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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/04/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4891/2019 R.G.A.C. vertente
TRA
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) e (c.f. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), in qualità di fideiussori della prima, rappresentati e difesi dall'avv. Albino C.F._2
Domanico, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Cosenza, Piazza Giuseppe Impastato n. 15
- ATTORI -
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Dianora de Nobili, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso la sede centrale dell'Avvocatura
Regionale, sita in Catanzaro, Località Germaneto, Cittadella Regionale
- CONVENUTA –
NONCHÉ
c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 P.IVA_3
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento e revoca contributo.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 05.11.24, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni innanzi al giudice istruttore che ha assegnato la causa a sentenza concedendo, ai sensi dell'articolo 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. La e - questi ultimi in qualità di fideiussori Parte_1 Parte_2 Parte_3
della prima - hanno proposto opposizione avverso il decreto dirigenziale n. 8364 dell'11 luglio
2019, emanato dal Dipartimento 7 Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Regione , CP_1 notificato il 22 luglio 2019, con il quale l'Ente ha intimato loro il pagamento di € 142.114,83, quale conseguenza della revoca del finanziamento concesso con il decreto n. 5885 del 24 maggio 2016 alla Parte_1
Gli attori hanno chiesto all'intestato Tribunale, preliminarmente, di sospendere il procedimento di riscossione coattiva dell'importo ingiunto e poi, nel merito, di “revocare e/o annullare l'opposta ingiunzione sulla base delle esposte motivazioni e segnatamente, per la conseguente declaratoria di insussistenza dell'obbligazione dedotta dall'opposta e - perciò - per non dovutezza della somma richiesta. Con estensione delle invocate pronunce agli opponenti fideiussori e Parte_2
e salva, comunque, in ogni caso, l'eccepita nullità delle loro fideiussioni per Parte_3 violazione del disposto di cui all'art. 1955 cod. civ. Conseguentemente, accertata la ricorrenza nella specie della violazione da parte del creditore della norma invocata – dichiarare l'intervenuta estinzione delle fideiussioni stesse”.
A fondamento della propria pretesa, parte attrice ha dedotto che il motivo della propria inadempienza sarebbe il ritardo con cui avrebbe provveduto ad effettuare i Controparte_2
pagamenti in favore della società attrice, che avrebbe determinato una crisi di liquidità in cui si sarebbe venuta a trovare la In ogni caso, secondo parte attrice, l'eventuale propria Parte_1 inadempienza, quand'anche accertata, non potrebbe assumere i caratteri della gravità richiesti dall'art. 1455 c.c. e, dunque, non potrebbe essere considerata quale causa risolutiva del rapporto negoziale stesso.
e facendo proprie tutte le ragioni della debitrice principale, Parte_2 Parte_3
hanno anche dedotto il ritardo con cui sarebbero state attivate dal creditore le attività di recupero delle somme finanziate, ritardo rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. e, dunque, determinanti l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria.
Si è costituita in giudizio la , contestando la fondatezza della domanda attorea. Controparte_1
Preliminarmente, ha chiesto di rigettare la domanda di sospensione, poiché sguarnita tanto del fumus boni iuris, tanto del periculum in mora. Nel merito, ha eccepito la piena legittimità dell'ingiunzione fiscale, motivata dall'inadempimento dei ricorrenti, evidenziando che: 1) all'atto della predisposizione della diffida, le rate non pagate ammontavano a dieci;
2) all'atto dell'invio del
2 procedimento di revoca da parte della , il debito era ancora pari a ventiquattro rate;
Controparte_1
3) alla data dell'emissione del Decreto di revoca nel mese di giugno del 2019, le rate non pagate erano trentatré. Ha eccepito, poi, l'inammissibilità e la genericità dell'eccezione di inadempimento, del tutto sguarnita di prova, nonché l'infondatezza dell'eccezione circa la mancanza di gravità dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c. Infine, ha contestato l'eccezione sull'estinzione dell'obbligazione in capo ai fideiussori, ai sensi dell'art. 1955 c.c., in quanto il ritardo nel recupero delle somme non si sarebbe mai configurato, poiché l'attività di recupero si sarebbe svolta nei tempi tecnici necessari. Pertanto, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare la legittimità del decreto n. 8364/2019 e di confermarlo, con conseguente rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile, improponibile e/o infondata, nonché di dichiarare la dovutezza delle somme chieste in restituzione, condannando parte attrice al pagamento della somma ingiunta.
