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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/02/2025, n. 7407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7407 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LE ER nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. GIUSEPPE RICCARDI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata udito il difensore l'avvocato Alessandrini, riportandosi ai r.notivi di ricorso, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 7407 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 08/01/2025 Ritenuto in fatto 1. LE TO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 18 aprile 2024, la quale ha confermato l'affermazione della sua responsabilità penale, sancita in primo grado, in ordine al delitto di cui all'art. 483 cod. pen. per aver falsamente attestato, in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata su modello ACI, strumentale alla vendita di un veicolo già di proprietà della defunta, di essere unico e legittimo erede della di lui sorella e di non aver diretta conoscenza di altri eredi legittimi o aventi diritto all'eredità. L'attuale ricorrente era stato condannato alle pene di legge, con la sospensione condizionale subordinata alla corresponsione della somma determinata a titolo risarcitorio. 1.1. La sentenza di secondo grado ha parzialmente riformato la deliberazione del primo giudice a riguardo delle statuizioni civili e, segnatamente, ha commutato la condanna al risarcimento del danno in misura determinata in favore della parte civile costituita, GR AT, in condanna in forma generica, ed ha confermato nel resto, senza nulla sancire sulla sospensione condizionale della pena riconosciuta in prima istanza e, appunto, subordinata all'adempimento risarcitorio. 1.2. La Corte d'appello, in estrema sintesi, ha stabilito che - in primo luogo - il prevenuto si fosse falsamente attribuito la qualifica di unico erede legittimo della defunta sorella pur edotto della presenza di un testamento certamente valido del 27 novembre 2016, nel quale la de cuius nominava erede universale - ex re certa, ex art. 588 comma 2 cod. civ. - la nipote LE NA e legatario GR AT, senza riferimento alcuno al fratello;
che - in secondo luogo - anche a voler accedere alla tesi difensiva secondo cui l'auto-qualificazione di erede legittimo ed universale avrebbe dovuto essere riferita alla "sola" autovettura, non menzionata nel suddetto testamento, oggetto della compravendita del 24 luglio 2017, l'imputato non avrebbe potuto disporne in tale assunta veste, sia per la tradizionale "forza espansiva" del testamento attributivo della veste di erede nel caso di singoli beni eventualmente non citati nel testo dell'atto di ultima volontà (sez. U civ. n. 17122 del 2018), sia perché - trattandosi di bene non consapevolmente escluso dal testatore, ma semplicemente "ignorato" nell'atto da lui manoscritto - in base ai più recenti arresti giurisprudenziali (Cass. n. 9487 del 2021 e 17868 del 2019) avrebbe, al più, potuto configurarsi, quanto ad esso, un "concorso" tra erede testamentario ed erede legittimo pro quota, circostanza comunque influente sull'attendibilità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal prevenuto circa la sua qualifica di erede unico ed esclusivo. Per completezza, deve essere annotato in questa sede che nella singolare vicenda compare un secondo testamento olografo, datato 13 dicembre 2016, a sua volta reso pubblico, che designava l'attuale parte civile GR AT erede universale, in relazione al quale pende un contenzioso civilistico perché - nelle more tra le sentenze dei gradi di merito - il Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza n. 14 del 2023, non definitiva, ne ha dichiarato la falsità sulla scorta di una consulenza grafologica sulla firma di LE NI, deceduta il 29 dicembre 2016. 2 2. Il ricorso per cassazione consta di 4 motivi, di seguito richiamati nei confini di stretta necessità di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo ha dedotto mancanza od apparenza della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi essenziali del reato. La dichiarazione auto-certificativa avrebbe dovuto essere valutata come limitata, quanto all'oggetto, alla sola autovettura, effettivamente a lui pervenuta jure hereditatis, e non agli altri cespiti ereditari. In sostanza, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sarebbe stata funzionale alla stipulazione dell'atto di vendita dell'autovettura e non avrebbe avuto finalità diverse, volte a pregiudicare i diritti altrui. 2.2. Il secondo motivo ha lamentato la ricorrenza di un vizio di motivazione in ordine all'esistenza dell'elemento soggettivo del reato;
