CASS
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 3807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3807 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - AN AL NC LA AO VA IO CA SENTENZA sul ricorso proposto da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 25/2/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RI Francesca Loy, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avvocato Fabio Federico, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza resa in data 25.2.2025, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani dell’1.7.2024 di condanna di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX alla pena di tre anni e un mese di reclusione per i reati di cui ai capi A) e F) (maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata), unificati sotto il vincolo della continuazione, nonché alla pena di due anni e sei mesi di reclusione e 800 euro di multa per i reati di cui ai capi B), C) e D) (detenzione illecita e ricettazione di arma da fuoco clandestina, detenzione illecita di munizioni), a loro volta unificati sotto il vincolo della continuazione, per una pena complessiva di cinque anni e sette mesi di reclusione e 800 euro di multa.
1.1 La Corte d’appello dà atto che i primi due motivi di gravame riguardano la responsabilità dell'imputato per il reato di maltrattamenti. La difesa ha innanzitutto dedotto la inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa XXXXXXXXXXXXX, ritenute prive di riscontro in quanto il suo racconto non ha trovato conferma nelle dichiarazioni dei testimoni dell’accusa e della difesa. In particolare, si è sostenuto che le accuse erano dettate da interessi economici, come dimostrato anche dalla circostanza che la persona offesa avesse rinunciato alla costituzione di parte civile nel corso del processo dopo che l'imputato le aveva corrisposto somme di denaro. I giudici di appello hanno ritenuto, invece, che nessun dubbio sussistesse in ordine all'attendibilità della persona offesa, la quale ha descritto gli elementi essenziali della vicenda con coerenza, precisione e senza contraddizioni, non essendo peraltro emerso alcun motivo di astio indipendente dai fatti di causa. D'altra parte, la XXXXXXX non ha esitato a riferire anche circostanze favorevoli all'imputato. I suoi familiari, contrariamente all'assunto difensivo, hanno confermato l'indole violenta e prevaricatrice dell'imputato, a nulla Penale Sent. Sez. 1 Num. 3807 Anno 2026 Presidente: AN RA Relatore: VA AO Data Udienza: 21/11/2025 rilevando che essi non avessero assistito direttamente ad aggressioni, in quanto era logico ritenere che le condotte più gravi fossero avvenute quando i coniugi erano soli e in assenza di testimoni. Del resto, anche i parenti di XXXXXXXXX hanno comunque dichiarato di essere a conoscenza di litigi della coppia. Né appaiono dirimenti, secondo la Corte d'appello, le dichiarazioni dello stesso imputato, il quale ha ridimensionato gli addebiti e ha negato di aver aggredito fisicamente la moglie, attribuendo le proprie condotte al nervosismo dovuto alla sua detenzione domiciliare e ai problemi economici familiari che la donna gli rinfacciava continuamente;
ha ammesso di avere avuto reazioni aggressive nei confronti della moglie che si concretizzavano essenzialmente nel lancio di oggetti. Ancora, non appare dirimente – secondo i giudici di secondo grado – che la persona offesa non avesse mai riportato ferite da refertare, tenuto conto che comunque aveva affermato di avere subìto frequentemente aggressioni fisiche dal marito e di essere stata minacciata di morte anche con una pistola. Di conseguenza, le condotte vessatorie non erano dovute solo a momenti di nervosismo durante la detenzione domiciliare, in quanto era emerso che la persona offesa aveva patito aggressioni per tutto il periodo della sua convivenza coniugale. In secondo luogo, la difesa aveva dedotto la carenza degli elementi costitutivi del delitto di maltrattamenti. Sotto il profilo oggettivo, si contestava l'assenza dell'abitualità della condotta, in quanto gli episodi violenti erano stati sporadici e dovuti alla difficile condizione economica della famiglia, così come si negava la condizione di soggezione della persona offesa, in quanto era spesso la donna a iniziare le discussioni, fatte di insulti e minacce reciproci. A proposito di questo rilievo, la Corte d’appello ha innanzitutto considerato che dalle risultanze processuali era risultato, invece, che le condotte di XXXXXXXXX erano quotidiane e si erano protratte per tutta la durata del rapporto matrimoniale, sviluppatosi in un clima di elevata aggressività e in presenza di un’indole prevaricatrice dell'imputato con l'imposizione di un sistema di vita stabilmente vessatorio. In particolare, la XXXXXXX era stata oggetto di gravi atti di violenza morale e fisica, in stato di totale sottomissione fortemente indicativo della tipica condizione della vittima di maltrattamenti;
invece, non rilevava che la persona offesa avesse talvolta innescato le discussioni in quanto esasperata dal dover provvedere da sola alle spese del nucleo familiare, né che avesse opposto resistenza alla prevaricazione. Quanto all'elemento soggettivo, la difesa aveva evidenziato che l'imputato non agiva con l'intento di maltrattare, ma solo in preda a un momentaneo e passeggero nervosismo, tanto che spesso chiedeva immediatamente scusa alla moglie dopo le sue reazioni aggressive. Questa argomentazione, secondo la Corte d’appello, non è sufficiente a escludere l'elemento psicologico del reato, costituito dal dolo generico, essendo ravvisabile nell’agente una grave intenzione di umiliare e sopraffare la coniuge.
1.2 Con il terzo motivo di appello, la difesa ha dedotto l’insussistenza di prove circa la riconducibilità dell'arma clandestina a XXXXXXXXX, in assenza di un esame dattiloscopico e tenuto conto che venne rinvenuta presso l'abitazione del padre della persona offesa un anno dopo rispetto a quando l'imputato aveva cessato di frequentarla. È stato sostenuto, in particolare, che non sarebbe stato comprensibile il motivo per cui l’imputato dovesse detenere una pistola in una casa nella quale non abitava più. La Corte d'appello, premesso che per le ragioni ben spiegate nella sentenza di primo grado l'arma non poteva essere ricondotta né al padre della persona offesa, né alla persona offesa stessa, ha innanzitutto osservato che l'imputato ha riconosciuto di avere accusato falsamente dinanzi al G.i.p. il suocero, in quanto nutriva astio nei suoi confronti, sicché è complessivamente inattendibile. 2 Nello specifico, i giudici di secondo grado hanno ritenuto che la presenza nella casa degli indumenti e delle scarpe di lavoro dell'imputato fosse la prova che egli era consapevole di poter recuperare i propri effetti personali in ogni momento e che, quindi, avesse agevole accesso alla casa stessa. A nulla rileva, pertanto, che non sia stato effettuato un esame dattiloscopico, perché non residuano dubbi che la pistola appartenesse all'imputato.
1.3 Con il quarto motivo di appello, la difesa, in relazione al reato di minaccia aggravata, ha dedotto che la condanna si è fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa XXXXXXXXXXX e non anche su quelle della moglie di XXXXXXXXX. Peraltro, si è sostenuto che XXXXX sarebbe inattendibile in quanto sospeso o radiato dalla Polizia di Stato. La Corte d’appello ha ritenuto le doglianze infondate, innanzitutto perché sia XXXXX che la XXXXXXX hanno descritto gli elementi essenziali della vicenda con coerenza e senza contraddizioni. Né coglie nel segno la doglianza secondo cui la XXXXXXX non aveva visto il gesto minaccioso, perché ella ha dichiarato di aver visto alcuni gesti dell'ex marito e di avere avuto conferma da XXXXX che si trattasse di una minaccia di morte. È da aggiungersi, poi, che i due, dopo la minaccia, chiamavano immediatamente i Carabinieri e poi si precipitavano a recuperare i figli della XXXXXXX, circostanze queste fortemente indicative del fatto che erano molto spaventati. Del resto, l'imputato si allontanò subito dal luogo, anziché attendere le forze dell'ordine per chiarire l'accaduto, e questo è significativo della consapevolezza della illiceità della propria condotta. Non è dirimente, invece, il fatto che XXXXX sia stato radiato dalla Polizia di Stato e che secondo un testimone fosse solito abusare del suo ruolo, in quanto si tratta di elementi non attinenti ai fatti di causa.
