva il cuore della denominazione, la sede legale, il sito internet, l'oggetto sociale) lasciando di fatto la fallita priva di risorse ma carica di debiti dal momento che per quelli apparentemente compresi nella cessione del ramo di azienda non vi è stata nessuna liberazione della cedente.
Quanto alla cessione dei beni, si osserva che la stessa è datata
23.12.2016 (cfr. doc. 16 fasc. att.) e quindi, sebbene si tratti di una scrittura privata semplice priva di data certa, è palese la particolare vicinanza con la precedente cessione del ramo di azienda e, poiché con questa seconda cessione dei beni vengono sostanzialmente trasferiti alla medesima CP_4
Co buona parte delle immobilizzazioni e del magazzino di , è legittimo il dubbio che si sia trattato di due atti collegati facenti parte di una più complessa operazione di cessione di azienda. Nessun valore esimente può avere, come detto sopra, il fatto che la cessione sia stata voluta dai soci. In ogni caso, ciò che rileva ai fini che qui interessano è un altro aspetto, ovvero il fatto che i beni sono stati ceduti al prezzo di € 670.000, in relazione al
22 quale, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla congruità -pure contestata dall'attrice e in relazione alla quale questo Tribunale, per la già ribadita carenza documentale, non ha validi elementi di stima-, il convenuto,
a fronte della specifica contestazione dell'attrice, non ha dimostrato l'effettivo incasso da parte della società fallita (limitandosi a fare riferimento alla relazione del Curatore -doc. 11 fasc. att.- dalla quale emerge che nella situazione consegnata dal legale rappresentante alla AT al 31.12.2020 risulta un credito verso di € 80.289, la cui fonte genetica, però, non CP_4
è nota e dunque non vi è prova che sia riferibile all'operazione de qua), sicché il pregiudizio per quest'ultima e per i suoi creditori è quantificabile quantomeno nell'importo pari al valore pattuito per la vendita: sicuramente €
80.289, ma si può ritenere anche pari alla maggior somma di € 670.000 che costituisce il valore attivo sviato dalla fallita alla EW co; d'altronde il convenuto non ha dato nessuna dimostrazione -e prima ancora non ha nemmeno allegato- in ordine all'effettivo tentativo di incasso della suddetta somma, sicché non vi è prova di un inadempimento di non CP_4 imputabile al convenuto. Anzi, lo stesso testo contrattuale evidenzia che sono state pattuite condizioni negoziali di particolare favore per la cessionaria con la previsione del pagamento del prezzo in un'unica soluzione nel termine di due anni, senza interessi e senza nessun tipo di garanzia dell'adempimento, cautele che un amministratore diligente avrebbe dovuto quantomeno prendere in considerazione.
In conclusione è possibile affermare che l'operazione compiuta per mezzo dei due atti complessivamente considerati ha determinato lo svuotamento dell'azienda e in particolare la dispersione di tutta una serie di valori attivi che, in assenza di contabilità, non è possibile oggi stimare, ma che certamente si può ritenere valessero quantomeno il prezzo che era stato pattuito con i due contratti.