i fatti accertati sarebbero al più dimostrativi di una forma di negligenza e noncuranza nella sottoscrizione del modulo prestampato. 2.3. Il terzo motivo si è doluto di un vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod, pen., al diniego delle attenuanti generiche e all'entità del trattamento sanzionatorio. 2.4. Il quarto motivo ha affrontato il vizio di motivazione per quanto concerne il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, in conseguenza della revoca della subordinazione di essa al risarcimento del danno, in relazione al quale la pronuncia impugnata, in riforma di quella di primo grado, ha disposto la condanna in forma generica, con devoluzione della liquidazione al giudice civile;
non avendo la sentenza nulla disposto, il ricorrente si troverebbe esposto all'eventualità di non poter fruire del beneficio, stante l'impossibilità materiale di procedere alla corresponsione della somma a titolo di risarcimento in assenza di sua precisa determinazione. Considerato in diritto E' fondato il secondo motivo di ricorso. 1. I primi due motivi di ricorso, che si sono concentrati sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, possono essere trattati congiuntamente perché attinti da profili strettamente interdipendenti. 1.1. Da tempo si è consolidato l'orientamento di legittimità, secondo il quale il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) è configurabile solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo, e gli effetti giuridici ad esso collegati, al dovere del dichiarante di affermare il vero (sez. U, n. 28 del 15/12/1999, Gabrielli, Rv. 215413; sez. U n. 6 del 17/02/1999, Lucarotti, Rv.212782); tale 3 principio è stato costantemente affermato anche con riguardo al delitto di cui all'art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000, in relazione all'art. 483 cod. pen. (sez. 5, Sentenza n. 16275 del 16/03/2010, Zagari, Rv. 247260; sez.5, n.7857 del 26/10/2017, Marchetti, Rv. 272277). Si è osservato, infatti, che l'atto disciplinato dalle norme di cui agli artt. 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa è per sua natura "destinato a provare la verità" dei fatti in esso affermati, che concernono fatti, stati e qualità personali (sez. 5, Sentenza n. 38748 del 09/07/2008, Nicotera, Rv. 242324). Con riferimento al caso oggetto del ricorso, in cui si discetta di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi dell'art. 47 comma 3 D.P.R. n. 445 del 2000 ("fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà"), la natura obbiettivamente pubblica dell'atto è stata giustappunto desunta dalla sua naturale destinazione a provare la verità dei fatti in esso affermati, come se la dichiarazione sia stata resa ad un pubblico ufficiale, in un atto pubblico;
ne deriva, pertanto, l'illiceità penale, da inquadrare in una delle fattispecie astratte previste dal codice in tema di falsità in atti pubblici, del caso in cui il privato abbia fornito, nell'ambito di una tale autocertificazione, una dichiarazione non vera. 2. E' dato pacifico che l'imputato non fosse "unico e legittimato erede" della defunta sorella LE NI al momento della redazione, o compilazione su modello ACI, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà acquisita da un funzionario abilitato allo Sportello Telematico dell'BI (la titolare dell'agenzia di pratiche automobilistiche, fungente da pubblico ufficiale), affinché fosse trasfusa nell'atto di accettazione dell'eredità e di contestuale dichiarazione di vendita di un'autovettura VW Golf facente parte dell'asse ereditario della de culus. Sostiene in proposito il ricorrente, con la sostanziale deduzione di un travisamento di prova per omissione e con il testuale richiamo di alcuni passaggi delle testimonianze