1.4 Con il quinto motivo di appello, la difesa ha chiesto il riconoscimento della continuazione fra tutti i reati contestati, in quanto rientranti in un medesimo disegno criminoso consistente nella volontà di avere il controllo totale sulla propria moglie. Anche questa doglianza, secondo la Corte d'appello, non è meritevole di accoglimento, in quanto non si può ravvisare tra il reato di maltrattamenti e i reati in materia di armi una preventiva deliberazione, anche perché è emerso dall'istruttoria che la moglie dell'imputato non avesse mai visto il contenuto della valigia dove la pistola era conservata e che comunque l'imputato aveva riferito che la pistola gli serviva per risolvere una questione con il proprio datore di lavoro.
2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il difensore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, articolando quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di cui all’art. 572 cod. pen. Quanto all’elemento oggettivo del reato, la Corte d’appello è incorsa – secondo il ricorrente – in un palese travisamento delle prove. Nella motivazione si legge che l'assenza di referti medici della persona offesa non avrebbe carattere dirimente, in quanto la donna comunque ha riferito di essere stata aggredita fisicamente di frequente, ma tale affermazione si fonda su una ricostruzione parziale delle risultanze processuali. Ulteriore profilo critico della sentenza riguarda le minacce che la persona offesa aveva rivolto all'imputato, che i giudici di secondo grado hanno ridimensionato, negandone la portata intimidatoria e facendole risalire alla esasperazione della XXXXXXX per le vessazioni subite. Ancora, la sentenza non ha tenuto conto del rapporto di reciproca conflittualità intercorrente tra i coniugi, che è stato confermato dalla stessa XXXXXXX in dibattimento, nel 3 quale ella ha ammesso di avere fatto diversi dispetti al marito. Di conseguenza, nel processo è emerso chiaramente che vi fossero offese e minacce reciproche, tali che non era possibile individuare un solo soggetto maltrattante. In relazione all'elemento soggettivo del delitto di maltrattamenti, poi, la motivazione della Corte d’appello si risolve in una sintetica adesione alla sentenza di primo grado senza valutare le censure difensive. In particolare, la pronuncia di secondo grado non si misura con i presupposti minimi del dolo generico e non tiene conto che mancava nell'imputato la volontà di maltrattare la moglie, la quale ammetteva che XXXXXXXXX le chiedeva scusa dopo i comportamenti aggressivi, così rendendo palese un atteggiamento che rivela un senso di colpa e non una deliberata volontà di cagionare sofferenza.
2.2 Con il secondo motivo, deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai reati in materia di armi e munizioni. La sentenza impugnata – lamenta il ricorrente – si sofferma in maniera assertiva sulla circostanza che l'imputato avrebbe mantenuto la disponibilità della casa del suocero fino a pochi mesi prima del rinvenimento dell'arma, desumendola dal fatto che all'interno dell'abitazione erano stati ritrovati i suoi indumenti. Tuttavia, la circostanza non era affatto sintomatica della disponibilità dell'immobile, né della detenzione dell'arma, tanto più che la persona offesa ha confermato che XXXXXXXXX aveva restituito le chiavi al momento della separazione intervenuta nel giugno del 2022 mentre l'arma è stata ritrovata nel successivo mese di agosto. Inoltre, il rinvenimento dell'arma è avvenuto in circostanze anomale e tutt'altro che chiare, in quanto non fu sequestrata dalla polizia giudiziaria nel corso di una perquisizione, ma fu rinvenuta dal padre della persona offesa, il quale si era recato sul posto dietro indicazione della figlia, che lo guidava telefonicamente nella localizzazione dell'arma. I poliziotti non entrarono immediatamente nell'immobile, ma attesero fino al rinvenimento dell'arma da parte del suocero di XXXXXXXXX, che dunque avvenne senza alcuna garanzia di terzietà e senza che si possa escludere che l'arma non si trovasse già nel luogo e fosse stata collocata in quel punto da soggetti diversi dall'imputato. La sentenza omette ogni valutazione su questi profili e, peraltro, è contraddittoria quando, da un lato, valorizza che la XXXXXXX sarebbe stata inconsapevole dell’arma e, dall’altro, le attribuisce una conoscenza tale da guidare telefonicamente il padre fino al punto ove la pistola era nascosta. È viziato da travisamento anche quel passaggio della motivazione in cui la Corte d’appello ritiene provato che l'arma appartenesse a XXXXXXXXX, perchè aveva l'intenzione di servirsene per risolvere un suo contenzioso con il datore di lavoro. In realtà, nell'interrogatorio dinanzi al G.i.p. l'imputato aveva attribuito sia la titolarità dell'arma che il movente sopraddetto al suocero e non a sé stesso: quindi, la questione lavorativa non riguardava lui, ma il padre della persona offesa. Infine, la mancata esecuzione di accertamenti dattiloscopici sull’arma, che avrebbe potuto confermare o escludere la riconducibilità della stessa all'imputato, è stata considerata dalla Corte d’appello un aspetto non dirimente, mentre invece avrebbe potuto chiarire le contraddizioni rappresentate nel motivo di ricorso.
2.3 Con il terzo motivo, deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di cui all’art. 612 cod. pen. La motivazione sulla sussistenza del reato di minaccia aggravata è lacunosa, sia per ciò che riguarda la ricostruzione del fatto, sia per ciò che riguarda la valutazione delle 4 dichiarazioni utilizzate. La sentenza impugnata si limita a valorizzare la testimonianza della persona offesa XXXXX, aggiungendo che la sua ricostruzione sarebbe confermata dalla XXXXXXX che ha assistito all'accadimento. Tuttavia, questa conclusione è infondata, in quanto la donna in dibattimento ha dichiarato di non aver visto direttamente il gesto di XXXXXXXXX, ma di avere più semplicemente ricevuto da XXXXX l'informazione che si trattasse di un gesto che mimava il taglio della gola. Di conseguenza, si tratta di una testimonianza de relato, che i giudici non hanno valutato come tale. Inoltre, la Corte d’appello utilizza un argomento presuntivo, con riferimento alla circostanza che XXXXXXXXX si fosse allontanato dal luogo, per attribuire ad essa un valore di indizio di colpevolezza a suo carico, così come è ancor più discutibile l'affermazione secondo cui il comportamento della XXXXXXX e di XXXXX fosse sintomatico di una paura da ricollegarsi al gesto intimidatorio dell'imputato. In realtà, la donna ha dichiarato di essersi preoccupata non per il timore incusso da XXXXXXXXX, ma per i figli che erano stati lasciati dal marito presso la cognata. In definitiva, la condanna si fonda sulle sole dichiarazioni di XXXXX, la cui attendibilità non è stata puntualmente valutata.
