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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 15/05/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3083/2022
T R A
, con sede in Napoli alla Via Alcide De Gasperi n.55, in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, , elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_2
Via Duomo n.348 presso il suo difensore avv. Carlo Grispo, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Rosaria Lauro;
Appellante
E
, nato a [...] il [...], ivi res.te alla via delle Vigne 34, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Rumolo, elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Napoli, alla Via Roberto Bracco n. 45;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.12.2022 presso questa Corte territoriale, ha Parte_1 proposto appello per la riforma della sentenza 3714/2022 pubblicata in data 29.6.2022 del
Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, con cui è stata parzialmente accolta la domanda di volta ad ottenere la condanna della al Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno per illegittima apposizione del termine ai contratti di lavoro inter partes nella misura massima prevista dalla legge, pari a n. 12 mensilità della retribuzione da prendere a base del t.f.r., oltre accessori.
Nel ricorso introduttivo il lavoratore aveva esposto di aver prestato attività lavorativa in qualità di direttore di macchina, inquadrato al livello 1 del c.c.n.l. lavoratori marittimi, alle dipendenze della attuale appellante sin dal 20 agosto 1998 sulla base di vari contratti a tempo determinato;
di avere richiesto ed ottenuto con sentenza n. 22771/2009 del Tribunale di Napoli l'accertamento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 20 agosto 1998 per effetto della declaratoria di illegittimità dei contratti a termine, con diritto del lavoratore alla riammissione in servizio nel proprio posto di lavoro e condanna della società al pagamento delle retribuzioni spettanti fino alla data di chiamata in servizio (7 dicembre 2006); che la sentenza del
Tribunale era stata confermata dalla Corte di Appello di Napoli, che si era limitata solo a correggere l'errore materiale relativo alla data della messa in mora (del 16.10.2006, in luogo di quella erroneamente indicata del 7.12.2006), ed era divenuta definitiva a seguito della sentenza della Cassazione n. 9296 del 2016; che, in applicazione dell'art. 32 commi 5, 6 e 7 del cd
“Collegato Lavoro” (L. 183/2010) e delle modifiche introdotte dall'art. 28, 2° co., D.Lgs. 15.6.2015 n. 81 il lavoratore che otteneva, come nella specie, la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato non aveva più diritto al risarcimento del danno in misura equivalente alla perdita delle retribuzioni subite per i periodi non lavorati, ma ad un risarcimento nella misura legale predeterminata, compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r.
Il aveva quindi chiesto la condanna della al risarcimento del danno CP_1 Parte_1 per l'illegittima apposizione del termine nella misura massima di n. 12 mensilità, quantificata in euro 42.282,36, oltre accessori.
Con la sentenza gravata il Tribunale di Napoli ha accolto parzialmente la domanda del lavoratore e condannato la al pagamento, in suo favore, della somma di euro 32.695,32. Parte_1
Il Giudice di primo grado ha ritenuto applicabile nella specie la normativa sopravvenuta e, trattandosi di indennità forfettaria, onnicomprensiva e predeterminata con chiara funzione sanzionatoria, agganciata a parametri certi ed oggettivi, ha considerato irrilevanti i rilievi della società sull'effettività ed entità del danno patito dal lavoratore e quelli concernenti il contegno dello stesso (come il rifiuto di riammissione in servizio); tenuto conto del lungo periodo di servizio prestato dal ricorrente, delle notevoli dimensioni della società datrice e del lasso di inattività del lavoratore, ha valutato equo fissare l'indennità nella misura massima di 12 mensilità, che ha poi quantificato nell'importo – inferiore a quello richiesto – di euro 32.695,32.
Avverso la predetta statuizione ha interposto tempestivo gravame la società eccependo, con il primo motivo, l'inapplicabilità dell'art.32 della L.183/2010 nei giudizi coperti da sentenza passata in giudicato e, in via gradata, con il secondo motivo, l'eccessiva misura del risarcimento del danno con la condanna massima di 12 mensilità, da ridurre in considerazione del comportamento negativo del a 2,5 mensilità. CP_1
Si è costituito il resistendo con plurime argomentazioni al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, sono state depositate le note di trattazione scritta dalle parti costituite e alla odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è fondato.
