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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 4033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4033 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. LB CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 2/12/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 1569/2023 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Ferrari Morandi)
PARTE APPELLANTE
E
Controparte_1
(avv.to Bellomarì)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n. 600 dell'11/4/2023
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava la domanda, proposta da nei confronti Parte_1 CP_ dell , volta all'accertamento del diritto a percepire la pensione di reversibilità, in qualità di figlio inabile della defunta madre - titolare di pensione diretta, categoria VO, morta il 20/10/2016 - Persona_1 confermando, anche all'esito dell'espletata CTU, il diniego disposto dall'Istituto all'istanza amministrativa presentata dal figlio, sul fondante assunto per cui quest'ultimo non era stato riconosciuto completamente inabile alla data della morte del familiare.
L nterponeva appello, cui resisteva l . Parte_1 CP_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Con un unico (articolato) motivo, l'appellante censura la decisione del Tribunale, il quale aveva disatteso la suddetta domanda, sulla base del dirimente rilievo per cui il ricorrente non fosse, all'epoca del decesso del dante causa, inabile al lavoro.
In particolare, l'appellante definisce “arbitraria” l'affermazione del primo giudice, secondo cui l'attività lavorativa svolta dall' fosse produttiva di un “reddito non simbolico”, sostenendo, invece, che Parte_1 trattavasi di retribuzione, attestantesi tra € 8.000,00 e € 10.000,00 l'anno, “intrinsecamente e obiettivamente esigua”, considerando, per un verso, la normativa sull'impignorabilità dei crediti di cui al d.lgs. n. 115/2022 e, per altro verso, le stime delle c.d. soglie di povertà diffuse annualmente dall'Istat.
Tali censure non si confrontano, però, con la ratio decidendi della gravata sentenza.
Invero, l'art. 22 della legge n. 903/1965, e successive modifiche ed integrazioni, contempla la spettanza del beneficio della pensione di reversibilità ai figli, riconosciuti inabili al lavoro, a carico del genitore pensionato, al momento del decesso di quest'ultimo, considerandosi “a carico” qualora il medesimo genitore provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa;
pertanto, per la prestazione previdenziale invocata nel presente giudizio, occorre, in primis, il requisito sanitario rappresentato dall'inabilità ai sensi della legge n. 222/1984, oltre lo stato di bisogno del figlio superstite (versando in una situazione di assenza di autosufficienza economica) ed il mantenimento del discendente da parte del dante causa.
Per quanto concerne il requisito sanitario, si osserva che esso consiste in una condizione psico-fisica tale da determinare “l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 12/6/1984, n. 222, essendo consentito lo svolgimento delle sole attività lavorative aventi finalità terapeutiche e rientranti nelle disposizioni contenute nell'art. 46 del decreto-legge
31/12/2007, n. 248.
In particolare, il citato art. 8 ha introdotto un'unica ed unitaria nozione di “inabilità” ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità (art. 2), alla pensione di reversibilità (artt. 21 e 22 legge n.
903/1965) ed alle altre prestazioni previste dal medesimo art. 8, e cioè quelle di cui alla legge n. 657/1954, che riguarda i provvedimenti relativi ai lavoratori tubercolotici e ai loro familiari, e quelle di cui alla legge n.
692/1955, che riguarda l'estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia ed ai loro familiari (del resto, la stessa nozione vale anche ai fini del diritto agli assegni familiari, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 8, che ha sostituito l'art. 4 del T.U. n. 797/1955). Secondo l'art. 8 sopra menzionato, si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, e tale requisito è più restrittivo di quello richiesto in precedenza dall'art. 39 del d.P.R. n. 818/1957, che considerava inabili le persone che, per gravi infermità fisiche o mentali, si trovassero nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un “proficuo lavoro”.
L'art. 8, viceversa, attribuisce rilevanza, ai fini del riconoscimento della prestazione, al criterio oggettivo della “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”, nel senso che questa deve essere determinata esclusivamente dall'infermità oppure dal difetto fisico o mentale, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità alle generali attitudini del soggetto (v.
Cass. n. 19530/2024; Cass. n. 8678/2018; Cass. n. 9946/2014; Cass. n. 9970/2009; Cass. n. 16955/2004).
Orbene, nel caso di specie, è documentato che, al momento del decesso della madre (20/10/2016),
l' pur riconosciuto invalido al 100% a decorrere dal maggio 2015 - v. decreto di omologa del Parte_1
Tribunale di Tivoli nel procedimento recente R.G. n. 4332/2015 - non si trovava, però, nell'assoluta e permanente impossibilità di lavorare, svolgendo lo stesso attività di magazziniere presso l'azienda Doc
Roma Srl, Via Fosso del Torrino 10, 00144 Roma, durante gli anni 2015 e 2016.
Lo svolgimento di tale attività, peraltro, è stato ritenuto compatibile con le infermità dell' dal Parte_1
Dipartimento di salute mentale , mentre non risulta in alcun modo provata la finalizzazione di tale Pt_2 attività ai fini terapeutici ed al reinserimento nella vita sociale e lavorativa.
Pertanto, si è acclarato che l' non avesse, al momento del decesso della madre, totalmente Parte_1 perduto in assoluto la capacità di lavoro, essendo in grado, invece, di dedicarsi ad un'attività lavorativa utile ed idonea a soddisfare, in modo normale e non usurante, le proprie esigenze di vita, dovendosi considerare le effettive capacità e possibilità di impiego in tutte le comuni occupazioni, anche estranee alle attitudini del soggetto.
Per quanto fin esposto, l'appello non merita accoglimento, assorbendo ogni esame in ordine alla verifica della sussistenza dei concorrenti requisiti richiesti per beneficiare della provvidenza de qua - vivenza a carico del defunto genitore al momento del decesso e non autosufficienza economica - sviluppati nel presente libello impugnatorio.
Parte appellante, pur soccombente, va esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. - avendo prodotto la dichiarazione di cui all'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003 - mentre va, invece, dichiarata tenuta al c.d. raddoppio del contributo unificato, non valendo in tema l'esonero.
P.Q.M.
a - rigetta l'appello;
b - dichiara irripetibili le spese del grado;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 2/12/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(LB TE)