2.4 Con il quarto motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’applicazione della continuazione. La motivazione che esclude la continuazione tra il reato di maltrattamenti e i reati in materia di armi è contraddittoria, perché la Corte d’appello dapprima osserva che la XXXXXXX era stata minacciata con un'arma e poi sostiene che la persona offesa non aveva mai visto l'arma stessa. Inoltre, anche l'argomento secondo cui XXXXXXXXX si era assunto la paternità dell'arma, da utilizzare per risolvere una controversia di lavoro, è erroneo, perché si fonda su un travisamento della prova come descritto nel precedente motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. 1 Il primo motivo contiene una critica parziale, che attacca la sentenza impugnata su singoli aspetti e non tiene conto che il reato di maltrattamenti contro familiari è integrato da una serie di comportamenti reiterati nel tempo, da valutare complessivamente.
1.1 Il ricorso si concentra inizialmente, in particolare, su due episodi citati dai giudici di merito, peraltro articolandosi attraverso la censura non poco contraddittoria secondo cui, per un verso, a tali episodi sarebbe stato attribuito “particolare rilievo” nella ricostruzione dei fatti e, per l’altro, la Corte d’appello avrebbe invece omesso di occuparsene approfonditamente a fronte dei motivi di impugnazione della sentenza di primo grado. In realtà, le sentenze di merito non attribuiscono affatto agli episodi della “forchetta” e del “taglio delle unghie” una rilevanza decisiva, ma li citano unitamente a diversi altri fatti, nell’ambito della ricostruzione di un complessivo contegno vessatorio del ricorrente. Peraltro, il ricorso non spiega perché il colpo di forchetta – che lo stesso imputato ha ammesso di avere dato alla moglie nel corso di una discussione, sia pure con una intensità minore di quella ipotizzata dal pubblico ministero – sarebbe insignificante, posto che ha comunque cagionato la fuoriuscita di sangue dal braccio della persona offesa ed è tecnicamente una lesione, cagionata alla donna in un momento di contrasto familiare. E anche quanto all’episodio del taglio delle unghie (che il capo di imputazione non menziona espressamente), il ricorso ricava dall’interrogatorio dello stesso XXXXXXXXX l’incompatibilità del fatto con le condizioni fisiche dell’imputato, laddove la sentenza afferma, sulla base delle dichiarazioni della moglie, che il gesto di costrizione del ricorrente nei 5 confronti della donna sarebbe consistito nell’afferrarla per il braccio e, dunque, in un atto che non richiedeva una particolare mobilizzazione: atto che rileva, non tanto come manifestazione di violenza fisica in sé, ma in quanto espressione di una prevaricazione che XXXXXXXXX non esitava ad esercitare anche in una situazione di limitata autonomia fisica. Pertanto, i rilievi difensivi relativi a questi due specifici episodi non sono idonei a confutare la sentenza impugnata, che ha invece fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di maltrattamenti in famiglia, il reato è integrato da comportamenti reiterati, ancorché non sistematici, che, valutati complessivamente, siano volti a ledere, con violenza fisica o psicologica, la dignità e identità della persona offesa, limitandone la sfera di autodeterminazione (Sez. 6, n. 37978 del 3/7/2023, B., Rv. 285273 - 01). In particolare, il delitto di maltrattamenti in famiglia non è integrato soltanto dalle percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche dagli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali (Sez. 6, n. 44700 dell’8/10/2013, P., Rv. 256962 - 01). Di conseguenza, può essere commesso anche mediante il compimento di atti che, di per sé, non costituiscono reato e non siano riconducibili a fattispecie tipiche ulteriori rispetto a quella di cui all'art. 572 cod. pen. (Sez. 6, n. 13422 del 10/3/2016, O., Rv. 267270 – 01).
1.2 Anche la deduzione difensiva relativa alla pretesa reciprocità delle minacce e delle offese tra i coniugi consegue ad un’opera di parcellizzazione della condotta complessiva di XXXXXXXXX, che isola singoli accadimenti della vita coniugale e li estromette dal contesto di fondo per attribuire loro un significato autonomo, slegato dal quadro complessivo. A questo proposito, deve innanzitutto osservarsi che la doglianza si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni dell’imputato, senza tenere conto che la Corte d’appello, dopo avere sottoposto la persona offesa ad una indagine positiva circa la sua credibilità benché contrastata su questo punto da XXXXXXXXX, aveva non illogicamente fatto propria una ricostruzione degli accadimenti secondo cui la XXXXXXX, esasperata dalle vessazioni, avesse operato un riferimento agli omicidi dei familiari del ricorrente in ambito criminale solo per dissuaderlo, mediante l’evocazione dell’esito tragico conseguito alla loro dedizione al delitto, dal seguitare a comportarsi male. In ogni caso, la censura non è suscettibile di superare il principio secondo cui, in tema di maltrattamenti in famiglia, lo stato di inferiorità psicologica della vittima non deve necessariamente tradursi in una situazione di completo abbattimento, ma può consistere anche in un avvilimento generale conseguente alle vessazioni patite, non escludendo sporadiche reazioni vitali ed aggressive della vittima la sussistenza di uno stato di soggezione a fronte di soprusi abituali (Sez. 3, n. 46043 del 20/3/2018, C., Rv. 274519 – 02). Il reato è configurabile anche nel caso in cui le condotte violente e vessatorie siano poste in essere dai familiari in danno reciproco gli uni degli altri, poiché l’art. 572 cod. pen., non prevedendo spazi di impunità in relazione ad improprie forme di autotutela, non consente alcuna “compensazione” fra condotte penalmente rilevanti poste in essere vicendevolmente (Sez. 1, n. 19769 del 10/4/2024, P., Rv. 286399 – 01; Sez. 3, n. 12026 del 24/1/2020, M., Rv. 278968 – 01). Peraltro. anche la giurisprudenza di legittimità indicata nel ricorso a sostegno delle censure difensive non è conferente, perché esclude il reato di maltrattamenti in famiglia solo “qualora le violenze, le offese e le umiliazioni siano reciproche, con un grado di gravità e intensità equivalenti”. Nel caso di specie, tuttavia, non si potrebbe certo dire, anche a stare alla prospettazione del ricorrente, che eventuali minacce e offese della persona offesa avessero 6 “gravità e intensità equivalenti” a quelle dell’imputato, avendo la sentenza impugnata dato conto con motivazione adeguata del come quei fatti si inserissero nel contesto di una più ampia ed unitaria condotta abituale di XXXXXXXXX, idonea ad imporre alla moglie un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile.
1.3 Quanto, infine, alle doglianze relative all’elemento psicologico, il ricorso trascura di considerare che la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 572 cod. pen. non implica l'intenzione di sottoporre la vittima, in modo continuo e abituale, ad una serie di sofferenze fisiche e morali, ma solo la consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria (Sez. 3, n. 1508 del 16/10/2018, dep. 2019, C., Rv. 274341 - 02). Di conseguenza, la sentenza impugnata ha appropriatamente escluso che la prospettazione difensiva dell’imputato, il quale aveva sostenuto che il più delle volte aveva chiesto scusa alla moglie dopo averla fatto oggetto di condotte dovute a momentaneo nervosismo, fosse idonea a far venire meno il dolo dei maltrattamenti, desumibile comunque dal fatto che la condotta si era consapevolmente ripetuta per un significativo periodo di tempo. Anche il riferimento al mancato “ravvedimento” dell’imputato, che la difesa censura come una osservazione di tipo moralistico incongruente in sede di valutazione dell’elemento psicologico, in realtà serve ai giudici di merito proprio a rendere conto del fatto che tale atteggiamento reiterato è indicativo della consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima. Si tratta di ciò che, per costante giurisprudenza di legittimità, è sufficiente a comprovare il dolo del delitto di cui all’art. 572 cod. pen., che non richiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale sia finalizzata, fin dalla loro rappresentazione iniziale, la serie di condotte tale da cagionare le abituali sofferenze fisiche o morali della vittima, ma necessita più limitatamente della sola consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza (Sez. 1, n. 13013 del 28/1/2020, Osintsev, Rv. 279326 – 01; Sez. 6, n. 15146 del 19/3/2014, D'A, Rv. 259677 - 01).