assunte in primo grado dalla titolare dell'agenzia che ha curato la pratica di accettazione dell'eredità e trasferimento del veicolo ad un terzo e dal Notaio che aveva pubblicato il testamento - che tale autocertificazione avrebbe meritato una chiave di lettura diversa da quella assegnatale dalle due pronunce, nel senso che la medesima avrebbe dovuto essere interpretata come riferita all'unico bene oggetto della compravendita in quanto unico cespite "residuato" alla luce del lascito testamentario di cui aveva beneficiato la di lui figlia NA - nipote di NI - nominata erede ex re certa, con testamento olografo ritualmente pubblicato, dalla di poi defunta. La decisione d'appello ha affrontato il profilo critico esaltato nei motivi di ricorso ed ha puntualizzato che al ricorrente non avrebbe comunque potuto attribuirsi, obiettivamente, la veste di successore mortis causa a riguardo del bene compravenduto, poiché la testatrice non aveva su di esso disposto alcunché e, pertanto "l'incertezza sulla destinazione dell'autovettura, 4 esclusa dal testamento senza precisazioni di sorta sul fatto che tale esclusione fosse stata consapevolmente voluta dalla testatrice, ovvero semplicemente ignorata, non autorizzava l'imputato a sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" in quei termini. E la conclusione così rassegnata è l'epilogo dell'articolata ricostruzione dell'evoluzione della giurisprudenza civile operata dalla pronuncia oggetto delle censure, tanto con riferimento alla efficacia "espansiva" del riconoscimento della qualifica di erede universale, attribuita dal testamento, quanto a riguardo dello sviluppo esegetico che àncora la determinazione della quota attribuita all'erede istituito ex re certa all'interpretazione della volontà del testatore, nel senso che - ove quest'ultimo abbia consapevolmente escluso uno o più beni dalla attribuzione all'erede testamentario - essi siano da ritenersi devoluti al chiamato ex lege;
mentre, laddove il testamento abbia semplicemente mantenuto il "silenzio" sul bene dell'asse ereditario, si apre un concorso di diritti dell'erede testamentario e dell'erede legittimo in proporzione delle rispettive quote. In definitiva, in nessuna delle due ipotesi - "forza espansiva" del testamento in virtù del primo indirizzo ermeneutico o rilevanza del "silenzio" del de cuius, come avvenuto nel caso in scrutinio, in ossequio alla seconda corrente di pensiero - il chiamato per legge avrebbe potuto ritenersi erede "unico" dei beni non citati nell'atto di delazione dell'erede testamentario, sia pure ex re certa. 2.1. Diverso approccio, cionondimeno - ed anche alla luce della ripercorsa dissertazione tecnica sulla regolamentazione dell'istituzione di erede ex re certa - meritano le doglianze che si appuntano sulla compiuta ed appagante giustificazione della ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato. Il dolo del reato previsto dall'art. 483 cod. pen., invero, è senz'altro generico e consiste nella volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero (Sez. 2, n. 47867 del 28/10/2003, Annnnatura, Rv. 227078; cfr. anche Sez. 3, n. 44097 del 3/5/2018, I., Rv. 274126); la sua configurabilità non esige la prova dell'animus nocendi vel decipiendi e non richiede, per l'effetto, la dimostrazione della intenzione di recare nocumento a HI (tra le tante, sez. 6, n. 1051 del 22/05/1998, Tritta, Rv. 213908). 2.2 La dichiarazione sottoscritta dall'imputato è attinente ad una proposizione lapidaria, già confezionata nel modulo a stampa (di non immediata comprensione alla luce della complessità della disciplina civilistica in tema di successione mortis causa, arg. da sez. 5, n. 12710 del 27/11/2014, Peccia, Rv.263888) ed incorporata in una dichiarazione di vendita precostituita dall'agenzia di pratiche automobilistiche, si è dunque tradotta in una attestazione predeterminata nei contenuti, quella "di essere unico e legittimo erede e di non avere diretta conoscenza di altri eredi legittimi o aventi diritto all'eredità", pacificamente complementare e dunque strumentale alla stipulazione del contratto di vendita del mezzo. L'affermazione - sia pure riferita al singolo cespite - non è, nella sua asettica forma