TRIB
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/02/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4589/2024 R.G. TRIB. SELMI ABDELKERIM / MINISTERO DELL'INTERNO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di: Domenico Pellegrini Presidente Laura Cresta Giudice relatrice Paola Bozzo Costa Giudice Riunito nella camera di Consiglio del 4.2.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4589/2024 avente ad oggetto: l'impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento Cat. A11/2023/Immig./III^Sez./Prot.21 del 22.9.2023 (notificato il 4.4.2024), con il quale il Questore di Savona ha rigettato l'istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere un Permesso di Soggiorno per protezione speciale proposto da
nato in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.Calabretta Bruna, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1 CP_2
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Savona in data 22.9.2023, su parere negativo espresso dalla CT di Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere il permesso per protezione speciale, formalizzata in data 7.7.2022. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto che:
- il ricorrente, cittadino tunisino, nato a [...], aveva presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura di Savona, la quale ne ha decretato il rigetto in data 22.9.2023, in conformità al parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale il 10.8.2023;
- in seguito al suo arrivo sul territorio nazionale, il signor ha intrapreso il percorso di Pt_1 apprendimento della lingua italiana ed ha trovato lavoro, settembre dell'anno 2022, presso la società OT Verniciature snc;
- laddove il ricorrente dovesse fare rientro nel Paese di origine, si troverebbe costretto ad abbandonare la propria attività lavorativa che, ad oggi, gli consente una certa sicurezza economica. In conclusione, il ricorrente ha richiesto, previa sospensione inaudita altera parte dell'efficacia del provvedimento impugnato, il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 e, gradatamente, il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ovvero del diritto del ricorrente al riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale. A sostegno della domanda proposta, con il ricorso e nel corso del giudizio, il ricorrente ha prodotto: lettera di assunzione e comunicazione Unilav riferita al rapporto di lavoro a tempo determinato, instaurato alle dipendenze della società “RUSSOTTO VERNICIATURE SNC”, dal 19.9.2022 al 31.12.2022, nonché comunicazione Unilav relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 1.1.2023; CU2023 e CU2024 rilasciate dall'anzidetta società datrice di lavoro, dalle quali si evince, rispettivamente, la percezione di redditi da lavoro dipendente pari ad euro 9.347,26, per un periodo di 104 giorni nel 2022, e pari ad euro 38.871,89, per un periodo di 365 giorni nel 2023; buste paga riferite alle mensilità di gennaio, febbraio ed agosto 2024, attestanti una retribuzione netta compresa tra 2.500,00 e 2.800,00 euro;
certificato di partecipazione al corso di lingua italiana per stranieri, organizzato dal Circolo Operaio, rilasciato in data 16.3.2022. Il Questore della Provincia di Savona ha decretato il rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale valutato il parere negativo, ritenuto obbligatorio e vincolante, della Commissione territoriale di Torino sezione di Genova. La Commissione, con parere reso il 10.8.2023 (prodotto dalla parte convenuta), ha dato atto della documentazione trasmessa dalla Questura in allegato all'istanza, consistente in: passaporto tunisino, certificato di idoneità sportiva, ricevute di trasferimenti di danaro, memoria personale ed ospitalità. Nel merito, considerata la normativa applicabile al caso, ha espresso parere negativo sulla base delle seguenti valutazioni:“ […] non potendosi rilevare l'emergenza di alcuna delle fattispecie di cui all'art.19 d.lgs. 286/1998 e s.m.i, attesa la breve permanenza dell'istante nel territorio italiano e non potendosi evincere dalla documentazione presentata alcuna forma di radicamento sociale capace di determinare la violazione del diritto alla vita privata dello stesso in caso di allontanamento dal territorio nazionale […]”. Il , tramite l'Avvocatura dello Stato, si è costituito in giudizio, Controparte_1 rappresentando, in sintesi, che, al momento della domanda, il ricorrente aveva dimostrato limitate conoscenze della lingua italiana, coabitava con un connazionale e non aveva dichiarato il rapporto di lavoro con la ditta OT - sorto successivamente alla data della presentazione della domanda – che, quindi, non fu portato a conoscenza della Commissione. In conclusione, nel richiamare la normativa applicabile al caso concreto, ha richiesto il rigetto del ricorso. Con la comparsa di risposta ha prodotto: il provvedimento di rigetto, il rapporto della Questura di Savona nonché la decisione della Commissione;
l'istanza di protezione speciale depositata dal signor le rimesse in danaro ai familiari, il passaporto tunisino e la Pt_1 dichiarazione di ospitalità presso un connazionale, vidimata dal Comune di Savona in data 24.6.2022. Dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio, non risultano precedenti condanne e non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Savona, ultimo aggiornamento a maggio 2024. La trattazione ed istruttoria del procedimento La Giudice, con decreto inaudita altera parte del 14.5.2024, rilevando la sussistenza dei presupposti, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, confermata all'udienza in cui si è tenuta l'audizione del ricorrente, il quale, in detta sede, ha esibito il proprio passaporto tunisino ed il certificato di partecipazione al corso di lingua italiana per stranieri, organizzato dal Circolo Operaio. In sede di audizione davanti alla GI, avvenuta in data 12.12.2024, il ricorrente, che ha sostenuto l'intero esame in italiano, in sintesi, ha raccontato:
-di essere giunto in Italia nell'anno 2020;
-di avere conseguito il diploma di elettricista e di avere svolto tale lavoro in Tunisia, ma di avere deciso di partire per l'Italia nella prospettiva di trovare un lavoro che gli consentisse di mantenere la propria famiglia, rimasta in Tunisia;
-di vivere in Italia presso un cugino, a cui corrisponde cento euro al mese di affitto, e che riesce ad inviare tra 300 ed 800 euro al mese ai genitori;
-di lavorare, fin dal mese di settembre dell'anno 2022, come imbianchino, per la società OT Verniciature, arrivando a guadagnare tra 2.200,00 e 2.800,00 euro mensili;
-di trascorrere il proprio tempo libero uscendo con gli amici, giocando a calcio ed andando in palestra. All'udienza, la difesa ha ulteriormente depositato: attestato di frequenza del corso base lavoratori, del 20.9.2022, organizzato dall' Ente paritetico della Formazione e la sicurezza edilizia in Savona;
documentazione attestante l'invio di rimesse di danaro ai familiari;
certificato C2 storico del Centro dell'impiego di Savona, relativo al periodo trascorso dal 19.9.2022 al 11.12.2024; busta paga della mensilità di Novembre 2024 (retribuzione netta pari a 2.900,00 euro). Alla successiva udienza del 30.1.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, e celebrata alla sola presenza della parte ricorrente, la difesa ha implicitamente rinunciato alla domanda relativa alla protezione internazionale (peraltro inammissibile in detto giudizio), insistendo per il solo riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
inoltre, ha esibito busta paga del mese di dicembre dell'anno 2024 attestante una retribuzione netta di circa 2.600,00 euro. Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va rilevato che nel caso in esame non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10.03.2023, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto, per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente. Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), ha nuovamente modificato la disciplina delle protezioni
“complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. - alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di integrazione sociale e lavorativa svolto sul territorio italiano, protetto a mente dell'art. 19 co.
1.1. TUI e dell'art. 8 CEDU, comparato alle condizioni del Paese di origine. Al fine di provare la sua avvenuta inclusione, il ricorrente ha prodotto copiosa documentazione, dalla quale si evince un lodevole percorso di inserimento occupazionale, iniziato nel corso dei due anni successivi al suo arrivo sul territorio nazionale. In particolare, il signor dopo essere stato assunto a tempo determinato dalla Pt_1 società OT Vernici .n.c., nel settembre 2022, nel volgere di pochi mesi è riuscito a stabilizzare la propria occupazione lavorativa, con l'avvenuta trasformazione a tempo indeterminato del suo contratto, ad oggi ancora in essere (cfr. lettera di assunzione, comunicazione Unilav dell'assunzione a tempo determinato, comunicazione Unilav trasformazione del rapporto;
C2 storico e la busta paga di dicembre dell'anno 2024 esibita in udienza). Lo svolgimento di attività lavorativa senza soluzione di continuità, alle dipendenze di un unico datore di lavoro, è indice inequivoco del livello di competenza professionale acquisito dal signor della sua serietà ed impegno nello svolgimento Pt_1 del lavoro, e della fiducia da lui riposta dalla società datrice, come ampiamente dimostrato dalla avvenuta trasformazione del rapporto lavorativo a tempo indeterminato. Inoltre, da quanto sopra esposto e dagli atti del giudizio, risulta che egli si sia immediatamente adoperato per trovare una stabile occupazione e raggiungere una propria autosufficienza economica, senza mai beneficiare del sistema di accoglienza governativa, ma fruendo del sostegno dei connazionali e dei familiari già presenti sul territorio italiano. Grazie al rapporto di lavoro instaurato ed al suo attuale stato di occupazione, il signor è riuscito ad ottenere redditi più che sufficienti per fronteggiare in piena autonomia Pt_1 le proprie esigenze di vita e ciò risulta non solo dalle dichiarazioni da costui rese dinanzi alla G.I, ma anche dal CU dell'anno 2023 (da cui risulta la percezione di un reddito pari ad euro 9.347,26 per un periodo di 104 giorni), dal CU dell'anno 2024 (dal quale si evince la percezione di redditi pari ad euro 38.871,89 per un periodo di 365 giorni) e dalle buste paga relative all'anno 2024, che indicano una retribuzione netta che varia tra i 2.500,00 e 2.800,00 euro. Anche dal punto di vista culturale e sociale il signor si è fruttuosamente impegnato, Pt_1 imparando la lingua italiana, come ha dimostrato nel corso dell'audizione dinanzi alla Giudice, sostenuta senza l'ausilio dell'interprete, elemento fondamentale per conseguire un effettivo legame con il Paese di accoglienza;