1.4 Per quanto fin qui complessivamente osservato, dunque, il primo motivo di ricorso deve essere disatteso.
2. Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, è da ritenersi che la sentenza impugnata tragga adeguatamente la prova della responsabilità del ricorrente, oltre che dalle dichiarazioni della persona offesa e del suocero, dalla circostanza che nella casa al mare ove fu rinvenuta l’arma erano presenti anche i suoi indumenti, le sue scarpe da lavoro e una sua bicicletta. Si tratta di un ragionevole indice del fatto che XXXXXXXXX ancora frequentava quella abitazione e che era nella condizione di disporre dei beni propri e, dunque, anche della pistola che ivi si trovava. Del resto, in materia di reati concernenti le armi, il concetto giuridico di detenzione, che si identifica in una generica disponibilità della cosa, prescinde dalla possibilità di un utilizzo immediato (Sez. 3, n. 46622 del 27/10/2011, Z., Rv. 251967 – 01; Sez. 1, n. 10165 del 6/10/1996, Terrestre, Rv. 206091 - 01). Peraltro, la sentenza di primo grado dà atto che lo stesso imputato avesse dichiarato di essersi recato in quella casa pur dopo averne restituito le chiavi alla moglie. Anche la circostanza stigmatizzata nel ricorso che il rinvenimento materiale della pistola sia avvenuto ad opera del suocero dell’imputato anziché da personale dei Carabinieri, che pure era presente, non vale a nuocere alla affidabilità della scoperta. 7 Risulta dalle sentenze di merito che il ritrovamento sia stato preceduto da una denuncia della XXXXXXX e dalla successiva consegna delle chiavi della casa ai Carabinieri, i quali vi si recarono in compagnia del padre della donna. Di conseguenza, il sospetto, un po’ nebulosamente affacciato con il ricorso, che l’arma “non si trovasse già in loco” ovvero che fosse “stata collocata materialmente in quel punto da soggetti diversi dall’imputato” si scontra con la considerazione che sarebbe stato uno strano modo di simulare il rinvenimento della pistola a carico di XXXXXXXXX quello di far convenire preventivamente la polizia giudiziaria sul luogo nel quale l’arma avrebbe dovuto essere cercata e, perciò, di metterla nella condizione di smascherare la “messa in scena” in tempo reale. Anche la denuncia di travisamento ravvisabile – secondo il ricorso – nel passaggio della motivazione in cui la Corte d’appello ha attribuito a XXXXXXXXX, anziché al suocero, l’intenzione di servirsi eventualmente dell’arma per la risoluzione di una controversia lavorativa non riveste carattere decisivo, soprattutto perché resta il fatto – ammesso dallo stesso imputato – che quella sua dichiarazione, a chiunque si riferisse, era falsa. E non v’è dubbio che la falsa accusa nei confronti del suocero, in quanto sintomatica del tentativo dell’imputato di indirizzare verso altri la responsabilità del fatto e di sottrarsi così all’accertamento della verità, costituisca un ulteriore elemento della inattendibilità di ogni sua smentita delle dichiarazioni della moglie e del suocero circa modalità del rinvenimento e attribuzione della titolarità dell’arma.
3. Il terzo motivo di ricorso relativo al reato di cui all’art. 612 cod. pen. in danno di XXXXXXXXXX è essenzialmente rivalutativo e sollecita una diversa lettura degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata con l’adozione di parametri alternativi di valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Si lamenta, in sostanza, che la condanna si fondi sulle dichiarazioni della persona offesa, di cui non sarebbe stata approfondita l’attendibilità, e che le dichiarazioni della XXXXXXX, richiamate dai giudici di secondo grado a conferma del narrato di XXXXX, sono, in realtà, de relato sul punto essenziale della ricostruzione del fatto. Quest’ultima circostanza, per vero, non è stata affatto taciuta dalla Corte d’appello, che, di contro, ha però evidenziato come tutta la fase precedente allo specifico gesto minaccioso di XXXXXXXXX era stata direttamente osservata e riferita dalla XXXXXXX e ha infine offerto una motivazione non manifestamente illogica, né contradditoria, che ha riconosciuto la coerenza e la precisione delle dichiarazioni rese – ciascuno per la propria parte – dai due testimoni del fatto. Si tratta di approdo motivazionale conforme al principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste anche da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato (Sez. 2, n. 43278 del 24/9/2015, Manzini, Rv. 265104 - 01). Le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., infatti, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'arte, Rv. 253214 - 01). Qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (Sez. 5, n. 21135 del 26/3/2019, S., Rv. 275312 - 01). Peraltro, risulta del tutto ragionevole la osservazione della Corte d’appello – rispetto alla generica censura di inattendibilità di XXXXX già formulata nel giudizio di secondo grado 8 – secondo cui la circostanza della sua presunta “sospensione e/o radiazione” dalla Polizia di Stato non attenga in alcun modo ai fatti oggetto di questo processo. Anche il terzo motivo, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
4. Il quarto motivo considera contraddittorio il diniego dell’applicazione della disciplina del reato continuato nella parte in cui la Corte d’appello ha, in particolare, escluso la unicità del disegno criminoso tra i maltrattamenti familiari, da un lato, e la ricettazione e la detenzione di arma clandestina, dall’altro. La contraddizione risiederebbe nel fatto che la XXXXXXX era stata minacciata con un’arma, che poi i giudici di secondo grado hanno però escluso avesse mai visto. In realtà, l’episodio della minaccia con la pistola (non richiamato né dal capo di imputazione, né dalla sentenza di primo grado) è citato nella motivazione della sentenza impugnata, ma senza alcuna specificazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si sarebbe verificato. Non vi è riscontro, dunque, circa il fatto che la pistola eventualmente utilizzata per la minaccia sia la stessa poi rinvenuta nella casa al mare;
anzi, sussistono seri elementi per escluderlo, giacché la XXXXXXX ha riferito di non avere mai visto materialmente la pistola nascosta nella casa al mare prima del suo rinvenimento dopo la denuncia ai Carabinieri. In ogni caso, anche se si potesse ritenere che XXXXXXXXX abbia minacciato la moglie con l’arma clandestina per la cui detenzione è stato condannato, nessun elemento è emerso o è stato altrimenti evidenziato per potersi ritenere che – a fronte della eterogeneità dei reati – i singoli episodi delittuosi fossero stati progettati ab initio in modo unitario con un'unica deliberazione di fondo. La sentenza impugnata, dunque, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). Né il condannato ha assolto all’onere, che incombe su chi invochi l'applicazione della disciplina della continuazione, di allegare elementi sintomatici della riconducibilità dei reati a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451 - 01). Il quarto motivo, pertanto, deve essere disatteso al pari di quelli precedenti.
5. Alla luce di quanto fin qui osservato, quindi, il ricorso deve essere rigettato in quanto complessivamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Deve disporsi, altresì, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 21/11/2025 9 Il Consigliere estensore Il Presidente AO VA RA AN IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 10
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale RI Francesca Loy, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avvocato Fabio Federico, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza resa in data 25.2.2025, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani dell’1.7.2024 di condanna di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX alla pena di tre anni e un mese di reclusione per i reati di cui ai capi A) e F) (maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata), unificati sotto il vincolo della continuazione, nonché alla pena di due anni e sei mesi di reclusione e 800 euro di multa per i reati di cui ai capi B), C) e D) (detenzione illecita e ricettazione di arma da fuoco clandestina, detenzione illecita di munizioni), a loro volta unificati sotto il vincolo della continuazione, per una pena complessiva di cinque anni e sette mesi di reclusione e 800 euro di multa.