La seppur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio;
pertanto, ne deve Controparte_2
essere dichiarata la contumacia.
2. Preliminarmente, giova osservare, come ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, che l'ingiunzione cd. fiscale, prevista dal R.D. n. 639/1910, all'art. 2, “costituisce un atto amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, con efficacia accertativa della pretesa erariale, funzione partecipativa (ovvero di atto di invito al pagamento diretto a rendere edotto della pretesa il debitore e a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale) e natura di titolo (di formazione unilaterale della P.A.) idoneo (e prodromico) all'avvio delle procedure di riscossione coattiva”
(cfr. Cass. n. 23346/2022). Ne discende, dunque, che l'emanazione dell'atto necessita, da un lato, dell'osservanza dei requisiti di validità formale e di contenuto essenziale tipici dei provvedimenti amministrativi e, dall'altro, in relazione all'efficacia accertativa, della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del mezzo di autotutela, ovvero la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, dovendo l'esistenza e la determinazione quantitativa di quest'ultimo derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali la P.A. dispone di un mero potere di accertamento (cfr., ex multis, Cass., SS.UU., n. 11992/2009). Avverso siffatta ingiunzione, il medesimo R.D. n. 639/1910 appresta uno specifico rimedio, rappresentato dall'opposizione ad iniziativa della parte ingiunta, il quale giudizio si svolge nelle forme di un ordinario giudizio di cognizione.
In altri termini, l'opposizione ad ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639/1910 ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, per cui la
3 cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente - sicché è inammissibile, per difetto di interesse, una opposizione che si limiti, ad esempio, ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa (cfr., Cass. n. 12674/2016) - ma involge comunque il merito e l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portato dal provvedimento.
In un giudizio così strutturato, l'opponente è attore solo in senso formale, mentre l'amministrazione convenuta assume la veste di attrice in senso sostanziale, con le derivanti ricadute sul riparto degli oneri probatori. In particolare, sulla P.A. grava la prova dei fatti costituitivi della propria pretesa, mentre sull'opponente la dimostrazione della loro inefficacia o dell'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto obbligatorio (cfr. Cass. n. 3843/2023).
3. Tanto premesso, avendo riguardo al riparto dell'onere probatorio sopra delineato, si osserva che dalla documentazione prodotta risulta pienamente provata la legittimità del decreto di revoca dell'agevolazione concessa e della conseguente ingiunzione di pagamento, adottata con decreto della n. 8364 del 11.07.2019. Controparte_1
Risulta sufficientemente provato che l'agevolazione per cui oggi è causa sia stata regolarmente erogata, dopo la stipula del contratto di concessione della medesima, in data 23.06.2016 (cfr. all. 2 del fascicolo di parte convenuta). L'assunto attoreo, secondo cui il proprio inadempimento non è che la diretta conseguenza di un ritardo nell'erogazione dell'agevolazione da parte della CP_2
è rimasto solo apoditticamente affermato, in quanto sguarnito totalmente di prova, nonché
[...] smentito dalla produzione documentale della medesima parte attrice, che ha allegato una comunicazione (cfr. all. 2 del fascicolo di parte attrice) in cui il ritardo viene in realtà motivato non in ragione del supposto inadempimento della ma sulla base di “ritardi di Controparte_2 pagamenti nei nostri confronti di clienti ai quali abbiamo anticipato somme considerevoli a fronte di lavori svolti”.
Risulta, poi, altresì documentato che la abbia diffidato la al Controparte_2 Parte_1 pagamento dell'insoluto con nota, la cui ricezione non è stata contestata, trasmessa a mezzo PEC in data 07.08.2017 (cfr. all. 5 del fascicolo di parte convenuta).
Deve rilevarsi, poi, che la diffida, che già poteva essere trasmessa da dopo il Controparte_2 mancato pagamento di tre rate consecutive del piano di ammortamento del finanziamento (cfr. art. 12, c. 1 dell'Avviso Pubblico agli atti, come recepito dall'art. 11.2 del contratto agli atti), è stata inoltrata al momento del mancato pagamento di ben dieci rate consecutive.