Il ha chiesto il risarcimento del danno ex L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi CP_1
5, 6 e 7, per la illegittima apposizione del termine ai contratti di lavoro intercorsi tra le parti dal 20.8.1998 al 7.12.2006, accertata con sentenza del Tribunale di Napoli n. 22771/2009, divenuta definitiva a seguito della pronuncia della S.C. n. 9296 del 2016. Ha richiamato il comma 7 dell'art. 32 secondo cui il risarcimento del danno nella misura forfettarie e omnicomprensiva da 2,5 a 12 mensilità si applica anche ai giudizi pendenti e quindi anche alla sua causa che aveva avuto inizio prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.
Il Giudice di prime cure, aderendo alla tesi del ricorrente, ha ritenuto che le norme sopravvenute di cui all'art. 32 L. 183/2010 fossero applicabili, per il loro carattere retroattivo, nel caso in esame dove, all'epoca di entrata in vigore della novella (2010), il giudizio sulla nullità dei contratti a termine era ancora pendente per essere il giudicato intervenuto solo nel 2016.
La in contrario ha osservato che al momento del deposito del ricorso di primo Parte_1 grado (21/07/2021), inerente il presente giudizio, si era già formato il giudicato sulla precedente sentenza n. 22771/2009 (in virtù della sentenza della Cassazione n. 9296/2016) e da quel momento non era più possibile formulare una domanda risarcitoria ex art. 32 L.183/2010.
L'impostazione della appellante va condivisa.
Con sentenza n. 22771/2009 del Tribunale di Napoli è stato disposto quanto segue: “
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità parziale del contratto di lavoro de quo per illegittima apposizione di termini da considerarsi invece unico ed ininterrotto dal 20.8.1998, con diritto alta riammissione in servizio del ricorrente nel proprio posto di lavoro;
condanna la società al pagamento delle retribuzioni spettanti fino alla data di chiamata in servizio del ricorrente
(7.12.2006) oltre accessori di legge;
condanna la convenuta alla rifusione delle spese di giudizio liquidate complessivamente in € 2918,25, di cui €1570,00 per onorari €1024,00 per diritti ed € 324.25 per spese, con attribuzione, oltre IVA e CPA”.
E' pacifico che detta sentenza, compresa la statuizione relativa alla condanna risarcitoria della società, è divenuta definitiva a seguito della pronuncia della Suprema Corte n. 9296 del 2016, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dalla Parte_1
Nel presente giudizio il lavoratore, a fronte della conversione del rapporto a tempo indeterminato disposta con la sentenza n. 22771 del 2009, ha invocato l'applicazione dello ius superveniens e chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento della indennità risarcitoria nella misura forfettaria e omnicomprensiva prevista dall'art. 32 L. 183/2010. Tuttavia, al momento del deposito del ricorso di primo grado (21/07/2021) la sentenza del Tribunale del 2009 era già divenuta definitiva e le statuizioni in essa contenute - compresa la condanna di al Parte_1 risarcimento del danno pari alle “retribuzioni spettanti fino alla data di chiamata in servizio del ricorrente (7.12.2006)” - erano intangibili e non più modificabili.
Dal momento del passaggio in giudicato (nel 2016) della sentenza n. 22771/2009 non era più possibile invocare l'applicazione della normativa sopravvenuta, essendo divenute incontestabili le statuizioni contenute nella sentenza stessa e tra queste la determinazione relativa alla condanna risarcitoria della società.
Il nuovo regime di tutela forfettaria e omnicomprensiva è applicabile retroattivamente ma solo ai giudizi ancora pendenti, ossia non ancora definiti con sentenza passata in giudicato ex art. 324
c.p.c. al momento in cui è richiesta/applicata la tutela stessa. Nella specie il lavoratore formula la domanda ex art. 32 nel presente giudizio (a luglio 2021) quando la sentenza del Tribunale del 2009, di conversione del rapporto e condanna risarcitoria, era già passata in giudicato (a seguito del rigetto del ricorso per cassazione nel 2016).