a ciò vanno aggiunte le significative relazioni intessute sul territorio, sia a livello personale che sociale, avendo riferito di trascorrere il proprio tempo libero con gli amici, giocando con loro a pallone ed anche frequentando una palestra. L'inserimento lavorativo così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione tenacemente perseguito, che trova solo il culmine nell'ottima posizione lavorativa conseguita, la quale, deve ritenersi, si accompagni ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché facenti parte della quotidianità. Il patrimonio della personalità del ricorrente può, cioè, dirsi già arricchito dalle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatore di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine. Comparando le situazioni, relative alla realtà di rimpatrio, con quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU. Se è pur vero che il richiedente mantiene legami significativi con il suo Paese di origine ove vivono ancora i suoi genitori ed i suoi fratelli, deve darsi prevalenza, nel caso di specie, alla sua presenza in Italia dal 2020, al grado di integrazione raggiunta, anche grazie al raggiungimento di una autosufficienza economica, e alla volontà dello stesso espressa, formulando la domanda di protezione speciale, di permanere nel territorio dello Stato, per potere così continuare a lavorare, contribuendo ai bisogni dei suoi familiari e costruirsi un futuro migliore. A ciò si aggiunga che alcune pronunce della Cassazione, in merito alla protezione complementare che qui rileva, hanno altresì statuito che, nella valutazione rimessa al Giudice, non entrano solo in gioco i fattori di vulnerabilità soggettiva del ricorrente, bensì anche le oggettive condizioni del Paese di origine di quest'ultimo e, in particolare, il livello di rispetto dei diritti umani, e ciò a prescindere dall'allegazione di uno specifico rischio in capo al ricorrente di compromissione di tali diritti. Ciò impone, dunque, di effettuare una valutazione il più complessa e globale possibile, esaminando i fatti con un approccio olistico. Da una parte, dunque, bisogna valutare oggettivamente il livello di integrazione raggiunto in Italia (testimoniato da rapporti di lavoro contrattualizzati, corsi di formazione etc.), in quanto elemento indicativo della costituzione di un diritto da tutelare (quello della vita privata); parimenti bisogna valutare la sussistenza o meno di legami familiari sul nostro territorio, in quanto, appunto, elementi indicativi della costituzione di un diritto da tutelare (in questo caso quello della vita familiare). Sotto altro profilo, invece, è richiesto un approccio più eterogeneo, multiforme, che tenga in debito conto tutta una serie di elementi concorrenti che rafforzano il vulnus che patirebbe il cittadino straniero in caso di rimpatrio. Questi elementi sono, ad esempio, la vulnerabilità del ricorrente (dovuta, in particolar modo, da esperienze traumatiche durante il percorso migratorio o in patria), il lungo lasso di tempo trascorso dall'espatrio, il periodo di soggiorno in loco, le condizioni del Paese di rimpatrio etc. Circostanze, queste, che contribuiscono a rafforzare (o meno) il diritto del cittadino straniero a permanere in Italia. Nel caso di specie è dimostrato per tabulas un ottimo livello di integrazione in Italia, ma, comunque, alla luce del ragionamento suesposto, merita una menzione la condizione del Paese di rimpatrio, la Tunisia, ove certamente non è configurabile un rischio per la popolazione civile dovuto a violenza indiscriminata, ma è tuttavia indubbia la sussistenza di una grave crisi in termini di diritti fondamentali, questi ultimi reiteratamente compromessi dall'instabile situazione socioeconomica. È necessario dunque procedere ad una valutazione delle oggettive condizioni di vita nel suo Paese di origine al fine di effettuare il giudizio di bilanciamento utilizzato dalle sentenze delle Sezioni Unite n. 29459 del 2019 e 24413 del 2021 e rilevante anche con riferimento al d.lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1.1., che chiede al giudice di considerare anche legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine (Cassazione civile sez. VI - 07/06/22, n. 18305). Secondo la costituzione del 2022, la Tunisia è una repubblica presidenziale con un parlamento bicamerale. Tuttavia, la maggior parte dei poteri sono concentrati nella presidenza1. Nonostante il passaggio alla democrazia e l'approvazione di una Costituzione progressista, dalla Rivoluzione dei Gelsomini2, la Tunisia è stata duramente colpita da un'economia stagnante nonché da una forte percezione della corruzione e dalla crescente disillusione nei confronti dei partiti politici3. Queste tendenze hanno alimentato l'ascesa al potere di
, un candidato indipendente, che ha ottenuto una vittoria schiacciante (72% dei _1 voti) alle elezioni presidenziali del 20194. L'ottimismo iniziale sulla sua presidenza ha iniziato a scemare a causa di una crisi politica durata mesi, provocata dalla mancata formazione di un governo, e dalle ricadute economiche a seguito del blocco dovuto alla pandemia da Covid-19. 5 Oltre alla crisi economica, il 2021 ha visto un deterioramento della situazione politica e del quadro istituzionale nel Paese, tanto che International Crisis Group la definisce “la peggior crisi dal 2011”.6 1 USDOS – US Department of State: 2022 Country Report on Human Rights Practices: Tunisia, 20 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089227.html Per_ Per_ 2 Encyclopedia Britannica, "Tunisia". , , , and , Per_2 Per_3 Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 Per_9
13 aprile 2023 https://www.britannica.com/place/Tunisia _11 3 AI – Report 2022/23; The State of the World's Human Rights;
Tunisia Controparte_3 Controparte_3
2022, 27 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089657.html 4 USDOS – US Department of State: 2022 Country Report on Human Rights Practices: Tunisia, 20 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089227.html 5 Al Jazeera, Tunisia's Parliament approves gov't of PM-designate , 26 febbraio 2020, CP_4 https://www.aljazeera.com/news/2020/2/27/tunisias-parliament-approves-govt-of-pm-designate-fakhfakh. 6 International Crisis Group, Tunisia's Leap into the Unknown, 28 luglio 2021, https://www.crisisgroup.org/middle- east-north-africa/north-africa/tunisia/tunisias-leap-unknown. Il 25 luglio 2021, il presidente , che presiede anche le Forze Armate, in un _12 discorso televisivo alla Nazione, ha annunciato la sospensione temporanea del Parlamento per 30 giorni7, ha altresì destituito il Primo Ministro il quale Persona_13 da gennaio 2021 aveva con forza soffocato ogni forma di m issenso, arrestando migliaia di giovani e rendendosi responsabile di violenze contro attivisti e difensori dei diritti umani, ed ha annunciato che avrebbe governato per decreto.8 Ad agosto 2021, la sospensione del Parlamento è stata estesa a tempo indefinito _1 consacrando la presa di potere da parte di .9 Il 22 settembre 2021, il presidente ha emanato il Decreto Presidenziale n. 117 _1 col quale il ruolo del Governo è stat atto ridimensionato e si è previsto che il capo di Stato esercitasse il potere esecutivo “con l'aiuto di un Consiglio dei ministri, a sua volta presieduto da un capo di governo”. Le nuove misure contenute nel decreto hanno previsto non solo il congelamento dei lavori del Parlamento, ma anche la sospensione del pagamento dei salari dei suoi membri nonché la revoca dell'immunità per gli stessi.10 L'8 febbraio 2022, l'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, _14
ha esortato il Presidente della Tunisia ad abbandonare l'idea di abolire l'Alto
[...]
giudiziario, da egli effettivamente sciolto qualche giorno più tardi, il 12 febbraio 2022,11 avvertendo che il suo scioglimento avrebbe minato lo stato di diritto, la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura nel Paese.12 In seguito allo scioglimento, Diego García-Sayán, Relatore Speciale delle Nazioni Unite per l'indipendenza di giudici e avvocati, ha espresso grave preoccupazione per il diritto a un processo equo e per lo status della magistratura in Tunisia, in seguito allo scioglimento dell'Alto Consiglio giudiziario e al licenziamento di 57 giudici da parte del Presidente.13 Con referendum del 25 luglio 2022, il 94,6% degli elettori ha approvato una nuova Costituzione, in gran parte redatta personalmente dal presidente14. La costituzione, definita “iperpresidenziale”15, concentra i poteri nella presidenza, elimina i controlli e gli 7 Arab Center Washinghton DC, AI's New Decree Deepens Tunisia's Crisis, 7 ottobre 2021, https://arabcenterdc.org/resource/saieds-new-decree-deepens-tunisias-crisis/. 8 The Guardian, Tunisia President to ignore parts of the Constitution and rule by decree, 22 settembre 2021, https://www.theguardian.com/world/2021/sep/22/tunisias-president-to-ignore-parts-of-the-constitution-and-rule- by-decree. 9International Crisis Group, Crisis-Watch-Tunisia, Agosto 2021, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch#tunisia. 10 The Guardian, Tunisia's President to ignore parts of the Constitution and rule by decree, 22 settembre 2021, https://www.theguardian.com/world/2021/sep/22/tunisias-president-to-ignore-parts-of-the-constitution-and-rule- by-decree. 11 G. Sadek, Tunisia: President Suspends Supreme Judiciary Council, Establishes Provisional Council. 2022, https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2022-02-21/tunisia-president-suspends-supreme-judiciary-council- establishes-provisional-council. 12 OHCHR – UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Dissolution of Tunisia's High Judicial Council seriously undermines rule of law in Tunisia – Bachelet, 8 febbraio 2022, https://www.ohchr.org/en/press- releases/2022/02/dissolution-tunisias-high-judicial-council-seriously-undermines-rule-law; 13 OHCHR – UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Tunisia: Presidential decrees undermine judicial independence and access to justice, says UN expert, 15 luglio 2022, https://www.ohchr.org/en/press- releases/2022/07/tunisia-presidential-decrees-undermine-judicial-independence-and-access. 14 Freedom House: Freedom in the World 2023 - Tunisia, 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2090194.html 15 IE : l'opposition boycottera les élections législatives prévues en décembre7 settembre 2022, Pt_2 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/09/07/tunisie-l-opposition-boycottera-les-elections-legislatives- prevues-en-decembre_6140601_3212.html equilibri sull'esecutivo, indebolisce il parlamento e conferisce al presidente maggiori autorità sul potere giudiziario e legislativo, attribuisce al presidente della Repubblica il diritto di dichiarare lo stato d'emergenza senza limiti né controlli, introduce i processi in corte marziale anche per casi civili, preclude il diritto di sciopero ai giudici e ai membri dell'esercito e delle forze dell'ordine16 e subordina l'esercizio dei diritti umani al rispetto dei principi dell'Islam17. Nelle parole di direttrice regionale di Tes_1 [...] ova Carta costituzionale “ Controparte_5 molte delle salvaguardie previste dalla Costituzione tunisina post-rivoluzione e non fornisce garanzie istituzionali per i diritti umani. La rimozione di queste salvaguardie vanifica anni di sforzi per rafforzare la protezione dei diritti umani in Tunisia”18. Secondo il rapporto annuale 2022 della ONG Freedom House che misura il grado di libertà civili e diritti politici garantiti in 195 paesi, nel 2022 la Tunisia ha perso diverse posizioni rispetto al 2021, passando da stato “libero” a stato “parzialmente libero”19 . Giovedì 22 settembre 2022 la Corte Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli (ACHPR) ha emesso, durante la sua 66a sessione ordinaria, svoltasi ad Arusha, in Tanzania, un'ordinanza molto severa nei confronti della Tunisia: la Corte ha confermato la violazione degli articoli 1 e 13 della Carta – che riguardano specificamente il diritto di partecipare agli affari del Paese – e ha anche denunciato l'assenza di una Corte costituzionale. Indicando un "significativo vuoto giuridico", l' chiede che sia istituito questo organo legislativo, CP_6 promulgato dalla Costituzione del che garantisca il primato di quest'ultima e sia responsabile della protezione della democrazia.20. Le elezioni parlamentari del 17 dicembre 2022, le prime tenutesi dalla presa di potere del Presidente nel luglio 2021, hanno trasformato il Paese in una dittatura _1 de facto, secondo l'a di alcune testate internazionali21. Alle elezioni si è presentato meno del 9% degli aventi diritto al voto. Secondo Al Jazeera, “la teatralità elettorale di 16Tunisian judges extend strike over sackings for four weeks, Reuters, 26 giugno 2022, https://www.reuters.com/world/africa/tunisian-judges-extend-strike-over-sackings-fourth-week-statement-2022-06-
25/ 17 USDOS – US Department of State: 2022 Country Report on Human Rights Practices: Tunisia, 20 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089227.html 18 AI – Report 2022/23; The State of the World's Human Rights;
Tunisia Controparte_3 Controparte_3
2022, 27 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089657.html 19 Freedom House: Freedom in the World 2022 - Tunisia, 2022, https://freedomhouse.org/country/tunisia/freedom- world/2021. 20 IE : africaine des droits de l'homme, 23 settembre 2022 Persona_15 https://www.jeuneafrique.com/1379560/politique/tunisie-kais-saied-epingle-par-la-cour-africaine-des-droits-de- lhomme/ CP_ 21 As Tunisia Farther From Democracy, Voters Shun Election, 20 dicembre 2022, CP_7 https://www.nytimes.com/2022/12/20/world/middleeast/tunisia-election-parliament.html; Al Jazeera, Tunisia's election: The beginning of the end for Saeid, 19 dicembre 2022, Cont https://www.aljazeera.com/opinions/2022/12/19/tunisias-election-the-beginning-of-the-end-for-saeid;
Tunisia's Low-Turnout Elections Just Backfired for AI, 20 dicembre 2022, https://www.worldpoliticsreview.com/kais-saied-tunisia-democracy-constitution-elections/; The Guardian, Tunisian parliamentary election records just 8.8% turnout, 18 dicembre 2022, https://www.theguardian.com/world/2022/dec/17/tunisian-parliamentary-election-records-just-88-turnout. sabato ha segnato non solo la morte della giovane e vivace democrazia tunisina, ma anche la fine ufficiale della primavera araba che l'ha generata.”22 Nel febbraio del 2023, il presidente ha poi arbitrariamente licenziato alcuni _1 magistrati nell'ambito di quella che ha d una “campagna anti-corruzione”, secondo Contr
“schiacciando l'indipendenza della magistratura”. Più di preciso, il
[...]
