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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 02/07/2025, n. 2125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2125 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4567/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE SEZIONE COMMERCIALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Commerciale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato all'esito della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4567/2024 R.G. discussa all'udienza del 02.07.2025, promossa da:
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
Flavio Carlino e Antonio Francioso;
– OPPONENTI – CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., che agisce in qualità di CP_1 procuratore speciale di , rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Mingolla;
CP_2
– OPPOSTA – avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 cpc. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato, depositato in data 04.07.2024, Pt_1
e , deducendo: di aver contratto in data 24.03.2011
[...] Parte_2 un mutuo bancario di € 150.000,00 con la Controparte_3
, pagando le rate previste nel piano di ammortamento regolarmente fino al
[...]
2017, anno in cui si erano arretrati nei pagamenti per le mutate situazioni economiche della famiglia, aggravate dalle condizioni di salute di uno dei loro sei figli;
che il credito, considerato
“in sofferenza” dalla banca concedente, era stato ceduto alla senza che la cessione Parte_3 gli fosse stata notificata;
che, in seguito alla richiesta di pagamento da parte di quest'ultimo istituto di credito, avevano richiesto quale fosse il capitale residuo da pagare e la banca gli aveva risposto con lettera del 22 gennaio 2018 dichiarando dovuti, a titolo di capitale, € 137.408,89; che il credito era stato poi ceduto ulteriormente da alla finanziaria Parte_3 CP_1 senza che gli fosse la notificata l'avvenuta cessione;
di aver versato circa 12.000,00 euro a rate e, successivamente, con lettera del 15/12/2020, la aveva preteso il pagamento CP_1 integrale del debito;
che a causa delle persistenti condizioni di salute del primo figlio, al quale si erano aggiunte quelle di un secondo figlio, non avevano potuto pagare l'intera cifra pretesa;
che con atto di precetto notificato in data 11/6/2024 la società aveva chiesto CP_1 loro il pagamento della somma di € 137.634,68 con interessi, il tutto con riferimento al contratto
1 di mutuo del 24/03/2011; di non aver mai ricevuto gli atti di cessione del proprio contratto di mutuo e, pertanto, di non conoscere la esatta titolarità attiva del rapporto giuridico;
che inoltre dall'atto notificato non era emersa la prova dell'inclusione del loro debito tra quelli che, più volte, erano stati ceduti;
di non comprendere chi fosse l'esatto creditore del proprio debito;
tanto premesso in fatto, hanno instato per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, così provvedere: a) Preliminarmente, sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato e del relativo titolo, per cui vi è opposizione, per le gravi ragioni meglio esposte nella narrativa dal presente atto, in considerazione che non vi è certezza sull'ammontare del credito;
nel merito: b) Dichiarare nullo e privarlo di ogni efficacia l'atto di precetto notificato in data 11/6/2024, per le gravi motivazioni sopra esposte, non essendo noto, agli odierni attori, il soggetto giuridico titolare del diritto di credito e pertanto per mancanza di legittimazione attiva della parte convenuta;
c) Dichiarare che non vi è stata comunicazione ai debitori, odierni attori, della cessione e delle cessioni del debito a suo tempo contratto con la;
Controparte_3
d) Dichiarare nullo e privarlo di ogni efficacia l'atto di precetto notificato in data 11/6/2024 per la contestazione delle somme ivi contenute, stante la mancanza di una esatta specifica delle somme richieste e dovute, per sorte capitale, per interessi e per le rate residue e di quanto nel tempo versato dagli attori, somme tutte contestate, stante la decadenza del beneficio del termine. Con vittoria di spese” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1 , cpc]. costituitasi ritualmente in giudizio, ha contestato tutto quanto ex adverso CP_1 dedotto e concluso chiedendo di “rigettare la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva dell'atto di precetto e del relativo titolo, non ricorrendo i presupposti di legge per ottenere la tutela cautelare;
rigettare ogni domanda proposta da nata a [...] il Parte_1 Parte 1/12/1973 residente in [...], C.F. e C.F._1 nato a [...] il [...] residente in [...], Parte_2
C.F. , perché inammissibile, improponibile, improcedibile, nonché C.F._2 infondata in fatto e diritto, e confermare la validità dell'atto di precetto e del titolo azionato;