semantica, rispondente al vero e, purtuttavia, non può essere trascurato che LE TO è il fratello della defunta ed avrebbe potuto ragionevolmente ritenersi erede per effetto di "successione legittima" 5 ai sensi dell'art. 570 cod. civ. con riferimento all'autovettura oggetto del contratto, dal momento che l'unico, valido testamento olografo, istitutivo di LE NA in qualità di erede testamentaria ex re certa, nulla aveva disposto in relazione alla destinazione del veicolo de quo. Una valutazione globale, e proiettata ex ante, della vicenda oggetto di interesse - e tenuto in conto il passaggio della deposizione testimoniale resa in primo grado dalla titolare dell'agenzia, riportata nell'atto di ricorso ma trascurata in sentenza, secondo la quale la formalità richiesta al venditore del veicolo fosse esclusivamente strumentale al trasferimento di proprietà in atto - consente di ritenere verosimile la giustificazione addotta, a propria difesa, dall'imputato, quella di aver inteso attribuirsi la veste di erede legittimo, e dunque "esclusivo" perché la delazione a favore di LE NA, di tipo testamentario, non l'aveva esplicitamente indicata, dell'autovettura oggetto della compravendita alla quale quell'autocertificazione era strettamente collegata. 2.3. Si versa, insomma, ragionevolmente, in un caso di errore su legge extrapenale - la disciplina civilistica sull'estensione dei diritti dell'erede legittimo sull'asse ereditario - che si è riverberato in un errore sul fatto che costituisce il reato, che è di natura squisitamente dolosa, di cui all'art. 483 cod. pen., ovvero in un errore, cagionato da noncuranza e superficialità, sulla sorte ereditaria dell'autoveicolo non espressamente menzionato nelle disposizioni testamentarie, ai sensi dell'art. 47 ult. co . cod. pen., tale da influire sull'integrazione dell'elemento soggettivo della fattispecie contestata. 3 La sentenza deve essere dunque annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Così deciso in Roma, 08/01/2025 Il consIiRre estensore Il Presente
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. GIUSEPPE RICCARDI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata udito il difensore l'avvocato Alessandrini, riportandosi ai r.notivi di ricorso, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 7407 Anno 2025 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 08/01/2025 Ritenuto in fatto 1. LE TO ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona del 18 aprile 2024, la quale ha confermato l'affermazione della sua responsabilità penale, sancita in primo grado, in ordine al delitto di cui all'art. 483 cod. pen. per aver falsamente attestato, in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata su modello ACI, strumentale alla vendita di un veicolo già di proprietà della defunta, di essere unico e legittimo erede della di lui sorella e di non aver diretta conoscenza di altri eredi legittimi o aventi diritto all'eredità. L'attuale ricorrente era stato condannato alle pene di legge, con la sospensione condizionale subordinata alla corresponsione della somma determinata a titolo risarcitorio. 1.1. La sentenza di secondo grado ha parzialmente riformato la deliberazione del primo giudice a riguardo delle statuizioni civili e, segnatamente, ha commutato la condanna al risarcimento del danno in misura determinata in favore della parte civile costituita, GR AT, in condanna in forma generica, ed ha confermato nel resto, senza nulla sancire sulla sospensione condizionale della pena riconosciuta in prima istanza e, appunto, subordinata all'adempimento risarcitorio. 1.2. La Corte d'appello, in estrema sintesi, ha stabilito che - in primo luogo - il prevenuto si fosse falsamente attribuito la qualifica di unico erede legittimo della defunta sorella pur edotto della presenza di un testamento certamente valido del 27 novembre 2016, nel quale la de cuius nominava erede universale - ex re certa, ex art. 588 comma 2 cod. civ. - la nipote LE NA e legatario GR AT, senza riferimento alcuno al fratello;
