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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/10/2025, n. 13738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13738 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 34182/2024
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza odierna del 07.10.2025 sono comparsi, per
[...] gli avvocati Marco Ramagnano e Laura Torzi. Nessuno è Parte_1 comparso per ed Controparte_1 [...]
, già dichiarate contumaci. Controparte_2
Il Tribunale
Lette le conclusioni rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281 III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione con pronuncia del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione alla cartella di pagamento n. 097 2024 01287913 67 000, recante la pretesa di euro 33.379,07 a titolo di “Proventi beni del demanio 2024”.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale sospendere l'efficacia esecutiva della sopra indicata cartella di pagamento, in tal modo evitando le conseguenze dannose derivanti in capo all'opponente, dalla preannunciata esecuzione;
nel merito in via principale accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare illegittimo e/o nullo, l'atto opposto e, conseguentemente annullarlo, o comunque dichiararlo privo di effetto;
accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'opponente relativamente al presunto debito di cui alla cartella di pagamento n. 097 2024 0128791367000; nel merito- in via subordinata- ridurre le pretese dell'ente nella misura di giustizia;
in ogni caso con vittoria di spese di lite, competenze professionali, rimborso forfettario e accessori di legge”.
pagina1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte opponente è fondata e dev'esser accolta.
La scaturigine della presente controversia origina dalla notifica, da parte di su CP_2 impulso della parte creditrice , della cartella di pagamento meglio Controparte_1 identificata in epigrafe, avente ad oggetto proventi da occupazione di beni demaniali per l'anno 2024.
Il titolo si fonda infatti, sull'iscrizione a ruolo ordinario formato da
[...]
n. 2024/001197 reso esecutivo in data 5.3.2024 e consegnato il Controparte_3
10.10.2024.
La contestazione sollevata si fonda sul diniego di indebita occupazione, da parte della società opponente, di qualsivoglia bene demaniale.
La ricostruzione della fattispecie è stata fatta ritenendo che l'addebito si riferisse alle pretese di pagamento avanzate da nei propri confronti in relazione Controparte_1 al bene immobile RMB000282 – Città Universitaria, pretese di pagamento che facevano riferimento ad un pregresso rapporto di godimento, laddove la Parte_1 non aveva mai stipulato contratti di locazione in relazione al predetto bene.
Già come ribadito con pec nella data del 15.12.2021, si era osservata all'ingiungente l'assenza di presupposti alla richiesta di pagamento. L'esame del verbale di sopralluogo e contestazione del 5.6.2018, che sembrava esser la scaturigine della diffida (e poi dell'iscrizione) consentiva di appurare che il bene asseritamente occupato, fosse – in realtà
– nella disponibilità di soggetto giuridico differente, visto che - come emerge dalla lettura dello stesso – in sede veniva rinvenuta la soc. OC OT s.r.l. in tesi parte del contratto di locazione stipulato in data 26.03.2007.
La correzione a penna mediante interlinea presente nel verbale sopralluogo,
[...] in luogo di OC OT s.r.l. lasciava intuire l'errore in cui era Parte_1 incorsa l'amministrazione ingiungente.
Ne conseguivano le conclusioni rassegnate.
Incardinata la causa, nessuno si costituiva per ed che Controparte_1 CP_2 venivano dichiarate contumaci. All'udienza del 07.10.2025 la causa veniva trattenuta a sentenza in quanto di diritto e di istruttoria documentale.
Dato atto di quanto premesso, la lettura degli atti depositati consente di convalidare la tesi di parte opponente.
Ed in effetti la lettura delle visure commerciali permette di riconoscere che la
[...] sia formalmente soggetto giuridico differente dalla OC OT Parte_1
s.r.l. – società che, stando al verbale di sopralluogo, risultava ad un tempo aver stipulato il contratto di locazione del bene demaniale individuato ed era stata rinvenuta in loco, dal personale operante in occasione del sopralluogo.
Nessuno si è costituito in giudizio per le parti convenute, pur ritualmente citate, che non hanno quindi offerto al giudice una ricostruzione differente rispetto a quanto prospettato.
Quanto riscontrato consente quindi di accogliere le conclusioni per come rassegnate.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina2 di 3 Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta a n. di RG
34182/2024 tra e nonché Parte_1 CP_2 [...]
Controparte_1
1) Accoglie l'opposizione proposta dalla e per l'effetto annulla Parte_1
e dichiara illegittima ed inefficace la cartella di pagamento n. 097 2024 01287913 67
000, recante la pretesa di euro 33.379,07 a titolo di “Proventi beni del demanio 2024” ed il presupposto ruolo ordinario formato da Controparte_3
n. 2024/001197 reso esecutivo in data 5.3.2024 e consegnato il
[...]
10.10.2024. 2) Condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali per questo giudizio che liquida nella misura di € 3809,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (571,35) oltre IVA, C.p.A.
Così deciso in Roma lì 07/10/2025.
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
pagina3 di 3
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Va premesso che all'udienza odierna del 07.10.2025 sono comparsi, per
[...] gli avvocati Marco Ramagnano e Laura Torzi. Nessuno è Parte_1 comparso per ed Controparte_1 [...]
