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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 16/12/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Alessia
VI, in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 886/2025 RG trattata all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al giorno 16/12/2025, promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
ZI ES e dall'avv. GIOVANNI LIDONNICI
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del ministro Controparte_1 pro-tempore, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dai funzionari delegati dott.ssa
EL SA MA, dott. Vincenzo Precone e dott. Fausto Scervino
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.3.2025, parte ricorrente indicata in epigrafe, docente di ruolo con contratto a tempo indeterminato, lamentava di avere subito il blocco delle posizioni stipendiali nell'anno 2013, pertanto, sulla scorta della sentenza della Suprema
Corte n. 16133/2024, chiedeva di “- Accogliere il ricorso, accertando e dichiarando il diritto della ricorrente, al riconoscimento ai fini giuridici per la progressione di carriera dell'anno di servizio nel 2013, in qualità di personale docente, per come debitamente documentato in atti. - Accertare e dichiarare, per l'effetto il diritto della ricorrente, al riconoscimento delle relative differenze retributive pari ad euro 2.838,34 come da prospetto di progressione carriera in atti, nonché da determinarsi nella misura ritenuta congrua secondo il prudente apprezzamento della S.V. - Condannare, il al Controparte_1 pagamento delle suddette differenze retributive, con rivalutazioni ed interessi dal dovuto. Con vittoria di tutte le spese, diritti ed onorari di lite, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Con memoria difensiva tempestivamente depositata, il Controparte_1
, richiamando la recentissima sentenza di legittimità, Cass. civile n. 13618/2025,
[...] insisteva per il rigetto del ricorso così concludendo: “rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto e, in ogni caso, in quanto sulle rivendicazioni è intervenuta l'eccepita prescrizione del diritto, con vittoria di spese del presente giudizio, ai sensi dell'art. 152-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come inserito dalla Legge 12 novembre 2011, n. 183. In subordine, compensare le spese di lite”.
La causa veniva istruita documentalmente e, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., è così decisa.
**
Oggetto del presente giudizio è il diritto della parte ricorrente al riconoscimento delle differenze retribuite spettanti in forza della ritenuta illegittimità del blocco delle posizioni stipendiali per l'anno 2013.
Ciò premesso, il ricorso è infondato e va rigettato alla luce dei principi di recente affermati da Cass. n. 13618/2025, già enunciati da Codesto Tribunale con sentenza n. 706/2025 la cui motivazione si condivide e si riporta ai sensi dell'art. 118 disp. att.cp.c. “Ai sensi dell'art.9
(co.23) d.l.78/2010, “Per il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) della scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14” (disposizione il cui ambito oggettivo di applicazione èstato poi esteso anche all'annualità 2013 per effetto dell'entrata in vigore dell'art.
1 -co.1, lett.b- D.P.R.122/2013).
Tanto premesso, il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni espresse da Cass., Sez. Lav.,
n.13618/2025, di cui si riporta di seguito uno stralcio: “Si tratta di un contrasto interpretativo che si registra anche nella giurisprudenza di merito e che va risolto, ad avviso del Collegio, ritenendo maggiormente rispondente al tenore testuale ed alla ratio delle disposizioni sopra richiamate la tesi che, ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, esclude che, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014. A queste conclusioni si perviene muovendo dal preliminare rilievo che la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma 23 del citato art.9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n.122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla
«sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012”.
Trattasi di un recentissimo precedente della Suprema Corte al quale questo Giudice ritiene di aderire richiamandolo ex art.118 disp. att. c.p.c., atteso che la Cassazione ha, con tale sentenza, espressamente rimeditato quanto in precedenza enunciato in Cass., Sez. Lav., n.16133/2024 nella “parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali”, orientamento di legittimità sul quale si fonda il ricorso”.
Il revirement giurisprudenziale della Suprema Corte registratosi nella materia per cui è causa, tra l'altro sopravvenuto all'instaurazione del giudizio, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c. definitivamente pronunciando sul ricorso n. 868/2025, così provvede:
- rigetta il ricorso
- compensa le spese
Crotone, 16/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessia VI