ha rifiutato di reintegrare 49 magistrati nonostante un'ordinanza del Controparte_11 trativo del 9 agosto 2022 in tal senso, una sentenza contro la quale le autorità non possono appellarsi. Al contrario, il ministro della Giustizia nominato da _1 ha annunciato la preparazione di procedimenti penali contro i giudici destituiti. Quattro di loro, intervistati separatamente da , hanno descritto l'arbitrarietà del Controparte_12 loro licenziamento e gli sforzi delle autorità per giustificarlo formulando accuse penali contro di loro dopo la sentenza del tribunale amministrativo.23 Tali sforzi si sono rivolti anche contro gli avvocati: a settembre 2023, almeno 27 avvocati hanno dovuto affrontare procedimenti civili o militari in relazione ad azioni intraprese mentre difendevano i propri clienti o per aver espresso le proprie opinioni. Molti di loro sono stati accusati di
“cospirazione contro la sicurezza dello Stato”.24 _1 Nel marzo 2023, ancora, il presidente ha sciolto i primi consigli municipali democratici del Paese, eletti nel 2018, sostituendoli con un secondo organo legislativo meno autonomo, il Consiglio nazionale delle regioni e dei distretti. Le elezioni per i nuovi consigli comunali si sono svolte a dicembre e hanno registrato un'affluenza alle urne estremamente bassa.25 Secondo il Rapporto di “La situazione dei diritti umani nel mondo;
Controparte_3
Tunisia 2023”26: “Le autorità hanno intensificato la repressione del dissenso, usando accuse infondate contro personaggi di alto profilo dell'opposizione e altri critici. I parlamentari hanno proposto una legislazione repressiva che minaccia le organizzazioni indipendenti della società civile. Decine di manifestanti per la giustizia sociale e l'ambiente sono stati ingiustamente perseguiti. L'indipendenza giudiziaria, la responsabilità e il diritto a un giusto processo hanno continuato a essere compromessi. Le osservazioni razziste del presidente hanno innescato un'ondata di aggressioni e arresti anti-neri. Le autorità hanno aumentato esponenzialmente le intercettazioni in mare, conducendo espulsioni di massa collettive ai confini con l'Algeria e la Libia. La rappresentanza delle donne in parlamento è diminuita della metà. Le persone LGBTI e i difensori dei diritti umani sono stati sottoposti a molestie e a una campagna di odio online. Il costo della vita e le crisi ambientali in Tunisia si sono aggravate, con un impatto diretto sull'accesso al cibo e all'acqua.” Come scrive Human nel report del 2024, le “autorità hanno anche di fatto CP_12 smantellato, senza vietare formalmente, il più grande partito di opposizione del paese, Circa 20 membri del partito, compresi i suoi massimi leader, CP_13 [...]
e sono stati detenuti arbitrariame _16 Persona_17 Persona_18 maggio, un tribunale di Tunisi ha condannato a un anno di reclusione e a una _16 multa per accuse legate al terrorismo in relazione alle sue dichiarazioni pubbliche. è anche indagato in diversi altri casi penali, anche per accuse di “cospirazione _16 contro lo Stato”. Il 18 aprile la polizia ha chiuso la sede di a Tunisi e da allora ha CP_13 impedito l'accesso agli uffici del partito in tutto il Paese. Lo stesso giorno, le autorità hanno chiuso la sede di Tunisi del partito Tunisia che ospitava le attività CP_14 del Fronte di Salvezza Nazionale (NSF), una coalizione di opposizione cofondata da
Le autorità hanno imposto almeno una dozzina di divieti di viaggio in relazione a
CP_13 enali su oppositori e percepiti critici, come il presidente della Commissione Verità e Dignità e l'ex membro del parlamento limitando la loro Persona_19 Persona_20 libertà di movimento.”27 Il primo febbraio 2024, il leader dell'opposizione è stato Persona_16 condannato a tre anni di prigione con l'accusa che il suo partito avesse
CP_13 ricevuto contributi stranieri. Lo stesso tribunale, specializzato in corruzione finanziaria, ha anche multato di 1,1 milioni di dollari per aver ricevuto fondi esteri. Anche il
CP_13 genero di , ex ministro degli Esteri, è stato condannato a _16 Persona_21 tre anni di carcere. ha respinto le accuse contro il partito, e
CP_13 _16
.28 Come ha riportato Al Jazeera, i media tunisini sono rimasti ILnti sulla Per_21
i fornendo così “alcune indicazioni sulla portata dell'attuale Persona_22 portata autoritaria del presidente”. Il Partito “Ennahdha aveva svolto un ruolo fondamentale in tutta la storia post-rivoluzionaria della Tunisia, occupando un posto di rilievo nella maggior parte dei governi del paese e contribuendo a definire la Costituzione del 2014, che è rimasta in vigore fino alle revisioni del 2022 dell'attuale presidente _1
. Durante tutto questo periodo, ha svolto un ruolo enorme nella politica
[...] _16 tunisina, dominando i titoli dei giornali e fungendo da frequente parafulmine per il dissenso popolare. Tuttavia, la presa sull'opinione pubblica non si è manifestata dopo la sua condanna. Nessuna menzione del fatto era presente in nessuna delle edicole del paese, con La Presse di proprietà statale che ha titolato sulla visita di ad una _1 fabbrica di carta, piuttosto che le difficoltà legali dei leader di ”29 Per_23
AI SA, una leader di una coalizione di opposizione, è sotto processo da un tribunale militare per i commenti fatti alla radio sul ruolo dei militari nell'organizzazione delle elezioni. è stata detenuta anche da febbraio a luglio con l'accusa di “cospirazione Pt_3 contro l urezza dello Stato”, per la quale è ancora sotto processo.30 è stata Pt_3 rilasciata dopo più di quattro mesi di detenzione arbitraria, ma il caso contro di lei continua e le autorità le hanno vietato di viaggiare all'estero e di apparire negli spazi pubblici. Come scrive Amnesty, “Anche un tribunale militare, privo di indipendenza, sta indagando su Pt_3 per aver criticato le autorità in un programma radiofonico. Rischia fino a dieci anni di carcere con questa accusa.”31 Ancora, dal citato rapporto HRW 2024 risulta che “le autorità tunisine hanno intensificato la repressione contro l'opposizione e altre voci critiche, incarcerando diverse decine di persone con accuse dubbie e manifestamente politiche. Il presidente _1
ha continuato a esercitare un potere quasi incontrastato dopo aver eliminato
[...] tutti i controlli e gli equilibri istituzionali sul potere esecutivo. La nuova assemblea entrata in carica il 13 marzo ha poteri molto più deboli ai sensi della costituzione adottata nel 2022 rispetto al parlamento che aveva sostituito. […] Con il Paese alle prese con una grave crisi economica, il presidente ha ripetutamente accusato i suoi oppositori di cospirazione e di fomentare le tensioni sociali a fronte dell'aumento dei prezzi alimentari. Il presidente ha fatto da capro espiatorio alla piccola popolazione tunisina di migranti neri, richiedenti asilo e rifugiati che hanno subito abusi da parte delle forze di sicurezza.”32 A febbraio 2024, Al Jazeera spiegava che il presidente tunisino stava _1 preparando il terreno per ottenere finanziamenti diretti per il bilancio del governo dalla Banca Centrale della Tunisia. Questa mossa potrebbe peggiorare le difficoltà finanziarie del paese, con mancanze nel bilancio che hanno già portato all'assenza di beni sussidiati dallo Stato come farina, riso e caffè dagli scaffali dei supermercati, a causa dell'inflazione che ha reso i prezzi di altri beni inaccessibili per molte famiglie. Il governo starebbe cercando di convincere la Banca Centrale ad acquistare titoli di Stato per ottenere finanziamenti diretti, poiché il paese ha esaurito il credito e le trattative con il Fondo Monetario Internazionale per un ulteriore salvataggio sono bloccate. La Tunisia ha bisogno urgentemente di liquidità e non può attendere, con che ha respinto un accordo con _1 il FMI in aprile 2023 a causa di richieste considerat e "diktat stranieri" per ridurre le spese per sussidi e stipendi pubblici.33 Il 14 marzo 2024 la Commissione Europea ha erogato 150 milioni di euro in sostegno al bilancio per la Tunisia per migliorare il controllo dell'immigrazione, anche se Tunisi non ha soddisfatto i criteri di ammissibilità dell'UE.34 Dal rapporto di Human Rights Watch 202535 risulta che le autorità tunisine abbiano ulteriormente intensificato la repressione dell'opposizione politica e di altre voci critiche, effettuando arresti di massa, imprigionando giornalisti e prendendo di mira gruppi della società civile. In particolare si legge che a novembre, oltre 80 persone sono state arrestate per motivi politici o per aver esercitato i loro diritti fondamentali, tra cui oppositori politici , attivisti, avvocati , giornalisti , difensori dei diritti umani e utenti dei social media e che le autorità hanno minato l'integrità delle elezioni presidenziali del 6 ottobre 2024 per garantire la rielezione del presidente , rieletto per un secondo mandato con il _1
90,69% dei voti e un'affluenza alle urne del 28,8%. In vista delle elezioni sono stati presi di mira diversi potenziali sfidanti presidenziali di AI. Sono stati condannati o arrestati almeno 10 potenziali candidati, così come diversi membri dei loro team di campagna. Il 18 luglio, un tribunale di Tunisi ha condannato leader dell'Unione Popolare Persona_24
Repubblicana e potenziale candidato alla presidenza, a otto mesi di prigione e gli ha imposto il divieto a vita di candidarsi per aver presumibilmente "fatto donazioni in denaro o in natura per influenzare gli elettori". Anche il direttore esecutivo del suo partito e altri tre membri sono stati condannati. Il 5 agosto, un tribunale di Tunisi ha condannato altri cinque potenziali candidati alla presidenza, e Controparte_15 Persona_25 Persona_26 Persona_27 [...]
