Articolo 2767 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 2767.

(Crediti per risarcimento di danni contro l'assicurato).

Nel caso di assicurazione della responsabilita' civile, il credito del danneggiato per il risarcimento ha privilegio sull'indennita' dovuta dall'assicuratore.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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