che - in secondo luogo - anche a voler accedere alla tesi difensiva secondo cui l'auto-qualificazione di erede legittimo ed universale avrebbe dovuto essere riferita alla "sola" autovettura, non menzionata nel suddetto testamento, oggetto della compravendita del 24 luglio 2017, l'imputato non avrebbe potuto disporne in tale assunta veste, sia per la tradizionale "forza espansiva" del testamento attributivo della veste di erede nel caso di singoli beni eventualmente non citati nel testo dell'atto di ultima volontà (sez. U civ. n. 17122 del 2018), sia perché - trattandosi di bene non consapevolmente escluso dal testatore, ma semplicemente "ignorato" nell'atto da lui manoscritto - in base ai più recenti arresti giurisprudenziali (Cass. n. 9487 del 2021 e 17868 del 2019) avrebbe, al più, potuto configurarsi, quanto ad esso, un "concorso" tra erede testamentario ed erede legittimo pro quota, circostanza comunque influente sull'attendibilità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata dal prevenuto circa la sua qualifica di erede unico ed esclusivo. Per completezza, deve essere annotato in questa sede che nella singolare vicenda compare un secondo testamento olografo, datato 13 dicembre 2016, a sua volta reso pubblico, che designava l'attuale parte civile GR AT erede universale, in relazione al quale pende un contenzioso civilistico perché - nelle more tra le sentenze dei gradi di merito - il Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza n. 14 del 2023, non definitiva, ne ha dichiarato la falsità sulla scorta di una consulenza grafologica sulla firma di LE NI, deceduta il 29 dicembre 2016. 2 2. Il ricorso per cassazione consta di 4 motivi, di seguito richiamati nei confini di stretta necessità di cui all'art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Il primo motivo ha dedotto mancanza od apparenza della motivazione quanto alla ritenuta sussistenza degli elementi essenziali del reato. La dichiarazione auto-certificativa avrebbe dovuto essere valutata come limitata, quanto all'oggetto, alla sola autovettura, effettivamente a lui pervenuta jure hereditatis, e non agli altri cespiti ereditari. In sostanza, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sarebbe stata funzionale alla stipulazione dell'atto di vendita dell'autovettura e non avrebbe avuto finalità diverse, volte a pregiudicare i diritti altrui. 2.2. Il secondo motivo ha lamentato la ricorrenza di un vizio di motivazione in ordine all'esistenza dell'elemento soggettivo del reato;
i fatti accertati sarebbero al più dimostrativi di una forma di negligenza e noncuranza nella sottoscrizione del modulo prestampato. 2.3. Il terzo motivo si è doluto di un vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della condizione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod, pen., al diniego delle attenuanti generiche e all'entità del trattamento sanzionatorio. 2.4. Il quarto motivo ha affrontato il vizio di motivazione per quanto concerne il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, in conseguenza della revoca della subordinazione di essa al risarcimento del danno, in relazione al quale la pronuncia impugnata, in riforma di quella di primo grado, ha disposto la condanna in forma generica, con devoluzione della liquidazione al giudice civile;
non avendo la sentenza nulla disposto, il ricorrente si troverebbe esposto all'eventualità di non poter fruire del beneficio, stante l'impossibilità materiale di procedere alla corresponsione della somma a titolo di risarcimento in assenza di sua precisa determinazione. Considerato in diritto E' fondato il secondo motivo di ricorso. 1. I primi due motivi di ricorso, che si sono concentrati sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato, possono essere trattati congiuntamente perché attinti da profili strettamente interdipendenti. 1.1. Da tempo si è consolidato l'orientamento di legittimità, secondo il quale il delitto di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.) è configurabile solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all'atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l'efficacia probatoria dell'atto medesimo, e gli effetti giuridici ad esso collegati, al dovere del dichiarante di affermare il vero (sez. U, n. 28 del 15/12/1999, Gabrielli, Rv. 215413; sez. U n. 6 del 17/02/1999, Lucarotti, Rv.212782); tale 3 principio è stato costantemente affermato anche con riguardo al delitto di cui all'art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000, in relazione all'art. 483 cod. pen. (sez. 5, Sentenza n. 16275 del 16/03/2010, Zagari, Rv. 247260; sez.5, n.7857 del 26/10/2017, Marchetti, Rv. 272277). Si è osservato, infatti, che l'atto disciplinato dalle norme di cui agli artt. 