Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 5860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5860 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 17495/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.R.G. 14724/2022
TRA
Parte_1 (C.F. e P.IVA: P.IVA_1 ), in persona del liquidatore p.t.,
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Angela Labanca e Sergio Pepe
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
C.F. 1 ), rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Giacomardo Controparte_1 (C.F.
giusta mandato in atti
CONVENUTO
NONCHE'
,(P.I. P.IVA_2 in persona del l.r.p.t., e Controparte_3 (C.F. Controparte_2
rappresentati e difesi dagli avvocati Barbara Granata e Gianluca Abbate C.F. 2
,
giusta mandato in atti
TERZI CHIAMATI
Oggetto: mutuo.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione per l'udienza del 21.2.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
Controparte_1 deducendo di essere divenuta cessionaria di Controparte_4 con
lettera commerciale della Cedente del 20 marzo 2008, accettata dalla cessionaria il successivo 14
Controparte_4
Esponeva l'attrice che la cessione del credito inizialmente non era stata comunicata debitore ceduto e, pertanto, l'incasso delle rate mensili era proseguito, fino alla rata con scadenza
29.9.2009, tramite la cedente, che, una volta ottenuto l'importo, provvedeva al successivo versamento alla cessionaria.
Esponeva, ancora, che, in ragione del mancato pagamento delle rate successive al 29.10.2009,
aveva deciso di provvedere direttamente all'incasso dei crediti ceduti e, in data 30.08.2010, aveva dato notizia dell'intercorsa cessione al debitore CP_1 a mezzo raccomandata A.R., chiedendo espressamente di effettuare tutti i successivi versamenti solo ad essa cessionaria.
E tuttavia, proseguiva l'istante, in corrispondenza della rata avente scadenza il 29.10.2009, il
convenuto non aveva più provveduto al pagamento delle rate del piano di ammortamento,
neppure a favore della cedente;
sicchè risultavano insolute e scadute n. 41 rate del piano di ammortamento, per un importo complessivo di € 31.005,02.
Tanto esposto, lamentava l'attrice che, nonostante avesse richiesto al mutuatario il pagamento delle rate scadute con raccomandata del 25.01.2012, regolarmente ricevuta dal debitore,
quest'ultimo era rimasto inadempiente. Parte_1 chiedeva che, in accoglimento della Su questo presupposto, la
Controparte_1 fosse condannato al pagamento dell'importo complessivo di € domanda,
31.005,02, oltre interessi di mora, dalle singole scadenze al soddisfo, al tasso convenzionale, da limitarsi all'8% annuo.
Si costituiva il convenuto, il quale chiedeva rigettarsi la domanda, di cui deduceva l'infondatezza per i seguenti motivi: 1) difetto di titolarità in capo all'attrice del credito azionato, per non aver quest'ultima dato prova del possesso dell'originale del contratto di finanziamento invocato a fondamento della propria pretesa, né tanto meno delle cambiali emesse a garanzia del debito contratto;
2) intervenuta prescrizione del credito azionato;
3) natura usuraria del tasso di interesse convenzionale;
4) deducibilità dalla somma richiesta in pagamento dall'attrice dell'importo di euro
16.000,00, corrisposto da esso convenuto in forza di un contratto transattivo stipulato in data 30
aprile 2021 con altra società la
- dichiaratasi anch'essa titolare del Controparte_2
-
medesimo credito azionato dalla nel presente giudizio, ma in ragione di altra e Parte_1 diversa cessione del credito, disposta in data 28 marzo 2014 sempre dall'originaria concedente del finanziamento, la Controparte_4
Esponeva, inoltre, il convenuto di essere stato destinatario, unitamente alle altre parti della menzionata transazione, per lo stesso credito qui azionato dalla Parte_1 di diversi decreti ingiuntivi emessi da questo Tribunale su richiesta della Controparte_2 titolare
Controparte_4del 92,4% delle azioni dell'originaria concedente del finanziamento, la
