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Decreto 17 marzo 2025
Decreto 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, decreto 17/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
proc. N. RG 2374/2024 vg;
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice tutelare, dott.ssa Claudia Venturini, letti gli atti ed i verbali di causa, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13.3.2025;
Preso atto che la ricorrente in atti generalizzata, Parte_1
ha formulato richiesta di nomina di un amministratore di sostegno nei confronti della madre nata a [...] il [...], Persona_1
rappresentando come, a causa delle sue condizioni di salute, ella non sarebbe autonoma nella gestione dei propri interessi;
in particolare,
l'inserimento dell'interessata nella RSA “Turvegia” (sita in Pavia) non sarebbe stata una scelta spontanea, bensì viziata dalle pressioni di suo figlio
, fratello della signora , il quale Controparte_1 Parte_1
peraltro ostacolerebbe le visite madre-figlia; inoltre, sarebbe stato venduto un immobile di titolarità dell'interessata medesima senza che la ricorrente sia stata posta a conoscenza dell'atto;
dato atto che l'interessata si è costituita nella presente procedura a mezzo di difensore di fiducia, chiedendo il rigetto del ricorso per mancanza dei presupposti di cui agli artt. 404 e ss. c.c.; si associava a tali conclusuoni anche , parimenti costituitosi tramite difensore;
Controparte_1
rilevato che nel corso dell'esame l'interessata, al netto delle fragilità strettamente connesse all'età avanzata (ad esmpio, la stessa non ricordava l'anno di nascita) è apparsa in grado di parlare di sé al g.t. e di esprimere le proprie volontà in ordine alla domanda avanzata nei suoi confronti;
nello specifico, la signora rappresentava di essere fortemente delusa dal Per_1
ricorso proposto da sua figlia dichiarando più volte di non Parte_1
volerla più vedere;
per contro, evidenziava di sentirsi accudita dal figlio e di trovarsi bene nella RSA ospitante, dove quest'ultimo di reca CP_1
quotidianamente a trovarla data la vicinanza con il suo domicilio;
ritenuto, ciò premesso, che non sussistano nel caso concreto i presupposti di cui all'art. 404 c.c. legittimanti la nomina di un amministratore di sostegno;
rilevato, invero, come l'interessata risulti ben inserita nella RSA ospitante, come da documentazione geriatrica depositata dal proprio difensore, oltrechè costantemente monitorata dal dal figlio;
CP_1
rammentato che, secondo l'orientamento maggioritario in seno alla giurisprudenza anche di legittimità, debba escludersi la nomina di un amministratore di sostegno in favore di un soggetto che, pur versando in condizioni di menomazione fisica, sia sostenuto, come nella specie, dalla protezione di una solida rete familiare, “soprattutto se all'attivazione si opponga, in modo giustificato, lo stesso beneficiando, che è in grado di capire ciò di cui ha bisogno e ciò che lo aggrada conservando la capacità di decidere e che abbia la possibilità di ottenere ciò di cui necessita ordinariamente attraverso le persone che ha scelto e che formano per lo stesso una rete adeguata di sostegno e risorse (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 29981/2020)”;
considerato come, al di là del decadimento cognitivo ed alle difficoltà fisiche legati all'età avanzata, l'unico motivo che giustificherebbe la nomina di un ADS andrebbe individuato nella conflittualità venuta in pag. 2 di 3 rilievo tra i due figli della sig.ra e, segnatamente, tra quest'ultima e Per_1
la madre;
evidenziato, tuttavia, come l'ADS non possa costituire “un rimedio alternativo per la risoluzione di conflitti endofamiliari di natura patrimoniale, che possono essere risolti agendo secondo le specifiche azioni di tutela della proprietà”; (cfr Cass. Civ. ordinanza n. 21887 del 11 luglio 2022), o comunque un mezzo per ottenere un “monitoraggio” delle scelte di carattere patrimoniale del soggetto interessato (cfr. Corte di
Cassazione, Sez. I Civ., sent. n. 24878/2024), nè, tantomeno, la chiesta misura di protezione potrebbe essere adottata al fine di “obbligare” la sig.ra a frequentare la figlia odierna istante;
Per_1
ritenuto, in altre parole, come il conflitto inter-familiare che caratterizza la fattispecie concreta, come chiaramente evincibile dagli atti della procedura, non possa di per sé giustificare la nomina di un ADS in favore dell'interessata, misura che peraltro andrebbe potenzialmente a minarne la serenità, per come emerso in sede di esame
p.q.m.
rigetta il ricorso.
Pavia, 17.3.2024.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza ai difensori delle parti costituite.