1.1 La Corte d’appello dà atto che i primi due motivi di gravame riguardano la responsabilità dell'imputato per il reato di maltrattamenti. La difesa ha innanzitutto dedotto la inattendibilità delle dichiarazioni della persona offesa XXXXXXXXXXXXX, ritenute prive di riscontro in quanto il suo racconto non ha trovato conferma nelle dichiarazioni dei testimoni dell’accusa e della difesa. In particolare, si è sostenuto che le accuse erano dettate da interessi economici, come dimostrato anche dalla circostanza che la persona offesa avesse rinunciato alla costituzione di parte civile nel corso del processo dopo che l'imputato le aveva corrisposto somme di denaro. I giudici di appello hanno ritenuto, invece, che nessun dubbio sussistesse in ordine all'attendibilità della persona offesa, la quale ha descritto gli elementi essenziali della vicenda con coerenza, precisione e senza contraddizioni, non essendo peraltro emerso alcun motivo di astio indipendente dai fatti di causa. D'altra parte, la XXXXXXX non ha esitato a riferire anche circostanze favorevoli all'imputato. I suoi familiari, contrariamente all'assunto difensivo, hanno confermato l'indole violenta e prevaricatrice dell'imputato, a nulla Penale Sent. Sez. 1 Num. 3807 Anno 2026 Presidente: AN RA Relatore: VA AO Data Udienza: 21/11/2025 rilevando che essi non avessero assistito direttamente ad aggressioni, in quanto era logico ritenere che le condotte più gravi fossero avvenute quando i coniugi erano soli e in assenza di testimoni. Del resto, anche i parenti di XXXXXXXXX hanno comunque dichiarato di essere a conoscenza di litigi della coppia. Né appaiono dirimenti, secondo la Corte d'appello, le dichiarazioni dello stesso imputato, il quale ha ridimensionato gli addebiti e ha negato di aver aggredito fisicamente la moglie, attribuendo le proprie condotte al nervosismo dovuto alla sua detenzione domiciliare e ai problemi economici familiari che la donna gli rinfacciava continuamente;
ha ammesso di avere avuto reazioni aggressive nei confronti della moglie che si concretizzavano essenzialmente nel lancio di oggetti. Ancora, non appare dirimente – secondo i giudici di secondo grado – che la persona offesa non avesse mai riportato ferite da refertare, tenuto conto che comunque aveva affermato di avere subìto frequentemente aggressioni fisiche dal marito e di essere stata minacciata di morte anche con una pistola. Di conseguenza, le condotte vessatorie non erano dovute solo a momenti di nervosismo durante la detenzione domiciliare, in quanto era emerso che la persona offesa aveva patito aggressioni per tutto il periodo della sua convivenza coniugale. In secondo luogo, la difesa aveva dedotto la carenza degli elementi costitutivi del delitto di maltrattamenti. Sotto il profilo oggettivo, si contestava l'assenza dell'abitualità della condotta, in quanto gli episodi violenti erano stati sporadici e dovuti alla difficile condizione economica della famiglia, così come si negava la condizione di soggezione della persona offesa, in quanto era spesso la donna a iniziare le discussioni, fatte di insulti e minacce reciproci. A proposito di questo rilievo, la Corte d’appello ha innanzitutto considerato che dalle risultanze processuali era risultato, invece, che le condotte di XXXXXXXXX erano quotidiane e si erano protratte per tutta la durata del rapporto matrimoniale, sviluppatosi in un clima di elevata aggressività e in presenza di un’indole prevaricatrice dell'imputato con l'imposizione di un sistema di vita stabilmente vessatorio. In particolare, la XXXXXXX era stata oggetto di gravi atti di violenza morale e fisica, in stato di totale sottomissione fortemente indicativo della tipica condizione della vittima di maltrattamenti;
invece, non rilevava che la persona offesa avesse talvolta innescato le discussioni in quanto esasperata dal dover provvedere da sola alle spese del nucleo familiare, né che avesse opposto resistenza alla prevaricazione. Quanto all'elemento soggettivo, la difesa aveva evidenziato che l'imputato non agiva con l'intento di maltrattare, ma solo in preda a un momentaneo e passeggero nervosismo, tanto che spesso chiedeva immediatamente scusa alla moglie dopo le sue reazioni aggressive. Questa argomentazione, secondo la Corte d’appello, non è sufficiente a escludere l'elemento psicologico del reato, costituito dal dolo generico, essendo ravvisabile nell’agente una grave intenzione di umiliare e sopraffare la coniuge.
1.2 Con il terzo motivo di appello, la difesa ha dedotto l’insussistenza di prove circa la riconducibilità dell'arma clandestina a XXXXXXXXX, in assenza di un esame dattiloscopico e tenuto conto che venne rinvenuta presso l'abitazione del padre della persona offesa un anno dopo rispetto a quando l'imputato aveva cessato di frequentarla. È stato sostenuto, in particolare, che non sarebbe stato comprensibile il motivo per cui l’imputato dovesse detenere una pistola in una casa nella quale non abitava più. La Corte d'appello, premesso che per le ragioni ben spiegate nella sentenza di primo grado l'arma non poteva essere ricondotta né al padre della persona offesa, né alla persona offesa stessa, ha innanzitutto osservato che l'imputato ha riconosciuto di avere accusato falsamente dinanzi al G.i.p. il suocero, in quanto nutriva astio nei suoi confronti, sicché è complessivamente inattendibile. 2 Nello specifico, i giudici di secondo grado hanno ritenuto che la presenza nella casa degli indumenti e delle scarpe di lavoro dell'imputato fosse la prova che egli era consapevole di poter recuperare i propri effetti personali in ogni momento e che, quindi, avesse agevole accesso alla casa stessa. A nulla rileva, pertanto, che non sia stato effettuato un esame dattiloscopico, perché non residuano dubbi che la pistola appartenesse all'imputato.
1.3 Con il quarto motivo di appello, la difesa, in relazione al reato di minaccia aggravata, ha dedotto che la condanna si è fondata esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa XXXXXXXXXXX e non anche su quelle della moglie di XXXXXXXXX. Peraltro, si è sostenuto che XXXXX sarebbe inattendibile in quanto sospeso o radiato dalla Polizia di Stato. La Corte d’appello ha ritenuto le doglianze infondate, innanzitutto perché sia XXXXX che la XXXXXXX hanno descritto gli elementi essenziali della vicenda con coerenza e senza contraddizioni. Né coglie nel segno la doglianza secondo cui la XXXXXXX non aveva visto il gesto minaccioso, perché ella ha dichiarato di aver visto alcuni gesti dell'ex marito e di avere avuto conferma da XXXXX che si trattasse di una minaccia di morte. È da aggiungersi, poi, che i due, dopo la minaccia, chiamavano immediatamente i Carabinieri e poi si precipitavano a recuperare i figli della XXXXXXX, circostanze queste fortemente indicative del fatto che erano molto spaventati. Del resto, l'imputato si allontanò subito dal luogo, anziché attendere le forze dell'ordine per chiarire l'accaduto, e questo è significativo della consapevolezza della illiceità della propria condotta. Non è dirimente, invece, il fatto che XXXXX sia stato radiato dalla Polizia di Stato e che secondo un testimone fosse solito abusare del suo ruolo, in quanto si tratta di elementi non attinenti ai fatti di causa.