(divenuta, nel frattempo, Controparte_5 ; che la Controparte_2 aveva ottenuto i decreti
monitori dichiarandosi cessionaria del credito de quo in forza di contratto sottoscritto in data 28
marzo 2014 con l'originaria concedente il finanziamento, la Controparte_4 nonché
azionando con successo proprio le garanzie cambiare a suo tempo rilasciate in favore di quest'ultima; che, in ragione di tali circostanze, egli, insieme agli altri ingiunti, aveva transatto con la controversia insorta su questo e altri rapporti creditori esistenti conla Controparte_2
Controparte_4 e di cui la stessa Controparte_2 aveva dichiarato di essersi la resa nel tempo cessionaria, pattuendo - in apposita scrittura privata sottoscritta in data 30 aprile
2021, a tacitazione di ogni pretesa avanzata - il pagamento della somma omnicomprensiva di euro
35.000,00, peraltro già corrisposta per l'ammontare di euro 16.000,00; che, con tale scrittura transattiva, affermata l'esclusiva titolarità dei rapporti contrattuali transatti, Controparte_3
,
aveva anche in proprio e nelle qualità di legale rappresentante p.t. della Controparte_2
assunto l'obbligo di manlevare le controparte da ogni onere, spesa e richiesta derivanti da in relazione, anche, al contratto dieventuali azioni intraprese dalla Parte_1
finanziamento richiamato nel presente giudizio.
Su tale premessa, chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa diControparte_1
in proprio e nella qualità di legale rappresentante p.t. della Controparte_2 Controparte_3
[...] al fine di essere da loro manlevato di ogni onere, spesa o somma eventualmente corrisposta all'attrice all'esito del presente giudizio.
Autorizzata la chiamata, con comparsa di costituzione e risposta del 15 settembre 2023, si costituiva il CP_3 in proprio e nella suddetta qualità, il quale, assumendo di essere titolare
,
esclusivo del credito azionato dall'attrice, preliminarmente eccepiva l'ammissibilità della domanda di manleva avanzata nei dal Mandato, per esser stata la stessa proposta "in ogni caso" e, dunque,
in assenza di una sua formale subordinazione al verificarsi dell'ipotesi della condanna dei chiamanti nei confronti dell'attrice. Nel merito, eccependo l'intervenuta risoluzione dell'accordo transattivo fonte dell'obbligazione di garanzia azionata, per avere il Mandato corrisposto soltanto la somma di euro 16.000,00 a fronte della controprestazione pattuita di euro 35.000,00, concludeva per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza del 21 febbraio
2025, svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., questo giudice riservava la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal successivo 27 febbraio.
Si osservi in diritto.
Parte_1 nei confronti di Controparte_11. La domanda proposta da Pt_1 Parte_1
fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
1.1. Invero, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (Cass. civ., SS. UU., n. 13533 del 30 novembre 2001). Con la precisazione che, in caso di intervenuta cessione pro solvendo del credito azionato, l'attore è tenuto a dar prova non soltanto dell'esistenza del credito ceduto, ma anche dell'intervenuto perfezionamento, in suo favore, del contratto di cessione della relativa titolarità.
Orbene, a parere di chi scrive l'attrice ha offerto elementi di prova idonei a dimostrare di essere divenuta cessionaria del credito qui in contestazione.
È stata depositata, infatti, la lettera di proposta della cessione del lotto n. 7 (complesso dei crediti ceduti così denominati) del 20 marzo 2008 inviata dalla cedente all'odierna attrice e comprensiva della posizione debitoria di con successiva accettazione del 14 aprile 2008 eControparte_1 prova del pagamento del prezzo totale del lotto.
La proposta ed accettazione si inquadrano in un'operazione di cessione “quadro” datata 17.10.07
e denominata "Accordo Quadro” nella quale le parti - regolamentando gli aspetti principali del rapporto rimandavano a differenti e successivi momenti la determinazione dei gruppi di crediti da cedere ed il pagamento dei singoli lotti.