condannare parte opponente alla rifusione delle spese e competenze processuali, comprensive di IVA, CAP e rimborso spese generali” [il corsivo ripropone testualmente le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta]. Con ordinanza del 02.10.2024 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 2 luglio 2025 è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc con sentenza resa all'esito della discussione orale. Con l'atto introduttivo del presente giudizio gli odierni opponenti, incontestato e pacifico che la somma sia stata erogata ma che successivamente i mutuatari abbiano interrotto il rimborso del capitale mutuato risultando così insolventi, decadendo dal beneficio del termine, hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva di on risultando provata, a loro CP_1 dire, l'inclusione della loro posizione debitoria tra quelle oggetto delle succedutesi cessioni. La questione presenta profili peculiari nell'ambito del contenzioso concernente la cessione in blocco di crediti in sofferenza, effettuati dagli istituti bancari alle società veicolo, relativamente al quale la giurisprudenza ha espresso taluni chiarimenti. Parte opposta ha dato prova della avvenuta cessione del credito mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che, tuttavia, è stata
2 oggetto di contestazione da parte degli opponenti che hanno eccepito, a monte, la carenza di titolarità del rapporto della società opposta, ritenendo non sufficiente tale pubblicazione ai fini della dimostrazione della titolarità del credito. Sul punto, occorre muovere dalla preliminare osservazione che l'art. 58 d.lgs. 385/1998, nel disciplinare la cessione in blocco di rapporti giuridici facenti capo alla banca, prevede che la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
relativamente a tale pubblicazione, occorre dare atto che la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (C. Civ. n. 24798/2020). Nel dettaglio, secondo l'orientamento di recente espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, si ritiene che in materia di cessione di crediti cartolarizzati, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese rendono la cessione opponibile erga omnes, sostituendo la notificazione ai debitori ceduti e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti. La dimostrazione della titolarità del credito in capo al cessionario può avvenire tramite l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza necessità di una specifica enumerazione. Nella recente Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478 si legge che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum); il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano
3 i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, (…)). Ebbene, facendo applicazione degli anzidetti canoni ermeneutici al caso che ci occupa, nessun dubbio può esservi in ordine alla titolarità del credito in capo alla opposta cessionaria: risulta la produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A ciò si aggiunga che parte opposta ha prodotto in atti la dichiarazione della cedente INTESA SANPAOLO, datata 10.07.2024, in cui si attesta che “tra i crediti di cessione è ricompreso quello vantato originariamente da Unione di Banche Italiane S.p.A. (UBI BANCA SPA), nei confronti di
[...]
e NDG 11504415 in relazione alla seguente linea Parte_2 Parte_1 di credito: rapporto: 210_11002929_59: descrizione: contratto di mutuo ipotecario del 24.03.2011 a rogito del Notaio si nn. Rep.78234 Racc. 24255” nonché l'atto Persona_1 di accettazione di proposta contrattuale di mutuo e di costituzione di ipoteca per notar
[...]
In ultimo, l'avviso in Gazzetta Ufficiale conteneva l'indicazione di un link al sito Per_1 internet (…) ove rinvenire in dettaglio l'elenco dei crediti oggetto di cessione. L'opposizione va dunque rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerato lo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia;
in ragione della attività svolta, delle questioni affrontate e della natura della controversia, si ritiene congruo liquidare le spese che l'opponente dovrà rifondere alla opposta, in complessivi euro 4.217,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Civile, pronunciando nella causa civile n. 4567/2024 R.G., così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• condanna gli opponenti e alla rifusione Parte_1 Parte_2 delle spese di lite in favore della opposta società in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., che agisce in qualità di procuratore speciale di , spese che CP_2 si liquidano in complessivi euro 4.217,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA. Si comunichi. Così deciso in Lecce in data 2 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
4
TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE SEZIONE COMMERCIALE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Commerciale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Italo Mirko De Pasquale, ha pronunciato all'esito della discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, sulle conclusioni delle parti come in atti rassegnate, la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4567/2024 R.G. discussa all'udienza del 02.07.2025, promossa da:
e , rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_1 Parte_2
Flavio Carlino e Antonio Francioso;
– OPPONENTI – CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., che agisce in qualità di CP_1 procuratore speciale di , rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Mingolla;
CP_2
– OPPOSTA – avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 cpc. FATTO E DIRITTO Con atto di citazione, ritualmente notificato, depositato in data 04.07.2024, Pt_1
e , deducendo: di aver contratto in data 24.03.2011
[...] Parte_2 un mutuo bancario di € 150.000,00 con la Controparte_3
, pagando le rate previste nel piano di ammortamento regolarmente fino al
[...]