Il regime indennitario dell'art. 32 L. 183/2010, in vigore dal 24 novembre 2010 e quindi sopravvenuto rispetto alla statuizione del Tribunale del 2009, poteva essere invocato e applicato retroattivamente, con riforma della sentenza del Tribunale, sino al suo passaggio in giudicato nel
2016. Dopo la sentenza della Corte di Cassazione del 2016, che ha reso definitiva la decisione del Tribunale ex art. 324 c.p.c., questa – ivi inclusa la condanna risarcitoria della società –è divenuta incontestabile e la tutela dell'art. 32 non più applicabile.
La Suprema Corte con orientamento costante e consolidato, con argomenti pienamente condivisibili, ha evidenziato che lo ius superveniens costituito dall'art. 32, commi 5, 6, 7 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in vigore dal 24.11.2010 - secondo cui in caso di conversione del contratto a termine il datore di lavoro è condannato al pagamento di una indennità omnicomprensiva compresa tra le 2,5 e le 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con riferimento a tutti i giudizi, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge stessa – “è applicabile d'ufficio in ogni stato e grado, salvo che sulla questione controversa non si sia formato il giudicato interno;
ne consegue che qualora, nelle more del giudizio di appello, venga introdotta una nuova norma che regoli in modo diverso il rapporto controverso, di tale norma va tenuto conto se la questione sulla quale la nuova regolazione va ad incidere sia stata investita da un valido e pertinente motivo di impugnazione. Così è stato ritenuto che: “In tema di rapporto di lavoro a termine, l'applicazione retroattiva dell'art. 32 quinto comma, della legge 4 novembre 2010 n. 183 – il quale ha stabilito che, in caso di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità omnicomprensiva compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604 – prevista dal successivo settimo comma del medesimo articolo in relazione a tutti i giudizi, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge, trova limite nel giudicato formatosi sulla domanda risarcitoria a seguito della impugnazione del solo capo relativo alla declaratoria di nullità del termine, e non anche della ulteriore statuizione relativa alla condanna al risarcimento del danno, essendo quest'ultima una statuizione avente individualità, specificità e autonomia proprie rispetto alle determinazioni concernenti la natura del rapporto” – cfr. in tale senso Cass. 3 gennaio 2011 n. 65”.
Nella specie nessuna specifica doglianza era stata mossa dalla società relativamente al quantum risarcitorio come determinato dal giudice di primo grado (in misura pari alle retribuzioni maturate dal 23/2/2005 sino alla effettiva ricostituzione del rapporto)… Con la conferma della statuizione di illegittimità del termine, non poteva, dunque, la Corte territoriale procedere ad una nuova quantificazione del risarcimento sulla base dell'jus superveniens per essersi formato, sul punto, il giudicato interno” (così Cass., Sez. L., Ordinanza 25/7/2016, n. 15305, che richiama Cass., Sez. L., Sentenza 03/01/2011, n. 65 e).
La S.C. ha anche chiarito che “In tema di risarcimento del danno nei casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, lo "ius superveniens" di cui all'art. 32, commi 5, 6 e 7 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si applica anche in sede di giudizio di rinvio, sempreché sulla questione risarcitoria non sia intervenuto il giudicato interno” (Cass., Sez. L., Sentenza n. 24129 del 12/11/2014 e Cass., Sez. L., Ordinanza n. 2052 del 04/02/2015). Per le ragioni descritte, accolto il primo motivo di censura e assorbito il secondo, la sentenza del
Tribunale va riformata con rigetto della domanda di primo grado proposta da CP_1
[...]