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa è per sua natura "destinato a provare la verità" dei fatti in esso affermati, che concernono fatti, stati e qualità personali (sez. 5, Sentenza n. 38748 del 09/07/2008, Nicotera, Rv. 242324). Con riferimento al caso oggetto del ricorso, in cui si discetta di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata ai sensi dell'art. 47 comma 3 D.P.R. n. 445 del 2000 ("fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà"), la natura obbiettivamente pubblica dell'atto è stata giustappunto desunta dalla sua naturale destinazione a provare la verità dei fatti in esso affermati, come se la dichiarazione sia stata resa ad un pubblico ufficiale, in un atto pubblico;
ne deriva, pertanto, l'illiceità penale, da inquadrare in una delle fattispecie astratte previste dal codice in tema di falsità in atti pubblici, del caso in cui il privato abbia fornito, nell'ambito di una tale autocertificazione, una dichiarazione non vera. 2. E' dato pacifico che l'imputato non fosse "unico e legittimato erede" della defunta sorella LE NI al momento della redazione, o compilazione su modello ACI, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà acquisita da un funzionario abilitato allo Sportello Telematico dell'BI (la titolare dell'agenzia di pratiche automobilistiche, fungente da pubblico ufficiale), affinché fosse trasfusa nell'atto di accettazione dell'eredità e di contestuale dichiarazione di vendita di un'autovettura VW Golf facente parte dell'asse ereditario della de culus. Sostiene in proposito il ricorrente, con la sostanziale deduzione di un travisamento di prova per omissione e con il testuale richiamo di alcuni passaggi delle testimonianze assunte in primo grado dalla titolare dell'agenzia che ha curato la pratica di accettazione dell'eredità e trasferimento del veicolo ad un terzo e dal Notaio che aveva pubblicato il testamento - che tale autocertificazione avrebbe meritato una chiave di lettura diversa da quella assegnatale dalle due pronunce, nel senso che la medesima avrebbe dovuto essere interpretata come riferita all'unico bene oggetto della compravendita in quanto unico cespite "residuato" alla luce del lascito testamentario di cui aveva beneficiato la di lui figlia NA - nipote di NI - nominata erede ex re certa, con testamento olografo ritualmente pubblicato, dalla di poi defunta. La decisione d'appello ha affrontato il profilo critico esaltato nei motivi di ricorso ed ha puntualizzato che al ricorrente non avrebbe comunque potuto attribuirsi, obiettivamente, la veste di successore mortis causa a riguardo del bene compravenduto, poiché la testatrice non aveva su di esso disposto alcunché e, pertanto "l'incertezza sulla destinazione dell'autovettura, 4 esclusa dal testamento senza precisazioni di sorta sul fatto che tale esclusione fosse stata consapevolmente voluta dalla testatrice, ovvero semplicemente ignorata, non autorizzava l'imputato a sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" in quei termini. E la conclusione così rassegnata è l'epilogo dell'articolata ricostruzione dell'evoluzione della giurisprudenza civile operata dalla pronuncia oggetto delle censure, tanto con riferimento alla efficacia "espansiva" del riconoscimento della qualifica di erede universale, attribuita dal testamento, quanto a riguardo dello sviluppo esegetico che àncora la determinazione della quota attribuita all'erede istituito ex re certa all'interpretazione della volontà del testatore, nel senso che - ove quest'ultimo abbia consapevolmente escluso uno o più beni dalla attribuzione all'erede testamentario - essi siano da ritenersi devoluti al chiamato ex lege;