Nonostante il contratto "quadro" non sia stato depositato in atti, ciò non osta a ritenere provata la cessione del credito dalla cedente, in virtù del noto assunto per cui "per il contratto di cessione di crediti non sono richieste forme sacramentali o particolari per la validità dello stesso, così che la prova della cessione e la ricomprensione del credito interessato nella cessione, può essere data con qualsiasi mezzo di prova, anche mediante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti, quando gli elementi comuni delle singole categorie consentano di individuare i rapporti in oggetto" (Tribunale
Napoli sez. II, 01/12/2022, n.10746). Un simile contratto ha, infatti, natura consensuale (e forma libera), di modo che il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anzichè al cessionario, nonchè, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari (ex plurimis, da ultimo, Cass. Civ., sez. III, n. 4713/2019; sez. III, n. 12612/2017).
Dunque, "il cessionario di un credito che agisca nei confronti del debitore ceduto è tenuto a dare prova unicamente del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi, e non anche della causa della cessione stessa;
né il debitore ceduto, al quale sono indifferenti i vizi inerenti al rapporto causale sottostante, può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, poiché il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, con la conseguenza che egli è
esclusivamente abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione" (cfr., da ultimo, Cass. n.12611/2021).
Tornando alla fattispecie, la creditrice pur non avendo provato per iscritto l'accordo quadro,
depositando in atti la prova dell'inclusione nella cessione del credito verso l'odierno convenuto,
compreso nel c.d. lotto 7, ha ottemperato al proprio onere probatorio quanto alla legittimazione attiva ed alla prova della titolarità del credito.
E del resto, non troverebbero altra spiegazione, se non con una precedente cessione dei crediti, i bonifici eseguiti dalla dal gennaio al settembre 2009 (cfr,.doc. 13 in Controparte_4
aventi ad oggetto le rate versate dalproduzione attorea) alla Parte_1
Mandato alla prima e, poi, ribaltate dalla cedente alla cessionaria. L'attrice, poi, ha depositato il contratto di finanziamento n. 20.80.1.155 sottoscritto in data 21 gennaio 2008 tra la [...]
Controparte_4 Controparte_1 per l'erogazione della somma di euro 30.000,00 e la e restituzione in 60 rate mensili di euro 5.541,74, per la complessiva somma a restituirsi (maggiorata di interessi e spese) di euro 665.008,80 (cfr. doc. n. 01), con allegato piano di ammortamento
(doc. n. 2 allegato alla citazione) sottoscritto dal finanziato, di cui viene allegato anche documento di identità.
Detta documentazione, si badi, non è mai stata specificamente contestata dal convenuto.
Parte_11.2. Né l'effettiva titolarità del credito in capo alla può essere esclusa per il solo fatto che la cessionaria non abbia fornito la prova di essere in possesso dell'originale del contratto di finanziamento, così come eccepito dal convenuto.
Vale appena osservare, sul punto che, ai fini del perfezionamento del contratto di cessione, l'art. 1260 c.c. richiede esclusivamente l'intervenuto accordo fra cedente e cessionario, mentre nessuna rilevanza è attribuita alla consegna, in originale, del documento contrattuale fonte del credito ceduto.
1.3. Neppure ostativa all'accoglimento della domanda è la circostanza del mancato possesso in capo alla cessionaria delle cambiali emesse dal Mandato a garanzia del puntuale pagamento delle rate del finanziamento.
Come noto, infatti, l'incorporazione del credito in un titolo cambiario non determina, di norma,
l'estinzione per novazione del rapporto obbligatorio che ha causato l'emissione della cambiale stessa, bensì la creazione di un diritto del tutto originario e autonomo, la cui titolarità ben può
scindersi da quella del rapporto obbligatorio sottostante, tanto è vero che il giratario che decada dalle azioni cambiare non è legittimato ad agire extracambiarmente nei confronti del debitore in forza della sola girata della cambiale, senza allegare e dimostrare l'intervenuta cessione anche del rapporto obbligatorio causale sottostante (sul punto, già Cass. civ. n. 1838/1971 e n. 10280/1990).