d) Finanziamenti concessi alla società controllante e mancata attivazione per la riscossione dei crediti nei confronti della medesima società: risulta dagli atti che la società fallita, nonostante la consapevolezza della crisi finanziaria di SE TD (come emerge dalla lettura dei verbali del CdA e
23 dei soci, docc. 17 e 18 fasc. att.), la quale era esposta nei confronti della fallita per debiti di natura commerciale per quasi 2,5 milioni di euro che non riusciva a ripagare, nel settembre 2015 ha concesso almeno un finanziamento di € 85.760,82 alla controllante inglese;
la circostanza emerge dalla lettura dei verbali richiamati, non essendovi la relativa documentazione attraverso la quale sarebbe possibile conoscere anche le condizioni contrattuali;
sempre dagli atti, e in particolare dall'allegato alla cessione di beni di cui al doc. 15 fasc. att., emerge che il complessivo credito vantato dalla fallita nei confronti della controllante era via via cresciuto fino a raggiungere nel novembre 2016 il considerevole importo di oltre 5,8 milioni di euro che sono stati oggetto della cessione in favore di . CP_4
Ciò posto, il Tribunale rileva che non vi è prova -e oltretutto il convenuto non l'ha neppure affermato- che detti crediti siano mai stati garantiti e che in riferimento agli stessi il convenuto abbia mai effettivamente posto in essere operazioni volte al recupero delle somme, nonostante abbia ricevuto apposito mandato sia dal CdA che dai soci. In ogni caso, quanto ai finanziamenti, non sono neppure allegate le ragioni -i cosiddetti vantaggi Co compensativi- poste a fondamento della scelta di dirottare risorse di in favore della controllante (ragioni prospettate genericamente per la prima volta nella comparsa conclusionale di replica), le cui condizioni economico patrimoniali erano ben conosciute dal convenuto che era socio e amministratore anche di quella società, così palesandosi anche un ulteriore profilo di illiceità dell'operazione rappresentato dall'esistenza del conflitto di interessi, dal momento che risultano coesistenti tanto il vantaggio per la controllante quanto il pregiudizio per la controllata.
Ora, quanto alla individuazione del danno risarcibile, occorre rilevare che il credito di oltre 5.8 milioni di euro è stato oggetto della cessione in favore di , sicchè, in primo luogo, risulta non più recuperabile dalla CP_4
AT (ammesso che non fosse già prescritto) e, in secondo luogo, appare già ricompreso nella voce di danno configurabile per la fattispecie esaminata al punto c).
24 Infine, occorre rilevare che la AT ha aggiunto a detta voce di danno quella rappresentata dal mancato ripianamento da parte della cessionaria del debito da finanziamento nei confronti di Cassa Depositi e
Prestiti e per essa, della mandataria Banca MPS, quantificabile in complessivi € 344.637,61, ovvero nella minor somma di € 119.853,19, pari ai soli interessi maturati. Sul punto, tuttavia, non si ritiene assuma alcuna autonoma valenza la voce di danno aggiunta dalla AT dal momento che non si ravvisa un danno in rapporto a somme che sono state erogate in favore della fallita e di cui questa ha avuto l'effettiva disponibilità; lo stesso discorso vale per gli interessi dal momento che gli stessi rappresentano in ogni caso il frutto collegabile al godimento delle somme oggetto dell'erogazione finanziaria ricevuta.
e) Conflitto di interessi: come messo in rilievo nell'analisi delle precedenti fattispecie illecite, è certamente affermabile la sussistenza di un conflitto di interessi in capo al convenuto il quale ha posto in essere operazioni a danno della fallita e con vantaggio per altre società al medesimo riferibili;
il complesso di operazioni realizzate ha determinato di fatto lo svuotamento della fallita in seno alla quale sono state lasciate solo le passività. Detto ciò, non è però predicabile per questa voce una specifica voce di danno distinta da quelle già analiticamente esaminate.
f) Errata o infedele iscrizione in bilancio delle attrezzature e rimanenze di magazzino: anche questo addebito appare fondato dal momento che il convenuto non ha introdotto né dimostrato la sussistenza di alcuna valida ragione giustificativa dei dati contraddittori emersi dall'esame della poca documentazione contabile rinvenuta in rapporto allo stato di fatto esistente al momento dell'apertura del fallimento. Infatti, nell'ultima situazione patrimoniale al 2020 sono indicate attrezzature per € 197.813 e rimanenze per € 407.331, ma in sede fallimentare sono state rinvenute merci e attrezzature stimate per un valore assai inferiore, vendute per € 14.820; i dati e la stima effettuata dall'attrice non sono stati specificamente contestati dal convenuto (il quale ha richiamato al proposito il presunto furto sul quale già si è detto, dovendosi aggiungere in questa sede che la parte non ha
25 neppure prodotto alcun elenco analitico dei beni facenti parte dell'iscrizione contabile) e si reputa che il pregiudizio derivante dall'illecito sia costituito dal valore delle attrezzature che lo stesso organo amministrativo aveva attestato essere presente a una certa data e che invece non è stato rinvenuto al momento dell'apertura del fallimento, risultando di fatto un valore attivo disperso. Il danno è quantificato dall'attrice in € 590.324, già al netto del ricavato derivato dalla vendita dei beni rinvenuti.
