Articolo 63 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 57 bisArticolo 59 bis
Versione
22 marzo 1913
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Versione
21 marzo 1998
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Versione
4 luglio 1998
Art. 63.

Nei casi in cui il notaro, adempiendo a disposizioni di legge, abbia presentato alla competente autorita' il proprio repertorio, egli deve servirsi di un fascicolo supplementare di fogli, esenti da bollo, numerati e firmati dal capo dell'archivio notarile del distretto a mente dell'art. 64, per segnarvi le indicazioni relative agli atti che riceva nel frattempo, salvo a trascriverle sul repertorio appena gli sara' restituito. (54) ((55))

Di tale circostanza egli deve far menzione nella colonna «Osservazioni» del repertorio di contro ai numeri riportati, e i fogli a parte debbono rimanere allegati al repertorio stesso.

Le autorita' cui il repertorio sara' presentato debbono sul medesimo indicare, subito dopo l'ultimo atto annotatovi, il giorno della presentazione e quello della restituzione.

--------------- AGGIORNAMENTO (54)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che la presente modifica ha efficacia decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 . --------------- AGGIORNAMENTO (55)
La L. 16 giugno 1998, n. 188 , nel modificare l' art. 247 del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 2 giugno 1999.
Entrata in vigore il 4 luglio 1998