i b Pt_4 per le stesse accuse. Lo stesso giorno, un tribunale di Tunisi ha condannato anche presidente del Per_28
, a due anni di carcere ai sensi del decreto legge 54 sulla Controparte_16 criminalità informatica per “aver diffuso notizie false” sulla commissione elettorale. Il 14 agosto, un tribunale di Jendouba ha condannato un rapper e candidato potenziale,
a quattro anni di prigione e al divieto a vita di candidarsi per una carica, con Persona_29
l'accusa di aver acquistato firme di endorsement. Anche quattro persone che si erano offerte volontarie per la campagna di sono state condannate a pene detentive. Per_29
Indipendenza giudiziaria Il 10 agosto, la commissione elettorale ha approvato solo tre candidati per le elezioni presidenziali e ne ha respinti altri 14. Diversi candidati hanno presentato ricorso presso la corte amministrativa e tre di loro hanno vinto, ma la commissione elettorale ha ignorato le decisioni. Il 2 settembre, le autorità hanno arrestato uno dei soli tre candidati Persona_30 presidenziali approvati ed il 18 settembre un t uba lo ha condannato a 20 mesi di prigione e il 25 settembre a ulteriori sei mesi. Il 30 settembre, un tribunale di Tunisi ha condannato a 12 anni di prigione e al divieto di voto, con l'accusa di Per_30 aver falsificato le firm sement. Un membro del suo team di campagna arrestato il 27 settembre è stato condannato a 12 anni di prigione. La commissione elettorale tunisina, che ha ristrutturato nel 2022 per porla sotto il _1 suo controllo, ha negato arbitrariament creditamento a due importanti gruppi di osservazione elettorale, e , con il pretesto di "finanziamenti esteri CP_17 Parte_5 sospetti"ed entrambi i gruppi sono ora sotto inchiesta. Ancora, a settembre, gli ufficiali di sicurezza hanno arrestato oltre un centinaio di membri o sostenitori del partito di opposizione ai sensi della legge antiterrorismo tunisina, CP_13 rilasciandoli dopo diversi giorni di custodia, ad eccezione di quattro che sono stati posti in custodia cautelare. Sono anche continuati i tentativi volti a minare sistematicamente l'indipendenza giudiziaria , prendendo di mira i giudici e utilizzando la magistratura per servire i fini politici del Presidente. Il 3 ottobre, la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli ha ordinato la sospensione del decreto presidenziale che conferiva al presidente l' autorità di licenziare i magistrati e del decreto con cui aveva licenziato 57 giudici e pubblici _1 ministeri nel 2022. Il 27 settembre, l'Assemblea dei rappresentanti del popolo tunisina ha approvato una nuova legge che priva la Corte amministrativa della giurisdizione in materia elettorale, impedendole di svolgere il ruolo di controllo degli abusi. Inoltre le autorità hanno continuato a ricorrere a leggi repressive per limitare la libertà di espressione, tra cui il decreto legge 54 sulla criminalità informatica, che viola il diritto alla privacy e prevede pene severe per reati di parola definiti in modo vago. Tra ottobre e novembre, diversi influencer dei social media sono stati condannati a pene detentive in relazione a contenuti considerati “offensivi per la morale pubblica e la decenza”. E' anche stata intensificata la repressione della libertà dei media: secondo il Sindacato nazionale dei giornalisti tunisini, da maggio 2023, sono stati intentati almeno 39 casi contro giornalisti per il loro lavoro, anche ai sensi della legge sulla criminalità informatica e della legge antiterrorismo, e sono stati presi di mira diversi gruppi della società civile e attivisti con arresti, interrogatori e aprendo indagini sui loro finanziamenti;
ancora le autorità hanno represso la solidarietà con i migranti e arrestato membri di organizzazioni che forniscono assistenza a richiedenti asilo e rifugiati, alimentando una situazione ancora più disastrosa. In particolare tra il 3 e il 13 maggio, le forze di sicurezza hanno arrestato almeno sei membri di tre organizzazioni non governative legalmente registrate che lavorano su migrazione, asilo e giustizia razziale: , il Consiglio tunisino per i Per_31 rifugiati (TRC) e IL . Membri di altre organizzazioni sono stati indagati e Per_32 Per_33 convocati nello s iodo
, capo dell'organizzazione antirazzismo è stata arrestata il 6 Persona_34 Per_31 maggio e successivamente posta in stato di detenzione in attesa delle indagini sui presunti reati finanziari ai sensi della legge antiterrorismo tunisina del 2015, in relazione ai finanziamenti e alle attività di Il 1° agosto, un giudice ha arrestato l'ex presidente Per_31 della , , con l'accusa di "aver Controparte_18 Persona_19 sfrutt e" e "contraffazione" in relazione al rapporto finale della commissione ed il successivo 8 agosto, tre esperti delle Nazioni Unite hanno affermato che l'arresto di "potrebbe equivalere a molestie _19 giudiziarie... per il lavoro che ha svolto" come capo della commissione. Per tali motivi, valutata l'integrazione complessivamente raggiunta dal suo arrivo in Italia, e comparata tale situazione con le condizioni oggettive del Paese di rimpatrio, va ritenuto che una brusca interruzione del percorso svolto comporterebbe la violazione dell'art. 19 TUI. In tale situazione, dunque, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla vita privata sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative, idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale risultante dal casellario giudiziale né carichi pendenti) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, come inserito dal d.l. n. 130/2020, ma ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1, terzo e quarto periodo, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale. Da ultimo, va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, DL 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato sarà convertibile alla scadenza in permesso per motivi di lavoro. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Spese di giudizio In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondato anche sugli ulteriori elementi emersi nel corso del giudizio in ordine alla effettivo radicamento del ricorrente nel territorio italiano, non solo sotto il profilo lavorativo (con la prosecuzione del rapporto di lavoro) ma anche dal punto di vista culturale, avendo dato prova di conoscere la lingua italiana all'udienza del 12.12.2024, e della circostanza che parte ricorrente solo in limine litis, all'udienza di precisazione delle conclusioni, ha abbandonato la domanda di protezione internazionale, udienza cui la parte convenuta non ha neppure ritenuto di presenziare per richiamare le conclusioni della comparsa di costituzione, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato • Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore di Savona per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso per lavoro, in favore del richiedente Parte_1 nato in [...] il [...], . CodiceFiscale_2
• Spese compensate
Così deciso in Camera di Consiglio in data 4.2.2025
La Giudice relatrice Il Presidente
Dott.ssa Laura Cresta Dott. Domenico Pellegrini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 22 Al Jazeera, Tunisia's election: The beginning of the end for Saeid, 19 dicembre 2022, https://www.aljazeera.com/opinions/2022/12/19/tunisias-election-the-beginning-of-the-end-for-saeid. Con 23 , Tunisia: President Intensifies Attacks on Judicial Independence, 27 febbraio 2023, https://www.hrw.org/news/2023/02/27/tunisia-president-intensifies-attacks-judicial-independence Con 24 , World Report 2024 - Tunisia, 11 gen 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2103188.html 25 Freedom House, Freedom in the World 2024 - Tunisia, 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2105041.html 26 Lo stato dei diritti umani nel mondo;
Tunisia 2023, 24 aprile 2024 Controparte_3 https://www.ecoi.net/en/document/2107931.html 27 HRW, World Report 2024 - Tunisia, 11 gen 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2103188.html 28 Al Jazeera, Tunisian opposition leader entenced to three years, 1 febbraio 2024, Persona_16 https://www.aljazeera.com/news/2024/2/1/tunisian-opposition-leader-rached-ghannouchi-sentenced-to-three-years 29 Al Jazeera, Tunisia's press, civil society ILnt as entenced, analysts say, 8 feb 2024, _16 https://www.aljazeera.com/news/2024/2/8/tunisias-press-civil-society-ILnt-as-ghannouchi-sentences-analysts-say 30 HRW, World Report 2024 - Tunisia, 11 gen 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2103188.html 31 Free Tunisian activist AI SA, s.d., https://www.amnesty.org/en/petition/free-tunisian- Controparte_3 activist-chaima-issa/ 32 HRW, Report 2024 - Tunisia, 11 gennaio 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2103188.html 33 Al Jazeera, Tunisia's AI wants to make the central bank fill the budget deficit, 1 febbraio 2024, https://www.aljazeera.com/news/2024/2/1/tunisias-saied-wants-to-make-the-central-bank-fill-the-budget-deficit 34 ICG, Tracking conflict worldwide, Tunisia, March 2024, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=97 35 HRW - Human Rights Watch: World Report 2025 - Tunisia, 16 gennaio 2025 https://www.ecoi.net/en/document/2120124.html
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE in composizione collegiale, nelle persone di: Domenico Pellegrini Presidente Laura Cresta Giudice relatrice Paola Bozzo Costa Giudice Riunito nella camera di Consiglio del 4.2.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4589/2024 avente ad oggetto: l'impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento Cat. A11/2023/Immig./III^Sez./Prot.21 del 22.9.2023 (notificato il 4.4.2024), con il quale il Questore di Savona ha rigettato l'istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere un Permesso di Soggiorno per protezione speciale proposto da
nato in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.Calabretta Bruna, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1 CP_2
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di Savona in data 22.9.2023, su parere negativo espresso dalla CT di Genova, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere il permesso per protezione speciale, formalizzata in data 7.7.2022. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto che:
- il ricorrente, cittadino tunisino, nato a [...], aveva presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura di Savona, la quale ne ha decretato il rigetto in data 22.9.2023, in conformità al parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale il 10.8.2023;
- in seguito al suo arrivo sul territorio nazionale, il signor ha intrapreso il percorso di Pt_1 apprendimento della lingua italiana ed ha trovato lavoro, settembre dell'anno 2022, presso la società OT Verniciature snc;
- laddove il ricorrente dovesse fare rientro nel Paese di origine, si troverebbe costretto ad abbandonare la propria attività lavorativa che, ad oggi, gli consente una certa sicurezza economica. In conclusione, il ricorrente ha richiesto, previa sospensione inaudita altera parte dell'efficacia del provvedimento impugnato, il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 e, gradatamente, il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria ovvero del diritto del ricorrente al riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale. A sostegno della domanda proposta, con il ricorso e nel corso del giudizio, il ricorrente ha prodotto: lettera di assunzione e comunicazione Unilav riferita al rapporto di lavoro a tempo determinato, instaurato alle dipendenze della società “RUSSOTTO VERNICIATURE SNC”, dal 19.9.2022 al 31.12.2022, nonché comunicazione Unilav relativa alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 1.1.2023; CU2023 e CU2024 rilasciate dall'anzidetta società datrice di lavoro, dalle quali si evince, rispettivamente, la percezione di redditi da lavoro dipendente pari ad euro 9.347,26, per un periodo di 104 giorni nel 2022, e pari ad euro 38.871,89, per un periodo di 365 giorni nel 2023; buste paga riferite alle mensilità di gennaio, febbraio ed agosto 2024, attestanti una retribuzione netta compresa tra 2.500,00 e 2.800,00 euro;
