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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 13/10/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2601/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2601/2024 promossa da: (C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. FIORENZA SOLAINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ravenna, Via Bovini n. 35 e
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Ravenna (RA), fraz. Santerno, Via Degli Angeli n. 205/A, con il patrocinio dell'avv. LUISA DI CURZIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Spoleto (PG), Via Plinio il Giovane n. 26
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date dello
03.09.2025 e dello 05.09.2025. In data 12.07.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso cumulativo per separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 11.06.2024, e Parte_1 Parte_2 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio a Ravenna in data 03.10.1998, con opzione per il regime di separazione dei beni, che veniva regolarmente iscritto presso il registro degli atti di matrimonio di tale Comune, all'atto n.162, parte I, anno 1998, che dall'unione erano nati in data 29.09.2004 la figlia e in data 12.06.2015 il figlio che, da Persona_1 Controparte_1 tempo, l'unione non era più serena, tanto che essendo venuta meno la comunione affettiva, erano addivenuti alla decisione di proporre ricorso cumulativo congiunto di separazione e divorzio. Le parti chiedevano quindi al Tribunale di Ravenna di omologare la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2) Assegnare l'ex casa coniugale sita in frazione Santerno (Ra), via Degli Angeli, n. 205/A, al sig.
mentre la moglie provvederà a trasferire la propria residenza, con i suoi oggetti Parte_1 ed effetti personali, presso altra abitazione in sua proprietà sita in Villanova (Ra), via Francesco Per_ Petrarca n.4, ove vivrà assieme anche alla figlia maggiorenne , economicamente non ancora autosufficiente;
3) Stabilire l'affidamento del figlio minorenne ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno CP_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4) Stabilire la collocazione del figlio minorenne presso la dimora materna sita in Villanova di CP_1
Bagnacavallo (Ra), via Francesco Petrarca n. 4, quale residenza, ma con suddivisione paritaria dei tempi di permanenza presso l'uno e l'altro genitore nei termini di una settimana presso ciascuno/a, dal lunedì alla domenica, da applicarsi, con alternanza, anche per le festività di Natale e Pasqua, mentre durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore sino a 15 giorni consecutivi, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno e con la specificazione che eventuale contatto telefonico durante la permanenza del figlio presso l'altro genitore viene concordemente fissato ad ore 20,30 serali;
5) Stabilire l'assegno di mantenimento per entrambi i figli nella somma complessiva di euro 350,00= mensili che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat;
6) Stabilire che le spese straordinarie a favore dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, dietro esibizione di idonee ricevute fiscali;
i coniugi sono d'accordo nel considerare straordinarie, e quindi da sostenere al 50 % ciascuno, le spese della mensa del figlio . Sono CP_1 altresì d'accordo nel considerare straordinarie, e quindi da sostenere al 50 % ciascuno, le future spese Per_ universitarie della figlia , quali tasse, libri e spese di alloggio. Rispetto a quest'ultimo in pagina 2 di 6 particolare, sarà necessario un preventivo accordo nel senso che lo stesso dovrà tenere conto delle esigenze della figlia ma allo stesso tempo essere proporzionato alle capacità economiche dei genitori;
7) Pronunciare, altresì, il diritto alla fruizione dell'assegno unico per il figlio minorenne a CP_1 favore della madre, con detrazione al 50% in capo ad entrambi i genitori;
8) I coniugi dichiarano, inoltre, di essere economicamente autonomi e di non avere nulla a pretendere l'uno/a nei confronti dell'altro/a;
9) I coniugi hanno convenuto la suddivisione degli arredi della casa coniugale e/o di ogni altra utilità in separata sede;
10) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e del documento di identità valido per l'espatrio/passaporto del figlio minorenne;
CP_1
11) Spese del procedimento compensate fra le parti.”. Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, decorso il termine di legge dalla data di comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore, di rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, autorizzato il deposito di note scritte e preso atto della volontà degli attori di non riconciliarsi, di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio da loro contratto alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra le parti in data 03/10/1998 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ravenna (Anno 1998 – Atto n. 162 – Parte 1), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2) confermare l'assegnazione dell'ex casa coniugale ubicata in frazione Santerno (Ra), via Degli Angeli, 205/A, a favore del sig. mentre la moglie provvederà a trasferire la Parte_1 propria residenza presso l'abitazione in sua proprietà sita in Villanova di Bagnacavallo (Ra), via Per_ Francesco Petrarca n. 4, ove vivrà assieme anche alla figlia maggiorenne , economicamente non autosufficiente;
3) confermare l'affidamento del figlio minorenne ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno CP_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4) confermare la collocazione del figlio minorenne presso la dimora materna sita in Villanova CP_1 di Bagnacavallo (Ra), via Francesco Petrarca n. 4, quale residenza, ma con suddivisione paritaria dei tempi di permanenza presso l'uno e l'altro genitore nei termini di una settimana presso ciascuno/a, dal lunedì alla domenica, da applicarsi, con alternanza, anche per le festività di Natale e Pasqua, mentre durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore sino a 15 giorni consecutivi, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno e con la specificazione che eventuale contatto telefonico durante la permanenza del figlio presso l'altro genitore viene fissato concordemente ad ore 20,30 serali;
pagina 3 di 6 5) confermare l'assegno di mantenimento per entrambi i figli nella misura complessiva di euro 350,00= mensili che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat;