Le natura prettamente giuridica delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, respinge il ricorso di primo grado proposto da;
Controparte_1
-compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Napoli, 15/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai magistrati:
1.dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2.dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3.dott.ssa Laura Laureti Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio alla udienza del 15/05/2025, celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3083/2022
T R A
, con sede in Napoli alla Via Alcide De Gasperi n.55, in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro-tempore, , elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_2
Via Duomo n.348 presso il suo difensore avv. Carlo Grispo, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Rosaria Lauro;
Appellante
E
, nato a [...] il [...], ivi res.te alla via delle Vigne 34, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Rumolo, elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Napoli, alla Via Roberto Bracco n. 45;
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.12.2022 presso questa Corte territoriale, ha Parte_1 proposto appello per la riforma della sentenza 3714/2022 pubblicata in data 29.6.2022 del
Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, con cui è stata parzialmente accolta la domanda di volta ad ottenere la condanna della al Controparte_1 Parte_1 risarcimento del danno per illegittima apposizione del termine ai contratti di lavoro inter partes nella misura massima prevista dalla legge, pari a n. 12 mensilità della retribuzione da prendere a base del t.f.r., oltre accessori.
Nel ricorso introduttivo il lavoratore aveva esposto di aver prestato attività lavorativa in qualità di direttore di macchina, inquadrato al livello 1 del c.c.n.l. lavoratori marittimi, alle dipendenze della attuale appellante sin dal 20 agosto 1998 sulla base di vari contratti a tempo determinato;
di avere richiesto ed ottenuto con sentenza n. 22771/2009 del Tribunale di Napoli l'accertamento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 20 agosto 1998 per effetto della declaratoria di illegittimità dei contratti a termine, con diritto del lavoratore alla riammissione in servizio nel proprio posto di lavoro e condanna della società al pagamento delle retribuzioni spettanti fino alla data di chiamata in servizio (7 dicembre 2006); che la sentenza del
Tribunale era stata confermata dalla Corte di Appello di Napoli, che si era limitata solo a correggere l'errore materiale relativo alla data della messa in mora (del 16.10.2006, in luogo di quella erroneamente indicata del 7.12.2006), ed era divenuta definitiva a seguito della sentenza della Cassazione n. 9296 del 2016; che, in applicazione dell'art. 32 commi 5, 6 e 7 del cd
“Collegato Lavoro” (L. 183/2010) e delle modifiche introdotte dall'art. 28, 2° co., D.Lgs. 15.6.2015 n. 81 il lavoratore che otteneva, come nella specie, la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato non aveva più diritto al risarcimento del danno in misura equivalente alla perdita delle retribuzioni subite per i periodi non lavorati, ma ad un risarcimento nella misura legale predeterminata, compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del t.f.r.
Il aveva quindi chiesto la condanna della al risarcimento del danno CP_1 Parte_1 per l'illegittima apposizione del termine nella misura massima di n. 12 mensilità, quantificata in euro 42.282,36, oltre accessori.
Con la sentenza gravata il Tribunale di Napoli ha accolto parzialmente la domanda del lavoratore e condannato la al pagamento, in suo favore, della somma di euro 32.695,32. Parte_1
Il Giudice di primo grado ha ritenuto applicabile nella specie la normativa sopravvenuta e, trattandosi di indennità forfettaria, onnicomprensiva e predeterminata con chiara funzione sanzionatoria, agganciata a parametri certi ed oggettivi, ha considerato irrilevanti i rilievi della società sull'effettività ed entità del danno patito dal lavoratore e quelli concernenti il contegno dello stesso (come il rifiuto di riammissione in servizio); tenuto conto del lungo periodo di servizio prestato dal ricorrente, delle notevoli dimensioni della società datrice e del lasso di inattività del lavoratore, ha valutato equo fissare l'indennità nella misura massima di 12 mensilità, che ha poi quantificato nell'importo – inferiore a quello richiesto – di euro 32.695,32.
Avverso la predetta statuizione ha interposto tempestivo gravame la società eccependo, con il primo motivo, l'inapplicabilità dell'art.32 della L.183/2010 nei giudizi coperti da sentenza passata in giudicato e, in via gradata, con il secondo motivo, l'eccessiva misura del risarcimento del danno con la condanna massima di 12 mensilità, da ridurre in considerazione del comportamento negativo del a 2,5 mensilità. CP_1
Si è costituito il resistendo con plurime argomentazioni al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento, sono state depositate le note di trattazione scritta dalle parti costituite e alla odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è fondato.