mentre, laddove il testamento abbia semplicemente mantenuto il "silenzio" sul bene dell'asse ereditario, si apre un concorso di diritti dell'erede testamentario e dell'erede legittimo in proporzione delle rispettive quote. In definitiva, in nessuna delle due ipotesi - "forza espansiva" del testamento in virtù del primo indirizzo ermeneutico o rilevanza del "silenzio" del de cuius, come avvenuto nel caso in scrutinio, in ossequio alla seconda corrente di pensiero - il chiamato per legge avrebbe potuto ritenersi erede "unico" dei beni non citati nell'atto di delazione dell'erede testamentario, sia pure ex re certa. 2.1. Diverso approccio, cionondimeno - ed anche alla luce della ripercorsa dissertazione tecnica sulla regolamentazione dell'istituzione di erede ex re certa - meritano le doglianze che si appuntano sulla compiuta ed appagante giustificazione della ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato. Il dolo del reato previsto dall'art. 483 cod. pen., invero, è senz'altro generico e consiste nella volontà cosciente e non coartata di compiere il fatto e nella consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero (Sez. 2, n. 47867 del 28/10/2003, Annnnatura, Rv. 227078; cfr. anche Sez. 3, n. 44097 del 3/5/2018, I., Rv. 274126); la sua configurabilità non esige la prova dell'animus nocendi vel decipiendi e non richiede, per l'effetto, la dimostrazione della intenzione di recare nocumento a HI (tra le tante, sez. 6, n. 1051 del 22/05/1998, Tritta, Rv. 213908). 2.2 La dichiarazione sottoscritta dall'imputato è attinente ad una proposizione lapidaria, già confezionata nel modulo a stampa (di non immediata comprensione alla luce della complessità della disciplina civilistica in tema di successione mortis causa, arg. da sez. 5, n. 12710 del 27/11/2014, Peccia, Rv.263888) ed incorporata in una dichiarazione di vendita precostituita dall'agenzia di pratiche automobilistiche, si è dunque tradotta in una attestazione predeterminata nei contenuti, quella "di essere unico e legittimo erede e di non avere diretta conoscenza di altri eredi legittimi o aventi diritto all'eredità", pacificamente complementare e dunque strumentale alla stipulazione del contratto di vendita del mezzo. L'affermazione - sia pure riferita al singolo cespite - non è, nella sua asettica forma semantica, rispondente al vero e, purtuttavia, non può essere trascurato che LE TO è il fratello della defunta ed avrebbe potuto ragionevolmente ritenersi erede per effetto di "successione legittima" 5 ai sensi dell'art. 570 cod. civ. con riferimento all'autovettura oggetto del contratto, dal momento che l'unico, valido testamento olografo, istitutivo di LE NA in qualità di erede testamentaria ex re certa, nulla aveva disposto in relazione alla destinazione del veicolo de quo. Una valutazione globale, e proiettata ex ante, della vicenda oggetto di interesse - e tenuto in conto il passaggio della deposizione testimoniale resa in primo grado dalla titolare dell'agenzia, riportata nell'atto di ricorso ma trascurata in sentenza, secondo la quale la formalità richiesta al venditore del veicolo fosse esclusivamente strumentale al trasferimento di proprietà in atto - consente di ritenere verosimile la giustificazione addotta, a propria difesa, dall'imputato, quella di aver inteso attribuirsi la veste di erede legittimo, e dunque "esclusivo" perché la delazione a favore di LE NA, di tipo testamentario, non l'aveva esplicitamente indicata, dell'autovettura oggetto della compravendita alla quale quell'autocertificazione era strettamente collegata. 2.3. Si versa, insomma, ragionevolmente, in un caso di errore su legge extrapenale - la disciplina civilistica sull'estensione dei diritti dell'erede legittimo sull'asse ereditario - che si è riverberato in un errore sul fatto che costituisce il reato, che è di natura squisitamente dolosa, di cui all'art. 483 cod. pen., ovvero in un errore, cagionato da noncuranza e superficialità, sulla sorte ereditaria dell'autoveicolo non espressamente menzionato nelle disposizioni testamentarie, ai sensi dell'art. 47 ult. co . cod. pen., tale da influire sull'integrazione dell'elemento soggettivo della fattispecie contestata. 3 La sentenza deve essere dunque annullata senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 lett. I) cod. proc. pen., perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato. Così deciso in Roma, 08/01/2025 Il consIiRre estensore Il Presente