4 Le controdeduzioni effettuate dagli attori non erano assolutamente adeguate a giustificare il proprio inadempimento che, invece, è sicuramente da qualificarsi quale grave, ai sensi dell'art. 1455 c.c., soprattutto ove si consideri che la diffida ad adempiere è stata trasmessa quando le rate inevase erano dieci e non tre, per come previsto dall'Avviso Pubblico e dal contratto.
In ogni caso, deve anche rilevarsi che il mancato pagamento di tre rate consecutive rappresenta un'ipotesi di risoluzione di diritto contemplata all'art. 11.2. del contratto di concessione stipulato tra le parti, che opera indubbiamente nel caso di specie.
Infine, quanto alla posizione dei fideiussori, deve rilevarsi che non ricorre, nell'opposizione sub iudice, alcun ritardo ai sensi dell'art. 1955 c.c., diversamente da quanto sostenuto dagli opponenti.
Occorre, preliminarmente, prendere le mosse dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di chiarire che “il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore” (cfr. Cass. n. 4175/2020).
Tanto doverosamente premesso, ad avviso di questo Giudicante non è stata assolutamente provata, ma solo apoditticamente affermata, una violazione da parte della dei doveri Controparte_1 giuridici imposti dalla legge o dal contratto;
in ogni caso, questa non è neppure ravvisabile, essendo stato rispettato l'iter che ha condotto alla revoca dell'agevolazione.
In particolare, secondo le previsioni contrattuali, prima è stata trasmessa la diffida ad adempiere, cui ha fatto seguito l'avviso dell'avvio del procedimento di revoca (cfr. all. 7 del fascicolo di parte convenuta) e, infine, il provvedimento di revoca (cfr. all. 8 del fascicolo di parte convenuta).
In ogni caso, quand'anche fosse stata provata e, conseguentemente, accertata qualsivoglia violazione di doveri giuridici imposti dalla legge o dal contratto ad opera della Controparte_1 mai avrebbe potuto operare la liberazione del fideiussore per fatto del creditore, in virtù dell'art. 1955 c.c., in quanto la sua eccepibilità è stata espressamente rinunciata dalle parti.
Infatti, l'art. 6-bis.
2. del contratto di concessione, alla lettera c) afferma che “la fideiussione resterà efficace, nella sua interezza, sino alla completa estinzione di ogni e qualsiasi obbligazione dell'Impresa, comunque derivante, anche indirettamente, dal contratto, senza limite di tempo e senza che la sia mai tenuta ad escutere né in via giudiziale né in via stragiudiziale CP_2
l'Impresa o i fideiussori entro i termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile, che si intende
5 derogato” (cfr. all. 2 del fascicolo di parte convenuta). Ancora, l'art. 6-bis.
2. del medesimo contratto, alla lettera f) prevede: “I fideiussori espressamente rinunciano, in deroga all'art. 1955 del Codice Civile, ad eccepire l'estinzione della fideiussione per fatto del creditore”.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve essere rigettata l'opposizione formulata da parte della nonché da e in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 fideiussori.
Pertanto, accertata la legittimità del decreto dirigenziale n. 8364 del 11.07.2019, questo deve essere confermato, con conseguente condanna di parte attrice, in solido, al pagamento della somma di €
142.114,83.
4. Nei rapporti processuali tra parte attrice e la , le spese di giudizio seguono la Controparte_1 soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al D.M. n. 147 del 2022, applicando lo scaglione di riferimento, individuato in quello per le controversie di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, in base ai valori medi.