certificato di partecipazione al corso di lingua italiana per stranieri, organizzato dal Circolo Operaio, rilasciato in data 16.3.2022. Il Questore della Provincia di Savona ha decretato il rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale valutato il parere negativo, ritenuto obbligatorio e vincolante, della Commissione territoriale di Torino sezione di Genova. La Commissione, con parere reso il 10.8.2023 (prodotto dalla parte convenuta), ha dato atto della documentazione trasmessa dalla Questura in allegato all'istanza, consistente in: passaporto tunisino, certificato di idoneità sportiva, ricevute di trasferimenti di danaro, memoria personale ed ospitalità. Nel merito, considerata la normativa applicabile al caso, ha espresso parere negativo sulla base delle seguenti valutazioni:“ […] non potendosi rilevare l'emergenza di alcuna delle fattispecie di cui all'art.19 d.lgs. 286/1998 e s.m.i, attesa la breve permanenza dell'istante nel territorio italiano e non potendosi evincere dalla documentazione presentata alcuna forma di radicamento sociale capace di determinare la violazione del diritto alla vita privata dello stesso in caso di allontanamento dal territorio nazionale […]”. Il , tramite l'Avvocatura dello Stato, si è costituito in giudizio, Controparte_1 rappresentando, in sintesi, che, al momento della domanda, il ricorrente aveva dimostrato limitate conoscenze della lingua italiana, coabitava con un connazionale e non aveva dichiarato il rapporto di lavoro con la ditta OT - sorto successivamente alla data della presentazione della domanda – che, quindi, non fu portato a conoscenza della Commissione. In conclusione, nel richiamare la normativa applicabile al caso concreto, ha richiesto il rigetto del ricorso. Con la comparsa di risposta ha prodotto: il provvedimento di rigetto, il rapporto della Questura di Savona nonché la decisione della Commissione;
l'istanza di protezione speciale depositata dal signor le rimesse in danaro ai familiari, il passaporto tunisino e la Pt_1 dichiarazione di ospitalità presso un connazionale, vidimata dal Comune di Savona in data 24.6.2022. Dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio, non risultano precedenti condanne e non risultano carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Savona, ultimo aggiornamento a maggio 2024. La trattazione ed istruttoria del procedimento La Giudice, con decreto inaudita altera parte del 14.5.2024, rilevando la sussistenza dei presupposti, ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, confermata all'udienza in cui si è tenuta l'audizione del ricorrente, il quale, in detta sede, ha esibito il proprio passaporto tunisino ed il certificato di partecipazione al corso di lingua italiana per stranieri, organizzato dal Circolo Operaio. In sede di audizione davanti alla GI, avvenuta in data 12.12.2024, il ricorrente, che ha sostenuto l'intero esame in italiano, in sintesi, ha raccontato:
-di essere giunto in Italia nell'anno 2020;
-di avere conseguito il diploma di elettricista e di avere svolto tale lavoro in Tunisia, ma di avere deciso di partire per l'Italia nella prospettiva di trovare un lavoro che gli consentisse di mantenere la propria famiglia, rimasta in Tunisia;
-di vivere in Italia presso un cugino, a cui corrisponde cento euro al mese di affitto, e che riesce ad inviare tra 300 ed 800 euro al mese ai genitori;
-di lavorare, fin dal mese di settembre dell'anno 2022, come imbianchino, per la società OT Verniciature, arrivando a guadagnare tra 2.200,00 e 2.800,00 euro mensili;
-di trascorrere il proprio tempo libero uscendo con gli amici, giocando a calcio ed andando in palestra. All'udienza, la difesa ha ulteriormente depositato: attestato di frequenza del corso base lavoratori, del 20.9.2022, organizzato dall' Ente paritetico della Formazione e la sicurezza edilizia in Savona;
documentazione attestante l'invio di rimesse di danaro ai familiari;
certificato C2 storico del Centro dell'impiego di Savona, relativo al periodo trascorso dal 19.9.2022 al 11.12.2024; busta paga della mensilità di Novembre 2024 (retribuzione netta pari a 2.900,00 euro). Alla successiva udienza del 30.1.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, e celebrata alla sola presenza della parte ricorrente, la difesa ha implicitamente rinunciato alla domanda relativa alla protezione internazionale (peraltro inammissibile in detto giudizio), insistendo per il solo riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
inoltre, ha esibito busta paga del mese di dicembre dell'anno 2024 attestante una retribuzione netta di circa 2.600,00 euro. Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va rilevato che nel caso in esame non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10.03.2023, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto, per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente. Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), ha nuovamente modificato la disciplina delle protezioni
“complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”. - alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di integrazione sociale e lavorativa svolto sul territorio italiano, protetto a mente dell'art. 19 co.
1.1. TUI e dell'art. 8 CEDU, comparato alle condizioni del Paese di origine. Al fine di provare la sua avvenuta inclusione, il ricorrente ha prodotto copiosa documentazione, dalla quale si evince un lodevole percorso di inserimento occupazionale, iniziato nel corso dei due anni successivi al suo arrivo sul territorio nazionale. In particolare, il signor dopo essere stato assunto a tempo determinato dalla Pt_1 società OT Vernici .n.c., nel settembre 2022, nel volgere di pochi mesi è riuscito a stabilizzare la propria occupazione lavorativa, con l'avvenuta trasformazione a tempo indeterminato del suo contratto, ad oggi ancora in essere (cfr. lettera di assunzione, comunicazione Unilav dell'assunzione a tempo determinato, comunicazione Unilav trasformazione del rapporto;
C2 storico e la busta paga di dicembre dell'anno 2024 esibita in udienza). Lo svolgimento di attività lavorativa senza soluzione di continuità, alle dipendenze di un unico datore di lavoro, è indice inequivoco del livello di competenza professionale acquisito dal signor della sua serietà ed impegno nello svolgimento Pt_1 del lavoro, e della fiducia da lui riposta dalla società datrice, come ampiamente dimostrato dalla avvenuta trasformazione del rapporto lavorativo a tempo indeterminato. Inoltre, da quanto sopra esposto e dagli atti del giudizio, risulta che egli si sia immediatamente adoperato per trovare una stabile occupazione e raggiungere una propria autosufficienza economica, senza mai beneficiare del sistema di accoglienza governativa, ma fruendo del sostegno dei connazionali e dei familiari già presenti sul territorio italiano. Grazie al rapporto di lavoro instaurato ed al suo attuale stato di occupazione, il signor è riuscito ad ottenere redditi più che sufficienti per fronteggiare in piena autonomia Pt_1 le proprie esigenze di vita e ciò risulta non solo dalle dichiarazioni da costui rese dinanzi alla G.I, ma anche dal CU dell'anno 2023 (da cui risulta la percezione di un reddito pari ad euro 9.347,26 per un periodo di 104 giorni), dal CU dell'anno 2024 (dal quale si evince la percezione di redditi pari ad euro 38.871,89 per un periodo di 365 giorni) e dalle buste paga relative all'anno 2024, che indicano una retribuzione netta che varia tra i 2.500,00 e 2.800,00 euro. Anche dal punto di vista culturale e sociale il signor si è fruttuosamente impegnato, Pt_1 imparando la lingua italiana, come ha dimostrato nel corso dell'audizione dinanzi alla Giudice, sostenuta senza l'ausilio dell'interprete, elemento fondamentale per conseguire un effettivo legame con il Paese di accoglienza;
a ciò vanno aggiunte le significative relazioni intessute sul territorio, sia a livello personale che sociale, avendo riferito di trascorrere il proprio tempo libero con gli amici, giocando con loro a pallone ed anche frequentando una palestra. L'inserimento lavorativo così documentato è la testimonianza di un percorso di integrazione tenacemente perseguito, che trova solo il culmine nell'ottima posizione lavorativa conseguita, la quale, deve ritenersi, si accompagni ad una serie di esperienze anche se non evidenti, ma comunque inevitabilmente vissute e rilevanti, perché facenti parte della quotidianità. Il patrimonio della personalità del ricorrente può, cioè, dirsi già arricchito dalle esperienze di inserimento fin qui svolte in chiave di integrazione, rendendolo portatore di una vita privata altra e diversa da quella lasciata nel Paese di origine. Comparando le situazioni, relative alla realtà di rimpatrio, con quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU. Se è pur vero che il richiedente mantiene legami significativi con il suo Paese di origine ove vivono ancora i suoi genitori ed i suoi fratelli, deve darsi prevalenza, nel caso di specie, alla sua presenza in Italia dal 2020, al grado di integrazione raggiunta, anche grazie al raggiungimento di una autosufficienza economica, e alla volontà dello stesso espressa, formulando la domanda di protezione speciale, di permanere nel territorio dello Stato, per potere così continuare a lavorare, contribuendo ai bisogni dei suoi familiari e costruirsi un futuro migliore. A ciò si aggiunga che alcune pronunce della Cassazione, in merito alla protezione complementare che qui rileva, hanno altresì statuito che, nella valutazione rimessa al Giudice, non entrano solo in gioco i fattori di vulnerabilità soggettiva del ricorrente, bensì anche le oggettive condizioni del Paese di origine di quest'ultimo e, in particolare, il livello di rispetto dei diritti umani, e ciò a prescindere dall'allegazione di uno specifico rischio in capo al ricorrente di compromissione di tali diritti. Ciò impone, dunque, di effettuare una valutazione il più complessa e globale possibile, esaminando i fatti con un approccio olistico. Da una parte, dunque, bisogna valutare oggettivamente il livello di integrazione raggiunto in Italia (testimoniato da rapporti di lavoro contrattualizzati, corsi di formazione etc.), in quanto elemento indicativo della costituzione di un diritto da tutelare (quello della vita privata); parimenti bisogna valutare la sussistenza o meno di legami familiari sul nostro territorio, in quanto, appunto, elementi indicativi della costituzione di un diritto da tutelare (in questo caso quello della vita familiare). Sotto altro profilo, invece, è richiesto un approccio più eterogeneo, multiforme, che tenga in debito conto tutta una serie di elementi concorrenti che rafforzano il vulnus che patirebbe il cittadino straniero in caso di rimpatrio. Questi elementi sono, ad esempio, la vulnerabilità del ricorrente (dovuta, in particolar modo, da esperienze traumatiche durante il percorso migratorio o in patria), il lungo lasso di tempo trascorso dall'espatrio, il periodo di soggiorno in loco, le condizioni del Paese di rimpatrio etc. Circostanze, queste, che contribuiscono a rafforzare (o meno) il diritto del cittadino straniero a permanere in Italia. Nel caso di specie è dimostrato per tabulas un ottimo livello di integrazione in Italia, ma, comunque, alla luce del ragionamento suesposto, merita una menzione la condizione del Paese di rimpatrio, la Tunisia, ove certamente non è configurabile un rischio per la popolazione civile dovuto a violenza indiscriminata, ma è tuttavia indubbia la sussistenza di una grave crisi in termini di diritti fondamentali, questi ultimi reiteratamente compromessi dall'instabile situazione socioeconomica. È necessario dunque procedere ad una valutazione delle oggettive condizioni di vita nel suo Paese di origine al fine di effettuare il giudizio di bilanciamento utilizzato dalle sentenze delle Sezioni Unite n. 29459 del 2019 e 24413 del 2021 e rilevante anche con riferimento al d.lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1.1., che chiede al giudice di considerare anche legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine (Cassazione civile sez. VI - 07/06/22, n. 18305). Secondo la costituzione del 2022, la Tunisia è una repubblica presidenziale con un parlamento bicamerale. Tuttavia, la maggior parte dei poteri sono concentrati nella presidenza1. Nonostante il passaggio alla democrazia e l'approvazione di una Costituzione progressista, dalla Rivoluzione dei Gelsomini2, la Tunisia è stata duramente colpita da un'economia stagnante nonché da una forte percezione della corruzione e dalla crescente disillusione nei confronti dei partiti politici3. Queste tendenze hanno alimentato l'ascesa al potere di