2017, anno in cui si erano arretrati nei pagamenti per le mutate situazioni economiche della famiglia, aggravate dalle condizioni di salute di uno dei loro sei figli;
che il credito, considerato
“in sofferenza” dalla banca concedente, era stato ceduto alla senza che la cessione Parte_3 gli fosse stata notificata;
che, in seguito alla richiesta di pagamento da parte di quest'ultimo istituto di credito, avevano richiesto quale fosse il capitale residuo da pagare e la banca gli aveva risposto con lettera del 22 gennaio 2018 dichiarando dovuti, a titolo di capitale, € 137.408,89; che il credito era stato poi ceduto ulteriormente da alla finanziaria Parte_3 CP_1 senza che gli fosse la notificata l'avvenuta cessione;
di aver versato circa 12.000,00 euro a rate e, successivamente, con lettera del 15/12/2020, la aveva preteso il pagamento CP_1 integrale del debito;
che a causa delle persistenti condizioni di salute del primo figlio, al quale si erano aggiunte quelle di un secondo figlio, non avevano potuto pagare l'intera cifra pretesa;
che con atto di precetto notificato in data 11/6/2024 la società aveva chiesto CP_1 loro il pagamento della somma di € 137.634,68 con interessi, il tutto con riferimento al contratto
1 di mutuo del 24/03/2011; di non aver mai ricevuto gli atti di cessione del proprio contratto di mutuo e, pertanto, di non conoscere la esatta titolarità attiva del rapporto giuridico;
che inoltre dall'atto notificato non era emersa la prova dell'inclusione del loro debito tra quelli che, più volte, erano stati ceduti;
di non comprendere chi fosse l'esatto creditore del proprio debito;
tanto premesso in fatto, hanno instato per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, così provvedere: a) Preliminarmente, sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato e del relativo titolo, per cui vi è opposizione, per le gravi ragioni meglio esposte nella narrativa dal presente atto, in considerazione che non vi è certezza sull'ammontare del credito;
nel merito: b) Dichiarare nullo e privarlo di ogni efficacia l'atto di precetto notificato in data 11/6/2024, per le gravi motivazioni sopra esposte, non essendo noto, agli odierni attori, il soggetto giuridico titolare del diritto di credito e pertanto per mancanza di legittimazione attiva della parte convenuta;
c) Dichiarare che non vi è stata comunicazione ai debitori, odierni attori, della cessione e delle cessioni del debito a suo tempo contratto con la;
Controparte_3
d) Dichiarare nullo e privarlo di ogni efficacia l'atto di precetto notificato in data 11/6/2024 per la contestazione delle somme ivi contenute, stante la mancanza di una esatta specifica delle somme richieste e dovute, per sorte capitale, per interessi e per le rate residue e di quanto nel tempo versato dagli attori, somme tutte contestate, stante la decadenza del beneficio del termine. Con vittoria di spese” [il corsivo è tratto testualmente dalle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1 , cpc]. costituitasi ritualmente in giudizio, ha contestato tutto quanto ex adverso CP_1 dedotto e concluso chiedendo di “rigettare la richiesta di sospensione della efficacia esecutiva dell'atto di precetto e del relativo titolo, non ricorrendo i presupposti di legge per ottenere la tutela cautelare;
rigettare ogni domanda proposta da nata a [...] il Parte_1 Parte 1/12/1973 residente in [...], C.F. e C.F._1 nato a [...] il [...] residente in [...], Parte_2
C.F. , perché inammissibile, improponibile, improcedibile, nonché C.F._2 infondata in fatto e diritto, e confermare la validità dell'atto di precetto e del titolo azionato;
condannare parte opponente alla rifusione delle spese e competenze processuali, comprensive di IVA, CAP e rimborso spese generali” [il corsivo ripropone testualmente le conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta]. Con ordinanza del 02.10.2024 il Tribunale ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. La causa, istruita con produzione documentale, all'udienza del 2 luglio 2025 è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc con sentenza resa all'esito della discussione orale. Con l'atto introduttivo del presente giudizio gli odierni opponenti, incontestato e pacifico che la somma sia stata erogata ma che successivamente i mutuatari abbiano