Nei rapporti processuali tra parte attrice e la invece, nulla deve disporsi in punto Controparte_2 di spese, stante la contumacia di questa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta l'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 nonché da e da , in qualità di fideiussori della prima, nei confronti Parte_2 Parte_3 della , in persona del legale rappresentante p.t., e di in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante p.t., avverso l'ingiunzione di pagamento emessa con Decreto Dirigenziale
n. 8364 del 11.07.2019 del per la somma di Controparte_3
€ 142.114,83 a carico degli odierni opponenti in solido;
- condanna gli attori, in solido, alla refusione, in favore della in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge;
- nulla sulle spese di lite tra gli attori e la Controparte_2
Catanzaro, lì 4 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Carmen Ranieli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4891/2019 R.G.A.C. vertente
TRA
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) e (c.f. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), in qualità di fideiussori della prima, rappresentati e difesi dall'avv. Albino C.F._2
Domanico, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Cosenza, Piazza Giuseppe Impastato n. 15
- ATTORI -
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Dianora de Nobili, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata presso la sede centrale dell'Avvocatura
Regionale, sita in Catanzaro, Località Germaneto, Cittadella Regionale
- CONVENUTA –
NONCHÉ
c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 P.IVA_3
- CONVENUTA CONTUMACE -
Oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento e revoca contributo.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 05.11.24, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni innanzi al giudice istruttore che ha assegnato la causa a sentenza concedendo, ai sensi dell'articolo 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. La e - questi ultimi in qualità di fideiussori Parte_1 Parte_2 Parte_3
della prima - hanno proposto opposizione avverso il decreto dirigenziale n. 8364 dell'11 luglio
2019, emanato dal Dipartimento 7 Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Regione , CP_1 notificato il 22 luglio 2019, con il quale l'Ente ha intimato loro il pagamento di € 142.114,83, quale conseguenza della revoca del finanziamento concesso con il decreto n. 5885 del 24 maggio 2016 alla Parte_1
Gli attori hanno chiesto all'intestato Tribunale, preliminarmente, di sospendere il procedimento di riscossione coattiva dell'importo ingiunto e poi, nel merito, di “revocare e/o annullare l'opposta ingiunzione sulla base delle esposte motivazioni e segnatamente, per la conseguente declaratoria di insussistenza dell'obbligazione dedotta dall'opposta e - perciò - per non dovutezza della somma richiesta. Con estensione delle invocate pronunce agli opponenti fideiussori e Parte_2
e salva, comunque, in ogni caso, l'eccepita nullità delle loro fideiussioni per Parte_3 violazione del disposto di cui all'art. 1955 cod. civ. Conseguentemente, accertata la ricorrenza nella specie della violazione da parte del creditore della norma invocata – dichiarare l'intervenuta estinzione delle fideiussioni stesse”.
A fondamento della propria pretesa, parte attrice ha dedotto che il motivo della propria inadempienza sarebbe il ritardo con cui avrebbe provveduto ad effettuare i Controparte_2
pagamenti in favore della società attrice, che avrebbe determinato una crisi di liquidità in cui si sarebbe venuta a trovare la In ogni caso, secondo parte attrice, l'eventuale propria Parte_1 inadempienza, quand'anche accertata, non potrebbe assumere i caratteri della gravità richiesti dall'art. 1455 c.c. e, dunque, non potrebbe essere considerata quale causa risolutiva del rapporto negoziale stesso.
e facendo proprie tutte le ragioni della debitrice principale, Parte_2 Parte_3
hanno anche dedotto il ritardo con cui sarebbero state attivate dal creditore le attività di recupero delle somme finanziate, ritardo rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. e, dunque, determinanti l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria.
Si è costituita in giudizio la , contestando la fondatezza della domanda attorea. Controparte_1
Preliminarmente, ha chiesto di rigettare la domanda di sospensione, poiché sguarnita tanto del fumus boni iuris, tanto del periculum in mora. Nel merito, ha eccepito la piena legittimità dell'ingiunzione fiscale, motivata dall'inadempimento dei ricorrenti, evidenziando che: 1) all'atto della predisposizione della diffida, le rate non pagate ammontavano a dieci;
2) all'atto dell'invio del
2 procedimento di revoca da parte della , il debito era ancora pari a ventiquattro rate;
Controparte_1
3) alla data dell'emissione del Decreto di revoca nel mese di giugno del 2019, le rate non pagate erano trentatré. Ha eccepito, poi, l'inammissibilità e la genericità dell'eccezione di inadempimento, del tutto sguarnita di prova, nonché l'infondatezza dell'eccezione circa la mancanza di gravità dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1455 c.c. Infine, ha contestato l'eccezione sull'estinzione dell'obbligazione in capo ai fideiussori, ai sensi dell'art. 1955 c.c., in quanto il ritardo nel recupero delle somme non si sarebbe mai configurato, poiché l'attività di recupero si sarebbe svolta nei tempi tecnici necessari. Pertanto, ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare la legittimità del decreto n. 8364/2019 e di confermarlo, con conseguente rigetto della domanda attorea in quanto inammissibile, improponibile e/o infondata, nonché di dichiarare la dovutezza delle somme chieste in restituzione, condannando parte attrice al pagamento della somma ingiunta.
La seppur regolarmente citata, non si è costituita in giudizio;
pertanto, ne deve Controparte_2
essere dichiarata la contumacia.