Il rapporto cambiario e quello obbligatorio sottostante, c.d. causale, cioè, ben possono essere trasferiti autonomamente, ciascuno seguendo la propria disciplina di cessione.
Ne consegue che la mancata dimostrazione, da parte della Parte_1
,del possesso delle cambiali emesse a garanzie del credito azionato non esclude l'intervenuto perfezionamento, in suo favore, della cessione del solo rapporto causale, la cui prova, per i motivi anzidetti, deve ritenersi raggiunta.
Né, infine, può validamente porsi una questione di inammissibilità dell'azione causale per violazione dell'art. 66 R.D. n. 1966/1933, invero neppure allegata dal convenuto.
Al riguardo, appare utile preliminarmente individuare la ratio della norma menzionata.
Essa va correttamente individuata nell'esigenza di tutela del debitore convenuto dal rischio di pagare due volte lo stesso credito (ossia, una volta, per l'attivazione del rapporto cambiario,
un'altra volta, per l'attivazione di quello causale sottostante) nonché in quella di conservazione,
sempre in favore del debitore, delle azioni cartolari che dovessero eventualmente spettargli (in via diretta o di regresso) nel caso di adempimento.
Deriva che, intanto il protesto e la restituzione delle cambiali al debitore si pongono quali antecedenti necessari per l'esercizio dell'azione causale, in quanto persista concretamente il rischio dell'esercizio nei confronti del debitore, oltre che dell'azione causale, anche dell'azione cambiaria.
Pertanto, qualora l'azione cambiaria non possa più concretamente essere esercitata, poiché
prescritta, e sia estinto, quindi, lo stesso rapporto cambiario, non vi è alcuna valida ragione giuridica che imponga di ritenere l'esercizio dell'azione causale ancora condizionato al pregresso protesto delle cambiali e alla loro consegna al debitore.
Ora, passando alla fattispecie concreta, dal momento che ciascuna cambiale è stata emessa con scadenza corrispondente a quella della singola rata del piano di ammortamento (cfr. art. 3
contratto in atti) e l'ultima rata aveva scadenza 28 febbraio 2013, deve necessariamente concludersi nel senso dell'intervenuta estinzione per prescrizione di tutte le relative azioni cambiarie. E tanto, certamente alla data del 28 febbraio 2014, ossia un anno dopo la scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento e circa sei anni prima dell'introduzione di questo giudizio.
Ne consegue che l'azione causale di pagamento esercitata dalla Parte_1
è certamente ammissibile, indipendentemente dal possesso delle cambiali, dal loro protesto e dall'offerta di restituzione a Controparte_1
1.4. Quanto all'asserito pagamento della somma di € 16.000,00 in favore della Controparte_2
[...] esso, secondo la prospettazione dello stesso convenuto, trova titolo (pagg. 14-15 comparsa di costituzione e risposta) nella transazione stipulata in data 30 aprile 2021 tra Controparte_1 (e dall'altro, nonché, a 'gli altri debitori), da un lato, e la suddetta società e Controparte_3
monte, nell'accordo di cessione del credito intervenuta in data 28 marzo 2014 tra la [...]
CP_2 e la Controparte_4
Ciò, evidentemente, esclude che il pagamento sia opponibile alla Parte_1
[...]
Intanto, perché l'odierna attrice non è parte del menzionato accordo transattivo.