interrotto il rimborso del capitale mutuato risultando così insolventi, decadendo dal beneficio del termine, hanno eccepito il difetto di legittimazione attiva di on risultando provata, a loro CP_1 dire, l'inclusione della loro posizione debitoria tra quelle oggetto delle succedutesi cessioni. La questione presenta profili peculiari nell'ambito del contenzioso concernente la cessione in blocco di crediti in sofferenza, effettuati dagli istituti bancari alle società veicolo, relativamente al quale la giurisprudenza ha espresso taluni chiarimenti. Parte opposta ha dato prova della avvenuta cessione del credito mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che, tuttavia, è stata
2 oggetto di contestazione da parte degli opponenti che hanno eccepito, a monte, la carenza di titolarità del rapporto della società opposta, ritenendo non sufficiente tale pubblicazione ai fini della dimostrazione della titolarità del credito. Sul punto, occorre muovere dalla preliminare osservazione che l'art. 58 d.lgs. 385/1998, nel disciplinare la cessione in blocco di rapporti giuridici facenti capo alla banca, prevede che la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
relativamente a tale pubblicazione, occorre dare atto che la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (C. Civ. n. 24798/2020). Nel dettaglio, secondo l'orientamento di recente espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, si ritiene che in materia di cessione di crediti cartolarizzati, la pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale e l'iscrizione nel Registro delle Imprese rendono la cessione opponibile erga omnes, sostituendo la notificazione ai debitori ceduti e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti. La dimostrazione della titolarità del credito in capo al cessionario può avvenire tramite l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza necessità di una specifica enumerazione. Nella recente Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478 si legge che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum); il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano
3 i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023, (…)). Ebbene, facendo applicazione degli anzidetti canoni ermeneutici al caso che ci occupa, nessun dubbio può esservi in ordine alla titolarità del credito in capo alla opposta cessionaria: risulta la produzione dell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale. A ciò si aggiunga che parte opposta ha prodotto in atti la dichiarazione della cedente INTESA SANPAOLO, datata 10.07.2024, in cui si attesta che “tra i crediti di cessione è ricompreso quello vantato originariamente da Unione di Banche Italiane S.p.A. (UBI BANCA SPA), nei confronti di
[...]
e NDG 11504415 in relazione alla seguente linea Parte_2 Parte_1 di credito: rapporto: 210_11002929_59: descrizione: contratto di mutuo ipotecario del 24.03.2011 a rogito del Notaio si nn. Rep.78234 Racc. 24255” nonché l'atto Persona_1 di accettazione di proposta contrattuale di mutuo e di costituzione di ipoteca per notar
[...]
In ultimo, l'avviso in Gazzetta Ufficiale conteneva l'indicazione di un link al sito Per_1 internet (…) ove rinvenire in dettaglio l'elenco dei crediti oggetto di cessione. L'opposizione va dunque rigettata. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, considerato lo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia;
in ragione della attività svolta, delle questioni affrontate e della natura della controversia, si ritiene congruo liquidare le spese che l'opponente dovrà rifondere alla opposta, in complessivi euro 4.217,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce – Terza Sezione Civile, pronunciando nella causa civile n. 4567/2024 R.G., così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• condanna gli opponenti e alla rifusione Parte_1 Parte_2 delle spese di lite in favore della opposta società in persona del legale CP_1 rappresentante p.t., che agisce in qualità di procuratore speciale di , spese che CP_2 si liquidano in complessivi euro 4.217,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA. Si comunichi. Così deciso in Lecce in data 2 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Italo Mirko De Pasquale)
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