Il ha chiesto il risarcimento del danno ex L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi CP_1
5, 6 e 7, per la illegittima apposizione del termine ai contratti di lavoro intercorsi tra le parti dal 20.8.1998 al 7.12.2006, accertata con sentenza del Tribunale di Napoli n. 22771/2009, divenuta definitiva a seguito della pronuncia della S.C. n. 9296 del 2016. Ha richiamato il comma 7 dell'art. 32 secondo cui il risarcimento del danno nella misura forfettarie e omnicomprensiva da 2,5 a 12 mensilità si applica anche ai giudizi pendenti e quindi anche alla sua causa che aveva avuto inizio prima dell'entrata in vigore della nuova normativa.
Il Giudice di prime cure, aderendo alla tesi del ricorrente, ha ritenuto che le norme sopravvenute di cui all'art. 32 L. 183/2010 fossero applicabili, per il loro carattere retroattivo, nel caso in esame dove, all'epoca di entrata in vigore della novella (2010), il giudizio sulla nullità dei contratti a termine era ancora pendente per essere il giudicato intervenuto solo nel 2016.
La in contrario ha osservato che al momento del deposito del ricorso di primo Parte_1 grado (21/07/2021), inerente il presente giudizio, si era già formato il giudicato sulla precedente sentenza n. 22771/2009 (in virtù della sentenza della Cassazione n. 9296/2016) e da quel momento non era più possibile formulare una domanda risarcitoria ex art. 32 L.183/2010.
L'impostazione della appellante va condivisa.
Con sentenza n. 22771/2009 del Tribunale di Napoli è stato disposto quanto segue: “
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la nullità parziale del contratto di lavoro de quo per illegittima apposizione di termini da considerarsi invece unico ed ininterrotto dal 20.8.1998, con diritto alta riammissione in servizio del ricorrente nel proprio posto di lavoro;
condanna la società al pagamento delle retribuzioni spettanti fino alla data di chiamata in servizio del ricorrente
(7.12.2006) oltre accessori di legge;
condanna la convenuta alla rifusione delle spese di giudizio liquidate complessivamente in € 2918,25, di cui €1570,00 per onorari €1024,00 per diritti ed € 324.25 per spese, con attribuzione, oltre IVA e CPA”.
E' pacifico che detta sentenza, compresa la statuizione relativa alla condanna risarcitoria della società, è divenuta definitiva a seguito della pronuncia della Suprema Corte n. 9296 del 2016, con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dalla Parte_1
Nel presente giudizio il lavoratore, a fronte della conversione del rapporto a tempo indeterminato disposta con la sentenza n. 22771 del 2009, ha invocato l'applicazione dello ius superveniens e chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento della indennità risarcitoria nella misura forfettaria e omnicomprensiva prevista dall'art. 32 L. 183/2010. Tuttavia, al momento del deposito del ricorso di primo grado (21/07/2021) la sentenza del Tribunale del 2009 era già divenuta definitiva e le statuizioni in essa contenute - compresa la condanna di al Parte_1 risarcimento del danno pari alle “retribuzioni spettanti fino alla data di chiamata in servizio del ricorrente (7.12.2006)” - erano intangibili e non più modificabili.
Dal momento del passaggio in giudicato (nel 2016) della sentenza n. 22771/2009 non era più possibile invocare l'applicazione della normativa sopravvenuta, essendo divenute incontestabili le statuizioni contenute nella sentenza stessa e tra queste la determinazione relativa alla condanna risarcitoria della società.
Il nuovo regime di tutela forfettaria e omnicomprensiva è applicabile retroattivamente ma solo ai giudizi ancora pendenti, ossia non ancora definiti con sentenza passata in giudicato ex art. 324
c.p.c. al momento in cui è richiesta/applicata la tutela stessa. Nella specie il lavoratore formula la domanda ex art. 32 nel presente giudizio (a luglio 2021) quando la sentenza del Tribunale del 2009, di conversione del rapporto e condanna risarcitoria, era già passata in giudicato (a seguito del rigetto del ricorso per cassazione nel 2016).