Il Giudice
(dott.ssa Claudia Venturini)
pag. 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice tutelare, dott.ssa Claudia Venturini, letti gli atti ed i verbali di causa, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13.3.2025;
Preso atto che la ricorrente in atti generalizzata, Parte_1
ha formulato richiesta di nomina di un amministratore di sostegno nei confronti della madre nata a [...] il [...], Persona_1
rappresentando come, a causa delle sue condizioni di salute, ella non sarebbe autonoma nella gestione dei propri interessi;
in particolare,
l'inserimento dell'interessata nella RSA “Turvegia” (sita in Pavia) non sarebbe stata una scelta spontanea, bensì viziata dalle pressioni di suo figlio
, fratello della signora , il quale Controparte_1 Parte_1
peraltro ostacolerebbe le visite madre-figlia; inoltre, sarebbe stato venduto un immobile di titolarità dell'interessata medesima senza che la ricorrente sia stata posta a conoscenza dell'atto;
dato atto che l'interessata si è costituita nella presente procedura a mezzo di difensore di fiducia, chiedendo il rigetto del ricorso per mancanza dei presupposti di cui agli artt. 404 e ss. c.c.; si associava a tali conclusuoni anche , parimenti costituitosi tramite difensore;
Controparte_1
rilevato che nel corso dell'esame l'interessata, al netto delle fragilità strettamente connesse all'età avanzata (ad esmpio, la stessa non ricordava l'anno di nascita) è apparsa in grado di parlare di sé al g.t. e di esprimere le proprie volontà in ordine alla domanda avanzata nei suoi confronti;
nello specifico, la signora rappresentava di essere fortemente delusa dal Per_1
ricorso proposto da sua figlia dichiarando più volte di non Parte_1
volerla più vedere;
per contro, evidenziava di sentirsi accudita dal figlio e di trovarsi bene nella RSA ospitante, dove quest'ultimo di reca CP_1
quotidianamente a trovarla data la vicinanza con il suo domicilio;
ritenuto, ciò premesso, che non sussistano nel caso concreto i presupposti di cui all'art. 404 c.c. legittimanti la nomina di un amministratore di sostegno;
rilevato, invero, come l'interessata risulti ben inserita nella RSA ospitante, come da documentazione geriatrica depositata dal proprio difensore, oltrechè costantemente monitorata dal dal figlio;
CP_1
rammentato che, secondo l'orientamento maggioritario in seno alla giurisprudenza anche di legittimità, debba escludersi la nomina di un amministratore di sostegno in favore di un soggetto che, pur versando in condizioni di menomazione fisica, sia sostenuto, come nella specie, dalla protezione di una solida rete familiare, “soprattutto se all'attivazione si opponga, in modo giustificato, lo stesso beneficiando, che è in grado di capire ciò di cui ha bisogno e ciò che lo aggrada conservando la capacità di decidere e che abbia la possibilità di ottenere ciò di cui necessita ordinariamente attraverso le persone che ha scelto e che formano per lo stesso una rete adeguata di sostegno e risorse (cfr. Corte di Cassazione, ordinanza n. 29981/2020)”;
considerato come, al di là del decadimento cognitivo ed alle difficoltà fisiche legati all'età avanzata, l'unico motivo che giustificherebbe la nomina di un ADS andrebbe individuato nella conflittualità venuta in pag. 2 di 3 rilievo tra i due figli della sig.ra e, segnatamente, tra quest'ultima e Per_1
la madre;
evidenziato, tuttavia, come l'ADS non possa costituire “un rimedio alternativo per la risoluzione di conflitti endofamiliari di natura patrimoniale, che possono essere risolti agendo secondo le specifiche azioni di tutela della proprietà”; (cfr Cass. Civ. ordinanza n. 21887 del 11 luglio 2022), o comunque un mezzo per ottenere un “monitoraggio” delle scelte di carattere patrimoniale del soggetto interessato (cfr. Corte di
Cassazione, Sez. I Civ., sent. n. 24878/2024), nè, tantomeno, la chiesta misura di protezione potrebbe essere adottata al fine di “obbligare” la sig.ra a frequentare la figlia odierna istante;
Per_1
ritenuto, in altre parole, come il conflitto inter-familiare che caratterizza la fattispecie concreta, come chiaramente evincibile dagli atti della procedura, non possa di per sé giustificare la nomina di un ADS in favore dell'interessata, misura che peraltro andrebbe potenzialmente a minarne la serenità, per come emerso in sede di esame
p.q.m.
rigetta il ricorso.
Pavia, 17.3.2024.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza ai difensori delle parti costituite.
Il Giudice
(dott.ssa Claudia Venturini)
pag. 3 di 3