2. Preliminarmente, giova osservare, come ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, che l'ingiunzione cd. fiscale, prevista dal R.D. n. 639/1910, all'art. 2, “costituisce un atto amministrativo a carattere impositivo, espressione del potere di autotutela della pubblica amministrazione, con efficacia accertativa della pretesa erariale, funzione partecipativa (ovvero di atto di invito al pagamento diretto a rendere edotto della pretesa il debitore e a consentirgli la tutela dei propri interessi anche in sede giurisdizionale) e natura di titolo (di formazione unilaterale della P.A.) idoneo (e prodromico) all'avvio delle procedure di riscossione coattiva”
(cfr. Cass. n. 23346/2022). Ne discende, dunque, che l'emanazione dell'atto necessita, da un lato, dell'osservanza dei requisiti di validità formale e di contenuto essenziale tipici dei provvedimenti amministrativi e, dall'altro, in relazione all'efficacia accertativa, della sussistenza delle condizioni di ammissibilità del mezzo di autotutela, ovvero la certezza, liquidità ed esigibilità del credito, dovendo l'esistenza e la determinazione quantitativa di quest'ultimo derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali la P.A. dispone di un mero potere di accertamento (cfr., ex multis, Cass., SS.UU., n. 11992/2009). Avverso siffatta ingiunzione, il medesimo R.D. n. 639/1910 appresta uno specifico rimedio, rappresentato dall'opposizione ad iniziativa della parte ingiunta, il quale giudizio si svolge nelle forme di un ordinario giudizio di cognizione.
In altri termini, l'opposizione ad ingiunzione ai sensi del R.D. n. 639/1910 ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, per cui la
3 cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente - sicché è inammissibile, per difetto di interesse, una opposizione che si limiti, ad esempio, ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa (cfr., Cass. n. 12674/2016) - ma involge comunque il merito e l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portato dal provvedimento.
In un giudizio così strutturato, l'opponente è attore solo in senso formale, mentre l'amministrazione convenuta assume la veste di attrice in senso sostanziale, con le derivanti ricadute sul riparto degli oneri probatori. In particolare, sulla P.A. grava la prova dei fatti costituitivi della propria pretesa, mentre sull'opponente la dimostrazione della loro inefficacia o dell'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi del rapporto obbligatorio (cfr. Cass. n. 3843/2023).
3. Tanto premesso, avendo riguardo al riparto dell'onere probatorio sopra delineato, si osserva che dalla documentazione prodotta risulta pienamente provata la legittimità del decreto di revoca dell'agevolazione concessa e della conseguente ingiunzione di pagamento, adottata con decreto della n. 8364 del 11.07.2019. Controparte_1
Risulta sufficientemente provato che l'agevolazione per cui oggi è causa sia stata regolarmente erogata, dopo la stipula del contratto di concessione della medesima, in data 23.06.2016 (cfr. all. 2 del fascicolo di parte convenuta). L'assunto attoreo, secondo cui il proprio inadempimento non è che la diretta conseguenza di un ritardo nell'erogazione dell'agevolazione da parte della CP_2
è rimasto solo apoditticamente affermato, in quanto sguarnito totalmente di prova, nonché
[...] smentito dalla produzione documentale della medesima parte attrice, che ha allegato una comunicazione (cfr. all. 2 del fascicolo di parte attrice) in cui il ritardo viene in realtà motivato non in ragione del supposto inadempimento della ma sulla base di “ritardi di Controparte_2 pagamenti nei nostri confronti di clienti ai quali abbiamo anticipato somme considerevoli a fronte di lavori svolti”.
Risulta, poi, altresì documentato che la abbia diffidato la al Controparte_2 Parte_1 pagamento dell'insoluto con nota, la cui ricezione non è stata contestata, trasmessa a mezzo PEC in data 07.08.2017 (cfr. all. 5 del fascicolo di parte convenuta).
Deve rilevarsi, poi, che la diffida, che già poteva essere trasmessa da dopo il Controparte_2 mancato pagamento di tre rate consecutive del piano di ammortamento del finanziamento (cfr. art. 12, c. 1 dell'Avviso Pubblico agli atti, come recepito dall'art. 11.2 del contratto agli atti), è stata inoltrata al momento del mancato pagamento di ben dieci rate consecutive.