g) Mancata iscrizione di un fondo rischi e oneri in bilancio: l'addebito si riferisce alla vicenda dell'infortunio mortale sul lavoro occorso a un dipendente della fallita, cui è conseguito il processo penale e quello civile;
il fatto è avvenuto il 23.2.2012 e la sentenza del Tribunale civile di Pisa è stata pronunciata nel 2020 con la condanna al pagamento di € 200.000 oltre agli interessi e alle spese. È indubbio che la vicenda avrebbe determinato l'obbligo in capo all'organo amministrativo di agire con prudenza, anche in considerazione della gravità dell'evento e delle sue conseguenze, appostando innanzitutto un fondo rischi in bilancio. La difesa del convenuto fondata sulla propria assoluzione nel processo penale non appare dirimente giacché in quel medesimo procedimento la società era stata evocata quale responsabile civile, tanto che poi vi è stato l'effettivo giudizio volto alla quantificazione del danno (richiesto dai familiari della vittima in una somma molto superiore a quanto poi effettivamente riconosciuto dal Tribunale).
Ancora, la circostanza che la AT non abbia proseguito l'appello - attraverso la riassunzione a seguito dell'interruzione determinata proprio dal fallimento- avverso la sentenza di condanna di primo grado non appare nel caso di specie significativa, non essendo stata dimostrata dal convenuto l'esistenza di un'effettiva probabilità di successo di una impugnativa.
L'addebito qui formulato, e quindi oggetto della richiesta risarcitoria, non è parametrato al quantum della condanna della società fallita, bensì agli effetti dell'omissione contabile;
tuttavia, non avendo la documentazione della società si profila impossibile rettificare i dati di bilancio, sì che le conseguenze pregiudizievoli per la società e i suoi creditori potranno essere quantificate secondo quanto si dirà infra.
26 h) Mancata tempestiva attivazione della copertura assicurativa e perdita del diritto all'indennità: emerge dagli atti che, nonostante la gravità dell'evento mortale e la pendenza del procedimento penale in cui la società è stata tempestivamente citata quale responsabile civile (sinistro del
23.2.2012, costituzione di parte civile nel processo penale il 13.3.2014, costituzione della fallita nel processo penale il 29.5.2014), l'organo amministrativo della fallita non ha informato tempestivamente la compagnia assicurativa determinando così la perdita del diritto all'indennità assicurativa. CH non è stata chiamata nemmeno nel giudizio civile nel rispetto dei termini e non vi è prova che il convenuto abbia informato del sinistro la compagnia prima del 4.7.2016; invero sul punto ha CP_1 affermato di aver attivato la copertura anche prima del 2016 ma di non essere in possesso della relativa documentazione attesa l'indisponibilità dei Co documenti di come già evidenziata: l'assunto non pare costituire una valida ragione giustificativa alla luce di quanto già delibato in ordine all'imputabilità delle carenze documentali;
sicché allo stato la tempestiva attivazione della polizza costituisce un elemento indimostrato. Il convenuto si
è difeso affermando anche che non vi sarebbe la prova in ordine al fatto che una tempestiva denuncia avrebbe garantito la copertura assicurativa, poiché tra le ipotesi del sinistro vi era anche quella suicidaria del prestatore di lavoro: l'assunto allo stato non appare dimostrabile e al contrario dalla sentenza del Tribunale di Pisa (doc. 27 fasc. att.) emerge l'affermazione della responsabilità della società per l'omissione delle cautele antinfortunistiche.