1.4 Con il quinto motivo di appello, la difesa ha chiesto il riconoscimento della continuazione fra tutti i reati contestati, in quanto rientranti in un medesimo disegno criminoso consistente nella volontà di avere il controllo totale sulla propria moglie. Anche questa doglianza, secondo la Corte d'appello, non è meritevole di accoglimento, in quanto non si può ravvisare tra il reato di maltrattamenti e i reati in materia di armi una preventiva deliberazione, anche perché è emerso dall'istruttoria che la moglie dell'imputato non avesse mai visto il contenuto della valigia dove la pistola era conservata e che comunque l'imputato aveva riferito che la pistola gli serviva per risolvere una questione con il proprio datore di lavoro.
2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il difensore di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, articolando quattro motivi.
2.1 Con il primo motivo, deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di cui all’art. 572 cod. pen. Quanto all’elemento oggettivo del reato, la Corte d’appello è incorsa – secondo il ricorrente – in un palese travisamento delle prove. Nella motivazione si legge che l'assenza di referti medici della persona offesa non avrebbe carattere dirimente, in quanto la donna comunque ha riferito di essere stata aggredita fisicamente di frequente, ma tale affermazione si fonda su una ricostruzione parziale delle risultanze processuali. Ulteriore profilo critico della sentenza riguarda le minacce che la persona offesa aveva rivolto all'imputato, che i giudici di secondo grado hanno ridimensionato, negandone la portata intimidatoria e facendole risalire alla esasperazione della XXXXXXX per le vessazioni subite. Ancora, la sentenza non ha tenuto conto del rapporto di reciproca conflittualità intercorrente tra i coniugi, che è stato confermato dalla stessa XXXXXXX in dibattimento, nel 3 quale ella ha ammesso di avere fatto diversi dispetti al marito. Di conseguenza, nel processo è emerso chiaramente che vi fossero offese e minacce reciproche, tali che non era possibile individuare un solo soggetto maltrattante. In relazione all'elemento soggettivo del delitto di maltrattamenti, poi, la motivazione della Corte d’appello si risolve in una sintetica adesione alla sentenza di primo grado senza valutare le censure difensive. In particolare, la pronuncia di secondo grado non si misura con i presupposti minimi del dolo generico e non tiene conto che mancava nell'imputato la volontà di maltrattare la moglie, la quale ammetteva che XXXXXXXXX le chiedeva scusa dopo i comportamenti aggressivi, così rendendo palese un atteggiamento che rivela un senso di colpa e non una deliberata volontà di cagionare sofferenza.
2.2 Con il secondo motivo, deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione ai reati in materia di armi e munizioni. La sentenza impugnata – lamenta il ricorrente – si sofferma in maniera assertiva sulla circostanza che l'imputato avrebbe mantenuto la disponibilità della casa del suocero fino a pochi mesi prima del rinvenimento dell'arma, desumendola dal fatto che all'interno dell'abitazione erano stati ritrovati i suoi indumenti. Tuttavia, la circostanza non era affatto sintomatica della disponibilità dell'immobile, né della detenzione dell'arma, tanto più che la persona offesa ha confermato che XXXXXXXXX aveva restituito le chiavi al momento della separazione intervenuta nel giugno del 2022 mentre l'arma è stata ritrovata nel successivo mese di agosto. Inoltre, il rinvenimento dell'arma è avvenuto in circostanze anomale e tutt'altro che chiare, in quanto non fu sequestrata dalla polizia giudiziaria nel corso di una perquisizione, ma fu rinvenuta dal padre della persona offesa, il quale si era recato sul posto dietro indicazione della figlia, che lo guidava telefonicamente nella localizzazione dell'arma. I poliziotti non entrarono immediatamente nell'immobile, ma attesero fino al rinvenimento dell'arma da parte del suocero di XXXXXXXXX, che dunque avvenne senza alcuna garanzia di terzietà e senza che si possa escludere che l'arma non si trovasse già nel luogo e fosse stata collocata in quel punto da soggetti diversi dall'imputato. La sentenza omette ogni valutazione su questi profili e, peraltro, è contraddittoria quando, da un lato, valorizza che la XXXXXXX sarebbe stata inconsapevole dell’arma e, dall’altro, le attribuisce una conoscenza tale da guidare telefonicamente il padre fino al punto ove la pistola era nascosta. È viziato da travisamento anche quel passaggio della motivazione in cui la Corte d’appello ritiene provato che l'arma appartenesse a XXXXXXXXX, perchè aveva l'intenzione di servirsene per risolvere un suo contenzioso con il datore di lavoro. In realtà, nell'interrogatorio dinanzi al G.i.p. l'imputato aveva attribuito sia la titolarità dell'arma che il movente sopraddetto al suocero e non a sé stesso: quindi, la questione lavorativa non riguardava lui, ma il padre della persona offesa. Infine, la mancata esecuzione di accertamenti dattiloscopici sull’arma, che avrebbe potuto confermare o escludere la riconducibilità della stessa all'imputato, è stata considerata dalla Corte d’appello un aspetto non dirimente, mentre invece avrebbe potuto chiarire le contraddizioni rappresentate nel motivo di ricorso.
2.3 Con il terzo motivo, deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di cui all’art. 612 cod. pen. La motivazione sulla sussistenza del reato di minaccia aggravata è lacunosa, sia per ciò che riguarda la ricostruzione del fatto, sia per ciò che riguarda la valutazione delle 4 dichiarazioni utilizzate. La sentenza impugnata si limita a valorizzare la testimonianza della persona offesa XXXXX, aggiungendo che la sua ricostruzione sarebbe confermata dalla XXXXXXX che ha assistito all'accadimento. Tuttavia, questa conclusione è infondata, in quanto la donna in dibattimento ha dichiarato di non aver visto direttamente il gesto di XXXXXXXXX, ma di avere più semplicemente ricevuto da XXXXX l'informazione che si trattasse di un gesto che mimava il taglio della gola. Di conseguenza, si tratta di una testimonianza de relato, che i giudici non hanno valutato come tale. Inoltre, la Corte d’appello utilizza un argomento presuntivo, con riferimento alla circostanza che XXXXXXXXX si fosse allontanato dal luogo, per attribuire ad essa un valore di indizio di colpevolezza a suo carico, così come è ancor più discutibile l'affermazione secondo cui il comportamento della XXXXXXX e di XXXXX fosse sintomatico di una paura da ricollegarsi al gesto intimidatorio dell'imputato. In realtà, la donna ha dichiarato di essersi preoccupata non per il timore incusso da XXXXXXXXX, ma per i figli che erano stati lasciati dal marito presso la cognata. In definitiva, la condanna si fonda sulle sole dichiarazioni di XXXXX, la cui attendibilità non è stata puntualmente valutata.
2.4 Con il quarto motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’applicazione della continuazione. La motivazione che esclude la continuazione tra il reato di maltrattamenti e i reati in materia di armi è contraddittoria, perché la Corte d’appello dapprima osserva che la XXXXXXX era stata minacciata con un'arma e poi sostiene che la persona offesa non aveva mai visto l'arma stessa. Inoltre, anche l'argomento secondo cui XXXXXXXXX si era assunto la paternità dell'arma, da utilizzare per risolvere una controversia di lavoro, è erroneo, perché si fonda su un travisamento della prova come descritto nel precedente motivo di ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte. 1 Il primo motivo contiene una critica parziale, che attacca la sentenza impugnata su singoli aspetti e non tiene conto che il reato di maltrattamenti contro familiari è integrato da una serie di comportamenti reiterati nel tempo, da valutare complessivamente.
1.1 Il ricorso si concentra inizialmente, in particolare, su due episodi citati dai giudici di merito, peraltro articolandosi attraverso la censura non poco contraddittoria secondo cui, per un verso, a tali episodi sarebbe stato attribuito “particolare rilievo” nella ricostruzione dei fatti e, per l’altro, la Corte d’appello avrebbe invece omesso di occuparsene approfonditamente a fronte dei motivi di impugnazione della sentenza di primo grado. In realtà, le sentenze di merito non attribuiscono affatto agli episodi della “forchetta” e del “taglio delle unghie” una rilevanza decisiva, ma li citano unitamente a diversi altri fatti, nell’ambito della ricostruzione di un complessivo contegno vessatorio del ricorrente. Peraltro, il ricorso non spiega perché il colpo di forchetta – che lo stesso imputato ha ammesso di avere dato alla moglie nel corso di una discussione, sia pure con una intensità minore di quella ipotizzata dal pubblico ministero – sarebbe insignificante, posto che ha comunque cagionato la fuoriuscita di sangue dal braccio della persona offesa ed è tecnicamente una lesione, cagionata alla donna in un momento di contrasto familiare. E anche quanto all’episodio del taglio delle unghie (che il capo di imputazione non menziona espressamente), il ricorso ricava dall’interrogatorio dello stesso XXXXXXXXX l’incompatibilità del fatto con le condizioni fisiche dell’imputato, laddove la sentenza afferma, sulla base delle dichiarazioni della moglie, che il gesto di costrizione del ricorrente nei 5 confronti della donna sarebbe consistito nell’afferrarla per il braccio e, dunque, in un atto che non richiedeva una particolare mobilizzazione: atto che rileva, non tanto come manifestazione di violenza fisica in sé, ma in quanto espressione di una prevaricazione che XXXXXXXXX non esitava ad esercitare anche in una situazione di limitata autonomia fisica. Pertanto, i rilievi difensivi relativi a questi due specifici episodi non sono idonei a confutare la sentenza impugnata, che ha invece fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in tema di maltrattamenti in famiglia, il reato è integrato da comportamenti reiterati, ancorché non sistematici, che, valutati complessivamente, siano volti a ledere, con violenza fisica o psicologica, la dignità e identità della persona offesa, limitandone la sfera di autodeterminazione (Sez. 6, n. 37978 del 3/7/2023, B., Rv. 285273 - 01). In particolare, il delitto di maltrattamenti in famiglia non è integrato soltanto dalle percosse, lesioni, ingiurie, minacce, privazioni e umiliazioni imposte alla vittima, ma anche dagli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali (Sez. 6, n. 44700 dell’8/10/2013, P., Rv. 256962 - 01). Di conseguenza, può essere commesso anche mediante il compimento di atti che, di per sé, non costituiscono reato e non siano riconducibili a fattispecie tipiche ulteriori rispetto a quella di cui all'art. 572 cod. pen. (Sez. 6, n. 13422 del 10/3/2016, O., Rv. 267270 – 01).
1.2 Anche la deduzione difensiva relativa alla pretesa reciprocità delle minacce e delle offese tra i coniugi consegue ad un’opera di parcellizzazione della condotta complessiva di XXXXXXXXX, che isola singoli accadimenti della vita coniugale e li estromette dal contesto di fondo per attribuire loro un significato autonomo, slegato dal quadro complessivo. A questo proposito, deve innanzitutto osservarsi che la doglianza si fonda essenzialmente sulle dichiarazioni dell’imputato, senza tenere conto che la Corte d’appello, dopo avere sottoposto la persona offesa ad una indagine positiva circa la sua credibilità benché contrastata su questo punto da XXXXXXXXX, aveva non illogicamente fatto propria una ricostruzione degli accadimenti secondo cui la XXXXXXX, esasperata dalle vessazioni, avesse operato un riferimento agli omicidi dei familiari del ricorrente in ambito criminale solo per dissuaderlo, mediante l’evocazione dell’esito tragico conseguito alla loro dedizione al delitto, dal seguitare a comportarsi male. In ogni caso, la censura non è suscettibile di superare il principio secondo cui, in tema di maltrattamenti in famiglia, lo stato di inferiorità psicologica della vittima non deve necessariamente tradursi in una situazione di completo abbattimento, ma può consistere anche in un avvilimento generale conseguente alle vessazioni patite, non escludendo sporadiche reazioni vitali ed aggressive della vittima la sussistenza di uno stato di soggezione a fronte di soprusi abituali (Sez. 3, n. 46043 del 20/3/2018, C., Rv. 274519 – 02). Il reato è configurabile anche nel caso in cui le condotte violente e vessatorie siano poste in essere dai familiari in danno reciproco gli uni degli altri, poiché l’art. 572 cod. pen., non prevedendo spazi di impunità in relazione ad improprie forme di autotutela, non consente alcuna “compensazione” fra condotte penalmente rilevanti poste in essere vicendevolmente (Sez. 1, n. 19769 del 10/4/2024, P., Rv. 286399 – 01; Sez. 3, n. 12026 del 24/1/2020, M., Rv. 278968 – 01). Peraltro. anche la giurisprudenza di legittimità indicata nel ricorso a sostegno delle censure difensive non è conferente, perché esclude il reato di maltrattamenti in famiglia solo “qualora le violenze, le offese e le umiliazioni siano reciproche, con un grado di gravità e intensità equivalenti”. Nel caso di specie, tuttavia, non si potrebbe certo dire, anche a stare alla prospettazione del ricorrente, che eventuali minacce e offese della persona offesa avessero 6 “gravità e intensità equivalenti” a quelle dell’imputato, avendo la sentenza impugnata dato conto con motivazione adeguata del come quei fatti si inserissero nel contesto di una più ampia ed unitaria condotta abituale di XXXXXXXXX, idonea ad imporre alla moglie un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile.
1.3 Quanto, infine, alle doglianze relative all’elemento psicologico, il ricorso trascura di considerare che la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 572 cod. pen. non implica l'intenzione di sottoporre la vittima, in modo continuo e abituale, ad una serie di sofferenze fisiche e morali, ma solo la consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria (Sez. 3, n. 1508 del 16/10/2018, dep. 2019, C., Rv. 274341 - 02). Di conseguenza, la sentenza impugnata ha appropriatamente escluso che la prospettazione difensiva dell’imputato, il quale aveva sostenuto che il più delle volte aveva chiesto scusa alla moglie dopo averla fatto oggetto di condotte dovute a momentaneo nervosismo, fosse idonea a far venire meno il dolo dei maltrattamenti, desumibile comunque dal fatto che la condotta si era consapevolmente ripetuta per un significativo periodo di tempo. Anche il riferimento al mancato “ravvedimento” dell’imputato, che la difesa censura come una osservazione di tipo moralistico incongruente in sede di valutazione dell’elemento psicologico, in realtà serve ai giudici di merito proprio a rendere conto del fatto che tale atteggiamento reiterato è indicativo della consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima. Si tratta di ciò che, per costante giurisprudenza di legittimità, è sufficiente a comprovare il dolo del delitto di cui all’art. 572 cod. pen., che non richiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale sia finalizzata, fin dalla loro rappresentazione iniziale, la serie di condotte tale da cagionare le abituali sofferenze fisiche o morali della vittima, ma necessita più limitatamente della sola consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività vessatoria, già posta in essere in precedenza (Sez. 1, n. 13013 del 28/1/2020, Osintsev, Rv. 279326 – 01; Sez. 6, n. 15146 del 19/3/2014, D'A, Rv. 259677 - 01).
1.4 Per quanto fin qui complessivamente osservato, dunque, il primo motivo di ricorso deve essere disatteso.
2. Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, è da ritenersi che la sentenza impugnata tragga adeguatamente la prova della responsabilità del ricorrente, oltre che dalle dichiarazioni della persona offesa e del suocero, dalla circostanza che nella casa al mare ove fu rinvenuta l’arma erano presenti anche i suoi indumenti, le sue scarpe da lavoro e una sua bicicletta. Si tratta di un ragionevole indice del fatto che XXXXXXXXX ancora frequentava quella abitazione e che era nella condizione di disporre dei beni propri e, dunque, anche della pistola che ivi si trovava. Del resto, in materia di reati concernenti le armi, il concetto giuridico di detenzione, che si identifica in una generica disponibilità della cosa, prescinde dalla possibilità di un utilizzo immediato (Sez. 3, n. 46622 del 27/10/2011, Z., Rv. 251967 – 01; Sez. 1, n. 10165 del 6/10/1996, Terrestre, Rv. 206091 - 01). Peraltro, la sentenza di primo grado dà atto che lo stesso imputato avesse dichiarato di essersi recato in quella casa pur dopo averne restituito le chiavi alla moglie. Anche la circostanza stigmatizzata nel ricorso che il rinvenimento materiale della pistola sia avvenuto ad opera del suocero dell’imputato anziché da personale dei Carabinieri, che pure era presente, non vale a nuocere alla affidabilità della scoperta. 7 Risulta dalle sentenze di merito che il ritrovamento sia stato preceduto da una denuncia della XXXXXXX e dalla successiva consegna delle chiavi della casa ai Carabinieri, i quali vi si recarono in compagnia del padre della donna. Di conseguenza, il sospetto, un po’ nebulosamente affacciato con il ricorso, che l’arma “non si trovasse già in loco” ovvero che fosse “stata collocata materialmente in quel punto da soggetti diversi dall’imputato” si scontra con la considerazione che sarebbe stato uno strano modo di simulare il rinvenimento della pistola a carico di XXXXXXXXX quello di far convenire preventivamente la polizia giudiziaria sul luogo nel quale l’arma avrebbe dovuto essere cercata e, perciò, di metterla nella condizione di smascherare la “messa in scena” in tempo reale. Anche la denuncia di travisamento ravvisabile – secondo il ricorso – nel passaggio della motivazione in cui la Corte d’appello ha attribuito a XXXXXXXXX, anziché al suocero, l’intenzione di servirsi eventualmente dell’arma per la risoluzione di una controversia lavorativa non riveste carattere decisivo, soprattutto perché resta il fatto – ammesso dallo stesso imputato – che quella sua dichiarazione, a chiunque si riferisse, era falsa. E non v’è dubbio che la falsa accusa nei confronti del suocero, in quanto sintomatica del tentativo dell’imputato di indirizzare verso altri la responsabilità del fatto e di sottrarsi così all’accertamento della verità, costituisca un ulteriore elemento della inattendibilità di ogni sua smentita delle dichiarazioni della moglie e del suocero circa modalità del rinvenimento e attribuzione della titolarità dell’arma.
3. Il terzo motivo di ricorso relativo al reato di cui all’art. 612 cod. pen. in danno di XXXXXXXXXX è essenzialmente rivalutativo e sollecita una diversa lettura degli elementi posti a fondamento della decisione impugnata con l’adozione di parametri alternativi di valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Si lamenta, in sostanza, che la condanna si fondi sulle dichiarazioni della persona offesa, di cui non sarebbe stata approfondita l’attendibilità, e che le dichiarazioni della XXXXXXX, richiamate dai giudici di secondo grado a conferma del narrato di XXXXX, sono, in realtà, de relato sul punto essenziale della ricostruzione del fatto. Quest’ultima circostanza, per vero, non è stata affatto taciuta dalla Corte d’appello, che, di contro, ha però evidenziato come tutta la fase precedente allo specifico gesto minaccioso di XXXXXXXXX era stata direttamente osservata e riferita dalla XXXXXXX e ha infine offerto una motivazione non manifestamente illogica, né contradditoria, che ha riconosciuto la coerenza e la precisione delle dichiarazioni rese – ciascuno per la propria parte – dai due testimoni del fatto. Si tratta di approdo motivazionale conforme al principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste anche da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato (Sez. 2, n. 43278 del 24/9/2015, Manzini, Rv. 265104 - 01). Le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., infatti, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell'arte, Rv. 253214 - 01). Qualora risulti opportuna l'acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione (Sez. 5, n. 21135 del 26/3/2019, S., Rv. 275312 - 01). Peraltro, risulta del tutto ragionevole la osservazione della Corte d’appello – rispetto alla generica censura di inattendibilità di XXXXX già formulata nel giudizio di secondo grado 8 – secondo cui la circostanza della sua presunta “sospensione e/o radiazione” dalla Polizia di Stato non attenga in alcun modo ai fatti oggetto di questo processo. Anche il terzo motivo, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
4. Il quarto motivo considera contraddittorio il diniego dell’applicazione della disciplina del reato continuato nella parte in cui la Corte d’appello ha, in particolare, escluso la unicità del disegno criminoso tra i maltrattamenti familiari, da un lato, e la ricettazione e la detenzione di arma clandestina, dall’altro. La contraddizione risiederebbe nel fatto che la XXXXXXX era stata minacciata con un’arma, che poi i giudici di secondo grado hanno però escluso avesse mai visto. In realtà, l’episodio della minaccia con la pistola (non richiamato né dal capo di imputazione, né dalla sentenza di primo grado) è citato nella motivazione della sentenza impugnata, ma senza alcuna specificazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui si sarebbe verificato. Non vi è riscontro, dunque, circa il fatto che la pistola eventualmente utilizzata per la minaccia sia la stessa poi rinvenuta nella casa al mare;
anzi, sussistono seri elementi per escluderlo, giacché la XXXXXXX ha riferito di non avere mai visto materialmente la pistola nascosta nella casa al mare prima del suo rinvenimento dopo la denuncia ai Carabinieri. In ogni caso, anche se si potesse ritenere che XXXXXXXXX abbia minacciato la moglie con l’arma clandestina per la cui detenzione è stato condannato, nessun elemento è emerso o è stato altrimenti evidenziato per potersi ritenere che – a fronte della eterogeneità dei reati – i singoli episodi delittuosi fossero stati progettati ab initio in modo unitario con un'unica deliberazione di fondo. La sentenza impugnata, dunque, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il riconoscimento della continuazione necessita di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). Né il condannato ha assolto all’onere, che incombe su chi invochi l'applicazione della disciplina della continuazione, di allegare elementi sintomatici della riconducibilità dei reati a una preventiva programmazione unitaria, onde evitare che il meccanismo sanzionatorio di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. si traduca in un automatico beneficio premiale conseguente alla mera reiterazione del reato, rendendo evanescente la linea di demarcazione tra continuazione e abitualità a delinquere (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451 - 01). Il quarto motivo, pertanto, deve essere disatteso al pari di quelli precedenti.
5. Alla luce di quanto fin qui osservato, quindi, il ricorso deve essere rigettato in quanto complessivamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. Deve disporsi, altresì, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 21/11/2025 9 Il Consigliere estensore Il Presidente AO VA RA AN IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 10