4 Le controdeduzioni effettuate dagli attori non erano assolutamente adeguate a giustificare il proprio inadempimento che, invece, è sicuramente da qualificarsi quale grave, ai sensi dell'art. 1455 c.c., soprattutto ove si consideri che la diffida ad adempiere è stata trasmessa quando le rate inevase erano dieci e non tre, per come previsto dall'Avviso Pubblico e dal contratto.
In ogni caso, deve anche rilevarsi che il mancato pagamento di tre rate consecutive rappresenta un'ipotesi di risoluzione di diritto contemplata all'art. 11.2. del contratto di concessione stipulato tra le parti, che opera indubbiamente nel caso di specie.
Infine, quanto alla posizione dei fideiussori, deve rilevarsi che non ricorre, nell'opposizione sub iudice, alcun ritardo ai sensi dell'art. 1955 c.c., diversamente da quanto sostenuto dagli opponenti.
Occorre, preliminarmente, prendere le mosse dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha avuto modo di chiarire che “il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore” (cfr. Cass. n. 4175/2020).
Tanto doverosamente premesso, ad avviso di questo Giudicante non è stata assolutamente provata, ma solo apoditticamente affermata, una violazione da parte della dei doveri Controparte_1 giuridici imposti dalla legge o dal contratto;
in ogni caso, questa non è neppure ravvisabile, essendo stato rispettato l'iter che ha condotto alla revoca dell'agevolazione.
In particolare, secondo le previsioni contrattuali, prima è stata trasmessa la diffida ad adempiere, cui ha fatto seguito l'avviso dell'avvio del procedimento di revoca (cfr. all. 7 del fascicolo di parte convenuta) e, infine, il provvedimento di revoca (cfr. all. 8 del fascicolo di parte convenuta).
In ogni caso, quand'anche fosse stata provata e, conseguentemente, accertata qualsivoglia violazione di doveri giuridici imposti dalla legge o dal contratto ad opera della Controparte_1 mai avrebbe potuto operare la liberazione del fideiussore per fatto del creditore, in virtù dell'art. 1955 c.c., in quanto la sua eccepibilità è stata espressamente rinunciata dalle parti.
Infatti, l'art. 6-bis.
2. del contratto di concessione, alla lettera c) afferma che “la fideiussione resterà efficace, nella sua interezza, sino alla completa estinzione di ogni e qualsiasi obbligazione dell'Impresa, comunque derivante, anche indirettamente, dal contratto, senza limite di tempo e senza che la sia mai tenuta ad escutere né in via giudiziale né in via stragiudiziale CP_2
l'Impresa o i fideiussori entro i termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile, che si intende
5 derogato” (cfr. all. 2 del fascicolo di parte convenuta). Ancora, l'art. 6-bis.
2. del medesimo contratto, alla lettera f) prevede: “I fideiussori espressamente rinunciano, in deroga all'art. 1955 del Codice Civile, ad eccepire l'estinzione della fideiussione per fatto del creditore”.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve essere rigettata l'opposizione formulata da parte della nonché da e in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 fideiussori.
Pertanto, accertata la legittimità del decreto dirigenziale n. 8364 del 11.07.2019, questo deve essere confermato, con conseguente condanna di parte attrice, in solido, al pagamento della somma di €
142.114,83.
4. Nei rapporti processuali tra parte attrice e la , le spese di giudizio seguono la Controparte_1 soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al D.M. n. 147 del 2022, applicando lo scaglione di riferimento, individuato in quello per le controversie di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, in base ai valori medi.
Nei rapporti processuali tra parte attrice e la invece, nulla deve disporsi in punto Controparte_2 di spese, stante la contumacia di questa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- rigetta l'opposizione proposta dalla in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 nonché da e da , in qualità di fideiussori della prima, nei confronti Parte_2 Parte_3 della , in persona del legale rappresentante p.t., e di in persona Controparte_1 Controparte_2 del legale rappresentante p.t., avverso l'ingiunzione di pagamento emessa con Decreto Dirigenziale
n. 8364 del 11.07.2019 del per la somma di Controparte_3
€ 142.114,83 a carico degli odierni opponenti in solido;
- condanna gli attori, in solido, alla refusione, in favore della in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge;
- nulla sulle spese di lite tra gli attori e la Controparte_2
Catanzaro, lì 4 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Carmen Ranieli
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