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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 13/10/2025, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 858/2025 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], codice fiscale ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato, viale Roma, n. 187, presso lo studio dell'Avv. Maria Italia (indirizzo pec:
, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
Email_1 ricorrente nei confronti di
(nata a [...], il [...], codice fiscale ), CP_1 C.F._2
(nata a [...], il [...], codice fiscale ), Controparte_2 C.F._3
e (nata a [...], il [...], codice fiscale Controparte_3
,), elettivamente domiciliate in Mazara del Vallo, via Castelvetrano, n. 113, C.F._4 presso lo studio dell'Avv. Pietro Enzo Gancitano (indirizzo pec: , che Email_2 le rappresenta e difende per mandato in atti;
resistenti con l'intervento del Pubblico Ministero interveniente necessario
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 19 maggio 2025, ha chiesto la parziale modifica Parte_1 delle condizioni di divorzio statuite nella sentenza n. 942/2015 pubblicata il 7 dicembre 2015 del
Tribunale ordinario di Marsala (causa n. 471/2015 R.G.) e, in particolare, ha chiesto la revoca del
1 contributo al mantenimento della figlia maggiorenne a partire dall'8 febbraio 2023 o Controparte_2 da altra data indicata dal Tribunale;
condannare alla restituzione delle somme versate CP_1 da in favore della stessa a titolo di contributo al mantenimento della figlia Parte_1 CP_2
a partire dall'8 febbraio 2023; disporre, a carico di , l'obbligo di corrispondere
[...] Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento della figlia maggiorenne la somma mensile Controparte_3 di € 250,00 con versamento diretto a quest'ultima oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con vittoria delle spese processuali.
Con comparse di risposta depositate rispettivamente in data 25 e 27 agosto 2025, si sono costituite e chiedendo il rigetto delle domande avanzate dal ricorrente, con Controparte_2 CP_1 vittoria delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata in data 4 ottobre 2025, si è costituita la quale Controparte_3 ha aderito alla domanda del ricorrente avente ad oggetto il versamento diretto alla figlia medesima della somma mensile pari a € 250 a titolo di contributo al suo mantenimento, per il resto, chiedendo il rigetto delle altre domande, con vittoria delle spese processuali.
In data 6 ottobre 2025, le pari hanno sottoscritto e depositato un accordo nella cui omologa i difensori hanno insistito all'udienza dell'8 ottobre 2025.
2. Preliminarmente, osserva il Collegio che, a norma dell'art. 473-bis.29 c.p.c. (rubricato
«modificabilità dei provvedimenti»), qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste dalla sezione I del capo II del Titolo IV-bis c.p.c., la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici che, quindi, sono rivedibili e divengono definitivi solo “rebus sic stantibus” (sul punto si veda già Cass. civ., n.
283/2020).
Ciò significa che la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio di divorzio è esclusa dal passaggio in giudicato della relativa sentenza (che copre il dedotto ed il deducibile), pertanto, la valutazione del Tribunale, in sede di revisione delle condizioni di divorzio,
è limitata ai soli fatti sopravvenuti rispetto al giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel caso concreto, a sostegno delle proprie domande, il ricorrente ha allegato la sussistenza di «nuove circostanze sopravvenute» legate alla raggiunta autosufficienza economica della figlia maggiorenne e della raggiunta maggiore età della figlia nonché del suo Controparte_2 Controparte_3 trasferimento presso l'alloggio universitario sito a Bologna.
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa prevede:
«- revocare l'assegno di mantenimento e l'obbligo di corrispondere il 50% delle spese straordinarie
a carico del sig. per la figlia a far data dall' 1/1/2026; Parte_1 CP_2
2 - disporre che il sig. sia tenuto a versare, entro il 30 di ogni mese, l'assegno di € 250,00 con Pt_1 adeguamento ISTAT in favore della figlia direttamente all'avente diritto e cioè nelle mani CP_3 di quest'ultima a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN: [...] 4423958;
- disporre che il sig. sia tenuto a versare anche il contributo alle spese straordinarie in favore Pt_1 della figlia direttamente all'avente diritto e cioè nelle mani di quest'ultima a mezzo bonifico CP_3 bancario al seguente IBAN: [...].
Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio.
Spese compensate».
Tale accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico né a disposizioni di carattere imperativo.
Le istanze come sopra avanzate, dunque, possono trovare integrale accoglimento e di conseguenza questo Tribunale può pronunciarsi in senso conforme, essendo stata comunicata la pendenza del procedimento al Pubblico Ministero.
3. Stante l'esito del giudizio, deve disporsi la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti.
Per questi motivi
Il Tribunale, sull'accordo congiunto formulato nel corso del presente giudizio da e da Parte_1
e così provvede: CP_1 Controparte_2 Controparte_3
1) Omologa l'accordo di modifica delle condizioni di divorzio, depositato dalle parti il 6 ottobre
2025 e riportato al punto 2 della parte motiva.
2) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
09 ottobre 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
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