Articolo 1687 del Codice civile
Articolo 1686Articolo 1688
Versione
19 aprile 1942
Art. 1687.

(Riconsegna delle merci).

Il vettore deve mettere le cose trasportate a disposizione del destinatario nel luogo, nel termine e con le modalita' indicati dal contratto o, in mancanza, dagli usi.

Se la riconsegna non deve eseguirsi presso il destinatario, il vettore deve dargli prontamente avviso dell'arrivo delle cose trasportate.

Se dal mittente e' stata rilasciata una lettera di vettura, il vettore deve esibirla al destinatario.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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