Ogni altra considerazione in ordine all'esito di una eventuale richiesta di manleva nei confronti dell'assicurazione si profila esclusivamente di tipo probabilistico e allo stato reputa il Tribunale che, a fronte del decisum del giudice civile, la tempestiva attivazione dell'assicurazione avrebbe determinato -secondo un criterio di causalità civilistica- il più probabile che non riconoscimento dell'indennità; non rilevando, invece, il diverso esito del giudizio penale che ha visto andare assolto, attese le CP_1 differenti regole poste alla base dell'accertamento dell'illecito penale e di quello civile.
27 Il pregiudizio riconoscibile a favore dell'attrice in ragione dell'omissione del convenuto è quindi astrattamente parametrabile all'importo che la società si è trovata condannata a pagare in favore degli eredi del lavoratore deceduto. Tuttavia, come emerge dallo stato passivo (doc. 35 fasc. att.) depositato dalla AT, la società non risulta aver pagato il risarcimento e gli accessori, tanto che vi è stata la tempestiva insinuazione al passivo per detto credito;
ne deriva che il pregiudizio confluisce nell'ammontare del danno che sarà quantificato di seguito.
Va infine segnalato che l'allegazione in ordine ad una possibile nullità del giudizio di prime cure dinanzi al Tribunale di Pisa per mancanza dell'avvertimento dell'onere di anticipata costituzione in giudizio è stata svolta tardivamente solo con la comparsa conclusionale per cui la difesa non
è oggetto di esame da parte di questo Collegio.
i) Mancata verifica della continuità aziendale e mancata rilevazione di una causa di scioglimento: l'addebito risulta fondato poiché, nonostante le carenze documentali evidenziate, già solo le incongruenze relative all'iscrizione contabile dei beni e delle attrezzature e quelle relative alla mancata iscrizione di un fondo rischi, palesano l'esistenza di una situazione di perdita patrimoniale che avrebbe imposto la messa in liquidazione della società; tuttavia, proprio l'impossibilità di eseguire le necessarie rettifiche sulla contabilità sociale, da un lato, non permette di accertare l'esatto momento della perdita del capitale e, dall'altro lato, consente di ricorrere al criterio residuale di quantificazione del danno basato sul differenziale di attivo e passivo in sede fallimentare.
È proprio in questo senso, infatti, che è formulata la domanda dell'attrice, la quale dopo aver esposto una pluralità di addebiti con le correlate voci di danno, ha poi chiesto il ristoro del solo pregiudizio derivante dalla prosecuzione indebita dell'attività; il punto b) delle conclusioni della parte evidenzia infatti il seguente contenuto della richiesta risarcitoria laddove si domanda di “…condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni subiti dalla società e dai creditori sociali, come indicati in narrativa, da quantificarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2486 c.c. nella somma pari alla
28 differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura fallimentare, ovvero nella diversa, minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa, occorrendo, anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge, dal dì del dovuto fino ad effettivo soddisfo”. E in effetti, a ben vedere, la sommatoria delle singole voci di danno supera l'ammontare del deficit fallimentare, sicché si deve ritenere che la domanda sia stata dalla parte limitata alla richiesta di un quantum determinato, a prescindere dalla formula di stile nella diversa minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa.
È infatti vero che questo Tribunale ha più volte affermato la preferibilità dell'applicazione del criterio della quantificazione analitica dei danni per l'ipotesi di prosecuzione illecita dell'attività sociale, ma nel caso di specie si ha, da un lato, una assoluta carenza documentale che mal si concilia con una quantificazione puntuale dei pregiudizi e, dall'altro lato, una impossibilità di accertare l'esatto momento della perdita del capitale, sì da impedire di comprendere quali illeciti siano stati compiuti prima e quali dopo. A ciò consegue che, pur considerando che gli illeciti (quelli di cui alle lett. b, c, d e h) cui consegue una specifica voce di danno accertata in questa sede sono stati verosimilmente compiuti in un momento successivo alla perdita del capitale, la loro sommatoria determinerebbe l'affermazione dell'esistenza di un danno superiore a quello richiesto e quantificato espressamente dalla parte (peraltro è da evidenziare anche che è la stessa parte in sede di precisazione delle conclusioni a chiedere in via meramente subordinata la condanna del convenuto al risarcimento del danno determinato dalla sommatoria di € 117.000, 679.000, 496.560,68,
5.838.919, 590.324, 213.484,05), sicché il Tribunale reputa di dover limitare la condanna al solo pregiudizio individuato in € 1.027.308,50.