, un candidato indipendente, che ha ottenuto una vittoria schiacciante (72% dei _1 voti) alle elezioni presidenziali del 20194. L'ottimismo iniziale sulla sua presidenza ha iniziato a scemare a causa di una crisi politica durata mesi, provocata dalla mancata formazione di un governo, e dalle ricadute economiche a seguito del blocco dovuto alla pandemia da Covid-19. 5 Oltre alla crisi economica, il 2021 ha visto un deterioramento della situazione politica e del quadro istituzionale nel Paese, tanto che International Crisis Group la definisce “la peggior crisi dal 2011”.6 1 USDOS – US Department of State: 2022 Country Report on Human Rights Practices: Tunisia, 20 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089227.html Per_ Per_ 2 Encyclopedia Britannica, "Tunisia". , , , and , Per_2 Per_3 Per_5 Per_6 Per_7 Per_8 Per_9
13 aprile 2023 https://www.britannica.com/place/Tunisia _11 3 AI – Report 2022/23; The State of the World's Human Rights;
Tunisia Controparte_3 Controparte_3
2022, 27 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089657.html 4 USDOS – US Department of State: 2022 Country Report on Human Rights Practices: Tunisia, 20 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089227.html 5 Al Jazeera, Tunisia's Parliament approves gov't of PM-designate , 26 febbraio 2020, CP_4 https://www.aljazeera.com/news/2020/2/27/tunisias-parliament-approves-govt-of-pm-designate-fakhfakh. 6 International Crisis Group, Tunisia's Leap into the Unknown, 28 luglio 2021, https://www.crisisgroup.org/middle- east-north-africa/north-africa/tunisia/tunisias-leap-unknown. Il 25 luglio 2021, il presidente , che presiede anche le Forze Armate, in un _12 discorso televisivo alla Nazione, ha annunciato la sospensione temporanea del Parlamento per 30 giorni7, ha altresì destituito il Primo Ministro il quale Persona_13 da gennaio 2021 aveva con forza soffocato ogni forma di m issenso, arrestando migliaia di giovani e rendendosi responsabile di violenze contro attivisti e difensori dei diritti umani, ed ha annunciato che avrebbe governato per decreto.8 Ad agosto 2021, la sospensione del Parlamento è stata estesa a tempo indefinito _1 consacrando la presa di potere da parte di .9 Il 22 settembre 2021, il presidente ha emanato il Decreto Presidenziale n. 117 _1 col quale il ruolo del Governo è stat atto ridimensionato e si è previsto che il capo di Stato esercitasse il potere esecutivo “con l'aiuto di un Consiglio dei ministri, a sua volta presieduto da un capo di governo”. Le nuove misure contenute nel decreto hanno previsto non solo il congelamento dei lavori del Parlamento, ma anche la sospensione del pagamento dei salari dei suoi membri nonché la revoca dell'immunità per gli stessi.10 L'8 febbraio 2022, l'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i Diritti Umani, _14
ha esortato il Presidente della Tunisia ad abbandonare l'idea di abolire l'Alto
[...]
giudiziario, da egli effettivamente sciolto qualche giorno più tardi, il 12 febbraio 2022,11 avvertendo che il suo scioglimento avrebbe minato lo stato di diritto, la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura nel Paese.12 In seguito allo scioglimento, Diego García-Sayán, Relatore Speciale delle Nazioni Unite per l'indipendenza di giudici e avvocati, ha espresso grave preoccupazione per il diritto a un processo equo e per lo status della magistratura in Tunisia, in seguito allo scioglimento dell'Alto Consiglio giudiziario e al licenziamento di 57 giudici da parte del Presidente.13 Con referendum del 25 luglio 2022, il 94,6% degli elettori ha approvato una nuova Costituzione, in gran parte redatta personalmente dal presidente14. La costituzione, definita “iperpresidenziale”15, concentra i poteri nella presidenza, elimina i controlli e gli 7 Arab Center Washinghton DC, AI's New Decree Deepens Tunisia's Crisis, 7 ottobre 2021, https://arabcenterdc.org/resource/saieds-new-decree-deepens-tunisias-crisis/. 8 The Guardian, Tunisia President to ignore parts of the Constitution and rule by decree, 22 settembre 2021, https://www.theguardian.com/world/2021/sep/22/tunisias-president-to-ignore-parts-of-the-constitution-and-rule- by-decree. 9International Crisis Group, Crisis-Watch-Tunisia, Agosto 2021, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch#tunisia. 10 The Guardian, Tunisia's President to ignore parts of the Constitution and rule by decree, 22 settembre 2021, https://www.theguardian.com/world/2021/sep/22/tunisias-president-to-ignore-parts-of-the-constitution-and-rule- by-decree. 11 G. Sadek, Tunisia: President Suspends Supreme Judiciary Council, Establishes Provisional Council. 2022, https://www.loc.gov/item/global-legal-monitor/2022-02-21/tunisia-president-suspends-supreme-judiciary-council- establishes-provisional-council. 12 OHCHR – UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Dissolution of Tunisia's High Judicial Council seriously undermines rule of law in Tunisia – Bachelet, 8 febbraio 2022, https://www.ohchr.org/en/press- releases/2022/02/dissolution-tunisias-high-judicial-council-seriously-undermines-rule-law; 13 OHCHR – UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Tunisia: Presidential decrees undermine judicial independence and access to justice, says UN expert, 15 luglio 2022, https://www.ohchr.org/en/press- releases/2022/07/tunisia-presidential-decrees-undermine-judicial-independence-and-access. 14 Freedom House: Freedom in the World 2023 - Tunisia, 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2090194.html 15 IE : l'opposition boycottera les élections législatives prévues en décembre7 settembre 2022, Pt_2 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/09/07/tunisie-l-opposition-boycottera-les-elections-legislatives- prevues-en-decembre_6140601_3212.html equilibri sull'esecutivo, indebolisce il parlamento e conferisce al presidente maggiori autorità sul potere giudiziario e legislativo, attribuisce al presidente della Repubblica il diritto di dichiarare lo stato d'emergenza senza limiti né controlli, introduce i processi in corte marziale anche per casi civili, preclude il diritto di sciopero ai giudici e ai membri dell'esercito e delle forze dell'ordine16 e subordina l'esercizio dei diritti umani al rispetto dei principi dell'Islam17. Nelle parole di direttrice regionale di Tes_1 [...] ova Carta costituzionale “ Controparte_5 molte delle salvaguardie previste dalla Costituzione tunisina post-rivoluzione e non fornisce garanzie istituzionali per i diritti umani. La rimozione di queste salvaguardie vanifica anni di sforzi per rafforzare la protezione dei diritti umani in Tunisia”18. Secondo il rapporto annuale 2022 della ONG Freedom House che misura il grado di libertà civili e diritti politici garantiti in 195 paesi, nel 2022 la Tunisia ha perso diverse posizioni rispetto al 2021, passando da stato “libero” a stato “parzialmente libero”19 . Giovedì 22 settembre 2022 la Corte Africana dei Diritti dell'Uomo e dei Popoli (ACHPR) ha emesso, durante la sua 66a sessione ordinaria, svoltasi ad Arusha, in Tanzania, un'ordinanza molto severa nei confronti della Tunisia: la Corte ha confermato la violazione degli articoli 1 e 13 della Carta – che riguardano specificamente il diritto di partecipare agli affari del Paese – e ha anche denunciato l'assenza di una Corte costituzionale. Indicando un "significativo vuoto giuridico", l' chiede che sia istituito questo organo legislativo, CP_6 promulgato dalla Costituzione del che garantisca il primato di quest'ultima e sia responsabile della protezione della democrazia.20. Le elezioni parlamentari del 17 dicembre 2022, le prime tenutesi dalla presa di potere del Presidente nel luglio 2021, hanno trasformato il Paese in una dittatura _1 de facto, secondo l'a di alcune testate internazionali21. Alle elezioni si è presentato meno del 9% degli aventi diritto al voto. Secondo Al Jazeera, “la teatralità elettorale di 16Tunisian judges extend strike over sackings for four weeks, Reuters, 26 giugno 2022, https://www.reuters.com/world/africa/tunisian-judges-extend-strike-over-sackings-fourth-week-statement-2022-06-
25/ 17 USDOS – US Department of State: 2022 Country Report on Human Rights Practices: Tunisia, 20 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089227.html 18 AI – Report 2022/23; The State of the World's Human Rights;
Tunisia Controparte_3 Controparte_3
2022, 27 March 2023 https://www.ecoi.net/en/document/2089657.html 19 Freedom House: Freedom in the World 2022 - Tunisia, 2022, https://freedomhouse.org/country/tunisia/freedom- world/2021. 20 IE : africaine des droits de l'homme, 23 settembre 2022 Persona_15 https://www.jeuneafrique.com/1379560/politique/tunisie-kais-saied-epingle-par-la-cour-africaine-des-droits-de- lhomme/ CP_ 21 As Tunisia Farther From Democracy, Voters Shun Election, 20 dicembre 2022, CP_7 https://www.nytimes.com/2022/12/20/world/middleeast/tunisia-election-parliament.html; Al Jazeera, Tunisia's election: The beginning of the end for Saeid, 19 dicembre 2022, Cont https://www.aljazeera.com/opinions/2022/12/19/tunisias-election-the-beginning-of-the-end-for-saeid;
Tunisia's Low-Turnout Elections Just Backfired for AI, 20 dicembre 2022, https://www.worldpoliticsreview.com/kais-saied-tunisia-democracy-constitution-elections/; The Guardian, Tunisian parliamentary election records just 8.8% turnout, 18 dicembre 2022, https://www.theguardian.com/world/2022/dec/17/tunisian-parliamentary-election-records-just-88-turnout. sabato ha segnato non solo la morte della giovane e vivace democrazia tunisina, ma anche la fine ufficiale della primavera araba che l'ha generata.”22 Nel febbraio del 2023, il presidente ha poi arbitrariamente licenziato alcuni _1 magistrati nell'ambito di quella che ha d una “campagna anti-corruzione”, secondo Contr
“schiacciando l'indipendenza della magistratura”. Più di preciso, il
[...]