Il regime indennitario dell'art. 32 L. 183/2010, in vigore dal 24 novembre 2010 e quindi sopravvenuto rispetto alla statuizione del Tribunale del 2009, poteva essere invocato e applicato retroattivamente, con riforma della sentenza del Tribunale, sino al suo passaggio in giudicato nel
2016. Dopo la sentenza della Corte di Cassazione del 2016, che ha reso definitiva la decisione del Tribunale ex art. 324 c.p.c., questa – ivi inclusa la condanna risarcitoria della società –è divenuta incontestabile e la tutela dell'art. 32 non più applicabile.
La Suprema Corte con orientamento costante e consolidato, con argomenti pienamente condivisibili, ha evidenziato che lo ius superveniens costituito dall'art. 32, commi 5, 6, 7 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in vigore dal 24.11.2010 - secondo cui in caso di conversione del contratto a termine il datore di lavoro è condannato al pagamento di una indennità omnicomprensiva compresa tra le 2,5 e le 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con riferimento a tutti i giudizi, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge stessa – “è applicabile d'ufficio in ogni stato e grado, salvo che sulla questione controversa non si sia formato il giudicato interno;
ne consegue che qualora, nelle more del giudizio di appello, venga introdotta una nuova norma che regoli in modo diverso il rapporto controverso, di tale norma va tenuto conto se la questione sulla quale la nuova regolazione va ad incidere sia stata investita da un valido e pertinente motivo di impugnazione. Così è stato ritenuto che: “In tema di rapporto di lavoro a termine, l'applicazione retroattiva dell'art. 32 quinto comma, della legge 4 novembre 2010 n. 183 – il quale ha stabilito che, in caso di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità omnicomprensiva compresa tra 2,5 e 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604 – prevista dal successivo settimo comma del medesimo articolo in relazione a tutti i giudizi, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della legge, trova limite nel giudicato formatosi sulla domanda risarcitoria a seguito della impugnazione del solo capo relativo alla declaratoria di nullità del termine, e non anche della ulteriore statuizione relativa alla condanna al risarcimento del danno, essendo quest'ultima una statuizione avente individualità, specificità e autonomia proprie rispetto alle determinazioni concernenti la natura del rapporto” – cfr. in tale senso Cass. 3 gennaio 2011 n. 65”.
Nella specie nessuna specifica doglianza era stata mossa dalla società relativamente al quantum risarcitorio come determinato dal giudice di primo grado (in misura pari alle retribuzioni maturate dal 23/2/2005 sino alla effettiva ricostituzione del rapporto)… Con la conferma della statuizione di illegittimità del termine, non poteva, dunque, la Corte territoriale procedere ad una nuova quantificazione del risarcimento sulla base dell'jus superveniens per essersi formato, sul punto, il giudicato interno” (così Cass., Sez. L., Ordinanza 25/7/2016, n. 15305, che richiama Cass., Sez. L., Sentenza 03/01/2011, n. 65 e).
La S.C. ha anche chiarito che “In tema di risarcimento del danno nei casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato, lo "ius superveniens" di cui all'art. 32, commi 5, 6 e 7 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si applica anche in sede di giudizio di rinvio, sempreché sulla questione risarcitoria non sia intervenuto il giudicato interno” (Cass., Sez. L., Sentenza n. 24129 del 12/11/2014 e Cass., Sez. L., Ordinanza n. 2052 del 04/02/2015). Per le ragioni descritte, accolto il primo motivo di censura e assorbito il secondo, la sentenza del
Tribunale va riformata con rigetto della domanda di primo grado proposta da CP_1
[...]
Le natura prettamente giuridica delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-accoglie l'appello e, in riforma della gravata sentenza, respinge il ricorso di primo grado proposto da;
Controparte_1
-compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Napoli, 15/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Laura Laureti Dr.ssa Anna Carla Catalano