A ciò si aggiunga e la considerazione, invero, appare dirimente - che, sia la transazione, datata
30 aprile 2021, che la cessione del credito in favore della Controparte_2 avvenuta in
data 28 marzo 2014, sono atti intervenuti in epoca successiva alla notifica al debitore ceduto della cessione disposta in favore dell'odierna attrice dalla stessa Controparte_4 pacificamente risalente al 30 agosto 2010, con la conseguenza che, in conformità al disposto dell'art. 1265 c.c.,
deve ritenersi prevalente, nei confronti del Mandato, la prima cessione, ossia quella operata dalla
'mentre priva di effetti Controparte_4 in favore della Parte_1
tra le parti e nei confronti del terzo debitore ceduto deve considerarsi la seconda, in favore della in quanto avente ad oggetto un credito di cui la cedente non era già piùControparte_2
titolare.
1.5. È infondata, poi, l'eccezione di prescrizione del credito.
Ciò in quanto, nei contratti di finanziamento, ove viene in rilievo un debito unico rateizzato in più
versamenti periodici, la data di decorrenza dalla prescrizione va individuata prendendo in considerazione non già la data di stipula bensì quella di scadenza dell'ultima rata in quanto, prima di detta scadenza, il mutuante non può legittimamente pretendere il pagamento e quindi non ha azione per costringere il debitore all'adempimento.
Nella specie, è pacifico che il piano di ammortamento sottoscritto dal convenuto prevedeva n. 60
rate, l'ultima delle quali con scadenza il 28.2.2013.
Ne consegue che alla data di introduzione del presente giudizio, nel 2022, la prescrizione non era ancora maturata.
1.6. Altresì infondata è, infine, la doglianza con cui il CP_1 ha denunciato la natura usuraria del tasso convenzionale.
vale osservare che la parte che deduce la violazione dell'usura bancaria e dunque l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, tra l'altro anche mediante la produzione dei decreti e delle rilevazioni della Banca di Italia.
Nel caso che occupa, invece, l'allegazione del superamento del tasso soglia è del tutto generica,
non essendo stata effettuata nessuna comparazione del tasso praticato con il tasso usura, neppure a titolo esemplificativo.
1.6.1. Ciò non di meno, l'eccezione in ordine alla nullità degli interessi moratori, consente al giudice di vagliare la nullità anche sotto altro profilo, ovvero quello della vessatorietà della clausola determinativa degli interessi medesimi.
Invero, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (CGUE 17 maggio
2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, Controparte_6 e Controparte_7
[...] e della Suprema Corte di Cassazione (SSUU n. 9479/23), il giudice della fase ordinaria
(finanche monitoria) è tenuto a controllare anche in via d'ufficio, ove in possesso degli elementi di fatto e di diritto, la natura abusiva o meno delle pattuizioni contenute nel contratto;
e ciò in considerazione del presunto squilibrio sussistente nell'ambito dei contratti tra consumatore e professionista.
Tanto doverosamente premesso - e ritenuto che nel caso di specie, data la natura di persona fisica del debitore e in assenza di ulteriori elementi contrari, il contratto posto alla base del ricorso monitorio rientri nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo") –
opina il Tribunale che la clausola concernente gli interessi di mora, convenuta nel combinato disposto degli art. 2 e 6 del contratto agli atti, sia vessatoria.
Invero, la medesima non risponde all'esigenza di trasparenza e chiarezza richiesta in sede di legislazione nazionale e comunitaria ( cfr. Corte giustizia UE sez. IV, 30/04/2014, n.26, con un principio estensibile in generale alla fissazione del prezzo del contratto, per cui "L'articolo 4,
paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, quanto ad una clausola contrattuale come quella di cui al procedimento principale, è necessario intendere il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile nel senso di imporre non soltanto che la clausola in questione sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di conversione della valuta estera al quale si riferisce la clausola in parola nonché il rapporto fra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole relative all'erogazione del mutuo, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano"), in quanto l'art. 6 del contratto, per la determinazione degli interessi di mora rimanda all'art. 2 lett. a) ("interessi di mora stabiliti nella misura del tasso contrattuale, da capitalizzarsi in base a quanto stabilito dall'art. 2 lett. a)"), che però non menziona un criterio di determinazione specifico limitandosi a chiarire esclusivamente la portata degli interessi corrispettivi.
