Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/03/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con i seguenti
Magistrati:
DOTT. SSA FLORIANA CONSOLANTE PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI GIUDICE REL ED EST.
DOTT. SSA ENRICA NASTI GIUDICE
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 764/2024 R.G.A.C.,
TRA
( c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Addabbo e Rosanna
Iannantuono, giusta mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto in
Benevento al Corso Garibaldi n. 236 presso lo studio del primo difensore
- Ricorrente-
( c.f. Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Lina Fiorilli giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio eletto in S. Bartolomeo in
Galdo alla Via Variante n. 115 presso il suo studio
-resistente-
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Benevento;
-interventore necessario-
avente ad oggetto separazione giudiziale nella quale le parti sono addivenute a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI: come formulate dalle parti all'udienza del 26.02.2025; il
P.M. ha concluso in data 13 marzo 2025.
-1 di 4-
ha chiesto al Tribunale di Benevento di pronunciare la Parte_2 separazione giudiziale dal coniuge con addebito, Controparte_1 disporre l'affido condiviso della minore con collocazione privilegiata presso di sé nell'abitazione sita in S. Bartolomeo in Galdo alla via 9/11
n. 10, regolamentare il diritto di visita paterno ponendo a carico del padre l'obbligo di intraprendere percorso genitoriale, porre a carico del l'obbligo di versare un assegno di mantenimento mensile per la CP_1 figlia pari ad € 500,00, oltre spese straordinarie al 50%, nonché di approvare il piano genitoriale allegato al ricorso.
Ha dedotto a sostegno delle domande formulate:
-che si era unita in matrimonio con il resistente in San Bartolomeo in
Galdo (BN) in data 27 settembre 2008 (matrimonio trascritto nel registro di stato civile del medesimo Comune, anno 2008, n. 10, parte II, Serie A)
e che lo stesso era stato allietato dalla nascita della figlia PE
(nata l'[...]);
-che fin dagli inizi il matrimonio era stato difficile a causa del carattere aggressivo del resistente e del suo disinteresse verso la moglie e la figlia e che, pertanto, la crisi matrimoniale era da addebitarsi al resistente;
- che la figlia rifiutava di vedere il padre e di avervi un PE contatto telefonico;
- di aver presentato querela per maltrattamenti in famiglia a seguito degli episodi del 23 dicembre 2022 e che da tale data aveva lasciato la casa coniugale occupando l'abitazione sita in S. Bartolomeo in Galdo alla via 9/11 n. 10.
nel costituirsi in giudizio si è associato alla Controparte_1 richiesta di pronuncia di separazione personale, al regime di affido condiviso con collocazione della minore presso la ricorrente;
si è opposto invece alla conferma del piano genitoriale allegato al ricorso ed ha chiesto il rigetto della richiesta di addebito per essere stata archiviata nei suoi confronti la denuncia penale per maltrattamenti in famiglia ed ha chiesto di porre a proprio carico l'obbligo al pagamento di euro 300 mensili per il mantenimento della figlia, oltre spese straordinarie al 50%.
-2 di 4- All'udienza del 26 febbraio 2025, sentiti i coniugi e fallito il tentativo di conciliazione, dopo ampia discussione i coniugi addivenivano alle seguenti conclusioni congiunte:
“pronuncia della separazione con rinuncia da parte di Parte_1 alla domanda di addebito;
affido condiviso della minore di anni PE
16 ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
quanto al diritto di visita paterno, è necessario prevedere un percorso di sostegno psicologico della minore da attivare presso i servizi sociali competenti per il luogo di residenza della minore con l'intervento degli psicologi dell'Asl che si metteranno in contatto anche con i professionisti che seguono privatamente la minore;
nell'ambito del detto percorso i servizi sociali provvederanno con gradualità e tenuto conto della volontà manifestata dalla minore, ad introdurre gli incontri con il padre in modalità protetta. Il resistente corrisponderà per il mantenimento della minore la somma di 400,00 € mensili da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente intestato alla ricorrente già comunicato al resistente, oltre rivalutazione annuale secondo indici ISTAT;
il resistente dovrà contribuire alle spese straordinarie nella misura del 50 % per la cui individuazione e disciplina si rinvia al protocollo siglato tra consiglio dell'ordine e questo Tribunale. Spese del presente giudizio compensate”.
Le parti hanno chiesto pronunciarsi sentenza di separazione alle condizioni depositate ed il giudice delegato all'istruttoria si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha fatto pervenire le proprie conclusioni in data 13 marzo 2025, non opponendosi all'accoglimento delle domande, alla luce delle conclusioni congiunte.
La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, dall'esito negativo del tentativo di conciliazione e da quanto da entrambe dedotto nei rispettivi scritti difensivi non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, alla luce di quanto disposto dall'art. 151
c.c..
Considerato che le pattuizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 26 febbraio 2025 e in sentenza trascritte, non appaiono
-3 di 4- contrarie all'ordine pubblico né all'interesse della figlia, esse possono essere accolte e vanno, pertanto, recepite nella presente sentenza.
Il rinvenimento dell'accordo giustifica la compensazione totale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:
-Dichiara la separazione personale fra (c.f. Parte_1
) nata il [...] a San Bartolomeo in [...] e C.F._1
( c.f. ) nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
Benevento, alle condizioni congiunte riportate nella parte motiva della sentenza;
-Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San
Bartolomeo in Galdo perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Benevento nella camera di consiglio del 17 marzo 2025.
IL GIUDICE REL. - EST. IL PRESIDENTE
DOTT. SSA SERENA BERRUTI DOTT.SSA FLORIANA CONSOLANTE
-4 di 4-