Trattandosi del riconoscimento di un danno determinato in un quantum forfetario, detta voce si deve ritenere assimilabile a un debito di valuta, per cui non è dovuta la rivalutazione monetaria, mentre gli interessi sono dovuti dalla sentenza al saldo.
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3. Le spese di lite.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 facendo applicazione dei parametri prossimi ai minimi dello scaglione determinato dal valore del decisum stante la prossimità di detto valore al minimo della forbice ministeriale, tenuto conto altresì delle attività espletate e delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna d'ufficio ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c., la quale è ancorata esclusivamente alla valutazione del contegno della parte soccombente, laddove si ravvisino condotte processuali sleali o scorrette che si concretino in un utilizzo distorto e per fini diversi o deviati da quelli tipici dei mezzi di tutela previsti dall'ordinamento.
Nel caso di specie il GI nel corso del giudizio ha formulato alle parti una proposta conciliativa sostanzialmente fondata sulle medesime ragioni giuridiche esposte -in modo più articolato- in motivazione, proponendo pertanto la definizione della causa col pagamento da parte del convenuto e in favore della della somma di € 650.000 oltre ad un rimborso spese Pt_4 di € 15.000, situazione certamente più favorevole rispetto a quella realizzatasi all'esito del giudizio ove il convenuto è stato condannato al pagamento di una somma ben maggiore. ha addotto quale motivazione del rifiuto della proposta CP_1 la propria indisponibilità economica per sostenere un così elevato esborso, senza tuttavia neppure dare alcuna dimostrazione dell'assunto. Ciò posto, se
è vero che costituisce certamente un diritto della parte quello di insistere nelle proprie tesi difensive e non accettare una proposta giudiziale, è però vero che questa è tenuta a rispondere delle proprie scelte processuali. E siccome l'inconsistenza giuridica delle tesi del convenuto avrebbe potuto essere apprezzata dalla parte quantomeno a fronte delle argomentazioni poste a fondamento della proposta conciliativa giudiziale, in modo da evitare un'ulteriore e inutile prosecuzione del giudizio, in ciò si ravvisa la colpa
30 grave che giustifica l'applicazione della sanzione di cui all'art. 96, comma III,
c.p.c..
Quanto alla liquidazione della somma “equitativamente determinata”, non fissando la norma in parola alcun limite, deve ritenersi che la determinazione giudiziale debba osservare soltanto il criterio equitativo,
“potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza” (Cass., sez. VI - II, ordinanza n. 21570 del 30 novembre 2012).
Alla luce di tali considerazioni si ritiene equo, in considerazione del valore della causa e delle spese di lite liquidate, prevedere a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere in favore della parte attrice la somma di
€ 6.500,00, pari a circa un terzo delle spese giudiziali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1. condanna a pagare alla AT del CP_1 [...]
€ 1.027.308,50, oltre agli interessi come in Parte_1 motivazione, a titolo di risarcimento del danno,
2. condanna a rifondere alla CP_1 Parte_5 le spese di lite, liquidate in € 20.000 per compensi,
[...]
€ 1.068,42 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al CPA,
3. condanna a pagare alla AT del NT CP_1 [...]
6.500 ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c.. Parte_1
Così deciso a Firenze nella Camera di Consiglio del 13.6.2025 su relazione della dott.ssa Laura Maione.
Il giudice estensore dott.ssa Laura Maione
La Presidente
dott.ssa Silvia Governatori 31