, già dichiarate contumaci. Controparte_2
Il Tribunale
Lette le conclusioni rassegnate come negli atti difensivi e visto l'art 281 III comma sexies c.p.c ha trattenuto la causa in decisione con pronuncia del dispositivo di sentenza e annessa motivazione della decisione.
In ottemperanza al provvedimento si procede come di seguito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA con contestuale redazione dei sintetici motivi di fatto e di diritto della decisione, come di seguito articolati.
Oggetto: opposizione alla cartella di pagamento n. 097 2024 01287913 67 000, recante la pretesa di euro 33.379,07 a titolo di “Proventi beni del demanio 2024”.
Conclusioni per parte attrice: “Voglia il Tribunale sospendere l'efficacia esecutiva della sopra indicata cartella di pagamento, in tal modo evitando le conseguenze dannose derivanti in capo all'opponente, dalla preannunciata esecuzione;
nel merito in via principale accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, dichiarare illegittimo e/o nullo, l'atto opposto e, conseguentemente annullarlo, o comunque dichiararlo privo di effetto;
accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dall'opponente relativamente al presunto debito di cui alla cartella di pagamento n. 097 2024 0128791367000; nel merito- in via subordinata- ridurre le pretese dell'ente nella misura di giustizia;
in ogni caso con vittoria di spese di lite, competenze professionali, rimborso forfettario e accessori di legge”.
pagina1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte opponente è fondata e dev'esser accolta.
La scaturigine della presente controversia origina dalla notifica, da parte di su CP_2 impulso della parte creditrice , della cartella di pagamento meglio Controparte_1 identificata in epigrafe, avente ad oggetto proventi da occupazione di beni demaniali per l'anno 2024.
Il titolo si fonda infatti, sull'iscrizione a ruolo ordinario formato da
[...]
n. 2024/001197 reso esecutivo in data 5.3.2024 e consegnato il Controparte_3
10.10.2024.
La contestazione sollevata si fonda sul diniego di indebita occupazione, da parte della società opponente, di qualsivoglia bene demaniale.
La ricostruzione della fattispecie è stata fatta ritenendo che l'addebito si riferisse alle pretese di pagamento avanzate da nei propri confronti in relazione Controparte_1 al bene immobile RMB000282 – Città Universitaria, pretese di pagamento che facevano riferimento ad un pregresso rapporto di godimento, laddove la Parte_1 non aveva mai stipulato contratti di locazione in relazione al predetto bene.
Già come ribadito con pec nella data del 15.12.2021, si era osservata all'ingiungente l'assenza di presupposti alla richiesta di pagamento. L'esame del verbale di sopralluogo e contestazione del 5.6.2018, che sembrava esser la scaturigine della diffida (e poi dell'iscrizione) consentiva di appurare che il bene asseritamente occupato, fosse – in realtà
– nella disponibilità di soggetto giuridico differente, visto che - come emerge dalla lettura dello stesso – in sede veniva rinvenuta la soc. OC OT s.r.l. in tesi parte del contratto di locazione stipulato in data 26.03.2007.
La correzione a penna mediante interlinea presente nel verbale sopralluogo,
[...] in luogo di OC OT s.r.l. lasciava intuire l'errore in cui era Parte_1 incorsa l'amministrazione ingiungente.
Ne conseguivano le conclusioni rassegnate.
Incardinata la causa, nessuno si costituiva per ed che Controparte_1 CP_2 venivano dichiarate contumaci. All'udienza del 07.10.2025 la causa veniva trattenuta a sentenza in quanto di diritto e di istruttoria documentale.
Dato atto di quanto premesso, la lettura degli atti depositati consente di convalidare la tesi di parte opponente.
Ed in effetti la lettura delle visure commerciali permette di riconoscere che la
[...] sia formalmente soggetto giuridico differente dalla OC OT Parte_1
s.r.l. – società che, stando al verbale di sopralluogo, risultava ad un tempo aver stipulato il contratto di locazione del bene demaniale individuato ed era stata rinvenuta in loco, dal personale operante in occasione del sopralluogo.
Nessuno si è costituito in giudizio per le parti convenute, pur ritualmente citate, che non hanno quindi offerto al giudice una ricostruzione differente rispetto a quanto prospettato.
Quanto riscontrato consente quindi di accogliere le conclusioni per come rassegnate.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
pagina2 di 3 Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta a n. di RG
34182/2024 tra e nonché Parte_1 CP_2 [...]
Controparte_1
1) Accoglie l'opposizione proposta dalla e per l'effetto annulla Parte_1
e dichiara illegittima ed inefficace la cartella di pagamento n. 097 2024 01287913 67
000, recante la pretesa di euro 33.379,07 a titolo di “Proventi beni del demanio 2024” ed il presupposto ruolo ordinario formato da Controparte_3
n. 2024/001197 reso esecutivo in data 5.3.2024 e consegnato il
[...]
10.10.2024. 2) Condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali per questo giudizio che liquida nella misura di € 3809,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (571,35) oltre IVA, C.p.A.
Così deciso in Roma lì 07/10/2025.
Del ché è verbale.
Il Giudice Dr Claudio Patruno.
Provvedimento firmato in via digitale.
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