ha rifiutato di reintegrare 49 magistrati nonostante un'ordinanza del Controparte_11 trativo del 9 agosto 2022 in tal senso, una sentenza contro la quale le autorità non possono appellarsi. Al contrario, il ministro della Giustizia nominato da _1 ha annunciato la preparazione di procedimenti penali contro i giudici destituiti. Quattro di loro, intervistati separatamente da , hanno descritto l'arbitrarietà del Controparte_12 loro licenziamento e gli sforzi delle autorità per giustificarlo formulando accuse penali contro di loro dopo la sentenza del tribunale amministrativo.23 Tali sforzi si sono rivolti anche contro gli avvocati: a settembre 2023, almeno 27 avvocati hanno dovuto affrontare procedimenti civili o militari in relazione ad azioni intraprese mentre difendevano i propri clienti o per aver espresso le proprie opinioni. Molti di loro sono stati accusati di
“cospirazione contro la sicurezza dello Stato”.24 _1 Nel marzo 2023, ancora, il presidente ha sciolto i primi consigli municipali democratici del Paese, eletti nel 2018, sostituendoli con un secondo organo legislativo meno autonomo, il Consiglio nazionale delle regioni e dei distretti. Le elezioni per i nuovi consigli comunali si sono svolte a dicembre e hanno registrato un'affluenza alle urne estremamente bassa.25 Secondo il Rapporto di “La situazione dei diritti umani nel mondo;
Controparte_3
Tunisia 2023”26: “Le autorità hanno intensificato la repressione del dissenso, usando accuse infondate contro personaggi di alto profilo dell'opposizione e altri critici. I parlamentari hanno proposto una legislazione repressiva che minaccia le organizzazioni indipendenti della società civile. Decine di manifestanti per la giustizia sociale e l'ambiente sono stati ingiustamente perseguiti. L'indipendenza giudiziaria, la responsabilità e il diritto a un giusto processo hanno continuato a essere compromessi. Le osservazioni razziste del presidente hanno innescato un'ondata di aggressioni e arresti anti-neri. Le autorità hanno aumentato esponenzialmente le intercettazioni in mare, conducendo espulsioni di massa collettive ai confini con l'Algeria e la Libia. La rappresentanza delle donne in parlamento è diminuita della metà. Le persone LGBTI e i difensori dei diritti umani sono stati sottoposti a molestie e a una campagna di odio online. Il costo della vita e le crisi ambientali in Tunisia si sono aggravate, con un impatto diretto sull'accesso al cibo e all'acqua.” Come scrive Human nel report del 2024, le “autorità hanno anche di fatto CP_12 smantellato, senza vietare formalmente, il più grande partito di opposizione del paese, Circa 20 membri del partito, compresi i suoi massimi leader, CP_13 [...]
e sono stati detenuti arbitrariame _16 Persona_17 Persona_18 maggio, un tribunale di Tunisi ha condannato a un anno di reclusione e a una _16 multa per accuse legate al terrorismo in relazione alle sue dichiarazioni pubbliche. è anche indagato in diversi altri casi penali, anche per accuse di “cospirazione _16 contro lo Stato”. Il 18 aprile la polizia ha chiuso la sede di a Tunisi e da allora ha CP_13 impedito l'accesso agli uffici del partito in tutto il Paese. Lo stesso giorno, le autorità hanno chiuso la sede di Tunisi del partito Tunisia che ospitava le attività CP_14 del Fronte di Salvezza Nazionale (NSF), una coalizione di opposizione cofondata da
Le autorità hanno imposto almeno una dozzina di divieti di viaggio in relazione a
CP_13 enali su oppositori e percepiti critici, come il presidente della Commissione Verità e Dignità e l'ex membro del parlamento limitando la loro Persona_19 Persona_20 libertà di movimento.”27 Il primo febbraio 2024, il leader dell'opposizione è stato Persona_16 condannato a tre anni di prigione con l'accusa che il suo partito avesse
CP_13 ricevuto contributi stranieri. Lo stesso tribunale, specializzato in corruzione finanziaria, ha anche multato di 1,1 milioni di dollari per aver ricevuto fondi esteri. Anche il
CP_13 genero di , ex ministro degli Esteri, è stato condannato a _16 Persona_21 tre anni di carcere. ha respinto le accuse contro il partito, e
CP_13 _16
.28 Come ha riportato Al Jazeera, i media tunisini sono rimasti ILnti sulla Per_21
i fornendo così “alcune indicazioni sulla portata dell'attuale Persona_22 portata autoritaria del presidente”. Il Partito “Ennahdha aveva svolto un ruolo fondamentale in tutta la storia post-rivoluzionaria della Tunisia, occupando un posto di rilievo nella maggior parte dei governi del paese e contribuendo a definire la Costituzione del 2014, che è rimasta in vigore fino alle revisioni del 2022 dell'attuale presidente _1
. Durante tutto questo periodo, ha svolto un ruolo enorme nella politica
[...] _16 tunisina, dominando i titoli dei giornali e fungendo da frequente parafulmine per il dissenso popolare. Tuttavia, la presa sull'opinione pubblica non si è manifestata dopo la sua condanna. Nessuna menzione del fatto era presente in nessuna delle edicole del paese, con La Presse di proprietà statale che ha titolato sulla visita di ad una _1 fabbrica di carta, piuttosto che le difficoltà legali dei leader di ”29 Per_23
AI SA, una leader di una coalizione di opposizione, è sotto processo da un tribunale militare per i commenti fatti alla radio sul ruolo dei militari nell'organizzazione delle elezioni. è stata detenuta anche da febbraio a luglio con l'accusa di “cospirazione Pt_3 contro l urezza dello Stato”, per la quale è ancora sotto processo.30 è stata Pt_3 rilasciata dopo più di quattro mesi di detenzione arbitraria, ma il caso contro di lei continua e le autorità le hanno vietato di viaggiare all'estero e di apparire negli spazi pubblici. Come scrive Amnesty, “Anche un tribunale militare, privo di indipendenza, sta indagando su Pt_3 per aver criticato le autorità in un programma radiofonico. Rischia fino a dieci anni di carcere con questa accusa.”31 Ancora, dal citato rapporto HRW 2024 risulta che “le autorità tunisine hanno intensificato la repressione contro l'opposizione e altre voci critiche, incarcerando diverse decine di persone con accuse dubbie e manifestamente politiche. Il presidente _1
ha continuato a esercitare un potere quasi incontrastato dopo aver eliminato
[...] tutti i controlli e gli equilibri istituzionali sul potere esecutivo. La nuova assemblea entrata in carica il 13 marzo ha poteri molto più deboli ai sensi della costituzione adottata nel 2022 rispetto al parlamento che aveva sostituito. […] Con il Paese alle prese con una grave crisi economica, il presidente ha ripetutamente accusato i suoi oppositori di cospirazione e di fomentare le tensioni sociali a fronte dell'aumento dei prezzi alimentari. Il presidente ha fatto da capro espiatorio alla piccola popolazione tunisina di migranti neri, richiedenti asilo e rifugiati che hanno subito abusi da parte delle forze di sicurezza.”32 A febbraio 2024, Al Jazeera spiegava che il presidente tunisino stava _1 preparando il terreno per ottenere finanziamenti diretti per il bilancio del governo dalla Banca Centrale della Tunisia. Questa mossa potrebbe peggiorare le difficoltà finanziarie del paese, con mancanze nel bilancio che hanno già portato all'assenza di beni sussidiati dallo Stato come farina, riso e caffè dagli scaffali dei supermercati, a causa dell'inflazione che ha reso i prezzi di altri beni inaccessibili per molte famiglie. Il governo starebbe cercando di convincere la Banca Centrale ad acquistare titoli di Stato per ottenere finanziamenti diretti, poiché il paese ha esaurito il credito e le trattative con il Fondo Monetario Internazionale per un ulteriore salvataggio sono bloccate. La Tunisia ha bisogno urgentemente di liquidità e non può attendere, con che ha respinto un accordo con _1 il FMI in aprile 2023 a causa di richieste considerat e "diktat stranieri" per ridurre le spese per sussidi e stipendi pubblici.33 Il 14 marzo 2024 la Commissione Europea ha erogato 150 milioni di euro in sostegno al bilancio per la Tunisia per migliorare il controllo dell'immigrazione, anche se Tunisi non ha soddisfatto i criteri di ammissibilità dell'UE.34 Dal rapporto di Human Rights Watch 202535 risulta che le autorità tunisine abbiano ulteriormente intensificato la repressione dell'opposizione politica e di altre voci critiche, effettuando arresti di massa, imprigionando giornalisti e prendendo di mira gruppi della società civile. In particolare si legge che a novembre, oltre 80 persone sono state arrestate per motivi politici o per aver esercitato i loro diritti fondamentali, tra cui oppositori politici , attivisti, avvocati , giornalisti , difensori dei diritti umani e utenti dei social media e che le autorità hanno minato l'integrità delle elezioni presidenziali del 6 ottobre 2024 per garantire la rielezione del presidente , rieletto per un secondo mandato con il _1
90,69% dei voti e un'affluenza alle urne del 28,8%. In vista delle elezioni sono stati presi di mira diversi potenziali sfidanti presidenziali di AI. Sono stati condannati o arrestati almeno 10 potenziali candidati, così come diversi membri dei loro team di campagna. Il 18 luglio, un tribunale di Tunisi ha condannato leader dell'Unione Popolare Persona_24
Repubblicana e potenziale candidato alla presidenza, a otto mesi di prigione e gli ha imposto il divieto a vita di candidarsi per aver presumibilmente "fatto donazioni in denaro o in natura per influenzare gli elettori". Anche il direttore esecutivo del suo partito e altri tre membri sono stati condannati. Il 5 agosto, un tribunale di Tunisi ha condannato altri cinque potenziali candidati alla presidenza, e Controparte_15 Persona_25 Persona_26 Persona_27 [...]
i b Pt_4 per le stesse accuse. Lo stesso giorno, un tribunale di Tunisi ha condannato anche presidente del Per_28
, a due anni di carcere ai sensi del decreto legge 54 sulla Controparte_16 criminalità informatica per “aver diffuso notizie false” sulla commissione elettorale. Il 14 agosto, un tribunale di Jendouba ha condannato un rapper e candidato potenziale,
a quattro anni di prigione e al divieto a vita di candidarsi per una carica, con Persona_29
l'accusa di aver acquistato firme di endorsement. Anche quattro persone che si erano offerte volontarie per la campagna di sono state condannate a pene detentive. Per_29
Indipendenza giudiziaria Il 10 agosto, la commissione elettorale ha approvato solo tre candidati per le elezioni presidenziali e ne ha respinti altri 14. Diversi candidati hanno presentato ricorso presso la corte amministrativa e tre di loro hanno vinto, ma la commissione elettorale ha ignorato le decisioni. Il 2 settembre, le autorità hanno arrestato uno dei soli tre candidati Persona_30 presidenziali approvati ed il 18 settembre un t uba lo ha condannato a 20 mesi di prigione e il 25 settembre a ulteriori sei mesi. Il 30 settembre, un tribunale di Tunisi ha condannato a 12 anni di prigione e al divieto di voto, con l'accusa di Per_30 aver falsificato le firm sement. Un membro del suo team di campagna arrestato il 27 settembre è stato condannato a 12 anni di prigione. La commissione elettorale tunisina, che ha ristrutturato nel 2022 per porla sotto il _1 suo controllo, ha negato arbitrariament creditamento a due importanti gruppi di osservazione elettorale, e , con il pretesto di "finanziamenti esteri CP_17 Parte_5 sospetti"ed entrambi i gruppi sono ora sotto inchiesta. Ancora, a settembre, gli ufficiali di sicurezza hanno arrestato oltre un centinaio di membri o sostenitori del partito di opposizione ai sensi della legge antiterrorismo tunisina, CP_13 rilasciandoli dopo diversi giorni di custodia, ad eccezione di quattro che sono stati posti in custodia cautelare. Sono anche continuati i tentativi volti a minare sistematicamente l'indipendenza giudiziaria , prendendo di mira i giudici e utilizzando la magistratura per servire i fini politici del Presidente. Il 3 ottobre, la Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli ha ordinato la sospensione del decreto presidenziale che conferiva al presidente l' autorità di licenziare i magistrati e del decreto con cui aveva licenziato 57 giudici e pubblici _1 ministeri nel 2022. Il 27 settembre, l'Assemblea dei rappresentanti del popolo tunisina ha approvato una nuova legge che priva la Corte amministrativa della giurisdizione in materia elettorale, impedendole di svolgere il ruolo di controllo degli abusi. Inoltre le autorità hanno continuato a ricorrere a leggi repressive per limitare la libertà di espressione, tra cui il decreto legge 54 sulla criminalità informatica, che viola il diritto alla privacy e prevede pene severe per reati di parola definiti in modo vago. Tra ottobre e novembre, diversi influencer dei social media sono stati condannati a pene detentive in relazione a contenuti considerati “offensivi per la morale pubblica e la decenza”. E' anche stata intensificata la repressione della libertà dei media: secondo il Sindacato nazionale dei giornalisti tunisini, da maggio 2023, sono stati intentati almeno 39 casi contro giornalisti per il loro lavoro, anche ai sensi della legge sulla criminalità informatica e della legge antiterrorismo, e sono stati presi di mira diversi gruppi della società civile e attivisti con arresti, interrogatori e aprendo indagini sui loro finanziamenti;
ancora le autorità hanno represso la solidarietà con i migranti e arrestato membri di organizzazioni che forniscono assistenza a richiedenti asilo e rifugiati, alimentando una situazione ancora più disastrosa. In particolare tra il 3 e il 13 maggio, le forze di sicurezza hanno arrestato almeno sei membri di tre organizzazioni non governative legalmente registrate che lavorano su migrazione, asilo e giustizia razziale: , il Consiglio tunisino per i Per_31 rifugiati (TRC) e IL . Membri di altre organizzazioni sono stati indagati e Per_32 Per_33 convocati nello s iodo
, capo dell'organizzazione antirazzismo è stata arrestata il 6 Persona_34 Per_31 maggio e successivamente posta in stato di detenzione in attesa delle indagini sui presunti reati finanziari ai sensi della legge antiterrorismo tunisina del 2015, in relazione ai finanziamenti e alle attività di Il 1° agosto, un giudice ha arrestato l'ex presidente Per_31 della , , con l'accusa di "aver Controparte_18 Persona_19 sfrutt e" e "contraffazione" in relazione al rapporto finale della commissione ed il successivo 8 agosto, tre esperti delle Nazioni Unite hanno affermato che l'arresto di "potrebbe equivalere a molestie _19 giudiziarie... per il lavoro che ha svolto" come capo della commissione. Per tali motivi, valutata l'integrazione complessivamente raggiunta dal suo arrivo in Italia, e comparata tale situazione con le condizioni oggettive del Paese di rimpatrio, va ritenuto che una brusca interruzione del percorso svolto comporterebbe la violazione dell'art. 19 TUI. In tale situazione, dunque, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla vita privata sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative, idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta regolare tenuta dal richiedente in Italia (nessun precedente penale risultante dal casellario giudiziale né carichi pendenti) - dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, come inserito dal d.l. n. 130/2020, ma ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1, terzo e quarto periodo, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale. Da ultimo, va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, DL 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato sarà convertibile alla scadenza in permesso per motivi di lavoro. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Spese di giudizio In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondato anche sugli ulteriori elementi emersi nel corso del giudizio in ordine alla effettivo radicamento del ricorrente nel territorio italiano, non solo sotto il profilo lavorativo (con la prosecuzione del rapporto di lavoro) ma anche dal punto di vista culturale, avendo dato prova di conoscere la lingua italiana all'udienza del 12.12.2024, e della circostanza che parte ricorrente solo in limine litis, all'udienza di precisazione delle conclusioni, ha abbandonato la domanda di protezione internazionale, udienza cui la parte convenuta non ha neppure ritenuto di presenziare per richiamare le conclusioni della comparsa di costituzione, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato • Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore di Savona per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso per lavoro, in favore del richiedente Parte_1 nato in [...] il [...], . CodiceFiscale_2
• Spese compensate
Così deciso in Camera di Consiglio in data 4.2.2025
La Giudice relatrice Il Presidente
Dott.ssa Laura Cresta Dott. Domenico Pellegrini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 22 Al Jazeera, Tunisia's election: The beginning of the end for Saeid, 19 dicembre 2022, https://www.aljazeera.com/opinions/2022/12/19/tunisias-election-the-beginning-of-the-end-for-saeid. Con 23 , Tunisia: President Intensifies Attacks on Judicial Independence, 27 febbraio 2023, https://www.hrw.org/news/2023/02/27/tunisia-president-intensifies-attacks-judicial-independence Con 24 , World Report 2024 - Tunisia, 11 gen 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2103188.html 25 Freedom House, Freedom in the World 2024 - Tunisia, 2024 https://www.ecoi.net/en/document/2105041.html 26 Lo stato dei diritti umani nel mondo;
Tunisia 2023, 24 aprile 2024 Controparte_3 https://www.ecoi.net/en/document/2107931.html 27 HRW, World Report 2024 - Tunisia, 11 gen 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2103188.html 28 Al Jazeera, Tunisian opposition leader entenced to three years, 1 febbraio 2024, Persona_16 https://www.aljazeera.com/news/2024/2/1/tunisian-opposition-leader-rached-ghannouchi-sentenced-to-three-years 29 Al Jazeera, Tunisia's press, civil society ILnt as entenced, analysts say, 8 feb 2024, _16 https://www.aljazeera.com/news/2024/2/8/tunisias-press-civil-society-ILnt-as-ghannouchi-sentences-analysts-say 30 HRW, World Report 2024 - Tunisia, 11 gen 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2103188.html 31 Free Tunisian activist AI SA, s.d., https://www.amnesty.org/en/petition/free-tunisian- Controparte_3 activist-chaima-issa/ 32 HRW, Report 2024 - Tunisia, 11 gennaio 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2103188.html 33 Al Jazeera, Tunisia's AI wants to make the central bank fill the budget deficit, 1 febbraio 2024, https://www.aljazeera.com/news/2024/2/1/tunisias-saied-wants-to-make-the-central-bank-fill-the-budget-deficit 34 ICG, Tracking conflict worldwide, Tunisia, March 2024, https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location[]=97 35 HRW - Human Rights Watch: World Report 2025 - Tunisia, 16 gennaio 2025 https://www.ecoi.net/en/document/2120124.html