6) confermare che le spese straordinarie, come indicate al superiore punto 6) di pag. 4, a favore dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, dietro esibizione di idonee ricevute fiscali;
7) confermare, altresì, il diritto alla fruizione dell'assegno unico per il figlio minorenne a CP_1 favore della madre, con detrazione al 50% in capo ad entrambi i genitori;
8) confermare che i coniugi sono economicamente autonomi e che nulla hanno più a pretendere l'uno/a nei confronti dell'altra/o per qualsivoglia titolo o ragione;
9) confermare che i coniugi prestano il reciproco assenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e del documento di identità valido per l'espatrio/passaporto del figlio minorenne;
CP_1
10) Spese del procedimento compensate fra le parti”. Con decreto emesso in data 01.07.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 14.11.2024, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 12.07.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto. Nelle note scritte depositate in data 29.10.2024 e debitamente sottoscritte dal sig. e dalla Parte_1 sig.ra personalmente, le parti chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate in Pt_2 ricorso. Con ordinanza emessa in data 09.01.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. In data 20.01.2025 il Tribunale emetteva sentenza di separazione n. 58/2025 con cui omologava le condizioni di separazione concordate dalle parti e, contestualmente, ordinanza con cui disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'esame della domanda di scioglimento del matrimonio e rinviava il procedimento all'udienza dell'11.09.2025 innanzi al medesimo, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.. Nelle note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date dello 03.09.2025 e dello 05.09.2025 debitamente sottoscritte dal sig. e dalla sig.ra personalmente, le parti Parte_1 Pt_2 dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale all'udienza, confermavano che la separazione si protraeva ininterrottamente dall'udienza di comparizione innanzi al Giudice delegato per l'esame della domanda di separazione svoltasi in modalità cartolare e la propria volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni di cui al ricorso. Con ordinanza emessa in data 25.09.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo risulta meritevole di accoglimento la domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 03.10.1998 a Ravenna e iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 162, parte I, dell'anno 1998. pagina 4 di 6 Il Tribunale di Ravenna ha infatti emesso nell'ambito del presente procedimento cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c., sentenza di separazione personale tra le parti pubblicata in data 20.01.2025 e, come risulta dal relativo certificato prodotto dalle parti ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.c., la suddetta sentenza è passata in giudicato. Le parti hanno inoltre confermato nelle note scritte che non vi è stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza e risulta ampiamente decorso il termine di legge di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Tribunale per la domanda di separazione per la procedibilità e l'esame della domanda di divorzio che è stata proposta cumulativamente ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. Si rammenta che il d.lgs. n. 149/2022, a seguito dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., ha aggiunto un nuovo capoverso alla succitata lettera b), specificando che “(n)ei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”, ovvero dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale. La protrazione ininterrotta dello stato di separazione dall'udienza di separazione del 14.11.2024 svoltasi in modalità cartolare, le allegazioni di cui al ricorso e l'insistenza delle parti nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Quanto alle pronunce accessorie, il Collegio ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa delle condizioni concordate tra le parti, in quanto le stesse appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge e all'ordine pubblico e risultano conformi all'interesse dei figli, come disciplinato dalle norme positive. Stante l'apposita richiesta sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo sulla domanda di scioglimento del matrimonio promossa congiuntamente dal sig. e dalla sig.ra così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da nato a [...] il Parte_1
07.02.1975, e nata a [...] il 23.05.1975, a [...] in data [...], con atto Parte_2 iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 162, p. 1, dell'anno 1998;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 10.10.2025 pagina 5 di 6
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Poli GOP, addetta all'UPP.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2601/2024 promossa da: (C.F.: ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. FIORENZA SOLAINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ravenna, Via Bovini n. 35 e
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Ravenna (RA), fraz. Santerno, Via Degli Angeli n. 205/A, con il patrocinio dell'avv. LUISA DI CURZIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Spoleto (PG), Via Plinio il Giovane n. 26
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date dello
03.09.2025 e dello 05.09.2025. In data 12.07.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso cumulativo per separazione consensuale e successivo scioglimento del matrimonio ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 11.06.2024, e Parte_1 Parte_2 adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio a Ravenna in data 03.10.1998, con opzione per il regime di separazione dei beni, che veniva regolarmente iscritto presso il registro degli atti di matrimonio di tale Comune, all'atto n.162, parte I, anno 1998, che dall'unione erano nati in data 29.09.2004 la figlia e in data 12.06.2015 il figlio che, da Persona_1 Controparte_1 tempo, l'unione non era più serena, tanto che essendo venuta meno la comunione affettiva, erano addivenuti alla decisione di proporre ricorso cumulativo congiunto di separazione e divorzio. Le parti chiedevano quindi al Tribunale di Ravenna di omologare la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2) Assegnare l'ex casa coniugale sita in frazione Santerno (Ra), via Degli Angeli, n. 205/A, al sig.
mentre la moglie provvederà a trasferire la propria residenza, con i suoi oggetti Parte_1 ed effetti personali, presso altra abitazione in sua proprietà sita in Villanova (Ra), via Francesco Per_ Petrarca n.4, ove vivrà assieme anche alla figlia maggiorenne , economicamente non ancora autosufficiente;
3) Stabilire l'affidamento del figlio minorenne ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno CP_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4) Stabilire la collocazione del figlio minorenne presso la dimora materna sita in Villanova di CP_1
Bagnacavallo (Ra), via Francesco Petrarca n. 4, quale residenza, ma con suddivisione paritaria dei tempi di permanenza presso l'uno e l'altro genitore nei termini di una settimana presso ciascuno/a, dal lunedì alla domenica, da applicarsi, con alternanza, anche per le festività di Natale e Pasqua, mentre durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore sino a 15 giorni consecutivi, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno e con la specificazione che eventuale contatto telefonico durante la permanenza del figlio presso l'altro genitore viene concordemente fissato ad ore 20,30 serali;
5) Stabilire l'assegno di mantenimento per entrambi i figli nella somma complessiva di euro 350,00= mensili che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat;
6) Stabilire che le spese straordinarie a favore dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, dietro esibizione di idonee ricevute fiscali;
i coniugi sono d'accordo nel considerare straordinarie, e quindi da sostenere al 50 % ciascuno, le spese della mensa del figlio . Sono CP_1 altresì d'accordo nel considerare straordinarie, e quindi da sostenere al 50 % ciascuno, le future spese Per_ universitarie della figlia , quali tasse, libri e spese di alloggio. Rispetto a quest'ultimo in pagina 2 di 6 particolare, sarà necessario un preventivo accordo nel senso che lo stesso dovrà tenere conto delle esigenze della figlia ma allo stesso tempo essere proporzionato alle capacità economiche dei genitori;
7) Pronunciare, altresì, il diritto alla fruizione dell'assegno unico per il figlio minorenne a CP_1 favore della madre, con detrazione al 50% in capo ad entrambi i genitori;
8) I coniugi dichiarano, inoltre, di essere economicamente autonomi e di non avere nulla a pretendere l'uno/a nei confronti dell'altro/a;
9) I coniugi hanno convenuto la suddivisione degli arredi della casa coniugale e/o di ogni altra utilità in separata sede;
10) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti e del documento di identità valido per l'espatrio/passaporto del figlio minorenne;
CP_1
11) Spese del procedimento compensate fra le parti.”. Stante la presentazione di un ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto altresì al Tribunale, decorso il termine di legge dalla data di comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore, di rimettere la causa sul ruolo e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, autorizzato il deposito di note scritte e preso atto della volontà degli attori di non riconciliarsi, di pronunciare sentenza di scioglimento del matrimonio da loro contratto alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile tra le parti in data 03/10/1998 e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ravenna (Anno 1998 – Atto n. 162 – Parte 1), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
2) confermare l'assegnazione dell'ex casa coniugale ubicata in frazione Santerno (Ra), via Degli Angeli, 205/A, a favore del sig. mentre la moglie provvederà a trasferire la Parte_1 propria residenza presso l'abitazione in sua proprietà sita in Villanova di Bagnacavallo (Ra), via Per_ Francesco Petrarca n. 4, ove vivrà assieme anche alla figlia maggiorenne , economicamente non autosufficiente;
3) confermare l'affidamento del figlio minorenne ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno CP_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo, in ogni modo, duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
4) confermare la collocazione del figlio minorenne presso la dimora materna sita in Villanova CP_1 di Bagnacavallo (Ra), via Francesco Petrarca n. 4, quale residenza, ma con suddivisione paritaria dei tempi di permanenza presso l'uno e l'altro genitore nei termini di una settimana presso ciascuno/a, dal lunedì alla domenica, da applicarsi, con alternanza, anche per le festività di Natale e Pasqua, mentre durante le vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascun genitore sino a 15 giorni consecutivi, da concordarsi entro il 15 maggio di ogni anno e con la specificazione che eventuale contatto telefonico durante la permanenza del figlio presso l'altro genitore viene fissato concordemente ad ore 20,30 serali;
pagina 3 di 6 5) confermare l'assegno di mantenimento per entrambi i figli nella misura complessiva di euro 350,00= mensili che il padre verserà alla madre entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat;
6) confermare che le spese straordinarie, come indicate al superiore punto 6) di pag. 4, a favore dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, dietro esibizione di idonee ricevute fiscali;
7) confermare, altresì, il diritto alla fruizione dell'assegno unico per il figlio minorenne a CP_1 favore della madre, con detrazione al 50% in capo ad entrambi i genitori;
8) confermare che i coniugi sono economicamente autonomi e che nulla hanno più a pretendere l'uno/a nei confronti dell'altra/o per qualsivoglia titolo o ragione;
9) confermare che i coniugi prestano il reciproco assenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e del documento di identità valido per l'espatrio/passaporto del figlio minorenne;
CP_1
10) Spese del procedimento compensate fra le parti”. Con decreto emesso in data 01.07.2024, il Giudice delegato fissava udienza in data 14.11.2024, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51 c.p.c.. In data 12.07.2024 il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto. Nelle note scritte depositate in data 29.10.2024 e debitamente sottoscritte dal sig. e dalla Parte_1 sig.ra personalmente, le parti chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate in Pt_2 ricorso. Con ordinanza emessa in data 09.01.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. In data 20.01.2025 il Tribunale emetteva sentenza di separazione n. 58/2025 con cui omologava le condizioni di separazione concordate dalle parti e, contestualmente, ordinanza con cui disponeva la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'esame della domanda di scioglimento del matrimonio e rinviava il procedimento all'udienza dell'11.09.2025 innanzi al medesimo, disponendone lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.. Nelle note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date dello 03.09.2025 e dello 05.09.2025 debitamente sottoscritte dal sig. e dalla sig.ra personalmente, le parti Parte_1 Pt_2 dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale all'udienza, confermavano che la separazione si protraeva ininterrottamente dall'udienza di comparizione innanzi al Giudice delegato per l'esame della domanda di separazione svoltasi in modalità cartolare e la propria volontà di non riconciliarsi e di divorziare alle condizioni di cui al ricorso. Con ordinanza emessa in data 25.09.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo risulta meritevole di accoglimento la domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 03.10.1998 a Ravenna e iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune al n. 162, parte I, dell'anno 1998. pagina 4 di 6 Il Tribunale di Ravenna ha infatti emesso nell'ambito del presente procedimento cumulativo ex art. 473-bis.49 c.p.c., sentenza di separazione personale tra le parti pubblicata in data 20.01.2025 e, come risulta dal relativo certificato prodotto dalle parti ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.c., la suddetta sentenza è passata in giudicato. Le parti hanno inoltre confermato nelle note scritte che non vi è stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza e risulta ampiamente decorso il termine di legge di sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Tribunale per la domanda di separazione per la procedibilità e l'esame della domanda di divorzio che è stata proposta cumulativamente ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.. Ricorre pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della l. 01.12.70 n. 898. Si rammenta che il d.lgs. n. 149/2022, a seguito dell'introduzione della fattispecie di cui all'art. 473-bis.49 c.p.c., ha aggiunto un nuovo capoverso alla succitata lettera b), specificando che “(n)ei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati”, ovvero dodici mesi in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale. La protrazione ininterrotta dello stato di separazione dall'udienza di separazione del 14.11.2024 svoltasi in modalità cartolare, le allegazioni di cui al ricorso e l'insistenza delle parti nella domanda di divorzio sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Quanto alle pronunce accessorie, il Collegio ritiene che non vi siano motivi ostativi all'omologa delle condizioni concordate tra le parti, in quanto le stesse appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge e all'ordine pubblico e risultano conformi all'interesse dei figli, come disciplinato dalle norme positive. Stante l'apposita richiesta sul punto, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, definitivamente decidendo sulla domanda di scioglimento del matrimonio promossa congiuntamente dal sig. e dalla sig.ra così provvede: Parte_1 Parte_2
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da nato a [...] il Parte_1
07.02.1975, e nata a [...] il 23.05.1975, a [...] in data [...], con atto Parte_2 iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale Comune, al n. 162, p. 1, dell'anno 1998;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio concordate tra le parti come sopra riportate, che si intendono qui trascritte;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 10.10.2025 pagina 5 di 6
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Paola Poli GOP, addetta all'UPP.
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