Una tale conclusione, del resto, appare conforme anche all'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità in tema di art. 117 t.u.b.
Come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte, infatti, la ratio della norma citata va individuata in una esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative: la prescrizione, che fa obbligo di indicare nel contratto il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, intende porre quel soggetto nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma;
ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco.
Ne consegue che va dichiarata la nullità della clausola determinativa degli interessi moratori di cui al contratto di finanziamento ed il credito vantato dall'attrice deve essere epurato del tasso moratorio contrattuale e sostituito con il tasso legale.
Va precisato, sul punto, che gli interessi possono in questa sede essere riconosciuti nella sola misura legale (art. 1284 co. 4 c.c.) dalla domanda al saldo posto che, in caso di accertata abusività
di una clausola relativa ad un elemento non essenziale del contratto, non è possibile procedere ad alcuna integrazione del contratto (ex multis, cfr. Corte di giustizia, 8 settembre 2022) dovendo trovare applicazione piena il principio di deterrenza (con conseguente, mera "disapplicazione"
della clausola).
In definitiva, in accoglimento della domanda attorea, il convenuto va condannato al pagamento, in favore della in liquidazione, dell'importo di € 1.005,02, oltre interessi al tassoParte_1
legale ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla domanda al soddisfo.
2. Va esaminata, adesso, la domanda di manleva avanzata da Controparte_1 nei confronti dei terzi chiamati.
Essa è fondata e merita accoglimento.
2.1. In primo luogo, va sgomberato il campo dalla questione della eccepita inammissibilità della domanda.
E infatti, dalla lettura complessiva della chiamata in causa promossa dal convenuto si evince con chiarezza che la condanna della e di Controparte_3 sia stata richiestaControparte_2
per la sola ipotesi di “eventuale" condanna dei convenuti al pagamento, in favore della [...]
Parte_1 del credito di cui al contratto di finanziamento per cui è causa, ovvero subordinatamente all'accoglimento della domanda principale.
2.2. Passando al merito della pretesa, occorre premettere che, secondo quanto dichiarato proprio dai terzi chiamati nella comparsa di costituzione e risposta, l'accordo transattivo era finalizzato a regolare tutti i pregressi rapporti intercorrenti tra questi e il c.d. "gruppo Mandato" e, tra questi,
"anche la posizione di cui al contratto n. 20.80.1.155".
Pertanto, alla luce dell'univoco dato testuale, i terzi chiamati sono tenuti a manlevare il convenuto da quanto quest'ultimo dovrà pagare alla Parte_1 in ottemperanza alla presente sentenza. E infatti, in difetto di specifica domanda di risoluzione da parte della Controparte_2 e di va disattesa l'eccezione sollevata dalla parte di intervenuta risoluzione Controparte_3 '
dell'accordo transattivo in parola in conseguenza dell'inadempimento del Mandato.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore minimo di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al N.R.G. 17495/2022, così provvede:
A. In accoglimento parziale della domanda proposta da Parte_1 in liquidazione:
1. Dichiara la nullità per vessatorietà delle clausole di cui agli art. 2 e 6 relativamente alla misura degli interessi moratori;
2. Condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €
31.005,02, oltre interessi come in parte motiva;
B. In accoglimento della domanda proposta dal convenuto, condanna la Controparte_2
[...] e Controparte_3 in solido tra loro, al pagamento in favore di Controparte_1 '
di tutto quanto sarà da quest'ultimo corrisposto in favore della Parte_1 in liquidazione, in ottemperanza a quanto disposto al capo A.2 del dispositivo;
C. Condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.216,00 (di cui € 7.616,00 per compensi ed € 600,00 per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014,
oltre IVA e CPA;
D. Condanna la Controparte_2 e Controparte_3 in solido tra loro, al
,
pagamento, in favore di Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi €
7.666,00 (di cui 7.616,00 per compensi ed € 50,00 per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA,
con attribuzione all'avv. Lucio Giacomardo dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli, l'11 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi