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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7424 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Roma Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati Dott. Geremia Casaburi Presidente rel. Dott. A. Sterlicchio Consigliere, Dott.. B, Cimini Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n.r.g. 2128\21 tra
-avv, Parte_1 Parte_2
- appellante - c/
-Avv.Veroni CP_1 appellato – IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
- la causa di cui all'oggetto veniva all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25\11\25
-la predetta udienza è stata sostituita con rito a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ;
- a tale udienza, nessuna delle parti ha depositato note scritte nei termini concessi;
-è stato, quindi, assegnato alle parti un nuovo termine perentorio, ex art. 309 c.p.c., per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., per l'udienza, sempre cartolare , del 9 dicembre 2025;
- nessuna delle parti ha depositato note scritte nei nuovi termini concessi:
Ritenuto che:
-l'estinzione del giudizio d'appello è disciplinata secondo le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.);
-l'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.); tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: «se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181»;
-il mancato deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. equivale alla mancata partecipazione all'udienza alla stregua della disposizione in ultimo richiamata;
- nella presente causa, come detto, nessuno ha depositato note scritte (e atteso che della seconda assegnazione dei termini ex art. 127 ter c.p.c. è stata data rituale comunicazione alle parti costituite per via telematica);
- deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con pronuncia sull'estinzione del giudizio;
-le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, 3° comma, c.p.c.);
P. Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio d'appello di cui in epigrafe, con cancellazione della causa dal ruolo .
Roma data del deposito Il Presidente est.
composta dai signori magistrati Dott. Geremia Casaburi Presidente rel. Dott. A. Sterlicchio Consigliere, Dott.. B, Cimini Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n.r.g. 2128\21 tra
-avv, Parte_1 Parte_2
- appellante - c/
-Avv.Veroni CP_1 appellato – IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che:
- la causa di cui all'oggetto veniva all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25\11\25
-la predetta udienza è stata sostituita con rito a trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ;
- a tale udienza, nessuna delle parti ha depositato note scritte nei termini concessi;
-è stato, quindi, assegnato alle parti un nuovo termine perentorio, ex art. 309 c.p.c., per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 4, c.p.c., per l'udienza, sempre cartolare , del 9 dicembre 2025;
- nessuna delle parti ha depositato note scritte nei nuovi termini concessi:
Ritenuto che:
-l'estinzione del giudizio d'appello è disciplinata secondo le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (art. 359 c.p.c.);
-l'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (art. 307 c.p.c.); tra le ipotesi di estinzione per inattività delle parti rientra quella disciplinata dall'art. 309 c.p.c., in base al quale: «se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181»;
-il mancato deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. equivale alla mancata partecipazione all'udienza alla stregua della disposizione in ultimo richiamata;
- nella presente causa, come detto, nessuno ha depositato note scritte (e atteso che della seconda assegnazione dei termini ex art. 127 ter c.p.c. è stata data rituale comunicazione alle parti costituite per via telematica);
- deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo con pronuncia sull'estinzione del giudizio;
-le spese del processo estinto rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (art. 310, 3° comma, c.p.c.);
P. Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio d'appello di cui in epigrafe, con cancellazione della causa dal ruolo .
Roma data del deposito Il Presidente est.